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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 16/07/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al N.451/2022
Oggi 16/07/2025, innanzi al dott. Paolo Ancora, sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. Lucia Rupolo;
per la parte resistente l'avv. Lovero.
Le parti discutono la causa richiamandosi alle proprie difese e conclusioni in atti.
Il Giudice entra in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice pronunzia la seguente sentenza dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Ancora, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di lavoro e/o di previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n. 451/2022 R.L. promossa da
( e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giancarlo C.F._2
Moro, Mirta Fasolo ed Alberto Bosdachin;
ricorrenti contro
( ), rappresentata e difesa dagli Controparte_1 P.IVA_1
Avv.ti Enzo Morrico, Lorena Carleo, Antonello di Rosa, Matteo Lauro ed
Alessandra Lovero;
resistente
OGGETTO: Risarcimento danni: altre ipotesi
Conclusioni:
Per la parte ricorrente: “accertato quanto in narrativa, condannarsi la
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1
sede le-gale in Trieste, via Genova n. 1, al risarcimento del danno biologico e dei restanti danni non patrimoniali di natura morale e/o esistenziale patiti in vita dal signor per la patologia di cui Parte_3
in narrativa e trasmessi jure hereditatis agli odierni ricorrenti in proporzione alle rispettive quote ereditarie ex lege, da quantificarsi in
2 complessivi € 810.000,00 o nella eventuale diversa somma, maggiore o minore, che risulterà equa e di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla diagnosi al saldo;
condannarsi inoltre la convenuta in persona del legale rappresentante pro-tempore al risarcimento dei danni non patrimoniali jure proprio subiti dai ricorrenti nella loro accezione morale/esistenziale e/o da per-dita del rapporto parentale, da quantificarsi in € 296.120,00 quanto a ed in € 238.915,00 Parte_1
quanto a oppure nelle diverse misure, maggiori o Parte_2
minori, che appariranno eque e di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria;
condannarsi inoltre la società convenuta a risarcire a ciascun ricorrente l'ulteriore somma di € 25.000,00 cadauno,
o la diversa somma mag-giore o minore che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di danno esistenziale e morale sofferto per i patimenti, le apprensioni e le modificazioni di vita in pejus subite durante il corso dell'agonia del proprio congiunto;
oltre alla rifusione della spesa di €
350,00 per spese mediche a favore di . Con rifusione di Parte_1
spese e di compensi professionali, da distrarsi a favore degli scriventi procuratori in qualità di antistatari”.
Per la parte resistente: “in via preliminare, - accertare e dichiarare
l'impossibilità di formulare un giudizio di colpevolezza ai danni della nel determinismo della patologia contratta dal sig. Controparte_1
e del decesso del medesimo;
sempre in via preliminare Parte_2
accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di automatico riconoscimento del danno biologico differenziale stante l'applicabilità, ratione temporis, alla presente fattispecie dell'art. 13 del D. Lgs. n.
38/2000; nel merito, rigettare la domanda perché carente di prova in ordine alla riferibilità dell'evento lamentato alla odierna società scrivente per i motivi tutti esposti nel presente atto;
accertare e dichiarare
3 l'improponibilità e/o inammissibilità della domanda relativa al preteso risarcimento del danno morale per carenza del requisito di cui all'art.
2059 c.c.; accertare e dichiarare l'incumulabilità del preteso risarcimento del danno morale ed esistenziale con il risarcimento del danno biologico. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della pretesa attorea, diminuire l'entità del risarcimento alla luce del complessivo quadro patologico da cui era affetto il de cuius al momento del decesso. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 14.10.2022, i ricorrenti indicati in epigrafe adivano il Giudice del Lavoro di Trieste esponendo di essere moglie e figlio nonché eredi ex lege del signor , nato Parte_3
a San Canzian d'Isonzo il 14.8.1947 e deceduto a Monfalcone il
18.7.2020. Deduceva parte ricorrente, che aveva prestato Parte_3
la propria attività lavorativa subordinata come pittore presso il cantiere navale di Monfalcone, gestito da realtà imprenditoriali a vario titolo riconducibili a tra il 1962 ed il 1979 alle dipendenze di Controparte_1
due ditte che eseguivano, in regime di appalto, i lavori di pitturazione all'interno delle navi in costruzione, ovvero le ditte e Parte_4 Pt_5
. Rilevava ancora il ricorrente che nel corso del 2017 il signor
[...]
aveva iniziato a lamentare dispnea ingravescente e dolore al Parte_2
fianco, e si era sottoposto ad una radiografia dalla quale era emerso un versamento pleurico. Sottoposto a pleurectomia sinistra in data 27.7.2017 gli era stato diagnosticato un mesotelioma. A nulla erano serviti i cicli di chemioterapia successivi: il era deceduto in data 18.7.2020. Parte_2
L'autopsia eseguita all'esito del decesso aveva ricondotto la morte ad un mesotelioma, ed evidenziato la positività della ricerca dei corpi
4 dell'asbesto sul tessuto polmonare (46.700 corpi per grammo di tessuto polmonare secco), ricollegando il mesotelioma ad un importante esposizione ad asbesto.
2. Evidenziavano i ricorrenti che una massiccia presenza di amianto presso i cantieri di Monfalcone ove il de cuius aveva prestato la propria attività lavorativa era comprovata da numerosi elementi fattuali e documentali, allegando al ricorso la relazione di consulenza tecnica collegiale redatta dai consulenti dottori , , Persona_1 Persona_2 Per_3
, e su incarico del
[...] Persona_4 Per_5 Persona_6
P.G. presso la Corte d'Appello di Trieste, nell'ambito di una indagine concernente numerosi casi di malattie da esposizione ad amianto riscontrati tra le maestranze dei cantieri navali in questione.
Evidenziavano, sempre con riferimento alla presenza di amianto presso il cantiere di Monfalcone, le numerose testimonianze riportate in tale consulenza, e quelle ulteriori raccolte dalla P.G. nel corso delle indagini penali, e, nondimeno, le determinazioni assunte dall' e dalla Contarp CP_2
nel corso del tempo. Rilevavano come da tali elementi di prova emergesse una realtà lavorativa fatta di continua promiscuità tra i coibentatori e tutti gli altri operai, di uso e manipolazione diretta, continua e sistematica di materiali in amianto, di esistenza di polvere e di residui di lavorazione in un contesto di insufficienza di sistemi di aspirazione e di fornitura di dispositivi di sicurezza individuali, nel quale gli operai delle ditte appaltatrici operavano nelle stesse condizioni ambientali e nelle medesime circostanze di tempo e di luogo dei dipendenti Evidenziavano CP_1
ancora come il loro congiunto, svolgendo mansioni di pittore a bordo delle navi in costruzione, aveva frequentato ambienti letteralmente saturi di fibre di amianto disperse nell'aria, e lavorato a stretto contatto con molte altre figure professionali tra cui i coibentatori, che si occupavano di
5 eseguire le coibentazioni con impasto in amianto. Rilevava ancora parte ricorrente che nel caso di specie ricorreva certamente una responsabilità della convenuta ex art. 2087 c.c., ed in ragione del fatto che la conoscibilità della pericolosità dell'amianto era anteriore al tempo in cui il de cuius aveva effettuato la prestazione lavorativa, e in ragione della mancata predisposizione di presidi e dispositivi di sicurezza a tutela dell'incolumità del lavoratore deceduto, il tutto considerando che era venuta meno ai propri obblighi di garante della sicurezza CP_1
che l'imprenditore è chiamato a svolgere non solo nei confronti dei propri dipendenti, ma anche nei confronti degli altri lavoratori, siano essi autonomi o dipendenti di ditte appaltatrici o subappaltatrici, esposti a rischi dipendenti dalla struttura organizzativa, dall'ambiente di lavoro e dai fattori produttivi predisposti dallo stesso imprenditore di lavoro committente. Quantificati i danni iure proprio e iure hereditatis asseritamente subiti i ricorrenti rassegnavano le conclusioni sopra riportate.
3. Con rituale e tempestiva memoria difensiva si costituiva in giudizio deducendo in primo luogo l'inammissibilità della Controparte_1
domanda di automatico riconoscimento del danno biologico differenziale stante l'applicabilità, ratione temporis, alla presente fattispecie, dell'art. 13 del D.lgs. n. 38/2000. Evidenziava la resistente a tal proposito, che laddove opera il meccanismo di socializzazione del rischio professionale basato sugli strumenti indennitari dell'assicurazione obbligatoria facente capo all' , la responsabilità civile non interviene, se non per CP_2
'sanzionare' una condotta omissiva o commissiva penalmente rilevante del datore di lavoro, nemmeno allegata nel caso di specie. Inoltre parte ricorrente aveva omesso, nel corpo del ricorso introduttivo, di enucleare il c.d. danno differenziale rispetto all'indennizzo liquidato e/o liquidabile
6 dall' e spiegare per quale motivo tale indennizzo non era sufficiente a CP_2
ristorare il pregiudizio sofferto. eccepiva inoltre il proprio CP_1
difetto di legittimazione passiva ad causam, non essendo stato il de cuius alle dirette dipendenze della resistente, e non avendo controparte fornito la benché minima allegazione sul piano fattuale al fine di comprovare l'esistenza di un contratto di appalto tra le società di volta in volta datrici di lavoro e la società resistente. Rilevava ancora che una consapevolezza sulla pericolosità dell'amianto era sorta in un periodo successivo rispetto al tempo in cui il lavoratore deceduto aveva prestato la sua attività lavorativa presso e negando l'esposizione ad amianto dello CP_1
stesso, proponeva una propria ricostruzione fattuale in ordine al ciclo lavorativo svoltosi presso i cantieri di Monfalcone nel periodo e nell'ambito in trattazione. Contestava dunque la ricorrenza di una violazione del disposto dell'art. 2087 c.c., deducendo di aver fornito ai lavoratori i dispositivi di sicurezza e gli impianti di aspirazione dei fumi e delle polveri disponibili in base alle conoscenze del tempo. Evidenziava ancora come non vi fosse prova del ricorrere del nesso di causalità fra presunta esposizione all'amianto e patologia insorta e contestata la quantificazione del danno come operata da parte ricorrente rassegnava le conclusioni sopra riportate.
4. La causa veniva istruita con l'escussione di testi ed il conferimento di
CTU medico – legale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
6. In via preliminare la resistente ha eccepito l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno biologico in relazione alla previsione del suo indennizzo nell'ambito della copertura assicurativa pubblica ex articolo 13 del decreto legislativo 38 del 2000, asserendo sostanzialmente
7 che il risarcimento del danno differenziale non può prescindere da un preventivo accertamento della responsabilità penale del datore di lavoro, nemmeno allegata nel caso di specie.
7. Tale prospettazione non è condivisibile. L'esame del ricorso consente di affermare che nello stesso sono stati allegati tutti gli elementi idonei ad affermare la responsabilità della convenuta in ordine ad una condotta suscettibile di configurarsi astrattamente quale reato (omicidio colposo con violazione delle norme per la prevenzione di infortuni e malattie professionali), ed in particolare la condotta datoriale omissiva quanto ad adozione di misure di prevenzione dei rischi da esposizione all'amianto, la nocività dell'ambiente di lavoro, il nesso di causalità tra condotta omissiva ed evento, l'elemento soggettivo della colpa. Inoltre parte ricorrente ha allegato il danno in relazione alle diverse voci di cui chiede il risarcimento, quantificandolo secondo i criteri civilistici. A quanto sopra si deve aggiungere che con sentenze nn. 102 del 1981 e 118 del 1986, la
Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma quinto dell'art. 10, T.U. n. 1124/1965, nella parte in cui non consentiva che, ai fini dell'esercizio del diritto di regresso dell' o del CP_2
risarcimento del danno differenziale in favore del lavoratore infortunato,
l'accertamento del fatto di reato potesse essere compiuto dal giudice civile e ha così consentito a quest'ultimo di sostituirsi al giudice penale per accertare i presupposti del regresso o dell'azione risarcitoria secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, anche in ordine all'elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale fra fatto ed evento dannoso. In seguito tale ricostruzione è stata avallata dalla Corte di
Cassazione con le sentenze nr. n. 12041 del 2020 e nr. 7477 del 2022, nella quale in particolare si è affermato che “la diversità strutturale e funzionale tra la prestazione ex art. 13, d.lgs. n. 38/2000, ed il
8 risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato (così da ult. Cass. n. 9116 del 2019)”.
8. La società resistente ha poi contestato la propria legittimazione passiva ad causam, negando decisamente di aver commissionato lavori in appalto alla ditta , per la quale lavorava il de cuius, Parte_6
asseritamente presso i cantieri navali di Monfalcone. La prospettazione attorea ha tuttavia ricevuto conferma nel corso dell'istruttoria, avendo il teste dichiarato: “Sono stato assunto dalla Testimone_1 CP_3
nel 1969. Ho conosciuto il signor nei primi anni del 1970. Parte_3
Io lavoravo come meccanico di bordo ed in officina meccanica, l'ho visto per due tre anni lavorare presso nei primi anni 70, facendo il CP_1
pittore. All'epoca si realizzavano le navi petroliere, al 70% in ferro ed al
30% in allestimento, la ditta cui era addetto il signor Pt_4 Parte_2
era una ditta piccola, che si occupava prevalentemente di pitturazione all'interno delle officine e sui blocchi delle navi, mentre a bordo lavoravano le ditte più grandi”.
9. Quanto ai profili di responsabilità dell'azienda committente per malattia professionale insorta sul lavoratore di un'azienda appaltatrice occorre rammentare che se l'art. 2087 c.c. sembra richiedere, quale necessario presupposto applicativo, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, tra danneggiante e danneggiato, tuttavia, da tempo, in ambiti come quello in trattazione, si è avvertita l'inadeguatezza di tale impostazione. Si è così,
a livello giurisprudenziale, assistito ad un'estensione dell'area dei soggetti obbligati, nel senso di ricomprendervi quelli che, pur non formalmente titolari del rapporto di lavoro, abbiano però la responsabilità dell'impresa o di una sua unità produttiva. Come ricordato nella sentenza Cass.
9 4129/2002, la giurisprudenza ha “così esteso l'obbligo di tutela antinfortunistica a tutti gli addetti, "anche solo di fatto", ad una data attività lavorativa, prescindendo dalle modalità di assunzione al lavoro e dall'eventuale mancato perfezionamento del contratto, purché sia provata la consapevolezza dell'imprenditore circa l'attività svolta dal prestatore d'opera poi infortunatosi. Questa tendenza ad ampliare il novero dei soggetti tutelati ha trovato conferma in ulteriori decisioni, secondo le quali anche i terzi, quando si trovino esposti ai pericoli derivanti da un'attività lavorativa da altri svolta nell'ambiente di lavoro, devono ritenersi destinatari delle norme di prevenzione e che sussiste, pertanto, un cosiddetto rischio ambientale, che deve essere coperto da chi organizza il lavoro. Tale orientamento merita piena adesione, mostrandosi aderente non solo al dato fattuale, ma anche, limitatamente alla materia della prevenzione infortuni, al dettato normativo di cui all'art. 3 del d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, che, nel definire lavoratore subordinato "colui che, fuori del proprio domicilio, presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione", consente, attraverso l'esclusione della indispensabilità del carattere oneroso e continuativo, di allargare la tutela non solo ai "tradizionali" lavoratori subordinati, ma anche a tutti i soggetti terzi che, non abusivamente, vengono a trovarsi a contatto con la situazione di pericolo creata dall'attività esercitata che necessita di prevenzione”. Sulla scia di tali considerazioni, la Corte di
Cassazione ha affermato che: “il committente è titolare di una autonoma posizione di garanzia e può essere chiamato a rispondere dell'infortunio subito dal lavoratore qualora l'evento si colleghi causalmente ad una sua colpevole omissione, specie nel caso in cui la mancata adozione o
l'inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini….il committente, anche nel caso di
10 affidamento dei lavori ad un'unica ditta appaltatrice, è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per
l'infortunio, sia per la scelta dell'impresa sia in caso di omesso controllo dell'adozione, da parte dell'appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro…in materia di responsabilità colposa il committente di lavori dati in appalto (impresa appaltante rispetto all'appaltatore, o appaltatore rispetto ai subappaltatori) debba adeguare la sua condotta a fondamentali regole di diligenza e prudenza nello scegliere il soggetto al quale affidare
l'incarico, accertandosi che tale soggetto sia non soltanto munito dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa” (Cass. nr.
33595/2021). Dunque, il fatto che tra il lavoratore deceduto e la convenuta non sia intercorso un rapporto di lavoro non comporta, di per sé,
l'insussistenza della legittimazione passiva, potendosi ben affermare che nel caso di specie essa era titolare di un'autonoma posizione di garanzia in ordine all'integrità psico – fisica del lavoratore a qualunque titolo impiegato nel suo cantiere.
10. Venendo ora al merito, nell'ambito qui in trattazione, la Cassazione ha ben chiarito quale debba essere la ripartizione dell'onere probatorio fra le parti in causa nel senso che “incombe sul lavoratore l'onere di provare di aver subito un danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedirlo”
(Cass. 2209/16).
11. Ebbene, ritiene lo scrivente che parte ricorrente abbia ben assolto all'onere di provare la nocività dell'ambiente di lavoro, almeno per il
11 periodo inerente allo svolgimento di attività lavorativa alle dirette dipendenze della società convenuta.
12. I testi escussi nel corso del giudizio hanno confermato la prospettazione contenuta nel ricorso. In particolare il teste ha Testimone_1
dichiarato: “Sono stato assunto dalla nel 1969. Ho conosciuto CP_3
il signor nei primi anni del 1970. Io lavoravo come Parte_3
meccanico di bordo ed in officina meccanica, l'ho visto per due tre anni lavorare presso nei primi anni 70, facendo il pittore. CP_1
All'epoca si realizzavano le navi petroliere, al 70% in ferro ed al 30% in allestimento, la ditta cui era addetto il signor era una Pt_4 Parte_2
ditta piccola, che si occupava prevalentemente di pitturazione all'interno delle officine e sui blocchi delle navi, mentre a bordo lavoravano le ditte più grandi. Devo dire peraltro che i fumi delle lavorazioni che venivano svolte sulle navi arrivavano facilmente e sui piazzali. Ho visto più volte
mangiare sul piazzale insieme ai colleghi nelle pause dalle Parte_2
lavorazioni, non so precisare quante volte ma un elevato numero di volte”. Sul capitolo 2: “Confermo il capitolo, ma la coibentazione si eseguiva sulle navi”. Sul capitolo 3: “Confermo il capitolo, ciò avveniva anche nelle officine ed in lavorazione sui blocchi in piazzale”. Sul capitolo 5 e 6: “Confermo che sui blocchi lavoravano insieme varie figure professionali, comprese le imprese di coibentazione che mi vengono lette, con le modalità descritte nel capitolo”. Ha altresì dichiarato il teste : “Sul capitolo 1: “Conoscevo l'ho Testimone_2 Parte_3
conosciuto sul lavoro. Io lavoravo per lui lavorava per Parte_5
Io l'ho visto lavorare per un anno circa, mi sembra sembra Parte_4
fra il 1960 ed il 1962. L'ho visto lavorare nei condomini e a bordo delle navi, in cantiere a Monfalcone, diverse volte per tre o quattro mesi, ma non ogni giorno. Lui faceva il pittore edile”. Sul capitolo 2: “L'ho visto
12 lavorare e svolgere le attività che mi sono state lette. Confermo che le lavorazioni venivano svolte con le modalità che mi si leggono: prima della pitturazione c'era la spazzolatura per rimuovere la ruggine, dopo la spazzolatura intervenivano i coibentatori e dopo la coibentazione interveniva il ricorrente. Questo fino al 1962, perché dopo sono andato via”. Sul capitolo 3: “Confermo, prima della pitturazione il e Parte_2
gli altri pittori dovevano pulire gli ambienti con aria compressa. Anch'io ero pittore”.Sul capitolo 5): “E' vero, si lavorava tutti assieme”. Sul capitolo 6): “Confermo che si lavorava tutti assieme e questo vale anche per i coibentatori. Mentre noi pitturavamo loro svolgevano la loro attività anche preparando impasti in amianto, qualche volta a distanza di metri qualche altra volta a maggiore distanza, dipendeva dalle situazioni concrete”.
13. Risulta dunque confermato lo svolgimento delle mansioni così come descritte in ricorso, in un contesto nel quale vi era una forte esposizione dei lavoratori all'amianto.
14. Si devono infatti anche considerare le numerose evidenze documentali allegate al ricorso, ed in primo luogo l'elaborato tecnico collegiale (doc.
25 allegato al ricorso) redatto dai dott. , Persona_1 Per_2
, , , e
[...] Persona_3 Persona_4 Per_5 Per_6
su incarico del Procuratore Generale di Trieste dr.
[...] Per_7
nell'ambito di una indagine concernente numerosi casi di malattie da esposizione ad amianto riscontrati tra le maestranze dei cantieri navali di
Monfalcone.
15. Dalla lettura di tale perizia emerge che, nell'interno dei cantieri e nel periodo nel quale il ricorrente ha prestato attività lavorativa:
13 - l'amianto veniva utilizzato per molteplici scopi (coibentazione, protezione dal fuoco e dal calore;
fono-assorbimento);
- era utilizzato con frequenza all'interno del cantiere, ed in particolare a bordo delle navi in costruzione essendo spruzzato sulle paratie o applicato a mano in forma di intonaco, in coppelle o in nastri;
utilizzato in corde e per la coibentazione di tubi, valvole e fasci di cavi elettrici;
ancora impiegato nei pannelli di usati per tamponature, controsoffitti e Per_8
per il rivestimento di superfici delle navi;
- era presente nei fogli di amiantite lavorati e sagomati per realizzare guarnizioni e nei fogli di vinil-amianto utilizzati per realizzare pavimentazioni;
- era presente nei ferodi per gli impianti frenanti di molti impianti e macchinari come gru e carri-ponte;
- era presente nei teli e cuscini usati dai saldatori per proteggersi da fuoco e calore e per mantenere il calore dei corpi da saldare;
- era materiale di coibentazione dell'apparato motore, dei locali adibiti a cucina, all'interno delle navi.
16. A tale documentazione, si deve aggiungere, quella inerente alle numerose testimonianze di lavoratori, rese nel corso di vari procedimenti che nel corso del tempo hanno prestato attività lavorativa presso i cantieri navali di Monfalcone (doc. da 27 a 32), e la cui lettura dà conto di quale sia stata, nel corso del tempo l'esposizione ad amianto delle varie categorie di lavoratori che prestavano la propria attività presso i cantieri navali di
Monfalcone, ma soprattutto di come, accanto all'esposizione diretta subita in ragione dello svolgimento di un determinato tipo di mansioni, debba essere considerata anche l'esposizione indiretta, dovuta alle lavorazioni promiscue sia a bordo nave che nelle officine.
14 17. Nondimeno la prospettazione attorea appare suffragata dalle relazioni
Contarp, ente istituzionalmente preposto agli accertamenti in tema di nocività degli ambienti di lavoro (cfr. docc. 34, 35, 36 allegati al ricorso), ed in particolare da quella del 16.12.1996 nella quale si evidenzia, sempre con riferimento al cantiere nel quale prestava la propria opera il lavoratore che: “L'organizzazione del lavoro prevedeva la contemporanea presenza delle più diverse categorie di lavoratori (tubisti, meccanici, carpentieri, elettricisti) nei medesimi locali della nave dove altri operai, dipendenti di ditte esterne, provvedevano alle lavorazioni di isolazione e coibentazione termo-acustica, con utilizzo di materiali amiantiferi che venivano movimentati, manipolati, adattati, tagliati, segati, spruzzati. Inoltre, a coibentazione conclusa gli operai operava-no sulle superfici trattate con amianto (sia spruzzato, che in pannelli, oppure legato con cemento) installando tubazioni, reti di trasferimento fluidi, impianti elettrici”.
18. Quanto poi all'utilizzabilità nel processo civile di prove formate in altri procedimenti, si deve rammentare che l'unica norma di riferimento è quella specificamente posta dall'art. 310 comma 3 c.p.c. con riferimento al valore indiziario delle prove raccolte in un processo estinto. Tuttavia, sulla base di tale disposizione, è stato enucleato un principio generale per il quale i verbali di prove espletate in altri giudizi civili, in giudizi penali od amministrativi, compresi gli accertamenti di natura tecnica-peritale, hanno valore di indizio, e prescindono dalla circostanza che la prova sia stata raccolta in un processo tra le stesse od altre parti (Cass. n.
28855/2008, Cass. n. 4239/2008, Cass. n. 7767/2007, Cass. n. 8096/2006,
Cass. n. 21115/2005, Cass. n. 19457/2004, Cass. n. 11483/2004). Tali prove posso essere vagliate dal Giudice senza che egli sia vincolato dalla valutazione fatta dal Giudice della causa precedente (cfr. Cass. n.
4186/2004, Cass. n. 7713/2002, Cass. n. 3102/2002, Cass. n. 6347/2000).
15 L'assenza di una norma di chiusura nel senso dell'indicazione di un numerus clausus delle prove, l'oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione documentale, l'affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del Giudice, inducono le ormai da anni consolidate ed unanimi dottrina e giurisprudenza (tra le tante, Cass. n. 5440/2010, Cass. n. 5965/2004, Cass. n. 4666/2003), ad escludere che l'elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa, ed a ritenere quindi ammissibili le prove atipiche, che tecnicamente trovano ingresso nel processo civilistico con lo strumento della produzione documentale, evidentemente soggiacendo ai limiti temporali posti a pena di decadenza e nel rispetto quindi delle preclusioni istruttorie
(tra le tante, Cass. n. 5440/2010, Cass. n. 7518/2001, Cass. n.
12422/2000). Le prove atipiche elencate ai punti che precedono possono essere dunque utilizzate nel caso di specie in ragione di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (Cass. nr.1593/2017).
19. A tali evidenze, si deve poi aggiungere quella di carattere premintemente oggettivo, della presenza, in misura considerevole di fibre di amianto nel tessuto polmonare del de cuius (46.700 corpi per grammo di tessuto polmonare secco corpi di asbesto per grammi di tessuto polmonare secco).
20. A fronte delle sopra evidenziate risultanze istruttorie appare indubbio che il ricorrente abbia svolto la propria attività lavorativa in un ambiente lavorativo nocivo, nel quale è stato diffusamente esposto ad amianto. Del resto, e con riferimento all'onere della prova relativo al rispetto dell'art. 2087 c.c., va detto che la resistente non vi ha minimamente assolto, anzi la documentazione agli atti evidenzia il ricorrere di elementi di segno contrario ad un rispetto dell'obbligo di protezione dei lavoratori. A tal proposito va poi ricordato che la conoscenza dei rischi da esposizione all'amianto in ambito lavorativo è di molto risalente rispetto al periodo nel
16 quale il ricorrente ha reso la sua attività lavorativa per la resistente, come dimostra l'esistenza del RD 442/1909 che includeva tra le lavorazioni insalubri per donne e fanciulli la tessitura e filatura d'amianto, della L.
455/1943, che prevedeva l'estensione dell'assicurazione obbligatoria anche per le lavorazioni che comportassero la silicosi e l'asbestosi, e del
D.P.R. 1169/1960 attuativo della stessa. Va anche ricordato che già nel
1956 esistevano prescrizioni legislative concernenti la sicurezza nei luoghi ove si formano le polveri di qualunque specie (D.P.R. 303/56), e che l'osservanza di tali prescrizioni avrebbe di certo ridotto l'esposizione, ma non è emersa, da parte della convenuta, l'adozione di alcuna concreta cautela volta ad evitare la dispersione delle polveri d'amianto. Del resto la
Corte di Cassazione ha esplicitamente riconosciuto che il quadro normativo vigente negli anni 50 era già tale da mettere il datore di lavoro nelle condizioni di predisporre adeguate misure di protezione e tutela per i lavoratori esposti all'amianto ed ha affermato: “già il R.D. 14 giugno
1909, n. 442 che approvava il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all'art. 29, tabella B, n. 12, includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi nei quali
l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non era assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo. Analoghe disposizioni dettava il regolamento per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, emanato con D.Lgs. 6 agosto 1916, n. 1136, art. 36, tabella B, n. 13 e il R.D. 7 agosto 1936, n. 1720 che approvava le tabelle indicanti i lavori per i quali era vietata l'occupazione dei fanciulli
e delle donne minorenni, prevedeva alla tabella B i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri in cui era consentita l'occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli, subordinatamente all'osservanza di speciali
17 cautele e condizioni e, tra questi, al n. 5, la lavorazione dell' amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessitura. Lo stesso
R.D. 14 aprile 1927, n. 530, tra gli altri agli artt. 10, 16, e 17, conteneva diffuse disposizioni relative alla aerazione dei luoghi di lavoro, soprattutto in presenza di lavorazioni tossiche. D'altro canto l'asbestosi, malattia provocata da inalazione da amianto, era conosciuta fin dai primi del '900 e fu inserita tra le malattie professionali con la L. 12 aprile
1943, n. 455. In epoca più recente, oltre alla Legge Delega 12 febbraio
1955, n. 52 , che, all'art. 1, lett. F, prevedeva di ampliare il campo della tutela, al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e alle visite previste dal D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648 , si deve ricordare il regolamento 21 luglio 1960, n.
1169 ove all'art. 1 si prevede, specificamente, che la presenza dell'amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera
o di amianto tale da determinare il rischio si può infine ricordare che il premio supplementare stabilito dal T.U. n. 1124 del 1965, art. 153 per le lavorazioni di cui all'allegato n. 6, presupponeva un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi.
D'altro canto l'imperizia, nella quale rientra l'ignoranza delle necessarie conoscenze tecnico-scientifiche, è uno dei parametri integrativi al quale commisurare la colpa, e non potrebbe risolversi in esimente da responsabilità per il datore di lavoro. Da quanto esposto discende che all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro del dante causa degli odierni ricorrenti [n.d.r.: 1956 – 1987] era ben nota l'intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto, tanto che l'uso di materiali che ne contengono era sottoposto a particolari cautele, indipendentemente dalla concentrazione di fibre (per fattispecie con periodi temporali di attività lavorativa analoghi …. v. Cass. n. 8204 del 2003; Cass. n. 16645 del
18 2003; Cass. n. 14010 del 2010; Cass. n. 2491 del 2008; Cass. n. 15156 del 2011; Cass. n. 26590 del 2014; da ultimo Cass. n. 22710 del 2015 che ha ribadito non solo l'irrilevanza della circostanza che il rapporto di lavoro si fosse svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali d'amianto, ma anche che a detta epoca non si sapesse che anche singole fibre d'amianto inalate potessero essere letali). Si imponeva dunque, anche per il periodo per cui è causa,
l'adozione di misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. e più specificamente al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 21 ove si stabilisce, recependo le indicazioni prevenzionistiche già affermatesi, che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedirne o ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, soggiungendosi che le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione, cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri. Devono altresì essere tenute presenti altre norme dello stesso D.P.R. n. 303 ove si disciplina il dovere del datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive: così l'art. 9, che prevede il ricambio d'aria, l'art. 15, che impone di ridurre al minimo il sollevamento di polvere nell'ambiente mediante aspiratori, l'art. 18, che proibisce l'accumulo delle sostanze nocive, l'art.
19, che impone di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri,
l'art. 20, che difende l'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi specificamente mediante l'uso di aspiratori, l'art. 25, che prescrive, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, che i lavoratori siano forniti di apparecchi di protezione. L'art. 2087 c.c. in
19 generale e il D.P.R. n. 303 del 1956 in particolare imponevano quindi di adottare provvedimenti idonei ad impedire o a ridurre lo sviluppo e la dispersione delle polveri nell'ambiente di lavoro, a prescindere peraltro dall'accertamento di una specifica nocività rispetto a determinate patologie, essendo comunque accertata la nocività della polvere (di qualsiasi sostanza) per l'apparato respiratorio (cfr. Cass. n. 6352 del
2015). Gravava pertanto sulla società datrice di lavoro l'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno attraverso
l'adozione di cautele previste in via generale e specifica dalle suddette norme…” (Cass., n. 17252/2016).
21. In ragione delle risultanze istruttorie descritte, veniva disposta una consulenza medica e lo specialista nominato dopo avere esaminato la documentazione agli atti, ha osservato che: “…è ben nota in Letteratura la possibilità che siano sufficienti anche brevi periodi espositivi per poter sviluppare patologie asbesto-correlate; anche i Criteri di Helsinki precisano infatti che “Anche un'esposizione breve o di basso livello dovrebbe essere considerato sufficiente per ritenere il mesotelioma correlato al lavoro svolto”. Tale affermazione arriva anche dalla consapevolezza che sono prevalentemente le prime esposizioni a giocare un ruolo centrale nella cancerogenesi mesoteliale….Dalle testimonianze rese dai testi si è venuti a conoscenza del fatto che, in questo periodo di tempo, il de cuius era impiegato dalla in lavorazioni presso i Pt_6 CP_4
di Monfalcone per 3-4 anni con mansione di verniciatore di bordo.
[...]
Nello specifico, secondo il racconto dei testi, il de cuius interveniva dopo la spazzolatura della ruggine e la coibentazione. Tale mansione secondo
RENAM è tra le più a rischio per sviluppo di neoplasia maligna asbesto- correalta [dal VII rapporto: “sono stati esposti soprattutto i coibentatori a bordo nave (spesso dipendenti di ditte esterne), ma anche tutti gli addetti a
20 bordo nave che operavano in vicinanza e contemporaneamente ai coibentatori……considerato quanto sopra sostenuto, ovverosia
l'importanza delle prime esposizioni nello sviluppo di malattia, il fatto che l'esposizione presso i sia avvenuta prima della Controparte_4
comparsa dei dispositivi di protezione individuale e di aspirazione delle polveri dai luoghi di lavoro e che l'esposizione come pittore edile sia stata dovuta probabilmente all'ambiente di lavoro il quale, per natura propria del lavoro di pittore in edilizia, cambiava spesso, è possibile sostenere, nel rispetto del consolidato Criterio del più probabile che non, che la patologia asbesto-correlata (mesotelioma pleurico) da cui era affetto in vita il de cuius e che ne ha causato il decesso sia causalmente riconducibile all'esposizione professionale all'amianto nel corso dell'attività lavorativa svolta presso la convenuta, pur non Pt_6
potendosi escludere un'esposizione anche al di fuori del lavoro presso i di Monfalcone”. La descritta valutazione fatta dal CTU, Controparte_4
sulla sussistenza del nesso causale tra l'attività lavorativa svolta alle dipendenze della società ricorrente e la quantificazione dei postumi dannosi accertati, appare immune da incongruenze e viene condivisa dallo scrivente. Non merita di essere condivisa la prospettazione di parte resistente in ordine alle precedenti asserite esposizioni ad amianto del lavoratore deceduto in relazione alle attività svolte nel settore edilizio, in quanto il riferimento è generico ed alcuna evidenza di un'esposizione specifica e concreta e dunque scientificamente valutabile può ritenersi appurata.
22. Accertata la responsabilità della resistente per le patologie riscontrate sulla persona del ricorrente va quantificato il danno. Per quanto concerne il danno non patrimoniale iure hereditatis, esso deve tenere conto non solo delle ripercussioni fisiche documentate dalla documentazione
21 medica, ma anche dell'intensità della sofferenza provata. Proprio a proposito del c.d. “danno terminale”, va rilevato che è frutto di un orientamento consolidato il principio secondo il quale il diritto al risarcimento dei danni subiti da persona che muore per effetto delle lesioni o della malattia, dopo un apprezzabile lasso di tempo, viene acquisito al patrimonio del danneggiato e, quindi, è suscettibile di trasmissione agli eredi.
23. Nel caso di specie, il CTU ha accertato che: “Per quanto attiene alle conseguenze di danno di ordine temporaneo, si ritiene equo indicare un periodo di danno biologico temporaneo al 100% di 180 giorni ed un periodo di danno biologico temporaneo al 60% di 30 mesi. Per quanto concerne il grado di sofferenza, tenuto conto della gravità della patologia oggetto di valutazione e della compromissione delle condizioni cliniche generali sopra menzionata, e con riferimento ai parametri valutativi ormai consolidati in ambito medico legale2 (dolore fisico, durata della malattia, terapia farmacologica/chirurgica, necessità di assistenza da parte di terzi, allontanamento dai piaceri della vita), è definibile è definibile di intensità elevata per il periodo di danno biologico temporaneo al 60% e di intensità elevatissima per il periodo di danno biologico temporaneo al 100%”.
24. Tale impostazione merita di essere confermata alla luce di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale "in tema di danno biologico, la cui liquidazione deve tenere conto della lesione dell' integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell' invalidità temporanea e di quella permanente, quest' ultima è suscettibile di valutazione soltanto dal momento in cui, dopo il decorso e la cessazione della malattia, l'individuo non abbia riacquistato la sua completa validità con relativa stabilizzazione dei postumi. Ne consegue
22 che il danno biologico di natura permanente deve essere determinato soltanto dalla cessazione di quello temporaneo, giacché altrimenti la contemporanea liquidazione di entrambe le componenti comporterebbe la duplicazione dello stesso danno" (Cass. nr. 26897/14; Cass. nr. 252/2019).
25. Si ritiene dunque necessario, in applicazione dell'art. 3 Cost., fare riferimento al criterio di liquidazione adottato dalle recenti tabelle di
Milano diramate in data in data 4 giugno 2024 dall'Osservatorio sulla
Giustizia Civile di Milano che hanno previsto anche una figura di danno, denominata “terminale” la quale sulla base di alcuni presupposti, quali l'unitarietà del danno liquidabile, la durata limitata della sopravvivenza, la coscienza da parte della vittima, e la possibilità di personalizzazione (fino al 50%), prevedono parametri di liquidazione con riconoscimento di un pregiudizio fino ad € 35.247,00, non ulteriormente aumentabile, per il danno sofferto nei primi tre giorni dalla lesione e, poi, una tabella liquidatoria ad intensità decrescente, fino ad un totale di giorni cento. Al raggiungimento dei cento giorni, si ottiene il valore massimo di €
53.235,00, che può essere personalizzato e che si somma all'importo dei primi tre giorni. Oltre i cento giorni si prende come riferimento il valore base per un giorno di invalidità temporanea totale di € 115,00 con aumento personalizzabile fino ad un massimo del 50% di tale somma.
Tale metodo di liquidazione del danno viene condiviso dallo scrivente in quanto aderente all'evoluzione giurisprudenziale e capace di tener conto della specificità del caso.
26. Sulla scorta di tutto quanto sopra, il danno si può stimare come da tabella che segue:
- per i primi 3 gg: € 35.247,00;
- per ulteriori 97 gg.: € 62.544,00;
- per ulteriori 80 gg al 100%: € 9.200,00 (ovvero € 115,00 x 80);
23 - per ulteriori 900 giorni al 60%: € 62.100,00 (ovvero 69x900);
A tali importi, eccetto che al primo, va applicata una maggiorazione del
20%, come media fra i vari periodi tenuti in considerazione, non potendo che applicarsi una personalizzazione in ragione di quanto rilevato dal
CTU: “tenuto conto della gravità della patologia oggetto di valutazione e della compromissione delle condizioni cliniche generali sopra menzionata, e con riferimento ai parametri valutativi ormai consolidati in ambito medico legale2 (dolore fisico, durata della malattia, terapia farmacologica/chirurgica, necessità di assistenza da parte di terzi, allontanamento dai piaceri della vita), è definibile è definibile di intensità elevata per il periodo di danno biologico temporaneo al 60% e di intensità elevatissima per il periodo di danno biologico temporaneo al
100%”.
27. In conclusione il danno non patrimoniale temporaneo attribuibile agli eredi del signor iure hereditatis è pari ad € 195.859,00 oltre Parte_2
accessori, da ripartire tra i ricorrenti secondo la quota ereditaria di ciascuno.
28. Anche la pretesa per danno iure hereditatis deve essere accolta. La Corte di Cassazione ha più volte sottolineato che a fronte della morte o di una gravissima menomazione dell'integrità psicofisica di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, il nostro ordinamento riconosce ai parenti del danneggiato un danno iure proprio, di carattere patrimoniale e non patrimoniale, per la sofferenza patita in conseguenza all'irreversibile venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto. Tale voce risarcitoria intende ristorare il familiare dal pregiudizio subito sotto il duplice profilo morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e dinamico-relazionale, quale
24 sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita (Cass. nr. 28989/2019).
29. Nel corso dell'istruttoria, ha dichiarato il teste attoreo , in Testimone_3
ordine al rapporto fra i ricorrenti ed il de cuius che, ha dichiarato che:
“Conosco i ricorrenti perché trent'anni fa mi sono trasferita nello stesso palazzo ed abbiamo subito intrapreso rapporti di buon vicinato. Nel corso degli anni la conoscenza si è via via approfondita. Fra noi vi erano e vi sono buoni rapporti di vicinato, da quando la signora è rimasta Pt_1
vedova siamo anche uscite assieme. Posso dire che la famiglia Parte_2
è stata sempre unita, festeggiando sempre in comune le ricorrenze festive.
I due coniugi andavano a mare e a pesca assieme. Li ho sempre visti andare e tornare insieme con la macchina, erano una coppia affiatata e tranquilla. E' vero che ha vissuto fino al 2009 con i genitori e poi, Pt_2
trasferitosi a poca distanza, l'ho visto recarsi quasi ogni giorno a casa dei genitori, ed era sempre presente per festeggiare le ricorrenze festive.
Non aveva attività da condividere con i genitori perché lui è uno sportivo
e i genitori non potevano seguirlo in questo. Durante la malattia del signor , per quel che ho potuto vedere, c'è stata una dedizione Parte_2
totale da parte di entrambi: erano sempre presenti, hanno cercato di Parte sollevare alla sua soffferenza. Quando non poteva recarsi in Pt_1
ospedale per via del lock down era costantemente al telefono. Entrambi lo hanno accompagnato a sostenere visite ed accertamenti legati alla malattia. Non so se a chiesto ed ottenuto la l. 104/92”. Pt_2
30. Dalle dichiarazioni testimoniali sopra riportate è emerso il quadro di una famiglia unita, sia durante l'ordinaria e quotidiana esistenza, sia durante il tragico periodo della malattia, e dunque può ritenersi dimostrata la sussistenza di una sofferenza profonda per la lesione del prezioso legale
25 affettivo e di vita. Da quanto sopra consegue la necessità di riconoscere il risarcimento richiesto.
31. Quanto a tale voce di danno, anche definita “danno per la privazione del rapporto parentale”, lo scrivente ritiene di poter adottare, ai fini della quantificazione dello stesso, i nuovi parametri indicati nel sistema “a punti” per la liquidazione del danno parentale, e contenuti nelle Tabelle
Milanesi diramate in data 4 giugno 2024 dall'Osservatorio sulla Giustizia
Civile di Milano.
32. Dai documenti depositati è emerso che all'epoca del decesso il sig.
[...]
aveva 72 anni, la moglie aveva 68 anni, il Parte_3 Parte_1
figlio aveva 43 anni. Parte_2
33. In base a tali parametri, sono attribuibili a moglie del de Parte_1
cuius: A) 12 punti per l'età della vittima primaria (70 anni); B) 16 punti per l'età della vittima secondaria (68 anni); C) 16 punti per la convivenza;
D) 14 punti per la sopravvivenza di due superstiti del nucleo familiare primario (il figlio;
E) 23 punti per l'intensità e la qualità Parte_3
della relazione affettiva tra marito e moglie, essendo risultato che gli stessi condividevano ogni momento della loro giornata così come le ricorrenze e le festività, avevano in comune l'hobby della pesca, così come è risultata l'assistenza prestata al momento della malattia. Il tutto per un totale di 81 punti, che moltiplicati per il valore-punto di € 3.911,00 portano al risultato complessivo di € 316.891,00.
34. A favore del figlio dovranno essere riconosciuti: A) 12 Parte_2
punti per l'età della vittima primaria (70 anni); B) 20 punti per l'età della vittima secondaria (43 anni); D) 14 punti per la sopravvivenza di un superstite del nucleo familiare primario (la madre ); E) 20 Parte_1
punti per l'intensità e la qualità della relazione affettiva tra padre e figlio, essendo emersa una regolare ed assidua frequentazione, la condivisione di
26 festività e ricorrenze, la costante assistenza durante la malattia e così complessivamente 66 punti, che moltiplicati per il valore-punto di €
3.911,00. Il tutto per un importo complessivo di € 258.126,00.
35. Costituiscono danno patrimoniale direttamente riconducibile alle condotte illecite della convenuta le spese per € 350,00 sostenute da Parte_1
per la perizia strumentale al deposito del ricorso, delle quali è stata data adeguata documentazione (doc. 43 allegato al ricorso),
36. Le spese seguono il criterio della soccombenza, non ravvisandosi ragioni per una compensazione, e tenendo conto di quanto effettivamente liquidato (artt.
5-6 D.M. 55/2014), nonché della parziale serialità della vicenda, vanno determinate nell'importo complessivo di € 15.895,00 oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, il tutto da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.
37. Le spese del c.t.u., sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto della richiesta, da ritenersi congrua in ragione della complessità dell'incarico e quindi dell'aumento ex art. 52 D.P.R. 115/2002 sul compenso previsto dal DM 30.5.2022 in ragione di un impegno quantificabile in nr. 100 vacazioni, e della riduzione di 1/3 per il ritardo nel deposito dell'elaborato.
38. Quanto alle spese di CTP è stato autorevolmente affermato che le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 c.p.c. (Cass. nr. 26729/2024).
L'importo richiesto, pari ad € 1.830,00, non appare congruo rispetto a quanto liquidato al CTU, e va riconosciuto esclusivamente un importo pari ad € 500,00 oltre accessori. In ordine alla documentazione giustificativa, differentemente rispetto a quanto vale per le spese
27 stragiudiziali, il preavviso di parcella allegato alle note conclusive appare sufficientemente probante (Cass., S.U., 10 luglio 2017, n. 16990).
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così decide:
a) accertata la responsabilità della convenuta in ordine alla malattia ed al decesso di condanna la stessa, in persona del legale Parte_3
rappresentante pro tempore, a risarcire i danni subiti iure proprio e iure hereditatis da e e specificatamente a Parte_1 Parte_2
corrispondere agli stessi, a titolo di danno non patrimoniale iure hereditatis la somma complessiva di € 195.859,00 oltre interessi legali sulla somma devalutata dall'1.8.2017 e via via rivalutata fino al saldo;
a titolo di danno non patrimoniale iure proprio a € Parte_1
316.891,00; a € 258.126,00, il tutto oltre interessi e Parte_2
rivalutazione sulla somma devalutata dalla data del decesso del congiunto e via via rivalutata fino al saldo;
condanna altresì la convenuta a corrispondere a l'importo di € 350,00 a titolo di danno Parte_1
patrimoniale oltre accessori;
b) condanna la resistente, in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese di c.t.u. che liquida in € 666,67 oltre accessori ed al pagamento delle spese di CTP pari ad € 500,00 oltre accessori;
c) condanna la resistente, in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese di lite dei ricorrenti che liquida in € 15.895,00 da distrarsi in favore dei procuratori antistatari oltre spese generali 15%, ed iva e cpa se dovuti, ed oltre alle spese di contributo unificato.
Così deciso in Trieste, data 16/07/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Paolo Ancora
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