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Articolo 32 della Legge 6 febbraio 1948, n. 29
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Legge 6 febbraio 1948, n. 29
Articolo 32 della Legge 6 febbraio 1948, n. 29
Versione
7 febbraio 1948
Art. 32.
La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Entrata in vigore il 7 febbraio 1948
Vedi fonte istituzionale
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