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Sentenza 10 aprile 2024
Sentenza 10 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 10/04/2024, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2024 |
Testo completo
Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 369 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 23.01.2024 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. GONNELLA CARMINE, Parte_1
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. VIGILANTI LUCIO CORNELIO, giusta CP_1 procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - - etc. CP_1 Org_1 Org_2
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 30/09/2021, la sig.ra premettendo di aver Parte_1
infruttuosamente esperito la procedura amministrativa diretta ad ottenere la conferma del proprio diritto all'assegno ordinario di invalidità ai sensi della legge 222/84 (domanda del 10.09.2020), ed esponendo di aver altresì esperito ricorso giudiziale per l'accertamento tecnico preventivo (ex art. 445-bis c.p.c.) diretto ad ottenere il Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
riconoscimento del requisito medico-legale utile ai fini della concessione di detta prestazione, contestate tempestivamente le conclusioni del Ctu che in tale ultimo giudizio aveva ritenuto insussistente detto requisito medico-legale, ha convenuto in giudizio l chiedendo l'accertamento del suo diritto alla prestazione assistenziale CP_1
richiesta fin dalla domanda amministrativa e la conseguente condanna dell al CP_2
pagamento in suo favore dei ratei pregressi, oltre accessori.
Si costituiva in giudizio l il quale contestava la fondatezza della domanda e ne CP_1
chiedeva il rigetto.
La prestazione assistenziale richiesta dell'indennità di accompagnamento va riconosciuta, con il limite della decorrenza di cui appresso.
2. Infatti, L'assegno ordinario ai sensi dell'art. 1 L. 222/84 spetta a colui che, a causa di infermità o di difetto fisico o mentale, abbia ridotta a meno di un terzo la "capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini".
Il Ctu medico-legale nominato nella presente fase di opposizione (dr. ) ha Persona_1
accertato che “la IG.ra è affetta da: “la IG.ra , Parte_2 Parte_1
inoccupata di anni 53, è affetta da: “Sindrome di Sjogren in poliartrite sieronegativa e sindrome fibromialgica in soggetto con esiti di remoto intervento chirurgico per ernia discale cervicale C5-C6 e discopatie lombari in trattamento con terapia del dolore in obesa (BMI 34). Sindrome del tunnel carpale bilaterale trattata chirurgicamente. Disturbo depressivo maggiore in trattamento farmacologico. Stress incontinence in esiti di intervento per prolasso vescicale. Asma allergico. Pregressa colecistectomia. Deficit visivo occhio destro”. Il quadro clinico menomativo permette di riconoscere la periziata:
- Invalida con riduzione della capacità lavorativa nella misura superiore a due terzi con concessione dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1 legge 222/1984 a decorrere dal 22.9.2022;
- per il periodo precedente si conferma la valutazione espressa dai Sanitari della sede di Isernia.” CP_1
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità peraltro non evidenziati da alcuna delle parti.
Ne discende, quindi, che, la domanda va accolta con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di perfezionamento dei requisiti sanitari di legge per l'insorgenza del diritto al beneficio richiesto. Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
Conformemente all'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte di Cassazione, alle cui condivisibili motivazioni si fa in questa sede rinvio, il presente giudizio ha ad oggetto esclusivamente l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari, ai fini del riconoscimento delle prestazioni dedotte: esula dal presente accertamento la verifica dei requisiti extrasanitari e il giudizio non può concludersi con la condanna al pagamento della prestazione (da ultimo Cass.
8.4.2019 n. 9755, che richiama Cass. 24.10.2018, n.
27010).
3. Vista la decorrenza della riconosciuta prestazione (successiva sia alla domanda amministrativa sia anche alla data della visita effettuata dal Ctu in sede di accertamento tecnico preventivo), le spese del giudizio vanno interamente compensate.
Le spese di Ctu, già liquidate con separato decreto, sono poste a definitivo carico dell CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara la sussistenza dei requisiti sanitari ai fini dell'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 della Legge 18/80, a decorrere dal 01.01.2023;
-compensa integralmente le spese processuali fra le parti;
- pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell CP_1
Così deciso in Isernia, il 10/04/2024, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice
Elvira Puleio
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 369 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 23.01.2024 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. GONNELLA CARMINE, Parte_1
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. VIGILANTI LUCIO CORNELIO, giusta CP_1 procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - - etc. CP_1 Org_1 Org_2
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 30/09/2021, la sig.ra premettendo di aver Parte_1
infruttuosamente esperito la procedura amministrativa diretta ad ottenere la conferma del proprio diritto all'assegno ordinario di invalidità ai sensi della legge 222/84 (domanda del 10.09.2020), ed esponendo di aver altresì esperito ricorso giudiziale per l'accertamento tecnico preventivo (ex art. 445-bis c.p.c.) diretto ad ottenere il Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
riconoscimento del requisito medico-legale utile ai fini della concessione di detta prestazione, contestate tempestivamente le conclusioni del Ctu che in tale ultimo giudizio aveva ritenuto insussistente detto requisito medico-legale, ha convenuto in giudizio l chiedendo l'accertamento del suo diritto alla prestazione assistenziale CP_1
richiesta fin dalla domanda amministrativa e la conseguente condanna dell al CP_2
pagamento in suo favore dei ratei pregressi, oltre accessori.
Si costituiva in giudizio l il quale contestava la fondatezza della domanda e ne CP_1
chiedeva il rigetto.
La prestazione assistenziale richiesta dell'indennità di accompagnamento va riconosciuta, con il limite della decorrenza di cui appresso.
2. Infatti, L'assegno ordinario ai sensi dell'art. 1 L. 222/84 spetta a colui che, a causa di infermità o di difetto fisico o mentale, abbia ridotta a meno di un terzo la "capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini".
Il Ctu medico-legale nominato nella presente fase di opposizione (dr. ) ha Persona_1
accertato che “la IG.ra è affetta da: “la IG.ra , Parte_2 Parte_1
inoccupata di anni 53, è affetta da: “Sindrome di Sjogren in poliartrite sieronegativa e sindrome fibromialgica in soggetto con esiti di remoto intervento chirurgico per ernia discale cervicale C5-C6 e discopatie lombari in trattamento con terapia del dolore in obesa (BMI 34). Sindrome del tunnel carpale bilaterale trattata chirurgicamente. Disturbo depressivo maggiore in trattamento farmacologico. Stress incontinence in esiti di intervento per prolasso vescicale. Asma allergico. Pregressa colecistectomia. Deficit visivo occhio destro”. Il quadro clinico menomativo permette di riconoscere la periziata:
- Invalida con riduzione della capacità lavorativa nella misura superiore a due terzi con concessione dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1 legge 222/1984 a decorrere dal 22.9.2022;
- per il periodo precedente si conferma la valutazione espressa dai Sanitari della sede di Isernia.” CP_1
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità peraltro non evidenziati da alcuna delle parti.
Ne discende, quindi, che, la domanda va accolta con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di perfezionamento dei requisiti sanitari di legge per l'insorgenza del diritto al beneficio richiesto. Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
Conformemente all'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte di Cassazione, alle cui condivisibili motivazioni si fa in questa sede rinvio, il presente giudizio ha ad oggetto esclusivamente l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari, ai fini del riconoscimento delle prestazioni dedotte: esula dal presente accertamento la verifica dei requisiti extrasanitari e il giudizio non può concludersi con la condanna al pagamento della prestazione (da ultimo Cass.
8.4.2019 n. 9755, che richiama Cass. 24.10.2018, n.
27010).
3. Vista la decorrenza della riconosciuta prestazione (successiva sia alla domanda amministrativa sia anche alla data della visita effettuata dal Ctu in sede di accertamento tecnico preventivo), le spese del giudizio vanno interamente compensate.
Le spese di Ctu, già liquidate con separato decreto, sono poste a definitivo carico dell CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara la sussistenza dei requisiti sanitari ai fini dell'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 della Legge 18/80, a decorrere dal 01.01.2023;
-compensa integralmente le spese processuali fra le parti;
- pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell CP_1
Così deciso in Isernia, il 10/04/2024, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice
Elvira Puleio