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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 03/07/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 336/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott.ssa Claudia Marra Giudice dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. TIRINO CLAUDIO, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione del 18/06/2025.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 19/02/2025 le parti domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate. All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza del 02/07/2025, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile.
Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti e della prole sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 06/10/2007 nel Comune di SABAUDIA (LT), alle seguenti condizioni:
1)I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, ognuno provvederà in proprio al suo mantenimento in quanto sia la sig.ra che il sig. sono Parte_1 Parte_2 entrambi indipendenti dal punto di vista economico;
2) I figli minori e resteranno affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori con l'impegno da parte di entrambi di istruirli ed educarli, con collocamento prevalente presso la madre nell'immobile sito a Sabaudia in Via Cesare Delpiano n. 4;
3) I coniugi eserciteranno di comune accordo la potestà sui figli minori. Il padre potrà tenere con sè i figli nei giorni a sua disposizione causa lavoro, trascorrere con gli stessi intere giornate, comprese le notti, senza alcun limite temporale, previi accordi telefonici con la madre. 4) I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito anche telefonico mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sè i minori;
5) Ogni decisione relativa all'educazione all'istruzione ed alla salute del figlio (scuola, cure, sport, tempo libero) verrà presa in accordo tra i due genitori.
6) Il marito si obbliga a versare alla moglie, a titolo di mantenimento per i figli minori
e la somma complessiva di Euro 400,00 tramite bonifico bancario entro Per_1 Per_2 il giorno 15 di ogni mese. La somma sarà annualmente rivalutata secondo l'indice ISTAT;
7) Le spese straordinarie scolastiche, sportive, mediche e ludiche saranno a carico di entrambi i genitori al 50%. Tali spese verranno concordate di comune accordo e dovranno essere documentate. L'assegno unico continuerà ad essere percepito al 100% dalla Sig.ra
Pt_1
8) I coniugi si concedono sin da ora facoltà di espatrio. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SABAUDIA (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atto numero 112, Parte II, Serie A, dell'anno
2007); compensa le spese di causa.
Latina, 02/07/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott.ssa Claudia Marra Giudice dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. TIRINO CLAUDIO, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione del 18/06/2025.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 19/02/2025 le parti domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate. All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza del 02/07/2025, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile.
Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti e della prole sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 06/10/2007 nel Comune di SABAUDIA (LT), alle seguenti condizioni:
1)I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, ognuno provvederà in proprio al suo mantenimento in quanto sia la sig.ra che il sig. sono Parte_1 Parte_2 entrambi indipendenti dal punto di vista economico;
2) I figli minori e resteranno affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori con l'impegno da parte di entrambi di istruirli ed educarli, con collocamento prevalente presso la madre nell'immobile sito a Sabaudia in Via Cesare Delpiano n. 4;
3) I coniugi eserciteranno di comune accordo la potestà sui figli minori. Il padre potrà tenere con sè i figli nei giorni a sua disposizione causa lavoro, trascorrere con gli stessi intere giornate, comprese le notti, senza alcun limite temporale, previi accordi telefonici con la madre. 4) I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito anche telefonico mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sè i minori;
5) Ogni decisione relativa all'educazione all'istruzione ed alla salute del figlio (scuola, cure, sport, tempo libero) verrà presa in accordo tra i due genitori.
6) Il marito si obbliga a versare alla moglie, a titolo di mantenimento per i figli minori
e la somma complessiva di Euro 400,00 tramite bonifico bancario entro Per_1 Per_2 il giorno 15 di ogni mese. La somma sarà annualmente rivalutata secondo l'indice ISTAT;
7) Le spese straordinarie scolastiche, sportive, mediche e ludiche saranno a carico di entrambi i genitori al 50%. Tali spese verranno concordate di comune accordo e dovranno essere documentate. L'assegno unico continuerà ad essere percepito al 100% dalla Sig.ra
Pt_1
8) I coniugi si concedono sin da ora facoltà di espatrio. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SABAUDIA (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atto numero 112, Parte II, Serie A, dell'anno
2007); compensa le spese di causa.
Latina, 02/07/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Concetta Serino