Sentenza 23 agosto 2007
Massime • 1
Il ritardo nel deposito delle sentenze e dei provvedimenti giudiziari, ancorché sia sistematico, non può da solo integrare un illecito disciplinare del magistrato dal momento che occorre anche stabilire se il ritardo in questione sia sintomo di mancanza di operosità oppure trovi giustificazione in situazioni particolari (che l'incolpato deve tempestivamente dedurre in sede di procedimento disciplinare attivando così il potere-dovere della Sezione disciplinare del Cons. Sup. Magistratura di accertarne la veridicità probatoria) collegate alla complessiva situazione di lavoro del magistrato tenendo presente i profili qualitativi e quantitativi nonché gli aspetti inerenti la complessiva organizzazione dell'ufficio e le funzioni (ordinarie e, eventualmente, straordinarie) svolte dal magistrato. (Nella specie, le Sezioni unite hanno cassato con rinvio la sentenza del giudice disciplinare con la quale era stata irrogata al magistrato incolpato la sanzione dell'ammonimento in relazione all'illecito disciplinare ricollegabile al ritardo reiterato nel deposito di 44 sentenze, tra penali e civili, di diversi altri provvedimenti giurisdizionali conseguenti all'esercizio di ulteriori funzioni e all'omesso deposito di alcune altre sentenze, trascurando di considerare e di accertare il carico di lavoro e le ulteriori plurime funzioni esercitate dal magistrato come ritualmente dedotte, così pervenendosi all'emanazione di una decisione con motivazione viziata, siccome inadeguata, essendosi risolta, in relazione alle giustificazioni prospettate dal ricorrente, unicamente nell'affermazione che "le ragioni addotte dall'incolpato non erano sufficienti a giustificare i ritardi nel deposito dei provvedimenti").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/08/2007, n. 17919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17919 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Primo Presidente f.f. -
Dott. PREDEN Roberto - Presidente di sezione -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
Dott. TIRELLI Francesco - Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO, elettivamente domiciliato in LOCALITA1,
presso lo studio degli avvocati NOME2, NOME3,
NOME4, che lo rappresentano e difendono, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 74/06 del Consiglio superiore magistratura di ROMA, depositata il 11/01/07;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/07/07 dal Consigliere Dott. Bruno BALLETTI;
udito l'Avvocato NOME3;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PALMIERI Raffaele che ha concluso per l'accoglimento del ricorso con rinvio a sezione disciplinare del C.S.M..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione promuoveva l'azione disciplinare nei confronti del dott. NO, consigliere presso la Corte di appello di
LOCALITA2 - Sezione Lavoro, incolpato della violazione del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511, art. 18 per aver gravemente mancato ai propri doveri di diligenza ed operosità, radendosi immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere il magistrato: A) in particolare, nella sua gualità di consigliere della Corte d'appello di LOCALITA2, depositava, nel periodo dal 1.9.2001 al 31.10.2003, n. 27 sentenze civili con ritardi superiori ai 120 giorni dalla data di assunzione in decisione ed omesso di depositare ulteriori 9 sentenze civili malgrado si fosse già verificato un ritardo della detta entità; nello stesso periodo di tempo depositava n. 4 sentenze penali con ritardi superiori ai 90 giorni dalla decisione e doveva ancora alla medesima data del 31.10.2003 depositare ulteriori n. 13 sentenze penali (9 della sezione ordinaria e 4 della sezione minori) malgrado fossero già decorsi oltre 90 giorni dalla deliberazione, così procrastinando l'esercizio del diritto di impugnazione da parte dei soggetti legittimati (originaria incolpazione); B) nella qualità sub A) incorreva negli ulteriori ritardi di cui ai prospetti allegati fino al 12 marzo 2004 (integrazione dell'incolpazione in data 19.4.2004, fol. 80) (per il proc. n. 100/04 R.G.); della violazione del R.D.L. 31 maggio 1946, n.511, art. 18 per avere, già sottoposto a procedimento disciplinare come da incolpazione che si allega, persistito nel mancare gravemente ai propri doveri di diligenza ed operosità, così rendendosi immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere il magistrato, con compromissione del prestigio dell'Ordine giudiziario: in particolare, nella sua qualità di consigliere della Corte di appello di LOCALITA2, ometteva di depositare a tutto il 8.3.2005 n. 10 sentenze penali emesse nel periodo 20 aprile/30 novembre 2004, n. 3 sentenze emesse in procedimenti a carico di minorenni nel periodo 28 maggio/24 settembre 2004, n. 10 provvedimenti in materia di misure di prevenzione, riservati nel periodo dal 28 ottobre 2003 al 11 gennaio 2005, n. 11 provvedimenti riservati in motivo di ingiusta nel periodo dal 30.9.2003 al 14.12.2004 (per il proc. n. 11/6 R.G.).
Con sentenza del 11 aprile 2006/11 gennaio 2007 la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura dichiarava il dott. NO responsabile della incolpazione ascrittagli e gli infliggeva la sanzione disciplinare dell'ammonimento. Per quello che rileva in questa sede la Sezione disciplinare affermava a motivazione della propria decisione, che "le ragioni addotte dall'incolpato non sono sufficienti a giustificare ritardi nel deposito dei provvedimenti, atteso che i carichi di lavoro, le metodologie operative della sezione, la scopertura degli organici, la ritenuta complessità delle decisioni non sono sufficienti ad escludere un comportamento non improntato alla diligenza che il ruolo richiede;
e, come dichiarato dallo stesso incolpato, egli non poteva portarsi a LOCALITA3 i faldoni per stendere le motivazioni delle sentenze e quando era a LOCALITA2 era impegnato nelle udienze e nelle altre attività d'ufficio: se questo dato è in grado di spiegare attualmente la situazione non vale ad escludere la responsabilità considerati i giudizi (scritti e orali) positivi espressi sul suo impegno nelle altre attività, appare congrua rispetto all'incolpazione la sanzione dell'ammonimento". Per la cassazione di tale sentenza NO propone ricorso assistito da due motivi. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I - Con il primo motivo di ricorso il ricorrente -denunciando "violazione del R.D.L. n. 511 del 1946, art. 18" - rileva che "nella sentenza impugnata, la condanna del cons. NO è stata pronunciata sulla circostanza che il medesimo aveva ritardato il deposito di provvedimenti giurisdizionali a causa di un comportamento non improntato alla diligenza che il ruolo richiede, mentre nulla si dice sulla operosità del medesimo magistrato", per cui formula il seguente quesito di diritto: "se, atta stregua dell'art. 18 cit., l'irrogazione della sanzione dell'ammonimento a carico del magistrato che abbia ritardato il deposito di provvedimenti giurisdizionali possa prescindere dall'accertamento in concreto detta mancanza di operosità dell'incolpato". Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente - denunciando "violazione del R.D.L. n. 511 del 1946, art.18 e insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio" - rileva che la sentenza impugnata liquida tutte le allegazioni difensive e le circostanze attestate dalla su trascritta testimonianza del pres. E5, nonché dalla documentazione acquisita agli atti, con una motivazione meramente apparente che si esaurisce nel generico riferimento alle "ragioni addotte dall'incolpato", sicché il provvedimento impugnato dovrà essere cassato, vuoi per violazione di legge, vuoi per difetto di motivazione in ordine alla ricostruzione della fattispecie concreta ed all'accertamento degli elementi qualificanti perché la stessa sia riconducibile all'ipotesi di illecito disciplinare ritenuto sanzionabile, per cui formula il seguente quesito di diritto: "se, atta stregua dell'art. 11 cit. può essere irrogata (a sanzione dell'ammonimento a carico del magistrato il cui ritardo nel deposito di provvedimenti giurisdizionali sia conseguenza di un eccessivo carico di lavoro, di errate metodologie operative detta sezione di appartenenza, detta scopertura degli organici e detta complessità dette decisioni redatte;
se è esaurientemente motivata la sentenza che non dia conto dette predette circostanze, allorché le stesse sono state allegate e documentate dall'incolpato".
2 - I cennati motivi di ricorso - da valutarsi congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi - si appalesano fondati. Al riguardo, anche se il ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione avverso le sentenze pronunziate dalla Sezione disciplinare del C.S.M. (essendo soggetto alle norme generali del rito civile) non può essere rivolto a conseguire un riesame dei fatti che hanno formato oggetto di accertamento e di apprezzamento da parte della menzionata sezione, purtuttavia il relativo giudizio deve essere sorretto (come, appunto, per le sentenze dei giudizi di appello censurabili in sede di legittimità) da motivazione congrua (cioè, sufficientemente idonea a sostenere il decisimi) ed immune da vizi logici (lacune o contraddizioni) ovvero da errori giuridici.
In particolare, specie alla luce del disposto dell'art. 360 cod. proc. civ., n. 5 e del raffronto tra il testo vigente e quello anteriore alla "novella" del 1950, la Corte di cassazione non può abdicare ad ogni compito di verifica della sussistenza di una "valida" motivazione, dovendosi pur sempre discriminare tra obbligo formale di motivare e obbligo di fondare in modo sufficiente il proprio convincimento: ma, in entrambe le ipotesi, è imposto al giudice di spiegare il decisum in base a criteri non viziati da errori logici o giuridici e, anche, di risolvere la questione di fatto secondo i canoni metodologici che dall'ordinamento giuridico sono per essa immediatamente espressi o, comunque, ricavabili: doveri che, nella specie, la Sezione disciplinare del C.S.M. non ha sicuramente osservato omettendo di valutare se, nella specie, il ritardo nel deposito delle sentenze avesse potuto di per se integrare un illecito disciplinare del magistrato incolpato e mancando di verificare l'ulteriore requisito che il ritardo medesimo fosse stato sintomo di mancanza di operosità e, quindi, non avesse trovato valida giustificazione in situazioni di forza maggiore, come le carenze strutturali dell'organico di appartenenza e l'entità del carico di lavoro.
Infatti, da parte delle Sezioni Unite è stato costantemente affermato che il ritardo nel deposito delle sentenze e dei provvedimenti giudiziari, ancorché sia sistematico, non può da solo integrare un illecito disciplinare del magistrato, dal momento che occorre anche stabilire se il ritardo in questione sia sintomo di mancanza di operosità oppure se trovi giustificazione in situazioni particolari, che occorre adeguatamente dimostrare, collegate o allo stato di salute dell'incolpato o ad un eccessivo carico di lavoro (cfr., ex plurimus, Cass. Sez Un. n. 12875/2004, Cass. Sez. Un. n. 195/2001, Cass. Sez. Un. n. 94/1999,.Cass. Sez. Un. n. 13013/1989. Analoghi principi sono stati più volte enunciati dalla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, essendo stato sostenuto che i ritardi nel deposito delle sentenze, anche se consistenti e gravi, non rilevano sotto il profilo della diligenza (che costituisce un dovere del magistrato) tutte le volte in cui i fatti ascritti risultino determinati non da un comportamento di scarsa laboriosità o da negligenza o neghittosità, bensì da un carico di lavoro individualmente eccezionale gravante sul magistrato (Sez. disc. 28 luglio 2005, n. 57; Sez. disc. 25 novembre 1999 n. 102; Sez. disc. 30 luglio 1999, n. 72; Sez. disc. 19 aprile 1999, n. 15; Sez. disc. 13 maggio 1998, n. 65). Ed è stato aggiunto che la valutazione che deve essere effettuata dal giudice del merito deve avere riguardo alla complessiva situazione di lavoro dell'incolpato, tenendo presenti i profili qualitativi e quantitativi nonché gli aspetti inerenti alla complessiva organizzazione dell'ufficio (Sez. disc. 30 luglio 1999 n. 29) con particolare riferimento alla situazione del magistrato qualora il medesimo, oltre alle funzioni normalmente espletate, abbia contestualmente svolto ulteriori funzioni.
Nella specie il giudice disciplinare ha trascurato di considerare il carico di lavoro e le ulteriori funzioni "plurime" esercitate dal dott. NO (e ritualmente dedotte dal ricorrente nell'ambito del procedimento disciplinare), così come di valutare in alcun modo la deposizione del dott. E5 (Presidente della Corte di appello di LOCALITA2) - la cui audizione è stata meramente indicata in motivazione senza che, poi, si sia fatto cenno alcuno sul relativo contenuto e conseguente rilevanza in merito alla carenza dell'organico dell'ufficio a cui il dott. NO era adibito e alla operosità lavorativo dello stesso Sussiste, pertanto, nella decisione impugnata un evidente vizio di motivazione a cui non può certo supplirsi con la stentorea affermazione che le ragioni addotte dall'incolpato non sono sufficienti a giustificare i ritardi nel deposito dei provvedimenti facente seguito al mero rilievo (senza alcuna sia pur minima specificazione) che "nel corso della udienza del 11 aprile 2006 viene audito il dott. E5, e la Sezione, ritenendo completa l'istruttoria (documentale e testimoniale) ritiene non più necessaria l'altra audizione": per cui il ricorso deve essere accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata - per carenza di motivazione in ordine all'accertamento degli elementi qualificanti al fine di verificare se la fattispecie sia riconducibile all'ipotesi di infrazione disciplinare che può considerarsi sanzionabile in base al seguente principio di diritto;
"il ritardo nel deposito delle sentenze e dei provvedimenti giudiziari, ancorché sia sistematico, non può da solo integrare un illecito disciplinare del magistrato dal momento che occorre anche stabilire se il ritardo in questione sia sintomo di mancanza di operosità oppure se trovi giustificazione in situazioni particolari (che l'incolpato deve tempestivamente dedurre in sede di procedimento disciplinare attivando così il potere-dovere della Sezione disciplinare di accertarne la veridicità probatoria) collegate alla complessiva situazione di lavoro del magistrato tenendo presente i profili qualitativi e quantitativi nonché gli aspetti inerenti alla complessiva organizzazione dell'ufficio e le funzioni (ordinarie e, eventualmente, straordinarie) svolte dal magistrato - e rinvia della causa, per un nuovo esame, alla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese di questo giudizio di cassazione in difetto di costituzione delle parti intimate.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, accoglie il ricorso proposto da NO Sergio;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura. Nulla sulle spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2007