Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/08/2007, n. 17919
CASS
Sentenza 23 agosto 2007

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Il ritardo nel deposito delle sentenze e dei provvedimenti giudiziari, ancorché sia sistematico, non può da solo integrare un illecito disciplinare del magistrato dal momento che occorre anche stabilire se il ritardo in questione sia sintomo di mancanza di operosità oppure trovi giustificazione in situazioni particolari (che l'incolpato deve tempestivamente dedurre in sede di procedimento disciplinare attivando così il potere-dovere della Sezione disciplinare del Cons. Sup. Magistratura di accertarne la veridicità probatoria) collegate alla complessiva situazione di lavoro del magistrato tenendo presente i profili qualitativi e quantitativi nonché gli aspetti inerenti la complessiva organizzazione dell'ufficio e le funzioni (ordinarie e, eventualmente, straordinarie) svolte dal magistrato. (Nella specie, le Sezioni unite hanno cassato con rinvio la sentenza del giudice disciplinare con la quale era stata irrogata al magistrato incolpato la sanzione dell'ammonimento in relazione all'illecito disciplinare ricollegabile al ritardo reiterato nel deposito di 44 sentenze, tra penali e civili, di diversi altri provvedimenti giurisdizionali conseguenti all'esercizio di ulteriori funzioni e all'omesso deposito di alcune altre sentenze, trascurando di considerare e di accertare il carico di lavoro e le ulteriori plurime funzioni esercitate dal magistrato come ritualmente dedotte, così pervenendosi all'emanazione di una decisione con motivazione viziata, siccome inadeguata, essendosi risolta, in relazione alle giustificazioni prospettate dal ricorrente, unicamente nell'affermazione che "le ragioni addotte dall'incolpato non erano sufficienti a giustificare i ritardi nel deposito dei provvedimenti").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/08/2007, n. 17919
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17919
    Data del deposito : 23 agosto 2007

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