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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 30/09/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Annamaria Lastella Presidente
2) dott.ssa Monica Sgarro Consigliere relatore
3) dott.ssa Maria Filippa Leone Consigliere Ausiliario
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia di lavoro in grado di appello iscritta al numero 296 del Ruolo Generale dell'anno 2021 in materia di mansioni e inquadramento
T R A
rappresentata e difesa dagli avv.ti Mariatonietta Belmonte e Fiorentino Petrelli Parte_1
Appellante
E
in persona del legale, Contumace (oggi CP_1 Controparte_2
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 06/08/2021, , ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
1076 del 28.4.2021 con la quale il Tribunale del lavoro di Taranto ha rigettato la domanda proposta dall'odierno appellante volta ad ottenere l'inquadramento nel superiore livello II, parametro A, deducendo la erroneità della decisione presentandosi anche generica e priva di motivazione, chiedendone la riforma con riconoscimento in favore del dell'inquadramento dello stesso nel 2° livello professionale ed il Pt_1 suo diritto al pagamento delle differenze retributive spettanti pari ad € €45.994,73, oltre accessori.
1.1. Parte appellata non si è costituita in giudizio, stante la ritualità della notifica del ricorso in appello.
1.2. Con nota depositata in data 22.9.2025, la parte appellante ha dedotto che nelle more del giudizio, in data 20.5.2024 è intervenuta tra l'appellante e la (avendo quest'ultima continuato Controparte_2
l'attività dell' come precisato nel verbale di udienza da parte del difensore del ) CP_1 Pt_1 conciliazione in sede sindacale della controversia in relazione alla sentenza n. 1076/21 oggetto del presente procedimento di secondo grado (artt. 2113 c.c., 410 e 411 cpc), chiedendo, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
1.3. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
2. Nel merito, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2.1. In particolare, la cessazione della materia deriva dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n.
1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n.
5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Deve anche rilevarsi che secondo quanto affermato dalla Suprema Corte “la dichiarazione del ricorrente di rinunciare al ricorso per cassazione che sia sottoscritta solo dalla parte e non anche dal suo difensore, è inidonea, nonostante l'adesione del resistente e del difensore di questi, a determinare l'estinzione del giudizio, ma documenta la sopravvenuta carenza d'interesse del ricorrente stesso, la cui impugnazione va dichiarata inammissibile per cessazione della materia del contendere” (Sez. 1, Sentenza n. 6189 del 07/03/2008).
Rileva, inoltre, il principio affermato nella giurisprudenza di legittimità in forza del quale: “la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce una fattispecie di estinzione del processo, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione dello stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale;
pertanto, alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, consegue, per un verso, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata e, per l'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere” (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4167 del 19/02/2020).
Alla luce della conciliazione in sede sindacale, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Avuto riguardo all'esito del presente giudizio, del contenuto della conciliazione sindacale investente il presente giudizio e della richiesta della parte appellante, si ritengono sussistenti i presupposti normativi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede: - 1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Dichiara compensate le spese di lite.
Taranto, 24 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Monica Sgarro Dott.ssa Annamaria Lastella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Annamaria Lastella Presidente
2) dott.ssa Monica Sgarro Consigliere relatore
3) dott.ssa Maria Filippa Leone Consigliere Ausiliario
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia di lavoro in grado di appello iscritta al numero 296 del Ruolo Generale dell'anno 2021 in materia di mansioni e inquadramento
T R A
rappresentata e difesa dagli avv.ti Mariatonietta Belmonte e Fiorentino Petrelli Parte_1
Appellante
E
in persona del legale, Contumace (oggi CP_1 Controparte_2
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 06/08/2021, , ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
1076 del 28.4.2021 con la quale il Tribunale del lavoro di Taranto ha rigettato la domanda proposta dall'odierno appellante volta ad ottenere l'inquadramento nel superiore livello II, parametro A, deducendo la erroneità della decisione presentandosi anche generica e priva di motivazione, chiedendone la riforma con riconoscimento in favore del dell'inquadramento dello stesso nel 2° livello professionale ed il Pt_1 suo diritto al pagamento delle differenze retributive spettanti pari ad € €45.994,73, oltre accessori.
1.1. Parte appellata non si è costituita in giudizio, stante la ritualità della notifica del ricorso in appello.
1.2. Con nota depositata in data 22.9.2025, la parte appellante ha dedotto che nelle more del giudizio, in data 20.5.2024 è intervenuta tra l'appellante e la (avendo quest'ultima continuato Controparte_2
l'attività dell' come precisato nel verbale di udienza da parte del difensore del ) CP_1 Pt_1 conciliazione in sede sindacale della controversia in relazione alla sentenza n. 1076/21 oggetto del presente procedimento di secondo grado (artt. 2113 c.c., 410 e 411 cpc), chiedendo, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
1.3. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
2. Nel merito, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2.1. In particolare, la cessazione della materia deriva dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n.
1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n.
5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Deve anche rilevarsi che secondo quanto affermato dalla Suprema Corte “la dichiarazione del ricorrente di rinunciare al ricorso per cassazione che sia sottoscritta solo dalla parte e non anche dal suo difensore, è inidonea, nonostante l'adesione del resistente e del difensore di questi, a determinare l'estinzione del giudizio, ma documenta la sopravvenuta carenza d'interesse del ricorrente stesso, la cui impugnazione va dichiarata inammissibile per cessazione della materia del contendere” (Sez. 1, Sentenza n. 6189 del 07/03/2008).
Rileva, inoltre, il principio affermato nella giurisprudenza di legittimità in forza del quale: “la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce una fattispecie di estinzione del processo, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione dello stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale;
pertanto, alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, consegue, per un verso, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata e, per l'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere” (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4167 del 19/02/2020).
Alla luce della conciliazione in sede sindacale, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Avuto riguardo all'esito del presente giudizio, del contenuto della conciliazione sindacale investente il presente giudizio e della richiesta della parte appellante, si ritengono sussistenti i presupposti normativi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede: - 1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Dichiara compensate le spese di lite.
Taranto, 24 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Monica Sgarro Dott.ssa Annamaria Lastella