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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/10/2025, n. 1754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1754 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 621/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Antonella Allegra Presidente Relatore dott.ssa Luisa Poppi Consigliere dott.ssa Susanna Zavaglia Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. r.g. 621/2025 promosso da
, C.F. , nato a [...] il [...] e residente in [...] C.F._1
Santa AR delle Grazie in Gazzola (PC) – loc. Tuna, rappresentato e difeso dall'Avv. Sara Carsaniga del Foro di Bolzano (pec , elettivamente domiciliato presso lo studio del Email_1 predetto difensore sito in Viale dei Mille n. 3 in Piacenza (PC)
APPELLANTE
CONTRO
, C.F. , nata il [...] in [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Via Turchino n. 18 in Milano (MI), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuliana LL (pec e ER LL (pec Email_2 Email_3 entrambi del Foro di Monza, elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori sito in Via
Abate D'Adda n. 9 in Arcore (MB)
APPELLATA
e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 692/2024 di cui al n. R.G. 54/2022 del Tribunale di pagina 1 di 13 Piacenza, emessa in data 26/9/2024 e pubblicata in data 7/10/2024.
Assegnata in decisione all'udienza del 16 ottobre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 – Su ricorso proposto da il Tribunale di Piacenza, avendo già con sentenza n. Controparte_1
56/2023 emessa in data 18 gennaio 2023 e pubblicata in data 3 febbraio 2023 pronunciato la separazione personale dei coniugi, a suo tempo unitisi in matrimonio il 17.1.2020, ha dichiarato l'addebito della separazione in capo al marito, ha rigettato la domanda della ricorrente volta al riconoscimento a suo favore di un assegno di mantenimento ed ha condannato al Parte_1
pagamento delle spese di lite in favore della . Controparte_1
A sostegno della propria decisione il Tribunale di Piacenza, con riferimento alla domanda di addebito della separazione al marito, richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui le violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro costituiscono violazioni molto gravi dei doveri nascenti dal matrimonio sì da fondare, per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, ma anche la dichiarazione di addebito della separazione all'autore di esse, ha ritenuto raggiunta la prova della riconducibilità in via esclusiva al della Parte_1
dissoluzione della comunione coniugale, avendo trovato conferma negli atti di causa le affermazioni della ricorrente. Quanto all'assegno di mantenimento in favore della ha statuito CP_1
l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello stesso a suo favore, tenuto conto della breve durata della convivenza matrimoniale, della giovanissima età della ricorrente, plurilingue ed abile al lavoro, oltre che dell'omissione di prova in ordine alle sue effettive consistenze patrimoniali e reddituali ed alla sua doverosa attivazione per il reperimento di un'occupazione lavorativa, nonché
della situazione economico reddituale del . Da ultimo, con riguardo alla liquidazione delle Pt_1
spese processuali, alla luce dell'esito del giudizio e dei motivi della decisione, ha pronunciato la condanna del al pagamento delle spese di giudizio. Pt_1
2 – Avverso la predetta sentenza ha proposto appello impugnando il capo della Parte_1
pagina 2 di 13 sentenza con il quale è stata accolta la domanda di addebito della separazione al marito ed il capo della sentenza relativo alla liquidazione delle spese giudiziali. Segnatamente, quanto al primo motivo, ha eccepito l'illogicità, la contraddittorietà della motivazione e l'inesistenza della prova a fondamento dell'addebito, lamentando che il Collegio non avrebbe consentito l'espletamento di alcuna istruttoria sui fatti oggetto di causa, limitando l'istruttoria alle mere produzioni documentali, delle quali ha eccepito l'inidoneità probatoria, non essendo la querela sporta da controparte, il verbale di servizio dei
Carabinieri, il referto dell'Ospedale ed il verbale di sommarie informazioni rese in data 9.12.2021 dalla minore atti a provare le asserite condotte perpetrate nei confronti della ed il nesso Pt_2 CP_1
causale tra le stesse e la fine del matrimonio. Quanto al secondo motivo di appello eccepisce la violazione del principio della soccombenza e l'eccesso di potere in relazione al quantum rispetto alla liquidazione.
2.1 – Si è costituita l'appellata in data 6 ottobre 2025 contestando Controparte_1
integralmente l'impugnazione e chiedendone, in via preliminare, di dichiararne l'inammissibilità e, nel merito, il rigetto, in quanto infondata in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza impugnata,
vittoria di spese di lite e condanna della controparte al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
2.2 – All'udienza del 16 ottobre 2025 sono comparsi i difensori delle parti. Segnatamente, parte appellante ha contestato la costituzione avversaria ed ha eccepito la mancata allegazione del fascicolo di parte;
parte appellata si è riportata alle deduzioni e conclusioni del proprio scritto costitutivo,
rappresentando un problema di caricamento del fascicolo, chiedendo, pertanto, l'acquisizione ad opera della cancelleria. All'esito il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. L'appello è infondato e va rigettato, risultando pienamente logiche e coerenti con il complessivo materiale probatorio le argomentazioni del Tribunale.
pagina 3 di 13 È appena il caso di ricordare che ai sensi dell'articolo 151 c.c. “La separazione può essere chiesta
quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali
da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione
della prole. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia
richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo
comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
Questa Corte ritiene che il Tribunale di Piacenza abbia correttamente esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto addebitabile la separazione al , essendo emersa dagli atti del giudizio l'esistenza Pt_1
di una grave ed irrimediabile frattura del vincolo coniugale da ricondursi alle condotte maltrattanti poste in essere dall'appellante, tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza matrimoniale.
Le deduzioni dell'appellata hanno difatti trovato conferma sia nella richiesta di supporto dalla stessa formulata nel mese di gennaio 2021 presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico della Regione Emilia-
Romagna al quale la si è rivolta a seguito di un episodio di violenza, sia dalla denuncia CP_1
querela della dalla quale è originato il procedimento penale RGNR 2577/2021 presso il CP_1
Tribunale penale di Piacenza ove il è indagato per i reati di maltrattamenti contro familiari o Pt_1
conviventi ex art. 572 c.p., di lesione personale ex art. 582 c.p. e di violenza sessuale ex art. 609 bis c.p.
che, pur se ancora pendente, costituisce elemento qualificato a sostegno delle gravi condotte dell'appellante.
Segnatamente, dalla denuncia querela sporta dall'appellata è emerso che il 19 luglio 2021 vi sia stata una lite violenta tra le parti, tanto da richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine, all'esito della quale l'appellata è stata posta in un contesto protetto e presa in carico dal Servizio Sociale.
In relazione a tale episodio ha riferito che “mio marito mi ha picchiato e Parte_3 Parte_1
strattonato, sono riuscita ad uscire di casa, prima in giardino e poi in strada. In strada ho visto i nostri
vicini di casa che erano anche loro usciti in strada allarmati dalle mie urla. Durante la lite, infatti, io pagina 4 di 13 ho chiesto aiuto gridando e sperando che qualcuno mi sentisse. Una volta fuori di casa mi sono seduta
su un muretto e mio marito ha cercato di convincermi a rientrare in casa. Io gli ho risposto di
lasciarmi stare, che volevo stare da sola ma lui insisteva e intanto cercava di tranquillizzare i vicini di
casa dicendo che ero caduta da sola”.
Dalla scheda sanitaria del 19.7.2021 compilata dai soccorritori intervenuti sul posto emerge che la
“presenta contusioni e traumi su tutto il corpo” e dai certificati del pronto soccorso del 20 luglio CP_1
2021 risulta che la presentasse “policontusioni arti superiori ed inferiori, lesione escoriata CP_1
laterocervicale bilaterale. Opera terzi”. Infine, dall'esame obiettivo del medico accettante di cui alla lettera di dimissione datato 20.7.2021 risulta che la “presenta escoriazioni al collo, ematomi ed CP_1
escoriazioni arti inferiori e superiori. Dolorabilità alla palpazione rachide dorso – lombare (riferisce
spinta contro il muro), esiti di traumatismo al volto (zigomo sx) di pregresse percosse, circa 10 giorni
fa”.
È evidente, dunque, che il quadro clinico accertato si pone in antitesi con la prospettazione difensiva dell'appellante secondo cui sarebbe stato il ad essere aggredito dall'appellata (argomentazione Pt_1
difensiva peraltro surrettiziamente introdotta soltanto nella richiesta di ammissione a prova contraria di cui alla memoria 183 comma sesto c.p.c. n. 3 “nella denegata ipotesi di accoglimento delle circostanze
dal nr. 1 al nr. 4 e ammissione del teste ”). Tale circostanza, dunque, non appare in Tes_1
alcun modo convincente e difetta di allegazione, oltre che di riscontro probatorio.
Di contro, le deduzioni dell'appellata hanno altresì trovato precipuo riscontro nel verbale di sommarie informazioni della vicina di casa , la quale ha riferito di aver assistito, a seguito delle Tes_1
urla di aiuto dell'appellata, all'inseguimento della ragazza, uscita di casa in lacrime, ad opera del
, il quale ha giustificato l'accaduto come una “normale lite”; ed ancora, nel verbale di sommarie Pt_1
informazioni del vicino dal quale emerge che la , spaventata ed in cerca Persona_1 CP_1
di aiuto, sia stata accolta nella propria abitazione sino all'arrivo dei Carabinieri.
Quanto ad episodi pregressi di violenza intercorsi tra le parti, dalla denuncia querela emerge che la pagina 5 di 13 ha riferito che “Lui tornava dal lavoro sempre arrabbiato e con ogni scusa cominciava a CP_1
litigare con me. Ogni giorno avevo fatto qualcosa che non andava. Avevo sempre la colpa di qualcosa.
E così cominciava a gridare, ad insultarmi e spesso, quando cercavo di sfuggire, mi dovevo prendere
anche schiaffi, spinte o calci. Una volta addirittura un pugno in faccia…Spesso mio marito mi ha
costretto a subire rapporti sessuali anche se lo pregavo di lasciarmi stare…”
Tali circostanze sono suffragate dalle trascrizioni dei file audio eseguite dai Carabinieri, dalle quali emergono epiteti ed insulti (“stronza”; “puttana”; “handicappata”), nonché minacce (“io ti spacco la faccia”; “vai fuori dai coglioni”; “ti faccio male”) rivolte alla dal , a seguito delle quali la CP_1 Pt_1
verosimilmente ha temuto per la propria incolumità, nonché dal verbale di sommarie CP_1
informazioni della minore , figlia dell'appellante, la quale ha riferito di condotte Pt_2
maltrattamenti perpetrate dal padre, anche alla presenza dei propri figli.
Prive di pregio sono le deduzioni dell'appellante volte a minare la valenza probatoria di tali dichiarazioni, atteso che la medesima, a ben vedere, non si è limitata a riferire circostanze apprese dal padre, ma anche episodi alla quale ella stessa dichiara di aver assistito.
Segnatamente la minore ha riferito quanto segue: “ho assistito ad un fatto del genere solo una volta.
Era quest'estate, non ricordo esattamente quando. Io e mio fratello eravamo in cucina insieme a Per_2
Per_ mio padre e a . Mio padre ha cominciato a gridare accusandola di non fare nulla in casa. Le ha
gridato addosso e poi l'ha presa di forza sollevandola come se volesse buttarla fuori di casa. Infatti,
Per_ l'ha trasportata verso la porta di casa. A questo punto è uscita di casa piangendo ed andata a
fare un giro. Prima di questo mio padre l'ha colpita con una sua scarpa. Io e mio fratello eravamo
piuttosto spaventati ed abbiamo cercato di parlargli per farlo calmare Lui continuava a ripeterci,
Per_ come per convincerci, che aveva ragione a fare così perché in casa non faceva nulla. Ma questo
non è vero. Era mio padre che lo diceva. Quella volta ho anche chiamato mia zia , la sorella Per_4
della mamma per chiederle aiuto. Lei è venuta a casa del papà con la scusa di portarmi un libro”.
Sulla litigiosità della coppia la minore ha riferito: “si, litigavano spesso e principalmente il motivo era pagina 6 di 13 Per_ sempre lo stesso. Mio padre si lamentava che non facesse nulla in casa. Se tornava a casa e la
cena non era pronta cominciava ad urlare. È una sua abitudine quella di urlare così io e mio fratello
cercavamo di intervenire per calmarlo per evitare che la cosa andasse peggio…papà ha l'abitudine
quando si arrabbia di rompere le cose che si trova sottomano e di lanciarle. Questo ci ha sempre
spaventato molto, sia a me che a mio fratello e quindi cercavamo di evitarlo. Ricordo una volta che ha
distrutto una cucina giocattolo di PO mentre litigava con , una donna che ha abitato con Per_5
lui per circa tre mesi nel 2020 insieme a sua figlia ma poi se n'è andata”.
Con riferimento all'episodio del 19 luglio 2021 la minore ha riferito “so cosa è successo dai racconti di
Per_ Per_ mio padre. Io da quel giorno non l'ho più sentita. La sera stessa che ha chiamato i
Carabinieri mio padre mi ha chiamato dicendomi di mandargli un messaggio dove gli dovevo dire che
Per_ Per_
si era fatta male al collo cadendo in bicicletta. Questo perché lo dovevo aiutare perché lo
Per_ voleva mettere nei guai. Era agitatissimo e mi chiedeva una cosa che non era vera. una settimana
prima era effettivamente caduta in bici mentre eravamo in montagna ma si era solo fatta male ad una
caviglia…”.
In definitiva, le prove documentali sono pienamente coerenti ed idonee a riscontrare le deduzioni dell'appellata e, alla stregua di dedotto contesto probatorio, il Tribunale di Piacenza ha ritenuto dimostrato, con motivazione congrua, che le condotte del marito fossero state la causa scatenante dell'irreversibilità della crisi coniugale.
Questo Collegio ritiene difatti evidente che l'intollerabilità della convivenza è stata determinata dalle condotte di natura prevaricatoria (verbale e fisica) adottate dal nei confronti della moglie, Pt_1
essendo peraltro emerso che le condotte e gli atteggiamenti offensivi hanno da sempre caratterizzato il rapporto di coppia con un inarrestabile crescendo fino a raggiungere l'apice con l'episodio del 19 luglio
2021, motivo per il quale la convivenza matrimoniale ha avuto breve durata.
Sul punto si osserva che ove in costanza di matrimonio un coniuge ha tenuto, nei confronti dell'altro,
condotte violente, tale violazione dei doveri derivanti dal matrimonio è talmente grave da fondare di pagina 7 di 13 per sé non solo la pronuncia di separazione, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, motivo per il quale le deduzioni della relative ai comportamenti violenti da parte del marito hanno carattere decisivo ai CP_1
fini della statuizione sull'addebito.
Vale la pena evidenziare, poi, che, in relazione a tale quadro probatorio, parte appellante si è limitato nella memoria 183 comma sesto c.p.c. n. 3 ad eccepirne l'inutilizzabilità ed a chiederne l'espunzione deducendo che il procedimento penale era in fase di indagini preliminari e, dunque, non ancora definito con sentenza passata in giudicato.
Al riguardo si osserva che, l'orientamento di legittimità, condiviso da questo Collegio, statuisce che l'utilizzo delle emergenze probatorie desumibili dal processo penale non è subordinato alla pronuncia di una sentenza di condanna, atteso che le condotte poste in essere possono avere una diversa rilevanza se prese in esame per riscontrare la sussistenza di un reato ovvero sul piano civilistico, senza che ricorra alcuna contraddizione sul punto (in tal senso Cassazione civile sez. I, 10/07/2025, (ud. 21/05/2025, dep.
10/07/2025), n. 18953).
3.1 – Infondata è altresì la doglianza assai generica circa il mancato espletamento dell'istruttoria, tanto che le prove testimoniali articolate dal nemmeno sono state reiterate al momento di precisazione Pt_1
delle conclusioni per l'udienza del 7 maggio 2024 (note di precisazione delle conclusioni del
29.4.2024), salvo in questa sede eccepirne la mancata ammissione, senza nemmeno esplicitare le ragioni a sostegno della decisività di tali mezzi di prova.
Al riguardo, deve osservarsi che il Tribunale di Piacenza ha condivisibilmente disatteso le richieste istruttorie dell'appellante, ritenendo la causa sufficientemente istruita sulla base della documentazione depositata in atti.
Sul punto, il Tribunale di Piacenza si è attenuto alla giurisprudenza di legittimità richiamata in motivazione secondo cui "le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro,
costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non pagina 8 di 13 solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della
convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabili al loro autore;
ne consegue che il loro
accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini
dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze,
trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti
omogenei. (Cassazione civile sez. I, 30/03/2025, (ud. 06/03/2025, dep. 30/03/2025), n.8366; Cass. n.
22294/2024; Cass. n. 31351/2022; Cass. n. 3925/2018)”.
Non si ravvisa, pertanto, la necessità di integrare ulteriormente l'assunzione dei mezzi istruttori a fronte della copiosa documentazione agli atti e stante le chiare evidenze processuali.
Va poi rilevato che in tesi dell'appellante il vero motivo della crisi coniugale sarebbe da rinvenirsi nel comportamento della moglie che avrebbe covato rabbia e frustrazione a causa dell'irrealizzata aspettativa di un tenore di vita agiato e l'episodio del 19 luglio 2021 sarebbe stato solo “inscenato”
dall'appellata che, successivamente, si sarebbe allontanata volontariamente dalla casa coniugale.
Tali circostanze, tuttavia, non solo si fondano su allegazioni generiche e fumose, ma risultano persino contraddittorie rispetto alla tesi difensiva dell'appellante. Basti considerare i capitoli di prova articolati dal , i quali oltre ad essere in buona misura superflui ed irrilevanti (capitoli nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Pt_1
8, 9, 10, 11, 14, 15, 16 e 19) sono per il resto inammissibili in quanto volti a provare circostanze dedotte – pure genericamente – per la prima volta solo a seguito del maturare delle preclusioni assertive, ampliando il thema decidendum in violazione del principio del contraddittorio (si vedano i capitoli nn. 12 e 13 con i quali per la prima volta asserisce che l'appellata avrebbe assunto una Pt_1
condotta infedele in costanza di matrimonio ed i capitoli nn. 17 e 18 con i quali il per la prima Pt_1
volta deduce che l'appellata avrebbe contratto matrimonio al solo fine di ottenere la cittadinanza italiana). Lo stesso dicasi avuto riguardo alla lamentata omessa indagine sulla pregressa condizione fisica dell'appellata. Segnatamente, in tesi dell'appellante, la precedente caduta in bicicletta della spiegherebbe le condizioni fisiche della stessa alla data del 19 luglio 2021. Tale circostanza, CP_1
pagina 9 di 13 tuttavia, difetta non solo di allegazione, in quanto addotta solo nei capitoli di prova contraria di cui alla terza memoria ex art. 183 c.p.c. e, dunque, dopo il decorso dei termini per la precisazione fattuale delle domande, ma è inidonea a scalfire la diagnosi del Pronto Soccorso del 20 luglio 2021 ove emerge inequivocabilmente che le policontusioni e la lesione laterocervicale siano da ricondurre all'opera di terzi e non certo ad un incidente.
Conclusivamente, ne consegue la conferma dell'addebito della separazione al marito.
4- Alla luce dell'eccezione sollevata dal difensore dell'appellante all'udienza del 16 ottobre 2025, circa la mancata produzione del fascicolo di parte di primo grado da parte dell'appellata, è appena il caso di rilevare che il fascicolo di primo grado di è in atti, essendo regolarmente Controparte_1
visibile il fascicolo d'ufficio di primo grado e con esso i fascicoli di parte e la documentazione,
regolarmente numerati e titolati, di parte ricorrente in primo grado.
Parte appellata, del resto, si è limitata a chiedere la conferma della decisione impugnata e a reiterare le difese svolte in primo grado, senza svolgere appello incidentale articolando – in ipotesi – assunti che avrebbero richiesto un richiamo diversamente ragionato dei documenti già prodotti.
Questa Corte dispone quindi pienamente di quanto necessario a verificare le argomentazioni della decisione in relazione ai motivi d'appello, che – per quanto sopra detto – non possono ritenersi fondati.
5. Parimenti infondato è il secondo motivo di appello col quale ha censurato il regolamento Pt_1
delle spese di lite, sotto il profilo dell'an e del quantum.
Giova rammentare infatti che, in tema di spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle stesse;
mentre, qualora ricorra la soccombenza reciproca, è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, decidere quale delle parti debba essere condannata e se ed in quale misura debba farsi luogo a compensazione (ex multis
vedi Cassazione civile sez. II, 07/03/2012, n. 3595; Cassazione civile 06/10/2011 n. 20457).
In ogni caso va condiviso il convincimento del Tribunale nella parte in cui – sottolineando le gravi pagina 10 di 13 violazioni dell'addebito della separazione – ha implicitamente ma inequivocabilmente ritenuto prevalentemente vittoriosa la ricorrente, stante l'accoglimento della domanda di addebito, alla quale del resto si è maggiormente dedicata l'istruttoria e la motivazione stessa della sentenza.
Dalla lettura della sentenza emerge, poi, incontrovertibilmente che l'importo liquidato dal Tribunale sia in linea con i criteri e parametri previsti dal D.M. n. 147/2022, ratione temporis applicabile, tenuto conto dello scaglione di riferimento, di tutte le fasi svolte e della concreta attività difensiva spiegata (le tabelle per i parametri forensi di cui al predetto DM prevedono per i giudizi dinanzi al Tribunale,
quanto allo scaglione indeterminato, valori medi per complessivi euro 7.122,00, oltre accessori di leggi), per cui l'importo di euro 4.500,00 per compensi risulta senz'altro corretto e conforme ai parametri suddetti.
Del tutto infondata è poi la richiesta dell'appellante di ragguagliare l'importo liquidato in sentenza e da pagarsi in favore dello Stato, a quello successivamente liquidato dal Tribunale al difensore della parte ammessa al patrocinio in favore dello Stato con separato decreto del 27-30 gennaio 2025, nella quale sono stati correttamente applicati i criteri di cui agli artt. 82 e 130 del DPR 30.5.2002 (essendo stato l'importo doverosamente dimezzato).
Come ha sottolineato la Suprema Corte, infatti “La parte non ammessa al patrocinio spese dello Stato
che sia stata condannata, all'esito del giudizio, al pagamento delle spese di lite direttamente in favore della parte ammessa al beneficio non può contestarne la quantificazione, sul presupposto che l'Erario
erogherebbe alla parte beneficiata un importo inferiore a quello liquidato, giusta la disposizione degli artt. 82 e 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, attesa l'indipendenza dei due rapporti rispettivamente esistenti,
il primo, tra le parti del giudizio e regolato dalla sentenza che lo conclude, ed il secondo, tra la parte ammessa al beneficio e lo Stato, disciplinato dal citato decreto e caratterizzato dal diritto di rivalsa,
esercitabile dall'Erario nelle forme e nei casi di cui ai successivi artt. 133 e 134.” (Cass. 13666/2023;
18223/2020)
6 – Quanto alla chiesta applicazione ad opera dell'appellata dell'art. 96 c.p.c. la stessa non può trovare pagina 11 di 13 accoglimento. Ed invero, la disposizione richiamata presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, per integrare le quali non è sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
7– Le spese di lite seguono la soccombenza prevalente dell'appellante e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore indeterminato basso della controversia, secondo i valori minimi dei parametri del D.M. n. 147/2022 e dell'assenza di istruttoria (se non documentale) e di memorie conclusionali nella fase decisoria.
8 – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. civ. S.U. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. civ. S.U. 4315 del 20.04.2020).
Resta fermo che è compito della cancelleria e non del Collegio verificare l'adeguatezza del contributo unificato corrisposto e adottare i provvedimenti consequenziali al riguardo.
P.Q.M.
- Rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza del Tribunale Parte_1
di Piacenza emessa in data 26 settembre 2024 e pubblicata in data 7 ottobre 2024 nel giudizio recante
RG 54/2022;
- condanna a rifondere a le spese di lite liquidate in Parte_1 Controparte_1
complessivi € 3.473,00 per compensi, oltre a spese forfettarie, IVA e C.P.A. come per legge;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR
suddetto.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 16.10.2025.
pagina 12 di 13 Il Presidente estensore
Dott.ssa Antonella Allegra
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Antonella Allegra Presidente Relatore dott.ssa Luisa Poppi Consigliere dott.ssa Susanna Zavaglia Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. r.g. 621/2025 promosso da
, C.F. , nato a [...] il [...] e residente in [...] C.F._1
Santa AR delle Grazie in Gazzola (PC) – loc. Tuna, rappresentato e difeso dall'Avv. Sara Carsaniga del Foro di Bolzano (pec , elettivamente domiciliato presso lo studio del Email_1 predetto difensore sito in Viale dei Mille n. 3 in Piacenza (PC)
APPELLANTE
CONTRO
, C.F. , nata il [...] in [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Via Turchino n. 18 in Milano (MI), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuliana LL (pec e ER LL (pec Email_2 Email_3 entrambi del Foro di Monza, elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori sito in Via
Abate D'Adda n. 9 in Arcore (MB)
APPELLATA
e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 692/2024 di cui al n. R.G. 54/2022 del Tribunale di pagina 1 di 13 Piacenza, emessa in data 26/9/2024 e pubblicata in data 7/10/2024.
Assegnata in decisione all'udienza del 16 ottobre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 – Su ricorso proposto da il Tribunale di Piacenza, avendo già con sentenza n. Controparte_1
56/2023 emessa in data 18 gennaio 2023 e pubblicata in data 3 febbraio 2023 pronunciato la separazione personale dei coniugi, a suo tempo unitisi in matrimonio il 17.1.2020, ha dichiarato l'addebito della separazione in capo al marito, ha rigettato la domanda della ricorrente volta al riconoscimento a suo favore di un assegno di mantenimento ed ha condannato al Parte_1
pagamento delle spese di lite in favore della . Controparte_1
A sostegno della propria decisione il Tribunale di Piacenza, con riferimento alla domanda di addebito della separazione al marito, richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui le violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro costituiscono violazioni molto gravi dei doveri nascenti dal matrimonio sì da fondare, per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, ma anche la dichiarazione di addebito della separazione all'autore di esse, ha ritenuto raggiunta la prova della riconducibilità in via esclusiva al della Parte_1
dissoluzione della comunione coniugale, avendo trovato conferma negli atti di causa le affermazioni della ricorrente. Quanto all'assegno di mantenimento in favore della ha statuito CP_1
l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello stesso a suo favore, tenuto conto della breve durata della convivenza matrimoniale, della giovanissima età della ricorrente, plurilingue ed abile al lavoro, oltre che dell'omissione di prova in ordine alle sue effettive consistenze patrimoniali e reddituali ed alla sua doverosa attivazione per il reperimento di un'occupazione lavorativa, nonché
della situazione economico reddituale del . Da ultimo, con riguardo alla liquidazione delle Pt_1
spese processuali, alla luce dell'esito del giudizio e dei motivi della decisione, ha pronunciato la condanna del al pagamento delle spese di giudizio. Pt_1
2 – Avverso la predetta sentenza ha proposto appello impugnando il capo della Parte_1
pagina 2 di 13 sentenza con il quale è stata accolta la domanda di addebito della separazione al marito ed il capo della sentenza relativo alla liquidazione delle spese giudiziali. Segnatamente, quanto al primo motivo, ha eccepito l'illogicità, la contraddittorietà della motivazione e l'inesistenza della prova a fondamento dell'addebito, lamentando che il Collegio non avrebbe consentito l'espletamento di alcuna istruttoria sui fatti oggetto di causa, limitando l'istruttoria alle mere produzioni documentali, delle quali ha eccepito l'inidoneità probatoria, non essendo la querela sporta da controparte, il verbale di servizio dei
Carabinieri, il referto dell'Ospedale ed il verbale di sommarie informazioni rese in data 9.12.2021 dalla minore atti a provare le asserite condotte perpetrate nei confronti della ed il nesso Pt_2 CP_1
causale tra le stesse e la fine del matrimonio. Quanto al secondo motivo di appello eccepisce la violazione del principio della soccombenza e l'eccesso di potere in relazione al quantum rispetto alla liquidazione.
2.1 – Si è costituita l'appellata in data 6 ottobre 2025 contestando Controparte_1
integralmente l'impugnazione e chiedendone, in via preliminare, di dichiararne l'inammissibilità e, nel merito, il rigetto, in quanto infondata in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza impugnata,
vittoria di spese di lite e condanna della controparte al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
2.2 – All'udienza del 16 ottobre 2025 sono comparsi i difensori delle parti. Segnatamente, parte appellante ha contestato la costituzione avversaria ed ha eccepito la mancata allegazione del fascicolo di parte;
parte appellata si è riportata alle deduzioni e conclusioni del proprio scritto costitutivo,
rappresentando un problema di caricamento del fascicolo, chiedendo, pertanto, l'acquisizione ad opera della cancelleria. All'esito il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. L'appello è infondato e va rigettato, risultando pienamente logiche e coerenti con il complessivo materiale probatorio le argomentazioni del Tribunale.
pagina 3 di 13 È appena il caso di ricordare che ai sensi dell'articolo 151 c.c. “La separazione può essere chiesta
quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali
da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione
della prole. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia
richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo
comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
Questa Corte ritiene che il Tribunale di Piacenza abbia correttamente esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto addebitabile la separazione al , essendo emersa dagli atti del giudizio l'esistenza Pt_1
di una grave ed irrimediabile frattura del vincolo coniugale da ricondursi alle condotte maltrattanti poste in essere dall'appellante, tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza matrimoniale.
Le deduzioni dell'appellata hanno difatti trovato conferma sia nella richiesta di supporto dalla stessa formulata nel mese di gennaio 2021 presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico della Regione Emilia-
Romagna al quale la si è rivolta a seguito di un episodio di violenza, sia dalla denuncia CP_1
querela della dalla quale è originato il procedimento penale RGNR 2577/2021 presso il CP_1
Tribunale penale di Piacenza ove il è indagato per i reati di maltrattamenti contro familiari o Pt_1
conviventi ex art. 572 c.p., di lesione personale ex art. 582 c.p. e di violenza sessuale ex art. 609 bis c.p.
che, pur se ancora pendente, costituisce elemento qualificato a sostegno delle gravi condotte dell'appellante.
Segnatamente, dalla denuncia querela sporta dall'appellata è emerso che il 19 luglio 2021 vi sia stata una lite violenta tra le parti, tanto da richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine, all'esito della quale l'appellata è stata posta in un contesto protetto e presa in carico dal Servizio Sociale.
In relazione a tale episodio ha riferito che “mio marito mi ha picchiato e Parte_3 Parte_1
strattonato, sono riuscita ad uscire di casa, prima in giardino e poi in strada. In strada ho visto i nostri
vicini di casa che erano anche loro usciti in strada allarmati dalle mie urla. Durante la lite, infatti, io pagina 4 di 13 ho chiesto aiuto gridando e sperando che qualcuno mi sentisse. Una volta fuori di casa mi sono seduta
su un muretto e mio marito ha cercato di convincermi a rientrare in casa. Io gli ho risposto di
lasciarmi stare, che volevo stare da sola ma lui insisteva e intanto cercava di tranquillizzare i vicini di
casa dicendo che ero caduta da sola”.
Dalla scheda sanitaria del 19.7.2021 compilata dai soccorritori intervenuti sul posto emerge che la
“presenta contusioni e traumi su tutto il corpo” e dai certificati del pronto soccorso del 20 luglio CP_1
2021 risulta che la presentasse “policontusioni arti superiori ed inferiori, lesione escoriata CP_1
laterocervicale bilaterale. Opera terzi”. Infine, dall'esame obiettivo del medico accettante di cui alla lettera di dimissione datato 20.7.2021 risulta che la “presenta escoriazioni al collo, ematomi ed CP_1
escoriazioni arti inferiori e superiori. Dolorabilità alla palpazione rachide dorso – lombare (riferisce
spinta contro il muro), esiti di traumatismo al volto (zigomo sx) di pregresse percosse, circa 10 giorni
fa”.
È evidente, dunque, che il quadro clinico accertato si pone in antitesi con la prospettazione difensiva dell'appellante secondo cui sarebbe stato il ad essere aggredito dall'appellata (argomentazione Pt_1
difensiva peraltro surrettiziamente introdotta soltanto nella richiesta di ammissione a prova contraria di cui alla memoria 183 comma sesto c.p.c. n. 3 “nella denegata ipotesi di accoglimento delle circostanze
dal nr. 1 al nr. 4 e ammissione del teste ”). Tale circostanza, dunque, non appare in Tes_1
alcun modo convincente e difetta di allegazione, oltre che di riscontro probatorio.
Di contro, le deduzioni dell'appellata hanno altresì trovato precipuo riscontro nel verbale di sommarie informazioni della vicina di casa , la quale ha riferito di aver assistito, a seguito delle Tes_1
urla di aiuto dell'appellata, all'inseguimento della ragazza, uscita di casa in lacrime, ad opera del
, il quale ha giustificato l'accaduto come una “normale lite”; ed ancora, nel verbale di sommarie Pt_1
informazioni del vicino dal quale emerge che la , spaventata ed in cerca Persona_1 CP_1
di aiuto, sia stata accolta nella propria abitazione sino all'arrivo dei Carabinieri.
Quanto ad episodi pregressi di violenza intercorsi tra le parti, dalla denuncia querela emerge che la pagina 5 di 13 ha riferito che “Lui tornava dal lavoro sempre arrabbiato e con ogni scusa cominciava a CP_1
litigare con me. Ogni giorno avevo fatto qualcosa che non andava. Avevo sempre la colpa di qualcosa.
E così cominciava a gridare, ad insultarmi e spesso, quando cercavo di sfuggire, mi dovevo prendere
anche schiaffi, spinte o calci. Una volta addirittura un pugno in faccia…Spesso mio marito mi ha
costretto a subire rapporti sessuali anche se lo pregavo di lasciarmi stare…”
Tali circostanze sono suffragate dalle trascrizioni dei file audio eseguite dai Carabinieri, dalle quali emergono epiteti ed insulti (“stronza”; “puttana”; “handicappata”), nonché minacce (“io ti spacco la faccia”; “vai fuori dai coglioni”; “ti faccio male”) rivolte alla dal , a seguito delle quali la CP_1 Pt_1
verosimilmente ha temuto per la propria incolumità, nonché dal verbale di sommarie CP_1
informazioni della minore , figlia dell'appellante, la quale ha riferito di condotte Pt_2
maltrattamenti perpetrate dal padre, anche alla presenza dei propri figli.
Prive di pregio sono le deduzioni dell'appellante volte a minare la valenza probatoria di tali dichiarazioni, atteso che la medesima, a ben vedere, non si è limitata a riferire circostanze apprese dal padre, ma anche episodi alla quale ella stessa dichiara di aver assistito.
Segnatamente la minore ha riferito quanto segue: “ho assistito ad un fatto del genere solo una volta.
Era quest'estate, non ricordo esattamente quando. Io e mio fratello eravamo in cucina insieme a Per_2
Per_ mio padre e a . Mio padre ha cominciato a gridare accusandola di non fare nulla in casa. Le ha
gridato addosso e poi l'ha presa di forza sollevandola come se volesse buttarla fuori di casa. Infatti,
Per_ l'ha trasportata verso la porta di casa. A questo punto è uscita di casa piangendo ed andata a
fare un giro. Prima di questo mio padre l'ha colpita con una sua scarpa. Io e mio fratello eravamo
piuttosto spaventati ed abbiamo cercato di parlargli per farlo calmare Lui continuava a ripeterci,
Per_ come per convincerci, che aveva ragione a fare così perché in casa non faceva nulla. Ma questo
non è vero. Era mio padre che lo diceva. Quella volta ho anche chiamato mia zia , la sorella Per_4
della mamma per chiederle aiuto. Lei è venuta a casa del papà con la scusa di portarmi un libro”.
Sulla litigiosità della coppia la minore ha riferito: “si, litigavano spesso e principalmente il motivo era pagina 6 di 13 Per_ sempre lo stesso. Mio padre si lamentava che non facesse nulla in casa. Se tornava a casa e la
cena non era pronta cominciava ad urlare. È una sua abitudine quella di urlare così io e mio fratello
cercavamo di intervenire per calmarlo per evitare che la cosa andasse peggio…papà ha l'abitudine
quando si arrabbia di rompere le cose che si trova sottomano e di lanciarle. Questo ci ha sempre
spaventato molto, sia a me che a mio fratello e quindi cercavamo di evitarlo. Ricordo una volta che ha
distrutto una cucina giocattolo di PO mentre litigava con , una donna che ha abitato con Per_5
lui per circa tre mesi nel 2020 insieme a sua figlia ma poi se n'è andata”.
Con riferimento all'episodio del 19 luglio 2021 la minore ha riferito “so cosa è successo dai racconti di
Per_ Per_ mio padre. Io da quel giorno non l'ho più sentita. La sera stessa che ha chiamato i
Carabinieri mio padre mi ha chiamato dicendomi di mandargli un messaggio dove gli dovevo dire che
Per_ Per_
si era fatta male al collo cadendo in bicicletta. Questo perché lo dovevo aiutare perché lo
Per_ voleva mettere nei guai. Era agitatissimo e mi chiedeva una cosa che non era vera. una settimana
prima era effettivamente caduta in bici mentre eravamo in montagna ma si era solo fatta male ad una
caviglia…”.
In definitiva, le prove documentali sono pienamente coerenti ed idonee a riscontrare le deduzioni dell'appellata e, alla stregua di dedotto contesto probatorio, il Tribunale di Piacenza ha ritenuto dimostrato, con motivazione congrua, che le condotte del marito fossero state la causa scatenante dell'irreversibilità della crisi coniugale.
Questo Collegio ritiene difatti evidente che l'intollerabilità della convivenza è stata determinata dalle condotte di natura prevaricatoria (verbale e fisica) adottate dal nei confronti della moglie, Pt_1
essendo peraltro emerso che le condotte e gli atteggiamenti offensivi hanno da sempre caratterizzato il rapporto di coppia con un inarrestabile crescendo fino a raggiungere l'apice con l'episodio del 19 luglio
2021, motivo per il quale la convivenza matrimoniale ha avuto breve durata.
Sul punto si osserva che ove in costanza di matrimonio un coniuge ha tenuto, nei confronti dell'altro,
condotte violente, tale violazione dei doveri derivanti dal matrimonio è talmente grave da fondare di pagina 7 di 13 per sé non solo la pronuncia di separazione, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, motivo per il quale le deduzioni della relative ai comportamenti violenti da parte del marito hanno carattere decisivo ai CP_1
fini della statuizione sull'addebito.
Vale la pena evidenziare, poi, che, in relazione a tale quadro probatorio, parte appellante si è limitato nella memoria 183 comma sesto c.p.c. n. 3 ad eccepirne l'inutilizzabilità ed a chiederne l'espunzione deducendo che il procedimento penale era in fase di indagini preliminari e, dunque, non ancora definito con sentenza passata in giudicato.
Al riguardo si osserva che, l'orientamento di legittimità, condiviso da questo Collegio, statuisce che l'utilizzo delle emergenze probatorie desumibili dal processo penale non è subordinato alla pronuncia di una sentenza di condanna, atteso che le condotte poste in essere possono avere una diversa rilevanza se prese in esame per riscontrare la sussistenza di un reato ovvero sul piano civilistico, senza che ricorra alcuna contraddizione sul punto (in tal senso Cassazione civile sez. I, 10/07/2025, (ud. 21/05/2025, dep.
10/07/2025), n. 18953).
3.1 – Infondata è altresì la doglianza assai generica circa il mancato espletamento dell'istruttoria, tanto che le prove testimoniali articolate dal nemmeno sono state reiterate al momento di precisazione Pt_1
delle conclusioni per l'udienza del 7 maggio 2024 (note di precisazione delle conclusioni del
29.4.2024), salvo in questa sede eccepirne la mancata ammissione, senza nemmeno esplicitare le ragioni a sostegno della decisività di tali mezzi di prova.
Al riguardo, deve osservarsi che il Tribunale di Piacenza ha condivisibilmente disatteso le richieste istruttorie dell'appellante, ritenendo la causa sufficientemente istruita sulla base della documentazione depositata in atti.
Sul punto, il Tribunale di Piacenza si è attenuto alla giurisprudenza di legittimità richiamata in motivazione secondo cui "le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro,
costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non pagina 8 di 13 solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della
convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabili al loro autore;
ne consegue che il loro
accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini
dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze,
trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti
omogenei. (Cassazione civile sez. I, 30/03/2025, (ud. 06/03/2025, dep. 30/03/2025), n.8366; Cass. n.
22294/2024; Cass. n. 31351/2022; Cass. n. 3925/2018)”.
Non si ravvisa, pertanto, la necessità di integrare ulteriormente l'assunzione dei mezzi istruttori a fronte della copiosa documentazione agli atti e stante le chiare evidenze processuali.
Va poi rilevato che in tesi dell'appellante il vero motivo della crisi coniugale sarebbe da rinvenirsi nel comportamento della moglie che avrebbe covato rabbia e frustrazione a causa dell'irrealizzata aspettativa di un tenore di vita agiato e l'episodio del 19 luglio 2021 sarebbe stato solo “inscenato”
dall'appellata che, successivamente, si sarebbe allontanata volontariamente dalla casa coniugale.
Tali circostanze, tuttavia, non solo si fondano su allegazioni generiche e fumose, ma risultano persino contraddittorie rispetto alla tesi difensiva dell'appellante. Basti considerare i capitoli di prova articolati dal , i quali oltre ad essere in buona misura superflui ed irrilevanti (capitoli nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Pt_1
8, 9, 10, 11, 14, 15, 16 e 19) sono per il resto inammissibili in quanto volti a provare circostanze dedotte – pure genericamente – per la prima volta solo a seguito del maturare delle preclusioni assertive, ampliando il thema decidendum in violazione del principio del contraddittorio (si vedano i capitoli nn. 12 e 13 con i quali per la prima volta asserisce che l'appellata avrebbe assunto una Pt_1
condotta infedele in costanza di matrimonio ed i capitoli nn. 17 e 18 con i quali il per la prima Pt_1
volta deduce che l'appellata avrebbe contratto matrimonio al solo fine di ottenere la cittadinanza italiana). Lo stesso dicasi avuto riguardo alla lamentata omessa indagine sulla pregressa condizione fisica dell'appellata. Segnatamente, in tesi dell'appellante, la precedente caduta in bicicletta della spiegherebbe le condizioni fisiche della stessa alla data del 19 luglio 2021. Tale circostanza, CP_1
pagina 9 di 13 tuttavia, difetta non solo di allegazione, in quanto addotta solo nei capitoli di prova contraria di cui alla terza memoria ex art. 183 c.p.c. e, dunque, dopo il decorso dei termini per la precisazione fattuale delle domande, ma è inidonea a scalfire la diagnosi del Pronto Soccorso del 20 luglio 2021 ove emerge inequivocabilmente che le policontusioni e la lesione laterocervicale siano da ricondurre all'opera di terzi e non certo ad un incidente.
Conclusivamente, ne consegue la conferma dell'addebito della separazione al marito.
4- Alla luce dell'eccezione sollevata dal difensore dell'appellante all'udienza del 16 ottobre 2025, circa la mancata produzione del fascicolo di parte di primo grado da parte dell'appellata, è appena il caso di rilevare che il fascicolo di primo grado di è in atti, essendo regolarmente Controparte_1
visibile il fascicolo d'ufficio di primo grado e con esso i fascicoli di parte e la documentazione,
regolarmente numerati e titolati, di parte ricorrente in primo grado.
Parte appellata, del resto, si è limitata a chiedere la conferma della decisione impugnata e a reiterare le difese svolte in primo grado, senza svolgere appello incidentale articolando – in ipotesi – assunti che avrebbero richiesto un richiamo diversamente ragionato dei documenti già prodotti.
Questa Corte dispone quindi pienamente di quanto necessario a verificare le argomentazioni della decisione in relazione ai motivi d'appello, che – per quanto sopra detto – non possono ritenersi fondati.
5. Parimenti infondato è il secondo motivo di appello col quale ha censurato il regolamento Pt_1
delle spese di lite, sotto il profilo dell'an e del quantum.
Giova rammentare infatti che, in tema di spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle stesse;
mentre, qualora ricorra la soccombenza reciproca, è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, decidere quale delle parti debba essere condannata e se ed in quale misura debba farsi luogo a compensazione (ex multis
vedi Cassazione civile sez. II, 07/03/2012, n. 3595; Cassazione civile 06/10/2011 n. 20457).
In ogni caso va condiviso il convincimento del Tribunale nella parte in cui – sottolineando le gravi pagina 10 di 13 violazioni dell'addebito della separazione – ha implicitamente ma inequivocabilmente ritenuto prevalentemente vittoriosa la ricorrente, stante l'accoglimento della domanda di addebito, alla quale del resto si è maggiormente dedicata l'istruttoria e la motivazione stessa della sentenza.
Dalla lettura della sentenza emerge, poi, incontrovertibilmente che l'importo liquidato dal Tribunale sia in linea con i criteri e parametri previsti dal D.M. n. 147/2022, ratione temporis applicabile, tenuto conto dello scaglione di riferimento, di tutte le fasi svolte e della concreta attività difensiva spiegata (le tabelle per i parametri forensi di cui al predetto DM prevedono per i giudizi dinanzi al Tribunale,
quanto allo scaglione indeterminato, valori medi per complessivi euro 7.122,00, oltre accessori di leggi), per cui l'importo di euro 4.500,00 per compensi risulta senz'altro corretto e conforme ai parametri suddetti.
Del tutto infondata è poi la richiesta dell'appellante di ragguagliare l'importo liquidato in sentenza e da pagarsi in favore dello Stato, a quello successivamente liquidato dal Tribunale al difensore della parte ammessa al patrocinio in favore dello Stato con separato decreto del 27-30 gennaio 2025, nella quale sono stati correttamente applicati i criteri di cui agli artt. 82 e 130 del DPR 30.5.2002 (essendo stato l'importo doverosamente dimezzato).
Come ha sottolineato la Suprema Corte, infatti “La parte non ammessa al patrocinio spese dello Stato
che sia stata condannata, all'esito del giudizio, al pagamento delle spese di lite direttamente in favore della parte ammessa al beneficio non può contestarne la quantificazione, sul presupposto che l'Erario
erogherebbe alla parte beneficiata un importo inferiore a quello liquidato, giusta la disposizione degli artt. 82 e 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, attesa l'indipendenza dei due rapporti rispettivamente esistenti,
il primo, tra le parti del giudizio e regolato dalla sentenza che lo conclude, ed il secondo, tra la parte ammessa al beneficio e lo Stato, disciplinato dal citato decreto e caratterizzato dal diritto di rivalsa,
esercitabile dall'Erario nelle forme e nei casi di cui ai successivi artt. 133 e 134.” (Cass. 13666/2023;
18223/2020)
6 – Quanto alla chiesta applicazione ad opera dell'appellata dell'art. 96 c.p.c. la stessa non può trovare pagina 11 di 13 accoglimento. Ed invero, la disposizione richiamata presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, per integrare le quali non è sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
7– Le spese di lite seguono la soccombenza prevalente dell'appellante e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore indeterminato basso della controversia, secondo i valori minimi dei parametri del D.M. n. 147/2022 e dell'assenza di istruttoria (se non documentale) e di memorie conclusionali nella fase decisoria.
8 – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. civ. S.U. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. civ. S.U. 4315 del 20.04.2020).
Resta fermo che è compito della cancelleria e non del Collegio verificare l'adeguatezza del contributo unificato corrisposto e adottare i provvedimenti consequenziali al riguardo.
P.Q.M.
- Rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza del Tribunale Parte_1
di Piacenza emessa in data 26 settembre 2024 e pubblicata in data 7 ottobre 2024 nel giudizio recante
RG 54/2022;
- condanna a rifondere a le spese di lite liquidate in Parte_1 Controparte_1
complessivi € 3.473,00 per compensi, oltre a spese forfettarie, IVA e C.P.A. come per legge;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR
suddetto.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 16.10.2025.
pagina 12 di 13 Il Presidente estensore
Dott.ssa Antonella Allegra
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