Articolo 167 della Legge 28 marzo 1979, n. 88
Articolo 166Articolo 168
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14 aprile 1979
Art. 167.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1979, le variazioni compensative connesse con l'inquadramento, nel ruolo dei collocatori comunali, dei corrispondenti di cui all' articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562 , ai termini dell' articolo 11 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336 .
Entrata in vigore il 14 aprile 1979