Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 26/03/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1192/24 R.G. promossa da:
c.f. e p.i. ), corrente in Parte_1 P.IVA_1
Reggio Emilia, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Arianna Chiarenza e Gustavo Ghidorzi
contro
, c.f. , residente in [...]Controparte_1 C.F._1
Minozzo (RE), via Fontanavecchia n.7, rappresentata e difesa dall'Avv. Amedeo Rivi
in punto a: oppo sizion e a decre to ingiunti vo
FATTO E D IR IT TO
Con ricorso depositato presso il Giudice del Lavoro di Reggio Emilia la società attuale ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 287/24 emesso dal
Tribunale di Reggio Emilia in pari data (r.g.1029/24) notificato dalla lavoratrice epigrafata in data 25.10.2024, contenente ingiunzione di pagamento in suo favore della somma di Euro 539,20, oltre interessi, rivalutazione e spese di procedura.
A detta della Sig.ra dipendente dell' opponente in forza di contratto a tempo CP_1
indeterminato stipulato il 9.1.2006, inquadramento al livello D2 CCNL e Parte_1
300,00) e settembre 2024 (Euro 239,20) con la causale "recupero competenze".
L'azienda invece evidenzia come le somme trattenute costituiscono due rate di un maggior importo che la stessa ricorrente in fase monitoria è tenuta a restituire ex art. 2033 c.c. alla società datrice di lavoro, a seguito dell'errata corresponsione, da parte di quest'ultima ed in favore della prima, di somme non dovute nel mese di gennaio 2024, residuando per altro un ulteriore importo a credito in favore della datrice di lavoro di
Euro 1.791,44.
Per un errore nella redazione delle buste paga, infatti, errato nel calcolare la Parte_1
retribuzione oraria della lavoratrice che è lievitata -per il mese di gennaio 2024-da
10,40392 Euro l'ora a 38,36576 Euro l'ora, con la conseguenza che per tale errore contabile la lavoratrice ha percepito nel mese di gennaio 2024 l'importo lordo di Euro
6.330,34 euro lordi in luogo dei 1.733,00 euro lordi dovuti, con una differenza di Euro
4.600,00 lordi in più.
Avvedutasi dell'errore, la società proponeva alla lavoratrice un piano di recupero dell'indebito, il quale veniva formalizzato via mail: in sostanza, posto che, nella mensilità di gennaio 2024, la cooperativa aveva corrisposto alla lavoratrice 6.330,34 euro lordi in luogo dei 1.733,00 euro lordi dovuti, con una differenza di Euro 4.600,00 lordi in più, le parti concordavano che la suddetta somma fosse restituita alla esponente mediante la trattenuta mensile di una rata di Euro 700,00 lordi da applicarsi alle mensilità successive.
La lavoratrice accettava in un primo tempo la proposta datoriale (doc.7), ma il giorno successivo, la stessa contattava l'ufficio paghe rilevando di essere tenuta alla CP_1
restituzione della minor somma di Euro 1.898,66, pari alla differenza tra quanto erroneamente corrisposto in suo favore al netto (Euro 3.629,00) e l'importo lordo della retribuzione che correttamente l'esponente avrebbe dovuto erogare nel mese di gennaio
2024 (Euro 1.730,34).
Interveniva carteggio tra i legali che non approdava ad alcuna soluzione.
Pag. 2 di 6 La recuperava pertanto parte delle trattenute con il decreto ingiuntivo di cui CP_1
s'è detto.
Costituitasi regolarmente nel giudizio di opposizione, la lavoratrice evidenzia infatti che le somme da recuperare e relative all'indebito (sul quale non v'è contestazione) debbano essere al netto fiscale e non al lordo, come da giurisprudenza consolidata;
in più fa presente di vantare un credito pari ad € 101,74 verso per la mancata Parte_1
erogazione dell'indennità di incarico1, credito che compensa i 98,64 euro che ancora doveva ripetere sulla busta paga di gennaio 2024. Parte_1
Le trattenute effettuate da sulle buste paga dell'opposta nei mesi di Parte_1
agosto e settembre 2024 in tesi opposta sarebbero dunque illegittime e l'opponente deve restituire alla sig.ra la complessiva somma di € 539,20 su di esse trattenuta, CP_1
oltre interessi e rivalutazione su detta somma dal dì del dovuto al saldo effettivo.
Esperito senz'esito tentativo di conciliazione, non necessitando la causa di istruttoria, all'odierna udienza cartolare del 26 marzo 2025 la stessa viene decisa con sentenza contestuale resa all'esito della camera di consiglio, previo deposito di note scritte.
Il ricorso in opposizione è infondato e va respinto.
Non v'è questione sul percepimento di retribuzione indebita da parte della sig. CP_1
per errore addebitabile alla datrice di lavoro, né sulla quantificazione di esso indebito e sulla necessaria restituzione dello stesso.
La discussione si incentra sulla quantità di importo da restituire, e in particolare se vada restituito al netto o al lordo.
In più -questione introdotta ex novo nel presente giudizio, e contestata da Parte_1
nelle note finali autorizzate- la lavoratrice deduce anche un maggior credito che intende 1 Più specificamente: “Come riconosciuto da alla sig.ra viene corrisposta Parte_1 CP_1 un'indennità di incarico fissa mensile di € 20,00 per la sua attività di coordinatrice - indennità che le è stata corrisposta in via continuativa dall'anno 2014 (docc. da 1 a 7) ad oggi e che dunque è divenuto un elemento stabile ed intangibile della sua retribuzione mensile…La somma di € 20,00 è una voce fissa della busta paga che non va rapportata ad ore ma deve essere corrisposta in unica soluzione ogni mese in modo sempre uguale come attestano le buste dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2024 (doc. 35 -
36 - 37).
contravvenendo a quanto sopra, non ha corrisposto detta indennità per i mesi di febbraio, Parte_1 marzo, aprile e maggio 2024 e per questi mesi la sig.ra ha maturato un credito verso CP_1 l'opponente di complessivi € 80,00. Nei mesi da giugno a settembre 2024 invece di Parte_1 corrispondere l'intera indennità di € 20,00 mensili l'ha corrisposta solo in modo parziale rapportando i 20,00 euro dovuti alle sole ore lavorate dalla sig. ” Parte_3
Pag. 3 di 6 compensare con il debito residuo relativo all'indebito di cui è causa per indennità di incarico che afferma essere elemento fisso della retribuzione (pari a € 20,00) non percepita o solo parzialmente per i mesi da febbraio a settembre 2024, per un complessivo credito lordo di € 80,00.
Con riguardo a tale ulteriore credito, radicalmente contestato dalla datrice di lavoro,
l'accertamento in questa sede è inammissibile in quanto non oggetto, come esattamente evidenzia la cooperativa, di specifica domanda riconvenzionale da parte opposta;
né tanto meno si può dedurre che esso fosse contenuto già ab origine nel ricorso per decreto ingiuntivo, dal momento che in quel ricorso (prodotto da quale doc.1° a) non Parte_1
si fa cenno a tale ulteriori somme2. Di tale questione dunque non ci si occuperà nel prosieguo.
In ordine al problema netto/lordo, la sezione lavoro della Cassazione ha ribadito il principio, che ormai può considerarsi ius receptum nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la restituzione da parte del lavoratore di somme indebitamente percepite (nella fattispecie per effetto di una sentenza del Tribunale successivamente riformata in appello) deve avvenire nei limiti di quanto effettivamente riscosso dal lavoratore medesimo, restando quindi esclusa la possibilità del datore di pretendere la ripetizione di somme al lordo delle ritenute fiscali, che non sono mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente.
In particolare, la Suprema Corte con la sentenza n. 5648, depositata il 21 febbraio 2022
(che fa il paio con quella gemella n. 5647, in pari data), richiamando alcuni dei suoi numerosi precedenti in argomento (ex multis: Cass. nn. 29758/2019; 23519/2019;
15755/2019; 6942/2019; 12993/2018; 1464/2012), ha affermato che qualora, come normalmente avviene, sui redditi oggetto della restituzione non siano state versate direttamente al lavoratore le relative ritenute fiscali, il datore di lavoro non può pretenderne la restituzione da parte del dipendente, trattandosi di somme non percepite
Pag. 4 di 6 da quest'ultimo; il datore, tuttavia, avendo agito da sostituto d'imposta, ha diritto di recuperare le ritenute versate all'erario in relazione alle somme erogate al dipendente, poi da quest'ultimo restituite, attraverso l'azione di rimborso disciplinata dall'art. 38 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, che – ricorda la Cassazione citando la propria giurisprudenza – può essere esperita sia del sostituto d'imposta sia dal sostituito. In definitiva, il diritto del datore di lavoro alla restitutio in integrum è indiscutibile;
tuttavia, al fine di giungere alla medesima situazione in cui si trovava precedentemente al pagamento delle somme poi rivelatesi indebite, il datore non ha diritto alla restituzione al lordo delle ritenute, in quanto distinti sono i soggetti (il lavoratore e l'erario) in favore dei quali aveva eseguito il versamento.
Anche di recente Cass. Lavoro ordinanza 14.06.2024 n. 16626 ha affermato che: "il datore di lavoro può ripetere l'indebito retributivo nei confronti del lavoratore nei limiti di quanto effettivamente percepito da quest' ultimo restando esclusa la possibilita' di ripetere importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente" .
La sentenza del Consiglio di Stato 5014/21 prodotta in questo giudizio quale doc. 29 chiarisce che:
"La tematica ...ha trovato recente conferma nella novella al T.u.i.r. (D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917) attuata con l'art. 150, comma 1, del D.L. 19 marzo 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, c.d. "decreto rilancio", che positivizza il principio in forza del quale la ripetizione dell'indebita erogazione stipendiale deve sempre avvenire al netto delle ritenute fiscali. La norma, infatti, inserendo il comma 2 bis nell'art. 10 del richiamato Testo Unico, ha risolto in maniera definitiva i contrasti circa l'esatto ammontare degli importi da restituire al sostituto d'imposta, determinandoli al netto della ritenuta operata al momento dell'erogazione, e così codificando quanto già affermato in più occasioni dalla giurisprudenza civile (cfr. ex multis Cass. civ. sez. lavoro, 2 febbraio 2012, n. 1464 Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., (data ud. 20/12/2011)
02/02/2012, n. 1464; id., Cass. civ. 25 luglio 2018, n. 19735) e amministrativa ( Cons.
Stato, sez. III, n. 2903 del 2014, cit. sub 12.1)".
Va poi aggiunto che non solo il datore di lavoro deve limitarsi a ripetere solamente la retribuzione netta erogata in più rispetto a quella dovuta ma deve farlo in modo tale che
Pag. 5 di 6 "le modalità di recupero devono escludere l'eccessiva onerosità, in relazione alle condizioni effettive del dipendente, in modo da consentire che la retribuzione percepita gli preservi la possibilità di un'esistenza libera e dignitosa, ai sensi dell'art. 36 Cost. Nel procedere al recupero l'Amministrazione è tenuta all'osservanza del principio di proporzionalità, declinato in relazione alle indebite retribuzioni, nel bilanciamento fra l'interesse al recupero e la tutela dell'affidamento incolpevole del percipiente, anche in base ai principi di derivazione europea. In questi termini la ripetizione assume carattere non proporzionale qualora: le modalità di restituzione siano gravose;
si rilevi l'omessa o inadeguata considerazione della fragilità economico- sociale del dipendente;
non sia considerata la responsabilità dell'ente al quale è addebitabile l' indebito versamento"
Cons. Stato Sez. VII, 23 settembre 2024, n. 7712 (doc. 33) e Tribunale Campobasso,
Sez. lavoro, 10/03/2014, n. 92. non ha tenuto in nessun conto le condizioni famigliari e reddituali della Parte_1
sig.ra privandola – quantomeno nei mesi di febbraio e marzo 2024 - di una CP_1
retribuzione tale da consentirle un'esistenza libera e dignitosa ai sensi dell'art. 36 della
Costituzione.
Tanto basta rigettare la presente opposizione, cui consegue la conferma del DI oggetto di opposizione.
La ditta opponente va anche condannata all'integrale rifusione a parte opposta delle spese di lite del presente processo, che si quantificano come in dispositivo.
PQM
1. Rigetta il ricorso, e conferma integralmente il DI opposto;
2. condanna la parte opponente a rifondere le spese di lite sostenute dalla lavoratrice nel presente processo complessivamente liquida in € 515,00 per compensi oltre ad accessori di legge.
Reggio Emilia, li 26 marzo 2025
IL G.L.
Dr.ssa Elena Vezzosi
Pag. 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Testualmente in ricorso per decreto ingiuntivo: “…- che la Ricorrente è dipendente della Cooperativa Sociale Coopselios cor2rente in Reggio Emilia via Gramsci n° 54/s; - che le sono state indebitamente effettuate unilateralmente le seguenti indebite trattenute con la causale "recupero competenze": Busta paga agosto 2024 € 300,00 (doc . 1) Busta paga settembre 2024 € 239,20 ( doc. 2) per un TOTALE di € 539,20 - che pertanto la Ricorrente è a tutt'oggi creditrice verso la Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Reggio Emilia Via Gramsci
[...] 54/s Cod.Fisc./P.Iva della complessiva somma lorda di € 539,20…” P.IVA_1