Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/04/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 122/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 122/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi con il patrocinio dell'Avv. PINCELLI PAOLO C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 18/11/2020, successivamente omologato dal Tribunale di Modena con decreto n. cronol.
2263/2020 del 25/11/2020 (RG n. 5084/2020);
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
pagina 1 di 5
1.12.1970 n. 898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“A) il figlio minore , pur mantenendo ai fini anagrafici la residenza Per_1 principale presso la madre, è affidato ad entrambi i genitori al fine di consentir loro di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con lo stesso, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale in modo che la potestà genitoriale sia esercitata congiuntamente da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all' istruzione, all' Per_1 educazione ed alla salute sono assunte dai genitori di comune accordo tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
B) il padre potrà comunque vedere il figlio quando vorrà con preavviso Per_1 alla madre nonchè tenerlo presso la propria abitazione il martedì ed il giovedì di ogni settimana, il sabato e la domenica a settimane alterne, per giorni 3 durante le festività Pasquali compreso ad anni alterni il giorno di Pasqua, per giorni 4 durante le festività Natalizie alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di Capodanno nonché per giorni 15 durante le vacanze estive concordando con la madre entro il giorno 30/06 di ogni anno la loro decorrenza.
Il tutto compatibilmente con gli impegni lavorativi dei coniugi e con le esigenze scolastiche e ricreative del minore.
C) in considerazione del fatto che il figlio minore rimarrà anche a dormire Per_1 durante la settimana ed a fine settimane alterni presso l' abitazione del padre, ciascun genitore provvederà al mantenimento dello stesso in misura proprozionale al proprio reddito e comunque saranno assunte al 50 % le spese pagina 2 di 5 straordinarie sostenute per il minore fino a quando lo stesso non avrà acquisito l'autonomia e l'indipendenza economica;
tali spese dovranno essere sostenute di comune accordo, fatto salvo il caso in cui rivestano carattere di urgenza, e rimborsate dietro esibizione di un valido documento fiscale secondo quanto di seguito precisato: spese mediche ( da documentare ) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante, b) cure dentistiche presso strutture pubbliche, c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio sanitario, d) tickets sanitari;
spese mediche ( da documentare ) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche ortodontiche e oculistiche, b) cure termali e fisioterapiche, c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale, d) cure non convenzionali, e) farmaci particolari;
spese scolastiche ( da documentare ) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, c) gite scolastiche senza pernottamento, d) trasporto pubblico, e) mensa;
spese scolastiche ( da documentare ) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati, b) corsi di specializzazione, c) gite scolastiche con pernottamento, d) corsi di recupero e lezioni private, e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche ( da documentare ) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola, b) centro ricreativo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche ( da documentare ) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, b) spese di custodia (baby sitter), c) viaggi e vacanze.
D) i coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare l' uno a favore dell' altra a qualsivoglia forma di mantenimento.
pagina 3 di 5 E) i coniugi si danno reciprocamente atto di aver già regolato a parte ogni rapporto di carattere patrimoniale.
F) le spese legali per la presente procedura saranno assunte dalle parti in ragione del 50 % cadauna.
G) i coniugi ricorrenti, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 473 bis n° 51 comma
2° c.p.c., dichiarano di non volersi riconciliare, che non sono stati emessi in precedenza dall' Autorità Giudiziaria e da altre Pubbliche Autorità provvedimenti relativi al figlio minore e chiedono di sostituire l' udienza di comparizione Per_1 con il deposito di note scritte”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in FINALE EMILIA il
24/02/2007 fra nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte Parte_2 il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di FINALE EMILIA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2007 Atto n.1 Parte I Vol. 1 Uff. 1;
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome pagina 4 di 5 quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto
Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre
2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 2/4/2025
Il Giudice estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
pagina 5 di 5