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Sentenza 1 gennaio 2025
Sentenza 1 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 01/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 1 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. 96/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 96/2024 promossa da:
, ( ), nata a [...] il [...], ed ai fini Parte_1 CodiceFiscale_1 del presente procedimento elettivamente domiciliata in Crotone alla via Largo I° Maggio, N. 11, scala C, presso lo studio dell'avv. Alessandro FERRARO, (C.F. ;pec: , che la rappresenta e difende per C.F._2 Email_1 mandato in calce al ricorso;
e
, (C.F. , nato a [...] il [...], ed ai fini del presente CP_1 C.F._3 procedimento elettivamente domiciliato in Crotone alla via Largo I° Maggio, N. 11, scala C, presso lo studio dell'avv. Alessandro FERRARO, (C.F. ; C.F._2 pec: , che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
Email_1
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: rassegnate all'udienza dell'11.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c.:
“viste le richieste di modifica del Giudice Istruttore vengono riportate le seguenti conclusioni:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Crotone il 21.09.2002 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crotone, a mezzo rituale comunicazione, di provvedere all'iscrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
3) Il figlio continuerà a vivere presso la residenza della madre sita in Crotone alla Via Per_1
G. Deledda 8/A; 4) Il sig. potrà vedere il figlio ogni qualvolta lo desideri previo congruo preavviso e CP_1 compatibilmente con le esigenze dello stesso e dei suoi impegni;
5) Il sig. continuerà a versare a titolo di contributo al mantenimento del figlio , CP_1 Per_1 la somma di € 150,00 mensili, sempre entro la prima decade del mese corrente;
6) Restano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, le spese mediche straordinarie e comunque quelle non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, preventivamente concordate e valutate eccetto i casi urgenti, in tal caso, le spese in questione saranno tempestivamente documentate e presentate all'altro genitore;
7) Nella casa coniugale, acquistata in regime di comunione legale dei beni da entrambi i ricorrenti, sita in Crotone alla Via dei Granai 25 piano IV (catasto fabbricati Comune di Crotone: foglio 33, particella 935, sub 30 cat. A/3 Cl. 2 e foglio 33, particella 935 sub. 32 Cat. C/6 CL. 1, il
Sig. godrà del diritto di abitazione sul! 'intero immobile de quo e si impegna al versamento CP_1 dell'intera rata del mutuo fondiario contratto dai coniugi per l'acquisto della stessa;
8) Entrambi i genitori, si impegnano, nei modi e nei tempi concordati, a trasferire in favore del proprio figlio , la proprietà dell'immobile sopra menzionalo al termine del Persona_2 pagamento del mutuo fondiario contratto per l'acquisto.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51. c.p.c., depositato in data 26.01.2024,
[...]
e esponevano: Parte_1 CP_1
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 21.09.2002 nel Comune di
Crotone, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 191 parte 2 serie A - anno 2002;
- che dal matrimonio nasceva in data 02.01.2005 il figlio , maggiorenne, Persona_3
"affetto da un ritardo cognitivo di grado moderato, Sindrome di Tourette, disturbo del comportamento, note dismorfiche in soggetto affetto da eterotopie nodulari sub-ependimali"- e dichiarato interdetto con sentenza del tribunale di Crotone, ove la signora veniva dichiarata Pt_1 tutrice;
- che i coniugi si separavano consensualmente davanti al Tribunale di Crotone;
in particolare, le parti si separavano consensualmente all'udienza Presidenziale del 31.10.2017 e la separazione veniva omologata con provvedimento del 23.11.2017, n. cronol. 10289/2017.
Tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate in ricorso.
Con decreto del 05.02.2024 di assegnazione della causa, il Presidente fissava la prima udienza di comparizione delle parti per il giorno 22.05.2024. All'udienza le parti non comparivano personalmente e veniva disposto un rinvio all'udienza del 28.09.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. e 573 bis 51. comma 2, c.p.c.
Con ordinanza del 28.09.2024 il giudice disponeva un ulteriore rinvio all'udienza del 11.12.2024 disponendo la modifica del ricorso nella parte relativa alle condizioni riguardanti il figlio maggiorenne con gravi disabilità.
In data 11.11.2024 le parti depositavano note scritte con le quali modificavano le condizioni riguardanti il figlio maggiorenne;
dichiaravano poi di non volersi riconciliare e chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 22.02.2024, letti gli atti, all'udienza dell'11.12.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*****
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, essendo decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili scioglimento del matrimonio. L'udienza Presidenziale ex art. 708 c.p.c. è stata celebrata in data
31.10.2017, i coniugi si sono separati consensualmente e la separazione è stata omologata con decreto del Tribunale di Crotone del 23.11.2017; il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è stato depositato in data 26.01.2024.
Lo stato di separazione legale tra i coniugi si è, quindi, protratto per il periodo previsto dalla legge, motivo per cui sussistono i requisiti previsti dall'art. 3, n.2, lett. B) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia richiesta.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate dai coniugi, rientrando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità. Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 96/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi
[...]
e che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data Parte_1 CP_1
21.09.2002 nel Comune di Crotone, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 191 parte 2 serie A - anno 2002;
2) Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
3) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crotone (KR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Crotone in data 19.12.2024.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 96/2024 promossa da:
, ( ), nata a [...] il [...], ed ai fini Parte_1 CodiceFiscale_1 del presente procedimento elettivamente domiciliata in Crotone alla via Largo I° Maggio, N. 11, scala C, presso lo studio dell'avv. Alessandro FERRARO, (C.F. ;pec: , che la rappresenta e difende per C.F._2 Email_1 mandato in calce al ricorso;
e
, (C.F. , nato a [...] il [...], ed ai fini del presente CP_1 C.F._3 procedimento elettivamente domiciliato in Crotone alla via Largo I° Maggio, N. 11, scala C, presso lo studio dell'avv. Alessandro FERRARO, (C.F. ; C.F._2 pec: , che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
Email_1
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: rassegnate all'udienza dell'11.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c.:
“viste le richieste di modifica del Giudice Istruttore vengono riportate le seguenti conclusioni:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Crotone il 21.09.2002 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crotone, a mezzo rituale comunicazione, di provvedere all'iscrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
3) Il figlio continuerà a vivere presso la residenza della madre sita in Crotone alla Via Per_1
G. Deledda 8/A; 4) Il sig. potrà vedere il figlio ogni qualvolta lo desideri previo congruo preavviso e CP_1 compatibilmente con le esigenze dello stesso e dei suoi impegni;
5) Il sig. continuerà a versare a titolo di contributo al mantenimento del figlio , CP_1 Per_1 la somma di € 150,00 mensili, sempre entro la prima decade del mese corrente;
6) Restano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, le spese mediche straordinarie e comunque quelle non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, preventivamente concordate e valutate eccetto i casi urgenti, in tal caso, le spese in questione saranno tempestivamente documentate e presentate all'altro genitore;
7) Nella casa coniugale, acquistata in regime di comunione legale dei beni da entrambi i ricorrenti, sita in Crotone alla Via dei Granai 25 piano IV (catasto fabbricati Comune di Crotone: foglio 33, particella 935, sub 30 cat. A/3 Cl. 2 e foglio 33, particella 935 sub. 32 Cat. C/6 CL. 1, il
Sig. godrà del diritto di abitazione sul! 'intero immobile de quo e si impegna al versamento CP_1 dell'intera rata del mutuo fondiario contratto dai coniugi per l'acquisto della stessa;
8) Entrambi i genitori, si impegnano, nei modi e nei tempi concordati, a trasferire in favore del proprio figlio , la proprietà dell'immobile sopra menzionalo al termine del Persona_2 pagamento del mutuo fondiario contratto per l'acquisto.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51. c.p.c., depositato in data 26.01.2024,
[...]
e esponevano: Parte_1 CP_1
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 21.09.2002 nel Comune di
Crotone, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 191 parte 2 serie A - anno 2002;
- che dal matrimonio nasceva in data 02.01.2005 il figlio , maggiorenne, Persona_3
"affetto da un ritardo cognitivo di grado moderato, Sindrome di Tourette, disturbo del comportamento, note dismorfiche in soggetto affetto da eterotopie nodulari sub-ependimali"- e dichiarato interdetto con sentenza del tribunale di Crotone, ove la signora veniva dichiarata Pt_1 tutrice;
- che i coniugi si separavano consensualmente davanti al Tribunale di Crotone;
in particolare, le parti si separavano consensualmente all'udienza Presidenziale del 31.10.2017 e la separazione veniva omologata con provvedimento del 23.11.2017, n. cronol. 10289/2017.
Tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate in ricorso.
Con decreto del 05.02.2024 di assegnazione della causa, il Presidente fissava la prima udienza di comparizione delle parti per il giorno 22.05.2024. All'udienza le parti non comparivano personalmente e veniva disposto un rinvio all'udienza del 28.09.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. e 573 bis 51. comma 2, c.p.c.
Con ordinanza del 28.09.2024 il giudice disponeva un ulteriore rinvio all'udienza del 11.12.2024 disponendo la modifica del ricorso nella parte relativa alle condizioni riguardanti il figlio maggiorenne con gravi disabilità.
In data 11.11.2024 le parti depositavano note scritte con le quali modificavano le condizioni riguardanti il figlio maggiorenne;
dichiaravano poi di non volersi riconciliare e chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 22.02.2024, letti gli atti, all'udienza dell'11.12.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*****
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, essendo decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili scioglimento del matrimonio. L'udienza Presidenziale ex art. 708 c.p.c. è stata celebrata in data
31.10.2017, i coniugi si sono separati consensualmente e la separazione è stata omologata con decreto del Tribunale di Crotone del 23.11.2017; il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è stato depositato in data 26.01.2024.
Lo stato di separazione legale tra i coniugi si è, quindi, protratto per il periodo previsto dalla legge, motivo per cui sussistono i requisiti previsti dall'art. 3, n.2, lett. B) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia richiesta.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate dai coniugi, rientrando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità. Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 96/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi
[...]
e che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data Parte_1 CP_1
21.09.2002 nel Comune di Crotone, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 191 parte 2 serie A - anno 2002;
2) Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
3) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crotone (KR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Crotone in data 19.12.2024.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli