Decreto cautelare 27 ottobre 2021
Ordinanza cautelare 29 novembre 2021
Ordinanza collegiale 23 marzo 2022
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 28/01/2025, n. 1886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1886 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01886/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10464/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10464 del 2021, proposto da
SI IT, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Cittadino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia – Ufficio VII Ambito Territoriale di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del Decreto n. 16000 del 9.08.2021 con il quale l'U.S.R. per la Sicilia, Ufficio VII – Ambito territoriale di Catania ha disposto l'esclusione dagli elenchi aggiuntivi di I Fascia di cui al D.M. 51 del 3.03.2021 dei docenti inseriti nella tabella allegata, in possesso del titolo estero non riconosciuto in Italia;
- delle graduatorie dell'Ambito territoriale di Catania relative agli elenchi aggiuntivi delle GPS di prima fascia, pubblicate in allegato al Decreto 16012 del 09.08.2021, nella parte in cui non includono il nominativo di parte ricorrente;
- della nota dell'U.S.R. per la Sicilia, prot. n. 20742 del 9.08.2021, avente ad oggetto D.M.n. 51 del 3.03.2021 – Titoli conseguiti all'estero in attesa di riconoscimento;
- del provvedimento n. 17751 del 03.09.2021 dell'Ambito territoriale di Catania relative agli elenchi aggiuntivi delle GPS di prima fascia;
- dell'avviso del Ministero dell'Istruzione dell'8 luglio 2021, nella parte in cui non ha specificato la possibilità per i docenti abilitati e/o specializzati all'estero entro il 31 luglio 2021 e in attesa di riconoscimento di inserirsi negli elenchi aggiuntivi di I fascia;
- del provvedimento n. 13505 del 20.10.2021 e prot. 13608 del 21.10.2021 dell'Istituto Capizzi di Bronte;
- della nota n. 21317 del 12.07.2021 del Ministero dell'Istruzione, recante “D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi”, in ogni parte contrastante con gli interessi di parte ricorrente;
- del D.M. 51 del 3 marzo 2021, recante “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi”(nel prosieguo D.M. 51/2021), pubblicato sul sito del Ministero dell'istruzione in data 12.07.2021, nella parte in cui all'art. 1, comma 1, prevede che “La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente”;
- dell'Ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 (nel prosieguo O.M. 60/2020) recante: “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, comma 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle rispettive supplenze per il personale docente ed educativo, in ogni parte contrastante con gli interessi di parte ricorrente;
- di ogni altro atto e provvedimento connesso, conseguente e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale e di Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Ufficio VII Ambito Territoriale di Catania;
Vista la memoria del 13 dicembre 2024, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 gennaio 2025 la dott.ssa Francesca Dello Sbarba e nessuno per le parti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato e depositato in data 26 ottobre 2021, parte ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati.
2. Con atto depositato in giudizio in data 13 dicembre 2024, la ricorrente ha rappresentato di non avere più interesse alla definizione del ricorso, essendo nelle more divenuta docente di ruolo.
3. Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., atteso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, « in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati » (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, Sez. V, 14 ottobre 2014, n. 5113).
4. Le spese di lite possono essere compensate in considerazione della natura della controversia e della sua definizione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
Francesca Dello Sbarba, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Dello Sbarba | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO