Ordinanza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, ordinanza 21/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
n. 14145/2024 r.g.a.c.
Il Tribunale di Napoli IV sezione ciovile
nella persona del giudice designato Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente
ordinanza
Nel procedimento iscritto al n. 14145/2024 RGAC e vertente
tra
, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Vito Parte_1
Fornari 4 presso l'avv. Gianluca Flammia, dal quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente al ricorso
ricorrente
e
e , elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Controparte_1 Controparte_2
Lieti a Capodimonte 51 presso le avv.te Anna Scotti e Rosaria Nevola, dalle quale sono rappresentati e difesi come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
resistenti
Oggetto: Azione di spoglio e manutenzione nel possesso
Il giudice
Sciogliendo la riserva formulata alla udienza del 7/3/2025, osserva quanto segue.
ha adito questo Tribunale chiedendo di ordinare a e Parte_1 Controparte_1
“di reintegrare e/o manutenere nel possesso e/o Controparte_2 Parte_1
(com)possesso del lastrico solare posto nel fabbricato in Condominio sito in Napoli alla via Medina 40 ovvero permettendo, alla ricorrente, il libero passaggio su detto lastrico, allo stato impedito da un cancello munito di lucchetto, e ciò anche per
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il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione di udienza sono stati regolarmente notificati ai resistenti, che si sono costituiti chiedendo di rigettare il ricorso perché inammissibile ed infondato, con vittoria delle spese del procedimento;
nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione, sono stati sentiti gli informatori e Controparte_3 Tes_1
, ed è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio dall'ing. ;
[...] Persona_1 ora il procedimento va deciso.
Con contratto del dicembre 1998 srl MDA, dante causa dei resistenti
, concede in locazione a McDonald's Development Italy inc. il Controparte_4 lastrico solare per il cui possesso è controversia, “attualmente libero da persone e cose”, per la durata di anni 10 + 10 a partire dal 1/1/1999 – perché la conduttrice potesse installarvi macchine per il condizionamento. E alle date del 3/12/2001, 15/5/2003 e 15/7/2007, come da immagini avioriprese versate in atti ed esaminate dal CTU, l'area del lastrico solare oggi in proprietà dei , risultava Controparte_4 quasi interamente occupata da macchinari motocondensanti a sviluppo orizzontale, compatibili con i sistemi macchina di climatizzazione allora esistenti. In data 29/9/2011 spa BIM, conduttrice del quinto e sesto piano del fabbricato in base a contratto stipulato con srl Unico Holding, dante causa della ricorrente , Parte_1 fa installare sul lastrico solare per cui è controversia un impianto di climatizzazione estate/inverno asservito alle predette unità immobiliari. Il 29/12/2022 la dante causa della ricorrente concede in locazione a GN Progetti il settimo piano;
in data 31/5/2023 loca a il sesto piano;
e sulla base di incarico del 9/8/2023 la CP_5 Contro conduttrice fa eseguire lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di climatizzazione estiva ed invernale già installato da BIM;
una delle tre macchine motocondensanti esterne viene sostituita, ma viene mantenuto lo stesso schema funzionale di impianto preesistente, continuando ad utilizzare le stesse tubazioni in rame coibentate già esistenti. Attualmente, sull'area di proprietà dei resistenti insistono tre macchine motocondensanti al servizio delle unità immobiliari della ricorrente.
Gli informatori ascoltati in questa sede hanno riferito quanto segue.
Pagina 2 Informatore De Luca Amerigo: “ Sono proprietario di un immobile sottostante uno di proprietà di quarto piano della scala B. Conosco Parte_1 Controparte_1 perché è stato mio cliente, io lavoro come dottore commercialista, ed ho lo studio appunto a Via Medina 40 (nel fabbricato non ci sono abitazioni); ci siamo sentiti anche di recente con lui, e non abbiamo motivi di inimicizia;
tra di noi c'è stata una causa civile, ma conclusa con un accordo. ADR Io detengo la chiave condominiale per accedere al lastrico solare, in quanto condomino. Sono stato nel corso degli anni sul lastrico, sia per questioni legate all'antenna tv, sia per partecipare ad eventi mondani organizzati da GN, società inquilina di;
sia perché parte del Parte_1 lastrico è annesso a tre appartamenti al sesto e settimo piano di proprietà di Pt_1
40 che me ne affidò le chiavi perché intendeva locarli, e io facevo salire i potenziali clienti a vedere il lastrico annesso agli appartamenti e l'impianto di condizionamento collocato sul lastrico;
tra questi potenziali clienti, il notaio il notaio Per_2 Contr la società che ne ha affittato uno, e poi GN che ne ha affittato un Per_3 altro, e ancora BI che pure ne ha affittato un altro ancora. L'ultima volta sono salito a maggio di quest'anno, e ancora non c'era una recinzione. Non ricordo i contenuti dei contratti di locazione degli appartamenti relativamente al lastrico solare, anche se ho letto quei contratti. E' dal 1999 che accedo a quel lastrico solare. Dallo studio di GN si apre una finestra che conduce a un terrazzino, e dal terrazzino parte una scala metallico, e la scala conduce sul lastrico;
diversa è la scala condominiale, che non passa per lo studio GN, e che pure parte da un terrazzino.”.
Informatore Di : “Sono stato direttore dei lavori di ristrutturazione di Testimone_1 Contro appartamenti sottostanti al lastrico di Via Medina 40, per conto della società , da settembre a dicembre 2023. Su quel lastrico erano collocate tre unità esterne di impianti di condizionamento, a servizio dello stesso piano;
il progetto di ristrutturazione prevedeva la sostituzione di una di queste tre unità esterne con una nuova macchina, a servizio della stessa unità immobiliare. Ho fatto dei sopralluoghi sul lastrico, ed ho ravvisato la necessità di sostituire una delle macchine;
questo accadeva a settembre 2023, mentre a novembre è avvenuta effettivamente la sostituzione della macchina per il condizionamento, servendosi di una gru a piano strada. L'ultima volta che sono acceduto al lastrico è stato a conclusione dei lavori, a Contr dicembre. A giugno 2024 la dr.ssa dell' mi ha avvertito che l'impianto Per_4 di condizionamento servito da una macchina era fuori uso, ed io chiamai il servizio di assistenza;
e sono venuto a sapere che al servizio di assistenza non è stato consentito di accedere al lastrico solare. Nel contempo il tecnico mi ha informato che non c'era collegamento tra l'unità esterna e l'impianto interno. ADR Non conosco Tes_2
e .”
[...] Testimone_3
Come affermato da Cass. 6221/2002: “Il conduttore è detentore qualificato per conto del locatore possessore”, e quindi, se i conduttori degli immobili attualmente di
[...] hanno almeno composseduto il lastrico, comportandosi come Parte_1 comproprietari del lastrico, occupandolo parzialmente con le macchine motocondensanti e deve ritenersi manutenendole periodicamente, incluso l'intervento
Pagina 3 straordinario di cui si è detto – tale situazione di compossesso si è estesa alla odierna ricorrente , proprietaria e posseditrice degli immobili al cui servizio sono Parte_1 posti quei macchinari. Si parla di compossesso, poiché l'uso che la ricorrente ha provato di aver fatto tramite le società conduttrici non è certo esclusivo. Dunque, quando a giugno 2024 e hanno fatto apporre un cancello che CP_1 CP_2 impedisce di accedere al lastrico, senza consegnarne la chiave alla ricorrente, hanno spogliato 40 del compossesso del bene. Non risulta che, prima che venisse Parte_1 depositato il ricorso introduttivo del presente giudizio, i resistenti abbiano offerto la chiave alla ricorrente;
né successivamente, a parte una generica disponibilità di detta chiave è stata fatta offerta reale.
Per quanto detto, ai resistenti va ordinato di consegnare alla società ricorrente la chiave del cancello di accesso al lastrico solare per cui è causa, e di pagare alla ricorrente la somma di euro 50 per ogni giorno di ritardo nell'adempiere all'ordine dal 10° giorno successivo alla notificazione della presente ordinanza. Le spese del procedimento seguono la soccombenza dei resistenti e si liquidano come in dispositivo (cautelari di valore indeterminabile complessità bassa, parametri minimi essendo sottese questioni di fatto e di diritto relativamente semplici).
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice designato Ettore Pastore Alinante, così provvede: 1) Ordina a e di consegnare a Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
[...
la chiave per aprire il cancello di accesso al lastrico solare dell'edificio in Napoli alla Via Medina 40, nella zona in cui sono apposte le macchine motocondensanti al servizio delle unità immobiliari della ricorrente;
2) Condanna i resistenti a pagare alla società ricorrente la somma di euro 50 per ogni giorno di ritardo nel consegnare la chiave oltre il 10° successivo alla notificazione del presente provvedimento;
3) Condanna i resistenti a rimborsare alla ricorrente la somma di euro 1.849,12 da quest'ultima pagata al CTU;
4) Condanna i resistenti a rimborsare alla società ricorrente le spese del procedimento, che liquida in € 296 per esborsi ed € 2608 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa. Così deciso in Napoli in data 16/3/2025 Il giudice designato
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