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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/04/2025, n. 1874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1874 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quarta sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Giuseppe De Tullio - Presidente -
Massimo Sensale - Consigliere -
Giuseppe Gustavo Infantini - Consigliere rel.- ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
4466 dell'anno 2020, vertente tra
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), (c.f. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
), e (c.f. , quest'ultima quale genitore C.F._4 Parte_5 C.F._5 esercente la potestà sul minore (nato a [...] il [...]), rappresentati e Persona_1 difesi dall'avv. Vincenzo Michelini.
CP_1
e
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Polese. Parte_6 C.F._6 nonchè
(c.f: , rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Polese. Controparte_2 C.F._7
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Maddalena Rongo. Parte_7 C.F._8
CP_3
e nata a [...] il [...]. Controparte_4
-APPELLATA- contumace-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 540/2020 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata in data 4.3.2020, in tema di usucapione;
riduzione per lesione di legittima;
scioglimento di comunione ereditaria”. pagina 1 di 18 CONCLUSIONI: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il 12.12.2024 dalle difese di
, di , di e il 16.12.2024 dalla difesa di Controparte_2 Parte_7 Parte_6 Parte_1
, , , e (quale genitore
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 esercente la potestà sul minore . Persona_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
(quest'ultima quale genitore esercente la potestà sul minore divenuto poi maggiorenne nel Persona_1 corso del giudizio di appello), hanno convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, , Parte_7 P_
, , nonché , proponendo appello avverso la sentenza (parziale) n.
[...] Parte_6 Controparte_4
540/2020 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il 4.3.2020.
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado aveva convenuto in giudizio , , Controparte_4 Controparte_2 Parte_7
, , , , , nonché Parte_6 Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4
(quale genitore esercente la potestà sul minore , esponendo che: Parte_5 Persona_1
Il 20.9.2012 aveva contratto matrimonio civile con , deceduto il 21.2.2016 a Torre del Greco;
Controparte_5 il de cuius era deceduto ab intestato lasciando quali eredi legittimi il coniuge e i figli nati dal precedente matrimonio e, precisamente, , , e pochi anni prima del Parte_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 Per_1 detto matrimonio del 20.9.2012 aveva dismesso il proprio patrimonio immobiliare donando tutti Controparte_5
i cespiti ai figli;
in particolare, con atto notarile del 3.10.2007, aveva donato beni immobili, siti in Controparte_5
Torre del Greco alla via Giovanni XXIII n. 37, alle figlie (primo piano, interno 2 e garage esclusivo Parte_1 piano terra contrassegnato dalla lettera “A”), (primo piano, interno 1 e garage esclusivo piano terra Pt_2 contrassegnato dalla lettera “C”), nonché a costoro, ai sensi dell'art. 1411 c.c., in favore della loro germana
(secondo piano, interno 3 e garage esclusivo piano terra contrassegnato dalla lettera “B”); con Parte_3 atto notarile del 19.4.2010, aveva donato un immobile sito in Trecase, contrada “Le Lucine”, Controparte_5 alla figlia , nonché a quest'ultima, che acquistava ai sensi dell'art. 1411 c.c., in favore dei Controparte_6 MA SQ e n appartamento posto ai piani secondo e terzo del fabbricato sito in Torre del Greco Per_1 alla via Giovanni XXIII n. 37 distinto dagli interni 4 e 5 con garage esclusivo al piano seminterrato e mansarda esclusiva al quarto piano;
salvo questi ultimi beni, donati ai figli e i restanti immobili Parte_4 Per_1 erano nella detenzione delle sorelle del de cuius ( possedeva l'appartamento donato a Controparte_2
; possedeva l'appartamento donato a;
Parte_1 Parte_7 Parte_2 Parte_6
possedeva l'appartamento donato a ).
[...] Parte_3
Ragion per cui, manifestando l'intenzione di agìre, a tutela della propria quota di legittima, per la riduzione fatte pagina 2 di 18 in vita dal de cuius in favore dei propri figli, aveva chiesto: a) di essere dichiarata erede legittima del marito,
; b) di accertare che le donazioni effettuate da il 3.10.2007 e il 19.4.2010 Controparte_5 Controparte_5 eccedevano la quota di cui il de cuius poteva disporre e, conseguentemente, che fosse reintegrata la quota di legittima a lei spettante;
c) di dichiarare che i singoli beni non fossero comodamente divisibili e che, pertanto, a norma dell'art. 560, co.2, c.c., i donatari fossero tenuti a restituirli all'eredità di;
d) di dichiarare Controparte_5 aperta la successione legittima di e di procedere alla divisione del relictum (con esclusione dei Controparte_5 figli legittimari che avevano dichiarato di rinunciare all'eredità paterna); e) di attribuirle una quota degli immobili donati;
f) di condannare i detentori a pagarle, ai sensi dell'art. 561 c.c., nelle more dell'emananda sentenza,
l'indennità di godimento dei rispettivi alloggi nella misura accertata in corso di causa;
f) di condannare P_
, e alla immediata restituzione degli immobili da esse
[...] Parte_7 Parte_6 rispettivamente occupati;
g) di condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite oppure di porle a carico della massa, sempre con attribuzione.
Costituitesi, con distinti atti, le sorelle , e ) del de Controparte_2 Parte_7 Parte_6 cuius, avevano sostenuto che il terreno sul quale era stato edificato il fabbricato, in Torre del Greco alla via
Giovanni XXIII n. 37 (già via Cappella Nuova), fosse stato in realtà acquistato da (genitore Parte_4 sia di che di esse convenute), che lo aveva intestato al figlio fittiziamente. CP_5 CP_5
E avevano dedotto che la costruzione fosse stata realizzata a spese del genitore che, in Parte_4 sede di condono, aveva distribuito ai figli gli appartamenti da loro posseduti da quel momento.
Pertanto, avevano chiesto il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'acquisto per usucapione dei beni rispettivamente posseduti da oltre venti anni, con dichiarazione di nullità/inefficacia nei loro confronti delle donazioni del 3.10.2007 e del 19.4.2010.
Costituitisi in giudizio i figli del de cuius , , e Parte_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 Per_1 quest'ultimo rappresentato dal genitore ), si erano opposti alla domanda di riduzione, Parte_5 eccependo l'indegnità a succedere dell'attrice, la rinunzia all'azione di riduzione, l'inesistenza di donazioni riducibili e la presenza di debiti ereditari che avrebbero assorbito le attività, chiedendo il rigetto di tale domanda e, in subordine, la divisione dei beni, previa imputazione e/o collazione delle donazioni effettuata dal de cuius in favore dell'attrice.
Il Tribunale di Torre Annunziata, con la sentenza (parziale) n. 540/2020 impugnata in questa sede, ha così statuito: “A) dichiara aperta la successione di nato in [...] il 24-1- 1960 ed ivi deceduto il 21-2-2016; Controparte_5
B) rigetta le eccezioni proposte da , , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, quale genitore esercente la potestà genitoriale sul minore descritte in motivazione ai punti 4.1, 4.2, 4.3,
[...] Persona_1
4.4, 4.5 e 4.6; C) accoglie la domanda riconvenzionale proposta da e, per l'effetto, la dichiara: ➢ proprietaria, per Controparte_2 intervenuta usucapione ultraventennale dell'appartamento sito in Torre del Greco alla via Giovanni XXIII n. 37, al primo piano, interno
n. 2, con annesso garage pertinenziale posto al piano terra e distinto con la lettera A, in catasto al f. 26, p.lla 135, rispettivamente, sub pagina 3 di 18 6, cat. A/7, vani 5,5 e sub 3, cat. C76, mq. 18; ➢ comproprietaria per intervenuta usucapione ultraventennale del garage al piano seminterrato in catasto al f. 26, p.lla 135, sub 2, Cat. C/6, mq. 280, unitamente a , , Parte_6 Parte_7 Parte_4
e D) accoglie la domanda riconvenzionale proposta da e, per l'effetto, la dichiara: ➢
[...] Persona_1 Parte_7 proprietaria, per intervenuta usucapione ultraventennale, dell'appartamento sito in Torre del Greco alla via Giovanni XXIII n. 37, al primo piano, interno n. 1, con annesso garage pertinenziale esclusivo posto al piano terreno e distinto con la lettera C, in catasto al f. 26, p.lla
135, rispettivamente, sub 5, cat. A/7, vani 6 e sub 10, cat. C/6, mq. 14; ➢ comproprietaria per intervenuta usucapione ultraventennale del garage al piano seminterrato, in catasto al f. 26, p.lla 135, sub 2, Cat. C/6, mq. 280, unitamente a , Parte_6 P_
, e E) accoglie la domanda riconvenzionale proposta da e, per
[...] Parte_4 Persona_1 Parte_6
l'effetto, la dichiara: ➢ proprietaria, per intervenuta usucapione ultraventennale, dell'appartamento sito in Torre del Greco alla via
Giovanni XXIII n. 37, al secondo piano, interno n. 3, con annesso garage pertinenziale esclusivo posto al piano terreno e distinto con la lettera B, in catasto al f. 26, p.lla 135, rispettivamente, sub 7, Cat. A/7, vani 6 e sub 4, cat. C/6, mq. 18; ➢ comproprietaria per intervenuta usucapione ultraventennale del garage al piano seminterrato in catasto al f. 26, p.lla 135, sub 2, Cat. C/6, mq. 280, unitamente a , , e F) dichiara l'inefficacia, nei confronti di Controparte_2 Parte_7 Parte_4 Persona_1
, e , delle donazioni 3-10-2017 e del 19-4-2010 descritte in motivazione, Controparte_2 Parte_7 Parte_6 relativamente al trasferimento della proprietà dei beni da esse acquistati per usucapione;
G) condanna , Controparte_4 Parte_1
, , , e , quale genitore esercente la potestà
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 genitoriale sul minore in solido, al pagamento delle spese processuali in favore di , che liquida in Persona_1 Controparte_2 euro 16.481,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovute;
H) condanna
, , , , e , quale genitore Controparte_4 Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 esercente la potestà genitoriale sul minore in solido, al pagamento delle spese processuali in favore di Persona_1 Parte_7
, che liquida in euro 16.481,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a.,
[...] se dovute;
I) condanna , , , , e Controparte_4 Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, quale genitore esercente la potestà genitoriale sul minore in solido, al pagamento delle spese processuali in
[...] Persona_1 favore di , che liquida in euro 16.481,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per Parte_6 cento, i.v.a. e c.p.a., se dovute;
J) dispone la prosecuzione del giudizio limitatamente alle domande di riduzione e di divisione proposte da , come da separata ordinanza.”. Controparte_4
In particolare il Tribunale di Torre Annunziata ha, innanzitutto, ritenuto infondate le numerose eccezioni sollevate da , , e (quest'ultimo rappresentato dal genitore Parte_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 Per_1 Parte_5
), riguardanti: a) l'asserita indegnità a succedere dell'attrice ai sensi dell'art. 463 n. 5 c.c.; b) l'asserita
[...] sussistenza di donazioni di euro 50.000,00, di un'auto d'epoca, di rimorchi del camion e gioielli per euro
10.000,00, che il de cuius avrebbe effettuato in favore dell'attrice; c) la lamentata rinunzia all'azione di riduzione da parte dell'attrice; d) la dedotta simulazione delle donazioni effettuate dal padre in loro favore;
e) l'asserita presenza di debiti ereditari per oltre un milione e mezzo verso lo Stato e creditori privati per imposte e contributi non versati;
f) la lamentata incostituzionalità delle norme sulla collazione delle donazioni.
Ha, poi, accolto le domande riconvenzionali di usucapione formulate dalle germane ( , Controparte_2
e ) del de cuius, in relazione ai singoli appartamenti con relative Parte_7 Parte_6
pagina 4 di 18 pertinenze, siti in Torre del Greco alla via Giovanni XXIII n. 37, disponendo, poi, come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio limitatamente alle domande di riduzione e di divisione proposte da CP_4
[...]
2. IL GIUDIZIO DI APPELLO
, , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
(quest'ultima quale genitore esercente la potestà sul minore , dopo aver precisato di non Persona_1 voler proporre appello avverso la detta sentenza in relazione alla domanda attorea di riduzione (e di avere convenuto in giudizio solo quale litisconsorte necessaria e limitatamente all'eccezione di Controparte_4 incostituzionalità della norma sulla collazione delle donazioni nella parte in cui non distinguerebbe le donazioni fatte dal de cuius prima del secondo matrimonio, così come interpretata dalla giurisprudenza prevalente), ha censurato la sentenza non definitiva n. 540/2020 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata sulla base dei seguenti motivi di gravame.
1) NULLITA' DELLA COSIDDETTA DOMANDA RICONVENZIONALE TRASVERSALE.
Con il primo motivo hanno lamentato che il primo giudice non avesse, erroneamente, dichiarato la nullità della riconvenzionale c.d. trasversale di usucapione che le convenute, germane del de cuius (ossia P_
, e ), avevano proposto nei confronti delle convenute principali
[...] Parte_7 Parte_6
, e ), sostenendo che le convenute istanti, oltre a non dover essere parti del Parte_1 Pt_2 Pt_3 giudizio (in virtù della domanda attorea di riduzione), avrebbero dovuto comunque formulare una istanza di chiamata del terzo nei confronti delle altre parti già convenute per poter formulare validamente la domanda di usucapione accolta dal giudice di prime cure.
2) NULLITA' DELLA DOMANDA DI USUCAPIONE PER GENERICITA'.
Con il secondo motivo hanno lamentato l'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice per aver considerato valida la domanda di usucapione, pur essendo la stessa, invece, stata formulata del tutto genericamente, non essendo stato indicato quale sarebbe stato il momento iniziale del possesso ad usucapionem, né quando il detto acquisto sarebbe maturato nè, infine, nei confronti di chi le convenute istanti avessero maturato l'usucapione, ossia del comune genitore, oppure del fratello, oppure delle attuali nipoti.
3) INAMMISSIBILITÀ USUCAPIONE FRA PARENTI.
Con il terzo motivo gli appellanti hanno sostenuto che mancasse comunque, nel caso di specie, il possesso utile ai fini dell'usucapione, in capo alle convenute/attrici in via riconvenzionale, atteso che la detenzione delle unità abitative – che sarebbe avvenuta, secondo la controparte, attraverso l'immissione, da parte del loro comune genitore, nelle case, con ciò effettuando una divisione dei beni – sarebbe stata semplicemente tollerata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1144 c.c., dal proprietario, ossia dal fratello (e, dopo di lui, dai figli) o, al più, dal padre.
pagina 5 di 18 E, sul punto, ha evidenziato che sebbene, nella normalità dei casi, affinchè si verifichi quanto previsto dall'art. 1144 c.c., sia necessario che gli atti di tolleranza siano caratterizzati dalla transitorietà e dalla saltuarietà, tuttavia, quando si tratti rapporti di stretta parentela, potrebbe accadere che la tolleranza si protragga per un arco di tempo lungo.
4) MANCATA PROVA DEL DECORSO DEL VENTENNIO.
Gli appellanti hanno censurato la sentenza non definitiva n. 540/2020 anche nella parte in cui il primo giudice non avrebbe chiarito a partire da quale data sarebbe decorso il possesso ventennale richiesto ai fini dell'usucapione o, comunque, a far data da quale giorno la mera detenzione si fosse trasformata in possesso, né, quindi, in che data sarebbe maturata definitivamente l'usucapione stessa e, quindi, da che giorno le attuali appellate avrebbero potuto affermarsi proprietarie dei beni oggetto del giudizio.
5) CONFUSIONE DA PARTE DEL TRIBUNALE DEI CONCETTI DI DETENZIONE E POSSESSO E DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
Con il quinto motivo di gravame , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e (quest'ultima nella detta qualità) hanno sostenuto che il Tribunale di Torre
[...] Parte_5
Annunziata, nell'affermare che , padre di e delle sue sorelle che avevano Parte_4 Controparte_5 agìto invocando l'usucapione, fosse il vero proprietario del terreno e dell'immobile costruito a sua cura e spese, fosse incorso in errore nel ritenere che le convenute/attrici in via riconvenzionale fossero state immesse dal padre
(così come il fratello ) nel possesso delle unità abitative anziché nella mera detenzione. Controparte_5
Con la conseguenza che, trattandosi di mera detenzione, le convenute/attrici in via riconvenzionale avrebbero dovuto dimostrare l'interversio possessionis nei confronti del padre stesso.
Prova che, invece, secondo gli appellanti, non sarebbe stata fornita.
Gli appellanti hanno, inoltre, aggiunto che la circostanza, ipotizzata dal Tribunale di Torre Annunziata, secondo cui il terreno e l'immobile costruito fossero di proprietà del comune genitore , sarebbe stata in Parte_4 contrasto con il dato documentale, pacifico ed incontestato nel giudizio, che il terreno era, invece, intestato a e che, in virtù dell'art 934 e seguenti c.c., anche il fabbricato apparteneva allo stesso. Controparte_5
Secondo gli appellanti, poi, se la proprietà fosse stata del padre, sarebbe stata oggetto di una successione in favore di tutti i figli e non certo delle sole appellate (attrici in via riconvenzionale).
6) MANCANZA INTERVENTIO POSSESSIONIS.
Gli appellanti, inoltre, hanno lamentato anche la totale mancanza di prova della intervenuta interversione del possesso da parte delle germane del de cuius, ovvero del compimento di attività materiali in opposizione alle prerogative del proprietario concedente, ritenendo che il Tribunale di Torre Annunziata avesse erroneamente ritenuto, sulla base degli elementi indiziari meglio riportati nell'atto di appello, che sussistesse il possesso ad usucapionem in capo alle appellate.
Secondo , , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
(quest'ultima nella detta qualità), in particolare, il primo giudice: pagina 6 di 18 a) Non avrebbe considerato che i numeri e le date dei condoni richiamati in sentenza non corrispondessero a quelli indicati nella consulenza tecnica di ufficio espletata;
b) non avrebbe considerato che nelle domande di condono presentate dalle convenute/attrici in via riconvenzionale le stesse non si erano dichiarate proprietarie degli immobili;
c) avrebbe fondato la propria decisione sulle domande di condono, pur non essendo le stesse idonee a trasformare la detenzione in possesso;
d) avrebbe erroneamente attribuito rilevanza al fatto che e si fossero Parte_4 Controparte_5 dichiarati proprietari parziali nelle pratiche di condono evidenziando, sul punto, gli appellanti, che ciò fosse riconducibile alla circostanza che entrambi fossero proprietari di unità abitative separate dal fabbricato principale;
e) avrebbe erroneamente tratto il proprio convincimento anche dall'accertamento incidentale (concernente la qualità di possessore e proprietaria di in ordine alla propria unità abitativa ceduta in Parte_6 locazione a terzi) contenuto nella sentenza n.799/2008 di questa Corte d'appello, riguardando tale giudizio esclusivamente la tutela possessoria e non anche l'accertamento del diritto di proprietà.
7) RIFORMA IN ORDINE ALLA CONDANNA ALLE SPESE.
Con il settimo motivo gli appellanti si sono doluti anche della condanna al pagamento delle spese di lite disposta nei loro confronti, lamentando sia la mancata compensazione (per la soccombenza parziale, in quanto vi sarebbe stato “un rigetto tacito” della domanda principale proposta degli attuali appellati tendente a dimostrare la proprietà degli immobili in capo al de cuius ) sia, in ogni caso, il quantum, sostenendo, al Parte_4 riguardo, che: a) i valori degli immobili dovessero essere determinati sulla base della rendita catastale con la conseguenza che, nel caso di specie, il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto dello scaglione da euro
26.000,00 ad euro 52.000,00; b) la fase istruttoria non potesse essere considerata per intero, essendo state redatte le memorie istruttorie ma non essendo stato dato corso alla prova;
c) le domande delle tre appellate in primo grado, pur essendo rappresentate da difensori diversi, erano state del medesimo contenuto, il che avrebbe potuto condurre all'applicazione del principio della difesa plurima.
Infine gli appellanti hanno reiterato l'eccezione di incostituzionalità degli art. 553, 556, 724 e 737 c.c. rispetto agli articoli 3, 24, 25, 29 e 111 della Costituzione, laddove interpretati – in linea con la giurisprudenza di legittimità- nel senso l'azione di riduzione riguarderebbe anche i conferimenti fatti dal de cuius in epoca antecedente alle seconde nozze, ossia che il coniuge sopravvenuto rispetto ai figli possa chiedere la riduzione di tutte le donazioni compiute dal de cuius in favore di questi ultimi;
quindi anche di quelle precedenti il matrimonio poste in essere in favore dei figli nati da altro coniuge o nati fuori dal matrimonio.
E, alla luce di tali doglianze, gli appellanti hanno chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata in relazione alla condanna alle spese di lite (unico capo della sentenza pagina 7 di 18 impugnata suscettibile di esecutività), rassegnando, nel merito, le seguenti conclusioni: “Voglia la Corte di Appello di
Napoli respinta ogni contraria istanza riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto rigettare le formulate domande di usucapione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio. Ove mai ritenesse fondato l'appello rimettere gli atti alla Corte
Costituzionale per la sollevata questione di costituzionalità e comunque ritenere i beni meglio indicati in sentenza e negli atti del giudizio non possibili di azione di riduzione.”.
Le appellate , e , nel costituirsi, tutte, con distinte Controparte_2 Parte_7 Parte_6 comparse depositate il 22.4.2021 e con difese sostanzialmente sovrapponibili, hanno contestato la fondatezza dell'avverso gravame, chiedendone il rigetto (oltre che il rigetto dell'avversa istanza di sospensione) o, in subordine, l'ammissione dei mezzi di prova già richiesti in primo grado (il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio di appello).
Con ordinanza depositata il 19.5.2021 è stata dichiarata la contumacia di ed è stata fissata, Controparte_7 per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del 23.5.2023, ritenendo che la parte appellante avesse rinunciato alla istanza di sospensiva, non avendola riproposta con le note di trattazione scritta del 12.5.2021.
Indi, dopo alcuni rinvii di ufficio, con decreto presidenziale depositato il 21.11.2024 è stato disposto, in applicazione dell'art. 127 ter c.p.c., lo svolgimento dell'udienza del 17.12.2024 mediante il deposito di c.d. note di trattazione scritta.
E, depositate le c.d. note di trattazione scritta (il 12.12.2024 dalle difese di , di Controparte_2 Parte_7
, di e il 16.12.2024 dalla difesa di , ,
[...] Parte_6 Parte_1 Parte_2
, e , quest'ultima quale genitore esercente la potestà sul Parte_3 Parte_4 Parte_5 minore , alla detta data del 17.12.2024 la causa è stata riservata in decisione (con ordinanza Persona_1 comunicata ritualmente alle parti dalla cancelleria), con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va detto che, non essendo stato espressamente dichiarato dal proprio difensore o notificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 300 cod. proc. civ., l'evento (interruttivo) rappresentato dalla sopravvenuta maggiore età, in capo a nel corso del giudizio di appello, (quale genitore esercente la Persona_1 Parte_5 potestà) continua a rappresentarlo per questo grado di giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 18/02/2025, n. 4260;
Sez. I, Ord., 05/08/2024, n. 21979; Sez. I, Ord., 14/07/2023, n. 20249; Sez. III, Ord., 27/09/2018, n. 23189; Sez.
Unite, 28/07/2005, n. 15783).
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Ciò premesso, e passando, dunque, all'esame, nel merito, dell'appello proposto da , Parte_1
, , e (quest'ultima quale genitore Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 esercente la potestà sul minore , la Corte ne rileva l'infondatezza per le ragioni di seguito Persona_1 pagina 8 di 18 esposte.
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Risulta privo di fondamento, innanzitutto, il primo motivo di gravame.
Premesso che , e erano state convenute Controparte_2 Parte_7 Parte_6 legittimamente dall'attrice ), quali occupanti i beni immobili per i quali ava agìto in riduzione e, Controparte_4 dunque, quali legittimate passive in relazione alla collegata azione di restituzione, conseguente al vittorioso esperimento della prima (cfr., in argomento, Cass. civ., Sez. II, Ord., 25/07/2017, n. 18280), va detto che, secondo una recente impostazione di parte della giurisprudenza di legittimità, condivisa da questa Corte di merito, il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di altro convenuto - cosiddetta domanda trasversale - non ha l'onere di chiedere il differimento dell'udienza previsto dall'art. 269 cod. proc. civ., per la diversa chiamata in causa di terzo (come invece sostenuto dalla parte appellante), ma è sufficiente, e al contempo necessario, che formuli la suddetta domanda nei termini e con le forme stabilite per l'omologa domanda riconvenzionale dall'art. 167, secondo comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 24/07/2024, n. 20564; Sez. II, Ord.,
22/07/2024, n. 20086; Sez. II, Ord., 20/12/2022, n. 37191).
La domanda proposta dal convenuto nei confronti di altro convenuto non esige, invero, le forme prescritte per la chiamata in causa del terzo per l'evidente ragione che è fuori luogo discorrere di chiamata in causa rispetto ad un soggetto che è già parte del giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 23/03/2022, n. 9441).
Non è, inoltre, necessario che la riconvenzionale "trasversale" sia fondata sui medesimi fatti posti dall'attore principale a fondamento della sua domanda (Cass. civ., Sez. II, Ord., 22/07/2024, n. 20086 cit.; Sez. VI - 3, Ord.,
23/03/2022, n. 9441 cit.).
Alla luce di tali principi, pertanto, tenuto conto che, nel caso di specie, in citazione era stata fissata, per la prima udienza, la data del 5/6/2017 (cfr. l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, ridepositato in questo grado da in allegato alla memoria di replica del 7.3.2025), e che la costituzione in giudizio da Controparte_2 parte delle convenute , e , era avvenuta con Controparte_2 Parte_7 Parte_6 rispettive comparse (contenenti le domande riconvenzionali c.d. trasversali di usucapione) depositate il 12/5/2017
(cfr. tali comparse, ridepositate dalle dette appellate in allegato alle rispettive comparse del secondo grado) - quindi rispettando il termine perentorio di almeno venti giorni prima della detta udienza, ai sensi degli artt. 166 e
167 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis al caso di specie) - tali domande riconvenzionali c.d. trasversali erano state ritualmente proposte (nei confronti delle altre parti convenute costituite in giudizio), contrariamente a quanto sostenuto dalla parte appellante.
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Parimenti infondati risultano il secondo e il quarto motivo, esaminabili congiuntamente in quanto strettamente connessi e concernenti, il primo, l'asserita nullità della domanda di usucapione per essere stata formulata in pagina 9 di 18 modo generico e, l'altro, l'asserita mancata individuazione, nella sentenza n. 540/2020 impugnata in questa sede, della data a partire dalla quale sarebbe decorso il possesso ventennale richiesto ai fini dell'usucapione o, comunque, a far data da quale giorno la mera detenzione si sarebbe trasformata in possesso (né, quindi, in che data sarebbe maturata definitivamente l'usucapione stessa e, quindi, da che giorno le attuali appellate avrebbero potuto affermarsi proprietarie dei beni oggetto del giudizio).
In ordine alla prima doglianza la Corte rileva che, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, P_
, e avevano dedotto - come risulta dalle rispettive comparse di
[...] Parte_7 Parte_6 costituzione in primo grado (ridepositate in appello) - di aver posseduto e goduto da decenni in via esclusiva gli immobili per i quali avevano invocato l'acquisto per usucapione (e di aver avuto il compossesso dei garage meglio indicati in atti), e che tale situazione risalisse fin dall'epoca della realizzazione del fabbricato (e, comunque, dalle domande di condono) che li comprendeva, non avendo mai il germano defunto né i suoi eredi, Controparte_5 la disponibilità e/o il possesso di nessun tipo e specie dei detti cespiti, dei quali esse deducenti avevano pagato imposte e tasse.
Ragion per cui i convenuti in riconvenzionale (gli appellanti) potevano agevolmente individuare l'oggetto dell'altrui pretesa ed apprestare (il che è avvenuto) adeguate e puntuali difese.
Tanto è vero che il Tribunale di Torre Annunziata ha analiticamente motivato il proprio convincimento secondo cui, sulla base degli elementi di prova acquisiti, le sorelle (ossia , e Controparte_2 Parte_7
) del de cuius, inclusa (per effetto della successione nel possesso del Parte_6 Controparte_2 genitore), avessero dimostrato di avere posseduto pubblicamente e pacificamente, con continuità e senza interruzione, quali proprietarie, i beni in questione, dalla loro edificazione e, sicuramente, dalla presentazione delle domande di condono edilizio nel 1987 (cfr. la decima pagina della sentenza impugnata in questa sede), così individuando, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti (nell'ambito del quarto motivo di gravame),
l'inizio del possesso ad usucapionem.
E dal 1987 (in realtà anche prima, riferendosi le domande di condono al 1986, come di seguito esposto) alla proposizione (avvenuta il 12/5/2017) della domanda riconvenzionale di usucapione erano trascorsi
(abbondantemente) i venti anni richiesti dall'art. 1158 c.c. ai fini dell'usucapione di immobili, senza peraltro la prova di eventuali idonei atti interruttivi, ex art. 1165 c.c.
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Anche il terzo motivo di gravame è infondato.
Premesso che è ammissibile (contrariamente al titolo attribuito dagli appellanti al detto motivo di impugnazione)
l'usucapione tra parenti, va detto, sul punto, quanto segue.
pagina 10 di 18 Secondo la giurisprudenza di legittimità, sicuramente la lunga durata del godimento posto in essere del possessore nell'ambito dei rapporti di parentela non costituisce un elemento presuntivo ai fini dell'usucapione, potendo lo stesso inserirsi nell'area della tolleranza.
In particolare, nell'indagine diretta a stabilire, alla stregua di ogni circostanza del caso concreto, se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e quindi sia inidonea all'acquisto del possesso, ex art. 1144 c.c., la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo, nel senso dell'esclusione di detta situazione di tolleranza, qualora si verta in tema di rapporti non di parentela, ma di mera amicizia o buon vicinato, tenuto conto che nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile il mantenimento di quella tolleranza per un lungo arco di tempo, mentre il rapporto di parentela e, a fortiori, il rapporto di stretta parentela, giustificano notoriamente la configurazione di atteggiamenti di accondiscendenza e, quindi, di tolleranza pur al cospetto di forme di godimento esclusivo di lunga durata (cfr.
Cass. civ., Sez. II, Ord., 02/08/2024, n. 21803 e Cass. civ., Sez. II, Ord., 07/02/2024, n. 3493 e i riferimenti giurisprudenziali ivi operati).
Ma l'esistenza di vincoli di stretta parentela può condurre comunque il giudice di merito a superare la presunzione di insussistenza della tolleranza connessa alla durata ed all'intensità della relazione con la cosa (cfr.
Cass. civ., Sez. II, Ord., 29/07/2024, n. 21135).
E, nel caso di specie, tutti gli elementi valorizzati dal primo giudice ai fini della reputata sussistenza del possesso, in capo a , e , degli immobili oggetto di Controparte_2 Parte_7 Parte_6 usucapione (elementi che saranno esaminati nello scrutinio dei successivi motivi di gravame), portavano effettivamente a ritenere che la lunga durata dell'occupazione di tali beni da parte delle dette convenute/attrici in via riconvenzionale, non fosse stata semplicemente “tollerata” dal fratello intestatario formale Controparte_5 del terreno su cui era stato edificato l'immobile in questione (il che vale anche, dopo l'atto di donazione del 2007, dai suoi figli, ossia per i donatari).
Del resto, i convenuti in via riconvenzionale (gli appellanti), a fronte di un così lungo periodo (più di venti anni) in cui i detti immobili erano stati pacificamente nella disponibilità delle zie, non avevano in alcun modo dimostrato che tale disponibilità fosse stata dovuta a mera tolleranza.
Al riguardo occorre, invero, precisare che, quando è dimostrato il potere di fatto, pubblico e indisturbato, esercitato sulla cosa per il tempo necessario ad usucapirla, ne deriva, a norma dell'art. 1141, primo comma, cod. civ., la presunzione che esso integri il possesso;
per conseguenza, incombe alla parte, che invece correla detto potere alla detenzione, provare il suo assunto, in mancanza dovendosi ritenere l'esistenza della prova della
"possessio ad usucapionem" (cfr. Cass. civ., Sez. II, 02/12/2013, n. 26984).
In particolare, in materia di acquisto per usucapione di diritti reali immobiliari, poiché l'uso prolungato nel tempo di un bene non è normalmente compatibile con la mera tolleranza, essendo quest'ultima configurabile, di regola,
pagina 11 di 18 nei casi di transitorietà ed occasionalità, in presenza di un esercizio sistematico e reiterato di un potere di fatto sulla cosa, spetta a chi lo abbia subito l'onere di dimostrare che lo stesso è stato dovuto a mera tolleranza (cfr.
Cass. civ., Sez. II, 11/02/2009, n. 3404; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, 11/02/2009, n. 3404; Sez. II, 23/07/2009, n.
17339).
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Parimenti infondati sono il quinto e il sesto motivo di gravame, esaminabili congiuntamente in quanto strettamente connessi.
Innanzitutto la Corte rileva che, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, il Tribunale non è incorso in errore laddove ha ritenuto che, essendo , padre di (e delle sue sorelle che Parte_4 Controparte_5 avevano agìto invocando l'usucapione), il vero proprietario del terreno e dell'immobile costruito a sua cura e spese, avesse immesso le convenute/attrici in via riconvenzionale nel possesso delle unità abitative anziché nella mera detenzione.
Ed invero il primo giudice ha, in primo luogo, del tutto ragionevolmente ritenuto - in assenza di prove di segno contrario, né da parte dell'attrice, né da parte dei figli del de cuius (convenuti in via riconvenzionale), che potessero giustificare una diversa ricostruzione dei fatti – che fosse verosimile che, una volta realizzato il fabbricato da , ciascuno dei suoi figli fosse stato immesso nel possesso (così realizzandosi Parte_4 una sorta di divisione di fatto) delle diverse unità abitative di cui tale fabbricato si componeva (salvo P_
, all'epoca minore, poi succeduta nel possesso dell'immobile goduto dal padre, ex art. 1146 c.c.,
[...] relativamente al quale aveva presentato la domanda di condono e la figlia la relativa Parte_4 documentazione integrativa), essendo inverosimile che , all'epoca diciannovenne, avesse avuto Controparte_5 le risorse economiche sufficienti per acquistare il terreno e realizzare sullo stesso il fabbricato senza titolo.
E ha adeguatamente motivato il proprio convincimento ritenendo che tale ricostruzione trovasse riscontro nelle istanze di condono (meglio indicate in sentenza) presentate da e da tutti i MA Parte_4 Parte_4 nel 1986 (fatta eccezione per , che l'aveva presentata nel 2005, ad integrazione di quella Controparte_2 presentata dal padre), ciascuno per la propria porzione del fabbricato, nonché nel pagamento separato delle oblazioni e delle fatture per i lavori edìli effettuati da e dagli altri elementi meglio indicati in Parte_4 sentenza (cfr. pag. 9 della stessa).
Ed è condivisibile quanto ritenuto dal Tribunale secondo cui ciascuno dei figli di fosse stato Parte_4 immesso dal padre nel possesso (anziché nella detenzione) delle diverse unità abitative di cui tale fabbricato si componeva – ossia, in altri termini, che a ciascuno di loro sarebbe stato assegnato un immobile per goderne in qualità di proprietario, a prescindere dall'intestazione formale al figlio, – non avendo i convenuti Controparte_5 in via riconvenzionale provato in alcun modo che quest'ultimo (il padre degli stessi) avesse concesso gli immobili in questione, in comodato, alle sorelle.
pagina 12 di 18 In altri termini, a prescindere dall'intestazione formale del terreno su cui è stato edificato lo stabile in questione in favore di , è assolutamente ragionevole ritenere, in assenza dei detti elementi, valorizzati Controparte_5 dal Tribunale, che il padre (il costruttore) avesse inteso attribuire il possesso di singole unità abitative a tutti i figli e, dunque, anche alle sorelle dello stesso , affinchè se ne servissero come proprietarie (al Controparte_5 pari di quest'ultimo, per ciò che concerneva la sua unità abitativa).
Significativo, sul punto, è, innanzitutto, ad avviso della Corte, quanto rilevato dal giudice di prime cure circa la mancanza di prova, da parte dei convenuti in via riconvenzionale - al fine del prospettato rapporto di comodato
(e, quindi, della prospettata detenzione in luogo del possesso) tra il loro genitore ) con le sue Controparte_5 sorelle - del pagamento, ad esempio, dei tributi, da parte del primo, quale proprietario (dal punto di vista dell'intestazione formale) degli immobili oggetto della domanda di usucapione.
Ciò a fronte dell'altrettanto significativa dichiarazione di del 9.5.1988 (depositata il Controparte_5
14.5.1988) - anch'essa valorizzata dal Tribunale di Torre Annunziata ai fini del riconoscimento dell'usucapione in favore di , e – relativa alla pratica di condono Controparte_2 Parte_7 Parte_6 edilizio, in cui lo stesso si qualificava come proprietario di “parte” di uno stabile da lui abitato e condonato.
E tale dichiarazione (ridepositata in grado di appello da tutte le appellate costituite), proprio perché proveniente dal titolare formale del terreno sul quale l'intero fabbricato era stato edificato, costituisce un ulteriore indizio del fatto che i singoli appartamenti non fossero stati ceduti in comodato alle germane, bensì ad esse consegnate (affinchè ne godessero come proprietarie) in esecuzione dell'accordo tra il genitore e tutti i figli.
Né può esservi dubbio che si trattasse proprio dello stabile in questione, avendo fatto Controparte_5 riferimento a quello “condonato con modello 47/85 protocollo n°33936 del 1.4.1986”, ossia proprio all'immobile oggetto della sua domanda di condono avente, per l'appunto, n. prot. 33936 del 1.4.1986 e n. prot. 8236 del
15.4.1986 (domanda ridepositata in questo grado da tutte le appellate costituite e alla quale ha fatto riferimento anche il Tribunale di Torre Annunziata).
Va detto, inoltre, che, in base alle considerazioni sino ad ora esposte ed essendo, dunque, inverosimile che
, all'epoca diciannovenne, avesse avuto le risorse economiche sufficienti per acquistare il Controparte_5 terreno e realizzare sullo stesso il fabbricato senza titolo e che, invece, fosse verosimile che, una volta realizzato il fabbricato da (circostanza desumibile anche dal fatto che le convenute/attrici Parte_4 riconvenzionali avevano documentato le fatture e le ricevute di acconti dei lavori realizzati da quest'ultimo, alle quali ha fatto riferimento anche il Tribunale di Torre Annunziata;
cfr. tali documenti, ridepositati dalle appellate anche in questo grado), ciascuno dei suoi figli fosse stato immesso nel possesso delle diverse unità abitative di cui tale fabbricato si componeva, resta irrilevante la circostanza, invocata dagli appellanti, del dato documentale rappresentato dall'intestazione del terreno a e, quindi, in virtù dell'art 934 e seguenti c.c., Controparte_5 della appartenenza, allo stesso, anche del fabbricato.
pagina 13 di 18 L'usucapione, infatti, è un modo di acquisto a titolo originario che si basa, come è noto, ai sensi dell'art. 1158
c.c., sul requisito fattuale del possesso, pacifico e continuato, del bene, a prescindere dall'intestazione formale dello stesso.
In altri termini, l'usucapione richiede solo il possesso, inteso come esercizio di un potere di fatto sulla cosa con la volontà di esercitarlo alla stregua di un proprietario, e non è, quindi, incompatibile con la conoscenza del diritto altrui né con una dichiarazione rivolta ad un terzo relativa al titolo di proprietà del titolare formale intestatario (cfr.
Cass. civ., Sez. II, 08/11/2013, n. 25245).
Tanto è vero che le domande di usucapione debbono essere proposte proprio nei confronti del titolare del diritto reale (cfr., tra le più recenti, Cass. civ., Sez. II, Ord., 24/01/2025, n. 1725).
Secondo gli appellanti, poi, se la proprietà fosse stata del padre, sarebbe stata oggetto di una successione in favore di tutti i figli e non certo delle sole appellate (attrici in via riconvenzionale).
Anche tale assunto è infondato.
Non veniva in rilievo, infatti, nel caso di specie, ai fini dell'usucapione invocata dalle convenute in via riconvenzionale, la successione mortis causa di (padre di e di Parte_4 Controparte_5 P_
, e ), bensì, come detto, la distribuzione effettuata (in vita) ai figli,
[...] Parte_7 Parte_6 in sede di condono, dei singoli immobili da lui realizzati.
Parimenti infondate sono le doglianze oggetto specificamente del sesto motivo di gravame, con cui gli appellanti hanno sostenuto che il Tribunale di Torre Annunziata avesse erroneamente ritenuto, sulla base degli elementi indiziari meglio riportati nell'atto di appello, che sussistesse il possesso ad usucapionem in capo alle appellate.
Quanto, in particolare, al rilievo secondo cui il Tribunale non avrebbe considerato che i numeri e le date dei condoni richiamati in sentenza non corrispondessero a quelli indicati nella consulenza tecnica di ufficio espletata va detto che, anche a fronte di quanto dedotto dalle appellate costituite secondo cui, fino alla sentenza (parziale) impugnata in questa sede, non sarebbe stata neanche espletata una ctu, gli appellanti non hanno, comunque, neanche depositato l'elaborato peritale da cui sarebbero emerse le discordanze non rilevate dal giudice di prime cure.
Quanto, poi, alla doglianza secondo cui il Tribunale di Torre Annunziata avrebbe fondato la propria decisione sulle domande di condono, pur non essendo le stesse idonee a trasformare la detenzione in possesso e non considerando, peraltro, che in tali domande le convenute/attrici in via riconvenzionale le stesse non si fossero dichiarate proprietarie degli immobili, va detto quanto segue.
Se è vero, in generale, che la presentazione della domanda di condono edilizio e il pagamento della relativa oblazione non assumevano rilievo significativo, se considerati isolatamente, ai fini dell'usucapione (posto che, ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 31, la legittimazione alla richiesta di condono compete persino al conduttore che abbia interesse alla sanatoria degli abusi dal medesimo personalmente commessi;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord.,
pagina 14 di 18 19/10/2017, n. 24722), è altrettanto vero che il Tribunale di Torre Annunziata è addivenuto al convincimento della maturata usucapione in favore di , e anche sulla Controparte_2 Parte_7 Parte_6 base di altri elementi, considerandoli complessivamente.
Ed invero, oltre alla suddette domande di sanatoria, nonché alle relative integrazioni e al pagamento delle oblazioni (la cui documentazione è stata ridepositata dalle appellate anche in questo grado di giudizio in allegato alle proprie comparse di risposta), il Tribunale di Torre Annunziata ha valorizzato anche, come detto, la significativa circostanza rappresentata dalla suddetta dichiarazione di del 9.5.1988 Controparte_5
(depositata il 14.5.1988) relativa alla pratica di condono edilizio, in cui lo stesso si era qualificato come proprietario di “parte” di uno stabile da lui abitato e condonato anziché dell'intero fabbricato realizzato sul terreno a lui intestato.
A ciò si aggiunge che il Tribunale ha anche correttamente valorizzato, ai fini del proprio convincimento,
l'accertamento incidentale (contenuto nella sentenza n. 799/2008 di questa Corte d'appello, ridepositata in questo grado, in allegato alla propria comparsa, da ) della qualità di possessore e titolare Parte_6 esclusivo, in capo a , della unità abitativa ceduta in locazione a terzi. Parte_6
E la stessa ha ridepositato anche in questo grado di giudizio anche un'attestazione di Parte_6 un Istituto di credito del 9.12.1992 relativo al pagamento dell'imposta straordinaria sugli immobili (documento già depositato in primo grado, come si desume dalla attestazione della cancelleria del 12.5.2017, ex art. 74 disp. att.
c.p.c., in calce all'indice dei documenti di primo grado, ridepositato anch'esso da in Parte_6 allegato alla comparsa di risposta in appello).
****
Risulta infondato, infine, anche il settimo e ultimo motivo di gravame.
In primo luogo va detto che, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, il Tribunale di Torre Annunziata ha giustamente tenuto conto – in relazione alla domanda di usucapione – del valore (individuato sulla base degli atti) della rendita catastale degli immobili oggetto di tale domanda, pari ad euro 4.236,75, moltiplicandolo per 200, come previsto dall'art. 15 c.p.c. (Cass. civ., Sez. II, Ord., 28/12/2024, n. 34791) ed applicando correttamente, di conseguenza, con riferimento ai parametri di cui al DM n.55/2014 (nella formulazione ratione temporis vigente, in vigore dal 27.4.2018 al 22.4.2022) per i giudizi ordinari dinanzi al Tribunale (tab. n.2), lo scaglione da euro
520.001,00 ad euro 1.000.000,00 (ossia lo scaglione da euro 260.000,01 ad euro 520.000,00 con l'aumento del
30%, come previsto dall'art. 6 del detto decreto), posto che la moltiplicazione della rendita catastale di euro
4.236,75 per 200 portava al risultato di 847.350.
E ha poi applicato i valori minimi (cioè quelli medi ridotti del 50%) per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e valori comunque al di sotto di quelli medi per la fase istruttoria.
pagina 15 di 18 Non è fondato, invero, con riferimento a tale ultimo profilo, quanto lamentato dagli appellanti a proposito del fatto che tale fase si sarebbe articolata soltanto nel deposito delle memorie ex art. 183, co. VI, c.p.c. e non anche nell'assunzione delle prove richieste (con la conseguenza che il giudice di prime cure non avrebbe potuto considerare tale fase per intero).
Ed infatti, come detto, in relazione a tale fase il primo giudice ha applicato comunque una decurtazione
(liquidandola nella misura di euro 9.023,00) rispetto ai valori medi pari, nella detta formulazione, in relazione al summenzionato scaglione, ad euro 12.889,5 (9.9915 + 30%).
Ciò tenendo conto che, comunque, come più volte chiarito dalla Suprema Corte, nell'ambito della liquidazione dei compensi per gli avvocati, il compenso per la fase di trattazione deve essere riconosciuto anche in assenza di attività istruttoria, essendo sufficiente la sola trattazione della causa (cfr. Cass. civ., Sez. I,
Ord., 15/02/2025, n. 3840.
Il D.M. n. 55 del 2014 non prevede, invero alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. 18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531;
Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n. 8561).
Risulta priva di fondamento, inoltre, l'ulteriore doglianza dell'appellante secondo cui il primo giudice avrebbe dovuto compensare le spese.
Attesa, infatti, la totale soccombenza dei convenuti in riconvenzionale (gli appellanti) e dell'attrice rispetto alla domanda di usucapione proposta dalle convenute/attrici in via riconvenzionale, non vi erano i presupposti per l'applicazione dell'art. 92, co.2., c.p.c. con riferimento alla c.d. soccombenza reciproca.
Né vi erano gli ulteriori presupposti per la compensazione, come previsti dalla detta norma.
In base alla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, infatti, la compensazione delle spese di lite deve dirsi ragionevolmente disposta (oltre che nel caso di soccombenza reciproca) in caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, o in ipotesi di sopravvenienze relative al quadro di riferimento della controversia, che presentino la stessa gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92 c.p.c., comma 2 (cfr. Cass. civ., Sez. II,
Ord., 23/11/2023, n. 32547; Sez. VI - 2, Ord., 11/03/2022, n. 7992).
Non è fondata, infine, neanche la doglianza degli appellanti secondo cui, essendo le domande delle tre appellate in primo grado (pur essendo rappresentate da difensori diversi) state del medesimo contenuto, il giudice di primo grado avrebbe potuto applicazione il principio della difesa plurima.
pagina 16 di 18 Ed infatti la pronuncia di un'unica condanna alle spese di causa, con liquidazione cumulativa delle medesime, è consentita a carico di più parti soccombenti, secondo la previsione dell'art. 97 cod. proc. civ., ma non anche in favore di più parti vittoriose, che siano state assistite da difensori diversi (come nel caso di specie).
Infatti la solidarietà attiva, non essendo espressamente prevista non si presume, per cui la responsabilità delle parti soccombenti comporta che ciascuna delle controparti, ove abbia presentato distinte comparse e memorie, abbia diritto al proprio rimborso, tanto più se la difesa sia stata espletata da difensori diversi (cfr. Cass. civ., Sez.
II, Ord., 27/03/2023, n. 8561; Sez. VI - 3, Ord., 24/07/2017, n. 18256; Sez. I, 17/06/2005, n. 13001).
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Atteso il rigetto dell'appello proposto da , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e (quest'ultima quale genitore esercente la potestà sul minore ,
[...] Parte_5 Persona_1 resta priva di rilevanza la suddetta questione di legittimità costituzionale ribadita (anche in questo grado di giudizio) dagli stessi appellanti, avendo gli stessi sostenuto, per l'appunto, al riguardo, che tale questione fosse rilevante nel caso di accoglimento del gravame, “in quanto nel caso di rigetto della domanda di usucapione i beni dichiarati usucapiti rientrerebbero nel patrimonio successorio oggetto di riduzione da parte della moglie di secondo letto”.
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Al rigetto dell'appello proposto da , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e (quest'ultima quale genitore esercente la potestà sul minore ,
[...] Parte_5 Persona_1 segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna degli stessi al pagamento, in solido tra loro (ex art. 97 c.p.c.) delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore delle appellate costituite, vittoriose.
In particolare, i compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia in base a quelli medi ridotti del 50%) per tutte le fasi (anche se non è stata espletata istruttoria: cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. 18723 cit.; Sez.
II, Ord., 08/05/2024, n. 12531 cit.; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627 cit.; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n. 8561 cit.), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva svolta nell'interesse delle appellate vittoriose stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla
Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 260.000,01 ad euro 520.000,00 e con l'aumento del 30%, come previsto dall'art. 6 del detto decreto ministeriale, in base al valore della controversia (determinato ai sensi dell'art. 15 c.p.c., secondo quanto sopra esplicitato esaminando il settimo motivo di gravame).
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Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando
pagina 17 di 18 l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente
e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – 4^ sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4466/2020 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e (quest'ultima quale genitore esercente la potestà sul minore ,
[...] Parte_5 Persona_1 avverso la sentenza (parziale) n. 540/2020 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il 4.3.2020.
2. Dichiara tenuti e condanna , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e (quest'ultima quale genitore esercente la potestà sul minore al Parte_5 Persona_1 pagamento, in solido tra loro ed in favore di , dei compensi professionali del secondo grado di Parte_7 giudizio, liquidati complessivamente in euro 13.077,35, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dichiara tenuti e condanna , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e (quest'ultima quale genitore esercente la potestà sul minore al Parte_5 Persona_1 pagamento, in solido tra loro ed in favore di , dei compensi professionali del secondo grado Parte_6 di giudizio, liquidati complessivamente in euro 13.077,35, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
4. Dichiara tenuti e condanna , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e (quest'ultima quale genitore esercente la potestà sul minore al Parte_5 Persona_1 pagamento, in solido tra loro ed in favore di , dei compensi professionali del secondo grado di Controparte_2 giudizio, liquidati complessivamente in euro 13.077,35, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
5. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto per l'impugnazione proposta.
Napoli, 8.4.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere estensore
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 18 di 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quarta sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Giuseppe De Tullio - Presidente -
Massimo Sensale - Consigliere -
Giuseppe Gustavo Infantini - Consigliere rel.- ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
4466 dell'anno 2020, vertente tra
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), (c.f. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
), e (c.f. , quest'ultima quale genitore C.F._4 Parte_5 C.F._5 esercente la potestà sul minore (nato a [...] il [...]), rappresentati e Persona_1 difesi dall'avv. Vincenzo Michelini.
CP_1
e
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Polese. Parte_6 C.F._6 nonchè
(c.f: , rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Polese. Controparte_2 C.F._7
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Maddalena Rongo. Parte_7 C.F._8
CP_3
e nata a [...] il [...]. Controparte_4
-APPELLATA- contumace-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 540/2020 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata in data 4.3.2020, in tema di usucapione;
riduzione per lesione di legittima;
scioglimento di comunione ereditaria”. pagina 1 di 18 CONCLUSIONI: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il 12.12.2024 dalle difese di
, di , di e il 16.12.2024 dalla difesa di Controparte_2 Parte_7 Parte_6 Parte_1
, , , e (quale genitore
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 esercente la potestà sul minore . Persona_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
(quest'ultima quale genitore esercente la potestà sul minore divenuto poi maggiorenne nel Persona_1 corso del giudizio di appello), hanno convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, , Parte_7 P_
, , nonché , proponendo appello avverso la sentenza (parziale) n.
[...] Parte_6 Controparte_4
540/2020 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il 4.3.2020.
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado aveva convenuto in giudizio , , Controparte_4 Controparte_2 Parte_7
, , , , , nonché Parte_6 Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4
(quale genitore esercente la potestà sul minore , esponendo che: Parte_5 Persona_1
Il 20.9.2012 aveva contratto matrimonio civile con , deceduto il 21.2.2016 a Torre del Greco;
Controparte_5 il de cuius era deceduto ab intestato lasciando quali eredi legittimi il coniuge e i figli nati dal precedente matrimonio e, precisamente, , , e pochi anni prima del Parte_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 Per_1 detto matrimonio del 20.9.2012 aveva dismesso il proprio patrimonio immobiliare donando tutti Controparte_5
i cespiti ai figli;
in particolare, con atto notarile del 3.10.2007, aveva donato beni immobili, siti in Controparte_5
Torre del Greco alla via Giovanni XXIII n. 37, alle figlie (primo piano, interno 2 e garage esclusivo Parte_1 piano terra contrassegnato dalla lettera “A”), (primo piano, interno 1 e garage esclusivo piano terra Pt_2 contrassegnato dalla lettera “C”), nonché a costoro, ai sensi dell'art. 1411 c.c., in favore della loro germana
(secondo piano, interno 3 e garage esclusivo piano terra contrassegnato dalla lettera “B”); con Parte_3 atto notarile del 19.4.2010, aveva donato un immobile sito in Trecase, contrada “Le Lucine”, Controparte_5 alla figlia , nonché a quest'ultima, che acquistava ai sensi dell'art. 1411 c.c., in favore dei Controparte_6 MA SQ e n appartamento posto ai piani secondo e terzo del fabbricato sito in Torre del Greco Per_1 alla via Giovanni XXIII n. 37 distinto dagli interni 4 e 5 con garage esclusivo al piano seminterrato e mansarda esclusiva al quarto piano;
salvo questi ultimi beni, donati ai figli e i restanti immobili Parte_4 Per_1 erano nella detenzione delle sorelle del de cuius ( possedeva l'appartamento donato a Controparte_2
; possedeva l'appartamento donato a;
Parte_1 Parte_7 Parte_2 Parte_6
possedeva l'appartamento donato a ).
[...] Parte_3
Ragion per cui, manifestando l'intenzione di agìre, a tutela della propria quota di legittima, per la riduzione fatte pagina 2 di 18 in vita dal de cuius in favore dei propri figli, aveva chiesto: a) di essere dichiarata erede legittima del marito,
; b) di accertare che le donazioni effettuate da il 3.10.2007 e il 19.4.2010 Controparte_5 Controparte_5 eccedevano la quota di cui il de cuius poteva disporre e, conseguentemente, che fosse reintegrata la quota di legittima a lei spettante;
c) di dichiarare che i singoli beni non fossero comodamente divisibili e che, pertanto, a norma dell'art. 560, co.2, c.c., i donatari fossero tenuti a restituirli all'eredità di;
d) di dichiarare Controparte_5 aperta la successione legittima di e di procedere alla divisione del relictum (con esclusione dei Controparte_5 figli legittimari che avevano dichiarato di rinunciare all'eredità paterna); e) di attribuirle una quota degli immobili donati;
f) di condannare i detentori a pagarle, ai sensi dell'art. 561 c.c., nelle more dell'emananda sentenza,
l'indennità di godimento dei rispettivi alloggi nella misura accertata in corso di causa;
f) di condannare P_
, e alla immediata restituzione degli immobili da esse
[...] Parte_7 Parte_6 rispettivamente occupati;
g) di condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite oppure di porle a carico della massa, sempre con attribuzione.
Costituitesi, con distinti atti, le sorelle , e ) del de Controparte_2 Parte_7 Parte_6 cuius, avevano sostenuto che il terreno sul quale era stato edificato il fabbricato, in Torre del Greco alla via
Giovanni XXIII n. 37 (già via Cappella Nuova), fosse stato in realtà acquistato da (genitore Parte_4 sia di che di esse convenute), che lo aveva intestato al figlio fittiziamente. CP_5 CP_5
E avevano dedotto che la costruzione fosse stata realizzata a spese del genitore che, in Parte_4 sede di condono, aveva distribuito ai figli gli appartamenti da loro posseduti da quel momento.
Pertanto, avevano chiesto il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'acquisto per usucapione dei beni rispettivamente posseduti da oltre venti anni, con dichiarazione di nullità/inefficacia nei loro confronti delle donazioni del 3.10.2007 e del 19.4.2010.
Costituitisi in giudizio i figli del de cuius , , e Parte_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 Per_1 quest'ultimo rappresentato dal genitore ), si erano opposti alla domanda di riduzione, Parte_5 eccependo l'indegnità a succedere dell'attrice, la rinunzia all'azione di riduzione, l'inesistenza di donazioni riducibili e la presenza di debiti ereditari che avrebbero assorbito le attività, chiedendo il rigetto di tale domanda e, in subordine, la divisione dei beni, previa imputazione e/o collazione delle donazioni effettuata dal de cuius in favore dell'attrice.
Il Tribunale di Torre Annunziata, con la sentenza (parziale) n. 540/2020 impugnata in questa sede, ha così statuito: “A) dichiara aperta la successione di nato in [...] il 24-1- 1960 ed ivi deceduto il 21-2-2016; Controparte_5
B) rigetta le eccezioni proposte da , , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, quale genitore esercente la potestà genitoriale sul minore descritte in motivazione ai punti 4.1, 4.2, 4.3,
[...] Persona_1
4.4, 4.5 e 4.6; C) accoglie la domanda riconvenzionale proposta da e, per l'effetto, la dichiara: ➢ proprietaria, per Controparte_2 intervenuta usucapione ultraventennale dell'appartamento sito in Torre del Greco alla via Giovanni XXIII n. 37, al primo piano, interno
n. 2, con annesso garage pertinenziale posto al piano terra e distinto con la lettera A, in catasto al f. 26, p.lla 135, rispettivamente, sub pagina 3 di 18 6, cat. A/7, vani 5,5 e sub 3, cat. C76, mq. 18; ➢ comproprietaria per intervenuta usucapione ultraventennale del garage al piano seminterrato in catasto al f. 26, p.lla 135, sub 2, Cat. C/6, mq. 280, unitamente a , , Parte_6 Parte_7 Parte_4
e D) accoglie la domanda riconvenzionale proposta da e, per l'effetto, la dichiara: ➢
[...] Persona_1 Parte_7 proprietaria, per intervenuta usucapione ultraventennale, dell'appartamento sito in Torre del Greco alla via Giovanni XXIII n. 37, al primo piano, interno n. 1, con annesso garage pertinenziale esclusivo posto al piano terreno e distinto con la lettera C, in catasto al f. 26, p.lla
135, rispettivamente, sub 5, cat. A/7, vani 6 e sub 10, cat. C/6, mq. 14; ➢ comproprietaria per intervenuta usucapione ultraventennale del garage al piano seminterrato, in catasto al f. 26, p.lla 135, sub 2, Cat. C/6, mq. 280, unitamente a , Parte_6 P_
, e E) accoglie la domanda riconvenzionale proposta da e, per
[...] Parte_4 Persona_1 Parte_6
l'effetto, la dichiara: ➢ proprietaria, per intervenuta usucapione ultraventennale, dell'appartamento sito in Torre del Greco alla via
Giovanni XXIII n. 37, al secondo piano, interno n. 3, con annesso garage pertinenziale esclusivo posto al piano terreno e distinto con la lettera B, in catasto al f. 26, p.lla 135, rispettivamente, sub 7, Cat. A/7, vani 6 e sub 4, cat. C/6, mq. 18; ➢ comproprietaria per intervenuta usucapione ultraventennale del garage al piano seminterrato in catasto al f. 26, p.lla 135, sub 2, Cat. C/6, mq. 280, unitamente a , , e F) dichiara l'inefficacia, nei confronti di Controparte_2 Parte_7 Parte_4 Persona_1
, e , delle donazioni 3-10-2017 e del 19-4-2010 descritte in motivazione, Controparte_2 Parte_7 Parte_6 relativamente al trasferimento della proprietà dei beni da esse acquistati per usucapione;
G) condanna , Controparte_4 Parte_1
, , , e , quale genitore esercente la potestà
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 genitoriale sul minore in solido, al pagamento delle spese processuali in favore di , che liquida in Persona_1 Controparte_2 euro 16.481,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovute;
H) condanna
, , , , e , quale genitore Controparte_4 Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 esercente la potestà genitoriale sul minore in solido, al pagamento delle spese processuali in favore di Persona_1 Parte_7
, che liquida in euro 16.481,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a.,
[...] se dovute;
I) condanna , , , , e Controparte_4 Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, quale genitore esercente la potestà genitoriale sul minore in solido, al pagamento delle spese processuali in
[...] Persona_1 favore di , che liquida in euro 16.481,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per Parte_6 cento, i.v.a. e c.p.a., se dovute;
J) dispone la prosecuzione del giudizio limitatamente alle domande di riduzione e di divisione proposte da , come da separata ordinanza.”. Controparte_4
In particolare il Tribunale di Torre Annunziata ha, innanzitutto, ritenuto infondate le numerose eccezioni sollevate da , , e (quest'ultimo rappresentato dal genitore Parte_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 Per_1 Parte_5
), riguardanti: a) l'asserita indegnità a succedere dell'attrice ai sensi dell'art. 463 n. 5 c.c.; b) l'asserita
[...] sussistenza di donazioni di euro 50.000,00, di un'auto d'epoca, di rimorchi del camion e gioielli per euro
10.000,00, che il de cuius avrebbe effettuato in favore dell'attrice; c) la lamentata rinunzia all'azione di riduzione da parte dell'attrice; d) la dedotta simulazione delle donazioni effettuate dal padre in loro favore;
e) l'asserita presenza di debiti ereditari per oltre un milione e mezzo verso lo Stato e creditori privati per imposte e contributi non versati;
f) la lamentata incostituzionalità delle norme sulla collazione delle donazioni.
Ha, poi, accolto le domande riconvenzionali di usucapione formulate dalle germane ( , Controparte_2
e ) del de cuius, in relazione ai singoli appartamenti con relative Parte_7 Parte_6
pagina 4 di 18 pertinenze, siti in Torre del Greco alla via Giovanni XXIII n. 37, disponendo, poi, come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio limitatamente alle domande di riduzione e di divisione proposte da CP_4
[...]
2. IL GIUDIZIO DI APPELLO
, , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
(quest'ultima quale genitore esercente la potestà sul minore , dopo aver precisato di non Persona_1 voler proporre appello avverso la detta sentenza in relazione alla domanda attorea di riduzione (e di avere convenuto in giudizio solo quale litisconsorte necessaria e limitatamente all'eccezione di Controparte_4 incostituzionalità della norma sulla collazione delle donazioni nella parte in cui non distinguerebbe le donazioni fatte dal de cuius prima del secondo matrimonio, così come interpretata dalla giurisprudenza prevalente), ha censurato la sentenza non definitiva n. 540/2020 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata sulla base dei seguenti motivi di gravame.
1) NULLITA' DELLA COSIDDETTA DOMANDA RICONVENZIONALE TRASVERSALE.
Con il primo motivo hanno lamentato che il primo giudice non avesse, erroneamente, dichiarato la nullità della riconvenzionale c.d. trasversale di usucapione che le convenute, germane del de cuius (ossia P_
, e ), avevano proposto nei confronti delle convenute principali
[...] Parte_7 Parte_6
, e ), sostenendo che le convenute istanti, oltre a non dover essere parti del Parte_1 Pt_2 Pt_3 giudizio (in virtù della domanda attorea di riduzione), avrebbero dovuto comunque formulare una istanza di chiamata del terzo nei confronti delle altre parti già convenute per poter formulare validamente la domanda di usucapione accolta dal giudice di prime cure.
2) NULLITA' DELLA DOMANDA DI USUCAPIONE PER GENERICITA'.
Con il secondo motivo hanno lamentato l'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice per aver considerato valida la domanda di usucapione, pur essendo la stessa, invece, stata formulata del tutto genericamente, non essendo stato indicato quale sarebbe stato il momento iniziale del possesso ad usucapionem, né quando il detto acquisto sarebbe maturato nè, infine, nei confronti di chi le convenute istanti avessero maturato l'usucapione, ossia del comune genitore, oppure del fratello, oppure delle attuali nipoti.
3) INAMMISSIBILITÀ USUCAPIONE FRA PARENTI.
Con il terzo motivo gli appellanti hanno sostenuto che mancasse comunque, nel caso di specie, il possesso utile ai fini dell'usucapione, in capo alle convenute/attrici in via riconvenzionale, atteso che la detenzione delle unità abitative – che sarebbe avvenuta, secondo la controparte, attraverso l'immissione, da parte del loro comune genitore, nelle case, con ciò effettuando una divisione dei beni – sarebbe stata semplicemente tollerata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1144 c.c., dal proprietario, ossia dal fratello (e, dopo di lui, dai figli) o, al più, dal padre.
pagina 5 di 18 E, sul punto, ha evidenziato che sebbene, nella normalità dei casi, affinchè si verifichi quanto previsto dall'art. 1144 c.c., sia necessario che gli atti di tolleranza siano caratterizzati dalla transitorietà e dalla saltuarietà, tuttavia, quando si tratti rapporti di stretta parentela, potrebbe accadere che la tolleranza si protragga per un arco di tempo lungo.
4) MANCATA PROVA DEL DECORSO DEL VENTENNIO.
Gli appellanti hanno censurato la sentenza non definitiva n. 540/2020 anche nella parte in cui il primo giudice non avrebbe chiarito a partire da quale data sarebbe decorso il possesso ventennale richiesto ai fini dell'usucapione o, comunque, a far data da quale giorno la mera detenzione si fosse trasformata in possesso, né, quindi, in che data sarebbe maturata definitivamente l'usucapione stessa e, quindi, da che giorno le attuali appellate avrebbero potuto affermarsi proprietarie dei beni oggetto del giudizio.
5) CONFUSIONE DA PARTE DEL TRIBUNALE DEI CONCETTI DI DETENZIONE E POSSESSO E DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
Con il quinto motivo di gravame , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e (quest'ultima nella detta qualità) hanno sostenuto che il Tribunale di Torre
[...] Parte_5
Annunziata, nell'affermare che , padre di e delle sue sorelle che avevano Parte_4 Controparte_5 agìto invocando l'usucapione, fosse il vero proprietario del terreno e dell'immobile costruito a sua cura e spese, fosse incorso in errore nel ritenere che le convenute/attrici in via riconvenzionale fossero state immesse dal padre
(così come il fratello ) nel possesso delle unità abitative anziché nella mera detenzione. Controparte_5
Con la conseguenza che, trattandosi di mera detenzione, le convenute/attrici in via riconvenzionale avrebbero dovuto dimostrare l'interversio possessionis nei confronti del padre stesso.
Prova che, invece, secondo gli appellanti, non sarebbe stata fornita.
Gli appellanti hanno, inoltre, aggiunto che la circostanza, ipotizzata dal Tribunale di Torre Annunziata, secondo cui il terreno e l'immobile costruito fossero di proprietà del comune genitore , sarebbe stata in Parte_4 contrasto con il dato documentale, pacifico ed incontestato nel giudizio, che il terreno era, invece, intestato a e che, in virtù dell'art 934 e seguenti c.c., anche il fabbricato apparteneva allo stesso. Controparte_5
Secondo gli appellanti, poi, se la proprietà fosse stata del padre, sarebbe stata oggetto di una successione in favore di tutti i figli e non certo delle sole appellate (attrici in via riconvenzionale).
6) MANCANZA INTERVENTIO POSSESSIONIS.
Gli appellanti, inoltre, hanno lamentato anche la totale mancanza di prova della intervenuta interversione del possesso da parte delle germane del de cuius, ovvero del compimento di attività materiali in opposizione alle prerogative del proprietario concedente, ritenendo che il Tribunale di Torre Annunziata avesse erroneamente ritenuto, sulla base degli elementi indiziari meglio riportati nell'atto di appello, che sussistesse il possesso ad usucapionem in capo alle appellate.
Secondo , , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
(quest'ultima nella detta qualità), in particolare, il primo giudice: pagina 6 di 18 a) Non avrebbe considerato che i numeri e le date dei condoni richiamati in sentenza non corrispondessero a quelli indicati nella consulenza tecnica di ufficio espletata;
b) non avrebbe considerato che nelle domande di condono presentate dalle convenute/attrici in via riconvenzionale le stesse non si erano dichiarate proprietarie degli immobili;
c) avrebbe fondato la propria decisione sulle domande di condono, pur non essendo le stesse idonee a trasformare la detenzione in possesso;
d) avrebbe erroneamente attribuito rilevanza al fatto che e si fossero Parte_4 Controparte_5 dichiarati proprietari parziali nelle pratiche di condono evidenziando, sul punto, gli appellanti, che ciò fosse riconducibile alla circostanza che entrambi fossero proprietari di unità abitative separate dal fabbricato principale;
e) avrebbe erroneamente tratto il proprio convincimento anche dall'accertamento incidentale (concernente la qualità di possessore e proprietaria di in ordine alla propria unità abitativa ceduta in Parte_6 locazione a terzi) contenuto nella sentenza n.799/2008 di questa Corte d'appello, riguardando tale giudizio esclusivamente la tutela possessoria e non anche l'accertamento del diritto di proprietà.
7) RIFORMA IN ORDINE ALLA CONDANNA ALLE SPESE.
Con il settimo motivo gli appellanti si sono doluti anche della condanna al pagamento delle spese di lite disposta nei loro confronti, lamentando sia la mancata compensazione (per la soccombenza parziale, in quanto vi sarebbe stato “un rigetto tacito” della domanda principale proposta degli attuali appellati tendente a dimostrare la proprietà degli immobili in capo al de cuius ) sia, in ogni caso, il quantum, sostenendo, al Parte_4 riguardo, che: a) i valori degli immobili dovessero essere determinati sulla base della rendita catastale con la conseguenza che, nel caso di specie, il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto dello scaglione da euro
26.000,00 ad euro 52.000,00; b) la fase istruttoria non potesse essere considerata per intero, essendo state redatte le memorie istruttorie ma non essendo stato dato corso alla prova;
c) le domande delle tre appellate in primo grado, pur essendo rappresentate da difensori diversi, erano state del medesimo contenuto, il che avrebbe potuto condurre all'applicazione del principio della difesa plurima.
Infine gli appellanti hanno reiterato l'eccezione di incostituzionalità degli art. 553, 556, 724 e 737 c.c. rispetto agli articoli 3, 24, 25, 29 e 111 della Costituzione, laddove interpretati – in linea con la giurisprudenza di legittimità- nel senso l'azione di riduzione riguarderebbe anche i conferimenti fatti dal de cuius in epoca antecedente alle seconde nozze, ossia che il coniuge sopravvenuto rispetto ai figli possa chiedere la riduzione di tutte le donazioni compiute dal de cuius in favore di questi ultimi;
quindi anche di quelle precedenti il matrimonio poste in essere in favore dei figli nati da altro coniuge o nati fuori dal matrimonio.
E, alla luce di tali doglianze, gli appellanti hanno chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata in relazione alla condanna alle spese di lite (unico capo della sentenza pagina 7 di 18 impugnata suscettibile di esecutività), rassegnando, nel merito, le seguenti conclusioni: “Voglia la Corte di Appello di
Napoli respinta ogni contraria istanza riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto rigettare le formulate domande di usucapione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio. Ove mai ritenesse fondato l'appello rimettere gli atti alla Corte
Costituzionale per la sollevata questione di costituzionalità e comunque ritenere i beni meglio indicati in sentenza e negli atti del giudizio non possibili di azione di riduzione.”.
Le appellate , e , nel costituirsi, tutte, con distinte Controparte_2 Parte_7 Parte_6 comparse depositate il 22.4.2021 e con difese sostanzialmente sovrapponibili, hanno contestato la fondatezza dell'avverso gravame, chiedendone il rigetto (oltre che il rigetto dell'avversa istanza di sospensione) o, in subordine, l'ammissione dei mezzi di prova già richiesti in primo grado (il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio di appello).
Con ordinanza depositata il 19.5.2021 è stata dichiarata la contumacia di ed è stata fissata, Controparte_7 per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del 23.5.2023, ritenendo che la parte appellante avesse rinunciato alla istanza di sospensiva, non avendola riproposta con le note di trattazione scritta del 12.5.2021.
Indi, dopo alcuni rinvii di ufficio, con decreto presidenziale depositato il 21.11.2024 è stato disposto, in applicazione dell'art. 127 ter c.p.c., lo svolgimento dell'udienza del 17.12.2024 mediante il deposito di c.d. note di trattazione scritta.
E, depositate le c.d. note di trattazione scritta (il 12.12.2024 dalle difese di , di Controparte_2 Parte_7
, di e il 16.12.2024 dalla difesa di , ,
[...] Parte_6 Parte_1 Parte_2
, e , quest'ultima quale genitore esercente la potestà sul Parte_3 Parte_4 Parte_5 minore , alla detta data del 17.12.2024 la causa è stata riservata in decisione (con ordinanza Persona_1 comunicata ritualmente alle parti dalla cancelleria), con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va detto che, non essendo stato espressamente dichiarato dal proprio difensore o notificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 300 cod. proc. civ., l'evento (interruttivo) rappresentato dalla sopravvenuta maggiore età, in capo a nel corso del giudizio di appello, (quale genitore esercente la Persona_1 Parte_5 potestà) continua a rappresentarlo per questo grado di giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 18/02/2025, n. 4260;
Sez. I, Ord., 05/08/2024, n. 21979; Sez. I, Ord., 14/07/2023, n. 20249; Sez. III, Ord., 27/09/2018, n. 23189; Sez.
Unite, 28/07/2005, n. 15783).
****
Ciò premesso, e passando, dunque, all'esame, nel merito, dell'appello proposto da , Parte_1
, , e (quest'ultima quale genitore Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 esercente la potestà sul minore , la Corte ne rileva l'infondatezza per le ragioni di seguito Persona_1 pagina 8 di 18 esposte.
****
Risulta privo di fondamento, innanzitutto, il primo motivo di gravame.
Premesso che , e erano state convenute Controparte_2 Parte_7 Parte_6 legittimamente dall'attrice ), quali occupanti i beni immobili per i quali ava agìto in riduzione e, Controparte_4 dunque, quali legittimate passive in relazione alla collegata azione di restituzione, conseguente al vittorioso esperimento della prima (cfr., in argomento, Cass. civ., Sez. II, Ord., 25/07/2017, n. 18280), va detto che, secondo una recente impostazione di parte della giurisprudenza di legittimità, condivisa da questa Corte di merito, il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di altro convenuto - cosiddetta domanda trasversale - non ha l'onere di chiedere il differimento dell'udienza previsto dall'art. 269 cod. proc. civ., per la diversa chiamata in causa di terzo (come invece sostenuto dalla parte appellante), ma è sufficiente, e al contempo necessario, che formuli la suddetta domanda nei termini e con le forme stabilite per l'omologa domanda riconvenzionale dall'art. 167, secondo comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 24/07/2024, n. 20564; Sez. II, Ord.,
22/07/2024, n. 20086; Sez. II, Ord., 20/12/2022, n. 37191).
La domanda proposta dal convenuto nei confronti di altro convenuto non esige, invero, le forme prescritte per la chiamata in causa del terzo per l'evidente ragione che è fuori luogo discorrere di chiamata in causa rispetto ad un soggetto che è già parte del giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 23/03/2022, n. 9441).
Non è, inoltre, necessario che la riconvenzionale "trasversale" sia fondata sui medesimi fatti posti dall'attore principale a fondamento della sua domanda (Cass. civ., Sez. II, Ord., 22/07/2024, n. 20086 cit.; Sez. VI - 3, Ord.,
23/03/2022, n. 9441 cit.).
Alla luce di tali principi, pertanto, tenuto conto che, nel caso di specie, in citazione era stata fissata, per la prima udienza, la data del 5/6/2017 (cfr. l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, ridepositato in questo grado da in allegato alla memoria di replica del 7.3.2025), e che la costituzione in giudizio da Controparte_2 parte delle convenute , e , era avvenuta con Controparte_2 Parte_7 Parte_6 rispettive comparse (contenenti le domande riconvenzionali c.d. trasversali di usucapione) depositate il 12/5/2017
(cfr. tali comparse, ridepositate dalle dette appellate in allegato alle rispettive comparse del secondo grado) - quindi rispettando il termine perentorio di almeno venti giorni prima della detta udienza, ai sensi degli artt. 166 e
167 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis al caso di specie) - tali domande riconvenzionali c.d. trasversali erano state ritualmente proposte (nei confronti delle altre parti convenute costituite in giudizio), contrariamente a quanto sostenuto dalla parte appellante.
****
Parimenti infondati risultano il secondo e il quarto motivo, esaminabili congiuntamente in quanto strettamente connessi e concernenti, il primo, l'asserita nullità della domanda di usucapione per essere stata formulata in pagina 9 di 18 modo generico e, l'altro, l'asserita mancata individuazione, nella sentenza n. 540/2020 impugnata in questa sede, della data a partire dalla quale sarebbe decorso il possesso ventennale richiesto ai fini dell'usucapione o, comunque, a far data da quale giorno la mera detenzione si sarebbe trasformata in possesso (né, quindi, in che data sarebbe maturata definitivamente l'usucapione stessa e, quindi, da che giorno le attuali appellate avrebbero potuto affermarsi proprietarie dei beni oggetto del giudizio).
In ordine alla prima doglianza la Corte rileva che, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, P_
, e avevano dedotto - come risulta dalle rispettive comparse di
[...] Parte_7 Parte_6 costituzione in primo grado (ridepositate in appello) - di aver posseduto e goduto da decenni in via esclusiva gli immobili per i quali avevano invocato l'acquisto per usucapione (e di aver avuto il compossesso dei garage meglio indicati in atti), e che tale situazione risalisse fin dall'epoca della realizzazione del fabbricato (e, comunque, dalle domande di condono) che li comprendeva, non avendo mai il germano defunto né i suoi eredi, Controparte_5 la disponibilità e/o il possesso di nessun tipo e specie dei detti cespiti, dei quali esse deducenti avevano pagato imposte e tasse.
Ragion per cui i convenuti in riconvenzionale (gli appellanti) potevano agevolmente individuare l'oggetto dell'altrui pretesa ed apprestare (il che è avvenuto) adeguate e puntuali difese.
Tanto è vero che il Tribunale di Torre Annunziata ha analiticamente motivato il proprio convincimento secondo cui, sulla base degli elementi di prova acquisiti, le sorelle (ossia , e Controparte_2 Parte_7
) del de cuius, inclusa (per effetto della successione nel possesso del Parte_6 Controparte_2 genitore), avessero dimostrato di avere posseduto pubblicamente e pacificamente, con continuità e senza interruzione, quali proprietarie, i beni in questione, dalla loro edificazione e, sicuramente, dalla presentazione delle domande di condono edilizio nel 1987 (cfr. la decima pagina della sentenza impugnata in questa sede), così individuando, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti (nell'ambito del quarto motivo di gravame),
l'inizio del possesso ad usucapionem.
E dal 1987 (in realtà anche prima, riferendosi le domande di condono al 1986, come di seguito esposto) alla proposizione (avvenuta il 12/5/2017) della domanda riconvenzionale di usucapione erano trascorsi
(abbondantemente) i venti anni richiesti dall'art. 1158 c.c. ai fini dell'usucapione di immobili, senza peraltro la prova di eventuali idonei atti interruttivi, ex art. 1165 c.c.
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Anche il terzo motivo di gravame è infondato.
Premesso che è ammissibile (contrariamente al titolo attribuito dagli appellanti al detto motivo di impugnazione)
l'usucapione tra parenti, va detto, sul punto, quanto segue.
pagina 10 di 18 Secondo la giurisprudenza di legittimità, sicuramente la lunga durata del godimento posto in essere del possessore nell'ambito dei rapporti di parentela non costituisce un elemento presuntivo ai fini dell'usucapione, potendo lo stesso inserirsi nell'area della tolleranza.
In particolare, nell'indagine diretta a stabilire, alla stregua di ogni circostanza del caso concreto, se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e quindi sia inidonea all'acquisto del possesso, ex art. 1144 c.c., la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo, nel senso dell'esclusione di detta situazione di tolleranza, qualora si verta in tema di rapporti non di parentela, ma di mera amicizia o buon vicinato, tenuto conto che nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile il mantenimento di quella tolleranza per un lungo arco di tempo, mentre il rapporto di parentela e, a fortiori, il rapporto di stretta parentela, giustificano notoriamente la configurazione di atteggiamenti di accondiscendenza e, quindi, di tolleranza pur al cospetto di forme di godimento esclusivo di lunga durata (cfr.
Cass. civ., Sez. II, Ord., 02/08/2024, n. 21803 e Cass. civ., Sez. II, Ord., 07/02/2024, n. 3493 e i riferimenti giurisprudenziali ivi operati).
Ma l'esistenza di vincoli di stretta parentela può condurre comunque il giudice di merito a superare la presunzione di insussistenza della tolleranza connessa alla durata ed all'intensità della relazione con la cosa (cfr.
Cass. civ., Sez. II, Ord., 29/07/2024, n. 21135).
E, nel caso di specie, tutti gli elementi valorizzati dal primo giudice ai fini della reputata sussistenza del possesso, in capo a , e , degli immobili oggetto di Controparte_2 Parte_7 Parte_6 usucapione (elementi che saranno esaminati nello scrutinio dei successivi motivi di gravame), portavano effettivamente a ritenere che la lunga durata dell'occupazione di tali beni da parte delle dette convenute/attrici in via riconvenzionale, non fosse stata semplicemente “tollerata” dal fratello intestatario formale Controparte_5 del terreno su cui era stato edificato l'immobile in questione (il che vale anche, dopo l'atto di donazione del 2007, dai suoi figli, ossia per i donatari).
Del resto, i convenuti in via riconvenzionale (gli appellanti), a fronte di un così lungo periodo (più di venti anni) in cui i detti immobili erano stati pacificamente nella disponibilità delle zie, non avevano in alcun modo dimostrato che tale disponibilità fosse stata dovuta a mera tolleranza.
Al riguardo occorre, invero, precisare che, quando è dimostrato il potere di fatto, pubblico e indisturbato, esercitato sulla cosa per il tempo necessario ad usucapirla, ne deriva, a norma dell'art. 1141, primo comma, cod. civ., la presunzione che esso integri il possesso;
per conseguenza, incombe alla parte, che invece correla detto potere alla detenzione, provare il suo assunto, in mancanza dovendosi ritenere l'esistenza della prova della
"possessio ad usucapionem" (cfr. Cass. civ., Sez. II, 02/12/2013, n. 26984).
In particolare, in materia di acquisto per usucapione di diritti reali immobiliari, poiché l'uso prolungato nel tempo di un bene non è normalmente compatibile con la mera tolleranza, essendo quest'ultima configurabile, di regola,
pagina 11 di 18 nei casi di transitorietà ed occasionalità, in presenza di un esercizio sistematico e reiterato di un potere di fatto sulla cosa, spetta a chi lo abbia subito l'onere di dimostrare che lo stesso è stato dovuto a mera tolleranza (cfr.
Cass. civ., Sez. II, 11/02/2009, n. 3404; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, 11/02/2009, n. 3404; Sez. II, 23/07/2009, n.
17339).
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Parimenti infondati sono il quinto e il sesto motivo di gravame, esaminabili congiuntamente in quanto strettamente connessi.
Innanzitutto la Corte rileva che, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, il Tribunale non è incorso in errore laddove ha ritenuto che, essendo , padre di (e delle sue sorelle che Parte_4 Controparte_5 avevano agìto invocando l'usucapione), il vero proprietario del terreno e dell'immobile costruito a sua cura e spese, avesse immesso le convenute/attrici in via riconvenzionale nel possesso delle unità abitative anziché nella mera detenzione.
Ed invero il primo giudice ha, in primo luogo, del tutto ragionevolmente ritenuto - in assenza di prove di segno contrario, né da parte dell'attrice, né da parte dei figli del de cuius (convenuti in via riconvenzionale), che potessero giustificare una diversa ricostruzione dei fatti – che fosse verosimile che, una volta realizzato il fabbricato da , ciascuno dei suoi figli fosse stato immesso nel possesso (così realizzandosi Parte_4 una sorta di divisione di fatto) delle diverse unità abitative di cui tale fabbricato si componeva (salvo P_
, all'epoca minore, poi succeduta nel possesso dell'immobile goduto dal padre, ex art. 1146 c.c.,
[...] relativamente al quale aveva presentato la domanda di condono e la figlia la relativa Parte_4 documentazione integrativa), essendo inverosimile che , all'epoca diciannovenne, avesse avuto Controparte_5 le risorse economiche sufficienti per acquistare il terreno e realizzare sullo stesso il fabbricato senza titolo.
E ha adeguatamente motivato il proprio convincimento ritenendo che tale ricostruzione trovasse riscontro nelle istanze di condono (meglio indicate in sentenza) presentate da e da tutti i MA Parte_4 Parte_4 nel 1986 (fatta eccezione per , che l'aveva presentata nel 2005, ad integrazione di quella Controparte_2 presentata dal padre), ciascuno per la propria porzione del fabbricato, nonché nel pagamento separato delle oblazioni e delle fatture per i lavori edìli effettuati da e dagli altri elementi meglio indicati in Parte_4 sentenza (cfr. pag. 9 della stessa).
Ed è condivisibile quanto ritenuto dal Tribunale secondo cui ciascuno dei figli di fosse stato Parte_4 immesso dal padre nel possesso (anziché nella detenzione) delle diverse unità abitative di cui tale fabbricato si componeva – ossia, in altri termini, che a ciascuno di loro sarebbe stato assegnato un immobile per goderne in qualità di proprietario, a prescindere dall'intestazione formale al figlio, – non avendo i convenuti Controparte_5 in via riconvenzionale provato in alcun modo che quest'ultimo (il padre degli stessi) avesse concesso gli immobili in questione, in comodato, alle sorelle.
pagina 12 di 18 In altri termini, a prescindere dall'intestazione formale del terreno su cui è stato edificato lo stabile in questione in favore di , è assolutamente ragionevole ritenere, in assenza dei detti elementi, valorizzati Controparte_5 dal Tribunale, che il padre (il costruttore) avesse inteso attribuire il possesso di singole unità abitative a tutti i figli e, dunque, anche alle sorelle dello stesso , affinchè se ne servissero come proprietarie (al Controparte_5 pari di quest'ultimo, per ciò che concerneva la sua unità abitativa).
Significativo, sul punto, è, innanzitutto, ad avviso della Corte, quanto rilevato dal giudice di prime cure circa la mancanza di prova, da parte dei convenuti in via riconvenzionale - al fine del prospettato rapporto di comodato
(e, quindi, della prospettata detenzione in luogo del possesso) tra il loro genitore ) con le sue Controparte_5 sorelle - del pagamento, ad esempio, dei tributi, da parte del primo, quale proprietario (dal punto di vista dell'intestazione formale) degli immobili oggetto della domanda di usucapione.
Ciò a fronte dell'altrettanto significativa dichiarazione di del 9.5.1988 (depositata il Controparte_5
14.5.1988) - anch'essa valorizzata dal Tribunale di Torre Annunziata ai fini del riconoscimento dell'usucapione in favore di , e – relativa alla pratica di condono Controparte_2 Parte_7 Parte_6 edilizio, in cui lo stesso si qualificava come proprietario di “parte” di uno stabile da lui abitato e condonato.
E tale dichiarazione (ridepositata in grado di appello da tutte le appellate costituite), proprio perché proveniente dal titolare formale del terreno sul quale l'intero fabbricato era stato edificato, costituisce un ulteriore indizio del fatto che i singoli appartamenti non fossero stati ceduti in comodato alle germane, bensì ad esse consegnate (affinchè ne godessero come proprietarie) in esecuzione dell'accordo tra il genitore e tutti i figli.
Né può esservi dubbio che si trattasse proprio dello stabile in questione, avendo fatto Controparte_5 riferimento a quello “condonato con modello 47/85 protocollo n°33936 del 1.4.1986”, ossia proprio all'immobile oggetto della sua domanda di condono avente, per l'appunto, n. prot. 33936 del 1.4.1986 e n. prot. 8236 del
15.4.1986 (domanda ridepositata in questo grado da tutte le appellate costituite e alla quale ha fatto riferimento anche il Tribunale di Torre Annunziata).
Va detto, inoltre, che, in base alle considerazioni sino ad ora esposte ed essendo, dunque, inverosimile che
, all'epoca diciannovenne, avesse avuto le risorse economiche sufficienti per acquistare il Controparte_5 terreno e realizzare sullo stesso il fabbricato senza titolo e che, invece, fosse verosimile che, una volta realizzato il fabbricato da (circostanza desumibile anche dal fatto che le convenute/attrici Parte_4 riconvenzionali avevano documentato le fatture e le ricevute di acconti dei lavori realizzati da quest'ultimo, alle quali ha fatto riferimento anche il Tribunale di Torre Annunziata;
cfr. tali documenti, ridepositati dalle appellate anche in questo grado), ciascuno dei suoi figli fosse stato immesso nel possesso delle diverse unità abitative di cui tale fabbricato si componeva, resta irrilevante la circostanza, invocata dagli appellanti, del dato documentale rappresentato dall'intestazione del terreno a e, quindi, in virtù dell'art 934 e seguenti c.c., Controparte_5 della appartenenza, allo stesso, anche del fabbricato.
pagina 13 di 18 L'usucapione, infatti, è un modo di acquisto a titolo originario che si basa, come è noto, ai sensi dell'art. 1158
c.c., sul requisito fattuale del possesso, pacifico e continuato, del bene, a prescindere dall'intestazione formale dello stesso.
In altri termini, l'usucapione richiede solo il possesso, inteso come esercizio di un potere di fatto sulla cosa con la volontà di esercitarlo alla stregua di un proprietario, e non è, quindi, incompatibile con la conoscenza del diritto altrui né con una dichiarazione rivolta ad un terzo relativa al titolo di proprietà del titolare formale intestatario (cfr.
Cass. civ., Sez. II, 08/11/2013, n. 25245).
Tanto è vero che le domande di usucapione debbono essere proposte proprio nei confronti del titolare del diritto reale (cfr., tra le più recenti, Cass. civ., Sez. II, Ord., 24/01/2025, n. 1725).
Secondo gli appellanti, poi, se la proprietà fosse stata del padre, sarebbe stata oggetto di una successione in favore di tutti i figli e non certo delle sole appellate (attrici in via riconvenzionale).
Anche tale assunto è infondato.
Non veniva in rilievo, infatti, nel caso di specie, ai fini dell'usucapione invocata dalle convenute in via riconvenzionale, la successione mortis causa di (padre di e di Parte_4 Controparte_5 P_
, e ), bensì, come detto, la distribuzione effettuata (in vita) ai figli,
[...] Parte_7 Parte_6 in sede di condono, dei singoli immobili da lui realizzati.
Parimenti infondate sono le doglianze oggetto specificamente del sesto motivo di gravame, con cui gli appellanti hanno sostenuto che il Tribunale di Torre Annunziata avesse erroneamente ritenuto, sulla base degli elementi indiziari meglio riportati nell'atto di appello, che sussistesse il possesso ad usucapionem in capo alle appellate.
Quanto, in particolare, al rilievo secondo cui il Tribunale non avrebbe considerato che i numeri e le date dei condoni richiamati in sentenza non corrispondessero a quelli indicati nella consulenza tecnica di ufficio espletata va detto che, anche a fronte di quanto dedotto dalle appellate costituite secondo cui, fino alla sentenza (parziale) impugnata in questa sede, non sarebbe stata neanche espletata una ctu, gli appellanti non hanno, comunque, neanche depositato l'elaborato peritale da cui sarebbero emerse le discordanze non rilevate dal giudice di prime cure.
Quanto, poi, alla doglianza secondo cui il Tribunale di Torre Annunziata avrebbe fondato la propria decisione sulle domande di condono, pur non essendo le stesse idonee a trasformare la detenzione in possesso e non considerando, peraltro, che in tali domande le convenute/attrici in via riconvenzionale le stesse non si fossero dichiarate proprietarie degli immobili, va detto quanto segue.
Se è vero, in generale, che la presentazione della domanda di condono edilizio e il pagamento della relativa oblazione non assumevano rilievo significativo, se considerati isolatamente, ai fini dell'usucapione (posto che, ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 31, la legittimazione alla richiesta di condono compete persino al conduttore che abbia interesse alla sanatoria degli abusi dal medesimo personalmente commessi;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord.,
pagina 14 di 18 19/10/2017, n. 24722), è altrettanto vero che il Tribunale di Torre Annunziata è addivenuto al convincimento della maturata usucapione in favore di , e anche sulla Controparte_2 Parte_7 Parte_6 base di altri elementi, considerandoli complessivamente.
Ed invero, oltre alla suddette domande di sanatoria, nonché alle relative integrazioni e al pagamento delle oblazioni (la cui documentazione è stata ridepositata dalle appellate anche in questo grado di giudizio in allegato alle proprie comparse di risposta), il Tribunale di Torre Annunziata ha valorizzato anche, come detto, la significativa circostanza rappresentata dalla suddetta dichiarazione di del 9.5.1988 Controparte_5
(depositata il 14.5.1988) relativa alla pratica di condono edilizio, in cui lo stesso si era qualificato come proprietario di “parte” di uno stabile da lui abitato e condonato anziché dell'intero fabbricato realizzato sul terreno a lui intestato.
A ciò si aggiunge che il Tribunale ha anche correttamente valorizzato, ai fini del proprio convincimento,
l'accertamento incidentale (contenuto nella sentenza n. 799/2008 di questa Corte d'appello, ridepositata in questo grado, in allegato alla propria comparsa, da ) della qualità di possessore e titolare Parte_6 esclusivo, in capo a , della unità abitativa ceduta in locazione a terzi. Parte_6
E la stessa ha ridepositato anche in questo grado di giudizio anche un'attestazione di Parte_6 un Istituto di credito del 9.12.1992 relativo al pagamento dell'imposta straordinaria sugli immobili (documento già depositato in primo grado, come si desume dalla attestazione della cancelleria del 12.5.2017, ex art. 74 disp. att.
c.p.c., in calce all'indice dei documenti di primo grado, ridepositato anch'esso da in Parte_6 allegato alla comparsa di risposta in appello).
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Risulta infondato, infine, anche il settimo e ultimo motivo di gravame.
In primo luogo va detto che, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, il Tribunale di Torre Annunziata ha giustamente tenuto conto – in relazione alla domanda di usucapione – del valore (individuato sulla base degli atti) della rendita catastale degli immobili oggetto di tale domanda, pari ad euro 4.236,75, moltiplicandolo per 200, come previsto dall'art. 15 c.p.c. (Cass. civ., Sez. II, Ord., 28/12/2024, n. 34791) ed applicando correttamente, di conseguenza, con riferimento ai parametri di cui al DM n.55/2014 (nella formulazione ratione temporis vigente, in vigore dal 27.4.2018 al 22.4.2022) per i giudizi ordinari dinanzi al Tribunale (tab. n.2), lo scaglione da euro
520.001,00 ad euro 1.000.000,00 (ossia lo scaglione da euro 260.000,01 ad euro 520.000,00 con l'aumento del
30%, come previsto dall'art. 6 del detto decreto), posto che la moltiplicazione della rendita catastale di euro
4.236,75 per 200 portava al risultato di 847.350.
E ha poi applicato i valori minimi (cioè quelli medi ridotti del 50%) per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e valori comunque al di sotto di quelli medi per la fase istruttoria.
pagina 15 di 18 Non è fondato, invero, con riferimento a tale ultimo profilo, quanto lamentato dagli appellanti a proposito del fatto che tale fase si sarebbe articolata soltanto nel deposito delle memorie ex art. 183, co. VI, c.p.c. e non anche nell'assunzione delle prove richieste (con la conseguenza che il giudice di prime cure non avrebbe potuto considerare tale fase per intero).
Ed infatti, come detto, in relazione a tale fase il primo giudice ha applicato comunque una decurtazione
(liquidandola nella misura di euro 9.023,00) rispetto ai valori medi pari, nella detta formulazione, in relazione al summenzionato scaglione, ad euro 12.889,5 (9.9915 + 30%).
Ciò tenendo conto che, comunque, come più volte chiarito dalla Suprema Corte, nell'ambito della liquidazione dei compensi per gli avvocati, il compenso per la fase di trattazione deve essere riconosciuto anche in assenza di attività istruttoria, essendo sufficiente la sola trattazione della causa (cfr. Cass. civ., Sez. I,
Ord., 15/02/2025, n. 3840.
Il D.M. n. 55 del 2014 non prevede, invero alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. 18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531;
Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n. 8561).
Risulta priva di fondamento, inoltre, l'ulteriore doglianza dell'appellante secondo cui il primo giudice avrebbe dovuto compensare le spese.
Attesa, infatti, la totale soccombenza dei convenuti in riconvenzionale (gli appellanti) e dell'attrice rispetto alla domanda di usucapione proposta dalle convenute/attrici in via riconvenzionale, non vi erano i presupposti per l'applicazione dell'art. 92, co.2., c.p.c. con riferimento alla c.d. soccombenza reciproca.
Né vi erano gli ulteriori presupposti per la compensazione, come previsti dalla detta norma.
In base alla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, infatti, la compensazione delle spese di lite deve dirsi ragionevolmente disposta (oltre che nel caso di soccombenza reciproca) in caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, o in ipotesi di sopravvenienze relative al quadro di riferimento della controversia, che presentino la stessa gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92 c.p.c., comma 2 (cfr. Cass. civ., Sez. II,
Ord., 23/11/2023, n. 32547; Sez. VI - 2, Ord., 11/03/2022, n. 7992).
Non è fondata, infine, neanche la doglianza degli appellanti secondo cui, essendo le domande delle tre appellate in primo grado (pur essendo rappresentate da difensori diversi) state del medesimo contenuto, il giudice di primo grado avrebbe potuto applicazione il principio della difesa plurima.
pagina 16 di 18 Ed infatti la pronuncia di un'unica condanna alle spese di causa, con liquidazione cumulativa delle medesime, è consentita a carico di più parti soccombenti, secondo la previsione dell'art. 97 cod. proc. civ., ma non anche in favore di più parti vittoriose, che siano state assistite da difensori diversi (come nel caso di specie).
Infatti la solidarietà attiva, non essendo espressamente prevista non si presume, per cui la responsabilità delle parti soccombenti comporta che ciascuna delle controparti, ove abbia presentato distinte comparse e memorie, abbia diritto al proprio rimborso, tanto più se la difesa sia stata espletata da difensori diversi (cfr. Cass. civ., Sez.
II, Ord., 27/03/2023, n. 8561; Sez. VI - 3, Ord., 24/07/2017, n. 18256; Sez. I, 17/06/2005, n. 13001).
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Atteso il rigetto dell'appello proposto da , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e (quest'ultima quale genitore esercente la potestà sul minore ,
[...] Parte_5 Persona_1 resta priva di rilevanza la suddetta questione di legittimità costituzionale ribadita (anche in questo grado di giudizio) dagli stessi appellanti, avendo gli stessi sostenuto, per l'appunto, al riguardo, che tale questione fosse rilevante nel caso di accoglimento del gravame, “in quanto nel caso di rigetto della domanda di usucapione i beni dichiarati usucapiti rientrerebbero nel patrimonio successorio oggetto di riduzione da parte della moglie di secondo letto”.
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Al rigetto dell'appello proposto da , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e (quest'ultima quale genitore esercente la potestà sul minore ,
[...] Parte_5 Persona_1 segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna degli stessi al pagamento, in solido tra loro (ex art. 97 c.p.c.) delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore delle appellate costituite, vittoriose.
In particolare, i compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia in base a quelli medi ridotti del 50%) per tutte le fasi (anche se non è stata espletata istruttoria: cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. 18723 cit.; Sez.
II, Ord., 08/05/2024, n. 12531 cit.; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627 cit.; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n. 8561 cit.), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva svolta nell'interesse delle appellate vittoriose stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla
Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 260.000,01 ad euro 520.000,00 e con l'aumento del 30%, come previsto dall'art. 6 del detto decreto ministeriale, in base al valore della controversia (determinato ai sensi dell'art. 15 c.p.c., secondo quanto sopra esplicitato esaminando il settimo motivo di gravame).
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Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando
pagina 17 di 18 l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente
e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – 4^ sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4466/2020 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e (quest'ultima quale genitore esercente la potestà sul minore ,
[...] Parte_5 Persona_1 avverso la sentenza (parziale) n. 540/2020 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il 4.3.2020.
2. Dichiara tenuti e condanna , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e (quest'ultima quale genitore esercente la potestà sul minore al Parte_5 Persona_1 pagamento, in solido tra loro ed in favore di , dei compensi professionali del secondo grado di Parte_7 giudizio, liquidati complessivamente in euro 13.077,35, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dichiara tenuti e condanna , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e (quest'ultima quale genitore esercente la potestà sul minore al Parte_5 Persona_1 pagamento, in solido tra loro ed in favore di , dei compensi professionali del secondo grado Parte_6 di giudizio, liquidati complessivamente in euro 13.077,35, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
4. Dichiara tenuti e condanna , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e (quest'ultima quale genitore esercente la potestà sul minore al Parte_5 Persona_1 pagamento, in solido tra loro ed in favore di , dei compensi professionali del secondo grado di Controparte_2 giudizio, liquidati complessivamente in euro 13.077,35, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
5. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto per l'impugnazione proposta.
Napoli, 8.4.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere estensore
Giuseppe Gustavo Infantini
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