Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 16/06/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Vallo della Lucania n. 119/2018 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 13/06/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott.ssa Benedetta Rossella Setta
1
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona del Giudice, in composizione monocratica, dott.ssa Benedetta Rossella Setta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 119 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto: Appello al giudice di pace, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Leone Arturo, Berti Arnoaldi Alessandro e Aragona Marco, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Aragona Marco
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Marciano Raffaele, ed elettivamente domiciliato presso il predetto difensore
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note scritte, in sostituzione dell'udienza del 13/6/2025
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FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. citava in Controparte_1 giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Agropoli la società Parte_1 chiedendo - previa declaratoria di nullità dei contratti stipulati relativamente alle c.d. “lotterie istantanee” per violazione del decreto c.d. - la CP_2 restituzione del prezzo pagato per la somma di euro 1.040,00, per l'acquisto di 158 tagliandi di gioco, di cui n. 4 tagliandi “Un mare d'oro”, n. 16 tagliandi
“Nuovo Maxi Miliardario”, n. 2 tagliandi “Maga miliardario”, n. 73 tagliandi
“Forziere”, n. 53 “Turista per sempre”, n. 14 “Doppia Sfida”, dettagliatamente elencati. Il sig. deduceva che la società aveva Controparte_1 Parte_1 messo in circolazione tagliandi non contenenti le informazioni relative alle probabilità di vincita, che pertanto erano nulli per violazione di norma imperativa. In subordine, argomentava anche circa l'annullabilità dei contratti, per la ricorrenza di un'ipotesi di dolo e di una pratica commerciale ingannevole. In via ancora più gradata, eccepiva la violazione dell'art. 1337 c.c. e la conseguente responsabilità della convenuta società. Si costituiva regolarmente in giudizio la società che, in Parte_1 via preliminare, eccepiva la carenza di legittimazione attiva dell'attore, il quale assumeva di essere proprietario dei tagliandi perché “detentrice” degli stessi, senza aver comprovato la effettiva conclusione del contratto. Nel merito, deduceva l'assenza di cause di nullità dei tagliandi emessi, in quanto sugli stessi veniva espressamente richiamato il sito Web su cui leggere le informazioni relative alle probabilità di vincita, con conseguenziale assolvimento al dovere di informazione imposto dal decreto cd. “Balduzzi”. Rilevava, inoltre, quanto alle lotterie istantanee ” e per sempre”, che alle stesse non Controparte_3 CP_4 poteva applicarsi il decreto Balduzzi, atteso che lo stesso era entrato in vigore il 01.01.2013, mentre le lotterie istantanee sopra richiamate erano state indette prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto e, atteso che parte attrice non aveva provato la data d'acquisto, eccepiva l'inapplicabilità ratione temporis della norma. Contestava, poi, la pretesa annullabilità dei contratti per vizio del consenso, ex art. 1439 c.c., nonché per pratica commerciale ingannevole, non avendo provato l'attrice alcun artificio o raggiro. Contestava, infine, l'eccepita violazione dell'art. 1337 c.c. Concludeva per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese. Con sentenza n. 579/2017, il Giudice di Pace di Agropoli dichiarava la nullità, ex art. 1418, comma 1, c.c., dei contratti di partecipazione alle lotterie istantanee conclusi dall'attrice, condannando la alla restituzione in Parte_1
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favore dell'attrice della somma di € 1.040,00, oltre interessi dalla domanda, nonché al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario. Avverso il suddetto provvedimento proponeva appello la società Parte_1
con sei motivi di gravame, eccependo, nello specifico: 1) violazione
[...] dell'art. 112 c.p.c. per avere il giudice di primo grado provveduto su un'eccezione che non era stata sollevata;
2) erroneità del rigetto della eccezione di carenza di legittimazione attiva e violazione del principio dell'onere della prova;
2) inapplicabilità ratione temporis del Decreto Balduzzi ai biglietti relativi alle lotterie ” e per sempre”; 3) violazione, falsa ed errata Controparte_3 CP_4 applicazione dell'art. 7, co. 5, del D.L. 158/2012 convertito in L. 189/2012 con riferimento all'art. 22 Cod. Cons.; 4) violazione, falsa ed errata applicazione dell'art. 7, co 5, D.L. 158/2012 convertito in L. 189/2012 e dell'art. 1418 c.c. con riferimento alla dichiarata nullità dei contratti per violazione degli obblighi informativi;
5) annullabilità dei contratti per vizio del consenso;
6) responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. Si costituiva regolarmente in giudizio il sig. , il quale contestava Controparte_1
i motivi di appello ed insisteva per la conferma della appellata sentenza. Il Tribunale fissava l'udienza del 13/6/2025 per la discussione orale della causa, sostituita con in deposito di note scritte. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva dell'appellata, sig. , così come formulata dall'appellante, Controparte_1 deve essere disattesa, dovendosi ritenere che il tagliando di partecipazione al gioco sicuramente è un mero titolo di legittimazione ai sensi dell'articolo 2002 c.c. Secondo il preciso dictum dell'articolo 2002 c.c., i documenti di legittimazione sono caratterizzati dalla funzione di identificare l'avente diritto alla prestazione, allo scopo di facilitare le operazioni di riscossione da parte del creditore e di pagamento da parte del debitore. Quindi il possesso del titolo, in originale, legittima il pagamento (cfr. Cass. Civ., Sez. III, del 15.11.2022, n. 33576). Ne consegue che la titolarità attiva è dimostrata con il deposito o, quantomeno, con l'esibizione del titolo originario in giudizio. Nel caso de quo l'appellata ha esibito in giudizio gli originali. Ciononostante, l'appello è fondato e merita accoglimento. Il Giudice di prime cure ha accolto la domanda, ritenendo che l'art. 7, comma 5, del d.l. 158/2018, convertito dalla legge n. 189/2012 fosse qualificabile come norma imperativa e che, non essendo indicato nei tagliandi prodotti nel giudizio alcun avvertimento, ma soltanto l'indicazione di rinvio al sito web, doveva essere dichiarata la nullità dei contratti, in quanto contrari a norme imperative, secondo il disposto dell'art. 1418 c.c.
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Il contratto di lotteria istantanea è inquadrabile nella fattispecie codicistica disciplinata dall'art. 1953 c.c., rubricato “lotterie autorizzate”. Rientra, inoltre, nell'alveo dei contratti aleatori, per i quali la vincita costituisce un evento incerto e la realizzazione è istantanea (c.d. “gratta e vinci”). La legge 62/1990 aveva autorizzato il Ministero ad istituire con proprio decreto le lotterie nazionali ad estrazione istantanea, previa adozione di idoneo regolamento. Lo specifico regolamento si era avuto con l'articolo 1 del D.M. 183/1991, istitutivo delle lotterie istantanee. Dette norme sono state integrate con le previsioni del D.L. 158/2012, convertito dalla legge 189/2012, che al comma 5 dell'articolo 7 ha statuito che le formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite di denaro, nonché le relative probabilità di vincita devono figurare sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi;
qualora l'entità dei dati da riportare è tale da non poter essere contenuta nelle dimensioni delle schedine ovvero dei tagliandi, questi ultimi devono recare l'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e di seguito, per successiva sua incorporazione, della Agenzia delle dogane e dei monopoli;
altresì le note informative devono essere esposte e disponibili presso i punti di vendita dei biglietti di gioco. Sono, dunque, ammesse due forme di informativa: la prima costituita dalla espressa indicazione sul tagliando di gioco;
la seconda dalla indicazione, sempre sul tagliando, del sito internet nel quale reperire le informazioni. Sul punto, è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione, la quale ha sancito che l'omessa indicazione delle percentuali di vincita sui 'Gratta e Vinci' è un dettaglio non sufficiente per consentire al giocatore di ottenere il rimborso di quanto pagato per l'acquisto dei tagliandi o, in seconda battuta, almeno un risarcimento (cfr. Cass. Civ., sez. VI – 3, ord., 5 ottobre 2021, n. 26999). Al riguardo, con la richiamata pronuncia, gli hanno statuito che Parte_2
“l'obbligo di informazione imposto dall'articolo 7, comma 5, del D.L. 158/2012, convertito dalla legge 189/2012, costituisce una regola di condotta per il concessionario, punita con una sanzione amministrativa, non con una regola conformativa del contenuto del contratto”. La Corte, dunque, ha ritenuto che la normativa di cui al decreto c.d. sia CP_2 ascrivibile ad una “regola di condotta”, la cui violazione non va a configurare la violazione di una “norma inderogabile” e, pertanto, non determina la nullità del contratto per violazione di norma imperativa. Questo Tribunale non ritiene di doversi discostare dall'orientamento testé indicato, ritenendo, pertanto, che il richiamato art. 7, comma 5, nel prevedere che i tagliandi di gioco devono riportare le informazioni circa i rischi di gioco e le percentuali di vincita, non pone un comando imperativo e che l'obbligo di informativa previsto da tale norma sia stato assolto con il richiamo al sito web.
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Ne discende che assolutamente infondata è l'eccezione di nullità formulata dall'appellata. Invero, la nullità del contratto per violazione di norme imperative si configura, ex art. 1418 c.c., come un rimedio eccezionale, per i casi tassativamente indicati dalla legge, qualora il contratto abbia una causa illecita ovvero manchi di elementi essenziali. Di converso, l'articolo 7, comma 5, del D.L. 158/2012, convertito dalla legge 189/2012, prevede, in caso di omessa indicazione delle informazioni sopra citate, alternativamente, l'obbligo di indicare la possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e di seguito, per successiva sua incorporazione, della Controparte_5 qualora l'entità dei dati da riportare sia tale da non poter essere contenuta nelle dimensioni delle schedine ovvero dei tagliandi. Tutti i tagliandi versati in atti in copia ed esibiti in originale rimandano al regolamento di gioco risultante presso il punto vendita autorizzato e nel decreto di indizione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e disponibile sul sito awww.aamsgov.it”. Ne discende che, contrariamente a quanto rilevato dal Giudice di prime cure, il richiamo al sito internet assolve all'onere di informativa, non essendo residuale, ma alternativo all'obbligo di indicazione di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite di denaro, nonché le relative probabilità di vincita da indicare sul medesimo tagliando. Altresì, occorre precisare che l'inosservanza dell'obbligo di informativa, così come prevista dal citato art. 7, comma 5, comporta, ai sensi del successivo comma 6, solo una sanzione pecuniaria, non facendo alcun riferimento a nullità contrattuali. Le altre questioni subordinate ed assorbite nella motivazione della sentenza appellata sono state reiterate dalla difesa del sig. CP_1
Osserva il Tribunale che non è configurabile, nel caso di specie, l'annullabilità del contratto per vizio del consenso, in quanto nulla ha dedotto o provato l'attore in primo grado, con riferimento ad una presunta machinatio intesa a carpire, con dolo, il consenso dell'acquirente, che, atteso l'elevato numero di tagliandi versati in atti ed acquistati in due anni, deve essere qualificata come una giocatrice abituale e, pertanto, ben consapevole dell'azione compiuta, che nemmeno sussiste la violazione delle norme relative alla responsabilità precontrattuale, di cui all'articolo 1337 del codice civile, posto che la società non ha Controparte_6 posto in essere alcun comportamento inosservante del dovere di correttezza e di buona fede, avendo indicato sui tagliandi la possibilità di consultare il sito internet dedicato alla informativa.
6 Tribunale di Vallo della Lucania n. 119/2018 R.G. Affari Civili Contenziosi
Quanto alla domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado avanzata da parte appellante, questa non può essere accolta in difetto di prova in ordine alla corresponsione di somme. Le spese di lite, considerata la sussistenza di orientamenti non uniformi dei giudici di merito fino all'intervento della Cassazione del 2021, militano per la compensazione delle spese di lite del doppio grado di lite.
P. Q. M
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Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Benedetta Rossella Setta, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta con atto iscritto a ruolo in data 29/1/2018 da Parte_1 nei confronti , ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione Controparte_1 reietta,
1. accoglie l'appello proposto da in persona del suo Parte_1 legale rapp.te p.t. e per l'effetto, in riforma della sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Agropoli, n. 579/2017, rigetta le domande proposte con l'atto di citazione di primo grado da;
Controparte_1
2. compensa integralmente fra le parti le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio.
Così deciso in Vallo della Lucania, 16.06.2025 nei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Benedetta Rosella Setta
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