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Decreto 2 giugno 2025
Decreto 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, decreto 02/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1669 / 2024
TRIBUNALE DI VARESE
Sezione Seconda Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Dario Giuseppe Papa Presidente
Dott.ssa Ida Carnevale Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Valentina Leggio Giudice
ha pronunciato il seguente
DECRETO
nella causa civile di primo grado promossa con ricorso in opposizione allo stato passivo ex artt. 206 e 207 CCII, rubricata al numero di ruolo sopra indicato tra
(già , con sede legale a Parte_1 Parte_2
Parma, via Università n. 1, p.iva e cod. fisc. , in persona del Dott. P.IVA_1 P.IVA_2
responsabile del Servizio Gestione Bad Loans Interna, rappresentata e difesa, Parte_3 dall'Avv. Andrea Fioretti e dall'Avv. Tiziana Allievi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori a Milano, via Larga n. 19, giusta procura in atti
opponente
e
(R.G.N. 6/2022), in Controparte_1 persona del Curatore, Dott.ssa con sede a Bodio Lomnago (VA), via Controparte_2
Rossini n. 7, p.iva , rappresentata e difesa dall'Avv. Agostino Vismara ed P.IVA_3 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore a Milano, via Leopardi n. 1, giusta procura in atti
resistente
OGGETTO: opposizione allo stato passivo
Con ricorso depositato in data 25 luglio 2024, ha proposto Parte_4 opposizione ai sensi dell'art. 206 CCII avverso il decreto del Giudice Delegato, comunicato in data 26 giugno 2024, con cui il credito azionato dall'odierna parte opponente, in via chirografaria, per il complessivo importo di euro 79.937,78, quale saldo debitore per capitale e interessi del conto corrente di corrispondenza n. 00351/0000047011423 (già n. 4822), acceso con contratto del 22 giugno 2009, è stato escluso, sulla base della seguente motivazione:
“Il Curatore dà atto che la ha ora documentato i seguenti anticipi rimasti insoluti: - CP_3
Euro 22.252,80 (fatt. 83) erogato su c/c in data 18.03.2021 ed estinto con addebito su c/c
21.07.2021; - Euro 22.252,80 (fatt. 106) erogato su c/c il 2.04.2021 ed estinto con addebito su c/c 21.07.2021; - Euro 10.094,35 (fatt. 231) erogato su c/c in data 4.06.2021 ed estinto con addebito su c/c in data 2.07.2021 e 24.08.2021; anticipi fattura rimasti impagati dal cliente finale e pari a complessivi Euro 54.599,95; osserva che l'istante nulla ha invece documentato in merito alle attività di recupero del credito anticipato attuate dalla Banca creditrice nei confronti del cliente “ceduto”; osserva altresì che il rapporto di anticipo fatture qui in esame
(1/72/71856/24), assistito da garanzia pubblica, ha sostituito la medesima tipologia di linea di credito (“ant. fatt. privati con cessione e notifica”) - la nr. 1/72/71856/22 -, che invece non era assistita da garanzia pubblica. Linea di credito per anticipo portafoglio, quest'ultima, la cui scadenza era “a revoca” e che dalla documentazione riversata in atti non risulta essere mai stata revocata e/o “trasformata” a scadenza. In sostanza, quindi, la sostituzione ha avuto, a giudizio della scrivente, l'obiettivo di acquisire la garanzia pubblica su una linea di credito ancora formalmente in essere (non essendo stata revocata) pur se concretamente non operativa. Si evidenzia, infatti, che il c/c era da tempo non più affidato e che il conto anticipi era bloccato/non utilizzabile per , a dimostrazione della conoscenza dello stato di CP_1 insolvenza da parte della certamente già alla data del settembre 2020. Così operando CP_3 la - inadempiente sul fronte della valutazione della meritevolezza - non ha assunto CP_3 alcun rischio (essendo totalmente garantita) e ottenuto comunque non insignificanti guadagni
(commissioni e interessi), addebitando invece allo Stato i rischi e le perdite per crediti insoluti;
conferma sia le contestazioni già eccepite con riguardo al mancato espletamento delle doverose valutazioni del merito creditizio sia la conoscenza in capo alla Banca istante - operatore professionalmente qualificato - dello stato di insolvenza di già nel CP_1 settembre 2020. Tutto quanto sopra osservato, questo curatore insiste per il rigetto della domanda poiché non provata e per nullità del contratto di concessione dell'apertura di credito, assistito da garanzia pubblica. Il G.D. non ammette il credito come da ultima proposta del Curatore”.
A fondamento del ricorso, parte opponente ha dedotto che il Giudice Delegato ha erroneamente escluso il credito per l'asserita mancanza di “valutazione del merito creditizio” e per la ritenuta “conoscenza in capo alla Banca istante - operatore professionalmente qualificato - dello stato di insolvenza di già nel settembre 2020”, risultando dalla CP_1 documentazione raccolta dalla nel corso dell'istruttoria espletata ai fini della CP_3 concessione dell'apertura di credito e depositata in sede di verifica crediti (in particolare il dossier di al 13 agosto 2020, i bilanci di esercizio al 31 dicembre 2018 CP_4 CP_1
e al 31 dicembre 2019 e l'analisi della posizione creditoria della Società), la finanziabilità della Società e, dunque, la sussistenza del merito creditizio alla data della richiesta di affidamento. L'opponente ha, quindi, concluso chiedendo l'ammissione, in via chirografaria, dell'importo complessivo di euro 79.937,78, in relazione al conto corrente di corrispondenza n.
00351/0000047011423 (già n. 4822).
Si è ritualmente costituita in giudizio la Liquidazione Controparte_1
, domandando l'integrale rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto ed in
[...] diritto.
In particolare, la Procedura ha dedotto che: i. in data 22 giugno 2009 e CP_1 [...]
stipulavano il contratto di “CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA N. Parte_2
4822” e, in data 17 gennaio 2013, le medesime parti concludevano un “CONTRATTO DI APERTURA DI CREDITO” che veniva regolato sul predetto conto corrente;
ii. successivamente, in data 15 settembre 2020, chiedeva e otteneva la concessione di un CP_1 affidamento “a titolo di apertura di credito”, finalizzato a sostituire il precedente affidamento
“fido promiscuo” (sino all'importo di euro 100.000,00), non garantito, con un nuovo affidamento (sino all'importo di euro 125.000,00), assistito dalla garanzia pubblica di Medio
Credito Centrale, con scadenza fissata all'8 marzo 2022; iii. così operando “le parti sostituivano la precedente linea di credito non assistita da garanzia pubblica, e sino a quel momento rimasta non operativa … con una nuova linea, regolata alle medesime condizioni economiche … finalizzata esclusivamente a tutelare la in caso di inadempimento CP_3 dell'impresa beneficiaria, per l'operare della garanzia pubblica”; iv. l'opposizione è inammissibile per acquiescenza parziale di rispetto al provvedimento di Parte_1 rigetto della domanda di ammissione al passivo, nella parte in cui è stata dichiarata la nullità del contratto di concessione di apertura di credito, con conseguente formazione del giudicato ai sensi dell'art. 329 secondo comma c.p.c.; v. in ogni caso, l'infondatezza nel merito della proposta opposizione, stante la nullità dell'operazione ai sensi dell'art. 1345 c.c., per illiceità del motivo comune alle parti, tenuto conto che, nella specie, non è stata concessa nuova liquidità, ma le parti si sono limitate a sostituire una linea di credito già esistente, non assistita dalla garanzia pubblica, con una nuova linea invece assistita da detta garanzia, laddove la avrebbe potuto concedere finanza all'impresa beneficiaria per mezzo della prima linea;
CP_3 vi. ancora, la nullità dell'operazione per illiceità della causa ai sensi dell'art. 1343 c.c., per la violazione delle norme imperative poste a presidio della corretta erogazione del credito, tenuto conto che la concessione della garanzia da parte del fondo non è stata preceduta da una corretta e attenta valutazione del merito creditizio dell'impresa beneficiaria, da parte dell'istituto di credito e pur essendo la Banca a conoscenza dello stato di insolvenza di
, desumibile dai bilanci 2018 e 2019 (che evidenziano, tra l'altro, una differenza tra CP_1 valore e costi della produzione di segno negativo e perdite di esercizio); vii. infine, il contratto di apertura di credito è nullo anche ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., per violazione di norme imperative, ponendosi in contrasto con la norma penale di cui all'art. 217, comma 1, n.
4 l. fall.
Con memoria autorizzata depositata in data 4 dicembre 2024, l'opponente ha contestato le eccezioni di inadempimento formulate dalla Curatela con la memoria di costituzione, concludendo per l'accoglimento dell'opposizione proposta. Con memoria depositata in data 13 gennaio 2025, la Liquidazione Giudiziale ha ribadito le eccezioni già in precedenza sollevate.
La causa, istruita documentalmente, è stata infine discussa e rimessa al collegio per la decisione.
L'opposizione è fondata e deve trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati.
Tanto chiarito, in via preliminare giova evidenziare, tenuto conto delle contestazioni formulate dal Curatore nell'ambito del presente giudizio di opposizione, che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il Curatore è ammesso a sollevare questioni anche diverse da quelle contestate in sede di verifica dei crediti, non essendo applicabile in tale giudizio la disposizione i cui all'art. 345 c.p.c. in materia di appello, incompatibile con il giudizio di opposizione che si configura come prosecuzione della fase a cognizione sommaria e non come mezzo di impugnazione (cfr. Cass. civ. n. 7918/2012; Cass. civ. n. 8929/2012).
Spetta, pertanto, a questo Tribunale esaminare le contestazioni ed eccezioni sollevate dalla parte resistente nella memoria di costituzione.
Nella specie, non è contestato tra le parti, oltre a risultare per tabulas, la conclusione del contratto di apertura di credito regolato in conto corrente di corrispondenza per cui è opposizione, nonché la sussistenza di un saldo debitore per capitale e interessi, in favore della per il complessivo importo di euro 79.937,78, somma oggetto della domanda di CP_3 insinuazione al passivo.
Tanto premesso, come si è già evidenziato, la Procedura sostiene che la pretesa azionata non possa essere ammessa allo stato passivo, in ragione della nullità del contratto di apertura di credito e della conseguente irripetibilità dei finanziamenti erogati ex art. 2035 c.c.
Venendo ad esaminare le eccezioni di acquiescenza parziale e di nullità sollevate da parte resistente, il Collegio osserva quanto segue.
Sostiene la Procedura che, poiché la Banca opponente non avrebbe confutato il provvedimento del GD, nella parte in cui la domanda è stata rigettata “per nullità del contratto di concessione dell'apertura di credito, assistito dalla garanzia pubblica”, allora l'opposizione dovrebbe ritenersi inammissibile per carenza di interesse, essendosi ormai formato il giudicato endoconcorsuale sull'invalidità del contratto posto a fondamento della domanda di insinuazione.
L'eccezione di acquiescenza parziale è infondata, avendo parte opponente, non solo domandato la riforma integrale del decreto opposto, sull'evidente presupposto della validità del contratto di apertura di credito per cui è opposizione, ma avendo espressamente contestato le allegazioni della Curatela poste a fondamento dell'eccezione di nullità e, in particolare, l'asserita concessione di credito in assenza di adeguata valutazione del merito creditizio.
Ne discende il rigetto dell'eccezione di inammissibilità della proposta opposizione.
In ordine alla dedotta nullità dell'operazione posta in essere tra la e la Società in bonis CP_3 (rectius del contratto di apertura di credito), parte resistente ha dedotto tre profili di invalidità
e, precisamente, la nullità ai sensi dell'art. 1343 c.c. per illiceità della causa o ai sensi dell'art. 1345 c.c. per illiceità del motivo comune alle parti, nonché, ai sensi dell'art. 1418, comma 1,
c.c., per violazione della norma penale di cui all'art. 217, comma 1, n. 4 l. fall.
In ordine al primo profilo di nullità, ritiene la Procedura che l'operazione dovrebbe ritenersi radicalmente nulla per illiceità della causa, ai sensi dell'art. 1343 c.c., per la violazione delle norme imperative poste a presidio della corretta erogazione del credito, tenuto conto che la concessione della garanzia da parte del non sarebbe stata preceduta da una corretta e Pt_5 attenta valutazione del merito creditizio dell'impresa beneficiaria, da parte dell'istituto di credito, laddove lo stato di insolvenza della Società sarebbe desumibile dai bilanci 2018 e
2019.
Nella specie occorre, in primo luogo, domandarsi se la violazione delle norme sull'obbligo di valutazione del merito creditizio determini, di per sé sola, la nullità del contratto di finanziamento e più precisamente, in mancanza di una previsione di nullità testuale, occorre chiedersi se sia ipotizzabile una nullità virtuale ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., non apparendo, invece, conferente il richiamo alla previsione di cui all'art. 1343 c.c. operato da parte resistente, in relazione al rispetto delle previsioni poste a presidio della corretta erogazione del credito.
La risposta deve ritenersi negativa, tenuto conto che le previsioni normative sull'obbligo di verifica del merito creditizio dell'imprenditore, finalizzate alla verifica del rispetto dell'obbligo di prudente e sana gestione, si inseriscono nel filone della vigilanza prudenziale e la loro violazione può condurre ad un'affermazione di responsabilità dell'istituto di credito, ma non all'invalidità negoziale.
In tal senso si è espressa la prevalente giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Padova 23 luglio 2024; Tribunale di Modena 4 giugno 2024 e Tribunale di Monza 4 luglio 2024), nonché la stessa Suprema Corte, con la recente ordinanza n. 26248/2024, che nel richiamare anche i precedenti giurisprudenziali di legittimità (Cass. civ. n. 16706/2020 e Cass. civ. n. 4376/2024) circoscrive, come si chiarirà anche di seguito, l'accertamento della configurabilità di una nullità virtuale alla verifica dell'integrazione di un reato (si legge nella citata pronuncia: “Ed allora a venire in rilievo non è tanto l'orientamento di questa Corte in base al quale
l'erogazione del credito che sia qualificabile come abusiva – in quanto effettuata, con dolo o colpa, ad un'impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in assenza di concrete prospettive di superamento della crisi – integra un illecito del soggetto finanziatore, per essere questi venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, obbligando il medesimo al risarcimento del danno, ove ne discenda un aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività di impresa (Cass. 29840/2023), quanto un profilo prettamente penalistico ridondante, sul piano negoziale, in un vizio di nullità”).
Anche valorizzando la circostanza che il finanziamento assistito da garanzia pubblica, nella misura in cui genera un privilegio e altera la par condicio, la conclusione non potrebbe mutare, tenuto conto che il divieto di alterazione della par condicio creditorum non giustifica l'affermazione di una nullità virtuale. Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che la tutela della par condicio non è affidata al rimedio della invalidità-nullità del contratto, essendo pacifico che gli atti negoziali pregiudizievoli nei confronti dei terzi (per abusiva erogazione del credito o in frode ai creditori) non sono illeciti, né nulli, ferma restando la tutela risarcitoria nei casi di colpevole concorso dell'ente mutuante nel dissesto del cliente finanziato (cfr. Cass. civ. n. 11695/2018; Cass. civ. 24725/2021 e Cass. civ. n. 15844/2022).
A ciò va aggiunto che le Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia (di natura regolamentare), al punto G.1, lett. k), dispongono l'inefficacia della garanzia “qualora risulti che la Garanzia Diretta è stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni, mendaci, inesatte o reticenti, se determinanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del Fondo, che il soggetto richiedente avrebbe potuto verificare con la dovuta diligenza professionale”.
Osserva il Collegio che di questa disposizione non vi sarebbe stato bisogno ove la violazione del merito creditizio avesse determinato la nullità, dovendosi altresì evidenziare che il sistema del codice della crisi contiene disposizioni che escludono in modo inequivoco l'invalidità del contratto di finanziamento stipulato in violazione dell'obbligo della banca di valutare il merito creditizio (art. 69, comma 2, art. 79, comma 4, CCII).
Ne consegue, per i motivi esposti, il rigetto dell'eccezione di nullità proposta ai sensi dell'art. 1343 c.c.
Neppure si ritiene sussistente un'ipotesi di nullità ex art. 1345 c.c., fondata sull'allegazione che, nella specie, non sarebbe stata concessa nuova liquidità, poiché le parti si sono limitate a sostituire una linea di credito già esistente, non assistita dalla garanzia pubblica, con una nuova linea invece assistita da detta garanzia, laddove la ben avrebbe potuto concedere CP_3 finanza all'impresa beneficiaria per mezzo della prima linea.
A tal proposito deve osservarsi che il motivo illecito che, se comune e determinante, comporta la nullità del contratto, si identifica con una finalità vietata dall'ordinamento perché contraria ad una norma imperativa, all'ordine pubblico o al buon costume, oppure diretta ad eludere una norma imperativa.
Pertanto. anche se l'intento delle parti è quello di recare un pregiudizio ai terzi creditori (nella specie, alterare la par condicio creditorum in favore dell'istituto di credito garantito), il motivo non può qualificarsi come illecito ai sensi dell'art. 1345 c.c., in mancanza di una norma che espressamente sancisca in via generale, come per il contratto in frode alla legge,
l'invalidità del contratto in frode dei terzi. Ed invero, nel caso in cui l'accordo sia stato posto in essere con l'intento di arrecare pregiudizio ai creditori, l'ordinamento prevede rimedi specifici (quali la revocatoria) che comportano la diversa sanzione dell'inefficacia e non dell'invalidità negoziale.
Nella specie, in ogni caso, non pare neppure individuabile un motivo “comune”, circostanza che ricorre quando entrambe le parti sono indotte alla stipulazione del contratto per il medesimo motivo, laddove è la stessa Procedura a dedurre che l'operazione di sostituzione della precedente linea di credito, non assistita da garanzia, con una linea garantita, era
“finalizzata esclusivamente a tutelare la in caso di inadempimento dell'impresa CP_3 beneficiaria” (così a pag. 2 della memoria di costituzione), proprio in ragione dell'operare della garanzia pubblica e dovendosi qui evidenziare che la Società debitrice è estranea al rapporto di garanzia.
Ancora si legge a pag. 7 della memoria di costituzione, a conferma dell'insussistenza della comunanza del preteso motivo illecito comune, che “…l'operazione posta in essere tra
[...]
e ha perseguito principalmente, se non esclusivamente, gli interessi della Pt_4 CP_1
a sostituire una linea di credito già esistente e non garantita, con una linea di credito CP_3 garantita”.
Ne consegue anche il rigetto di tale eccezione di nullità.
Da ultimo, sostiene la procedura che il contratto sarebbe nullo per violazione di norma imperativa e, in particolare, perché il perfezionamento del contratto integrerebbe il reato di bancarotta per aggravamento del dissesto previsto dall'art. 217, comma 1, lett. d), l.fall. (ora art. 323, comma 1, lett. d), CCII).
E tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità chiamata a pronunciarsi in materia di rapporto tra reato e contratto, sebbene in altre fattispecie, il rapporto tra negozio e contratto non è riconducibile automaticamente alla categoria della nullità.
In particolare, la S.C. ha affermato che “nel caso in cui la norma incriminatrice penale vieti proprio la stipulazione del contratto, in ragione dell'assetto degli interessi che esso mira a realizzare, si è al cospetto del c.d. “reato-contratto” (es. la vendita di sostanze stupefacenti;
la ricettazione ex art. 648 c.p.; il commercio di prodotti con segni falsi ex art. 474 c.p.); allorché, al contrario, la norma penale sanzioni la condotta posta in essere da uno dei contraenti in danno dell'altro nella fase della stipulazione, rileva la categoria concettuale del
c.d. “reato in contratto” (si tratta, per lo più, delle fattispecie di reato caratterizzate dalla cooperazione artificiosa della vittima come la violenza privata ex art. 610 c.p., l'estorsione ex art. 629 c.p., la circonvenzione di persona incapace ex art. 643 c.p., l'usura ex art. 644 c.p.)
In merito ai c.d. reati in contratto la giurisprudenza di legittimità ha elaborato due distinti criteri per giudicare dell'invalidità del negozio concluso commettendo il reato: uno, di natura sostanziale, che tende a privilegiare la verifica della natura della norma penale violata, per valutare se si tratti di norma imperativa di ordine pubblico o comunque di rilevanza pubblica, perché posta a tutela di un interesse generale, sicché solo in tale eventualità il contratto che la viola si ritiene affetto da nullità perché in contrasto col primo comma dell'art. 1418 cod. civ.; un altro, di natura formale, che tende a privilegiare la verifica del vizio introdotto nel contratto a seguito della consumazione del reato, e dei possibili rimedi di tipo civilistico, secondo la rilevanza che la condotta vietata assume in questo ambito, sicché se la condotta del contraente - pur penalisticamente rilevante - comporti soltanto un vizio del consenso della controparte, il contratto si ritiene affetto da annullabilità, non da nullità….Questa Corte si è orientata nel senso di privilegiare il primo dei due criteri interpretativi perché più coerente col disposto del primo comma dell'art. 1418 cod. civ., alla stregua di quella che è l'interpretazione più accreditata del sintagma contrarietà a «norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente» ivi contenuto. Ed invero si deve osservare che la nullità del negozio è lo strumento predisposto dal legislatore per realizzare o non frustrare, per il tramite di esso (e non soltanto della condotta dei contraenti, anche quando si tratti di violazione di divieti soggettivi di contrarre), interessi di carattere generale protetti dall'ordinamento. Pertanto, la violazione della norma penale dà luogo ad un negozio nullo ogni qual volta la disposizione violata si connoti come norma penale di ordine pubblico nel senso che l'interesse o il bene giuridico protetto dalla norma assume una connotazione pubblicistica … ovvero solo quando la norma penale, tenuto conto della sua ratio, tutela interessi generali di rilevanza pubblica” (in questi termini Cass. civ. ordinanza n. 17568/22).
Nella specie ci troviamo dinnanzi non già ad un reato-contratto o ad un reato in contratto, ma ad un contratto in reato. La condotta prevista dall'art. 217, comma 1, lett. d), e ora CP_5 dall'art. 323, comma 1, lett. d), CCII, infatti, richiede comportamenti successivi alla stipulazione del contratto di finanziamento e riferibili solo all'imprenditore. Inoltre, tenuto conto di tale circostanza, ci si deve chiedere fino a che punto sia configurabile il concorso del personale della banca nel reato proprio dell'imprenditore, tenuto conto che il reato richiede comportamenti successivi alla stipulazione del contratto di finanziamento e riferibili solo all'imprenditore.
Ciò che è certo è che, per far valere tale nullità (ove configurabile) è necessario che il giudice accerti, sulla base delle allegazioni del curatore, non solo la violazione dell'obbligo di valutazione del merito creditizio e la condizione di insolvenza dell'imprenditore, ma anche: 1) il successivo aggravamento del dissesto;
2) la relazione causale tra quest'ultimo e la concessione del finanziamento;
3) la configurabilità del concorso del personale della banca nel reato proprio dell'imprenditore, tenuto conto, ai fini dell'integrazione del reato, della rilevanza di condotte successive ed autonome dell'imprenditore.
Come chiarito dalla recente ordinanza della S.C. n. 26248/2024 già citata, “… a venire in rilievo non è tanto l'orientamento di questa Corte in base al quale l'erogazione del credito che sia qualificabile come abusiva … integra un illecito del soggetto finanziatore, …, quanto un profilo prettamente penalistico ridondante, sul piano negoziale, in un vizio di nullità”, evidenziando che i precedenti che vengono invocati a fondamento del rimedio della nullità sono caratterizzati dall'accertamento di peculiari condotte delittuose.
Come nel caso oggetto di esame da parte della Suprema Corte, anche nell'ambito del presente giudizio, la Curatela non ha in alcun modo tratteggiato né l'elemento oggettivo né quello soggettivo del reato ipotizzato, né tantomeno le modalità del concorso della banca, quale soggetto extraneus, con conseguente rigetto della relativa eccezione di nullità.
Ne consegue, per tutti i motivi esposti, una valutazione positiva in ordine all'accertamento della sussistenza del credito azionato in sede di ammissione al passivo e il conseguente accoglimento dell'opposizione.
In ordine alla regolazione delle spese di lite, tenuto conto dei diversi e contrastanti orientamenti espressi dalla giurisprudenza di merito in materia, ritiene questo Collegio che sussistano giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
in accoglimento dell'opposizione ammette allo stato Parte_1 passivo della in via Controparte_1 chirografaria, per l'importo di euro 79.937,78 per scoperto di conto corrente di corrispondenza n. 00351/0000047011423 (già n. 4822).
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Varese, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile in data 15 maggio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ida Carnevale Dott. Dario Giuseppe Papa.
TRIBUNALE DI VARESE
Sezione Seconda Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Dario Giuseppe Papa Presidente
Dott.ssa Ida Carnevale Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Valentina Leggio Giudice
ha pronunciato il seguente
DECRETO
nella causa civile di primo grado promossa con ricorso in opposizione allo stato passivo ex artt. 206 e 207 CCII, rubricata al numero di ruolo sopra indicato tra
(già , con sede legale a Parte_1 Parte_2
Parma, via Università n. 1, p.iva e cod. fisc. , in persona del Dott. P.IVA_1 P.IVA_2
responsabile del Servizio Gestione Bad Loans Interna, rappresentata e difesa, Parte_3 dall'Avv. Andrea Fioretti e dall'Avv. Tiziana Allievi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori a Milano, via Larga n. 19, giusta procura in atti
opponente
e
(R.G.N. 6/2022), in Controparte_1 persona del Curatore, Dott.ssa con sede a Bodio Lomnago (VA), via Controparte_2
Rossini n. 7, p.iva , rappresentata e difesa dall'Avv. Agostino Vismara ed P.IVA_3 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore a Milano, via Leopardi n. 1, giusta procura in atti
resistente
OGGETTO: opposizione allo stato passivo
Con ricorso depositato in data 25 luglio 2024, ha proposto Parte_4 opposizione ai sensi dell'art. 206 CCII avverso il decreto del Giudice Delegato, comunicato in data 26 giugno 2024, con cui il credito azionato dall'odierna parte opponente, in via chirografaria, per il complessivo importo di euro 79.937,78, quale saldo debitore per capitale e interessi del conto corrente di corrispondenza n. 00351/0000047011423 (già n. 4822), acceso con contratto del 22 giugno 2009, è stato escluso, sulla base della seguente motivazione:
“Il Curatore dà atto che la ha ora documentato i seguenti anticipi rimasti insoluti: - CP_3
Euro 22.252,80 (fatt. 83) erogato su c/c in data 18.03.2021 ed estinto con addebito su c/c
21.07.2021; - Euro 22.252,80 (fatt. 106) erogato su c/c il 2.04.2021 ed estinto con addebito su c/c 21.07.2021; - Euro 10.094,35 (fatt. 231) erogato su c/c in data 4.06.2021 ed estinto con addebito su c/c in data 2.07.2021 e 24.08.2021; anticipi fattura rimasti impagati dal cliente finale e pari a complessivi Euro 54.599,95; osserva che l'istante nulla ha invece documentato in merito alle attività di recupero del credito anticipato attuate dalla Banca creditrice nei confronti del cliente “ceduto”; osserva altresì che il rapporto di anticipo fatture qui in esame
(1/72/71856/24), assistito da garanzia pubblica, ha sostituito la medesima tipologia di linea di credito (“ant. fatt. privati con cessione e notifica”) - la nr. 1/72/71856/22 -, che invece non era assistita da garanzia pubblica. Linea di credito per anticipo portafoglio, quest'ultima, la cui scadenza era “a revoca” e che dalla documentazione riversata in atti non risulta essere mai stata revocata e/o “trasformata” a scadenza. In sostanza, quindi, la sostituzione ha avuto, a giudizio della scrivente, l'obiettivo di acquisire la garanzia pubblica su una linea di credito ancora formalmente in essere (non essendo stata revocata) pur se concretamente non operativa. Si evidenzia, infatti, che il c/c era da tempo non più affidato e che il conto anticipi era bloccato/non utilizzabile per , a dimostrazione della conoscenza dello stato di CP_1 insolvenza da parte della certamente già alla data del settembre 2020. Così operando CP_3 la - inadempiente sul fronte della valutazione della meritevolezza - non ha assunto CP_3 alcun rischio (essendo totalmente garantita) e ottenuto comunque non insignificanti guadagni
(commissioni e interessi), addebitando invece allo Stato i rischi e le perdite per crediti insoluti;
conferma sia le contestazioni già eccepite con riguardo al mancato espletamento delle doverose valutazioni del merito creditizio sia la conoscenza in capo alla Banca istante - operatore professionalmente qualificato - dello stato di insolvenza di già nel CP_1 settembre 2020. Tutto quanto sopra osservato, questo curatore insiste per il rigetto della domanda poiché non provata e per nullità del contratto di concessione dell'apertura di credito, assistito da garanzia pubblica. Il G.D. non ammette il credito come da ultima proposta del Curatore”.
A fondamento del ricorso, parte opponente ha dedotto che il Giudice Delegato ha erroneamente escluso il credito per l'asserita mancanza di “valutazione del merito creditizio” e per la ritenuta “conoscenza in capo alla Banca istante - operatore professionalmente qualificato - dello stato di insolvenza di già nel settembre 2020”, risultando dalla CP_1 documentazione raccolta dalla nel corso dell'istruttoria espletata ai fini della CP_3 concessione dell'apertura di credito e depositata in sede di verifica crediti (in particolare il dossier di al 13 agosto 2020, i bilanci di esercizio al 31 dicembre 2018 CP_4 CP_1
e al 31 dicembre 2019 e l'analisi della posizione creditoria della Società), la finanziabilità della Società e, dunque, la sussistenza del merito creditizio alla data della richiesta di affidamento. L'opponente ha, quindi, concluso chiedendo l'ammissione, in via chirografaria, dell'importo complessivo di euro 79.937,78, in relazione al conto corrente di corrispondenza n.
00351/0000047011423 (già n. 4822).
Si è ritualmente costituita in giudizio la Liquidazione Controparte_1
, domandando l'integrale rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto ed in
[...] diritto.
In particolare, la Procedura ha dedotto che: i. in data 22 giugno 2009 e CP_1 [...]
stipulavano il contratto di “CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA N. Parte_2
4822” e, in data 17 gennaio 2013, le medesime parti concludevano un “CONTRATTO DI APERTURA DI CREDITO” che veniva regolato sul predetto conto corrente;
ii. successivamente, in data 15 settembre 2020, chiedeva e otteneva la concessione di un CP_1 affidamento “a titolo di apertura di credito”, finalizzato a sostituire il precedente affidamento
“fido promiscuo” (sino all'importo di euro 100.000,00), non garantito, con un nuovo affidamento (sino all'importo di euro 125.000,00), assistito dalla garanzia pubblica di Medio
Credito Centrale, con scadenza fissata all'8 marzo 2022; iii. così operando “le parti sostituivano la precedente linea di credito non assistita da garanzia pubblica, e sino a quel momento rimasta non operativa … con una nuova linea, regolata alle medesime condizioni economiche … finalizzata esclusivamente a tutelare la in caso di inadempimento CP_3 dell'impresa beneficiaria, per l'operare della garanzia pubblica”; iv. l'opposizione è inammissibile per acquiescenza parziale di rispetto al provvedimento di Parte_1 rigetto della domanda di ammissione al passivo, nella parte in cui è stata dichiarata la nullità del contratto di concessione di apertura di credito, con conseguente formazione del giudicato ai sensi dell'art. 329 secondo comma c.p.c.; v. in ogni caso, l'infondatezza nel merito della proposta opposizione, stante la nullità dell'operazione ai sensi dell'art. 1345 c.c., per illiceità del motivo comune alle parti, tenuto conto che, nella specie, non è stata concessa nuova liquidità, ma le parti si sono limitate a sostituire una linea di credito già esistente, non assistita dalla garanzia pubblica, con una nuova linea invece assistita da detta garanzia, laddove la avrebbe potuto concedere finanza all'impresa beneficiaria per mezzo della prima linea;
CP_3 vi. ancora, la nullità dell'operazione per illiceità della causa ai sensi dell'art. 1343 c.c., per la violazione delle norme imperative poste a presidio della corretta erogazione del credito, tenuto conto che la concessione della garanzia da parte del fondo non è stata preceduta da una corretta e attenta valutazione del merito creditizio dell'impresa beneficiaria, da parte dell'istituto di credito e pur essendo la Banca a conoscenza dello stato di insolvenza di
, desumibile dai bilanci 2018 e 2019 (che evidenziano, tra l'altro, una differenza tra CP_1 valore e costi della produzione di segno negativo e perdite di esercizio); vii. infine, il contratto di apertura di credito è nullo anche ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., per violazione di norme imperative, ponendosi in contrasto con la norma penale di cui all'art. 217, comma 1, n.
4 l. fall.
Con memoria autorizzata depositata in data 4 dicembre 2024, l'opponente ha contestato le eccezioni di inadempimento formulate dalla Curatela con la memoria di costituzione, concludendo per l'accoglimento dell'opposizione proposta. Con memoria depositata in data 13 gennaio 2025, la Liquidazione Giudiziale ha ribadito le eccezioni già in precedenza sollevate.
La causa, istruita documentalmente, è stata infine discussa e rimessa al collegio per la decisione.
L'opposizione è fondata e deve trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati.
Tanto chiarito, in via preliminare giova evidenziare, tenuto conto delle contestazioni formulate dal Curatore nell'ambito del presente giudizio di opposizione, che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il Curatore è ammesso a sollevare questioni anche diverse da quelle contestate in sede di verifica dei crediti, non essendo applicabile in tale giudizio la disposizione i cui all'art. 345 c.p.c. in materia di appello, incompatibile con il giudizio di opposizione che si configura come prosecuzione della fase a cognizione sommaria e non come mezzo di impugnazione (cfr. Cass. civ. n. 7918/2012; Cass. civ. n. 8929/2012).
Spetta, pertanto, a questo Tribunale esaminare le contestazioni ed eccezioni sollevate dalla parte resistente nella memoria di costituzione.
Nella specie, non è contestato tra le parti, oltre a risultare per tabulas, la conclusione del contratto di apertura di credito regolato in conto corrente di corrispondenza per cui è opposizione, nonché la sussistenza di un saldo debitore per capitale e interessi, in favore della per il complessivo importo di euro 79.937,78, somma oggetto della domanda di CP_3 insinuazione al passivo.
Tanto premesso, come si è già evidenziato, la Procedura sostiene che la pretesa azionata non possa essere ammessa allo stato passivo, in ragione della nullità del contratto di apertura di credito e della conseguente irripetibilità dei finanziamenti erogati ex art. 2035 c.c.
Venendo ad esaminare le eccezioni di acquiescenza parziale e di nullità sollevate da parte resistente, il Collegio osserva quanto segue.
Sostiene la Procedura che, poiché la Banca opponente non avrebbe confutato il provvedimento del GD, nella parte in cui la domanda è stata rigettata “per nullità del contratto di concessione dell'apertura di credito, assistito dalla garanzia pubblica”, allora l'opposizione dovrebbe ritenersi inammissibile per carenza di interesse, essendosi ormai formato il giudicato endoconcorsuale sull'invalidità del contratto posto a fondamento della domanda di insinuazione.
L'eccezione di acquiescenza parziale è infondata, avendo parte opponente, non solo domandato la riforma integrale del decreto opposto, sull'evidente presupposto della validità del contratto di apertura di credito per cui è opposizione, ma avendo espressamente contestato le allegazioni della Curatela poste a fondamento dell'eccezione di nullità e, in particolare, l'asserita concessione di credito in assenza di adeguata valutazione del merito creditizio.
Ne discende il rigetto dell'eccezione di inammissibilità della proposta opposizione.
In ordine alla dedotta nullità dell'operazione posta in essere tra la e la Società in bonis CP_3 (rectius del contratto di apertura di credito), parte resistente ha dedotto tre profili di invalidità
e, precisamente, la nullità ai sensi dell'art. 1343 c.c. per illiceità della causa o ai sensi dell'art. 1345 c.c. per illiceità del motivo comune alle parti, nonché, ai sensi dell'art. 1418, comma 1,
c.c., per violazione della norma penale di cui all'art. 217, comma 1, n. 4 l. fall.
In ordine al primo profilo di nullità, ritiene la Procedura che l'operazione dovrebbe ritenersi radicalmente nulla per illiceità della causa, ai sensi dell'art. 1343 c.c., per la violazione delle norme imperative poste a presidio della corretta erogazione del credito, tenuto conto che la concessione della garanzia da parte del non sarebbe stata preceduta da una corretta e Pt_5 attenta valutazione del merito creditizio dell'impresa beneficiaria, da parte dell'istituto di credito, laddove lo stato di insolvenza della Società sarebbe desumibile dai bilanci 2018 e
2019.
Nella specie occorre, in primo luogo, domandarsi se la violazione delle norme sull'obbligo di valutazione del merito creditizio determini, di per sé sola, la nullità del contratto di finanziamento e più precisamente, in mancanza di una previsione di nullità testuale, occorre chiedersi se sia ipotizzabile una nullità virtuale ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., non apparendo, invece, conferente il richiamo alla previsione di cui all'art. 1343 c.c. operato da parte resistente, in relazione al rispetto delle previsioni poste a presidio della corretta erogazione del credito.
La risposta deve ritenersi negativa, tenuto conto che le previsioni normative sull'obbligo di verifica del merito creditizio dell'imprenditore, finalizzate alla verifica del rispetto dell'obbligo di prudente e sana gestione, si inseriscono nel filone della vigilanza prudenziale e la loro violazione può condurre ad un'affermazione di responsabilità dell'istituto di credito, ma non all'invalidità negoziale.
In tal senso si è espressa la prevalente giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Padova 23 luglio 2024; Tribunale di Modena 4 giugno 2024 e Tribunale di Monza 4 luglio 2024), nonché la stessa Suprema Corte, con la recente ordinanza n. 26248/2024, che nel richiamare anche i precedenti giurisprudenziali di legittimità (Cass. civ. n. 16706/2020 e Cass. civ. n. 4376/2024) circoscrive, come si chiarirà anche di seguito, l'accertamento della configurabilità di una nullità virtuale alla verifica dell'integrazione di un reato (si legge nella citata pronuncia: “Ed allora a venire in rilievo non è tanto l'orientamento di questa Corte in base al quale
l'erogazione del credito che sia qualificabile come abusiva – in quanto effettuata, con dolo o colpa, ad un'impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in assenza di concrete prospettive di superamento della crisi – integra un illecito del soggetto finanziatore, per essere questi venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, obbligando il medesimo al risarcimento del danno, ove ne discenda un aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività di impresa (Cass. 29840/2023), quanto un profilo prettamente penalistico ridondante, sul piano negoziale, in un vizio di nullità”).
Anche valorizzando la circostanza che il finanziamento assistito da garanzia pubblica, nella misura in cui genera un privilegio e altera la par condicio, la conclusione non potrebbe mutare, tenuto conto che il divieto di alterazione della par condicio creditorum non giustifica l'affermazione di una nullità virtuale. Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che la tutela della par condicio non è affidata al rimedio della invalidità-nullità del contratto, essendo pacifico che gli atti negoziali pregiudizievoli nei confronti dei terzi (per abusiva erogazione del credito o in frode ai creditori) non sono illeciti, né nulli, ferma restando la tutela risarcitoria nei casi di colpevole concorso dell'ente mutuante nel dissesto del cliente finanziato (cfr. Cass. civ. n. 11695/2018; Cass. civ. 24725/2021 e Cass. civ. n. 15844/2022).
A ciò va aggiunto che le Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia (di natura regolamentare), al punto G.1, lett. k), dispongono l'inefficacia della garanzia “qualora risulti che la Garanzia Diretta è stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni, mendaci, inesatte o reticenti, se determinanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del Fondo, che il soggetto richiedente avrebbe potuto verificare con la dovuta diligenza professionale”.
Osserva il Collegio che di questa disposizione non vi sarebbe stato bisogno ove la violazione del merito creditizio avesse determinato la nullità, dovendosi altresì evidenziare che il sistema del codice della crisi contiene disposizioni che escludono in modo inequivoco l'invalidità del contratto di finanziamento stipulato in violazione dell'obbligo della banca di valutare il merito creditizio (art. 69, comma 2, art. 79, comma 4, CCII).
Ne consegue, per i motivi esposti, il rigetto dell'eccezione di nullità proposta ai sensi dell'art. 1343 c.c.
Neppure si ritiene sussistente un'ipotesi di nullità ex art. 1345 c.c., fondata sull'allegazione che, nella specie, non sarebbe stata concessa nuova liquidità, poiché le parti si sono limitate a sostituire una linea di credito già esistente, non assistita dalla garanzia pubblica, con una nuova linea invece assistita da detta garanzia, laddove la ben avrebbe potuto concedere CP_3 finanza all'impresa beneficiaria per mezzo della prima linea.
A tal proposito deve osservarsi che il motivo illecito che, se comune e determinante, comporta la nullità del contratto, si identifica con una finalità vietata dall'ordinamento perché contraria ad una norma imperativa, all'ordine pubblico o al buon costume, oppure diretta ad eludere una norma imperativa.
Pertanto. anche se l'intento delle parti è quello di recare un pregiudizio ai terzi creditori (nella specie, alterare la par condicio creditorum in favore dell'istituto di credito garantito), il motivo non può qualificarsi come illecito ai sensi dell'art. 1345 c.c., in mancanza di una norma che espressamente sancisca in via generale, come per il contratto in frode alla legge,
l'invalidità del contratto in frode dei terzi. Ed invero, nel caso in cui l'accordo sia stato posto in essere con l'intento di arrecare pregiudizio ai creditori, l'ordinamento prevede rimedi specifici (quali la revocatoria) che comportano la diversa sanzione dell'inefficacia e non dell'invalidità negoziale.
Nella specie, in ogni caso, non pare neppure individuabile un motivo “comune”, circostanza che ricorre quando entrambe le parti sono indotte alla stipulazione del contratto per il medesimo motivo, laddove è la stessa Procedura a dedurre che l'operazione di sostituzione della precedente linea di credito, non assistita da garanzia, con una linea garantita, era
“finalizzata esclusivamente a tutelare la in caso di inadempimento dell'impresa CP_3 beneficiaria” (così a pag. 2 della memoria di costituzione), proprio in ragione dell'operare della garanzia pubblica e dovendosi qui evidenziare che la Società debitrice è estranea al rapporto di garanzia.
Ancora si legge a pag. 7 della memoria di costituzione, a conferma dell'insussistenza della comunanza del preteso motivo illecito comune, che “…l'operazione posta in essere tra
[...]
e ha perseguito principalmente, se non esclusivamente, gli interessi della Pt_4 CP_1
a sostituire una linea di credito già esistente e non garantita, con una linea di credito CP_3 garantita”.
Ne consegue anche il rigetto di tale eccezione di nullità.
Da ultimo, sostiene la procedura che il contratto sarebbe nullo per violazione di norma imperativa e, in particolare, perché il perfezionamento del contratto integrerebbe il reato di bancarotta per aggravamento del dissesto previsto dall'art. 217, comma 1, lett. d), l.fall. (ora art. 323, comma 1, lett. d), CCII).
E tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità chiamata a pronunciarsi in materia di rapporto tra reato e contratto, sebbene in altre fattispecie, il rapporto tra negozio e contratto non è riconducibile automaticamente alla categoria della nullità.
In particolare, la S.C. ha affermato che “nel caso in cui la norma incriminatrice penale vieti proprio la stipulazione del contratto, in ragione dell'assetto degli interessi che esso mira a realizzare, si è al cospetto del c.d. “reato-contratto” (es. la vendita di sostanze stupefacenti;
la ricettazione ex art. 648 c.p.; il commercio di prodotti con segni falsi ex art. 474 c.p.); allorché, al contrario, la norma penale sanzioni la condotta posta in essere da uno dei contraenti in danno dell'altro nella fase della stipulazione, rileva la categoria concettuale del
c.d. “reato in contratto” (si tratta, per lo più, delle fattispecie di reato caratterizzate dalla cooperazione artificiosa della vittima come la violenza privata ex art. 610 c.p., l'estorsione ex art. 629 c.p., la circonvenzione di persona incapace ex art. 643 c.p., l'usura ex art. 644 c.p.)
In merito ai c.d. reati in contratto la giurisprudenza di legittimità ha elaborato due distinti criteri per giudicare dell'invalidità del negozio concluso commettendo il reato: uno, di natura sostanziale, che tende a privilegiare la verifica della natura della norma penale violata, per valutare se si tratti di norma imperativa di ordine pubblico o comunque di rilevanza pubblica, perché posta a tutela di un interesse generale, sicché solo in tale eventualità il contratto che la viola si ritiene affetto da nullità perché in contrasto col primo comma dell'art. 1418 cod. civ.; un altro, di natura formale, che tende a privilegiare la verifica del vizio introdotto nel contratto a seguito della consumazione del reato, e dei possibili rimedi di tipo civilistico, secondo la rilevanza che la condotta vietata assume in questo ambito, sicché se la condotta del contraente - pur penalisticamente rilevante - comporti soltanto un vizio del consenso della controparte, il contratto si ritiene affetto da annullabilità, non da nullità….Questa Corte si è orientata nel senso di privilegiare il primo dei due criteri interpretativi perché più coerente col disposto del primo comma dell'art. 1418 cod. civ., alla stregua di quella che è l'interpretazione più accreditata del sintagma contrarietà a «norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente» ivi contenuto. Ed invero si deve osservare che la nullità del negozio è lo strumento predisposto dal legislatore per realizzare o non frustrare, per il tramite di esso (e non soltanto della condotta dei contraenti, anche quando si tratti di violazione di divieti soggettivi di contrarre), interessi di carattere generale protetti dall'ordinamento. Pertanto, la violazione della norma penale dà luogo ad un negozio nullo ogni qual volta la disposizione violata si connoti come norma penale di ordine pubblico nel senso che l'interesse o il bene giuridico protetto dalla norma assume una connotazione pubblicistica … ovvero solo quando la norma penale, tenuto conto della sua ratio, tutela interessi generali di rilevanza pubblica” (in questi termini Cass. civ. ordinanza n. 17568/22).
Nella specie ci troviamo dinnanzi non già ad un reato-contratto o ad un reato in contratto, ma ad un contratto in reato. La condotta prevista dall'art. 217, comma 1, lett. d), e ora CP_5 dall'art. 323, comma 1, lett. d), CCII, infatti, richiede comportamenti successivi alla stipulazione del contratto di finanziamento e riferibili solo all'imprenditore. Inoltre, tenuto conto di tale circostanza, ci si deve chiedere fino a che punto sia configurabile il concorso del personale della banca nel reato proprio dell'imprenditore, tenuto conto che il reato richiede comportamenti successivi alla stipulazione del contratto di finanziamento e riferibili solo all'imprenditore.
Ciò che è certo è che, per far valere tale nullità (ove configurabile) è necessario che il giudice accerti, sulla base delle allegazioni del curatore, non solo la violazione dell'obbligo di valutazione del merito creditizio e la condizione di insolvenza dell'imprenditore, ma anche: 1) il successivo aggravamento del dissesto;
2) la relazione causale tra quest'ultimo e la concessione del finanziamento;
3) la configurabilità del concorso del personale della banca nel reato proprio dell'imprenditore, tenuto conto, ai fini dell'integrazione del reato, della rilevanza di condotte successive ed autonome dell'imprenditore.
Come chiarito dalla recente ordinanza della S.C. n. 26248/2024 già citata, “… a venire in rilievo non è tanto l'orientamento di questa Corte in base al quale l'erogazione del credito che sia qualificabile come abusiva … integra un illecito del soggetto finanziatore, …, quanto un profilo prettamente penalistico ridondante, sul piano negoziale, in un vizio di nullità”, evidenziando che i precedenti che vengono invocati a fondamento del rimedio della nullità sono caratterizzati dall'accertamento di peculiari condotte delittuose.
Come nel caso oggetto di esame da parte della Suprema Corte, anche nell'ambito del presente giudizio, la Curatela non ha in alcun modo tratteggiato né l'elemento oggettivo né quello soggettivo del reato ipotizzato, né tantomeno le modalità del concorso della banca, quale soggetto extraneus, con conseguente rigetto della relativa eccezione di nullità.
Ne consegue, per tutti i motivi esposti, una valutazione positiva in ordine all'accertamento della sussistenza del credito azionato in sede di ammissione al passivo e il conseguente accoglimento dell'opposizione.
In ordine alla regolazione delle spese di lite, tenuto conto dei diversi e contrastanti orientamenti espressi dalla giurisprudenza di merito in materia, ritiene questo Collegio che sussistano giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
in accoglimento dell'opposizione ammette allo stato Parte_1 passivo della in via Controparte_1 chirografaria, per l'importo di euro 79.937,78 per scoperto di conto corrente di corrispondenza n. 00351/0000047011423 (già n. 4822).
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Varese, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile in data 15 maggio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ida Carnevale Dott. Dario Giuseppe Papa.