CA
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/06/2025, n. 3657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3657 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6898 /2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. Renato Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 6898 /2020 promossa da:
, Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
con il patrocinio dell'avv. FARESE PAOLO e dell'avv., C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA CONCA D'ORO 190 ROMA;
APPELLANTI contro
società con socio unico, con sede legale in Controparte_3
Milano (MI) al Viale Majno n. 45, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. e, per essa, quale mandataria per la gestione dei crediti P.IVA_1
giusta procura speciale (già denominata CP_4 CP_5
denominazione, a propria volta, assunta da Controparte_6
1 rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Controparte_7
( ) in virtù di procura generale conferita in data 03.11.11 per C.F._3
atto del notaio Rep. N. 69079 Racc. n. 19521, ed elettivamente Persona_1
domiciliata presso lo Studio dello stesso avvocato in Roma alla Piazza della Libertà n.
20.
APPELLATO
Oggetto appello avverso sentenza n. 674/2020, pronunziata dal Tribunale Ordinario di
Tivoli, nel giudizio R.G.3851/2016
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti per l'udienza cartolare del
26/3/25
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado la quale mandataria per la Controparte_6
gestione del credito di ha convenuto in giudizio Controparte_6 Controparte_1
e , chiedendo che fosse dichiarata l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 Controparte_2
c.c., dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale (stipulato dai convenuti coniugi in data 23.6.2011).
A sostegno della domanda ha dedotto di essere creditore, in forza di decreto ingiuntivo, della società e dei convenuti, quali fideiussori della predetta società Controparte_8
giusta atto di fideiussione del 26.4.2007, per la somma complessiva di euro 66.802,47.
Il convenuto ha contestato la domanda e dedotto: il difetto di Controparte_1
legittimazione attiva da parte dell'attrice; la prescrizione del diritto ad esperire l'azione revocatoria;
nel merito, l'inesistenza dei requisiti richiesti per la proposizione dell'azione revocatoria.
ha dedotto: l'improcedibilità per indeterminatezza del petitum e per Controparte_2
lesione del contraddittorio stante la mancata rituale evocazione in giudizio di
; la necessità di sospendere il presente giudizio ex art. 295 c.p.c. Controparte_1
essendo pendente il giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo;
nel merito, la carenza dei presupposti dell'azione revocatoria.
2 Ha spiegato intervento volontario nel corso del giudizio la società Controparte_3
e, per essa, quale mandataria per la gestione dei crediti la
[...] CP_5
(denominazione assunta da , affermando Controparte_6
di costituirsi “in sostituzione della ” e deducendo che nell'ambito di CP_6
un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa a crediti ceduti da in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli Controparte_6
artt. 4 e 7.1 della Legge 130 concluso in data 14 luglio 2017, aveva acquistato pro- soluto da tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, Controparte_6
accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti Controparte_6
da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il
1975 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate
La domanda è stata accolta.
Il Tribunale ha preliminarmente ritenuto infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva poiché risulta presente nel fascicolo di parte attrice, tra i documenti allegati alla procura alle liti, procura Notar di Milano in data Persona_2
22.1.2008, rep. 356676, racc. 77776, con cui la società (in Controparte_9
forma abbreviata ha conferito alla società Controparte_6 [...]
dei crediti, procura per la gestione dei propri crediti Controparte_10
anomali e delle proprie cause passive connesse a posizioni per cui sussistono tali crediti anomali, con il correlativo potere di stare in giudizio per la società ai sensi dell'art. 77
c.p.c.
Quanto al merito, nella motivazione della sentenza impugnata si afferma che la costituzione di fondo patrimoniale costituisce un atto a titolo gratuito e che nel caso di specie ricorrevano tutti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c.. Il Tribunale ha osservato che l'atto di costituzione del fondo è successivo all'atto con il quale Controparte_1
e in data 26 aprile 2007 si sono costituiti fideiussori, fino alla Controparte_2
3 concorrenza di euro 97.500,00, della per l'adempimento delle Controparte_8
obbligazioni assunte da quest'ultima verso la CP_11
Quanto al pregiudizio per la parte creditrice, il Tribunale ha affermato che la costituzione in fondo patrimoniale dei cespiti immobiliari dei convenuti, a prescindere dall'allegata sussistenza di un ulteriore cespite ivi non incluso, ha minato la garanzia patrimoniale generica, rendendo così quanto meno più difficoltosa l'esazione coattiva del credito.
È stato ritenuto, inoltre, sussistente l'elemento soggettivo posto che i coniugi convenuti hanno costituito il fondo patrimoniale nel giugno 2011, pur essendo uniti in matrimonio già dal settembre 2000 e dopo l'assunzione della garanzia fideiussoria.
Il Tribunale ha così provveduto: dichiara inefficace nei confronti della in persona del legale Controparte_6
rappresentante p.t., l'atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato dai convenuti
e in data 23.6.2011 a rogito del Controparte_1 Controparte_2
Notaio di Roma, rep. 151531, racc. 28837; Persona_3
2. autorizza la parte interessata a procedere all'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2655, comma primo, c.c;
3. condanna e , in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2
rimborso delle spese del giudizio a favore della in persona del Controparte_6
legale rappresentante p.t., liquidate in 13.430,00 euro per compensi, in 786,00 euro per esborsi, oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4. dichiara irripetibili le spese del giudizio con riguardo alla terza intervenuta
[...]
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3
Hanno proposto appello con unico atto i due convenuti.
PRIMO MOTIVO DI APPELLO
Come primo motivo di appello hanno contestato la sentenza nella parte in cui ha ravvisato l'esistenza della procura ad agire. Sul punto hanno dedotto che nella sentenza il “mandato” è miracolosamente comparso. e che, invece:
4 a) nell'atto di citazione, tra i documenti allegati, non vi è menzione del “mandato”;
b) nell'indice, posto sulla copertina del fascicolo di controparte, non è fatta menzione del mandato;
c) nei verbali di causa non risulta il deposito di detto documento d) nella comparsa conclusionale di controparte non si accenna né tantomeno si contesta l'eccezione di carenza di mandato proposta dagli odierni appellanti;
e) non è dato conoscere se la “UniCredito Gestioni Crediti S.p.a.- Banca Controparte_10
e la siano lo stesso soggetto.
[...] Controparte_6
Hanno esposto che gli atti ed i documenti prodotti prima della costituzione in giudizio devono essere elencati nell'indice del fascicolo e sottoscritti dal cancelliere, mentre quelli prodotti dopo la costituzione vanno depositati in cancelleria con la comunicazione del loro elenco alle altre parti (oppure, se in udienza, devono essere elencati nel relativo verbale, sottoscritto dal cancelliere), di guisa che l'inosservanza di tali adempimenti, rendendo irrituale la compiuta produzione, preclude alla parte la possibilità di utilizzarli come fonte di prova, ed al giudice di merito di esaminarli.
Hanno sostenuto che il Giudice di primo grado ha “trovato” ed esaminato il documento senza tener conto della sua irritualità, sebbene non depositato secondo il codice di rito.
SECONDO MOTIVO DI APPELLO
Con il secondo motivo di appello hanno contestato il rigetto della eccezione di prescrizione.
Sul punto hanno dedotto che in considerazione dello svolgimento del processo e delle dichiarazioni rese in udienza emergeva con evidenza che tra la data di costituzione del fondo patrimoniale (23 giugno 2011) e la data della notifica della citazione (29 novembre 2016) erano trascorsi più di cinque anni. Il Tribunale ha disatteso l'eccezione richiamando la sentenza Cass. n. 24822 del 9 dicembre 2015 che ha (ri)affermato la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante ed il destinatario dell'atto, applicandola anche agli atti ove l'effetto sostanziale sia conseguibile solo a mezzo di un atto processuale.
5 Ha esposto che il ragionamento del Tribunale era incongruo in quanto: il termine prescrizionale scadeva il 23 giugno 2016 e, pertanto, quando il legale della banca ha chiesto il nuovo termine per la notifica all'udienza del 19 settembre 2016 il termine era già scaduto. Secondo il Tribunale di Tivoli, invece, la notifica si era perfezionata a fini interruttivi il 3 marzo 2016 in palese contraddizione con la affermazione della controparte all'udienza del 19 settembre 2017 che la notifica non era andata a buon fine.
TERZO MOTIVO DI APPELLO
Con il terzo motivo di appello hanno dedotto, nel merito, l'erroneità della sentenza sotto il profilo dell'affermata esistenza dell'eventus damni e della scientia damni.
Il Tribunale, hanno sostenuto gli appellanti, ha apoditticamente recepito le tesi della senza tener conto di un fondamentale elemento, ovvero che il credito della banca CP_10
nasceva da un mutuo ipotecario ed era quindi assistito da garanzia reale. L'ipoteca a garanzia del mutuo conferiva senza dubbio alla la facoltà di espropriare il bene, CP_10
prevalendo sul fondo patrimoniale (come anche affermato dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite nella sentenza 21658/2009).
Hanno concluso chiedendo:
In via preliminare concedere la sospensione della esecutività della sentenza impugnata per i motivi esposti nel presente atto;
-In accoglimento dell'appello proposto, riformare la sentenza emessa dal Tribunale di
Tivoli n.674/2020 del 5 maggio 2020 e per l'effetto dichiarare improcedibile e comunque nulla la domanda proposta dalla Banca per carenza di legittimazione attiva;
- Rigettare la domanda proposta in primo grado perchè il diritto ad esercitare l'azione revocatoria nei confronti del Sig. è ormai prescritto. CP_1
- nel merito rigettare integralmente la revocatoria proposta in primo grado perché priva dei requisiti previsti dall''art.2091 c.c , e comunque anche perché la banca attrice era fornita di garanzia ipotecaria.
6 Si è costituita società con socio unico e, per essa, quale Controparte_3
mandataria per la gestione dei crediti (già denominata CP_4 CP_5
denominazione, a propria volta, assunta da
[...] Controparte_6
contestando integralmente i motivi di appello.
[...]
In via incidentale ha esposto che il Tribunale non aveva dichiarato l'inefficacia dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale anche nei confronti dell'interventore
Controparte_3
Ha così concluso:
Rigettare integralmente l'appello principale ex adverso promosso, perché infondato e temerario.
- Accogliere l'appello incidentale promosso dalla deducente e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, accertare e dichiarare l'inefficacia relativa, ex art.
2901 c.c., del fondo patrimoniale costituito dai coniugi in data Persona_4
23.6.2011, giusta atto pubblico per Notar di Roma, Rep. 151531 Persona_3
- Racc. 28837, trascritto in data 28.6.2011 al n. 35142 - 22008 della Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma 2, nonché trascritto in data 1.7.2011 al n. 7429 della
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo, col quale costoro sottoposero a destinazione vincolata la quota indivisa di 9/10 della proprietà dell'appartamento e del posto auto esterno siti in Rignano Flaminio alla Via di Vallelunga n. 5, nonché la quota indivisa di 1/3 della proprietà di casa di abitazione, locale magazzino, altro locale magazzino, locale garage, area urbana, siti in Rignano Flaminio alla Via di
Vallelunga n. 5, nonché casa di abitazione in Faleria (VT) alla Via della Cava n. 1., oltre che in favore della nche in favore della Controparte_6 Controparte_3
nonché autorizzare la ex art. 2655, comma primo,
[...] Controparte_3
c.c., all'annotazione delle sentenza de qua.
- In ogni caso condannare il sig. o gli appellanti in solido tra loro Controparte_1
alla corresponsione di congruo indennizzo da determinarsi di Giustizia e da riconoscersi in favore della deducente, ex art. 96 c.p.c..
7 - In ogni caso condannare gli appellanti, in solido tra loro, all'integrale refusione delle spese e delle competenze per il doppio grado di giudizio, da attribuirsi in favore della deducente.
L'appello principale è infondato.
Il PRIMO MOTIVO DI APPELLO.
Si tratta di un motivo inammissibile.
La parte appellante non individua alcun errore nella affermazione del Tribunale sulla esistenza in atti e sulla validità della procura in forza della quale la parte attrice ha agito in primo grado ma ha eccepito solo l'asserito irrituale deposito.
Il motivo, pertanto, è inammissibile non individuando alcun specifico vizio della sentenza.
IL SECONDO MOTIVO DI APPELLO
Con riferimento al motivo di appello relativo alla prescrizione eccepita dal CP_1
si premette che il Tribunale, nel rigettare la stessa, ha così motivato:
Deve essere poi disattesa l'eccezione di prescrizione formulata dal convenuto
, il quale ha affermato che il fondo patrimoniale è stato costituito in Controparte_1
data 23.6.2011 mentre l'atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato al in data successiva al 23.6.2016 e dunque decorso il previsto termine CP_1
quinquennale di prescrizione.
È principio consolidato quello secondo il quale “La regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario” (Cass., Sez. Un., 9 dicembre 2015, n. 24822).
8 Orbene, emerge dagli atti di causa come la consegna dell'atto introduttivo all'ufficiale giudiziario sia avvenuta in data 3.3.2016 per la notifica nei riguardi di CP_1
all'indirizzo (Riano Flaminio, Via di Vallelunga n. 5) risultante dal certificato
[...]
di residenza in atti ed ove il ha, peraltro, dichiarato di risiedere nella CP_1
propria comparsa di costituzione;
pertanto, per quanto la notificazione sia stata eseguita in data 29.11.2016 ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non essendosi rinvenuto in data 15.3.2016 il nominativo del destinatario sul campanello e sulla cassetta della posta dell'indirizzo suindicato, deve ritenersi che l'interruzione della prescrizione, consistente nell'atto di esercizio del diritto, sia avvenuta per parte attrice in data
3.3.2016 con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, di conseguenza prima dello spirare del termine prescrizionale quinquennale decorrente dalla trascrizione dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale, avvenuta in data
28.6.2011 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma 2, nonché in data
1.7.2011 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo).
L'appellante ha sostenuto, in estrema sintesi, che il termine di prescrizione scadeva il
23 giugno 2016 e, pertanto, quando il legale della banca ha chiesto il nuovo termine per la notifica all'udienza del 19 settembre 2016 il termine era già decorso.
Il Tribunale, secondo gli appellanti, ha considerato valida una notificazione, quella del
3.3.2016, non giunta a buon fine, contravvenendo così al dettato della sentenza della
Suprema Corte.
Il motivo è infondato.
Questa la ricostruzione dei fatti: all'udienza di prima comparizione dell'1/2/16 per l'impossibilità di valida notifica al iene richiesto e concesso nuovo termine CP_1
per la notifica e la causa rinviata al 19/9/16. In data 03.03.2016 e in data 10.08.2016 la parte attrice ha effettuato altri due tentativi di notifica non andati a buon fine e, pertanto, all'udienza del 19.09.2016 il Giudice ha autorizzato la rinotifica e fissato nuova udienza alla data del 06.03.2017. In data 29.11.2016 si è proceduto a nuovo tentativo di notifica dell'atto, notifica perfezionatisi con le forme ex art. 143 c.p.c.
9 Il procedimento notificatorio è stato, pertanto, unico e non interrotto, ragione per la quale deve condividersi l'affermazione del Tribunale della retrodatazione degli effetti della notificazione per il notificante al momento della spedizione anche se la notifica non è andata inizialmente a buon fine.
La sentenza della Corte richiamata dal Tribunale risulta, pertanto, congruamente applicata al caso in esame con l'attribuzione alla notifica dell'efficacia sostanziale di atto interruttivo sulla base delle regole processuali.
TERZO MOTIVO DI APPELLO
Con l'ultimo motivo di appello è stata contestata la sussistenza dei presupposti della azione revocatoria vista l'esistenza di altri beni su cui soddisfarsi.
Sul punto appare opportuno richiamare la regola di giudizio da applicare per l'accertamento dell'esistenza del cd eventus damni.
La Corte di Cassazione ha affermato (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16221 del 18/06/2019) che il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'inefficacia dell'atto di compravendita di un immobile stipulato dal debitore convenuto, il cui patrimonio immobiliare residuo risultava gravato da un fondo patrimoniale e da iscrizioni ipotecarie, reputando irrilevante che il credito sottostante a una di tali iscrizioni fosse stato contestato dal debitore medesimo, in seno ad un giudizio instaurato successivamente all'atto dispositivo. Nel medesimo senso è
Sez. 3 - , Ordinanza n. 19207 del 19/07/2018).
10 Nel caso di specie l'appellante ha dedotto che il Tribunale non avrebbe tenuto conto del valore di un immobile di proprietà del sig. sito in Faleria (VT) pari ad CP_1
€ 70.000,00, nonché della sussistenza di una quota di una multiproprietà (per due settimane, la 35^ e la 36^) sita in Sardegna, del valore di € 25.000,00 appartenente alla sig.ra . CP_2
In realtà la stima, per questo secondo bene, non è supportata da alcun elemento a conforto.
In ogni caso considerato il valore del credito per cui è causa (66.000,00 euro oltre accessori e spese del giudizio di primo grado) e tenuto conto della maggiore consistenza e quantità dei beni immobili trasferiti nel fondo è evidente il significativo depauperamento della garanzia patrimoniale e l'aggravio della possibile fruttuosità della esecuzione.
Il Tribunale ha fatto, pertanto, buon governo delle risultanze istruttorie applicando alla fattispecie in esame le regole interpretative fornite dalla Suprema Corte
Va accolto l'appello incidentale.
La infatti, è intervenuta già nel processo di primo grado Controparte_3
come cessionaria del credito, cosicché gli effetti della sentenza si estendono necessariamente ad essa quale successore a titolo particolare nel diritto controverso.
Va, pertanto, dichiarata anche nei confronti della Controparte_3
l'inefficacia dell'atto dispositivo ai sensi dell'art. 2901 cc.
Le spese del grado di appello, liquidate in dispositivo secondo lo scaglione di valore fino a 260.000,00 euro, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Tivoli n. 674/2020, così provvede:
1) Respinge l'appello principale;
2) In accoglimento dell'appello incidentale dichiara inefficace anche nei confronti di l'atto di costituzione di fondo patrimoniale Controparte_3
11 stipulato dai convenuti e in data 23.6.2011 Controparte_1 Controparte_2
a rogito del Notaio di Roma, rep. 151531, racc. 28837; Persona_3
3) Condanna gli appellanti principali e al Controparte_1 Controparte_2
pagamento delle spese del giudizio di appello che liquida in €. 14.000,00 per compensi ed €. 1.165,00 per spese, oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali;
4) dichiara la sussistenza dei presupposti in capo agli appellanti principali
[...]
e della debenza di importo pari al contributo CP_1 Controparte_2
unificato, ai sensi dell'art. 13 d.p.r. n.115 del 30 maggio 2022.
Roma 4/6/25
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Renato Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. Renato Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 6898 /2020 promossa da:
, Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
con il patrocinio dell'avv. FARESE PAOLO e dell'avv., C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA CONCA D'ORO 190 ROMA;
APPELLANTI contro
società con socio unico, con sede legale in Controparte_3
Milano (MI) al Viale Majno n. 45, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. e, per essa, quale mandataria per la gestione dei crediti P.IVA_1
giusta procura speciale (già denominata CP_4 CP_5
denominazione, a propria volta, assunta da Controparte_6
1 rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Controparte_7
( ) in virtù di procura generale conferita in data 03.11.11 per C.F._3
atto del notaio Rep. N. 69079 Racc. n. 19521, ed elettivamente Persona_1
domiciliata presso lo Studio dello stesso avvocato in Roma alla Piazza della Libertà n.
20.
APPELLATO
Oggetto appello avverso sentenza n. 674/2020, pronunziata dal Tribunale Ordinario di
Tivoli, nel giudizio R.G.3851/2016
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti per l'udienza cartolare del
26/3/25
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado la quale mandataria per la Controparte_6
gestione del credito di ha convenuto in giudizio Controparte_6 Controparte_1
e , chiedendo che fosse dichiarata l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 Controparte_2
c.c., dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale (stipulato dai convenuti coniugi in data 23.6.2011).
A sostegno della domanda ha dedotto di essere creditore, in forza di decreto ingiuntivo, della società e dei convenuti, quali fideiussori della predetta società Controparte_8
giusta atto di fideiussione del 26.4.2007, per la somma complessiva di euro 66.802,47.
Il convenuto ha contestato la domanda e dedotto: il difetto di Controparte_1
legittimazione attiva da parte dell'attrice; la prescrizione del diritto ad esperire l'azione revocatoria;
nel merito, l'inesistenza dei requisiti richiesti per la proposizione dell'azione revocatoria.
ha dedotto: l'improcedibilità per indeterminatezza del petitum e per Controparte_2
lesione del contraddittorio stante la mancata rituale evocazione in giudizio di
; la necessità di sospendere il presente giudizio ex art. 295 c.p.c. Controparte_1
essendo pendente il giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo;
nel merito, la carenza dei presupposti dell'azione revocatoria.
2 Ha spiegato intervento volontario nel corso del giudizio la società Controparte_3
e, per essa, quale mandataria per la gestione dei crediti la
[...] CP_5
(denominazione assunta da , affermando Controparte_6
di costituirsi “in sostituzione della ” e deducendo che nell'ambito di CP_6
un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa a crediti ceduti da in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli Controparte_6
artt. 4 e 7.1 della Legge 130 concluso in data 14 luglio 2017, aveva acquistato pro- soluto da tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, Controparte_6
accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti Controparte_6
da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il
1975 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate
La domanda è stata accolta.
Il Tribunale ha preliminarmente ritenuto infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva poiché risulta presente nel fascicolo di parte attrice, tra i documenti allegati alla procura alle liti, procura Notar di Milano in data Persona_2
22.1.2008, rep. 356676, racc. 77776, con cui la società (in Controparte_9
forma abbreviata ha conferito alla società Controparte_6 [...]
dei crediti, procura per la gestione dei propri crediti Controparte_10
anomali e delle proprie cause passive connesse a posizioni per cui sussistono tali crediti anomali, con il correlativo potere di stare in giudizio per la società ai sensi dell'art. 77
c.p.c.
Quanto al merito, nella motivazione della sentenza impugnata si afferma che la costituzione di fondo patrimoniale costituisce un atto a titolo gratuito e che nel caso di specie ricorrevano tutti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c.. Il Tribunale ha osservato che l'atto di costituzione del fondo è successivo all'atto con il quale Controparte_1
e in data 26 aprile 2007 si sono costituiti fideiussori, fino alla Controparte_2
3 concorrenza di euro 97.500,00, della per l'adempimento delle Controparte_8
obbligazioni assunte da quest'ultima verso la CP_11
Quanto al pregiudizio per la parte creditrice, il Tribunale ha affermato che la costituzione in fondo patrimoniale dei cespiti immobiliari dei convenuti, a prescindere dall'allegata sussistenza di un ulteriore cespite ivi non incluso, ha minato la garanzia patrimoniale generica, rendendo così quanto meno più difficoltosa l'esazione coattiva del credito.
È stato ritenuto, inoltre, sussistente l'elemento soggettivo posto che i coniugi convenuti hanno costituito il fondo patrimoniale nel giugno 2011, pur essendo uniti in matrimonio già dal settembre 2000 e dopo l'assunzione della garanzia fideiussoria.
Il Tribunale ha così provveduto: dichiara inefficace nei confronti della in persona del legale Controparte_6
rappresentante p.t., l'atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato dai convenuti
e in data 23.6.2011 a rogito del Controparte_1 Controparte_2
Notaio di Roma, rep. 151531, racc. 28837; Persona_3
2. autorizza la parte interessata a procedere all'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2655, comma primo, c.c;
3. condanna e , in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2
rimborso delle spese del giudizio a favore della in persona del Controparte_6
legale rappresentante p.t., liquidate in 13.430,00 euro per compensi, in 786,00 euro per esborsi, oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4. dichiara irripetibili le spese del giudizio con riguardo alla terza intervenuta
[...]
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3
Hanno proposto appello con unico atto i due convenuti.
PRIMO MOTIVO DI APPELLO
Come primo motivo di appello hanno contestato la sentenza nella parte in cui ha ravvisato l'esistenza della procura ad agire. Sul punto hanno dedotto che nella sentenza il “mandato” è miracolosamente comparso. e che, invece:
4 a) nell'atto di citazione, tra i documenti allegati, non vi è menzione del “mandato”;
b) nell'indice, posto sulla copertina del fascicolo di controparte, non è fatta menzione del mandato;
c) nei verbali di causa non risulta il deposito di detto documento d) nella comparsa conclusionale di controparte non si accenna né tantomeno si contesta l'eccezione di carenza di mandato proposta dagli odierni appellanti;
e) non è dato conoscere se la “UniCredito Gestioni Crediti S.p.a.- Banca Controparte_10
e la siano lo stesso soggetto.
[...] Controparte_6
Hanno esposto che gli atti ed i documenti prodotti prima della costituzione in giudizio devono essere elencati nell'indice del fascicolo e sottoscritti dal cancelliere, mentre quelli prodotti dopo la costituzione vanno depositati in cancelleria con la comunicazione del loro elenco alle altre parti (oppure, se in udienza, devono essere elencati nel relativo verbale, sottoscritto dal cancelliere), di guisa che l'inosservanza di tali adempimenti, rendendo irrituale la compiuta produzione, preclude alla parte la possibilità di utilizzarli come fonte di prova, ed al giudice di merito di esaminarli.
Hanno sostenuto che il Giudice di primo grado ha “trovato” ed esaminato il documento senza tener conto della sua irritualità, sebbene non depositato secondo il codice di rito.
SECONDO MOTIVO DI APPELLO
Con il secondo motivo di appello hanno contestato il rigetto della eccezione di prescrizione.
Sul punto hanno dedotto che in considerazione dello svolgimento del processo e delle dichiarazioni rese in udienza emergeva con evidenza che tra la data di costituzione del fondo patrimoniale (23 giugno 2011) e la data della notifica della citazione (29 novembre 2016) erano trascorsi più di cinque anni. Il Tribunale ha disatteso l'eccezione richiamando la sentenza Cass. n. 24822 del 9 dicembre 2015 che ha (ri)affermato la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante ed il destinatario dell'atto, applicandola anche agli atti ove l'effetto sostanziale sia conseguibile solo a mezzo di un atto processuale.
5 Ha esposto che il ragionamento del Tribunale era incongruo in quanto: il termine prescrizionale scadeva il 23 giugno 2016 e, pertanto, quando il legale della banca ha chiesto il nuovo termine per la notifica all'udienza del 19 settembre 2016 il termine era già scaduto. Secondo il Tribunale di Tivoli, invece, la notifica si era perfezionata a fini interruttivi il 3 marzo 2016 in palese contraddizione con la affermazione della controparte all'udienza del 19 settembre 2017 che la notifica non era andata a buon fine.
TERZO MOTIVO DI APPELLO
Con il terzo motivo di appello hanno dedotto, nel merito, l'erroneità della sentenza sotto il profilo dell'affermata esistenza dell'eventus damni e della scientia damni.
Il Tribunale, hanno sostenuto gli appellanti, ha apoditticamente recepito le tesi della senza tener conto di un fondamentale elemento, ovvero che il credito della banca CP_10
nasceva da un mutuo ipotecario ed era quindi assistito da garanzia reale. L'ipoteca a garanzia del mutuo conferiva senza dubbio alla la facoltà di espropriare il bene, CP_10
prevalendo sul fondo patrimoniale (come anche affermato dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite nella sentenza 21658/2009).
Hanno concluso chiedendo:
In via preliminare concedere la sospensione della esecutività della sentenza impugnata per i motivi esposti nel presente atto;
-In accoglimento dell'appello proposto, riformare la sentenza emessa dal Tribunale di
Tivoli n.674/2020 del 5 maggio 2020 e per l'effetto dichiarare improcedibile e comunque nulla la domanda proposta dalla Banca per carenza di legittimazione attiva;
- Rigettare la domanda proposta in primo grado perchè il diritto ad esercitare l'azione revocatoria nei confronti del Sig. è ormai prescritto. CP_1
- nel merito rigettare integralmente la revocatoria proposta in primo grado perché priva dei requisiti previsti dall''art.2091 c.c , e comunque anche perché la banca attrice era fornita di garanzia ipotecaria.
6 Si è costituita società con socio unico e, per essa, quale Controparte_3
mandataria per la gestione dei crediti (già denominata CP_4 CP_5
denominazione, a propria volta, assunta da
[...] Controparte_6
contestando integralmente i motivi di appello.
[...]
In via incidentale ha esposto che il Tribunale non aveva dichiarato l'inefficacia dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale anche nei confronti dell'interventore
Controparte_3
Ha così concluso:
Rigettare integralmente l'appello principale ex adverso promosso, perché infondato e temerario.
- Accogliere l'appello incidentale promosso dalla deducente e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, accertare e dichiarare l'inefficacia relativa, ex art.
2901 c.c., del fondo patrimoniale costituito dai coniugi in data Persona_4
23.6.2011, giusta atto pubblico per Notar di Roma, Rep. 151531 Persona_3
- Racc. 28837, trascritto in data 28.6.2011 al n. 35142 - 22008 della Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma 2, nonché trascritto in data 1.7.2011 al n. 7429 della
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo, col quale costoro sottoposero a destinazione vincolata la quota indivisa di 9/10 della proprietà dell'appartamento e del posto auto esterno siti in Rignano Flaminio alla Via di Vallelunga n. 5, nonché la quota indivisa di 1/3 della proprietà di casa di abitazione, locale magazzino, altro locale magazzino, locale garage, area urbana, siti in Rignano Flaminio alla Via di
Vallelunga n. 5, nonché casa di abitazione in Faleria (VT) alla Via della Cava n. 1., oltre che in favore della nche in favore della Controparte_6 Controparte_3
nonché autorizzare la ex art. 2655, comma primo,
[...] Controparte_3
c.c., all'annotazione delle sentenza de qua.
- In ogni caso condannare il sig. o gli appellanti in solido tra loro Controparte_1
alla corresponsione di congruo indennizzo da determinarsi di Giustizia e da riconoscersi in favore della deducente, ex art. 96 c.p.c..
7 - In ogni caso condannare gli appellanti, in solido tra loro, all'integrale refusione delle spese e delle competenze per il doppio grado di giudizio, da attribuirsi in favore della deducente.
L'appello principale è infondato.
Il PRIMO MOTIVO DI APPELLO.
Si tratta di un motivo inammissibile.
La parte appellante non individua alcun errore nella affermazione del Tribunale sulla esistenza in atti e sulla validità della procura in forza della quale la parte attrice ha agito in primo grado ma ha eccepito solo l'asserito irrituale deposito.
Il motivo, pertanto, è inammissibile non individuando alcun specifico vizio della sentenza.
IL SECONDO MOTIVO DI APPELLO
Con riferimento al motivo di appello relativo alla prescrizione eccepita dal CP_1
si premette che il Tribunale, nel rigettare la stessa, ha così motivato:
Deve essere poi disattesa l'eccezione di prescrizione formulata dal convenuto
, il quale ha affermato che il fondo patrimoniale è stato costituito in Controparte_1
data 23.6.2011 mentre l'atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato al in data successiva al 23.6.2016 e dunque decorso il previsto termine CP_1
quinquennale di prescrizione.
È principio consolidato quello secondo il quale “La regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario” (Cass., Sez. Un., 9 dicembre 2015, n. 24822).
8 Orbene, emerge dagli atti di causa come la consegna dell'atto introduttivo all'ufficiale giudiziario sia avvenuta in data 3.3.2016 per la notifica nei riguardi di CP_1
all'indirizzo (Riano Flaminio, Via di Vallelunga n. 5) risultante dal certificato
[...]
di residenza in atti ed ove il ha, peraltro, dichiarato di risiedere nella CP_1
propria comparsa di costituzione;
pertanto, per quanto la notificazione sia stata eseguita in data 29.11.2016 ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non essendosi rinvenuto in data 15.3.2016 il nominativo del destinatario sul campanello e sulla cassetta della posta dell'indirizzo suindicato, deve ritenersi che l'interruzione della prescrizione, consistente nell'atto di esercizio del diritto, sia avvenuta per parte attrice in data
3.3.2016 con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, di conseguenza prima dello spirare del termine prescrizionale quinquennale decorrente dalla trascrizione dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale, avvenuta in data
28.6.2011 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma 2, nonché in data
1.7.2011 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo).
L'appellante ha sostenuto, in estrema sintesi, che il termine di prescrizione scadeva il
23 giugno 2016 e, pertanto, quando il legale della banca ha chiesto il nuovo termine per la notifica all'udienza del 19 settembre 2016 il termine era già decorso.
Il Tribunale, secondo gli appellanti, ha considerato valida una notificazione, quella del
3.3.2016, non giunta a buon fine, contravvenendo così al dettato della sentenza della
Suprema Corte.
Il motivo è infondato.
Questa la ricostruzione dei fatti: all'udienza di prima comparizione dell'1/2/16 per l'impossibilità di valida notifica al iene richiesto e concesso nuovo termine CP_1
per la notifica e la causa rinviata al 19/9/16. In data 03.03.2016 e in data 10.08.2016 la parte attrice ha effettuato altri due tentativi di notifica non andati a buon fine e, pertanto, all'udienza del 19.09.2016 il Giudice ha autorizzato la rinotifica e fissato nuova udienza alla data del 06.03.2017. In data 29.11.2016 si è proceduto a nuovo tentativo di notifica dell'atto, notifica perfezionatisi con le forme ex art. 143 c.p.c.
9 Il procedimento notificatorio è stato, pertanto, unico e non interrotto, ragione per la quale deve condividersi l'affermazione del Tribunale della retrodatazione degli effetti della notificazione per il notificante al momento della spedizione anche se la notifica non è andata inizialmente a buon fine.
La sentenza della Corte richiamata dal Tribunale risulta, pertanto, congruamente applicata al caso in esame con l'attribuzione alla notifica dell'efficacia sostanziale di atto interruttivo sulla base delle regole processuali.
TERZO MOTIVO DI APPELLO
Con l'ultimo motivo di appello è stata contestata la sussistenza dei presupposti della azione revocatoria vista l'esistenza di altri beni su cui soddisfarsi.
Sul punto appare opportuno richiamare la regola di giudizio da applicare per l'accertamento dell'esistenza del cd eventus damni.
La Corte di Cassazione ha affermato (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16221 del 18/06/2019) che il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'inefficacia dell'atto di compravendita di un immobile stipulato dal debitore convenuto, il cui patrimonio immobiliare residuo risultava gravato da un fondo patrimoniale e da iscrizioni ipotecarie, reputando irrilevante che il credito sottostante a una di tali iscrizioni fosse stato contestato dal debitore medesimo, in seno ad un giudizio instaurato successivamente all'atto dispositivo. Nel medesimo senso è
Sez. 3 - , Ordinanza n. 19207 del 19/07/2018).
10 Nel caso di specie l'appellante ha dedotto che il Tribunale non avrebbe tenuto conto del valore di un immobile di proprietà del sig. sito in Faleria (VT) pari ad CP_1
€ 70.000,00, nonché della sussistenza di una quota di una multiproprietà (per due settimane, la 35^ e la 36^) sita in Sardegna, del valore di € 25.000,00 appartenente alla sig.ra . CP_2
In realtà la stima, per questo secondo bene, non è supportata da alcun elemento a conforto.
In ogni caso considerato il valore del credito per cui è causa (66.000,00 euro oltre accessori e spese del giudizio di primo grado) e tenuto conto della maggiore consistenza e quantità dei beni immobili trasferiti nel fondo è evidente il significativo depauperamento della garanzia patrimoniale e l'aggravio della possibile fruttuosità della esecuzione.
Il Tribunale ha fatto, pertanto, buon governo delle risultanze istruttorie applicando alla fattispecie in esame le regole interpretative fornite dalla Suprema Corte
Va accolto l'appello incidentale.
La infatti, è intervenuta già nel processo di primo grado Controparte_3
come cessionaria del credito, cosicché gli effetti della sentenza si estendono necessariamente ad essa quale successore a titolo particolare nel diritto controverso.
Va, pertanto, dichiarata anche nei confronti della Controparte_3
l'inefficacia dell'atto dispositivo ai sensi dell'art. 2901 cc.
Le spese del grado di appello, liquidate in dispositivo secondo lo scaglione di valore fino a 260.000,00 euro, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Tivoli n. 674/2020, così provvede:
1) Respinge l'appello principale;
2) In accoglimento dell'appello incidentale dichiara inefficace anche nei confronti di l'atto di costituzione di fondo patrimoniale Controparte_3
11 stipulato dai convenuti e in data 23.6.2011 Controparte_1 Controparte_2
a rogito del Notaio di Roma, rep. 151531, racc. 28837; Persona_3
3) Condanna gli appellanti principali e al Controparte_1 Controparte_2
pagamento delle spese del giudizio di appello che liquida in €. 14.000,00 per compensi ed €. 1.165,00 per spese, oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali;
4) dichiara la sussistenza dei presupposti in capo agli appellanti principali
[...]
e della debenza di importo pari al contributo CP_1 Controparte_2
unificato, ai sensi dell'art. 13 d.p.r. n.115 del 30 maggio 2022.
Roma 4/6/25
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Renato Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
12