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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/06/2025, n. 2718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2718 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 4925/2024 vertente tra
nata in [...], il [...] (con l'avv. Piscitello Nadia); Parte_1
-ricorrente-
CONTRO
nato in [...], il [...]; CP_1
-resistente contumace-
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
-inerveniente necessario-
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 06/05/2025 parte ricorrente concludeva come da verbale in pari data, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di citato e non CP_1
costituitosi nell'ambito del presente procedimento.
2. Ciò detto, va, innanzitutto, premesso che sussiste la giurisdizione italiana a norma dell'art. 3, comma 1, lett. a), del Regolamento CE n. 2201/2003 in materia matrimoniale
(c.d. Bruxells II bis), il quale, a prescindere dalla cittadinanza delle parti, fissa il criterio generale della residenza abituale dei coniugi, eletta dalle parti in Palermo e, dunque, anche la competenza territoriale di questo ufficio giudiziario.
Va, altresì, affermata l'applicabilità della legge italiana a mente del Regolamento n.
1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010 (c.d. Roma III), esplicitamente munito di
“carattere universale” (art. 4), secondo il quale, ove non siano i coniugi a designare la legge applicabile fra quelle consentite, il divorzio e la separazione personale saranno disciplinati dalla legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato (così artt. 8 e 11).
Va, infine, rilevato che, ai sensi dell'art. 28 della legge 31 maggio 1995, n. 218, il matrimonio celebrato all'estero è valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se
è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, a prescindere dall'osservanza delle norme italiane relative alla trascrizione, atteso che questa, oltre a non essere obbligatoria ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 396/2000, non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di un atto già di per sé valido (sul punto, ad esempio, Cass. n. 17620 del 2013); nella specie, risulta che le parti hanno contratto matrimonio in Bangladesh, a Sunamganj, in data 11/10/2019 (cf. all. 2 del ricorso, con traduzione giurata); anche se le parti non hanno provveduto a trascrivere il matrimonio in Italia, nulla osta alle domande proposte.
3. Fatte queste doverose premesse, occorre ora evidenziare che va senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali ed il tenore stesso delle allegazioni di parte ricorrente offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Risulta, inoltre, acclarato che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro e tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
4. Va, a questo punto, esaminata la domanda di addebito formulata da parte ricorrente.
Invero, va puntualizzato che ai fini della pronunzia dell'addebito non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione che «in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito» (cf. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071).
Nel caso in esame, parte ricorrente ha allegato che la frattura coniugale sarebbe riconducibile ai comportamenti violenti ed aggressivi di CP_1
La ricorrente, in particolare, ha rappresentato di essere stata sottoposta a vessazioni, condotte violente e minacce da parte del resistente, tanto da essere fuggita per recarsi a Roma da altri connazionali, i quali l'avrebbero ospitata, dandole sostentamento.
A seguito della denuncia per maltrattamenti, è stata poi inserita presso Parte_1 una casa per donne vittime di violenza del centro antiviolenza “Le Onde ETS” (cfr. documentazione in atti)
Invero, le affermazioni di risultano corroborate dagli accertamenti Parte_1
compiuti in sede penale, dai quali risuta che è stato condannato per il CP_1 reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi, di cui all'art. 572 c.p., ai danni di e al risarcimento dei danni nei confronti della medesima (cfr. dispositivo Parte_1
di sentenza della Corte di Assise di Palermo, Sez. II, del 06/03/2025).
Ora, secondo la Suprema Corte, «le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.» (Cass. n. 31351/2022).
Ne discende che deve pronunciarsi dichiarazione di addebito della separazione nei confronti del resistente.
5. Quanto alla domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento proposta dalla ricorrente, giova ricordare che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma
2 del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cassazione civile sez. I, 27 giugno 2006, n. 14840).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
Invero, nel caso in esame, dalle allegazioni di parte ricorrente è emerso che la stessa non svolge alcuna attività lavorativa e, dal 07/06/2023, risulta essere inserita presso la struttura protetta dove ha intrapreso un percorso di uscita dalla violenza.
Il resistente, invece, secondo quanto dichiarato dalla ricorrente all'udienza del
15/10/2024, ha lavorato presso un ristorante a Palermo (cfr. verbale di udienza cit.).
Alla luce delle superiori considerazioni, tenuto conto delle allegate condizioni reddituali delle parti e delle dichiarazioni rese dalla ricorrente appare opportuno prevedere - in conformità a quanto stabilito con l'ordinanza del 17/10/2024 - l'obbligo di di versare mensilmente alla ricorrente entro il giorno 5 CP_1 Parte_1 di ogni mese, la somma di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento della stessa.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, disponendone il pagamento in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), data l'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo del
18 aprile 2024 [cfr. doc. allegato al ricorso].
P.Q.M.
Il Tribunale, udito il procuratore di parte ricorrente, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, nella contumacia di definitivamente pronunciando: CP_1
1) pronuncia la separazione dei coniugi nata in [...], il Parte_1
25/12/1998, e da nato in [...], il [...], i quali hanno CP_1 contratto matrimonio in Bangladesh, a Sunamganj, in data 11/10/2019;
2) accoglie la domanda di addebito avanzata da parte ricorrente;
3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di CP_1 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento della stessa, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT F.O.I.;
4) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, liquidate in complessivi € 2.800,00 per compenso professionale, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta ed oltre le spese prenotate a debito da liquidarsi a cura della cancelleria, ponendone il pagamento in favore dell'Erario;
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, il 19/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 4925/2024 vertente tra
nata in [...], il [...] (con l'avv. Piscitello Nadia); Parte_1
-ricorrente-
CONTRO
nato in [...], il [...]; CP_1
-resistente contumace-
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
-inerveniente necessario-
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 06/05/2025 parte ricorrente concludeva come da verbale in pari data, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di citato e non CP_1
costituitosi nell'ambito del presente procedimento.
2. Ciò detto, va, innanzitutto, premesso che sussiste la giurisdizione italiana a norma dell'art. 3, comma 1, lett. a), del Regolamento CE n. 2201/2003 in materia matrimoniale
(c.d. Bruxells II bis), il quale, a prescindere dalla cittadinanza delle parti, fissa il criterio generale della residenza abituale dei coniugi, eletta dalle parti in Palermo e, dunque, anche la competenza territoriale di questo ufficio giudiziario.
Va, altresì, affermata l'applicabilità della legge italiana a mente del Regolamento n.
1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010 (c.d. Roma III), esplicitamente munito di
“carattere universale” (art. 4), secondo il quale, ove non siano i coniugi a designare la legge applicabile fra quelle consentite, il divorzio e la separazione personale saranno disciplinati dalla legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato (così artt. 8 e 11).
Va, infine, rilevato che, ai sensi dell'art. 28 della legge 31 maggio 1995, n. 218, il matrimonio celebrato all'estero è valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se
è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, a prescindere dall'osservanza delle norme italiane relative alla trascrizione, atteso che questa, oltre a non essere obbligatoria ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 396/2000, non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di un atto già di per sé valido (sul punto, ad esempio, Cass. n. 17620 del 2013); nella specie, risulta che le parti hanno contratto matrimonio in Bangladesh, a Sunamganj, in data 11/10/2019 (cf. all. 2 del ricorso, con traduzione giurata); anche se le parti non hanno provveduto a trascrivere il matrimonio in Italia, nulla osta alle domande proposte.
3. Fatte queste doverose premesse, occorre ora evidenziare che va senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali ed il tenore stesso delle allegazioni di parte ricorrente offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Risulta, inoltre, acclarato che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro e tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
4. Va, a questo punto, esaminata la domanda di addebito formulata da parte ricorrente.
Invero, va puntualizzato che ai fini della pronunzia dell'addebito non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione che «in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito» (cf. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071).
Nel caso in esame, parte ricorrente ha allegato che la frattura coniugale sarebbe riconducibile ai comportamenti violenti ed aggressivi di CP_1
La ricorrente, in particolare, ha rappresentato di essere stata sottoposta a vessazioni, condotte violente e minacce da parte del resistente, tanto da essere fuggita per recarsi a Roma da altri connazionali, i quali l'avrebbero ospitata, dandole sostentamento.
A seguito della denuncia per maltrattamenti, è stata poi inserita presso Parte_1 una casa per donne vittime di violenza del centro antiviolenza “Le Onde ETS” (cfr. documentazione in atti)
Invero, le affermazioni di risultano corroborate dagli accertamenti Parte_1
compiuti in sede penale, dai quali risuta che è stato condannato per il CP_1 reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi, di cui all'art. 572 c.p., ai danni di e al risarcimento dei danni nei confronti della medesima (cfr. dispositivo Parte_1
di sentenza della Corte di Assise di Palermo, Sez. II, del 06/03/2025).
Ora, secondo la Suprema Corte, «le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.» (Cass. n. 31351/2022).
Ne discende che deve pronunciarsi dichiarazione di addebito della separazione nei confronti del resistente.
5. Quanto alla domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento proposta dalla ricorrente, giova ricordare che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma
2 del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cassazione civile sez. I, 27 giugno 2006, n. 14840).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
Invero, nel caso in esame, dalle allegazioni di parte ricorrente è emerso che la stessa non svolge alcuna attività lavorativa e, dal 07/06/2023, risulta essere inserita presso la struttura protetta dove ha intrapreso un percorso di uscita dalla violenza.
Il resistente, invece, secondo quanto dichiarato dalla ricorrente all'udienza del
15/10/2024, ha lavorato presso un ristorante a Palermo (cfr. verbale di udienza cit.).
Alla luce delle superiori considerazioni, tenuto conto delle allegate condizioni reddituali delle parti e delle dichiarazioni rese dalla ricorrente appare opportuno prevedere - in conformità a quanto stabilito con l'ordinanza del 17/10/2024 - l'obbligo di di versare mensilmente alla ricorrente entro il giorno 5 CP_1 Parte_1 di ogni mese, la somma di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento della stessa.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, disponendone il pagamento in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), data l'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo del
18 aprile 2024 [cfr. doc. allegato al ricorso].
P.Q.M.
Il Tribunale, udito il procuratore di parte ricorrente, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, nella contumacia di definitivamente pronunciando: CP_1
1) pronuncia la separazione dei coniugi nata in [...], il Parte_1
25/12/1998, e da nato in [...], il [...], i quali hanno CP_1 contratto matrimonio in Bangladesh, a Sunamganj, in data 11/10/2019;
2) accoglie la domanda di addebito avanzata da parte ricorrente;
3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di CP_1 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento della stessa, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT F.O.I.;
4) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, liquidate in complessivi € 2.800,00 per compenso professionale, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta ed oltre le spese prenotate a debito da liquidarsi a cura della cancelleria, ponendone il pagamento in favore dell'Erario;
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, il 19/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.