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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 10/12/2025, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 1101/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, , elettivamente domiciliati in Roma, Via Parte_1 Parte_2
Virgilio, n. 8, presso lo studio dell'Avv. Luigi Parenti, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in calce alla citazione ATTORI contro
, elettivamente domiciliato in Controparte_1
Roma, Via Panaro, n. 14, presso lo studio dell'Avv. Michele Di Lembo, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 09.12.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2
, rappresentando: Controparte_1
- di aver affidato al convenuto incarico di fornitura e posa in opera di finestre e vetrate per la veranda del proprio appartamento, sito in Roma, Via della Caffarelletta, n. 77, nell'ambito del contratto di appalto con Controparte_2 per la sopraelevazione e posa in opera della struttura portante della
[...] veranda del medesimo immobile, concluso in data 30.05.2018; 2
- che le finestre e vetrate installate hanno dato luogo a rilevanti fenomeni di infiltrazione d'acqua, manifestati già al termine di effettuazione dei lavori di montaggio;
- di aver, conseguentemente, subito danni patrimoniali, per la necessità di intervento di ripristino effettuato da diverso soggetto, e danni non patrimoniali, per la condizione di incertezza sulla situazione abitativa.
Conseguentemente, gli attori hanno chiesto l'accertamento della responsabilità da inadempimento del convenuto e la condanna dello stesso al risarcimento dei danni patrimoniali, per l'importo di Euro 13.065,23, e non patrimoniali, per l'importo di Euro 5.000,00, cagionati.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio Controparte_1
, evidenziando:
[...]
- il difetto di competenza per territorio del foro adito, in considerazione della previsione, di cui all'art. 15 del contratto di appalto intercorrente tra
[...]
e gli attori, relativa alla competenza esclusiva del Tribunale Controparte_2 di Roma;
- la qualificazione del rapporto oggetto di causa in termini di contratto di compravendita e non di appalto, venendo in rilievo fornitura di beni e non affidamento di incarico per posa in opera o installazione;
- la mancata prova di verificazione di danno risarcibile derivante dagli asseriti difetti del materiale venduto;
- la decorrenza del termine di prescrizione annuale relativo alla garanzia per vizi della cosa venduta, nonché del termine di prescrizione biennale relativo alla garanzia per vizi dell'opera appaltata, decorrente dalla posa in opera dei beni forniti, avvenuta in data 07.05.2019.
La causa è stata istruita con acquisizione dei documenti depositati dalle parti e svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 09.12.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione.
Anzitutto, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di competenza per territorio proposta da parte convenuta. Tale eccezione è fondata sulla previsione, di cui all'art. 15 del contratto di appalto intercorrente tra e gli attori, per cui “per ogni controversia in Controparte_2 ordine ai lavori appaltati, sarà scelto per le necessarie azioni conseguenti il Foro di Roma” (cfr. doc. 3, allegato alla citazione). 3
In primo luogo, deve evidenziarsi che il documento allegato risulta sprovvisto di sottoscrizione e di ogni elemento di riconducibilità ai contraenti ivi indicati, risultando conseguentemente privo di ogni rilevanza. In secondo luogo, la clausola relativa alla competenza per territorio non riguarda il rapporto contrattuale oggetto del presente giudizio, intercorrente tra soggetti diversi, per prestazioni distinte, non avendo conseguentemente alcun rilievo in relazione alla presente controversia. In terzo luogo, la formulazione della clausola richiamata risulta inidonea ad attribuire al foro designato dalle parti competenza territoriale esclusiva, mancando una inequivoca manifestazione di volontà delle parti diretta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge, con particolare riguardo al foro nel cui circondario è posta la sede legale della società convenuta, adito dagli attori. Infatti, in relazione a clausole dal tenore letterale analogo a quella di specie, è stato specificamente affermato che “la designazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, non attribuisce a tale foro carattere di esclusività in difetto di pattuizione espressa in tal senso, pattuizione che, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, dovendo per converso scaturire da una non equivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge […] e, specificamente, è stato chiarito proprio che l'espressione “per qualsiasi controversia” è inidonea a identificare un foro esclusivo, perché è diretta soltanto ad individuare l'ambito oggettivo di applicabilità del foro convenzionale” (Cass. 25.01.2018, n. 1838, conf. Cass. 03.11.2025, n. 29015, Cass. 06.10.2020, n. 21362, Cass. 18.05.2005, n. 10376, Cass. 15.02.2001, n. 2214).
Nel merito, la domanda risarcitoria proposta dagli attori risulta infondata e deve essere rigettata per le plurime e convergenti ragioni di seguito indicate.
Va premesso che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve provare la fonte negoziale del proprio diritto, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la specifica deduzione e la prova del fatto impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa creditoria (cfr. Cass. 20.01.2015, n. 826, Cass. 15.07.2011 n. 15659, Cass. 15.03.2010, n. 6205, Cass. Sez. Un. 30.10.2001, n. 13533). Nel caso di specie, gli attori non hanno provato la sussistenza di rapporto contrattuale di appalto con il convenuto, avente ad oggetto sia l'acquisto che la posa in opera e installazione di finestre e vetrate per la veranda del proprio appartamento, sito in Roma, Via della Caffarelletta, n. 77. Neppure gli attori hanno provato la sussistenza del pregresso rapporto contrattuale di appalto con per la sopraelevazione e posa in opera della struttura Controparte_2 4
portante della veranda del medesimo immobile, al quale il contratto concluso con il convenuto risulterebbe collegato. Infatti, in relazione al primo contratto indicato, gli attori non hanno depositato alcun documento, né hanno fornito alcun elemento di prova in ordine al contenuto degli accordi intercorrenti tra le parti, con particolare riguardo alla natura della prestazione commissionata. Inoltre, in relazione al secondo contratto indicato, gli attori hanno depositato un documento dattiloscritto privo di sottoscrizione e di ogni elemento di riconducibilità alle parti, come tale privo di ogni rilevanza. Diversamente, in relazione ai rapporti contrattuali intercorrenti tra le parti, circostanza incontestata risulta esclusivamente la conclusione da parte degli attori con il convenuto di contratto di compravendita, avente ad oggetto la fornitura delle finestre e vetrate precedentemente indicate. Anche dall'analisi delle comunicazioni intercorrenti tra le parti, allegate dagli attori, emerge il diniego opposto dal convenuto in ordine alla sussistenza di obbligazione di montaggio e posa in opera dei materiali dal medesimo forniti (cfr. docc. 4 e 6, allegati alla citazione). Pertanto, in mancanza della prova da parte degli attori, su cui ricadeva il relativo onere probatorio, in relazione alla sussistenza di rapporto contrattuale avente ad oggetto non solo la fornitura, ma anche il montaggio e l'installazione delle finestre e vetrate vendute dal convenuto, tra le parti può ritenersi intercorrente esclusivamente contratto di compravendita.
Fermo quanto premesso, in applicazione della disciplina della vendita, venendo in rilievo domanda risarcitoria articolata da parte dell'acquirente in relazione ad eventi dannosi di infiltrazione collegati con difetti dei prodotti venduti, deve darsi applicazione alla disciplina di cui all'art. 1494 c.c. In relazione al riparto dell'onere probatorio tra le parti, nell'ambito della disciplina richiamata, va evidenziato che “l'onere della prova, che incombe su parte acquirente ai fini del risarcimento del danno per vizi della cosa venduta ex art. 1494 cod. civ., riguarda, oltre alla tempestività della denuncia […], l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate” (Cass. 06.02.2025, n. 3022, conf. Cass. 16.02.2015, n. 3042, Cass. 28.03.2024, n. 8448). Inoltre, con riguardo all'onere probatorio gravante sul danneggiato nella disciplina generale del risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, va aggiunto che
“la prova dell'esistenza ed entità del danno compete al danneggiato, sul quale grava altresì l'onere di provare il nesso causale tra inadempimento e danno” (Cass. 03.03.2025, n. 5629, conf. Cass. 21.10.2024, n. 27142, Cass. 01.09.2023, n. 25567, Cass. 17.07.2023, n. 20707, Cass. 29.03.2022, n. 10050). Nel caso di specie, gli attori non hanno fornito alcuna prova in ordine alla sussistenza dei vizi lamentati o alla mancanza di qualità dei prodotti forniti dal convenuto, nonché 5
in relazione alla verificazione di eventi di danno causalmente riconducibili ai difetti dei beni acquistati. Sul punto, a causa degli interventi successivamente posti in essere dagli attori, la consulenza tecnica d'ufficio espletata non ha potuto apportare alcun elemento utile ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria spiegata. Infatti, è stato indicato che “nel corso delle operazioni peritali è emerso che gli infissi attualmente presenti presso l'immobile non corrispondono a quelli oggetto della presente controversia. La parte attrice ha riferito che i serramenti originariamente installati sono stati sostituiti circa tre anni or sono. In considerazione di tale circostanza, le parti presenti, unitamente ai rispettivi consulenti tecnici di parte, hanno concordato che, in assenza dei serramenti originari, non è possibile procedere alla verifica della fornitura eseguita e della posa in opera originaria da parte dell'impresa convenuta, né tantomeno effettuare un esame diretto dello stato delle lavorazioni eseguite al tempo dell'installazione iniziale […]. Alla luce di quanto sopra, il sottoscritto consulente tecnico d'ufficio deve pertanto rilevare l'impossibilità di eseguire gli accertamenti richiesti e, conseguentemente, l'impossibilità di esprimere alcuna valutazione tecnica circa la rispondenza al quesito suddetto posto dal giudice” (cfr. C.T.U. pagg. 2 e 3). Conseguentemente, è risultato impossibile condurre ogni tipo di accertamento sia in ordine alla sussistenza effettiva dei difetti lamentati dagli attori in relazione ai prodotti acquistati, sia in ordine alla sussistenza di rapporto causale tra tali difetti e gli eventi di danno indicati dagli attori. A tal riguardo, è risultata poi non dirimente la perizia di parte depositata dagli attori, inidonea, in mancanza di ulteriori elementi a supporto, a fornire elementi di prova a supporto della domanda risarcitoria spiegata. Sul punto, deve darsi seguito al principio per cui “la perizia giurata depositata da una parte non è dotata di efficacia probatoria, nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova” (Cass. 04.03.2025, n. 5667, conf. Cass. 27.12.2018, n. 33503, Cass. 22.04.2009, n. 9551). Dunque, risultando carente la prova, che era onere degli attori fornire, sia in relazione ai difetti dei beni acquistati, sia in relazione a evento di danno causalmente riconducibile ai medesimi, la domanda risarcitoria deve essere rigettata.
A quanto precede va aggiunto che risulta riscontrabile altresì la prescrizione del diritto risarcitorio invocato dagli attori. Infatti, con riguardo all'applicazione della garanzia per vizi della cosa venduta di cui agli artt. 1490 e segg. c.c., deve premettersi che “in tema di compravendita, l'azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia ex art. 1495 c. c. si prescrive, in ogni caso, nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, e ciò 6
indipendentemente dalla scoperta del vizio” (Cass. 09.02.2023, n. 3926, conf. Cass. 05.05.2017, n. 11037). A ciò va aggiunto che “i termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495 c.c. riguardano tutte le azioni spettanti al compratore per i vizi o la mancanza di qualità della cosa pattuita, e, pertanto, anche quella di risarcimento dei danni relativi” (Cass. 22.11.2021, n. 36052, conf. Cass. 03.08.2001, n. 10728). Nel caso di specie, è risultato incontestato che la consegna e posa in opera dei beni acquistati dagli attori è avvenuta in data 07.05.2019, mentre le prime comunicazioni intercorrenti tra le parti e relative alla sussistenza dei difetti lamentati risultato datate al 07.01.2021, con lettera di diffida verso il convenuto datata al 19.05.2022 (cfr. docc. 4, 6 e 7, allegati alla citazione). Conseguentemente, deve altresì riscontrarsi la prescrizione del diritto risarcitorio oggetto della domanda di parte attrice.
Le spese legali di lite sono poste, in base al principio di causalità e soccombenza, a carico degli attori, in solido tra loro, stante l'identità della posizione processuale assunta, e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del livello di complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente spiegata.
Per le medesime ragioni, le spese della consulenza tecnica d'ufficio devono essere definitivamente poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Respinge l'eccezione di incompetenza per territorio articolata dal convenuto;
- Rigetta le domande degli attori;
- Condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 4.000,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge;
- Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico degli attori, in solido tra loro
Tivoli, 10.12.2025
Il Giudice Valerio Ceccarelli
N. R.G. 1101/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, , elettivamente domiciliati in Roma, Via Parte_1 Parte_2
Virgilio, n. 8, presso lo studio dell'Avv. Luigi Parenti, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in calce alla citazione ATTORI contro
, elettivamente domiciliato in Controparte_1
Roma, Via Panaro, n. 14, presso lo studio dell'Avv. Michele Di Lembo, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 09.12.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2
, rappresentando: Controparte_1
- di aver affidato al convenuto incarico di fornitura e posa in opera di finestre e vetrate per la veranda del proprio appartamento, sito in Roma, Via della Caffarelletta, n. 77, nell'ambito del contratto di appalto con Controparte_2 per la sopraelevazione e posa in opera della struttura portante della
[...] veranda del medesimo immobile, concluso in data 30.05.2018; 2
- che le finestre e vetrate installate hanno dato luogo a rilevanti fenomeni di infiltrazione d'acqua, manifestati già al termine di effettuazione dei lavori di montaggio;
- di aver, conseguentemente, subito danni patrimoniali, per la necessità di intervento di ripristino effettuato da diverso soggetto, e danni non patrimoniali, per la condizione di incertezza sulla situazione abitativa.
Conseguentemente, gli attori hanno chiesto l'accertamento della responsabilità da inadempimento del convenuto e la condanna dello stesso al risarcimento dei danni patrimoniali, per l'importo di Euro 13.065,23, e non patrimoniali, per l'importo di Euro 5.000,00, cagionati.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio Controparte_1
, evidenziando:
[...]
- il difetto di competenza per territorio del foro adito, in considerazione della previsione, di cui all'art. 15 del contratto di appalto intercorrente tra
[...]
e gli attori, relativa alla competenza esclusiva del Tribunale Controparte_2 di Roma;
- la qualificazione del rapporto oggetto di causa in termini di contratto di compravendita e non di appalto, venendo in rilievo fornitura di beni e non affidamento di incarico per posa in opera o installazione;
- la mancata prova di verificazione di danno risarcibile derivante dagli asseriti difetti del materiale venduto;
- la decorrenza del termine di prescrizione annuale relativo alla garanzia per vizi della cosa venduta, nonché del termine di prescrizione biennale relativo alla garanzia per vizi dell'opera appaltata, decorrente dalla posa in opera dei beni forniti, avvenuta in data 07.05.2019.
La causa è stata istruita con acquisizione dei documenti depositati dalle parti e svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 09.12.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione.
Anzitutto, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di competenza per territorio proposta da parte convenuta. Tale eccezione è fondata sulla previsione, di cui all'art. 15 del contratto di appalto intercorrente tra e gli attori, per cui “per ogni controversia in Controparte_2 ordine ai lavori appaltati, sarà scelto per le necessarie azioni conseguenti il Foro di Roma” (cfr. doc. 3, allegato alla citazione). 3
In primo luogo, deve evidenziarsi che il documento allegato risulta sprovvisto di sottoscrizione e di ogni elemento di riconducibilità ai contraenti ivi indicati, risultando conseguentemente privo di ogni rilevanza. In secondo luogo, la clausola relativa alla competenza per territorio non riguarda il rapporto contrattuale oggetto del presente giudizio, intercorrente tra soggetti diversi, per prestazioni distinte, non avendo conseguentemente alcun rilievo in relazione alla presente controversia. In terzo luogo, la formulazione della clausola richiamata risulta inidonea ad attribuire al foro designato dalle parti competenza territoriale esclusiva, mancando una inequivoca manifestazione di volontà delle parti diretta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge, con particolare riguardo al foro nel cui circondario è posta la sede legale della società convenuta, adito dagli attori. Infatti, in relazione a clausole dal tenore letterale analogo a quella di specie, è stato specificamente affermato che “la designazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, non attribuisce a tale foro carattere di esclusività in difetto di pattuizione espressa in tal senso, pattuizione che, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, dovendo per converso scaturire da una non equivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge […] e, specificamente, è stato chiarito proprio che l'espressione “per qualsiasi controversia” è inidonea a identificare un foro esclusivo, perché è diretta soltanto ad individuare l'ambito oggettivo di applicabilità del foro convenzionale” (Cass. 25.01.2018, n. 1838, conf. Cass. 03.11.2025, n. 29015, Cass. 06.10.2020, n. 21362, Cass. 18.05.2005, n. 10376, Cass. 15.02.2001, n. 2214).
Nel merito, la domanda risarcitoria proposta dagli attori risulta infondata e deve essere rigettata per le plurime e convergenti ragioni di seguito indicate.
Va premesso che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve provare la fonte negoziale del proprio diritto, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la specifica deduzione e la prova del fatto impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa creditoria (cfr. Cass. 20.01.2015, n. 826, Cass. 15.07.2011 n. 15659, Cass. 15.03.2010, n. 6205, Cass. Sez. Un. 30.10.2001, n. 13533). Nel caso di specie, gli attori non hanno provato la sussistenza di rapporto contrattuale di appalto con il convenuto, avente ad oggetto sia l'acquisto che la posa in opera e installazione di finestre e vetrate per la veranda del proprio appartamento, sito in Roma, Via della Caffarelletta, n. 77. Neppure gli attori hanno provato la sussistenza del pregresso rapporto contrattuale di appalto con per la sopraelevazione e posa in opera della struttura Controparte_2 4
portante della veranda del medesimo immobile, al quale il contratto concluso con il convenuto risulterebbe collegato. Infatti, in relazione al primo contratto indicato, gli attori non hanno depositato alcun documento, né hanno fornito alcun elemento di prova in ordine al contenuto degli accordi intercorrenti tra le parti, con particolare riguardo alla natura della prestazione commissionata. Inoltre, in relazione al secondo contratto indicato, gli attori hanno depositato un documento dattiloscritto privo di sottoscrizione e di ogni elemento di riconducibilità alle parti, come tale privo di ogni rilevanza. Diversamente, in relazione ai rapporti contrattuali intercorrenti tra le parti, circostanza incontestata risulta esclusivamente la conclusione da parte degli attori con il convenuto di contratto di compravendita, avente ad oggetto la fornitura delle finestre e vetrate precedentemente indicate. Anche dall'analisi delle comunicazioni intercorrenti tra le parti, allegate dagli attori, emerge il diniego opposto dal convenuto in ordine alla sussistenza di obbligazione di montaggio e posa in opera dei materiali dal medesimo forniti (cfr. docc. 4 e 6, allegati alla citazione). Pertanto, in mancanza della prova da parte degli attori, su cui ricadeva il relativo onere probatorio, in relazione alla sussistenza di rapporto contrattuale avente ad oggetto non solo la fornitura, ma anche il montaggio e l'installazione delle finestre e vetrate vendute dal convenuto, tra le parti può ritenersi intercorrente esclusivamente contratto di compravendita.
Fermo quanto premesso, in applicazione della disciplina della vendita, venendo in rilievo domanda risarcitoria articolata da parte dell'acquirente in relazione ad eventi dannosi di infiltrazione collegati con difetti dei prodotti venduti, deve darsi applicazione alla disciplina di cui all'art. 1494 c.c. In relazione al riparto dell'onere probatorio tra le parti, nell'ambito della disciplina richiamata, va evidenziato che “l'onere della prova, che incombe su parte acquirente ai fini del risarcimento del danno per vizi della cosa venduta ex art. 1494 cod. civ., riguarda, oltre alla tempestività della denuncia […], l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate” (Cass. 06.02.2025, n. 3022, conf. Cass. 16.02.2015, n. 3042, Cass. 28.03.2024, n. 8448). Inoltre, con riguardo all'onere probatorio gravante sul danneggiato nella disciplina generale del risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, va aggiunto che
“la prova dell'esistenza ed entità del danno compete al danneggiato, sul quale grava altresì l'onere di provare il nesso causale tra inadempimento e danno” (Cass. 03.03.2025, n. 5629, conf. Cass. 21.10.2024, n. 27142, Cass. 01.09.2023, n. 25567, Cass. 17.07.2023, n. 20707, Cass. 29.03.2022, n. 10050). Nel caso di specie, gli attori non hanno fornito alcuna prova in ordine alla sussistenza dei vizi lamentati o alla mancanza di qualità dei prodotti forniti dal convenuto, nonché 5
in relazione alla verificazione di eventi di danno causalmente riconducibili ai difetti dei beni acquistati. Sul punto, a causa degli interventi successivamente posti in essere dagli attori, la consulenza tecnica d'ufficio espletata non ha potuto apportare alcun elemento utile ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria spiegata. Infatti, è stato indicato che “nel corso delle operazioni peritali è emerso che gli infissi attualmente presenti presso l'immobile non corrispondono a quelli oggetto della presente controversia. La parte attrice ha riferito che i serramenti originariamente installati sono stati sostituiti circa tre anni or sono. In considerazione di tale circostanza, le parti presenti, unitamente ai rispettivi consulenti tecnici di parte, hanno concordato che, in assenza dei serramenti originari, non è possibile procedere alla verifica della fornitura eseguita e della posa in opera originaria da parte dell'impresa convenuta, né tantomeno effettuare un esame diretto dello stato delle lavorazioni eseguite al tempo dell'installazione iniziale […]. Alla luce di quanto sopra, il sottoscritto consulente tecnico d'ufficio deve pertanto rilevare l'impossibilità di eseguire gli accertamenti richiesti e, conseguentemente, l'impossibilità di esprimere alcuna valutazione tecnica circa la rispondenza al quesito suddetto posto dal giudice” (cfr. C.T.U. pagg. 2 e 3). Conseguentemente, è risultato impossibile condurre ogni tipo di accertamento sia in ordine alla sussistenza effettiva dei difetti lamentati dagli attori in relazione ai prodotti acquistati, sia in ordine alla sussistenza di rapporto causale tra tali difetti e gli eventi di danno indicati dagli attori. A tal riguardo, è risultata poi non dirimente la perizia di parte depositata dagli attori, inidonea, in mancanza di ulteriori elementi a supporto, a fornire elementi di prova a supporto della domanda risarcitoria spiegata. Sul punto, deve darsi seguito al principio per cui “la perizia giurata depositata da una parte non è dotata di efficacia probatoria, nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova” (Cass. 04.03.2025, n. 5667, conf. Cass. 27.12.2018, n. 33503, Cass. 22.04.2009, n. 9551). Dunque, risultando carente la prova, che era onere degli attori fornire, sia in relazione ai difetti dei beni acquistati, sia in relazione a evento di danno causalmente riconducibile ai medesimi, la domanda risarcitoria deve essere rigettata.
A quanto precede va aggiunto che risulta riscontrabile altresì la prescrizione del diritto risarcitorio invocato dagli attori. Infatti, con riguardo all'applicazione della garanzia per vizi della cosa venduta di cui agli artt. 1490 e segg. c.c., deve premettersi che “in tema di compravendita, l'azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia ex art. 1495 c. c. si prescrive, in ogni caso, nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, e ciò 6
indipendentemente dalla scoperta del vizio” (Cass. 09.02.2023, n. 3926, conf. Cass. 05.05.2017, n. 11037). A ciò va aggiunto che “i termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495 c.c. riguardano tutte le azioni spettanti al compratore per i vizi o la mancanza di qualità della cosa pattuita, e, pertanto, anche quella di risarcimento dei danni relativi” (Cass. 22.11.2021, n. 36052, conf. Cass. 03.08.2001, n. 10728). Nel caso di specie, è risultato incontestato che la consegna e posa in opera dei beni acquistati dagli attori è avvenuta in data 07.05.2019, mentre le prime comunicazioni intercorrenti tra le parti e relative alla sussistenza dei difetti lamentati risultato datate al 07.01.2021, con lettera di diffida verso il convenuto datata al 19.05.2022 (cfr. docc. 4, 6 e 7, allegati alla citazione). Conseguentemente, deve altresì riscontrarsi la prescrizione del diritto risarcitorio oggetto della domanda di parte attrice.
Le spese legali di lite sono poste, in base al principio di causalità e soccombenza, a carico degli attori, in solido tra loro, stante l'identità della posizione processuale assunta, e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del livello di complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente spiegata.
Per le medesime ragioni, le spese della consulenza tecnica d'ufficio devono essere definitivamente poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Respinge l'eccezione di incompetenza per territorio articolata dal convenuto;
- Rigetta le domande degli attori;
- Condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 4.000,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge;
- Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico degli attori, in solido tra loro
Tivoli, 10.12.2025
Il Giudice Valerio Ceccarelli