Articolo 1 della Legge 3 ottobre 1957, n. 915
Versione
3 novembre 1957
Art. 1. Articolo unico.

E' autorizzata la vendita, a trattativa privata in favore della provincia di Roma, del compendio immobiliare appartenente al patrimonio dello Stato, sito in Roma, via Boncompagni nn. 20, 20-A, 22 e 24, costituito da un edificio a cinque piani, autorimessa, tettoia ed annesso giardino, per il prezzo di lire 202.000.000 rateizzato in dieci annualita' con gli interessi legali a scalare sulle rate dilazionate.
Il Ministro per le finanze provvedera' all'approvazione del relativo atto con proprio decreto.

Entrata in vigore il 3 novembre 1957