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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3344/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso l'ordinanza del 19/05/2021 rep. n. 6524, emessa dal Tribunale di Napoli, pendente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
26/10/1968 e residente in [...](Na) alla C.so D. Riccardi n. 83, elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Rocco Silvano
(c.f. ) e Valeria Silvano (c.f. ) C.F._2 C.F._3
sito in Cercola (NA) al C.so D. Riccardi n. 74;
APPELLANTE
E (Cod. Fisc. ) e (Cod. CP_1 C.F._4 CP_2
Fisc. ), elettivamente domiciliate in Quarto (Na) C.F._5
alla Via G. De Falco n. 88, quali procuratrici di sé stesse;
APPELLATE
Oggetto: pagamento compenso professionale avvocato;
appello avverso ordinanza emessa ai sensi dell'art. 14 d. lgs 150/2011.
Conclusioni: l'appellante concludeva come segue: “
1. Accoglimento dell'appello e, il rigetto di ogni contraria istanza;
2. dichiarare la nullità della ordinanza impugnata per i motivi e le documentali causali suesposti;
3. condannarsi gli appellati al pagamento delle spese e competenze del secondo grado del giudizio, con attribuzione;
4. in via subordinata, qualora la causa non fosse sufficientemente istruita, si chiede ammettersi la articolata prova per testi, con i testi indicati signori: e entrambi Controparte_3 Controparte_4
residenti in [...], portiere dello stabile e moglie”;
le appellate concludevano come segue: “1) accertare e dichiarare la ritualità della notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. iscritto al n. R.G.
20766/2020 e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e per l'effetto confermare l'ordinanza resa in
pag. 2/11 accoglimento dello stesso. 2) condannare la Sig.ra al Parte_1
pagamento delle somme dovute per il presente grado di giudizio, a titolo di spese e competenze per l'attività espletata dagli Avvocati e CP_1
oltre accessori di legge”. CP_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso depositato in data 16.10.2020, ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. e dell'art. 3 D. lgs. n. 150/2011, gli avv.ti e CP_1 CP_2
chiedevano pronunciarsi la condanna, di , al
[...] Parte_1
pagamento di complessivi euro 3.351,19, quale compenso professionale relativo alle prestazioni di assistenza e difesa svolte, nell'interesse della resistente, nell'ambito del giudizio civile di accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. svoltosi innanzi al Tribunale di Napoli, avente n. R.G. 25450/19, in cui avevano agito in forza di procura dalla stessa conferita, poi revocata nei confronti dell'avv. e oggetto di rinuncia da parte dell'avv. . CP_2 CP_1
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, veniva notificato in data 12.01.2021, ai sensi dell'art. 143 c.p.c..
La resistente, , non si costituiva in giudizio e il Parte_1
Tribunale di Napoli, ritenendo valida la notifica eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c., ne dichiarava la contumacia.
§ 2.
L'adito Tribunale, decidendo in composizione collegiale con ordinanza emessa ai sensi dell'art. dell'art. 14 d. lgs 150/2011, pronunciata in pag. 3/11 data 19.5.2021, accoglieva il ricorso, liquidando in favore degli avv.ti e la somma di euro 3.351,19 per le sole fasi di CP_1 CP_2
studio e introduttiva del giudizio presupposto, tenuto conto del valore della causa e delle tabelle di cui al D.M. n. 55/2014.
Accolto il ricorso, il Tribunale condannava, altresì, Parte_1
alla rifusione, in favore delle ricorrenti, delle spese processuali.
§ 3.
Avverso la predetta ordinanza, notificatale in data 06.06.2023 unitamente al precetto, interponeva appello Parte_1
mediante citazione notificata il 06/07/2023, eccependo la nullità della notifica del ricorso introduttivo, siccome effettuata erroneamente ai sensi dell'art. 143 c.p.c. pur in difetto dei relativi presupposti.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano e CP_1 CP_2
, le quali eccepivano l'inammissibilità dell'appello ex art 342
[...]
c.p.c. e ne contestavano, altresì, la fondatezza nel merito.
Con ordinanza del 17.02.2024 veniva fissata, per la rimessione della causa in decisione, l'udienza del 13.12.2024, concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c..
Depositate dalle parti le memorie difensive ai sensi del citato articolo, disposta la sostituzione della predetta udienza mediante il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
§ 4.
pag. 4/11 L'appello è inammissibile.
L'ordinanza impugnata veniva emessa dal Tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 14 D.lgs. 150/11, norma che, nella formulazione ratione temporis vigente, testualmente dispone: "Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794 e
l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo .. È competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale .. L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile."
§ 5.
In ordine all'ambito applicativo della norma in questione, merita poi rimarcare che, secondo una giurisprudenza già consolidata alla data dell'instaurazione del gravame in esame, con l'entrata in vigore dell'art. 14 del D.lgs. n. 150/11, le controversie in materia di compensi di prestazioni giudiziali degli avvocati in materia civile di cui all'art. 28 della legge n. 794/1942, si ritiene possano essere introdotte o con un ricorso proposto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., che introduce un procedimento sommario “speciale”, regolamentato dagli artt. 3, 4 e 14 del citato d.lgs., o con la proposizione di un decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c., che può dare luogo ad un giudizio di opposizione disciplinato sempre dalla predetta normativa speciale,
pag. 5/11 integrata dagli artt. 648, 649, 653 e 654 c.p.c.. La giurisprudenza ha, infatti, sottolineato l'unicità del rito proprio di tali controversie, nell'ambito delle quali sono comprese non solo quelle in cui si debba accertare il quantum, come ritenuto dalla giurisprudenza durante la vigenza della precedente disciplina della materia, ma anche quelle in cui sia necessario verificare l'an debeatur o la stessa esistenza del rapporto professionale (cfr Cass. S.U. n. 4485\18; conf. n. 26778 del
2018; Cass. n.12411\17; Cass. n. 4002\16; nonché in epoca recente,
Sez. 2, Sentenza n. 10864 del 24/04/2023).
Secondo i principi enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n.
4485/2018, ribaditi dalle Sezioni Unite nell'ordinanza n. 25938 del
16/10/2018, il rito sommario collegiale ex art. 14 D. Lgs. n. 150/2011 riguarda solo la controversia nella quale l'avvocato chieda la liquidazione delle spettanze della sua attività professionale svolta in un giudizio civile o con l'espletamento di prestazioni professionali che si pongano in stretto rapporto di connessione con il mandato relativo alla difesa o alla rappresentanza giudiziale, mentre resta esclusa l'attività professionale stragiudiziale civile che non abbia detta natura, quella svolta nel processo penale (anche in funzione dell'esercizio dell'azione civile in sede penale) e amministrativo o davanti a giudici speciali.
In relazione al regime impugnatorio, la Cassazione ha, inoltre, più volte affermato che “ In tema di liquidazione degli onorari e diritti di avvocato in materia civile, l'ordinanza conclusiva del procedimento ex art. 14 del
d.lgs. n. 150 del 2011 non è appellabile, ma impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, sia che la controversia riguardi solamente il quantum debeatur, sia che la stessa sia estesa all'an della pretesa,
pag. 6/11 trovando anche in tale ultimo caso applicazione il rito di cui al citato art.
14” (cfr. ex multis, Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 35026 del
14/12/2023).
§ 6.
Nel caso di specie, come dinanzi rilevato, gli avv.ti Gasso e hanno CP_2
agito in giudizio, con ricorso proposto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. e del D. Lgs. 150 del 2011, per il pagamento del compenso professionale relativo a prestazioni giudiziali svolte in ambito civile, relative al giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 – bis c.p.c..
Si tratta, quindi, come appare evidente, di attività che rientrano pienamente nell'ambito applicativo dell'art. 14 D. Lgs. n. 150/2011.
A quanto osservato si deve soggiungere che, in ogni caso, anche a prescindere dalla correttezza di tale scelta, il giudizio di primo grado si
è inequivocamente svolto secondo il rito delineato dall'art. 14 del D.
Lgs. n. 150/11.
Infatti, come si ricava dall'esame del fascicolo d'ufficio di primo grado,
a seguito del deposito del ricorso, proposto dalle odierne appellate, la causa era affidata alla decisione del Tribunale in composizione collegiale e la decisione veniva espressamente resa dal Tribunale, richiamando l'art. 14 del suddetto D. Lgs. 150/2011.
Da quanto premesso discende che, nella specie, debba applicarsi il principio secondo cui “l'individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va fatta in base alla qualificazione data dal giudice con il provvedimento impugnato
pag. 7/11 all'azione proposta, a prescindere dalla sua esattezza. Tale scelta è stata ritenuta l'unica conforme ai principi fondamentali della certezza dei rimedi impugnatori e dell'economia dell'attività processuale, evitando
l'irragionevolezza di imporre di fatto all'interessato di tutelarsi proponendo impugnazioni a mero titolo cautelativo, nel dubbio circa
l'esattezza della qualificazione operata dal giudice a quo” (cfr., ex multis, Cass. Civ., Ordinanza n. 10648 del 2020; Sez. 2 - , Sentenza n.
23740 del 04/09/2024).
Nel medesimo senso si è ritenuto che “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo per onorari ed altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, onde individuare il regime impugnatorio del provvedimento - sentenza od ordinanza - che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice, sempre che la stessa sia frutto di una consapevole scelta da parte di costui” (cfr.
Cass. Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 3326 del 06/02/2024).
Nel caso in esame, come si è avuto modo di rilevare dinanzi, alcun dubbio residua in ordine al fatto che il Tribunale abbia inteso decidere la causa ai sensi del sopra citato articolo 14.
§ 7.
Né, invero, osta, alla declaratoria di inammissibilità dell'appello, la circostanza che alcuna eccezione in tal senso sia stata sollevata dalle appellate, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio.
Nemmeno sussiste la necessità di provocare sul punto il contraddittorio, a norma dell'art. 101 c.p.c..
pag. 8/11 Infatti, secondo costante giurisprudenza, “In tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 45, comma 13, della l. n. 69 del 2009), se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina
l'esercizio delle domande giudiziali” (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 5, Ordinanza
n. 6218 del 04/03/2019; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7356 del
07/03/2022).
§ 8.
Alla luce delle considerazioni esposte, dunque, non Parte_1
poteva appellare l'ordinanza in questione, stante l'espresso divieto in tale senso previsto dall'art. 14 ultimo comma del D.lgs. n. 150/11, trattandosi di provvedimento impugnabile solo con ricorso per
Cassazione.
Ogni valutazione di merito deve ovviamente ritenersi assorbita.
§ 9.
Quanto alle spese del grado di appello, l'esito dell'impugnazione impone la condanna dell'appellante alla relativa rifusione in favore della controparte, essendosi, al momento dell'instaurazione dell'appello, il quadro giurisprudenziale, circa il tipo di impugnazione da esperire, già stabilizzato.
pag. 9/11 La relativa liquidazione viene operata, come in dispositivo, a norma a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 1.100,01 a euro 5.200,00, tenuto conto del disputatum, corrispondente all'ammontare del compenso oggetto di domanda, e con riconoscimento dei compensi tabellari minimi per tutte le fasi, avuto riguardo alla natura in rito della pronuncia adottata ed alla ridotta complessità della causa.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, Parte_1
così provvede:
a) dichiara l'appello inammissibile;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore di e CP_1
, delle spese processuali del grado di appello, che CP_2
liquida in euro 1.458,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
c) da atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo pag. 10/11 unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 30/12/2024.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3344/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso l'ordinanza del 19/05/2021 rep. n. 6524, emessa dal Tribunale di Napoli, pendente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
26/10/1968 e residente in [...](Na) alla C.so D. Riccardi n. 83, elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Rocco Silvano
(c.f. ) e Valeria Silvano (c.f. ) C.F._2 C.F._3
sito in Cercola (NA) al C.so D. Riccardi n. 74;
APPELLANTE
E (Cod. Fisc. ) e (Cod. CP_1 C.F._4 CP_2
Fisc. ), elettivamente domiciliate in Quarto (Na) C.F._5
alla Via G. De Falco n. 88, quali procuratrici di sé stesse;
APPELLATE
Oggetto: pagamento compenso professionale avvocato;
appello avverso ordinanza emessa ai sensi dell'art. 14 d. lgs 150/2011.
Conclusioni: l'appellante concludeva come segue: “
1. Accoglimento dell'appello e, il rigetto di ogni contraria istanza;
2. dichiarare la nullità della ordinanza impugnata per i motivi e le documentali causali suesposti;
3. condannarsi gli appellati al pagamento delle spese e competenze del secondo grado del giudizio, con attribuzione;
4. in via subordinata, qualora la causa non fosse sufficientemente istruita, si chiede ammettersi la articolata prova per testi, con i testi indicati signori: e entrambi Controparte_3 Controparte_4
residenti in [...], portiere dello stabile e moglie”;
le appellate concludevano come segue: “1) accertare e dichiarare la ritualità della notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. iscritto al n. R.G.
20766/2020 e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e per l'effetto confermare l'ordinanza resa in
pag. 2/11 accoglimento dello stesso. 2) condannare la Sig.ra al Parte_1
pagamento delle somme dovute per il presente grado di giudizio, a titolo di spese e competenze per l'attività espletata dagli Avvocati e CP_1
oltre accessori di legge”. CP_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso depositato in data 16.10.2020, ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. e dell'art. 3 D. lgs. n. 150/2011, gli avv.ti e CP_1 CP_2
chiedevano pronunciarsi la condanna, di , al
[...] Parte_1
pagamento di complessivi euro 3.351,19, quale compenso professionale relativo alle prestazioni di assistenza e difesa svolte, nell'interesse della resistente, nell'ambito del giudizio civile di accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. svoltosi innanzi al Tribunale di Napoli, avente n. R.G. 25450/19, in cui avevano agito in forza di procura dalla stessa conferita, poi revocata nei confronti dell'avv. e oggetto di rinuncia da parte dell'avv. . CP_2 CP_1
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, veniva notificato in data 12.01.2021, ai sensi dell'art. 143 c.p.c..
La resistente, , non si costituiva in giudizio e il Parte_1
Tribunale di Napoli, ritenendo valida la notifica eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c., ne dichiarava la contumacia.
§ 2.
L'adito Tribunale, decidendo in composizione collegiale con ordinanza emessa ai sensi dell'art. dell'art. 14 d. lgs 150/2011, pronunciata in pag. 3/11 data 19.5.2021, accoglieva il ricorso, liquidando in favore degli avv.ti e la somma di euro 3.351,19 per le sole fasi di CP_1 CP_2
studio e introduttiva del giudizio presupposto, tenuto conto del valore della causa e delle tabelle di cui al D.M. n. 55/2014.
Accolto il ricorso, il Tribunale condannava, altresì, Parte_1
alla rifusione, in favore delle ricorrenti, delle spese processuali.
§ 3.
Avverso la predetta ordinanza, notificatale in data 06.06.2023 unitamente al precetto, interponeva appello Parte_1
mediante citazione notificata il 06/07/2023, eccependo la nullità della notifica del ricorso introduttivo, siccome effettuata erroneamente ai sensi dell'art. 143 c.p.c. pur in difetto dei relativi presupposti.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano e CP_1 CP_2
, le quali eccepivano l'inammissibilità dell'appello ex art 342
[...]
c.p.c. e ne contestavano, altresì, la fondatezza nel merito.
Con ordinanza del 17.02.2024 veniva fissata, per la rimessione della causa in decisione, l'udienza del 13.12.2024, concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c..
Depositate dalle parti le memorie difensive ai sensi del citato articolo, disposta la sostituzione della predetta udienza mediante il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
§ 4.
pag. 4/11 L'appello è inammissibile.
L'ordinanza impugnata veniva emessa dal Tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 14 D.lgs. 150/11, norma che, nella formulazione ratione temporis vigente, testualmente dispone: "Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794 e
l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo .. È competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale .. L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile."
§ 5.
In ordine all'ambito applicativo della norma in questione, merita poi rimarcare che, secondo una giurisprudenza già consolidata alla data dell'instaurazione del gravame in esame, con l'entrata in vigore dell'art. 14 del D.lgs. n. 150/11, le controversie in materia di compensi di prestazioni giudiziali degli avvocati in materia civile di cui all'art. 28 della legge n. 794/1942, si ritiene possano essere introdotte o con un ricorso proposto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., che introduce un procedimento sommario “speciale”, regolamentato dagli artt. 3, 4 e 14 del citato d.lgs., o con la proposizione di un decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c., che può dare luogo ad un giudizio di opposizione disciplinato sempre dalla predetta normativa speciale,
pag. 5/11 integrata dagli artt. 648, 649, 653 e 654 c.p.c.. La giurisprudenza ha, infatti, sottolineato l'unicità del rito proprio di tali controversie, nell'ambito delle quali sono comprese non solo quelle in cui si debba accertare il quantum, come ritenuto dalla giurisprudenza durante la vigenza della precedente disciplina della materia, ma anche quelle in cui sia necessario verificare l'an debeatur o la stessa esistenza del rapporto professionale (cfr Cass. S.U. n. 4485\18; conf. n. 26778 del
2018; Cass. n.12411\17; Cass. n. 4002\16; nonché in epoca recente,
Sez. 2, Sentenza n. 10864 del 24/04/2023).
Secondo i principi enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n.
4485/2018, ribaditi dalle Sezioni Unite nell'ordinanza n. 25938 del
16/10/2018, il rito sommario collegiale ex art. 14 D. Lgs. n. 150/2011 riguarda solo la controversia nella quale l'avvocato chieda la liquidazione delle spettanze della sua attività professionale svolta in un giudizio civile o con l'espletamento di prestazioni professionali che si pongano in stretto rapporto di connessione con il mandato relativo alla difesa o alla rappresentanza giudiziale, mentre resta esclusa l'attività professionale stragiudiziale civile che non abbia detta natura, quella svolta nel processo penale (anche in funzione dell'esercizio dell'azione civile in sede penale) e amministrativo o davanti a giudici speciali.
In relazione al regime impugnatorio, la Cassazione ha, inoltre, più volte affermato che “ In tema di liquidazione degli onorari e diritti di avvocato in materia civile, l'ordinanza conclusiva del procedimento ex art. 14 del
d.lgs. n. 150 del 2011 non è appellabile, ma impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, sia che la controversia riguardi solamente il quantum debeatur, sia che la stessa sia estesa all'an della pretesa,
pag. 6/11 trovando anche in tale ultimo caso applicazione il rito di cui al citato art.
14” (cfr. ex multis, Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 35026 del
14/12/2023).
§ 6.
Nel caso di specie, come dinanzi rilevato, gli avv.ti Gasso e hanno CP_2
agito in giudizio, con ricorso proposto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. e del D. Lgs. 150 del 2011, per il pagamento del compenso professionale relativo a prestazioni giudiziali svolte in ambito civile, relative al giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 – bis c.p.c..
Si tratta, quindi, come appare evidente, di attività che rientrano pienamente nell'ambito applicativo dell'art. 14 D. Lgs. n. 150/2011.
A quanto osservato si deve soggiungere che, in ogni caso, anche a prescindere dalla correttezza di tale scelta, il giudizio di primo grado si
è inequivocamente svolto secondo il rito delineato dall'art. 14 del D.
Lgs. n. 150/11.
Infatti, come si ricava dall'esame del fascicolo d'ufficio di primo grado,
a seguito del deposito del ricorso, proposto dalle odierne appellate, la causa era affidata alla decisione del Tribunale in composizione collegiale e la decisione veniva espressamente resa dal Tribunale, richiamando l'art. 14 del suddetto D. Lgs. 150/2011.
Da quanto premesso discende che, nella specie, debba applicarsi il principio secondo cui “l'individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va fatta in base alla qualificazione data dal giudice con il provvedimento impugnato
pag. 7/11 all'azione proposta, a prescindere dalla sua esattezza. Tale scelta è stata ritenuta l'unica conforme ai principi fondamentali della certezza dei rimedi impugnatori e dell'economia dell'attività processuale, evitando
l'irragionevolezza di imporre di fatto all'interessato di tutelarsi proponendo impugnazioni a mero titolo cautelativo, nel dubbio circa
l'esattezza della qualificazione operata dal giudice a quo” (cfr., ex multis, Cass. Civ., Ordinanza n. 10648 del 2020; Sez. 2 - , Sentenza n.
23740 del 04/09/2024).
Nel medesimo senso si è ritenuto che “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo per onorari ed altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, onde individuare il regime impugnatorio del provvedimento - sentenza od ordinanza - che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice, sempre che la stessa sia frutto di una consapevole scelta da parte di costui” (cfr.
Cass. Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 3326 del 06/02/2024).
Nel caso in esame, come si è avuto modo di rilevare dinanzi, alcun dubbio residua in ordine al fatto che il Tribunale abbia inteso decidere la causa ai sensi del sopra citato articolo 14.
§ 7.
Né, invero, osta, alla declaratoria di inammissibilità dell'appello, la circostanza che alcuna eccezione in tal senso sia stata sollevata dalle appellate, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio.
Nemmeno sussiste la necessità di provocare sul punto il contraddittorio, a norma dell'art. 101 c.p.c..
pag. 8/11 Infatti, secondo costante giurisprudenza, “In tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 45, comma 13, della l. n. 69 del 2009), se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina
l'esercizio delle domande giudiziali” (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 5, Ordinanza
n. 6218 del 04/03/2019; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7356 del
07/03/2022).
§ 8.
Alla luce delle considerazioni esposte, dunque, non Parte_1
poteva appellare l'ordinanza in questione, stante l'espresso divieto in tale senso previsto dall'art. 14 ultimo comma del D.lgs. n. 150/11, trattandosi di provvedimento impugnabile solo con ricorso per
Cassazione.
Ogni valutazione di merito deve ovviamente ritenersi assorbita.
§ 9.
Quanto alle spese del grado di appello, l'esito dell'impugnazione impone la condanna dell'appellante alla relativa rifusione in favore della controparte, essendosi, al momento dell'instaurazione dell'appello, il quadro giurisprudenziale, circa il tipo di impugnazione da esperire, già stabilizzato.
pag. 9/11 La relativa liquidazione viene operata, come in dispositivo, a norma a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 1.100,01 a euro 5.200,00, tenuto conto del disputatum, corrispondente all'ammontare del compenso oggetto di domanda, e con riconoscimento dei compensi tabellari minimi per tutte le fasi, avuto riguardo alla natura in rito della pronuncia adottata ed alla ridotta complessità della causa.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, Parte_1
così provvede:
a) dichiara l'appello inammissibile;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore di e CP_1
, delle spese processuali del grado di appello, che CP_2
liquida in euro 1.458,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
c) da atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo pag. 10/11 unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 30/12/2024.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
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