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Sentenza 3 aprile 2024
Sentenza 3 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 03/04/2024, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
seconda sezione civile
N. R.G. 786/2024
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati
Manuela Morrone Presidente
Giusi Ianni Giudice
Maria Giovanna De Marco Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per la regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli nati fuori dal matrimonio instaurato congiuntamente da
, C.F. , con l'Avv. MAZZUCA Parte_1 C.F._1
VINCENZINA
e
TI LB, C.F. , con l'Avv. DE LORENZO C.F._2
FABIO
con l'intervento del Pubblico Ministero
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.02.204, e LE AL Parte_1
affermavano che dalla loro relazione era nata la figlia (il Persona_1
12.11.2017) e che il rapporto tra le parti si era oramai interrotto, per cui chiedevano di recepire gli accordi raggiunti tra le parti in ordine all'affidamento e mantenimento della figlia minore.
Il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Osserva il collegio che le condizioni stabilite dalle parti sono rispondenti all'interesse morale e materiale della figlia, garantendo alla stessa un rapporto equilibrato con entrambi i genitori, nel rispetto della disciplina di legge. Si possono pertanto omologare gli accordi presi dalle parti, nei termini riportati in dispositivo.
Nulla sulle spese, trattandosi di decisione su istanza congiunta delle parti private con parere favorevole del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
Omologa gli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
“Affidare la figlia minore (C.F.: ), nata Persona_1 C.F._3
il 12/11/2017 a Cosenza ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre e con regolamentazione dei tempi e modi di visita del padre nel seguente modo: A fine settimana alternati dalle 13:00 del sabato, per tenerla con sé anche per il pernottamento, per poi riportarla presso l'abitazione materna alle 19:00 della domenica. Per le feste natalizie, 25 dicembre con un genitore e 26 dicembre con l'altro, lo stesso per il 31 dicembre e 1 gennaio;
mentre per le festività pasquali, il giorno di Pasqua con un genitore e lunedì dell'Angelo con l'altro. Per le predette e specificate festività ad anni alterni. Ed infine, per le vacanze estive, 15 gg. a luglio e 15 gg. ad agosto di permanenza presso il genitore non collocatario;
- la Sig.ra AL LE, lascerà l'abitazione, attualmente adibita a residenza familiare, di proprietà del Sig. (padre del ricorrente) per trasferirsi Persona_2 con la minore presso l'abitazione dei propri genitori in Acri con termine ultimo al 30 giugno 2024;
Pag. 2 di 3 - ordinare al Sig. di corrispondere in favore della figlia, a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento, un assegno mensile pari ad € 250,00 Org_ (€_duecentocinquanta/00) rivalutabile annualmente secondo gli indici che provvederà a versare su una carta prepagata, per come indicata dalla AL;
oltre l'assegno unico o misure a sostegno della prole, comunque denominati, al 50%, nonché le spese straordinarie nella misura del 50%, previa consultazione con l'altro genitore ed esibizione di fattura e/o documentazione equipollente”
Così deciso in Cosenza, nella camera di consiglio del giorno 27/03/2024.
La Presidente rel.
Manuela Morrone
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
seconda sezione civile
N. R.G. 786/2024
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati
Manuela Morrone Presidente
Giusi Ianni Giudice
Maria Giovanna De Marco Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per la regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli nati fuori dal matrimonio instaurato congiuntamente da
, C.F. , con l'Avv. MAZZUCA Parte_1 C.F._1
VINCENZINA
e
TI LB, C.F. , con l'Avv. DE LORENZO C.F._2
FABIO
con l'intervento del Pubblico Ministero
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.02.204, e LE AL Parte_1
affermavano che dalla loro relazione era nata la figlia (il Persona_1
12.11.2017) e che il rapporto tra le parti si era oramai interrotto, per cui chiedevano di recepire gli accordi raggiunti tra le parti in ordine all'affidamento e mantenimento della figlia minore.
Il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Osserva il collegio che le condizioni stabilite dalle parti sono rispondenti all'interesse morale e materiale della figlia, garantendo alla stessa un rapporto equilibrato con entrambi i genitori, nel rispetto della disciplina di legge. Si possono pertanto omologare gli accordi presi dalle parti, nei termini riportati in dispositivo.
Nulla sulle spese, trattandosi di decisione su istanza congiunta delle parti private con parere favorevole del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
Omologa gli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
“Affidare la figlia minore (C.F.: ), nata Persona_1 C.F._3
il 12/11/2017 a Cosenza ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre e con regolamentazione dei tempi e modi di visita del padre nel seguente modo: A fine settimana alternati dalle 13:00 del sabato, per tenerla con sé anche per il pernottamento, per poi riportarla presso l'abitazione materna alle 19:00 della domenica. Per le feste natalizie, 25 dicembre con un genitore e 26 dicembre con l'altro, lo stesso per il 31 dicembre e 1 gennaio;
mentre per le festività pasquali, il giorno di Pasqua con un genitore e lunedì dell'Angelo con l'altro. Per le predette e specificate festività ad anni alterni. Ed infine, per le vacanze estive, 15 gg. a luglio e 15 gg. ad agosto di permanenza presso il genitore non collocatario;
- la Sig.ra AL LE, lascerà l'abitazione, attualmente adibita a residenza familiare, di proprietà del Sig. (padre del ricorrente) per trasferirsi Persona_2 con la minore presso l'abitazione dei propri genitori in Acri con termine ultimo al 30 giugno 2024;
Pag. 2 di 3 - ordinare al Sig. di corrispondere in favore della figlia, a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento, un assegno mensile pari ad € 250,00 Org_ (€_duecentocinquanta/00) rivalutabile annualmente secondo gli indici che provvederà a versare su una carta prepagata, per come indicata dalla AL;
oltre l'assegno unico o misure a sostegno della prole, comunque denominati, al 50%, nonché le spese straordinarie nella misura del 50%, previa consultazione con l'altro genitore ed esibizione di fattura e/o documentazione equipollente”
Così deciso in Cosenza, nella camera di consiglio del giorno 27/03/2024.
La Presidente rel.
Manuela Morrone
Pag. 3 di 3