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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/07/2025, n. 1526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1526 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7339 dell'anno 2025 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione, vertente
TRA
- ( ), nata a [...], il Parte_1 C.F._1 22.01.1992, rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Del Frate, giusta procura in atti;
E
- ( ), nato a [...], il [...], rappresentato e Parte_2 C.F._2 difeso dall'avv. Barbara Del Frate, giusta procura in atti;
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni sull'esercizio della responsabilità genitoriale su figli minori
* * * *
Letto il ricorso congiunto depositato in data 06.06.2025; viste le condizioni concordate per le quali le parti hanno chiesto che:
“1. I figli, e , sono affidati a entrambi i genitori con collocamento Per_1 Persona_2 prevalente degli stessi presso il domicilio materno, attualmente fissato in Roma alla via
VI ET n. 143;
2. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli quando vorrà, previo accordo con la signora ed almeno: Parte_1
- nel periodo ordinario: tutti i fine settimana dal sabato alle ore 16,00 sino alla domenica alle ore 18,00, andandoli a prendere e riportandoli presso il domicilio materno.
- nel periodo straordinario, ad anni alterni con la signora Natale dal 24 Parte_1 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
a Pasqua dal venerdì Santo al lunedì di Pasquetta;
d'estate 15 giorni (anche divisi in due periodi di 8 e 7 giorni), periodo quest'ultimo da individuare nei mesi di luglio/agosto e da concordare entro il 30 maggio di ciascuna anno. Per i restanti giorni resterà valido quanto indicato per il periodo ordinario.
4. Il signor corrisponderà alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, a Pt_2 Parte_1 titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la somma di €.400,00 (€.200,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, avendo a riferimento il mese di sottoscrizione del presente ricorso, ossia giugno. Egli, inoltre, parteciperà per quota del 70% alle spese straordinarie che si renderanno di volta in volta necessarie per
1 i figli, secondo quanto stabilito con il Protocollo d' intesa del Tribunale di Roma del 17.12.2014.
5. Il signor espressamente acconsente a che la signora continui a Pt_2 Parte_1 percepire per intero, ossia al 100%, l'importo che verrà mese per mese erogato dall'INPS a titolo di assegno unico per i figli”.
Ritenuta la congruità delle condizioni concordate dalle parti anche nei confronti della figlia minore (5.06.2011), ferma restando la valenza meramente negoziale delle Per_1 pattuizioni che esulano dal contenuto tipico dell'accordo.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del P.M. in sede, così provvede:
- dispone in conformità a quanto indicato dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 06.06.2025, le cui condizioni sono riportate in parte motiva;
- nulla per le spese. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 25.06.2025
Giudice rel. Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
2
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7339 dell'anno 2025 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione, vertente
TRA
- ( ), nata a [...], il Parte_1 C.F._1 22.01.1992, rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Del Frate, giusta procura in atti;
E
- ( ), nato a [...], il [...], rappresentato e Parte_2 C.F._2 difeso dall'avv. Barbara Del Frate, giusta procura in atti;
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni sull'esercizio della responsabilità genitoriale su figli minori
* * * *
Letto il ricorso congiunto depositato in data 06.06.2025; viste le condizioni concordate per le quali le parti hanno chiesto che:
“1. I figli, e , sono affidati a entrambi i genitori con collocamento Per_1 Persona_2 prevalente degli stessi presso il domicilio materno, attualmente fissato in Roma alla via
VI ET n. 143;
2. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli quando vorrà, previo accordo con la signora ed almeno: Parte_1
- nel periodo ordinario: tutti i fine settimana dal sabato alle ore 16,00 sino alla domenica alle ore 18,00, andandoli a prendere e riportandoli presso il domicilio materno.
- nel periodo straordinario, ad anni alterni con la signora Natale dal 24 Parte_1 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
a Pasqua dal venerdì Santo al lunedì di Pasquetta;
d'estate 15 giorni (anche divisi in due periodi di 8 e 7 giorni), periodo quest'ultimo da individuare nei mesi di luglio/agosto e da concordare entro il 30 maggio di ciascuna anno. Per i restanti giorni resterà valido quanto indicato per il periodo ordinario.
4. Il signor corrisponderà alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, a Pt_2 Parte_1 titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la somma di €.400,00 (€.200,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, avendo a riferimento il mese di sottoscrizione del presente ricorso, ossia giugno. Egli, inoltre, parteciperà per quota del 70% alle spese straordinarie che si renderanno di volta in volta necessarie per
1 i figli, secondo quanto stabilito con il Protocollo d' intesa del Tribunale di Roma del 17.12.2014.
5. Il signor espressamente acconsente a che la signora continui a Pt_2 Parte_1 percepire per intero, ossia al 100%, l'importo che verrà mese per mese erogato dall'INPS a titolo di assegno unico per i figli”.
Ritenuta la congruità delle condizioni concordate dalle parti anche nei confronti della figlia minore (5.06.2011), ferma restando la valenza meramente negoziale delle Per_1 pattuizioni che esulano dal contenuto tipico dell'accordo.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del P.M. in sede, così provvede:
- dispone in conformità a quanto indicato dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 06.06.2025, le cui condizioni sono riportate in parte motiva;
- nulla per le spese. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 25.06.2025
Giudice rel. Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
2