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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/05/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2331/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Luca Angioi, pronuncia la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta civile di primo grado iscritta al n. 2331 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024,
promossa da:
nato a [...] il giorno 11.3.1968, codice fiscale Parte_1
elettivamente domiciliato in via Gramsci n° 3 in SI (SU), presso lo C.F._1
studio dell'avvocato Simone Pinna, che lo rappresenta, difende e assistite, unitamente e disgiuntamente all'avvocato Matteo Solinas, in forza di procura speciale alle liti rilasciata in atto separato all'opposizione;
opponente
contro
C.F./P.I. , in persona dell'Amministratore Delegato pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede legale in Cuneo, Via Cascina Colombaro 36/A, con gli Avv.ti Vittorio Colomba e
Valentina Zanni;
opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso la cancelleria del Tribunale in data 7.9.2023,
ha chiesto l'emissione dell'ingiunzione di pagamento nei confronti di Controparte_1 Pt_2
e a fronte di un contratto di credito al consumo rispetto al quale
[...] Parte_3
gli stessi si sarebbero resi inadempienti.
2. Con decreto ingiuntivo n. 149/2024 (R.G. n. 6251/2023) emesso in data 11.11.2023 e pubblicato il 9.2.2024, il Tribunale di Cagliari, in accoglimento del ricorso, ha ingiunto ai predetti di pagare,
in solido tra loro, la somma di € 25.896,75, con interessi legali di mora da calcolarsi sulla sola quota capitale di euro 23.219,96 dal 30 novembre 2019, oltre alle spese della procedura monitoria.
3. Il decreto in questione è stato regolarmente notificato alla odierna parte ingiunta in data 7.3.2024.
4. Con atto di citazione del 15.04.2024, regolarmente notificato alla controparte, ha Parte_2
presentato atto di opposizione al decreto ingiuntivo, sollevando una serie di eccezioni e deduzioni rispetto alla pretesa creditoria di parte avversa. L'opponente ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Cagliari adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria
istanza, deduzione e conclusione, previa ogni più utile declaratoria di fatto o di rito,
1) in via preliminare e pregiudiziale, avuto riguardo a quanto suesposto e dedotto, accertare e
dichiarare il difetto di giurisdizione (ovvero, in subordine, l'intervenuta rinuncia alla
giurisdizione e/o all'azione) della parte opposta, per effetto della citata clausola compromissoria
di cui all'art. 14 del contratto di prestito personale del 18.6.2013 nonché, in ogni caso,
l'improcedibilità di ogni avversa pretesa per l'omesso tentativo di media-conciliazione; per
l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, con ogni e più utile pronuncia e declaratoria a
favore del Consumatore opponente;
2) in via principale, nel merito, accogliere la presente opposizione e dichiarare nullo, privo di
efficacia o, comunque, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 149/2024 (R.G. n.
6251/2023) pubblicato in data 9.2.2024, emesso in data 15.11.2023 dal Tribunale Civile di Cagliari, pervenuto all'opponente il 7.3.2024, con ogni più utile declaratoria di fatto o di legge;
3) in via principale, accertare e dichiarare l'inammissibilità, improcedibilità o, comunque,
l'infondatezza della domanda di pagamento proposta da nei confronti della Controparte_1
parte opponente, per le ragioni esposte e dedotte nella superiore espositiva nonché, segnatamente,
accertata e dichiarata la invalidità, nullità, vessatorietà e/o comunque l'inefficacia delle clausole
vessatorie del contratto di prestito personale n. 048273102 del 18.6.2013, laddove pongono a
carico dell'obbligato interessi anatocistici o comunque calcolati secondo il regime composto,
oltre la misura di legge, interessi superiori al tasso-soglia previsto nei decreti trimestrali emessi
ai sensi della legge ultra 7^ comma art. 11 TUB ed eccedenti il tasso-soglia stabilito dalla L. n.
2/2009 e confrontato al T.S.U., Tasso Soglia Usura, pubblicato con scadenza trimestrale dalla
Banca d'Italia su Gazzetta Ufficiale nonché della normativa richiamata nella suestesa espositiva;
per la invalidità, inefficacia e/o vessatorietà ex artt. 1341 e 1342 c.c.; ex art. 1469bis c.c. e D.lgs.
206/2005; ex art. 1176, 1337, 1375 e 1376 c.c., delle clausole contrattuali partitamente indicate
nella superiore espositiva nonché, infine, per la violazione del principio di buona fede e delle altre
disposizioni normative sopra citate da parte di in danno della parte Controparte_1
opponente; per l'effetto, accertare e dichiarare che il signor non è tenuto alla Parte_1
restituzione delle somme richieste dalla con il provvedimento monitorio Controparte_1
opposto, con ogni più utile pronuncia e declaratoria di legge;
4) in via principale e riconvenzionale, accertare e dichiarare la violazione da parte di
[...]
delle suddette norme e disposizioni normative e, per l'effetto, disporre la rettifica e/o CP_1
correzione e/o rideterminazione del saldo dell'estratto conto del contratto di prestito personale n.
048273102 del 18.6.2013 stipulato dal signor con (e per essa Parte_1 Controparte_2
da e della asserita mandataria ) e, per l'effetto, Controparte_3 Controparte_4
accordare alla parte opponente la ripetizione, la decurtazione, lo storno delle somme
ingiustamente versate alla parte opposta e/o, comunque, la rifusione delle somme versate in
eccesso dalla parte opponente rispetto all'importo accertato dovuto, avuto riguardo a quanto suesposto e dedotto, con decurtazione e stralcio delle somme indebitamente poste a carico del
Consumatore mutuatario da parte della Società opposta in corso del rapporto;
condannare altresì
la convenuta al risarcimento del danno arrecato alla parte opponente, per l'importo di euro
10.000,00 ovvero per la somma, maggiore o minore, che verrà accertata dovuta in corso di causa,
anche in via equitativa, con ogni più utile declaratoria di fatto o di legge;
5) in via di ulteriore subordine, avuto riguardo a tutto quanto sopra eccepito, esposto e dedotto,
accertare e dichiarare la minore somma dovuta dalla parte opponente, con eventuale
compensazione, integrale o parziale, tra le somme pretese da e quelle dovute a Controparte_1
titolo di risarcimento del danno a favore della parte opponente, come sopra esposte e dedotte;
6) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio.”.
5. Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 24.7.2024, il giudice ha dichiarato la contumacia della parte opposta e ha differito la prima udienza di comparizione, stante il carico del ruolo.
6. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata tardivamente in data 2.10.2024, la parte opposta contestando integralmente le deduzioni dell'opponente, ha chiesto Controparte_1
di rigettare ogni avversa domanda, chiedendo al contempo in via preliminare la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.
7. A seguito dell'udienza del 29.10.2024, con cui è stata revocata la dichiarazione di contumacia e concesso alle parti un termine per trattative, all'udienza del 12.02.2025 il giudice si è riservato sulla richiesta ex art. 648 c.p.c. avanzata nell'interesse di parte opposta.
8. A séguito dell'emissione dell'ordinanza del 24.03.2025, con cui il giudice ha dato séguito alla richiesta delle parti di fissazione di un'udienza per la definizione della controversia in via bonaria,
si è pervenuti all'odierna udienza del 14.5.2025, nel corso della quale le parti hanno dato atto che
è venuta meno la questione sostanziale sottesa al decreto ingiuntivo, stante il raggiungimento di un accordo transattivo. Pertanto, hanno chiesto l'emissione di una pronuncia di cessata materia del contendere, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Per quanto concerne le spese di lite, i difensori hanno richiesto concordemente che le spese processuali siano interamente compensate tra le parti.
****
9. Dev'essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, per le ragioni che seguono.
Come anticipato nel punto 8. della parte espositiva che precede, all'udienza da ultimo citata i difensori delle parti hanno richiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere,
precisando di aver trovato una soluzione conciliativa, essendo venuta meno la questione sostanziale sottesa al presente giudizio.
Deve rammentarsi che la dichiarazione di cessata materia del contendere è di carattere meramente processuale ed inidonea a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere in giudizio;
pertanto, la stessa acquista efficacia di giudicato sostanziale solo con riferimento alla mancanza di interesse, espressa dalle parti in causa, alla prosecuzione del giudizio (Cass. SS.UU. 28 settembre
2000 n. 1048; Cass. Civ. 25 marzo 2010 n. 7185), senza che neppure debba valutarsi “virtualmente”
la fondatezza o meno delle richieste avanzate. Nel caso in cui, poi, sia intervenuta una transazione/accordo conciliativo nel corso del giudizio di merito, dovrà essere senz'altro essere emessa dal Giudice la pronuncia in questione, essendo venuto meno l'interesse ad agire ed a contraddire tra le parti, cioè l'interesse a conseguire un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, da accertare avuto riguardo all' azione proposta dall' attore ed alle difese svolte dal convenuto (Cass. Civ. 4714/2006).
10. Tanto premesso, la richiesta avanzata congiuntamente dalle parti e avente ad oggetto la declaratoria di cessata materia del contendere merita senz'altro accoglimento, in quanto postula la sopravvenienza, nel corso del giudizio, di atti volontari delle parti (consistenti nel raggiungimento di un accordo in sede stragiudiziale, a fronte del quale la parte opposta ha rilasciato quietanza liberatoria nei confronti di controparte, prodotta in data 14.5.2025) idonei ad eliminare la posizione di contrasto e ogni interesse alla prosecuzione della causa.
Alla declaratoria di cessata materia del contendere consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto. 11. Le spese di lite del presente giudizio debbono essere interamente compensate tra le parti costituite,
tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti nel corso del giudizio e della concorde richiesta avanzata in tal senso dai difensori.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
b. revoca del decreto ingiuntivo n. 149/2024 emesso dal Tribunale di Cagliari e pubblicato in data 09.02.2024;
c. compensa interamente tra le parti costituite le spese di lite del giudizio.
Cagliari, 16 maggio 2025
Il giudice
Dott. Luca Angioi
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Luca Angioi, pronuncia la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta civile di primo grado iscritta al n. 2331 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024,
promossa da:
nato a [...] il giorno 11.3.1968, codice fiscale Parte_1
elettivamente domiciliato in via Gramsci n° 3 in SI (SU), presso lo C.F._1
studio dell'avvocato Simone Pinna, che lo rappresenta, difende e assistite, unitamente e disgiuntamente all'avvocato Matteo Solinas, in forza di procura speciale alle liti rilasciata in atto separato all'opposizione;
opponente
contro
C.F./P.I. , in persona dell'Amministratore Delegato pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede legale in Cuneo, Via Cascina Colombaro 36/A, con gli Avv.ti Vittorio Colomba e
Valentina Zanni;
opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso la cancelleria del Tribunale in data 7.9.2023,
ha chiesto l'emissione dell'ingiunzione di pagamento nei confronti di Controparte_1 Pt_2
e a fronte di un contratto di credito al consumo rispetto al quale
[...] Parte_3
gli stessi si sarebbero resi inadempienti.
2. Con decreto ingiuntivo n. 149/2024 (R.G. n. 6251/2023) emesso in data 11.11.2023 e pubblicato il 9.2.2024, il Tribunale di Cagliari, in accoglimento del ricorso, ha ingiunto ai predetti di pagare,
in solido tra loro, la somma di € 25.896,75, con interessi legali di mora da calcolarsi sulla sola quota capitale di euro 23.219,96 dal 30 novembre 2019, oltre alle spese della procedura monitoria.
3. Il decreto in questione è stato regolarmente notificato alla odierna parte ingiunta in data 7.3.2024.
4. Con atto di citazione del 15.04.2024, regolarmente notificato alla controparte, ha Parte_2
presentato atto di opposizione al decreto ingiuntivo, sollevando una serie di eccezioni e deduzioni rispetto alla pretesa creditoria di parte avversa. L'opponente ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Cagliari adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria
istanza, deduzione e conclusione, previa ogni più utile declaratoria di fatto o di rito,
1) in via preliminare e pregiudiziale, avuto riguardo a quanto suesposto e dedotto, accertare e
dichiarare il difetto di giurisdizione (ovvero, in subordine, l'intervenuta rinuncia alla
giurisdizione e/o all'azione) della parte opposta, per effetto della citata clausola compromissoria
di cui all'art. 14 del contratto di prestito personale del 18.6.2013 nonché, in ogni caso,
l'improcedibilità di ogni avversa pretesa per l'omesso tentativo di media-conciliazione; per
l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, con ogni e più utile pronuncia e declaratoria a
favore del Consumatore opponente;
2) in via principale, nel merito, accogliere la presente opposizione e dichiarare nullo, privo di
efficacia o, comunque, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 149/2024 (R.G. n.
6251/2023) pubblicato in data 9.2.2024, emesso in data 15.11.2023 dal Tribunale Civile di Cagliari, pervenuto all'opponente il 7.3.2024, con ogni più utile declaratoria di fatto o di legge;
3) in via principale, accertare e dichiarare l'inammissibilità, improcedibilità o, comunque,
l'infondatezza della domanda di pagamento proposta da nei confronti della Controparte_1
parte opponente, per le ragioni esposte e dedotte nella superiore espositiva nonché, segnatamente,
accertata e dichiarata la invalidità, nullità, vessatorietà e/o comunque l'inefficacia delle clausole
vessatorie del contratto di prestito personale n. 048273102 del 18.6.2013, laddove pongono a
carico dell'obbligato interessi anatocistici o comunque calcolati secondo il regime composto,
oltre la misura di legge, interessi superiori al tasso-soglia previsto nei decreti trimestrali emessi
ai sensi della legge ultra 7^ comma art. 11 TUB ed eccedenti il tasso-soglia stabilito dalla L. n.
2/2009 e confrontato al T.S.U., Tasso Soglia Usura, pubblicato con scadenza trimestrale dalla
Banca d'Italia su Gazzetta Ufficiale nonché della normativa richiamata nella suestesa espositiva;
per la invalidità, inefficacia e/o vessatorietà ex artt. 1341 e 1342 c.c.; ex art. 1469bis c.c. e D.lgs.
206/2005; ex art. 1176, 1337, 1375 e 1376 c.c., delle clausole contrattuali partitamente indicate
nella superiore espositiva nonché, infine, per la violazione del principio di buona fede e delle altre
disposizioni normative sopra citate da parte di in danno della parte Controparte_1
opponente; per l'effetto, accertare e dichiarare che il signor non è tenuto alla Parte_1
restituzione delle somme richieste dalla con il provvedimento monitorio Controparte_1
opposto, con ogni più utile pronuncia e declaratoria di legge;
4) in via principale e riconvenzionale, accertare e dichiarare la violazione da parte di
[...]
delle suddette norme e disposizioni normative e, per l'effetto, disporre la rettifica e/o CP_1
correzione e/o rideterminazione del saldo dell'estratto conto del contratto di prestito personale n.
048273102 del 18.6.2013 stipulato dal signor con (e per essa Parte_1 Controparte_2
da e della asserita mandataria ) e, per l'effetto, Controparte_3 Controparte_4
accordare alla parte opponente la ripetizione, la decurtazione, lo storno delle somme
ingiustamente versate alla parte opposta e/o, comunque, la rifusione delle somme versate in
eccesso dalla parte opponente rispetto all'importo accertato dovuto, avuto riguardo a quanto suesposto e dedotto, con decurtazione e stralcio delle somme indebitamente poste a carico del
Consumatore mutuatario da parte della Società opposta in corso del rapporto;
condannare altresì
la convenuta al risarcimento del danno arrecato alla parte opponente, per l'importo di euro
10.000,00 ovvero per la somma, maggiore o minore, che verrà accertata dovuta in corso di causa,
anche in via equitativa, con ogni più utile declaratoria di fatto o di legge;
5) in via di ulteriore subordine, avuto riguardo a tutto quanto sopra eccepito, esposto e dedotto,
accertare e dichiarare la minore somma dovuta dalla parte opponente, con eventuale
compensazione, integrale o parziale, tra le somme pretese da e quelle dovute a Controparte_1
titolo di risarcimento del danno a favore della parte opponente, come sopra esposte e dedotte;
6) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio.”.
5. Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 24.7.2024, il giudice ha dichiarato la contumacia della parte opposta e ha differito la prima udienza di comparizione, stante il carico del ruolo.
6. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata tardivamente in data 2.10.2024, la parte opposta contestando integralmente le deduzioni dell'opponente, ha chiesto Controparte_1
di rigettare ogni avversa domanda, chiedendo al contempo in via preliminare la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.
7. A seguito dell'udienza del 29.10.2024, con cui è stata revocata la dichiarazione di contumacia e concesso alle parti un termine per trattative, all'udienza del 12.02.2025 il giudice si è riservato sulla richiesta ex art. 648 c.p.c. avanzata nell'interesse di parte opposta.
8. A séguito dell'emissione dell'ordinanza del 24.03.2025, con cui il giudice ha dato séguito alla richiesta delle parti di fissazione di un'udienza per la definizione della controversia in via bonaria,
si è pervenuti all'odierna udienza del 14.5.2025, nel corso della quale le parti hanno dato atto che
è venuta meno la questione sostanziale sottesa al decreto ingiuntivo, stante il raggiungimento di un accordo transattivo. Pertanto, hanno chiesto l'emissione di una pronuncia di cessata materia del contendere, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Per quanto concerne le spese di lite, i difensori hanno richiesto concordemente che le spese processuali siano interamente compensate tra le parti.
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9. Dev'essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, per le ragioni che seguono.
Come anticipato nel punto 8. della parte espositiva che precede, all'udienza da ultimo citata i difensori delle parti hanno richiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere,
precisando di aver trovato una soluzione conciliativa, essendo venuta meno la questione sostanziale sottesa al presente giudizio.
Deve rammentarsi che la dichiarazione di cessata materia del contendere è di carattere meramente processuale ed inidonea a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere in giudizio;
pertanto, la stessa acquista efficacia di giudicato sostanziale solo con riferimento alla mancanza di interesse, espressa dalle parti in causa, alla prosecuzione del giudizio (Cass. SS.UU. 28 settembre
2000 n. 1048; Cass. Civ. 25 marzo 2010 n. 7185), senza che neppure debba valutarsi “virtualmente”
la fondatezza o meno delle richieste avanzate. Nel caso in cui, poi, sia intervenuta una transazione/accordo conciliativo nel corso del giudizio di merito, dovrà essere senz'altro essere emessa dal Giudice la pronuncia in questione, essendo venuto meno l'interesse ad agire ed a contraddire tra le parti, cioè l'interesse a conseguire un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, da accertare avuto riguardo all' azione proposta dall' attore ed alle difese svolte dal convenuto (Cass. Civ. 4714/2006).
10. Tanto premesso, la richiesta avanzata congiuntamente dalle parti e avente ad oggetto la declaratoria di cessata materia del contendere merita senz'altro accoglimento, in quanto postula la sopravvenienza, nel corso del giudizio, di atti volontari delle parti (consistenti nel raggiungimento di un accordo in sede stragiudiziale, a fronte del quale la parte opposta ha rilasciato quietanza liberatoria nei confronti di controparte, prodotta in data 14.5.2025) idonei ad eliminare la posizione di contrasto e ogni interesse alla prosecuzione della causa.
Alla declaratoria di cessata materia del contendere consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto. 11. Le spese di lite del presente giudizio debbono essere interamente compensate tra le parti costituite,
tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti nel corso del giudizio e della concorde richiesta avanzata in tal senso dai difensori.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
b. revoca del decreto ingiuntivo n. 149/2024 emesso dal Tribunale di Cagliari e pubblicato in data 09.02.2024;
c. compensa interamente tra le parti costituite le spese di lite del giudizio.
Cagliari, 16 maggio 2025
Il giudice
Dott. Luca Angioi