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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 08/07/2025, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'ANTONI Presidente
Dott. Angelo PIRAINO Consigliere
Dott.ssa Donatella DRAETTA Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2443/2019 del R.G. di questa Corte, promossa in questo grado da
Parte_1
, C.F. in persona
[...] P.IVA_1 dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, pec Email_1 appellante contro
P.I. Controparte_1 P.IVA_2 in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. GIULIO
FALGARES, pec Email_2 appellata
e nei confronti di
(già ) Controparte_2 Controparte_3 in persona del l.r.p.t., P.IVA rapresentata e difesa dall'avv. Giuseppina P.IVA_3
Daniela MONTEROSSO, pec Email_3
1 Conclusioni per l'Assessorato appellante: annullare la sentenza nella parte relativa all'accertamento del legittimo affidamento, e del diritto al risarcimento, e alla relativa compensazione e per l'effetto, limitare le statuizioni alla cartella dichiarando il difetto di legittimazione dell'Assessorato appellante;
in ogni caso rigettare tutte le domande relative all'accertamento del legittimo affidamento, del diritto al risarcimento e alla relativa compensazione;
riunire il presente appello con quello portante il numero di ruolo generale 1525/19, dott. Di Pisa, vista l'identità soggettiva e il rapporto di pregiudizialità tra le cause;
si chiede, altresì, la condanna di controparte al pagamento delle competenze e degli onorari di giudizio;
salve beninteso, ed a parte, le spese prenotate a debito, nell'importo che risulterà dalle annotazioni a campione.
Conclusioni per la soc. coop. appellata: rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la pronuncia impugnata in ogni sua parte e, conseguentemente, dichiararsi nulla e/o inefficace
e/o invalida la cartella di pagamento n. 296 2015 0044706955 notificata a mezzo pec in data
20/11/2015 (cfr. allegato n. 1 del fasc. di I° grado), ed il ruolo n. 2015/004794 reso esecutivo in data 23.09.2015; in via meramente subordinata, ovvero anche nella non temuta ipotesi di accoglimento del medesimo per insussistenza in capo all'appellata di un legittimo affidamento, ritenere e dichiarare che la condotta tenuta dall'
[...]
ha colpevolmente Controparte_4
violato il legittimo affidamento della odierna attrice e, per l'effetto, condannare l'
[...]
, in persona Controparte_4 del proprio legale rappresentante pro-tempore, eventualmente anche ai sensi dell'art. 1227
Contro
II° co. o I° co. cod. civ., al risarcimento di tutti i danni subiti dalla che ammontano all'importo di € 272.179,61, e cioè alla somma già spesa dalla Società medesima in costanza di rapporto contrattuale e, conseguentemente, dichiarare la compensazione ex art. 1243 cod. civ. tra le somme di cui sopra;
- in via ancora gradata, ritenere e dichiarare il diritto dell'appellata a trattenere l'importo di cui sopra in quanto nella fattispecie sussisterebbe una ipotesi di ingiustificato arricchimento da parte dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 2041 cod. civ.; - da ultimo, in via ulteriormente subordinata, anche nella non denegata ipotesi in cui il Giudice adito ritenesse di voler accogliere l'appello ed infondate le domande di cui sopra , comunque ritenere e dichiarare che la somma da restituire all'
[...]
[..
[...] sarebbe Controparte_5 Controparte_4
esclusivamente quella erogata nell'ambito dell'Azione 2 di Equal per un totale pari €
196.419,24, ovvero l'importo complessivo erogato detratto dell'importo relativo all'Azione
1 che ammonta ad € 48.915,99, considerato che tali somme riguardano servizi ed attività già concluse alla data di proposizione del ricorso innanzi al TAR con cui è stata impugnata la graduatoria relativa alla seconda fase dell'Iniziativa Comunitaria denominata Equal.
Conclusioni per l' : Controparte_2 ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di già Controparte_3 [...]
in relazione ai motivi di appello di cui ai numeri 2), 3) e 4) dell'atto di citazione CP_6 introduttivo del presente giudizio (da pag. n. 10 a pag. n. 24) poichè attinenti ad attività antecedenti a quella di formazione e di trasmissione al Concessionario del ruolo n.
4794/2015, presupposto alla cartella di pagamento, tutte di esclusiva competenza del su citato Ente Impositore. In via principale e per i motivi sopra rassegnati, accogliere in tutte le sue parti l'atto di appello introduttivo del presente giudizio di gravame proposto dall' Parte_1
, Ente Impositore, adottando ogni statuizione consequenziale in relazione
[...] all'impugnata Sentenza n. 2631/2019. Rigettare tutte le eccezioni, le istanze, le deduzioni e le difese formulate dalla Società convenuta, Controparte_1 nella propria comparsa di costituzione e di risposta, poiché infondate. Ritenere e dichiarare, per l'effetto, la legittimità, la ritualità, la validità e l'efficacia nei confronti della suddetta
Società dell'attività posta in essere dal Concessionario per conto dell'Ente Impositore, con ogni statuzione consequenziale. In subordine, ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di già in relazione ai motivi di gravame Controparte_3 Controparte_6 di cui ai numeri 2), 3) e 4) dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio di appello
(da pag. n. 10 a pag. n. 24), poichè riferiti all'attività amministrativa antecedente a quella di formazione e di trasmissione del ruolo al Concessionario, tutte di esclusiva competenza dell'Ente Impositore Parte_1
. Condannare la convenuta
[...] Controparte_1
alle spese, competenze ed onorari di giudizio ed in subordine, in caso di rigetto di
[...]
alcuno dei motivi di gravame, compensarle interamente nei confronti di Controparte_3
già per quanto sopra esposto.
[...] Controparte_6
3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con sentenza n. 2631/2019 del 28 maggio 2019, il Tribunale di Palermo, in accoglimento della opposizione proposta da ha annullato la cartella n. Controparte_1
29620150044706955 e accertato l'inesistenza del credito posto a fondamento della cartella in parola, vantato dall' Parte_1
nei confronti della soc. coop. nell'ambito della
[...] iniziativa comunitaria EQUAL, per la realizzazione dell'Azione 1 e di parte dell'Azione 2 della Misura 4.2 “pari opportunità”, e condannato l' Controparte_7
, in solido, al pagamento delle spese di lite.
[...]
Ha, infatti, ritenuto il Tribunale, per quanto ancora qui rileva, che le somme già erogate dall'amministrazione regionale alla soc. coop. non potessero essere ripetute per essersi ormai ingenerata una “legittima aspettativa dell'affidamento sullo stanziamento di cui al decreto n.
418 del 25.11.2004 a firma del Dirigente generale dell'Assessorato … che approvava definitivamente la graduatoria ed ammetteva a finanziamento il progetto presentato dalla società opponente”.
Più in particolare, il Tribunale ha ritenuto che “stante la responsabilità dell'amministrazione sia per la nullità della procedura amministrativa di concessione dei benefici sia per avere perseverato nel richiedere, nonostante l'impugnativa degli atti della procedura dinanzi il TAR, alle imprese ammesse la prosecuzione dell'attività finanziata, sussistesse piena compatibilità tra il recupero delle somme indebitamente corrisposte ( a seguito del definitivo annullamento della procedura amministrativa) e l'azione di risarcimento del danno proposta dall'impresa in ragione della buona fede della beneficiaria e del suo affidamento sulla legittimità del contributo”.
2.Avverso la menzionata sentenza, ha interposto gravame l' in epigrafe che, con Parte_1 atto notificato il 23 dicembre 2019, ne ha lamentato l'erroneità per avere il Tribunale pronunciato ultra petita e ritenuto sussistente in capo alla società un legittimo affidamento, come tale meritevole di tutela, invece insussistente.
3.Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è prima costituita la soc. coop. che, CP_1
con memoria depositata il 18 febbraio 2020, ha concluso per il rigetto dell'appello e quindi
4 , che, con memoria del 25 settembre 2021, ha chiesto Controparte_3
l'accoglimento dell'appello proposto dall' . Parte_1
4.Disposta la trattazione cartolare dell'udienza di precisazione delle conclusioni già calendata per il 5 febbraio 2025, la causa è stata posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.L'appello non è fondato e non può, pertanto, trovare accoglimento per le motivazioni che seguono.
6.Giova innanzi tutto osservare, in punto di fatto, che - come pacifico - con avviso del 20 aprile 2004 del Ministero del Lavoro, erano stati fissati “…modalità e termini per la presentazione di proposte progettuali da finanziare nell'ambito della seconda fase di attuazione dell'Iniziativa comunitaria EQUAL”. Con tale iniziativa sarebbero stati finanziati partenariati di sviluppo (PS), appositamente costituiti da una pluralità di soggetti, con competenze specifiche ed esperienze diversificate, per la cooperazione allo sviluppo congiunto di un progetto. L'iniziativa EQUAL era articolata in tre distinte azioni, alle quali si poteva essere ammessi solo previa favorevole verifica dello step precedente: Azione 1
(creazione del partenariato); Azione 2 (realizzazione del progetto a livello nazionale e transnazionale); Azione 3 (trasferimento di buone prassi tra PS, sperimentate nel corso dell'azione 2).
Con decreto dell'Assessorato al Lavoro, Previdenza Sociale, Emigrazione e Formazione
Professionale della n. 1845 del 10 settembre 2004 era stata approvata la Parte_1 graduatoria provvisoria, distinta per le varie “misure”, relativa all'Azione 1.
In tale graduatoria e, precisamente per la misura 4.2 “Pari Opportunità”, si era collocato utilmente il progetto “IT-G2-SIC-208 - Flora” presentato dalla nella Controparte_1
qualità di soggetto referente del P.S. costituito anche da CP_8 Controparte_9
, , CP_10 Controparte_11 Controparte_12
Controparte_13 Controparte_14
Con successivo decreto n. 418 del 25 novembre 2004, era stata approvata la graduatoria definitiva e il progetto FLORA veniva ammesso a finanziamento.
In data 26 maggio 2005, la soc. coop. aveva firmato l'atto di concessione per la realizzazione del progetto dell'Azione 1, che aveva completato il successivo 9 giugno. Effettuate le
5 verifiche prescritte, il 5 settembre 2005, l'Assessorato aveva liquidato l'importo di €
48.915,99.
Nelle more, tuttavia, in data 1° giugno 2005, l' aveva Parte_2
presentato ricorso al T.A.R. Sicilia, avverso gli atti conclusivi della procedura selettiva ad evidenza pubblica, notificato all'Assessorato e a tutti i soggetti referenti delle PS risultate aggiudicatarie, ivi inclusa quindi la soc. coop. appellata. La soc. coop. si era costituita con memoria depositata il 20 giugno 2005, chiedendo il rigetto della domanda, ma la Pt_2 ricorrente, all'udienza in camera di consiglio del 21 giugno 2005, aveva rinunciato alla domanda cautelare, cosicché la causa veniva rinviata al merito.
Il P.S. Flora, in assenza di diversa comunicazione da parte dell'Assessorato, aveva intanto proseguito nelle attività e il 12 dicembre 2005, a seguito di sollecito da parte dell'Assessorato, aveva trasmesso la documentazione attestante la certificazione delle spese sostenute.
Con nota n. 029931 del 27 luglio 2005 l'Assessorato aveva comunicato alla PS FLORA
l'ammissione alla successiva Azione 2 e il 28 ottobre 2005 era stato sottoscritto l'atto di concessione. Il successivo 3 gennaio 2006, la PS FLORA depositava anche il primo rendiconto in itinere dell'Azione 2, per il quale l'assessorato, verificata la regolarità e la congruenza delle spese sostenute aveva liquidato l'ulteriore importo di € 96.946,06.
Tuttavia, in data 7 aprile 2006 il , con sentenza n. 772/06 aveva accolto il CP_15 ricorso proposto dalla e annullato gli atti di gara. Parte_2
La sentenza veniva impugnata, con ricorso depositato il 28 luglio 2006, proprio da
[...] dinanzi il Consiglio di Giustizia Amministrativa, CP_1
Il 10 ottobre 2006, l'Assessorato, accertata la regolarità delle attività svolte e dei relativi costi già sostenuti dalla , aveva approvato il secondo rendiconto per l'Azione 2 ed erogato CP_16
l'ulteriore importo di € 104.500,43 in favore della soc. coop. M.C.G.
Con ordinanze cautelari del 6 settembre 2006, n. 690 e n. 691 del 2006, il C.G.A. aveva però rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di prime cure n.
772/2006, chiesta dalla soc. coop. e l' , con nota prot. 03878 del 29 novembre Parte_1
2006, aveva invitato la ad interrompere le attività progettuali, in attesa di CP_16 chiarimenti da parte del Ministero.
6 Con dispositivo depositato il 28 giugno 2007, il C.G.A. della Parte_1
definitivamente pronunciando, aveva respinto il ricorso proposto dalla E Controparte_1 confermato la decisione già assunta dal on la sentenza n. 772/2006. CP_15
Con nota del 31 ottobre 2007, l'Assessorato aveva chiesto quindi alla a restituzione CP_1 delle somme fino ad allora trasferite. Richiesta che era stata reiterata il successivo 29 gennaio
2008, a seguito del D.D.G. dell'Assessorato del Lavoro e della Formazione Professionale n.
1871/FP del 10 dicembre 2007 con il quale il DDG 418 del 25 novembre 2004 era stato rettificato, disponendo l'esclusione di e la revoca del finanziamento Controparte_1
concesso.
7. Tanto premesso in punto di fatto, deve ora innanzi tutto rilevarsi che correttamente l'amministrazione regionale ha dato seguito alla attuazione del progetto EQUAL affidato con decreto n. 418/2004 di approvazione della graduatoria definitiva al PS FLORA, ossia alla
Appellata, pur nelle more del giudizio amministrativo, nel quale non era Controparte_1 intervenuto alcun provvedimento interinale.
8. Ed invero, ai sensi dell'art. 21 quater L. n. 241/1990, da un lato i provvedimenti amministrativi sono immediatamente efficaci e devono, quindi, essere eseguiti senza indugio
- salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo - e dall'altro, un eventuale provvedimento di sospensione può essere adottato solo “per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario”, non superiore comunque ai termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'art. 21 nonies L. cit.
9.Ai sensi degli artt. 7, comma 2, e 21 quater L. n. 241 cit., la Pubblica Amministrazione dispone infatti di un generale potere di natura cautelare e di durata temporanea, consistente nella sospensione degli effetti dell'atto amministrativo precedentemente adottato, al quale però si accompagna la necessità della previsione di un termine che salvaguardi l'esigenza di certezza della posizione giuridica della parte, così scongiurando il rischio di una illegittima sospensione sine die. Il suddetto parametro temporale risulta oggi rigidamente presidiato da una disposizione di chiusura, per la quale appunto la sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento.
Ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione è quindi necessario non solo che sussistano gravi ragioni - cioè circostanze tali da rendere quanto meno inopportuno che un provvedimento emanato, non inficiato da vizi macroscopici o facilmente riconoscibili,
7 continui a svolgere i propri effetti - ma anche che la misura sia idonea a salvaguardare l'interesse della controparte.
10.Nel caso di specie, in disparte ogni ulteriore valutazione, mancava sicuramente il secondo presupposto, atteso che se l'amministrazione avesse “prudentemente” sospeso l'esecuzione dell'appalto nelle more del giudizio amministrativo pendente dinanzi il come preteso CP_15
dalla soc. coop. -, la sospensione avrebbe senz'altro sforato i termini assegnati dall'art. 21 nonies per la procedura di annullamento in autotutela.
Una eventuale sospensione cautelare della concessione non sarebbe stata quindi funzionale alla tutela dell'interesse del P.S. FLORA.
11.Ed allora, se l'errore commesso dal C.T.V. nella valutazione delle offerte è stato
“scusabile”, perché giustificato sia dalla complessità della procedura che da precedenti indirizzi forniti proprio dal – come espressamente ritenuto dal Giudice Controparte_17
amministrativo - e se, a fronte di un provvedimento amministrativo immediatamente efficace, quale appunto il decreto di approvazione della graduatoria definitiva, l'amministrazione non si poteva esimere dal dare seguito alla procedura, deve ritenersi che nessuna colpa e, quindi, nessuna responsabilità, possa essere addebitata alla amministrazione per l'eventuale danno subito dalla soc. coop. appellata, per aver eseguito l'attività prevista nel progetto CP_18
EQUAL, sulla scorta di un titolo, l'affidamento appunto, successivamente venuto meno ex tunc in quanto annullato dal on la citata sentenza n. 772/2006. CP_15
Era infatti onere della coop., che si assume danneggiata dall'attività amministrativa, CP_1 fornire in giudizio la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria come elencati nella disposizione dell'art. 2043 c.c., senza che possa farsi ricorso ad automatismi di sorta tra l'accertamento della illegittimità dell'atto e l'affermato diritto al risarcimento (cfr.
Ad Plen. 23 aprile 2021, n. 7: “il paradigma cui è improntato il sistema della responsabilità dell'amministrazione per l'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o per il mancato esercizio di quella doverosa… è quello della responsabilità da fatto illecito”).
12.Escluso quindi, in ragione dell'accertata carenza dell'elemento soggettivo della colpa, che la soc. coop. appellata possa trattenere quanto liquidatole dalla amministrazione regionale per l'attuazione dell'Azione 1 e di parte dell'Azione 2 nell'ambito del progetto EQUAL Pari opportunità a titolo di risarcimento del danno - come invece ritenuto dal Tribunale -, deve ora esaminarsi la domanda con la quale la soc. coop. ha chiesto di poter trattenere le CP_1
8 suddette somme ai sensi dell'art. 2041 c.c., domanda non esaminata nel primo grado di giudizio perché rimasta assorbita nelle ragioni della decisione, ma reiterata ai sensi dell'art. 346 c.p.c. nel presente giudizio di appello.
13.Giova allora osservare che l'annullamento in sede giurisdizionale del verbale di aggiudicazione di una gara di appalto pone nel nulla l'intera vicenda derivata dall'aggiudicazione, a cominciare quindi dal contratto di appalto che non ha autonomia propria, ma, assumendo il valore di mero atto formale, è destinato a subire gli effetti del vizio che affligge il provvedimento cui è inscindibilmente collegato e a restare automaticamente e immediatamente caducato, senza necessità di pronunce costitutive del suo cessato effetto o di atti di ritiro dell'amministrazione, in conseguenza della pronunciata inefficacia del provvedimento amministrativo ex tunc, travolto dall'annullamento giurisdizionale (Corte di
Cassazione, Sez. I Civile, 15. 4. 2008, n. 9906).
Con la pubblicazione del dispositivo della sentenza con cui viene annullata l'aggiudicazione di una gara di appalto, quindi, vengono meno gli effetti del contratto di appalto stipulato medio tempore dalla P.A., senza necessità di alcuna statuizione sul punto del giudice dell'annullamento. Il meccanismo del travolgimento, infatti, si produce ex se, in via immediata ed automatica, senza la necessità di una statuizione del giudice, che sarebbe meramente dichiarativa.
14. L'odierna appellata - impresa esecutrice del contratto sulla base di un titolo pro tempore pienamente efficace, poi venuto meno ex tunc all'esito della decisione della causa - risulta aver eseguito il servizio sine titulo, nel senso che quel servizio avrebbe dovuto essere eseguito da altra società, segnatamente da quella che è uscita vittoriosa nel contenzioso giurisdizionale, alla quale sarebbero spettati tutti i vantaggi derivanti dal contratto, sia quelli prettamente economici (i.e. utile d'impresa), sia quelli concernenti l'esperienza professionale e, più in generale, la qualificazione in funzione delle future gare.
E poiché per il principio generale di causalità di ogni spostamento patrimoniale, positivamente espresso negli artt. 2033 e 2041 c.c., ove venga meno la iusta causa del pagamento effettuato, sorge in capo all'accipiens una obbligazione restitutoria per tutto ciò che abbia indebitamente ricevuto, la società che ha - di fatto - svolto l'appalto non può conservare il guadagno conseguito, essendo venuto meno il titolo (rivelatosi invero illegittimo) che sarebbe stato idoneo a giustificare definitivamente, sul piano causale,
9 l'attribuzione patrimoniale (Cons. giust. amm. Sicilia, sentenza 29/07/2024, n. 598 e sentenza n. 600 del 21 luglio 2008).
15.Come chiarito dalla S.C., nel caso in cui l'aggiudicatario abbia posto in essere, nelle more del giudizio, un'attività riconducibile alla prestazione dovuta in forza della relazione contrattuale instaurata per effetto dell'aggiudicazione, tale attività, una volta annullata l'aggiudicazione, è destinata ad assumere le connotazioni di un'attività di fatto, in forza della proiezione ex tunc degli effetti dell'annullamento. Quanto dovuto all'aggiudicatario per i lavori posti in essere risponde a logiche totalmente diverse da quelle che presiedono alla controprestazione, così da non potersi definire “prezzo” o comunque corrispettivo della prestazione resa, bensì, esclusivamente indennità, cui l'escluso ha titolo secondo le regole del diritto comune, derivanti dall'art. 2041 c.c. (Cass. civ., Sez. I, Sent. 15/04/2008, n. 9906;
Cass. civ., Sez. I, Sent. 27/03/2007, n. 7481).
16. Alla luce delle superiori premesse, deve quindi essere esaminata la domanda proposta ex art. 2041 c.c. dalla soc. coop. appellata, la cui ammissibilità non può essere revocata in dubbio alla luce delle indicazioni date dalle SS.UU. con la sentenza 05/12/2023, n. 33954 (cfr. in particolare punto 6.1).
La soc. coop. M.C.G. ha invero espressamente invocato a fondamento del proprio diritto a trattenere quanto liquidatole dall'amministrazione regionale per la puntale esecuzione dell'Attività 1 e di parte dell'Azione 2 nell'ambito del progetto Controparte_19
proprio la norma sull'ingiustificato arricchimento, istituto i cui elementi costitutivi sono:
l'arricchimento a favore di un soggetto, l'impoverimento subito da un altro soggetto, il nesso di correlazione tra i predetti due requisiti, l'assenza di una giusta causa dell'arricchimento e, come anticipato, ai sensi dell'art. 2042 c.c., la mancanza di qualsiasi altra azione in favore dell'impoverito per ottenere la reintegrazione patrimoniale (cfr. ex multis, Cass. 24 settembre
2015, n. 18878; nonché, da ultima, Cass., Sez. Un., 5 dicembre 2023, n. 33954, sui presupposti dell'azione).
Nell'azione generale di arricchimento – azione generale e sussidiaria, sussunzione, nel diritto positivo vigente, del principio romanistico nemo lucupletari potest cum aliena iactura, la causa dello spostamento patrimoniale non deve essere qualificabile come antigiuridica: il termine danno di cui all'art. 2041 c.c. non va perciò letto nel senso di lesione antigiuridica, ma in quello di semplice diminuzione patrimoniale. Il petitum è un indennizzo, ragguagliato
10 alla minor somma tra l'arricchimento ed il depauperamento e, nell'azione di responsabilià aquiliana, nel risarcimento dell'intero danno subito dal danneggiato.
17. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che l'azione ex art. 2041 c.c. ben può essere esercitata anche nei confronti della P.A. che abbia tratto profitto dall'attività di un terzo: la sussistenza dell'arricchimento in capo alla P.A. deve essere valutata secondo un criterio di effettività, ad esempio in ragione dell'uso dei beni o dei servizi resi dal terzo per le finalità dell'ente (Cass. sent. n. 10884/2007). Da ultimo, la S.C. ha ribadito che è onere del depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo, invece, eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di “arricchimento imposto” (da ultimo Cass. n. 14735/2024). A fronte di un pregresso e prevalente orientamento che condizionava l'accoglimento dell'azione di ingiustificato arricchimento al riconoscimento dell'utilitas da parte della pubblica amministrazione, e cioè al riscontro di una valutazione soggettiva in capo all'ipotetico arricchito, le Sezioni Unite - il riferimento è, ovviamente, a Cass. Sez. Un., sent. 26 maggio 2015, n. 10798, Rv. 635369-01
- hanno posto l'accento sulla connotazione invece strettamente oggettiva dell'arricchimento che il depauperato deve provare, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso (così, Cass. Sez. 1, ord. n. 10317 del 2021, cit.). Provato, dunque, da chi agisce a norma dell'art. 2041 cod. civ. il proprio depauperamento (e con esso il contestuale arricchimento dell'amministrazione), l'accoglimento dell'iniziativa dallo stesso assunta incontra il solo “limite del divieto di arricchimento imposto”, affinché “il diritto fondamentale di azione del depauperato” possa “adeguatamente coniugarsi con l'esigenza, altrettanto fondamentale, del buon andamento dell'attività amministrativa, affidando alla stessa pubblica amministrazione l'onere di eccepire e provare il rifiuto dell'arricchimento o l'impossibilità del rifiuto per la sua inconsapevolezza” (così, ancora, Cass. Sez. 1, ord. n.
10317 del 2023, cit., che richiama Cass. Sez. Un., n. 10798 del 2015, cit.).
In una simile prospettiva, pertanto, il tema rilevante non è affatto se vi sia stato (e se provenisse da un soggetto a ciò legittimato) il riconoscimento dell'utilità da parte dell'amministrazione regionale, bensì se questa sia riuscita a provare il rifiuto dell'arricchimento, o la sua impossibilità.
11 18.Orbene, nel caso di specie, la soc. coop. ha dedotto di aver eseguito, per come pacifico,
l'Azione 1 e una parte dell'Azione 2, che sono state rendicontate all'amministrazione regionale, che ritenendole regolarmente eseguite e ritenendo altresì congrue e pertinenti le spese sostenute, ha liquidato il loro rimborso.
Tali circostanze sono rimaste del tutto pacifiche, non contestate dall'amministrazione appellante, la quale nulla ha eccepito nemmeno riguardo il fatto, puntualmente dedotto dalla coop., che le spese che sono state rendicontate corrispondevano a spese realmente sostenute dalla coop. nell'ambito del progetto EQUAL, senza nessun incremento a titolo di utile d'impresa.
Non può allora revocarsi in dubbio il diritto della soc. coop. a trattenere tutto quanto già percepito per l'attività svolta nell'ambito del progetto europeo in parola, atteso che il relativo importo corrisponde, da un lato, all'impoverimento subito dalla cooperativa e, dall'altro, all'arricchimento dell'amministrazione
19.La sentenza gravata, per le ragioni di cui in motivazione, deve quindi essere confermata e spese di lite del grado, liquidate come in parte dispositiva, visto l'art. 91 c.p.c., devono essere poste a carico dell'assessorato appellante. Devono invece essere compensate le spese di lite dell' . Controparte_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Palermo, Sezione I civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, conferma, nei sensi di cui in motivazione, la sentenza n.
2631/2019 del Tribunale di Palermo pubblicata il 28 maggio 2019, appellata dall' Parte_3
nei confronti della e
[...] Controparte_1 della . Controparte_2
Condanna l' appellante alla rifusione delle spese del grado in favore della soc. Parte_1 coop. liquidate in € 7.200,00, oltre spese generali, IVA e CPA. CP_1
Compensa le spese della . Controparte_2
Così deciso nella camera di consiglio del 4 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Donatella Draetta Il Presidente
Giovanni D'Antoni
12