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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/10/2025, n. 4820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4820 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott.ssa IA Di SU Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa AR RO Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 4395/2024 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...], (C.F.: e da , Parte_1 C.F._1 Parte_2 nata a [...] il [...] (C.F.: , entrambi rappr. e dif. dall'avv. MAGRA C.F._2
RI EN TI, presso il cui studio legale sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
Con l'intervento del pubblico ministero.
Avendo avanzato formale rinuncia all'udienza e richiesto la trattazione cartolare, le parti hanno precisato le loro conclusioni come da ricorso e da successive note, tempestivamente depositate.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
I coniugi indicati in epigrafe, i quali avevano contratto matrimonio in Catania in data 13.04.2011 hanno presentato ricorso congiunto sia per la omologazione della separazione consensuale che per lo scioglimento del loro matrimonio al maturare dei presupposti di legge ex art. 473 bis n. 49.
In data 27.01.2025 è intervenuta sentenza di omologa della separazione tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso e, con separata ordinanza, Il Tribunale ha rimesso la causa sul ruolo per la statuizione sul divorzio.
Ad oggi sono trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione svoltasi in modalità cartolare in data 14.01.2025 e, ai sensidell'art.127 ter, 5° comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte.
La sentenza di omologa è passata in giudicato avendo anche il PM rinunciato all'impugnazione.
Ciò posto, le parti in seno alle note autorizzate ex art. 127 ter del 22.09.2025 hanno confermato di non volersi conciliare e di non volere comparire in udienza;
con decreto del 23.09.2025 reso a seguito dell'udienza celebratasi in modalità telematica, il G.D. si riservava di riferire al Collegio rimettendo gli atti al P.M. Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio che unisce le odierne controparti, da cui non sono nati figli.
Inoltre, in data 19.09.2025 sono state depositate note di trattazione autorizzate ex art. 127 ter con le quali le parti hanno chiesto l'accoglimento di tutte le richieste, conclusioni e domande formulate nel ricorso introduttivo del presente giudizio, confermando le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio, di seguito trascritte:
“1) i ricorrenti sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
2) ciascun coniuge provvederà al proprio personale mantenimento, e indi nulla è richiesto né dovuto reciprocamente tra i coniugi, i quali rinunciano sin d'ora a percepire dall'altra qualsivoglia somma a titolo di mantenimento e/o alimenti.”
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
In considerazione dell'esito concordato del giudizio le spese vanno compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto ex art. 473 bis 49, RG 4395/2024, così statuisce:
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Catania il 13.04.2011 tra e Parte_1 [...]
, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di CATANIA, Pt_2 dell'anno 2011, al n. 116, della parte 2 serie C, alle condizioni di cui al ricorso.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il 3.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente
AR RO IA Di SU
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott.ssa IA Di SU Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa AR RO Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 4395/2024 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...], (C.F.: e da , Parte_1 C.F._1 Parte_2 nata a [...] il [...] (C.F.: , entrambi rappr. e dif. dall'avv. MAGRA C.F._2
RI EN TI, presso il cui studio legale sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
Con l'intervento del pubblico ministero.
Avendo avanzato formale rinuncia all'udienza e richiesto la trattazione cartolare, le parti hanno precisato le loro conclusioni come da ricorso e da successive note, tempestivamente depositate.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
I coniugi indicati in epigrafe, i quali avevano contratto matrimonio in Catania in data 13.04.2011 hanno presentato ricorso congiunto sia per la omologazione della separazione consensuale che per lo scioglimento del loro matrimonio al maturare dei presupposti di legge ex art. 473 bis n. 49.
In data 27.01.2025 è intervenuta sentenza di omologa della separazione tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso e, con separata ordinanza, Il Tribunale ha rimesso la causa sul ruolo per la statuizione sul divorzio.
Ad oggi sono trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione svoltasi in modalità cartolare in data 14.01.2025 e, ai sensidell'art.127 ter, 5° comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte.
La sentenza di omologa è passata in giudicato avendo anche il PM rinunciato all'impugnazione.
Ciò posto, le parti in seno alle note autorizzate ex art. 127 ter del 22.09.2025 hanno confermato di non volersi conciliare e di non volere comparire in udienza;
con decreto del 23.09.2025 reso a seguito dell'udienza celebratasi in modalità telematica, il G.D. si riservava di riferire al Collegio rimettendo gli atti al P.M. Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio che unisce le odierne controparti, da cui non sono nati figli.
Inoltre, in data 19.09.2025 sono state depositate note di trattazione autorizzate ex art. 127 ter con le quali le parti hanno chiesto l'accoglimento di tutte le richieste, conclusioni e domande formulate nel ricorso introduttivo del presente giudizio, confermando le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio, di seguito trascritte:
“1) i ricorrenti sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
2) ciascun coniuge provvederà al proprio personale mantenimento, e indi nulla è richiesto né dovuto reciprocamente tra i coniugi, i quali rinunciano sin d'ora a percepire dall'altra qualsivoglia somma a titolo di mantenimento e/o alimenti.”
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
In considerazione dell'esito concordato del giudizio le spese vanno compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto ex art. 473 bis 49, RG 4395/2024, così statuisce:
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Catania il 13.04.2011 tra e Parte_1 [...]
, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di CATANIA, Pt_2 dell'anno 2011, al n. 116, della parte 2 serie C, alle condizioni di cui al ricorso.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il 3.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente
AR RO IA Di SU