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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 09/12/2025, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. Vito Colucci Presidente d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.824/2022 RGN
TRA
quale erede di rappresentato e Parte_1 Persona_1 difeso dall'avv. Carmela Grieco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Battipaglia (SA) alla via R. Jemma n.
2- appellante
E Avv. in proprio e quale erede dell'avv.IN Controparte_1
AT rappresentato e difeso da se stesso e domiciliato presso il suo studio sito in Battipaglia (SA) alla via Plava n.32 – appellato
E e quali eredi dell'avv.IN AT- CP_2 CP_3 appellate contumaci
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.2676/22 del
Tribunale di Salerno pubblicata il 21/7/22 e notificata il 26/7/22.
1 SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Per l'appellante: chiedeva in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
nel merito chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente che fosse revocata e/o annullata e/o dichiarata nulla la sentenza impugnata nella parte in cui vi era la condanna dell'Ing. al pagamento, in Pt_1
favore di parte opposta, della somma di € 9.998,58 oltre interessi al tasso legale, con revoca del decreto ingiuntivo n.2100/08 Tribunale di
Salerno - ex sezione distaccata di Eboli, il tutto con la vittoria delle spese e dei compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio;
per l'appellato: chiedeva il rigetto dell'appello, palesemente infondato, con la condanna della controparte al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
e ricevevano la notifica dell'atto CP_2 CP_3
di appello e non si costituivano divenendo contumaci.
Il procedimento veniva dichiarato interrotto con ordinanza del 26
gennaio 2023 per la morte di Persona_2
Dopo la riassunzione con ordinanza dell'8 novembre 2023 la
Corte rigettava la richiesta di sospensiva ex art.283 cpc.
2 Il giudizio veniva di nuovo interrotto con ordinanza del 26 aprile
2024 per la morte dell'appellante e veniva riassunto,
La causa passava in decisione mediante il deposito di note di trattazione scritta, pervenute prima del 10 luglio 2025 e con ordinanza del 17 luglio 2025 venivano concessi i termini di cui all'art.190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'Ing. proponeva opposizione avverso il decreto Persona_1
ingiuntivo n. 2100/08 emesso dal Tribunale di Salerno - Sezione di distaccata di Eboli, il 6/11/2008, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento di € 11.041,92 in favore dell'avv. IN AT a titolo compenso professionale per l'incarico di recupero di un credito ex art. 4 L. 34/81 vantato verso la in esecuzione del quale Controparte_4
aveva predisposto e seguito il ricorso per decreto ingiuntivo,
l'opposizione dinanzi al Tribunale di Salerno, il giudizio di appello davanti alla Corte di Appello di Salerno, il ricorso in SA e la successiva fase di riassunzione davanti alla Corte di Appello di
Salerno.
3 L'opponente eccepiva: l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di Montecorvino Rovella;
la parziale carenza di legittimazione attiva del ricorrente, essendo stato conferito all'avv. IN AT l'incarico solo per l'originario ricorso per decreto ingiuntivo e per la fase di riassunzione a seguito del giudizio in
SA, mentre per l'opposizione davanti al Tribunale e per il giudizio in SA era stato patrocinato dall'Avv. CP_1
e per il grado di appello disconosceva la propria
[...]
sottoscrizione in calce al mandato esibito in atti;
l'integrale pagamento delle attività svolte dall'avv. IN AT, come da fatture in atti e la violazione del DM 585/1994 poiché l'opposto aveva fatto ricadere l'attività svolta sotto la vigenza delle tariffe in vigore al 2/6/2004.
Concludeva chiedendo revocarsi il decreto ingiuntivo e condannarsi l'opposto al risarcimento dei danni per lite temeraria,
quantificati in € 1.500,00.
L'avv. IN AT si costituiva eccependo che gli incarichi gli erano stati affidati dall'opponente nell'ambito dello “Studio Legale
Associato AT” di cui facevano parte, oltre a lui, l'avv. CP_1
e l'avv. Francesco LA UR e che, a seguito del recesso
[...]
4 dei predetti, l'attività rimaneva esclusivamente in capo a lui che era diventato titolare di tutti i rapporti e di tutti i crediti professionali maturati per le attività svolte dai professionisti associati e contestando le fatture depositate da controparte.
L'avv. si costituiva mediante intervento Controparte_1
volontario confermando che le attività relative a tutte le fasi di giudizio erano state patrocinate sempre dal padre avv. IN AT, il quale le aveva direttamente seguite su espresso incarico del cliente e precisando che la ripartizione dei mandati avveniva nell'ambito dei rapporti interni dello studio.
Nel corso del giudizio veniva espletato l'interrogatorio formale dell'opponente e venivano sentiti alcuni testi e, precisate le conclusioni, all'udienza del 10/12/2021, la causa andava in decisione con concessione dei termini ex art.190 cpc.
Il Tribunale adito accoglieva parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'opponente al pagamento, in favore della controparte della somma pari ad € 9.998,58 oltre interessi al tasso legale;
compensava nella misura del terzo le spese e per il residuo applicava il principio della
5 soccombenza a carico dell'opponente; compensava, infine, le spese di lite tra l'opponente e l'interventore.
Il Giudice di primo grado perveniva alla decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale in quanto la questione afferiva ad una mera ripartizione interna degli affari nell'ambito del medesimo ufficio giudiziario;
rigettava l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'avv.
IN AT, in quanto rilevava che quest'ultimo aveva operato nell'ambito dello Studio Legale Associato AT, come emerso sia dalle dichiarazioni dello stesso opponente, sia dalla documentazione fiscale rilasciata dallo studio professionale al cliente;
inoltre, nel caso in cui il socio continuasse di fatto ad amministrare la società, senza compiere alcun atto di liquidazione e senza provvedere alla cancellazione della stessa dal registro delle imprese, si verificava l'esistenza di fatto di una società unipersonale a tempo indeterminato,
costituente una fattispecie analoga a quella delle società di capitali unipersonali, da cui si differenziava per il diverso regime di responsabilità rispetto alle obbligazioni sociali;
6 sulla base delle dichiarazioni delle parti, della documentazione allegata e della prova testimoniale riteneva che la sottoscrizione della procura rilasciata al margine dell'atto di appello fosse stata apposta dall'opponente;
relativamente alla violazione del DM 585/1994, preso atto delle parcelle liquidate dal competente Collegio Professionale e all'esito della verifica degli importi relativi agli onorari di avvocato, era da ritenersi corretta l'applicazione delle Tariffe di cui al predetto D.M.n.
585/1994, come fatta dall'avv. IN AT, essendo stata calcolata esattamente la media degli importi;
solo alcune fatture esibite e precisamente la n.116/89 nei limiti del quinto e la n. 76 dell'8/5/1993 venivano computate nelle somme da pagare a favore del professionista con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e condanna al pagamento della residua differenza pari a
9998,58 E.
L'Ing. , in qualità di erede del de cuius Ing. Parte_1
, a seguito di riassunzione, proponeva appello Persona_1
deducendo i seguenti motivi:
7 1)carenza di legittimazione attiva dell'avv. IN AT -
violazione di legge in riferimento agli artt. 2272 e 2282 cc;
secondo l'appellante all'avv. IN AT erano stati conferiti esclusivamente i mandati per il ricorso per decreto ingiuntivo e per la riassunzione in seguito al giudizio di SA e il predetto avvocato per legittimare la propria pretesa creditoria rispetto agli incarichi affidati da agli altri legali dello studio Persona_1
associato AT, sosteneva, senza darne prova, che, dopo il recesso degli altri due colleghi dalla società, egli era divenuto titolare di tutti i rapporti ed i crediti professionali maturati per le attività svolte dai professionisti associati;
invece, dopo i recessi degli avv.ti Francesco
LA UR e l'Avv. IN AT dichiarava Controparte_1
che avrebbe proseguito l'attività professionale singolarmente, per cui cessava l'attività della società tra professionisti, la quale risultava definitivamente sciolta per volontà dei soci, senza liquidazione e ripartizione dei beni-crediti societari;
in sostanza era stato ritenuto erroneamente che l'avv. IN AT avesse una legittimazione processuale ad agire in giudizio in nome e per conto della società
semplice irregolare, non iscritta nel registro delle imprese, poiché ciò
8 sarebbe stato ammissibile qualora riferito ad una società di persone iscritta nel registro delle imprese, cd regolare, ma non per quelle non iscritte, come la società semplice “Studio Legale Associato AT”,
poiché per le società di persone non iscritte nel registro delle imprese il momento estintivo era determinato dalla concreta cessazione dell'attività di impresa, non essendo richiesti ulteriori adempimenti pubblicitari;
in sostanza, estinta la società per la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi ex art. 2272 n. 4) c.c. e cessata l'attività, in mancanza della fase della liquidazione facoltativa e attribuzione di eventuali crediti della società al socio AT IN,
doveva essere applicato l'art. 2282 cc per cui, una volta pagati i debiti sociali e rimborsati i conferimenti, l'eventuale eccedenza attiva avrebbe dovuto essere ripartita tra i soci in proporzione alla parte di ciascuno nei guadagni;
l'avv. IN AT, quindi, per come previsto dall'art. 4 del contratto sociale, avrebbe potuto richiedere il
40% dei crediti eventualmente maturati dalla società e non certo l'intero, pari alla sua quota di partecipazione, oppure il compenso esclusivamente per le attività dallo stesso personalmente patrocinate,
9 quali il ricorso per decreto ingiuntivo e il grado di riassunzione a seguito di cassazione:
2)nel merito - error in judicando;
il di Salerno aveva Parte_2
liquidato all'avv. IN AT compensi per € 5.923,05, oltre spese generali 12,5 % per € 740,38, per un totale di € 6.663,43, oltre rimborso spese, diritti di procuratore, IVA e maggiorazioni ex art. 11
legge 576/1980, per cui l'Avv. AT alla predetta somma aggiungeva € 4.023,89, nonché € 364,60 di liquidazione parcella, Pt_3
per un totale di € 11.041,92; alla luce anche delle note specifiche allegate all'istanza di liquidazione, era evidente che la somma di €
5.923,05 riconosciuta dal COA comprendeva diritti ed onorari e che l'indicazione di dover aggiungere a tale importo i diritti di procuratore era senz'altro un refuso, così come quella relativa al rimborso spese di fatto già calcolato dallo stesso COA in € 740,38; conseguentemente la decisione del giudice di prime cure era censurabile nella parte in cui aveva ritenuto che l'avv. IN AT avesse correttamente applicato le tariffe del D.M. n. 585/1994, in quanto l'esatto importo complessivo delle somme riconosciuto dal COA di Salerno all'Avv.
AT, comprensivo di diritti ed onorari, era di € 5.923,05, a cui
10 aggiungere le spese generali 12,5% per € 740,38, il cnap 4% € 266,53,
iva 20% (nel 2008) per € 1.524,59, per complessivi € 8.454,55 e non €
11.041,92, di cui l'appellato avrebbe potuto chiedere o il 40% del residuo, pari alla sua quota di partecipazione ex art. 2282 cc, oppure esclusivamente i compensi per le attività personalmente patrocinate.
L'avv. si costituiva in proprio e quale erede dell'avv. CP_1
AT IN e controdeduceva chiedendo il rigetto dell'appello per i seguenti motivi:
evidenziava preliminarmente che l'Ing. non aveva Pt_1
censurato la decisione di prime cure nella parte in cui era stato accertato che egli aveva avuto sempre rapporti con lo “Studio
associato AT”, di cui facevano parte tre legali, e a cui aveva pagato le parcelle maturate dai professionisti associati per le prestazioni rese nell'ambito dei giudizi che lo avevano visto coinvolto,
ricevendone poi le relative fatture che aveva anche esibito;
l'eccezione di controparte, per cui a seguito del recesso dalla società di due dei tre avvocati, la società si sarebbe estinta e, quindi,
non sarebbe stato legittimato a richiedere il pagamento dei crediti
11 dell'associazione per le prestazioni professionali rese dei suoi associati,era palesemente infondata e pretestuosa;
le società tra professionisti erano regolate dalla normativa sulle società semplici, il cui art. 2272, n. 4 cc ne prevede lo scioglimento quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita;
ne conseguiva che, allo scadere del termine di sei mesi, in caso di mancata ricostituzione della pluralità dei soci, si verificava lo scioglimento della società e non la sua estinzione, come erroneamente sostenuto da controparte;
pertanto, se il socio superstite decideva di proseguire l'attività, non si verificava una vera e propria trasformazione societaria, ma una successione tra soggetti, ossia tra la vecchia società semplice e il professionista superstite che proseguiva l'attività della stessa in forma individuale e subentrava in tutte le obbligazioni della società, assumendone gli oneri e anche i crediti che la stessa aveva maturato;
di qui conseguiva la sua legittimazione a riscuotere il credito per effetto dell'intervenuta successione e non poteva parlarsi della mancanza della fase di liquidazione che, stante la prosecuzione dell'attività con successione nei rapporti da parte del socio superstite, non era necessaria;
spettava alla controparte dare
12 prova della intervenuta cessazione dell'attività; in ogni caso negli atti di recesso espressamente si dichiarava che l'avv. IN AT
avrebbe proseguito l'attività in forma individuale;
era infondato e temerario il secondo motivo di appello perchè il
COA, ai sensi dell'art. 12, lett. 1 dlvo n.139/2005, formulava pareri in materia di liquidazione di onorari a richiesta degli iscritti o della pubblica amministrazione, e, quindi, senza maggiorazioni, tant'è che nel provvedimento di liquidazione prodotto espressamente vi era la dicitura “oltre rimborso spese, diritti di procuratore, IVA e maggiorazioni ex art. 11 legge 576/1980”.
L'appello è infondato e come tale va rigettato.
Va premesso che l'appellante in riassunzione ha dichiarato di costituirsi quale erede che ha accettato con beneficio di inventario, ma come giustamente eccepito da controparte, non ha allegato l'inventario da redigersi entro tre mesi ai sensi dell'art.485 cc, cosicchè deve ritenersi che l'appellante sia un erede pure e semplice dell'attore in primo grado.
Va anche precisato che l'appellato ha eccepito la violazione dell'art.345 cpc in ordine all'allegazione di alcuni atti che l'appellante
13 aveva esibito in primo grado tardivamente o approfittando dell'
autorizzazione alla ricostruzione del fascicolo.
In realtà tali atti per la quasi totalità sono stati allegati dallo stesso appellato in primo grado e in ogni caso il Tribunale non si è
espressamente pronunciato su tale questione, implicitamente rigettandola.
Ne consegue che la censura andava proposta avverso la decisione del Tribunale e , in mancanza, la censura è, quindi,
inammissibile.
Con il primo motivo l'appellante ha insistito sulla carenza di legittimazione dell'avv IN AT sostenendo che lo stesso poteva agire solo per attività che aveva svolto in proprio e non come avvocato facente parte dello Studio Associato AT.
Deduceva che a seguito del recesso degli altri due avvocati la società si era estinta, per cui non vi era una successione nei rapporti afferenti lo studio associato.
A sostegno di quanto affermato l'appellante richiamava una sentenza della Corte di SA – la n.7964/2017- che non è
14 pertinente afferendo ad una società di fatto e non una società
semplice.
In realtà le società tra professionisti sono considerate a livello normativo come società semplici per cui ex art.2272 n.4 cc tra le ipotesi di scioglimento di tale società è previsto il caso in cui la pluralità di soci non si ricostituisca nel termine di sei mesi.
Lo scioglimento non implica necessariamente l'estinzione, come avvenuto nel caso di specie, in cui il socio superstite ha deciso di proseguire in via individuale con conseguente successione nei rapporti pregressi.
Tale ragionamento è pienamente conforme alla Corte di
SA che più volte si è espressa in senso conforme in relazione alla società in nome collettivo alla quale ex art.2308 cc è pienamente applicabile l'art.2272 cc (cfr. sent. Cass. n.27189/14; sent. Cass.
n.497/2015; sent. Cass. n.501/2016;sent. Cass. n.25163/2016; sent.
Cass. n.24400/2018; sent. Cass. n. 27894/2021).
In ogni caso negli atti di recesso era detto espressamente che l'avv.IN AT avrebbe proseguito in forma individuale.
15 Il secondo motivo è inammissibile perché in primo grado l'appellante ha solo lamentato che il ricorrente avesse violato il DM
585/1994 e non ha formulato questioni in ordine alle somme oggetto del parere del COA.
Alla fine del secondo motivo l'appellante ha precisato che l'avv.
IN AT avrebbe potuto chiedere il 40 % del residuo in rapporto alla sua partecipazione nello studio associato o solo per i compensi per attività personalmente patrocinate.
Non si può dare seguito a tali richieste che presupporrebbero un accoglimento del primo motivo, che, invece, come in precedenza detto va rigettato.
In ogni caso la Corte rileva che l'appellante in maniera inappropriata ha concluso per la nullità della sentenza, senza alcuna indicazione di vizi di nullità e non ha chiesto neppure che in riforma della sentenza fosse accolta la domanda nei limiti delle somme indicate nel secondo motivo.
Le spese seguono la soccombenza ( scaglione : 5201,00 E-
26000,00 E- vanno riconosciuti i valori minimi e la fase dello studio,
16 la fase introduttiva e quella decisionale;
per la fase della trattazione va riconosciuto il 50% per la sua scarsa significatività in appello)
La Corte dà atto che vi sono i presupposti per l'appellante per l'applicazione dell'art.13 c.1 quater DPR 115/2002
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello e , per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna la parte appellante a pagare le spese del presente giudizio a favore della parte appellata, spese che liquida in E 2445,00
oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti perché l'appellante sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13- comma 1
quater DPR 115/2002
Salerno, 18 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
17 d.ssa Marcella Pizzillo
dr. Vito Colucci
18
CORTE DI APPELLO DI SALERNO Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. Vito Colucci Presidente d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.824/2022 RGN
TRA
quale erede di rappresentato e Parte_1 Persona_1 difeso dall'avv. Carmela Grieco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Battipaglia (SA) alla via R. Jemma n.
2- appellante
E Avv. in proprio e quale erede dell'avv.IN Controparte_1
AT rappresentato e difeso da se stesso e domiciliato presso il suo studio sito in Battipaglia (SA) alla via Plava n.32 – appellato
E e quali eredi dell'avv.IN AT- CP_2 CP_3 appellate contumaci
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.2676/22 del
Tribunale di Salerno pubblicata il 21/7/22 e notificata il 26/7/22.
1 SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Per l'appellante: chiedeva in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
nel merito chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente che fosse revocata e/o annullata e/o dichiarata nulla la sentenza impugnata nella parte in cui vi era la condanna dell'Ing. al pagamento, in Pt_1
favore di parte opposta, della somma di € 9.998,58 oltre interessi al tasso legale, con revoca del decreto ingiuntivo n.2100/08 Tribunale di
Salerno - ex sezione distaccata di Eboli, il tutto con la vittoria delle spese e dei compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio;
per l'appellato: chiedeva il rigetto dell'appello, palesemente infondato, con la condanna della controparte al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
e ricevevano la notifica dell'atto CP_2 CP_3
di appello e non si costituivano divenendo contumaci.
Il procedimento veniva dichiarato interrotto con ordinanza del 26
gennaio 2023 per la morte di Persona_2
Dopo la riassunzione con ordinanza dell'8 novembre 2023 la
Corte rigettava la richiesta di sospensiva ex art.283 cpc.
2 Il giudizio veniva di nuovo interrotto con ordinanza del 26 aprile
2024 per la morte dell'appellante e veniva riassunto,
La causa passava in decisione mediante il deposito di note di trattazione scritta, pervenute prima del 10 luglio 2025 e con ordinanza del 17 luglio 2025 venivano concessi i termini di cui all'art.190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'Ing. proponeva opposizione avverso il decreto Persona_1
ingiuntivo n. 2100/08 emesso dal Tribunale di Salerno - Sezione di distaccata di Eboli, il 6/11/2008, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento di € 11.041,92 in favore dell'avv. IN AT a titolo compenso professionale per l'incarico di recupero di un credito ex art. 4 L. 34/81 vantato verso la in esecuzione del quale Controparte_4
aveva predisposto e seguito il ricorso per decreto ingiuntivo,
l'opposizione dinanzi al Tribunale di Salerno, il giudizio di appello davanti alla Corte di Appello di Salerno, il ricorso in SA e la successiva fase di riassunzione davanti alla Corte di Appello di
Salerno.
3 L'opponente eccepiva: l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di Montecorvino Rovella;
la parziale carenza di legittimazione attiva del ricorrente, essendo stato conferito all'avv. IN AT l'incarico solo per l'originario ricorso per decreto ingiuntivo e per la fase di riassunzione a seguito del giudizio in
SA, mentre per l'opposizione davanti al Tribunale e per il giudizio in SA era stato patrocinato dall'Avv. CP_1
e per il grado di appello disconosceva la propria
[...]
sottoscrizione in calce al mandato esibito in atti;
l'integrale pagamento delle attività svolte dall'avv. IN AT, come da fatture in atti e la violazione del DM 585/1994 poiché l'opposto aveva fatto ricadere l'attività svolta sotto la vigenza delle tariffe in vigore al 2/6/2004.
Concludeva chiedendo revocarsi il decreto ingiuntivo e condannarsi l'opposto al risarcimento dei danni per lite temeraria,
quantificati in € 1.500,00.
L'avv. IN AT si costituiva eccependo che gli incarichi gli erano stati affidati dall'opponente nell'ambito dello “Studio Legale
Associato AT” di cui facevano parte, oltre a lui, l'avv. CP_1
e l'avv. Francesco LA UR e che, a seguito del recesso
[...]
4 dei predetti, l'attività rimaneva esclusivamente in capo a lui che era diventato titolare di tutti i rapporti e di tutti i crediti professionali maturati per le attività svolte dai professionisti associati e contestando le fatture depositate da controparte.
L'avv. si costituiva mediante intervento Controparte_1
volontario confermando che le attività relative a tutte le fasi di giudizio erano state patrocinate sempre dal padre avv. IN AT, il quale le aveva direttamente seguite su espresso incarico del cliente e precisando che la ripartizione dei mandati avveniva nell'ambito dei rapporti interni dello studio.
Nel corso del giudizio veniva espletato l'interrogatorio formale dell'opponente e venivano sentiti alcuni testi e, precisate le conclusioni, all'udienza del 10/12/2021, la causa andava in decisione con concessione dei termini ex art.190 cpc.
Il Tribunale adito accoglieva parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'opponente al pagamento, in favore della controparte della somma pari ad € 9.998,58 oltre interessi al tasso legale;
compensava nella misura del terzo le spese e per il residuo applicava il principio della
5 soccombenza a carico dell'opponente; compensava, infine, le spese di lite tra l'opponente e l'interventore.
Il Giudice di primo grado perveniva alla decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale in quanto la questione afferiva ad una mera ripartizione interna degli affari nell'ambito del medesimo ufficio giudiziario;
rigettava l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'avv.
IN AT, in quanto rilevava che quest'ultimo aveva operato nell'ambito dello Studio Legale Associato AT, come emerso sia dalle dichiarazioni dello stesso opponente, sia dalla documentazione fiscale rilasciata dallo studio professionale al cliente;
inoltre, nel caso in cui il socio continuasse di fatto ad amministrare la società, senza compiere alcun atto di liquidazione e senza provvedere alla cancellazione della stessa dal registro delle imprese, si verificava l'esistenza di fatto di una società unipersonale a tempo indeterminato,
costituente una fattispecie analoga a quella delle società di capitali unipersonali, da cui si differenziava per il diverso regime di responsabilità rispetto alle obbligazioni sociali;
6 sulla base delle dichiarazioni delle parti, della documentazione allegata e della prova testimoniale riteneva che la sottoscrizione della procura rilasciata al margine dell'atto di appello fosse stata apposta dall'opponente;
relativamente alla violazione del DM 585/1994, preso atto delle parcelle liquidate dal competente Collegio Professionale e all'esito della verifica degli importi relativi agli onorari di avvocato, era da ritenersi corretta l'applicazione delle Tariffe di cui al predetto D.M.n.
585/1994, come fatta dall'avv. IN AT, essendo stata calcolata esattamente la media degli importi;
solo alcune fatture esibite e precisamente la n.116/89 nei limiti del quinto e la n. 76 dell'8/5/1993 venivano computate nelle somme da pagare a favore del professionista con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e condanna al pagamento della residua differenza pari a
9998,58 E.
L'Ing. , in qualità di erede del de cuius Ing. Parte_1
, a seguito di riassunzione, proponeva appello Persona_1
deducendo i seguenti motivi:
7 1)carenza di legittimazione attiva dell'avv. IN AT -
violazione di legge in riferimento agli artt. 2272 e 2282 cc;
secondo l'appellante all'avv. IN AT erano stati conferiti esclusivamente i mandati per il ricorso per decreto ingiuntivo e per la riassunzione in seguito al giudizio di SA e il predetto avvocato per legittimare la propria pretesa creditoria rispetto agli incarichi affidati da agli altri legali dello studio Persona_1
associato AT, sosteneva, senza darne prova, che, dopo il recesso degli altri due colleghi dalla società, egli era divenuto titolare di tutti i rapporti ed i crediti professionali maturati per le attività svolte dai professionisti associati;
invece, dopo i recessi degli avv.ti Francesco
LA UR e l'Avv. IN AT dichiarava Controparte_1
che avrebbe proseguito l'attività professionale singolarmente, per cui cessava l'attività della società tra professionisti, la quale risultava definitivamente sciolta per volontà dei soci, senza liquidazione e ripartizione dei beni-crediti societari;
in sostanza era stato ritenuto erroneamente che l'avv. IN AT avesse una legittimazione processuale ad agire in giudizio in nome e per conto della società
semplice irregolare, non iscritta nel registro delle imprese, poiché ciò
8 sarebbe stato ammissibile qualora riferito ad una società di persone iscritta nel registro delle imprese, cd regolare, ma non per quelle non iscritte, come la società semplice “Studio Legale Associato AT”,
poiché per le società di persone non iscritte nel registro delle imprese il momento estintivo era determinato dalla concreta cessazione dell'attività di impresa, non essendo richiesti ulteriori adempimenti pubblicitari;
in sostanza, estinta la società per la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi ex art. 2272 n. 4) c.c. e cessata l'attività, in mancanza della fase della liquidazione facoltativa e attribuzione di eventuali crediti della società al socio AT IN,
doveva essere applicato l'art. 2282 cc per cui, una volta pagati i debiti sociali e rimborsati i conferimenti, l'eventuale eccedenza attiva avrebbe dovuto essere ripartita tra i soci in proporzione alla parte di ciascuno nei guadagni;
l'avv. IN AT, quindi, per come previsto dall'art. 4 del contratto sociale, avrebbe potuto richiedere il
40% dei crediti eventualmente maturati dalla società e non certo l'intero, pari alla sua quota di partecipazione, oppure il compenso esclusivamente per le attività dallo stesso personalmente patrocinate,
9 quali il ricorso per decreto ingiuntivo e il grado di riassunzione a seguito di cassazione:
2)nel merito - error in judicando;
il di Salerno aveva Parte_2
liquidato all'avv. IN AT compensi per € 5.923,05, oltre spese generali 12,5 % per € 740,38, per un totale di € 6.663,43, oltre rimborso spese, diritti di procuratore, IVA e maggiorazioni ex art. 11
legge 576/1980, per cui l'Avv. AT alla predetta somma aggiungeva € 4.023,89, nonché € 364,60 di liquidazione parcella, Pt_3
per un totale di € 11.041,92; alla luce anche delle note specifiche allegate all'istanza di liquidazione, era evidente che la somma di €
5.923,05 riconosciuta dal COA comprendeva diritti ed onorari e che l'indicazione di dover aggiungere a tale importo i diritti di procuratore era senz'altro un refuso, così come quella relativa al rimborso spese di fatto già calcolato dallo stesso COA in € 740,38; conseguentemente la decisione del giudice di prime cure era censurabile nella parte in cui aveva ritenuto che l'avv. IN AT avesse correttamente applicato le tariffe del D.M. n. 585/1994, in quanto l'esatto importo complessivo delle somme riconosciuto dal COA di Salerno all'Avv.
AT, comprensivo di diritti ed onorari, era di € 5.923,05, a cui
10 aggiungere le spese generali 12,5% per € 740,38, il cnap 4% € 266,53,
iva 20% (nel 2008) per € 1.524,59, per complessivi € 8.454,55 e non €
11.041,92, di cui l'appellato avrebbe potuto chiedere o il 40% del residuo, pari alla sua quota di partecipazione ex art. 2282 cc, oppure esclusivamente i compensi per le attività personalmente patrocinate.
L'avv. si costituiva in proprio e quale erede dell'avv. CP_1
AT IN e controdeduceva chiedendo il rigetto dell'appello per i seguenti motivi:
evidenziava preliminarmente che l'Ing. non aveva Pt_1
censurato la decisione di prime cure nella parte in cui era stato accertato che egli aveva avuto sempre rapporti con lo “Studio
associato AT”, di cui facevano parte tre legali, e a cui aveva pagato le parcelle maturate dai professionisti associati per le prestazioni rese nell'ambito dei giudizi che lo avevano visto coinvolto,
ricevendone poi le relative fatture che aveva anche esibito;
l'eccezione di controparte, per cui a seguito del recesso dalla società di due dei tre avvocati, la società si sarebbe estinta e, quindi,
non sarebbe stato legittimato a richiedere il pagamento dei crediti
11 dell'associazione per le prestazioni professionali rese dei suoi associati,era palesemente infondata e pretestuosa;
le società tra professionisti erano regolate dalla normativa sulle società semplici, il cui art. 2272, n. 4 cc ne prevede lo scioglimento quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita;
ne conseguiva che, allo scadere del termine di sei mesi, in caso di mancata ricostituzione della pluralità dei soci, si verificava lo scioglimento della società e non la sua estinzione, come erroneamente sostenuto da controparte;
pertanto, se il socio superstite decideva di proseguire l'attività, non si verificava una vera e propria trasformazione societaria, ma una successione tra soggetti, ossia tra la vecchia società semplice e il professionista superstite che proseguiva l'attività della stessa in forma individuale e subentrava in tutte le obbligazioni della società, assumendone gli oneri e anche i crediti che la stessa aveva maturato;
di qui conseguiva la sua legittimazione a riscuotere il credito per effetto dell'intervenuta successione e non poteva parlarsi della mancanza della fase di liquidazione che, stante la prosecuzione dell'attività con successione nei rapporti da parte del socio superstite, non era necessaria;
spettava alla controparte dare
12 prova della intervenuta cessazione dell'attività; in ogni caso negli atti di recesso espressamente si dichiarava che l'avv. IN AT
avrebbe proseguito l'attività in forma individuale;
era infondato e temerario il secondo motivo di appello perchè il
COA, ai sensi dell'art. 12, lett. 1 dlvo n.139/2005, formulava pareri in materia di liquidazione di onorari a richiesta degli iscritti o della pubblica amministrazione, e, quindi, senza maggiorazioni, tant'è che nel provvedimento di liquidazione prodotto espressamente vi era la dicitura “oltre rimborso spese, diritti di procuratore, IVA e maggiorazioni ex art. 11 legge 576/1980”.
L'appello è infondato e come tale va rigettato.
Va premesso che l'appellante in riassunzione ha dichiarato di costituirsi quale erede che ha accettato con beneficio di inventario, ma come giustamente eccepito da controparte, non ha allegato l'inventario da redigersi entro tre mesi ai sensi dell'art.485 cc, cosicchè deve ritenersi che l'appellante sia un erede pure e semplice dell'attore in primo grado.
Va anche precisato che l'appellato ha eccepito la violazione dell'art.345 cpc in ordine all'allegazione di alcuni atti che l'appellante
13 aveva esibito in primo grado tardivamente o approfittando dell'
autorizzazione alla ricostruzione del fascicolo.
In realtà tali atti per la quasi totalità sono stati allegati dallo stesso appellato in primo grado e in ogni caso il Tribunale non si è
espressamente pronunciato su tale questione, implicitamente rigettandola.
Ne consegue che la censura andava proposta avverso la decisione del Tribunale e , in mancanza, la censura è, quindi,
inammissibile.
Con il primo motivo l'appellante ha insistito sulla carenza di legittimazione dell'avv IN AT sostenendo che lo stesso poteva agire solo per attività che aveva svolto in proprio e non come avvocato facente parte dello Studio Associato AT.
Deduceva che a seguito del recesso degli altri due avvocati la società si era estinta, per cui non vi era una successione nei rapporti afferenti lo studio associato.
A sostegno di quanto affermato l'appellante richiamava una sentenza della Corte di SA – la n.7964/2017- che non è
14 pertinente afferendo ad una società di fatto e non una società
semplice.
In realtà le società tra professionisti sono considerate a livello normativo come società semplici per cui ex art.2272 n.4 cc tra le ipotesi di scioglimento di tale società è previsto il caso in cui la pluralità di soci non si ricostituisca nel termine di sei mesi.
Lo scioglimento non implica necessariamente l'estinzione, come avvenuto nel caso di specie, in cui il socio superstite ha deciso di proseguire in via individuale con conseguente successione nei rapporti pregressi.
Tale ragionamento è pienamente conforme alla Corte di
SA che più volte si è espressa in senso conforme in relazione alla società in nome collettivo alla quale ex art.2308 cc è pienamente applicabile l'art.2272 cc (cfr. sent. Cass. n.27189/14; sent. Cass.
n.497/2015; sent. Cass. n.501/2016;sent. Cass. n.25163/2016; sent.
Cass. n.24400/2018; sent. Cass. n. 27894/2021).
In ogni caso negli atti di recesso era detto espressamente che l'avv.IN AT avrebbe proseguito in forma individuale.
15 Il secondo motivo è inammissibile perché in primo grado l'appellante ha solo lamentato che il ricorrente avesse violato il DM
585/1994 e non ha formulato questioni in ordine alle somme oggetto del parere del COA.
Alla fine del secondo motivo l'appellante ha precisato che l'avv.
IN AT avrebbe potuto chiedere il 40 % del residuo in rapporto alla sua partecipazione nello studio associato o solo per i compensi per attività personalmente patrocinate.
Non si può dare seguito a tali richieste che presupporrebbero un accoglimento del primo motivo, che, invece, come in precedenza detto va rigettato.
In ogni caso la Corte rileva che l'appellante in maniera inappropriata ha concluso per la nullità della sentenza, senza alcuna indicazione di vizi di nullità e non ha chiesto neppure che in riforma della sentenza fosse accolta la domanda nei limiti delle somme indicate nel secondo motivo.
Le spese seguono la soccombenza ( scaglione : 5201,00 E-
26000,00 E- vanno riconosciuti i valori minimi e la fase dello studio,
16 la fase introduttiva e quella decisionale;
per la fase della trattazione va riconosciuto il 50% per la sua scarsa significatività in appello)
La Corte dà atto che vi sono i presupposti per l'appellante per l'applicazione dell'art.13 c.1 quater DPR 115/2002
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello e , per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna la parte appellante a pagare le spese del presente giudizio a favore della parte appellata, spese che liquida in E 2445,00
oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti perché l'appellante sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13- comma 1
quater DPR 115/2002
Salerno, 18 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
17 d.ssa Marcella Pizzillo
dr. Vito Colucci
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