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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 20/11/2025, n. 1801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1801 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 1769/2017 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 20/11/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 1769/2017 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c. resa a seguito dell'udienza ex art. 127ter c.p.c. del 20/11/2025 nella causa n. 1769/2017 avente ad oggetto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 310/2017, reso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 13/03/2017, in materia di “contratti bancari” e vertente tra
(C.F./P.IVA: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. NAPPI ANDREA DOMENICO
- opponente - e C.F./P.IVA: ), e per essa Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(già già , in persona del CP_3 Controparte_4 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. FORINO FABIO
- opposta – nonché C.F./P.IVA: , e per essa Controparte_5 P.IVA_2
in persona del legale rapp.te p.t. (già già CP_2 CP_3
, in persona del legale Controparte_6 rappresentante pro tempore, quale mandataria di Controparte_5 stessa, rappresentata e difesa dall'avv. FORINO FABIO
- intervenuta - Conclusioni All'udienza del 20/11/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate MOTIVAZIONE I. Fatti rilevanti della causa La , e per essa la , in persona del CP_1 Parte_2 legale rappresentante pro tempore, odierna opposta, chiedeva ed otteneva l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di Parte_1
2 Tribunale di Avellino n. 1769/2017 R.G. Affari Civili Contenziosi
, odierno opponente, per conseguire il pagamento della somma di € Pt_1
70.202,41, oltre interessi e spese, quale esposizione debitoria derivante da due distinti rapporti, un contratto di conto corrente contraddistinto al nr. 10871702 e un contratto di finanziamento contraddistinto al nr. 1354449, facenti capo alla Società Co. Edil S.r.l. (fallita nel 2011), di cui il sig. era amministratore Parte_1 unico e fideiussore (v. decreto ingiuntivo n. 310/2017, emesso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 13/03/2017; nonché allegato ricorso). Avverso il predetto decreto proponeva opposizione Parte_1
, il quale premesso […] di non aver apposto mai alcuna firma sulle
[...] presunte fideiussioni sulle quali oggi la banca fonda la propria pretesa [...] risultando evidentemente false le firme apposte su tali documenti […] eccepiva altresì: che […] le fideiussioni azionate dalla ingiungente sono inefficaci essendo scaduta oramai da tempo l'obbligazione principale […] poiché […] nel paragrafo dedicato alle “CONDIZIONI CONTRATTUALI PIU' SIGNIFICATIVE”, alla voce “Oggetto della garanzia - Responsabilità del fideiussore”, è espressamente derogato l'art. 1957 c.c., stabilendosi che “I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione, restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'operazione garantita”. Tale clausola viene sostanzialmente ribadita nelle condizioni generali di contratto fideiussorio e approvata specificamente per iscritto, ai sensi dell'art. 1341 II comma c.c. [...]; nonché che […] è quanto mai evidente che la banca abbia applicato interessi usurari [...]; e infine che […] è possibile solo presumere, in base ai documenti ex adverso prodotti, che la opposta abbia capitalizzato trimestralmente unicamente gli interessi a debito del correntista, e non anche quelli a credito, come provano gli estratti conto depositati […], rassegnando all'esito le seguenti conclusioni: […] - Accertare e dichiarare la falsità delle firme apposte sulle fideiussioni a firma del sig.
; - Accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 1957 c.c. l'estinzione Parte_1 della garanzia fideiussoria per essere decorso il termine di 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, all'uopo ordinando alla opposta di cancellare il nominativo del sig. dalle centrali rischi finanziarie, pubbliche e private, Parte_1 per estinzione dell'obbligazione fideiussoria;
- Ritenere e dichiarare estinte e/o inefficaci le obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale in riferimento al rapporto di apertura di credito e di conto corrente, per i gradati motivi di cui in narrativa;
- Ritenere e dichiarare illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni (a qualsiasi titolo definite) e delle spese, nonché l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali
3 Tribunale di Avellino n. 1769/2017 R.G. Affari Civili Contenziosi successive alla stipula del contratto;
ovvero ritenere e dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese;
espungere totalmente gli interessi passivi siccome capitalizzati trimestralmente;
- Ritenere e dichiarare non dovute, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, ed in ogni caso perché prestazione senza causa, le somme addebitate per commissioni di massimo scoperto, calcolate in costanza di utilizzo del rapporto in aggiunta agli interessi passivi;
- Rideterminare il saldo effettivo dei singoli rapporti riquantificando lo stesso per tutta la durata e sin dall'apertura senza interessi, ovvero con interessi passivi al tasso legale, senza alcuna capitalizzazione, di commissioni (comunque denominate) e di spese nonché di spese legali, applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni. -
In subordine, nella non temuta ipotesi in cui il giudice ritenesse i rapporti bancari regolati da condizioni contrattualmente determinate, applicando per tutta la durata del rapporto gli interessi passivi al tasso di sostituzione ex art. 117 T.U.B.
(D.lgs. 385/93). - In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari con attribuzione. - In via del tutto gradata, nel merito, accertare e dichiarare non dovute le somme siccome richieste dalla ingiungente a titolo di interessi di mora e di penale ai sensi dell'art. 117 ultimo comma […], con vittoria di compensi e spese. Costituitasi in giudizio, la , e per essa la CP_1 Pt_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, insisteva per la conferma
[...] del decreto ingiuntivo emesso, stante la debenza delle somme richieste e l'infondatezza dei motivi di cui all'opposizione proposta, rassegnando le seguenti conclusioni: […] - Preliminarmente, onerare parte attrice all'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ex d.lgs. 28/2010 per le causali di cui in premessa;
- Nel merito rigettare l'avverso atto di citazione in opposizione perché infondato in fatto ed in diritto concedendo la provvisoria esecutività all'opposto decreto ingiuntivo;
- In ogni caso, rigettare ogni altra deduzione, istanza, eccezione di parte opponente con concessione della provvisoria esecutività all'opposto decreto ingiuntivo;
- Nel merito, confermare il decreto ingiuntivo nr. 310/2017 reso dal Tribunale di Avellino in persona del giudice dott.ssa Natalia Ceccarelli;
- In ogni caso, accertare e dichiarare il credito della società nei Controparte_1 confronti del sig. , della somma di € 70.202,41 oltre interessi, Parte_1 spese e competenze del procedimento monitorio e per l'effetto condannare parte opponente al pagamento della predetta somma in favore di - Controparte_1
Condannare gli opponenti alla refusione delle spese, dei diritti e degli onorari di lite […].
4 Tribunale di Avellino n. 1769/2017 R.G. Affari Civili Contenziosi
Instauratosi il contraddittorio, ammessa e prodotta la documentazione, concessi i termini di rito, disposta CTU grafologica, poi non più espletata per effetto della rinuncia di parte opponente al disconoscimento delle firme apposte sulle fideiussioni (v. da ultimo note del 03/12/2024), la causa, ritenuta matura per la decisione nella medio tempore avutasi costituzione in giudizio della
[...] quale cessionaria del credito originariamente Controparte_5 azionato, giungeva all'udienza indicata per la pronuncia della sentenza ex art. 281seixes c.p.c. previo mutamento dell'Istruttore ed assegnazione alle parti di un termini per il deposito di note conclusionali. II. Ragioni giuridiche della decisione Sull'opposizione Fondata, per le assorbenti ragioni di cui in seguito, si ritiene l'opposizione, così come proposta. In particolare, suscettibile di accoglimento si ritiene l'eccezione di intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c. sollevata da parte opponente, con il conseguenziale assorbimento di ogni altra istanza, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile. A ben guardare, infatti, i contratti di fideiussione sottesi alla pretesa azionata in sede monitoria (id est: contratto di fideiussione del 23.07.2007 e contratto di fideiussione del 26.05.2008, stipulati dall'odierno opponente in favore della Co. Edil. S.r.l.) recano entrambi una clausola - specificamente sottoscritta dal fideiussore anche ai sensi dell'art. 1341, 2° comma c.c. (v. contratti in atti) - recante un'espressa deroga al disposto dell'art. 1957 c.c. dal seguente tenore: I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione, restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'operazione garantita (v. testualmente art. 6 contratto del 23.07.2007; nonché art. 5 contratto del 26.06.2008). Alla stregua della suddetta clausola, dunque, il termine (di sei mesi) previsto dall'art. 1957 c.c. per la proposizione, e diligente continuazione, da parte del creditore delle proprie istanze verso il debitore (principale) ai fini della conservazione della garanzia è stato concordemente prolungato a 36 mesi dalla scadenza dell'operazione garantita, non potendo, in difformità da quanto sostenuto dall'opposta (v. scritti difensivi), elidere tale esplicita pattuizione, dando rilevanza alla sola parte in cui la citata clausola reca la previsione della integrità dei diritti facenti capo alla fino a totale estinzione di ogni suo CP_7 credito verso il debitore (v. supra citata clausola), quale sintomo della volontà delle parti di escludere l'operatività di qualsivoglia termine di decadenza sul punto.
5 Tribunale di Avellino n. 1769/2017 R.G. Affari Civili Contenziosi
In disparte l'evidente contrasto di tale interpretazione con un testo contrattuale che, per converso, disciplina espressamente - ed addirittura in melius per la Banca - la durata del termine decadenziale asseritamente inoperante, non ci si può esimere dal rilevare come, in presenza di una concorde volontà dei contraenti in tal senso, non sarebbe stata necessaria - né tantomeno logica - alcuna specifica previsione circa la estensione nel tempo del suddetto termine, peraltro a mezzo dell'utilizzo di una specifica pattuizione, sottoscritta persino in più di un'occasione (v. contratti in atti, entrambi recanti la medesima clausola). Posta dunque la necessità, contrattualmente prevista, per il creditore garantito di attivarsi, e diligentemente proseguire le proprie istanze, entro il citato termine di 36 mesi, non si vede come escludere l'operatività della eccepita decadenza ex art. 1957 c.c. in una fattispecie, quale quella in esame, ove l'istituto ingiungente, comprovatamente attivatosi per la notifica del decreto ingiuntivo opposto in data 13.03.2017 (v. decreto ingiuntivo, così come notificato in atti), risulta essere rimasto inerte per un periodo ben superiore a quello da ultimo indicato, non avendo fornito prova, né tantomeno allegato, di aver intrapreso, e diligentemente continuato, iniziative idonee a tal fine: né successivamente alla revoca dei fidi e contestuale risoluzione dei rapporti in essere, risalente al maggio 2010 (v. missiva di cui in atti, dichiaratamente ricevuta dal garante in data 22.05.2010); né successivamente alla medio tempore avutasi declaratoria di fallimento della medesima Co. Edil S.r.l., risalente all'ottobre 2011 (v. riferimenti alla sentenza del Tribunale di Nola del 20 ottobre 2011 di apertura del fallimento, chiusosi per assenza di attivo, con decreto del 21/11/2016).
Alla stregua di quanto precede, pertanto, non può che giungersi all'accoglimento dell'opposizione proposta, con contestuale revoca del decreto ingiuntivo, fermo l'assorbimento, stante la dirimente evidenza e il consistente impatto operativo delle questioni sin qui esposte, di ogni altra domanda od eccezione comunque sollevata o rilevabile, in applicazione dell'orientamento secondo cui il principio della "ragione più liquida" imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014). Sulle spese Le spese del giudizio seguono la soccombenza della parte opposta e dell'interventrice debitamente costituitesi ed avente interesse comune nella
6 Tribunale di Avellino n. 1769/2017 R.G. Affari Civili Contenziosi controversia, e sono liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti - nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto del valore (fino a € 260.000,00), della natura e della complessità (minima) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (minima) delle questioni trattate.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 310/2017, reso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 13/03/2017, nei confronti di e per essa Controparte_1 CP_2
(già già , in persona del legale CP_3 Controparte_4 rappresentante pro tempore, con l'intervento di Controparte_5
e per essa in persona del legale rapp.te p.t. (già
[...] CP_2 CP_3 già , in persona del legale
[...] Controparte_6 rappresentante pro tempore, quale mandataria di stessa, Controparte_5 respinta, o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: accoglie l'opposizione così come proposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 310/2017, emesso dal Tribunale di Avellino in data 13/03/2017; condanna parte opposta e l'interventrice, in solido, alla rifusione in favore di parte opponente delle spese del presente giudizio, liquidate in € 406,50 per spese ed € 7.052,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, con attribuzione al difensore antistatario, avv. Nappi Andrea Domenico. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 20/11/2025 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile. Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
7
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 20/11/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 1769/2017 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c. resa a seguito dell'udienza ex art. 127ter c.p.c. del 20/11/2025 nella causa n. 1769/2017 avente ad oggetto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 310/2017, reso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 13/03/2017, in materia di “contratti bancari” e vertente tra
(C.F./P.IVA: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. NAPPI ANDREA DOMENICO
- opponente - e C.F./P.IVA: ), e per essa Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(già già , in persona del CP_3 Controparte_4 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. FORINO FABIO
- opposta – nonché C.F./P.IVA: , e per essa Controparte_5 P.IVA_2
in persona del legale rapp.te p.t. (già già CP_2 CP_3
, in persona del legale Controparte_6 rappresentante pro tempore, quale mandataria di Controparte_5 stessa, rappresentata e difesa dall'avv. FORINO FABIO
- intervenuta - Conclusioni All'udienza del 20/11/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate MOTIVAZIONE I. Fatti rilevanti della causa La , e per essa la , in persona del CP_1 Parte_2 legale rappresentante pro tempore, odierna opposta, chiedeva ed otteneva l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di Parte_1
2 Tribunale di Avellino n. 1769/2017 R.G. Affari Civili Contenziosi
, odierno opponente, per conseguire il pagamento della somma di € Pt_1
70.202,41, oltre interessi e spese, quale esposizione debitoria derivante da due distinti rapporti, un contratto di conto corrente contraddistinto al nr. 10871702 e un contratto di finanziamento contraddistinto al nr. 1354449, facenti capo alla Società Co. Edil S.r.l. (fallita nel 2011), di cui il sig. era amministratore Parte_1 unico e fideiussore (v. decreto ingiuntivo n. 310/2017, emesso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 13/03/2017; nonché allegato ricorso). Avverso il predetto decreto proponeva opposizione Parte_1
, il quale premesso […] di non aver apposto mai alcuna firma sulle
[...] presunte fideiussioni sulle quali oggi la banca fonda la propria pretesa [...] risultando evidentemente false le firme apposte su tali documenti […] eccepiva altresì: che […] le fideiussioni azionate dalla ingiungente sono inefficaci essendo scaduta oramai da tempo l'obbligazione principale […] poiché […] nel paragrafo dedicato alle “CONDIZIONI CONTRATTUALI PIU' SIGNIFICATIVE”, alla voce “Oggetto della garanzia - Responsabilità del fideiussore”, è espressamente derogato l'art. 1957 c.c., stabilendosi che “I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione, restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'operazione garantita”. Tale clausola viene sostanzialmente ribadita nelle condizioni generali di contratto fideiussorio e approvata specificamente per iscritto, ai sensi dell'art. 1341 II comma c.c. [...]; nonché che […] è quanto mai evidente che la banca abbia applicato interessi usurari [...]; e infine che […] è possibile solo presumere, in base ai documenti ex adverso prodotti, che la opposta abbia capitalizzato trimestralmente unicamente gli interessi a debito del correntista, e non anche quelli a credito, come provano gli estratti conto depositati […], rassegnando all'esito le seguenti conclusioni: […] - Accertare e dichiarare la falsità delle firme apposte sulle fideiussioni a firma del sig.
; - Accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 1957 c.c. l'estinzione Parte_1 della garanzia fideiussoria per essere decorso il termine di 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, all'uopo ordinando alla opposta di cancellare il nominativo del sig. dalle centrali rischi finanziarie, pubbliche e private, Parte_1 per estinzione dell'obbligazione fideiussoria;
- Ritenere e dichiarare estinte e/o inefficaci le obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale in riferimento al rapporto di apertura di credito e di conto corrente, per i gradati motivi di cui in narrativa;
- Ritenere e dichiarare illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni (a qualsiasi titolo definite) e delle spese, nonché l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali
3 Tribunale di Avellino n. 1769/2017 R.G. Affari Civili Contenziosi successive alla stipula del contratto;
ovvero ritenere e dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese;
espungere totalmente gli interessi passivi siccome capitalizzati trimestralmente;
- Ritenere e dichiarare non dovute, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, ed in ogni caso perché prestazione senza causa, le somme addebitate per commissioni di massimo scoperto, calcolate in costanza di utilizzo del rapporto in aggiunta agli interessi passivi;
- Rideterminare il saldo effettivo dei singoli rapporti riquantificando lo stesso per tutta la durata e sin dall'apertura senza interessi, ovvero con interessi passivi al tasso legale, senza alcuna capitalizzazione, di commissioni (comunque denominate) e di spese nonché di spese legali, applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni. -
In subordine, nella non temuta ipotesi in cui il giudice ritenesse i rapporti bancari regolati da condizioni contrattualmente determinate, applicando per tutta la durata del rapporto gli interessi passivi al tasso di sostituzione ex art. 117 T.U.B.
(D.lgs. 385/93). - In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari con attribuzione. - In via del tutto gradata, nel merito, accertare e dichiarare non dovute le somme siccome richieste dalla ingiungente a titolo di interessi di mora e di penale ai sensi dell'art. 117 ultimo comma […], con vittoria di compensi e spese. Costituitasi in giudizio, la , e per essa la CP_1 Pt_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, insisteva per la conferma
[...] del decreto ingiuntivo emesso, stante la debenza delle somme richieste e l'infondatezza dei motivi di cui all'opposizione proposta, rassegnando le seguenti conclusioni: […] - Preliminarmente, onerare parte attrice all'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ex d.lgs. 28/2010 per le causali di cui in premessa;
- Nel merito rigettare l'avverso atto di citazione in opposizione perché infondato in fatto ed in diritto concedendo la provvisoria esecutività all'opposto decreto ingiuntivo;
- In ogni caso, rigettare ogni altra deduzione, istanza, eccezione di parte opponente con concessione della provvisoria esecutività all'opposto decreto ingiuntivo;
- Nel merito, confermare il decreto ingiuntivo nr. 310/2017 reso dal Tribunale di Avellino in persona del giudice dott.ssa Natalia Ceccarelli;
- In ogni caso, accertare e dichiarare il credito della società nei Controparte_1 confronti del sig. , della somma di € 70.202,41 oltre interessi, Parte_1 spese e competenze del procedimento monitorio e per l'effetto condannare parte opponente al pagamento della predetta somma in favore di - Controparte_1
Condannare gli opponenti alla refusione delle spese, dei diritti e degli onorari di lite […].
4 Tribunale di Avellino n. 1769/2017 R.G. Affari Civili Contenziosi
Instauratosi il contraddittorio, ammessa e prodotta la documentazione, concessi i termini di rito, disposta CTU grafologica, poi non più espletata per effetto della rinuncia di parte opponente al disconoscimento delle firme apposte sulle fideiussioni (v. da ultimo note del 03/12/2024), la causa, ritenuta matura per la decisione nella medio tempore avutasi costituzione in giudizio della
[...] quale cessionaria del credito originariamente Controparte_5 azionato, giungeva all'udienza indicata per la pronuncia della sentenza ex art. 281seixes c.p.c. previo mutamento dell'Istruttore ed assegnazione alle parti di un termini per il deposito di note conclusionali. II. Ragioni giuridiche della decisione Sull'opposizione Fondata, per le assorbenti ragioni di cui in seguito, si ritiene l'opposizione, così come proposta. In particolare, suscettibile di accoglimento si ritiene l'eccezione di intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c. sollevata da parte opponente, con il conseguenziale assorbimento di ogni altra istanza, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile. A ben guardare, infatti, i contratti di fideiussione sottesi alla pretesa azionata in sede monitoria (id est: contratto di fideiussione del 23.07.2007 e contratto di fideiussione del 26.05.2008, stipulati dall'odierno opponente in favore della Co. Edil. S.r.l.) recano entrambi una clausola - specificamente sottoscritta dal fideiussore anche ai sensi dell'art. 1341, 2° comma c.c. (v. contratti in atti) - recante un'espressa deroga al disposto dell'art. 1957 c.c. dal seguente tenore: I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione, restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'operazione garantita (v. testualmente art. 6 contratto del 23.07.2007; nonché art. 5 contratto del 26.06.2008). Alla stregua della suddetta clausola, dunque, il termine (di sei mesi) previsto dall'art. 1957 c.c. per la proposizione, e diligente continuazione, da parte del creditore delle proprie istanze verso il debitore (principale) ai fini della conservazione della garanzia è stato concordemente prolungato a 36 mesi dalla scadenza dell'operazione garantita, non potendo, in difformità da quanto sostenuto dall'opposta (v. scritti difensivi), elidere tale esplicita pattuizione, dando rilevanza alla sola parte in cui la citata clausola reca la previsione della integrità dei diritti facenti capo alla fino a totale estinzione di ogni suo CP_7 credito verso il debitore (v. supra citata clausola), quale sintomo della volontà delle parti di escludere l'operatività di qualsivoglia termine di decadenza sul punto.
5 Tribunale di Avellino n. 1769/2017 R.G. Affari Civili Contenziosi
In disparte l'evidente contrasto di tale interpretazione con un testo contrattuale che, per converso, disciplina espressamente - ed addirittura in melius per la Banca - la durata del termine decadenziale asseritamente inoperante, non ci si può esimere dal rilevare come, in presenza di una concorde volontà dei contraenti in tal senso, non sarebbe stata necessaria - né tantomeno logica - alcuna specifica previsione circa la estensione nel tempo del suddetto termine, peraltro a mezzo dell'utilizzo di una specifica pattuizione, sottoscritta persino in più di un'occasione (v. contratti in atti, entrambi recanti la medesima clausola). Posta dunque la necessità, contrattualmente prevista, per il creditore garantito di attivarsi, e diligentemente proseguire le proprie istanze, entro il citato termine di 36 mesi, non si vede come escludere l'operatività della eccepita decadenza ex art. 1957 c.c. in una fattispecie, quale quella in esame, ove l'istituto ingiungente, comprovatamente attivatosi per la notifica del decreto ingiuntivo opposto in data 13.03.2017 (v. decreto ingiuntivo, così come notificato in atti), risulta essere rimasto inerte per un periodo ben superiore a quello da ultimo indicato, non avendo fornito prova, né tantomeno allegato, di aver intrapreso, e diligentemente continuato, iniziative idonee a tal fine: né successivamente alla revoca dei fidi e contestuale risoluzione dei rapporti in essere, risalente al maggio 2010 (v. missiva di cui in atti, dichiaratamente ricevuta dal garante in data 22.05.2010); né successivamente alla medio tempore avutasi declaratoria di fallimento della medesima Co. Edil S.r.l., risalente all'ottobre 2011 (v. riferimenti alla sentenza del Tribunale di Nola del 20 ottobre 2011 di apertura del fallimento, chiusosi per assenza di attivo, con decreto del 21/11/2016).
Alla stregua di quanto precede, pertanto, non può che giungersi all'accoglimento dell'opposizione proposta, con contestuale revoca del decreto ingiuntivo, fermo l'assorbimento, stante la dirimente evidenza e il consistente impatto operativo delle questioni sin qui esposte, di ogni altra domanda od eccezione comunque sollevata o rilevabile, in applicazione dell'orientamento secondo cui il principio della "ragione più liquida" imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014). Sulle spese Le spese del giudizio seguono la soccombenza della parte opposta e dell'interventrice debitamente costituitesi ed avente interesse comune nella
6 Tribunale di Avellino n. 1769/2017 R.G. Affari Civili Contenziosi controversia, e sono liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti - nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto del valore (fino a € 260.000,00), della natura e della complessità (minima) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (minima) delle questioni trattate.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 310/2017, reso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 13/03/2017, nei confronti di e per essa Controparte_1 CP_2
(già già , in persona del legale CP_3 Controparte_4 rappresentante pro tempore, con l'intervento di Controparte_5
e per essa in persona del legale rapp.te p.t. (già
[...] CP_2 CP_3 già , in persona del legale
[...] Controparte_6 rappresentante pro tempore, quale mandataria di stessa, Controparte_5 respinta, o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: accoglie l'opposizione così come proposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 310/2017, emesso dal Tribunale di Avellino in data 13/03/2017; condanna parte opposta e l'interventrice, in solido, alla rifusione in favore di parte opponente delle spese del presente giudizio, liquidate in € 406,50 per spese ed € 7.052,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, con attribuzione al difensore antistatario, avv. Nappi Andrea Domenico. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 20/11/2025 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile. Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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