Sentenza 27 ottobre 2023
Massime • 2
In tema di abusiva concessione di credito, sussiste la legittimazione del curatore fallimentare ad azionare la responsabilità correlata al danno patrimoniale sofferto dalla società finanziata poi fallita, in quanto l'organo concorsuale in parola è gestore ex art. 31 l.fall. del patrimonio dell'imprenditore fallito, dunque abilitato ad azionare ex artt. 42 e 43 l.fall. i diritti soggettivi già radicati nel patrimonio di quest'ultimo.
L'erogazione del credito che sia qualificabile come abusiva, in quanto effettuata, con dolo o colpa, ad un'impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in assenza di concrete prospettive di superamento della crisi, integra un illecito del soggetto finanziatore, per essere questi venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, obbligando il medesimo al risarcimento del danno, ove ne discenda un aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività di impresa. (Nell'affermare tale principio, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito impugnata, in quanto il tribunale non aveva provveduto, a decorrere dall'esercizio antecedente all'operazione di finanziamento controversa e, successivamente, sino all'ultimo esercizio precedente la dichiarazione di fallimento, al vaglio analitico della situazione economico-patrimoniale della società successivamente fallita, attraverso il riscontro dei netti patrimoniali e della relativa evoluzione alla luce degli utili ovvero delle perdite registratesi nel medesimo lasso temporale).
Commentari • 17
- 1. concessione abusiva e danno erarialeSupport@Db · https://www.dirittobancario.it/ · 5 settembre 2025
- 2. Ristrutturazioni Aziendalihttps://www.ilcaso.it/
Cassazione Civile, Sez. Prima, 27 ottobre 2023, n. 29840. Pres. Cristiano. Rel. Abete. Abstract: Sommario: Con riferimento a un'ipotesi di responsabilità della banca per abusiva concessione di credito, invocata nell'ambito di un giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare, la Suprema Corte è stata chiamata a valutare le seguenti questioni sollevate dall'istituto opponente: - se vi fosse la legittimazione del curatore ad invocare, in via di eccezione di compensazione, il ristoro del danno da asserita abusiva concessione di credito; - se vi fosse la prova che la società sovvenuta versava effettivamente in stato d'insolvenza sia all'atto della concessione dell'apertura di …
Leggi di più… - 3. Sulla responsabilità per abusiva concessione del credito.Di Dirittodelrisparmio · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 31 marzo 2025
Il sostegno finanziario alle imprese, anche, durante lo stato di squilibrio economico – patrimoniale è una soluzione allo stato di crisi ma l'istituto di credito deve valutare le reali prospettive di risanamento dell'impresa. Diversamente incorre in responsabilità per abusiva concessione del credito. In tale attività, però, gli istituti di credito non possono essere chiamati alla riclassificazione dei bilanci né ad esaminare l'ingente documentazione contabile dell'impresa. Con la sentenza n. 3015/2025 pubblicata lo scorso 25 marzo 2025, il Tribunale di Napoli Sezione Specializzata in materia di impresa ribadisce il proprio orientamento in materia di abusiva concessione del credito ad una …
Leggi di più… - 4. Azioni di responsabilitàhttps://www.dirittobancario.it/
- 5. Concessione abusiva del creditohttps://www.dirittobancario.it/
Il contributo affronta le questioni investite dal tema del credito concesso in epoca Covid-19 dalle banche secondo quanto prevedeva la normativa emergenziale, nonché le contestazioni che oggi si stanno sviluppando e si legano al carattere pubblico della garanzia prestata dallo Il contributo analizza il tema del rischio correlato alla concessione di credito alle imprese, temperato dal progressivo consolidamento, a livello giurisprudenziale, degli elementi costitutivi della fattispecie di abusiva concessione, nonché dal ricorso sempre più frequente alla procedura di composizione negoziata Il contributo si propone di analizzare la disciplina applicabile ai finanziamenti bancari erogati in …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/10/2023, n. 29840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29840 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2023 |
Testo completo
elettivamente domiciliato in Roma, alla via Tacito, n. 41, presso lo studio dell’avvocato professor Salvatore Patti. CONTRORICORRENTE e DA IA FR – c.f. [...]- INTIMATO avverso il decreto n. 12335 dei 28/29.10.2019 del Tribunale di Rimini, udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 28 giugno 2023 dal consigliere dott. Luigi Abete, udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Giovanni Battista Nardecchia, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso, FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso ex art. 93 l.fall. trasmesso il 23.12.2016 la “Nuova Banca delle Marche” s.p.a. domandava l’ammissione al passivo del fallimento della “DA.MA.” s.r.l. posta in liquidazione in data 12.12.2014 (cfr. decreto impugnato, pag. 5). Premetteva che la “DA.MA.” s.r.l., proprietaria di una vasta porzione di terreno edificabile in territorio del Comune di Rimini, aveva nell’aprile del 1999 siglato una convenzione con il Comune, in virtù della quale la s.r.l. si era obbligata alla realizzazione della nuova sede della Questura di Rimini e della caserma della Polizia Stradale di Rimini ed il Comune, a sua volta, si era impegnato a rilasciare le concessioni edilizie necessarie affinché la “DA.MA.” realizzasse sull’area di sua spettanza un insediamento integrato commerciale- direzionale e residenziale (cfr. ricorso, pag. 4). 3 Premetteva altresì che l’allora “Banca delle Marche” s.p.a., resasi disponibile al finanziamento dell’opera, con rogito in data 15.3.2000 aveva concesso alla “DA.MA.” un’apertura di credito per l’importo di lire 45.000.000.000, regolata su distinti conti correnti ed assistita da ipoteca volontaria iscritta il 17.3.2000 sulla porzione di terreno summenzionata (cfr. ricorso, pag. 5). Indi esponeva che il rapporto tra la “DA.MA.” ed il Comune di Rimini non aveva avuto lo sviluppo preventivato - siccome, tra l’altro, il Comune aveva denegato il rilascio del permesso per la costruzione dell’insediamento integrato commerciale-direzionale e residenziale – ed alla data del 29.2.2016 la “DA.MA.” risultava esposta nei confronti della “Banca delle Marche” per l’importo di euro 24.541.403,52 (cfr. ricorso, pagg. 5 - 7). Esponeva inoltre che la “DA.MA.” era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Rimini con sentenza del 26.8.2016 (cfr. ricorso, pag. 7) e che la “Nuova Banca delle Marche” era divenuta cessionaria di tutti i rapporti, attivi e passivi, già facenti capo alla “Banca delle Marche”, posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale del 9.12.2015 (cfr. ricorso, pag. 8). Chiedeva quindi l’ammissione al passivo del fallimento della “DA.MA.” con prelazione ipotecaria per la complessiva somma di euro 24.541.403,52, oltre interessi maturati e maturandi (cfr. ricorso, pag. 8 - 9). 2. Il giudice delegato negava l’ammissione del credito (cfr. ricorso, pag. 9). Evidenziava che dalla documentazione acquisita si desumeva che la “Banca delle Marche” aveva fatto luogo all’erogazione del credito in favore della “DA.MA.” allorché era patente lo stato di insolvenza della s.r.l. (cfr. ricorso, pag. 9); che dunque la banca era stata concorrente, con gli organi di gestione e di controllo della società poi fallita, nell’aggravamento del dissesto patrimoniale e finanziario (cfr. ricorso, pag. 9). 4 Evidenziava altresì che l’ingente finanziamento era stato erogato nonostante l’esiguo ammontare - lire 199.000.000 - del capitale della “DA.MA.” e la modesta consistenza - un terreno edificabile ed un immobile da realizzare – del complesso immobiliare sul quale era stata iscritta ipoteca a garanzia dell’obbligazione restitutoria (cfr. ricorso, pag. 9). Evidenziava infine che il curatore fallimentare si era riservato il diritto di agire in responsabilità nei confronti della “Banca delle Marche”, in concorso con gli amministratori ed i sindaci, onde far valere la propria pretesa risarcitoria, di ammontare superiore all’importo del credito per il quale era stata invocata l’ammissione al passivo (cfr. ricorso, pag. 9). 3. La “Nuova Banche delle Marche” s.p.a. proponeva opposizione allo stato passivo (cfr. ricorso, pag. 10). Resisteva il curatore del fallimento della “DA.MA.” s.r.l. in liquidazione. 4. Nel corso del giudizio di costituiva la “Rev Gestione Crediti” s.p.a., in qualità di procuratrice-mandataria della “Purple SPV” s.r.l., succeduta, quest’ultima, nel credito della “Nuova Banca delle Marche” s.p.a. (cfr. decreto impugnato, pag. 3) 5. Con decreto n. 12335 dei 28/29.10.2019 del Tribunale di Rimini rigettava l’opposizione e condannava la “Purple SPV” s.r.l. alle spese di lite. Reputava, peraltro, il tribunale, nel quadro dei principi di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., che doveva ritenersi “raggiunta la prova dell’efficienza causale (…) dell’erogazione del finanziamento nel depauperamento del patrimonio sociale, sub specie di aggravamento del dissesto già in atto al momento della stipulazione” (così decreto impugnato, pag. 17). Reputava altresì che la condotta della banca era “caratterizzata da profili di colpa idonei a giustificare l’affermazione di responsabilità” (così decreto 5 impugnato, pag. 19); che in pari tempo sulla scorta di una oculata valutazione ben avrebbe potuto l’istituto di credito avvedersi dell’inadeguatezza della garanzia ipotecaria accordata (cfr. decreto impugnato, pag. 21). Reputava inoltre che il danno, pur in applicazione del parametro equitativo di cui all’art. 1226 cod. civ., era da quantificare in un importo quanto meno coincidente con l’ammontare – nel complesso pari ad euro 24.544.449,74 – dell’esposizione debitoria della “DA.MA.” nei confronti dell’istituto di credito (cfr. decreto impugnato, pagg. 22 - 23). Reputava poi che la pretesa risarcitoria vantata dal curatore del fallimento era stata legittimamente eccepita in compensazione, sicché correttamente la domanda di ammissione al passivo era stata respinta (cfr. decreto impugnato, pag. 23). Reputava infine che era da escludere che la prescrizione, pur a ritenerla di durata quinquennale, si fosse compiuta (cfr. decreto impugnato, pag. 23). Reputava segnatamente che il dies a quo doveva farsi coincidere con il dì - 26.8.2016 - della dichiarazione di fallimento;
che, invero, unicamente a seguito della dichiarazione di fallimento il curatore aveva “potuto appurare il reale stato patrimoniale dell’impresa, prendendo contezza, tra l’altro, che i bilanci erano stati redatti secondo modalità che consentissero di dissimulare le ingenti perdite subite da DA.MA.” (così decreto impugnato, pag. 24). 6. Avverso tale decreto ha proposto ricorso la “Rev Gestione Crediti” s.p.a., in qualità di procuratrice-mandataria della “Purple SPV” s.r.l., succeduta, quest’ultima, nel credito della “Nuova Banca delle Marche” s.p.a.; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione. 6 Il curatore del fallimento della “DA.MA.” s.r.l. in liquidazione ha depositato controricorso;
ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. AN RA Damerini, amministratore della fallita s.r.l., non ha svolto difese. 7. Con ordinanza interlocutoria in data 3.6/24.10.2022 si è disposto rinvio alla pubblica udienza. 8. Il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte;
ha chiesto accogliersi il ricorso. 9. La ricorrente ha depositato memorie. Del pari ha depositato memorie il controricorrente. RAGIONI DELLA DECISIONE 10. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 146 l.fall., degli artt. 2392 e 2393 cod. civ., degli artt. 1175, 1176, 1218, 1337 e 1338 cod. civ., degli artt. 113 e 115 cod. proc. civ. e dell’art. 5 del d.lgs. 385/1993; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. il vizio di motivazione per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e per omesso esame di tutte le circostanze del caso. Deduce in primo luogo che ha errato il tribunale ad opinare per la legittimazione del curatore ad invocare, in via di eccezione di compensazione, il ristoro del danno da asserita abusiva concessione di credito (cfr. ricorso, pagg. 21 - 22). Deduce in secondo luogo che nella specie difetta la prova che “Banca delle Marche” abbia concesso il finanziamento allorché la “DA.MA.” versava in stato di dissesto (cfr. ricorso, pag. 23). 7 Deduce segnatamente che è da escludere che all’atto della concessione del finanziamento la “DA.MA.” era sottocapitalizzata (cfr. ricorso, pag. 23). Deduce segnatamente che dai bilanci depositati per nulla risultava che la “DA.MA.” versasse in stato di insolvenza sia all’atto della concessione dell’apertura di credito sia successivamente (cfr. ricorso, pag. 23). Deduce segnatamente che in considerazione del valore dei terreni edificabili e delle opere che vi venivano via via costruite è da disconoscere che l’ipoteca fosse inadeguata (cfr. ricorso, pag. 24). 11. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1225 e 2055 cod. civ. e degli artt. 40 e 41 cod. pen. Deduce che ha errato il tribunale a reputare comprovato il nesso di causalità tra l’erogato finanziamento ed il depauperamento del patrimonio sociale sub specie di aggravamento del dissesto (cfr. ricorso, pag. 25). Deduce segnatamente che ha errato il tribunale allorché ha negato che il venir meno dei presupposti – ovvero della convenzione siglata dalla “DA.MA.” con il Comune di Rimini e dell’impegno di spesa del Ministero per condurre in locazione gli immobili edificandi – che avevano indotto alla richiesta ed alla concessione del finanziamento, fosse da qualificare in guisa di fatto sopravvenuto interruttivo del nesso causale (cfr. ricorso, pag. 25). Deduce poi che il finanziamento concesso ad una società in stato di insolvenza non è di per sé foriero di responsabilità e ben può inserirsi in una strategia volta al risanamento ed al conseguimento di utili (cfr. ricorso, pag. 26). 12. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1221, 1223, 1225, 1227, 1337, 2043, 2056 e 2697 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ.; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, 8 cod. proc. civ. il vizio di omessa e insufficiente motivazione per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio. Premette che il tribunale ha quantificato l’asserito danno in un importo – euro 24.544.449,74 - corrispondente al debito gravante sulla “DA.MA.” nei confronti della “Banca delle Marche”, viepiù che “i crediti ammessi ammontano ad € 9.787.680,52” (così ricorso, pag. 27). Deduce nondimeno che siffatto ipotetico danno non è il pregiudizio sofferto dalla “DA.MA.” “bensì quello eventuale dei singoli creditori, allorquando fosse stata peraltro dimostrata (e non lo è stata) la loro totale insoddisfazione” (così ricorso, pagg. 27 e 28). Deduce quindi che in relazione ad un danno siffatto, da correlare alla previsione dell’art. 2394 cod. civ., il curatore difetta di legittimazione attiva (cfr. ricorso, pagg. 28 e 30). Deduce altresì che il postulato pregiudizio, siccome parificato al finanziamento, altro non è che il vantaggio che la “DA.MA.” ha conseguito (cfr. ricorso, pag. 28). Deduce inoltre che, nel solco della cosiddetta teoria “differenziale”, il presunto danno sarebbe stato da quantificare in misura pari alla differenza tra la consistenza del patrimonio della “DA.MA.” in epoca antecedente ed in epoca successiva al verificarsi del supposto evento lesivo ed in misura tale, al contempo, da tener conto pur degli eventuali vantaggi dalla “DA.MA.” conseguiti per effetto dell’assunto fatto lesivo (cfr. ricorso, pagg. 28 - 29). Deduce ancora che ad opinare per la natura precontrattuale della responsabilità della “Banca delle Marche” il preteso risarcimento sarebbe stato da circoscrivere al cosiddetto interesse negativo (cfr. ricorso, pagg. 29 - 30). 9 Deduce poi che del tutto ingiustificatamente il tribunale non ha tenuto conto della formulata istanza di c.t.u. volta alla determinazione del valore degli immobili ipotecati (cfr. ricorso, pag. 30). Deduce infine che la liquidazione equitativa del danno avrebbe imposto la dimostrazione da parte del curatore dell’esistenza di danni risarcibili ed il riscontro, quanto meno, della particolare difficoltà di provare il danno nel suo preciso ammontare (cfr. ricorso, pag. 31). 13. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935, 2946 e 2947 cod. civ. e degli artt. 31 e 146 l.fall. Deduce che ha errato il tribunale a rigettare l’eccezione di prescrizione. Deduce segnatamente che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno comincia a decorrere dal momento in cui il danno si è verificato ovvero dal momento in cui danno si manifesta all’esterno e diviene percepibile (cfr. ricorso, pag. 32). Deduce in ogni caso che la pretesa risarcitoria fatta valere dal curatore della “DA.MA.” in via di eccezione di compensazione non è insorta per effetto del fallimento, ma si connette ad un diritto già esistente nel patrimonio della società poi fallita ed in cui il curatore è subentrato (cfr. ricorso, pagg. 32 - 33). Deduce su tale presupposto che il presunto danno si è manifestato sin dal 15.3.2000 alla stregua della valenza che lo stesso tribunale ha inteso attribuire ai bilanci della fallita s.r.l., cosicché, allorquando la curatela ha sollevato per la prima volta l’eccezione di compensazione con la comunicazione del 12.1.2017, il termine di prescrizione dell’avversa pretesa, sia essa di natura contrattuale o extracontrattuale, era ampiamente decorso (cfr. ricorso, pag. 33). 10 14. Il primo motivo di ricorso è, nei limiti che seguono, fondato e meritevole di accoglimento;
il suo buon esito assorbe la disamina del secondo, del terzo e del quarto motivo. 15. Il primo profilo di censura veicolato dal primo mezzo – “violazione e falsa applicazione delle norme di cui (…) per aver il Tribunale ritenuto sussistente la legittimazione attiva della Curatela fallimentare” – è destituito di fondamento e va respinto. Reputa difatti il Collegio che il tribunale ha circoscritto e commisurato la (concorrente) responsabilità di “Banca delle Marche” al danno cagionato al patrimonio sociale. È vero che il giudice a quo ha riferito il fenomeno della concessione abusiva del credito anche ai creditori della società, i quali possono - anch’essi - subire i danni da siffatta illecita condotta eventualmente atti a scaturire (cfr. decreto impugnato, pag. 8, par. 2.1.8.). E tuttavia a tanto il tribunale ha rigorosamente provveduto nell’excursus teorico che funge da premessa al suo dictum. Viceversa, in sede di delibazione della concreta fattispecie - che involge propriamente non già l’ipotesi dell’indebito mantenimento della linea di credito dapprima concessa bensì l’ipotesi dell’abusiva concessione ab origine del finanziamento (cfr. decreto impugnato, pag. 16) - il giudice a quo ha, appunto, circoscritto il pregiudizio in tal guisa rilevante alla menomazione cagionata al patrimonio della società. D’altronde, il tribunale ha significativamente fatto luogo ad un duplice rilievo. Per un verso, ha affermato che “nel caso di specie (…) ciò che viene lamentato è il danno cagionato al patrimonio sociale dalla condotta di concessione abusiva di credito” (così decreto impugnato, pag. 15). 11 Per altro verso, ha puntualizzato che “va (…) tendenzialmente esclusa la legittimazione del Curatore alla proposizione delle azioni a tutela dei creditori lesi dalla condotta dell’istituto di credito” (così decreto impugnato, pag. 11). 16. In tal guisa il profilo della legittimazione del curatore del fallimento, quanto meno nella specie, non si prospetta in termini problematici. Invero, il curatore fallimentare è innegabilmente legittimato ad azionare la responsabilità che si correla al danno patrimoniale sofferto dall’imprenditore finanziato, in quanto (il curatore) gestore ex art. 31 l.fall. del patrimonio del fallito e dunque abilitato ad azionare ex artt. 42 e 43 l.fall. un diritto soggettivo già radicato nel patrimonio dell’imprenditore finanziato poi fallito. Nei termini esposti, quindi, il Collegio reputa di condividere senz’altro il rilievo di cui alle conclusioni del Pubblico Ministero, a tenor del quale “nel caso di specie il danno fatto valere è quello cagionato al patrimonio della società poi fallita” (così conclusioni del P.M., pag. 3). 17. Il secondo profilo di censura veicolato dal primo mezzo è viceversa fondato e meritevole di accoglimento. 18. Propriamente la doglianza, in relazione al denunciato “omesso esame di fatti decisivi per il giudizio”, va accolta in dipendenza del vizio di “motivazione apparente” che, in parte qua, inficia l’impianto motivazionale dell’impugnato decreto. Del resto, a fronte della riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione (cfr. Cass. sez. un. 7.4.2014, n. 8053 (Rv. 629830)), l’anomalia della “motivazione apparente” costituisce dell’ “omesso esame” figura senza dubbio sintomatica. D’altra parte, da tempo questa Corte spiega che l’anomalia della “motivazione apparente” si configura allorquando il giudice di merito, pur individuando gli 12 elementi da cui ha desunto il proprio convincimento, non procede ad una loro approfondita disamina logico/giuridica (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16762; Cass. 24.2.1995, n. 2114. Cfr., più di recente, Cass. sez. un. 3.11.2016, n. 22232 (Rv. 641526-01)). 19. L’erogazione del credito è qualificabile come “abusiva”, qualora effettuata, con dolo o colpa, ad un’impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in assenza di concrete prospettive di superamento della crisi;
in tale evenienza l’erogazione del credito integra un illecito del soggetto finanziatore, per esser questi venuto meno ai suoi doveri primari di prudente gestione, ed obbliga il medesimo soggetto al risarcimento del danno, ove ne discenda un aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell’attività di impresa (cfr. Cass. (ord.). 30.6.2021, n. 18610 (Rv. 661819-01)). Propriamente, “concessione abusiva di credito” “designa l’agire del finanziatore che conceda, o continui a concedere, incautamente credito in favore dell’imprenditore che versi in istato d’insolvenza o comunque di crisi conclamata” (così in motivazione Cass. (ord.) n. 18610/2021). Beninteso, “quel che rileva è unicamente l’insussistenza di fondate prospettive, in base a ragionevolezza e ad una valutazione ex ante, di superamento [della] crisi” (così ulteriormente in motivazione Cass. (ord.) n. 18610/2021). 20. Alla luce dell’enunciate coordinate qualificatorie si rappresenta che il tribunale – con il decreto de quo – ha assunto in particolare quanto segue. Ovvero che rivestiva valenza, in relazione all’entità del finanziamento ed alla complessa operazione immobiliare intrapresa, la ridotta consistenza del capitale sociale della “DA.MA.”, elemento, questo, senz’altro indicativo della “debolezza” dell’ “assetto economico” della stessa s.r.l. (cfr. decreto impugnato, pag. 17). 13 Ovvero che la concreta disciplina del finanziamento aveva “determinato l’applicazione di interessi passivi su somme molto elevate in relazione al patrimonio della società, generando un indebitamento di rilevante portata” (così decreto impugnato, pag. 18). Ovvero che “già al momento della stipula del contratto di apertura di credito le condizioni patrimoniali della società [lasciavano] prevedere l’esito infausto dell’operazione di finanziamento” (così decreto impugnato, pag. 20). A tal ultimo riguardo il tribunale ha posto in risalto che nella relazione ex art. 33 l.fall. il curatore aveva rilevato che la “DA.MA.” era rimasta inattiva nel periodo compreso tra il 1999 ed il 2001, che a decorrere dal 2001 “i bilanci mostravano un andamento in perdita” (così decreto impugnato, pag. 20), che il curatore aveva rilevato “una situazione di insolvenza acclarata fin dall’esercizio 2001 e, presumibilmente, sin dalla costituzione della società” (così decreto impugnato, pagg. 20 - 21). 21. Viceversa – reputa questa Corte - il tribunale, giacché l’apertura di credito controversa risale al 15.3.2000, avrebbe dovuto senz’altro attendere, a decorrere quanto meno dall’esercizio chiuso al 31.12.1999, ossia dall’esercizio antecedente all’operazione di finanziamento de qua agitur, e sino all’ultimo esercizio precedente la data della dichiarazione di fallimento (altresì, ai sensi dell’art. 15, 4° co., l.fall. l’imprenditore deposita una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata), all’analitico, puntuale vaglio della situazione economico-patrimoniale della “DA.MA.”, in particolare al riscontro dei netti patrimoniali e della relativa evoluzione alla luce degli utili ovvero delle perdite registratesi nel medesimo lasso temporale. Evidentemente, in tal guisa si sarebbe acquisito riscontro dell’ “impatto” dell’erogazione creditizia de qua agitur, recte del carattere se del caso “abusivo” 14 dell’apertura di credito sia in dipendenza dell’eventuale stato di crisi in cui già versava la “DA.MA.” alla data - 15.3.2000 – del rogito di concessione dell’apertura creditizia (ai sensi dell’art. 2, 1° co., lett. a), del codice della crisi, “crisi” è “lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”) sia in dipendenza dell’eventuale palesarsi – sulla scorta di una prudente valutazione ex ante – già alla data del rogito dell’insussistenza di concrete prospettive di superamento della crisi. E, ben vero, unicamente su un simile substrato è destinata poi ad innestarsi, ai fini dell’affermazione di responsabilità di “Banca delle Marche”, qualsivoglia ulteriore valutazione sia in ordine alla colpevolezza dell’istituto di credito – la ricorrente ha addotto che “Banca delle Marche” ha fatto affidamento sui bilanci depositati, sicché non avrebbe potuto avvedersi che la “DA.MA.” aveva omesso la contabilizzazione di imposte non pagate per euro 7.000.000,00 (cfr. ricorso, pag. 24) – sia in ordine alle conseguenze economiche pregiudizievoli in connessione eziologica con la condotta abusiva. 22. Or dunque, in questi termini, non può che opinarsi come segue. Per un verso, non hanno valenza decisiva, siccome di significato del tutto neutro ovvero del tutto generico rispetto alla consistenza del patrimonio netto ed alla sua prospettiva evolutiva correlata, in vista del superamento dell’eventuale stato di crisi, all’erogazione creditizia de qua agitur, la modesta consistenza del capitale sociale, la “
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie in parte, nei termini di cui in motivazione, il primo motivo di ricorso, cassa, in relazione e nei limiti dell’accoglimento del primo motivo di ricorso, il decreto n. 12335/2019 del Tribunale di Rimini e rinvia allo stesso tribunale in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità; dichiara assorbiti nell’accoglimento – nei limiti suddetti - del primo motivo, il secondo motivo, il terzo motivo e il quarto motivo di ricorso. Così deciso nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di