Cass. civ., sez. I, sentenza 27/10/2023, n. 29840
CASS
Sentenza 27 ottobre 2023

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è stato emesso dalla Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile, con sentenza pubblicata il 27 ottobre 2023. Le parti in causa erano la "Rev Gestione Crediti s.p.a." e il curatore del fallimento della "DA.MA." s.r.l. La ricorrente ha contestato il rigetto dell'opposizione allo stato passivo del fallimento, sostenendo la legittimità della propria pretesa di ammissione al passivo con prelazione ipotecaria, mentre il curatore ha eccepito la responsabilità della banca per l'erogazione di un credito in favore di una società già insolvente.

Il giudice ha accolto parzialmente il ricorso, ritenendo che il tribunale di primo grado non avesse adeguatamente esaminato la questione della legittimazione attiva del curatore e la sussistenza di un nesso di causalità tra l'erogazione del credito e il depauperamento del patrimonio della società. La Corte ha sottolineato che l'erogazione di credito a un'impresa in crisi, senza prospettive di risanamento, può configurare un illecito da parte del finanziatore, obbligandolo al risarcimento. Pertanto, il decreto impugnato è stato cassato e il caso è stato rinviato al tribunale di Rimini per un nuovo esame, evidenziando la necessità di un'analisi più approfondita della situazione patrimoniale della "DA.MA." al momento dell'erogazione del credito.

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In tema di abusiva concessione di credito, sussiste la legittimazione del curatore fallimentare ad azionare la responsabilità correlata al danno patrimoniale sofferto dalla società finanziata poi fallita, in quanto l'organo concorsuale in parola è gestore ex art. 31 l.fall. del patrimonio dell'imprenditore fallito, dunque abilitato ad azionare ex artt. 42 e 43 l.fall. i diritti soggettivi già radicati nel patrimonio di quest'ultimo.

L'erogazione del credito che sia qualificabile come abusiva, in quanto effettuata, con dolo o colpa, ad un'impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in assenza di concrete prospettive di superamento della crisi, integra un illecito del soggetto finanziatore, per essere questi venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, obbligando il medesimo al risarcimento del danno, ove ne discenda un aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività di impresa. (Nell'affermare tale principio, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito impugnata, in quanto il tribunale non aveva provveduto, a decorrere dall'esercizio antecedente all'operazione di finanziamento controversa e, successivamente, sino all'ultimo esercizio precedente la dichiarazione di fallimento, al vaglio analitico della situazione economico-patrimoniale della società successivamente fallita, attraverso il riscontro dei netti patrimoniali e della relativa evoluzione alla luce degli utili ovvero delle perdite registratesi nel medesimo lasso temporale).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 27/10/2023, n. 29840
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29840
Data del deposito : 27 ottobre 2023

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