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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/12/2025, n. 1713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1713 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G. 10459/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10459 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria
Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale sui figli nati fuori dal matrimonio promossa con ricorso
DA
( nato a [...] il [...] C.F. rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. ACAMPORA MARIA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Macedonia n.10
E
( nata a [...] il [...] C.F. ) rappresentata e Parte_2 C.F._2 difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. MARANO GERARDO presso il quale elettivamente domicilia in Marigliano (NA) al Corso Umberto I n.543
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.05.2025 e , Parte_1 Parte_2 premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale dal 2009 al 2018 dalla quale erano nati due figli: (29.01.2013) e ( 27.12.2006) rappresentavano la volontà di addivenire Per_1 Per_2
1 congiuntamente alla modifica delle condizioni statuite con decreto collegiale dall'intestato
Tribunale in data 12.04.2019 ed afferente la disciplina della responsabilità genitoriale sui due figli.
A sostegno della domanda i ricorrenti rappresentavano l'intervenuta patologia invalidante che aveva colpito il nonché il cambio di residenza dei minori che di comune accordo era Pt_1 stata spostata da Capri a Casalnuovo dove attualmente vivevano con la madre.
Chiedevano pertanto accogliersi le seguenti modifiche:
1)ogni quindici giorni, i minori e verranno accompagnati al Porto di Persona_3 Per_2
Napoli dalla signora o da un suo delegato il venerdì tra le ore 18,00 e le ore Parte_2
19,00 per incontrare il padre e recarsi con quest'ultimo a Capri dal venerdì pomeriggio alla domenica, per poi essere riaccompagnati la domenica alle 18.00 sempre presso il Porto di Napoli dal padre e riconsegnati alla madre o ad un suo delegato. I genitori concorderanno mediante una preventiva calendarizzazione ad inizio di ogni mese i periodi mensili di soggiorno continuativo dei minori presso il padre, tenendo conto delle esigenze dei minori, di quelle lavorative del sig. Parte_1
e di quelle della sig.ra . In ogni caso i minori trascorreranno con il padre due
[...] Parte_2 fine settimana al mese.
2) I minori trascorreranno con il padre altri 15 giorni nel corso di ciascun anno solare con permanenza presso lo stesso per almeno 5 giorni ogni volta. I genitori concorderanno mediante una preventiva calendarizzazione, i periodi mensili di soggiorno continuativo dei minori presso il padre tenendo conto delle esigenze dei minori, di quelle lavorative del sig. e di quelle Parte_1 della sig.ra . Gli spostamenti dei minori avverranno con le medesime modalità di cui Parte_2 al capo 1;
3) Fermo quanto precedentemente statuito nel decreto reso dal Tribunale di Napoli sui periodi di festività natalizie e pasquali, i coniugi concordano che i compleanni ed onomastici dei minori verranno festeggiati alternativamente con ciascun genitore di anno in anno.
4) Quanto alla contribuzione economica, si conferma l'importo precedentemente stabilito in € 700,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie come previste dal Protocollo siglato dall'Ordine degli
Avvocati di Napoli con il Tribunale, precisando che la signora , come già di fatto Parte_2 avviene, continuerà a percepire per l'intero l'importo degli assegni familiari erogati a favore dei minori con lei conviventi e non richiederà l'adeguamento Istat dell'assegno di mantenimento.
2 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 51 e ss cpc. e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
All'udienza cartolare del 25.11.2025 le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la volontà di modificare le condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale alla stregua dei patti riportati nel ricorso.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che, alla luce delle dedotte circostanze sopravvenute, rappresentate dalla patologia invalidante del e il cambio di residenza dei minori concordato dai genitori, la Pt_1 disciplina pattuita dalle parti non risulta contraria a norme imperative e risponde agli interessi dei minori e pertanto ben può essere recepita e posta alla base della presente decisione.
Attesa la natura congiunta del ricorso, nulla va disposto in ordine alle spese di giudizio che restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, pronunciandosi sul ricorso promosso da Parte_1
e così provvede:
[...] Parte_2
1.Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
2. Nulla per le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28.11.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10459 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria
Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale sui figli nati fuori dal matrimonio promossa con ricorso
DA
( nato a [...] il [...] C.F. rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. ACAMPORA MARIA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Macedonia n.10
E
( nata a [...] il [...] C.F. ) rappresentata e Parte_2 C.F._2 difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. MARANO GERARDO presso il quale elettivamente domicilia in Marigliano (NA) al Corso Umberto I n.543
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.05.2025 e , Parte_1 Parte_2 premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale dal 2009 al 2018 dalla quale erano nati due figli: (29.01.2013) e ( 27.12.2006) rappresentavano la volontà di addivenire Per_1 Per_2
1 congiuntamente alla modifica delle condizioni statuite con decreto collegiale dall'intestato
Tribunale in data 12.04.2019 ed afferente la disciplina della responsabilità genitoriale sui due figli.
A sostegno della domanda i ricorrenti rappresentavano l'intervenuta patologia invalidante che aveva colpito il nonché il cambio di residenza dei minori che di comune accordo era Pt_1 stata spostata da Capri a Casalnuovo dove attualmente vivevano con la madre.
Chiedevano pertanto accogliersi le seguenti modifiche:
1)ogni quindici giorni, i minori e verranno accompagnati al Porto di Persona_3 Per_2
Napoli dalla signora o da un suo delegato il venerdì tra le ore 18,00 e le ore Parte_2
19,00 per incontrare il padre e recarsi con quest'ultimo a Capri dal venerdì pomeriggio alla domenica, per poi essere riaccompagnati la domenica alle 18.00 sempre presso il Porto di Napoli dal padre e riconsegnati alla madre o ad un suo delegato. I genitori concorderanno mediante una preventiva calendarizzazione ad inizio di ogni mese i periodi mensili di soggiorno continuativo dei minori presso il padre, tenendo conto delle esigenze dei minori, di quelle lavorative del sig. Parte_1
e di quelle della sig.ra . In ogni caso i minori trascorreranno con il padre due
[...] Parte_2 fine settimana al mese.
2) I minori trascorreranno con il padre altri 15 giorni nel corso di ciascun anno solare con permanenza presso lo stesso per almeno 5 giorni ogni volta. I genitori concorderanno mediante una preventiva calendarizzazione, i periodi mensili di soggiorno continuativo dei minori presso il padre tenendo conto delle esigenze dei minori, di quelle lavorative del sig. e di quelle Parte_1 della sig.ra . Gli spostamenti dei minori avverranno con le medesime modalità di cui Parte_2 al capo 1;
3) Fermo quanto precedentemente statuito nel decreto reso dal Tribunale di Napoli sui periodi di festività natalizie e pasquali, i coniugi concordano che i compleanni ed onomastici dei minori verranno festeggiati alternativamente con ciascun genitore di anno in anno.
4) Quanto alla contribuzione economica, si conferma l'importo precedentemente stabilito in € 700,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie come previste dal Protocollo siglato dall'Ordine degli
Avvocati di Napoli con il Tribunale, precisando che la signora , come già di fatto Parte_2 avviene, continuerà a percepire per l'intero l'importo degli assegni familiari erogati a favore dei minori con lei conviventi e non richiederà l'adeguamento Istat dell'assegno di mantenimento.
2 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 51 e ss cpc. e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
All'udienza cartolare del 25.11.2025 le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la volontà di modificare le condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale alla stregua dei patti riportati nel ricorso.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che, alla luce delle dedotte circostanze sopravvenute, rappresentate dalla patologia invalidante del e il cambio di residenza dei minori concordato dai genitori, la Pt_1 disciplina pattuita dalle parti non risulta contraria a norme imperative e risponde agli interessi dei minori e pertanto ben può essere recepita e posta alla base della presente decisione.
Attesa la natura congiunta del ricorso, nulla va disposto in ordine alle spese di giudizio che restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, pronunciandosi sul ricorso promosso da Parte_1
e così provvede:
[...] Parte_2
1.Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
2. Nulla per le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28.11.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
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