Articolo 1 della Legge 3 marzo 1983, n. 66
Articolo 2
Versione
31 marzo 1983
Art. 1.
Per il conseguimento dei fini istituzionali, e' assegnato all'Opera nazionale Montessori, eretta in ente morale con regio decreto 8 agosto 1924, n. 1534 , un contributo annuo di lire 300 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1983.
L'Ente e' sottoposto alla vigilanza del Ministro della pubblica istruzione, al quale trasmette annualmente una relazione sull'attivita' svolta.
Entrata in vigore il 31 marzo 1983