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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/05/2025, n. 1654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1654 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3031/2023 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Maria Grazia Savastano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3031/2023 R.G.A.C. assegnata in decisione ex art. 189 c.p.c. all'esito della scadenza delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. fissata per il 3.4.2025
TRA
(c.f.: , in proprio e quale genitore Parte_1 C.F._1
esercente la potestà genitoriale sui figli minori, (c.f.: Persona_1
, (c.f.: , C.F._2 Parte_2 C.F._3 [...]
(c.f.: , elettivamente domiciliati in Parte_3 C.F._4
Trentola Ducenta alla via G. Coppola n. 7, presso lo studio dell'Avv. PEZONE LUIGI
(c.f.: ) e dell'Avv. TONNO RAFFAELLA (c.f.: C.F._5
), dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura in atti C.F._6
ATTORI
E
( C.F. ), in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. ESPOSITO WILLIAM (c.f.: , C.F._7
con il quale elettivamente domicilia presso la Casa Comunale, Ufficio Legale, alla
Piazza G. Di Nocera n. 1, giusta procura in atti
CONVENUTO
NONCHE'
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(c.f.: ), elettivamente domiciliato in P_ C.F._8
Casoria alla via Giovanni Giolitti n. 7, presso lo studio dell'Avv. MARINO ANGELO
(c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in C.F._9
atti
CHIAMATO IN CAUSA
E
DI (c.f.: , elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._3
Trentola Ducenta alla via G. Coppola n. 7, presso lo studio dell'Avv. PEZONE LUIGI
(c.f.: ) e dell'Avv. TONNO RAFFAELLA (c.f.: C.F._5
), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti C.F._6
INTERVENTORE
E
Controparte_3
CHIAMATO IN CAUSA CONTUMACE
Oggetto: Risarcimento danni.
Conclusioni: Come da atti introduttivi e comparse conclusionali depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 1.3.2023 in Parte_1
proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui figli minori, , Persona_1 [...]
e , eredi legittimi del de cuius , Parte_2 Parte_3 Persona_2
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, il Controparte_1
esponendo che: in data 13.7.2008 , dipendente della ditta Persona_2 CP_3
impresa preposta alla gestione del servizio di illuminazione del CO di
[...]
in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono, durante l'orario di lavoro CP_1 mentre era intento a spostare un filo dell'energia elettrica per consentire il passaggio del giglio, rimaneva vittima di un infortunio e decedeva all'età di 34 anni;
Persona_2 lasciava la moglie di anni 29 e tre figli di anni 8, Parte_1 Pt_3
di anni 2 e di mesi 6 mesi;
il datore di lavoro inoltrava regolare Per_1 Pt_2 denuncia di infortunio all' che all'esito degli accertamenti riconosceva alla CP_4 vedova la rendita vitalizia pari ad € 625,09 mensile ed ai figli Parte_1
, e la rendita di € 249,98 mensile fino al 18° anno di età (per Pt_3 Per_1 Pt_2
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tutti), fino al 21° anno di età per i figli studenti di scuola media superiore o professionale e per la durata normale del corso di laurea, ma non oltre il 26° anno di età per i figli che frequentano studi universitari;
il veniva Controparte_1
condannato in appello con decisione confermata in Cassazione, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore degli eredi di , da Persona_2
liquidarsi in separata sede.
In punto di diritto, gli attori deducevano la responsabilità civile del CP_1
atteso che la Procura della Repubblica di Napoli, al fine di accertare le
[...] responsabilità dell'infortunio che aveva causato la morte del de cuius, aveva aperto d'Ufficio un procedimento penale e che dopo tre gradi di giudizio il CP_1
era stato dichiarato responsabile civile e condannato definitivamente al
[...]
risarcimento dei danni in favore degli eredi. Gli attori precisavano che: la Corte
D'Appello di Napoli, con sentenza n. 3878/2019 (R.G. App. n. 7067/2016), emessa in data 22.5.2019, aveva riformato parzialmente la precedente sentenza resa dal Tribunale di Napoli e dichiarato il responsabile civile dell'evento mortale Controparte_1 occorso a;
la Corte D'Appello di Napoli aveva rimarcato la culpa in Persona_2
eligendo del rispetto al quale il Comitato deputato Controparte_1 all'organizzazione dei festeggiamenti ritenuto responsabile in forza della precedente sentenza resa dal Tribunale di Napoli, era considerato una mera articolazione funzionale, e lo aveva condannato al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, in favore degli eredi di , nella qualità di parti civili Persona_2 costituite nel processo penale, ovvero , Parte_1 Persona_1 Parte_2
, da liquidarsi in separata sede attraverso instaurazione di un
[...] Parte_3
giudizio civile di quantificazione;
la predetta pronunzia veniva gravata dal CP_1
con ricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione che, con ordinanza n.
[...]
1220/2021 (R.G. 49244/2019) emessa in data 7.7.2021, rigettava il ricorso e confermava integralmente la sentenza resa dalla Corte territoriale;
entrambe le decisioni, munite di formula esecutiva, venivano notificate al rispettivamente in data Controparte_1
13.9.2021 e 5.10.2021.
Gli attori provvedevano poi a descrivere la tipologia del danno risarcibile assumendo che a seguito della morte di una persona causata dalla condotta illecita altrui, coloro che al momento del decesso si trovavano in una relazione affettiva con la vittima avevano diritto, provandone l'esistenza, al risarcimento del danno alla propria integrità psico- fisica, patita a causa dell'evento luttuoso (cd. danno da perdita parentale). Provvedevano
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poi a individuare i danni risarcibili e, in particolare, a indicare il criterio per il calcolo del danno iure proprio. Precisavano, inoltre, che gli indennizzi erogati dall' CP_4
non andavano defalcati dal calcolo del danno iure proprio ed assumevano che, tenuto conto dell'orientamento della Suprema Corte di Cassazione ed applicando le tabelle di
Roma, dovevano essere liquidate per intero le seguenti somme: € 313.814,00 in favore del coniuge , € 304,007,00 in favore del figlio , € Parte_1 Parte_3
304,007,00 in favore del figlio € 304,007,00 in favore del figlio Parte_2 [...]
, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 13.7.2008 Persona_1 all'effettivo soddisfo. Rappresentavano, infine, che i tentativi di bonario componimento espletati non avevano sortito effetto.
Tanto premesso, chiedevano all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
“A) Confermare la responsabilità del con sede alla Controparte_5
Piazza Gaspare di Nocera n° 1 - 80020 - partita IVA: , Controparte_5 P.IVA_1
Codice Fiscale: in persona del Sindaco P.T. Sig. dom.to P.IVA_2 Persona_3 per la carica presso la casa comunale, per l'infortunio avvenuto in in Controparte_5
data 13.07.2008 che ha causato la morte del sig. , già decretata Persona_2
definitivamente in sede penale;
B) Per l'effetto, condannare il con sede alla Piazza Controparte_5
Gaspare di Nocera n° 1 - 80020 - partita IVA: , Codice Controparte_5 P.IVA_1
Fiscale: , in persona del Sindaco P.T. Sig. al pagamento P.IVA_2 Persona_3
in favore degli istanti del danno Iure proprio specificato al capo 2.b), salvo ogni altra quantificazione che sarà fatta in corso di causa, ovvero in via equitativa, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 13.07.2008 all'effettivo soddisfo;
C) Condannare il con sede alla Piazza Gaspare di Controparte_5
Nocera n° 1 - 80020 - partita IVA: , Codice Fiscale: Controparte_5 P.IVA_1
, in persona del P.T. Sig. al pagamento delle spese ed P.IVA_2 Persona_3
onorari di giudizio, da liquidarsi agli Avv.ti Luigi Pezone e Raffaella Tonno, per averne fatto anticipo.”
2.Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.4.2023 si costituiva in giudizio il che in punto di fatto deduceva che: dal decesso di Controparte_1 [...]
conseguiva l'apertura di processo penale rispettivamente a carico del Persona_2
e della ditta , nella qualità di Controparte_1 Controparte_3
datore di lavoro, e di nella qualità di Presidente del Comitato dei Parte_4
Festeggiamenti in onore di , nominato con Delibera di G.M. n.68 Persona_4
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del 29.05.2008, quale organismo deputato all'organizzazione e gestione complessiva dell'evento cittadino;
relativamente ai reati dalla Procura della Repubblica da n. 2 a n. 8 contestati ed espressamente indicati, il Tribunale di Napoli, con sentenza n.17077 del
26.11.2015, dichiarava di non doversi procedere in ragione della loro avvenuta estinzione, per maturata prescrizione, mentre in ordine al reato sub.1, anch'esso espressamente indicato, condannava gli imputati ed P_ CP_3
nelle rispettive qualità, e rigettava la domanda di risarcimento danni spiegata
[...] in confronto del avverso quest'ultima decisione, proponevano Controparte_1
appello i predetti imputati, chiedendo riformarsi la decisione gravata e dichiararsi l'assoluzione nei loro confronti;
proponevano gravame, in veste di parti civili, gli attori, chiedendo riformarsi in parte qua, la suddetta decisione, resa dal Tribunale;
all'esito del giudizio di gravame, la Corte D'Appello, con sentenza n. 3878/2019, depositata il
25.07.2019, confermava le statuizioni impugnate, ad eccezione della condanna dell'imputato il quale beneficiava della rideterminazione della pena in P_ virtù dell'applicazione delle attenuanti generiche prevalenti;
la sentenza resa dal
Tribunale veniva riformata per la parte in cui era stata esclusa dal giudice di prime cure la responsabilità civile del che, invece, doveva ritenersi Controparte_1 responsabile ex art.2049 c.c., per essere il soggetto che disciplinava l'organizzazione della Festa Patronale, impartendo specifiche direttive al Comitato, i cui membri erano nominati dall'amministrazione, e coordinandone le relative attività; avverso quest'ultima pronunzia veniva proposto ricorso per cassazione sia da parte degli imputati che dell' la Suprema Corte confermava la decisione Controparte_6 impugnata, osservando, quanto alla posizione dell' , che quest'ultimo, come CP_7 ritenuto dalla Corte D'Appello di Napoli, era responsabile civile ex artt.185 c.p. e 2049
c.c., per “fatto altrui” produttivo di danno ai congiunti della vittima.
Il CO convenuto rilevava che gli attori, in ragione ed in conseguenza dell'evento mortale occorso al loro dante causa, risultavano percettori da oltre un decennio della rendita vitalizia di cui agli artt. 10 e 11 D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e, pertanto, CP_4 chiedeva di considerare l'incidenza di quest'ultima circostanza rispetto alla liquidazione delle somme richieste a titolo di risarcimento del danno da perdita parentale.
Rilevava poi che, sebbene il CO di fosse stato dichiarato responsabile CP_1 civile per l'evento mortale occorso a , ex art.185 c.p., il titolo da cui Persona_2 derivava la responsabilità dichiarata dal Giudice in sede penale era quello di cui all'art. 2049 c.c., essendo chiamata l'amministrazione comunale a rispondere per fatto altrui e
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segnatamente dell'operato del in onore di Controparte_8 Persona_4
e dell'impresa “ , verso il quale il aveva assunto
[...] Controparte_3 CP_1
la veste di soggetto committente. Deduceva che, da una disamina delle decisioni proprie del processo penale, emergeva un accertamento concorsuale di responsabilità tra il soggetto datore di lavoro, ritenuto responsabile di non aver adottato alcuna misura a salvaguardia della salute e sicurezza sul lavoro, nonché la culpa in eligendo del
Comitato organizzatore della Festa Patronale, che né anteriormente né successivamente all'affidamento del servizio di luminarie aveva eseguito gli opportuni controlli e verifiche sui requisiti professionali dell'impresa ed il rispetto, da parte di quest'ultima, delle misure di cui alla Legge n.626/1994, come modificate ed integrate dal T.U.
n.81/2008. Con riferimento alla posizione della ditta individuale Controparte_3
rilevava che era stata accertata la violazione di specifici obblighi posti a carico dell'imprenditore riguardo all'adozione delle misure di salvaguardia della salute e di prevenzione di infortuni dei lavoratori, che configuravano, come ritenuto dal Giudice
Penale, una responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c. concorrente con quella di cui all'art. 2043 c.c., e da cui derivava la necessità di scindere entrambi i suddetti profili, con conseguente scorporo della quota che doveva essere attribuita all'impresa non a titolo aquiliano, ma contrattuale.
Di conseguenza, il convenuto deduceva che, essendo fondamentale ai fini della CP_1 liquidazione del danno l'accertamento e la graduazione delle singole responsabilità dei soggetti sopra citati, imputati nel processo penale pregiudiziale alla presente controversia e condannati, con decisioni confermate dalla Suprema Corte in grado di legittimità, l'evocazione del responsabile ex art. 2049 c.c., si Controparte_1
poneva in contrasto con la natura litisconsortile della fattispecie oggetto del giudizio, in cui la condotta di ciascuno dei soggetti sopra indicati era inscindibilmente collegata l'una all'altra. L'Ente convenuto chiedeva, dunque, disporsi gli opportuni provvedimenti ex artt.102, 106 e 107 c.p.c..
La parte convenuta eccepiva poi l'infondatezza delle domande attoree volte a far condannare il CO di al ristoro del danno da perdita parentale nella CP_1 misura intera, in quanto l'evento da cui era derivata la morte di era Persona_2 ascrivibile all'impresa che all'epoca dei fatti ne era datore di lavoro nonché al Comitato organizzatore della del . Pt_5 Parte_6
Rilevava, che trattavasi non solo di condotte rientranti nell'illecito aquiliano, ma di violazioni a specifici obblighi gravanti sull'imprenditore, rappresentative di un'ipotesi
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di responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c., di cui l'amministrazione comunale non poteva essere chiamata a rispondere ex art. 2049 c.c.. Rappresentava, altresì, che il
Tribunale di Napoli aveva ravvisato la responsabilità del ed osservava che la CP_8
distribuzione di responsabilità tra la ed il Comitato organizzatore dei Parte_7
festeggiamenti, accompagnata dalla distinzione delle violazioni rientranti nella responsabilità aquiliana, da quelle costituenti illecito contrattuale ex art. 2087 c.c., come tracciata dal Tribunale Penale, era stata confermata dalla Corte d'Appello, che, aveva solo mutato le statuizioni impugnate, affermando la responsabilità ex art.2049 c.c. del e che tale impostazione era risultata immune da censure di Controparte_1
legittimità, essendo stata la decisione confermata dalla Suprema Corte di Cassazione.
In particolare, il deduceva l'infondatezza delle domande spiegate Controparte_1
dagli eredi del che, nel travisare le statuizioni pregiudiziali maturate in sede Per_2
penale, avevano richiesto il ristoro del danno da perdita parentale, attribuendone la misura integrale al che, invece, era tenuto a rispondere ex art. Controparte_1
2049 c.c., ma in proporzione al grado di colpa attribuito al Comitato ed all'impresa, per la sola parte in cui risultavano obbligati a risarcire il danno ex art. 2043 c.c., e non anche riguardo a quanto doveva addebitarsi all'impresa, a titolo di illecito contrattuale di cui quest'ultima era responsabile ex art. 2087 c.c., e, comunque, fatta salva l'azione di regresso, riconosciuta al Committente verso i soggetti responsabili ex art. 2043 c.c..
Chiedeva, dunque, disporre l'esatta delimitazione degli importi richiesti ex adverso, nella misura e nel grado rispondente al contributo concorsuale del Comitato organizzatore dei festeggiamenti e dell'impresa, scorporando gli importi corrispondenti alle violazioni di cui all'art. 2087 c.c., a carico della sola impresa. Eccepiva, pertanto,
l'infondatezza delle domande attoree, laddove si intendesse azionare il danno da perdita parentale nella misura intera a carico dell'amministrazione comunale ex art. 2049 c.c., e senza alcuna distinzione tra l'ipotesi di responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c., cui era chiamata a rispondere l'impresa, ed i fatti costituenti illecito aquiliano, relativamente ai quali il CO era chiamato a rispondere ex art.2049 c.c., e poi a rivalersi sui soggetti responsabili ex art.2043 c.c., ai sensi dell'art.2055 c.c..
Il CO deduceva, infine, l'inesattezza dei criteri di parametrazione del danno da perdita parentale, basato sulla pedissequa applicazione delle vigenti Tabelle del
Tribunale di Roma, per la liquidazione del danno non patrimoniale e l'abnormità degli importi conteggiati senza tener conto del diverso grado di intensità del rapporto
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parentale sussistente tra ciascun figlio ed il padre evidenziandone l'errata quantificazione in aumento.
La parte convenuta chiedeva poi l'autorizzazione alla chiamata in causa del
[...]
in onore di , costituito per il triennio 2008- Controparte_8 Persona_4
2010 individuando, a tal fine, ai sensi dell'art.41, co. 2 c.c., il Presidente pro tempore, in persona del Sig. nonché di , quale titolare P_ Controparte_3 dell'omonima impresa individuale che in qualità di imputato, unitamente a P_
, era stato ritenuto penalmente responsabile della morte del proprio dipendente, al
[...]
fine di stabilire e quantificare in via monetaria la quota di responsabilità ascrivibile a quest'ultimo nella causazione del danno sofferto dagli attori, da scorporare rispetto alle somme che sarebbero state riconosciute a questi ultimi ex art.2043 e 2087 c.c., e ferma la rivalsa del ex artt. 2049 e 2055 c.c.. Controparte_1
Per tali ragioni, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
“1) in via preliminare, disporsi, previo differimento della prima udienza, la chiamata in causa ai sensi degli artt.106 e 269 c.p.c., del Controparte_9
Anni 2008-2010, in persona del Presidente p.t. Sig. e del Sig.
[...] P_
quale rappresentante p.t. della ditta individuale “ Controparte_3 CP_3
, cessata il 18.12.2013;
[...]
2) in via parimenti preliminare, e in caso di rigetto della richiesta sub 1) disporsi
l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti ivi indicati ex artt.107 e 270
c.p.c.;
3) In via gradata e nel merito, accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto agli attori ex art.2049 c.c., rispetto a quanto sia di esclusiva spettanza dell'impresa individuale
“ , a titolo di responsabilità contrattuale ex art.2087 c.c.; Controparte_3
4) Di conseguenza, previo scorporo degli importi che l'on.le giudicante vorrà equitativamente liquidare a titolo di responsabilità contrattuale dell'impresa
“ ex art.2087 c.c., dichiararsi l'infondatezza delle domande Controparte_3
attoree, per la parte in cui è stato richiesto il pagamento a titolo di risarcimento del danno da perdita parentale nella misura intera a carico del CO di e CP_1 rideterminare, sempre in via equitativa, l'esatto importo di cui quest'ultimo è chiamato
a rispondere ai sensi dell'art.2049 c.c.;
5) Di conseguenza, condannarsi il Sig. in qualità di titolare Controparte_3 dell'impresa individuale “ cessata il 18.12.2013, senza vincolo di Controparte_3 solidarietà con l'amministrazione comunale, relativamente alle somme che l'on.le
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giudicante vorrà liquidare equitativamente a titolo di responsabilità contrattuale della suddetta ex art.2087 c.c., nel senso e nei limiti di cui in narrativa;
6) Di conseguenza, condannarsi il Sig. in qualità di titolare p.t. Controparte_3 della ditta individuale “ cessata il 18.12.2013, al pagamento Controparte_3 delle somme che l'on.le giudicante riterrà da quest'ultimo dovute agli attori ex art.
2043 c.c., nella misura corrispondente al grado di responsabilità attribuito a quest'ultimo, e liquidate ex art.1226 c.c.;
7) Accertare e dichiarare il diritto del a rivalersi ex art.2055 Controparte_1
c.c., sul Sig. in qualità di titolare p.t. della ditta individuale Controparte_3
“ cessata il 18.12.2013, relativamente alle somme che sarà Controparte_3
chiamato a corrispondere agli attori ex art.2049 c.c., e delle quali il suddetto sia ritenuto responsabile ex art. 2043 c.c.;
8) Condannare il in onore di , Controparte_8 Persona_4
costituito per il triennio 2008-2010, al pagamento delle somme che l'on.le giudicante riterrà da quest'ultimo dovute agli attori ex art. 2043 c.c., nella misura corrispondente al grado di responsabilità attribuito a quest'ultimo, e liquidate ex art.1226 c.c.;
9) Accertare e dichiarare il diritto del a rivalersi ex art.2055 Controparte_1
c.c., sul , costituito per il Controparte_10
triennio 2008-2010, relativamente alle somme che sarà chiamato a corrispondere agli attori ex art.2049 c.c., e delle quali il suddetto sia ritenuto responsabile ex art. 2043
c.c.;
10)Conseguenze di legge in ordine alle spese e competenze di giudizio.”
3.Autorizzata la chiamata in causa dei terzi, si costituiva in giudizio in data 7.11.2023
il quale deduceva di aver già estinto il proprio debito con gli attori P_
mediante la sottoscrizione di un atto di transazione, in data 20 gennaio 2022, con
[...]
e in proprio e nella qualità di genitore esercente Parte_3 Parte_1
la potestà genitoriale sui figli minori e Persona_1 Pt_2
Deduceva, in particolare, che la condotta tenuta dagli attori integrava i presupposti per una domanda di accertamento di responsabilità ex art. 96 e 114 c.p.c. per abuso del diritto, per aver taciuto la transazione nella proposizione della controversia ed esposto all'azione di regresso esercitata dal Rilevava che la difesa P_ CP_1 attorea era in malafede laddove, nell'atto di citazione, non aveva fatto alcun cenno alla transazione sottoscritta tra le parti nemmeno ai fini dell'eventuale scomputo delle somme già corrisposti dal che invece erano state richieste per l'intero. P_
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Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della prima eccezione di estinzione dell'obbligazione sollevata, insisteva per la richiesta del rigetto della domanda attorea.
Esponeva che: il Comitato dei Festeggiamenti per la Festa in onore di Persona_4
non poteva ritenersi committente dei lavori nel senso richiesto dall'art. 90 n. 9
[...] del dlt 81/2008; l'organizzazione della festa di nel corso degli Persona_4
anni era stata disciplinata secondo prassi consuetudinarie che tenevano conto delle tradizioni popolari, delle esigenze religiose e di quelle amministrative e di ordine pubblico;
nel corso degli anni tale festività veniva istituzionalizzata mediante la disciplina, da parte dell'Ente Comunale, degli aspetti burocratici ed amministrativi che non potevano essere lasciati all'iniziativa popolare e/o delle istituzioni religiose;
il percorso di istituzionalizzazione della festa veniva riconosciuto con la delibera di giunta n. 44 del 3/4/2008; il Dlt 81/08 all'art. 89 lett. b) indicava quale committente “il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione”; non poteva pertanto dirsi che l'opera di installazione delle luminarie era stata fatta per conto del comitato dei festeggiamenti che, stante l'esistenza di un organo istituzionale deputato proprio all'organizzazione della festa, altro non era che un “soggetto” al quale era demandato solo il pagamento delle forniture di servizi occorrenti per quella organizzazione da altri predisposta;
la scelta della ditta ad opera di funzionari del comune e la documentazione esaminata dal vertice della Polizia Municipale, determinavano nel comitato dei cittadini, quel legittimo affidamento nell'operato della pubblica amministrazione che escludeva qualsivoglia ipotesi di colpa;
la condotta del Comitato di cittadini, solo presieduta dal ma che aveva gli stessi oneri e poteri degli altri componenti il Comitato, P_ era sostanzialmente e tecnicamente riferibile all' unico Controparte_11 eventuale responsabile dell'evento tragico;
in punto di responsabilità civile dell'Ente doveva prendersi atto dell'assenza dei doverosi controlli che l' avrebbe CP_12
dovuto apprestare sull'impianto di luminarie montato sul territorio atteso che i lavori, insistendo sul territorio comunale, avrebbero dovuto essere controllati dall'
[...]
l'istituzione del Comitato da parte della pubblica Amministrazione, con sede CP_12 presso la Casa Comunale, con l'apertura di un capitolo di bilancio dedicato, la nomina dei suoi componenti ad opera della Giunta Comunale, la partecipazione necessaria quali componenti di diritto del Sindaco e dell'Assessore, l'istituzione di un gruppo intersettoriale per la programmazione dei festeggiamenti, la partecipazione alla stipula contrattuale del Capo Servizio Area Affari generali e dell'Assessore al , oltre Pt_8
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alla scelta sostanziale e non solo formale della ditta affidataria delle opere, erano elementi che, complessivamente considerati, determinavano la responsabilità civile dell'Ente per fatto altrui.
concludeva chiedendo: P_
“In via preliminare, accertata e dichiarata l'esistenza dell'atto di transazione tra le parti , in proprio e nella qualità richiamata, ed Controparte_13 Parte_1
il sig. estromettere dal presente giudizio il sig. P_ P_
rigettando la richiesta di condanna avanzata nei suoi confronti dal
[...]
in persona del sindaco p.t.,; Controparte_5
sempre in via preliminare, rigettare la richiesta di rivalsa del Controparte_5 per avvenuta estinzione dell'obbligazione da parte del e per tutti i
[...] P_
motivi in atto espressi;
conseguenze di legge in ordine alle spese anche per lite temeraria e responsabilità aggravata dei difensori degli attori;
”
4.Nelle more del giudizio, già rappresentato da Parte_2 Parte_1
quale esercente la responsabilità genitoriale, avendo raggiunto la maggiore età si costituiva formalmente in giudizio in data 21.3.2024, riportandosi all'atto di citazione, agli atti ed ai verbali di causa e alle richieste formulate in atti.
All'udienza del 23.11.2023 il Giudice esperiva il tentativo di conciliazione, verificando la disponibilità degli attori ad accettare la definizione conciliativa del giudizio con il versamento da parte del CO dell'importo oggetto della bozza di accordo del 4 aprile 2023, sulla quale già era stato espresso parere positivo dal Giudice tutelare per la posizione del minore, e rinviava per il riscontro della proposta al 20 giugno 2024.
All'udienza del 20 giugno 2024 il difensore dell'ente comunale assumeva che il malgrado fosse stato sollecitato con nota del 28.12.2023 ad Controparte_1
esaminare la proposta formulata, nulla aveva comunicato al riguardo. Il Giudice rinviava la causa al 3.4.2025 per l'assegnazione in decisione concedendo alle parti i termini ex art. 189 c.p.c.. La causa veniva assegnata in decisione all'udienza del
3.4.2025.
5.Preliminarmente va dichiarata la contumacia di regolarmente Controparte_3
citato e non costituito.
Con il presente procedimento gli attori agiscono per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita parentale iure proprio per effetto della morte del proprio de cuis . Il presente giudizio scaturisce dalla sentenza penale del Tribunale Persona_2
di Napoli n. 17077/15 parzialmente riformata dalla sentenza n. 3878/2019 resa dalla
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Corte d'Appello di Napoli, a sua volta confermata dalla Suprema Corte (ordinanza n.
25773/2021).
In particolare, il Tribunale di Napoli con la sentenza n. 17077/15 ha dichiarato la responsabilità per l'evento-morte occorso a della ditta Persona_2 CP_3
e di in qualità Presidente pro tempore del
[...] P_ [...]
per il Santo Patrono, soggetti riconosciuti colpevoli, per non avere CP_8
l'impresa adottato tutte le misure di formazione dei dipendenti e di prevenzione dei rischi sul lavoro e per non aver adeguatamente vigilato il Comitato, in veste di soggetto committente, il possesso dei requisiti da parte della ditta appaltatrice nonché il rispetto delle suddette misure da parte di quest'ultima, e ha rigettato la domanda di risarcimento danni formulata nei confronti del La Corte D'Appello di Napoli, Controparte_1
con la sentenza n. 3878/2019, ha riformato parzialmente la precedente sentenza resa dal
Tribunale di Napoli, dichiarando il responsabile civile Controparte_1 dell'evento mortale occorso in data 13.07.2008 a e condannandolo al Persona_2
risarcimento dei danni patrimoniali e non, in favore degli eredi parti civili Per_2
costituite nel processo penale, da liquidare in separata sede attraverso instaurazione di un giudizio civile di quantificazione. La predetta pronunzia è stata gravata da P_
, da e dal con ricorso innanzi alla
[...] Controparte_3 Controparte_1
Suprema Corte di Cassazione, che con ordinanza n. 25773/2021 ha rigettato il ricorso del e dell' ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da P_ CP_12
e ha confermato integralmente la sentenza resa dalla Corte Controparte_3
territoriale.
Invero, nella predetta ordinanza la Corte Suprema di Cassazione ha affermato che: “La
Corte di merito ha preliminarmente ritenuto (a fronte della decisione di rigetto della domanda civile formulata nei confronti dell'ente locale) di dover distinguere il piano della responsabilità per fatto proprio da quella per fatto altrui, declinata alla stregua dell'art. 185 cod. pen. La difesa dell'ente, tuttavia, ha articolato il ricorso in termini di contestazione della responsabilità per fatto proprio dei soggetti dell'amministrazione comunale, con argomenti tuttavia de-assiali rispetto al thema decidendum, nulla essendo stato contestato a costoro in imputazione. La Corte d'appello ha ricostruito la responsabilità civile dell'ente descrivendo l'infortunio quale conseguenza occasionata proprio dai festeggiamenti relativi alla festa patronale del paese che, per decisione dell'amministrazione comunale, era stata istituzionalizzata, prevedendosi anche la costituzione di un apposito comitato organizzativo, con il compito, tra l'altro, di
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provvedere alla stipula dell'appalto con la ditta esecutrice dei lavori. Il comitato era composto da cittadini scelti dalla stessa amministrazione comunale e accompagnato dalla istituzione di un gruppo intersettoriale per la programmazione dei festeggiamenti.
L'evento, in occasione del quale l'infortunio è avvenuto, deve dunque considerarsi frutto di una vera e propria scelta politica dell'amministrazione comunale cui vanno riferiti i festeggiamenti. Ad essa, pertanto, va ricondotta in via indiretta, nei termini di cui all'art. 2049, cod. civ., la responsabilità per i danni prodottisi quale conseguenza della condotta colposa del datore di lavoro della vittima e del committente, firmatario del relativo contratto di appalto.”
Entrambe le decisioni, munite di formula esecutiva, sono state notificate al CP_1
[...]
Sulla vicenda è dunque intervenuta condanna definitiva, giusta sentenza della Corte
d'Appello di Napoli n. 3878/2019 nonché ordinanza n. 25773/2021, con la precisazione che in quella sede vi è stata, quanto alla domanda di risarcimento delle parti civili
(odierni attori), condanna generica con rimessione al giudizio civile per la liquidazione.
Il presente giudizio è circoscritto alla quantificazione di un danno per il quale è stata già accertata definitivamente, anche sotto il profilo civilistico, la piena responsabilità dell'odierno convenuto, dal momento che per quel fatto occorso in data 13.7.2008 è stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in capo agli attori, ne consegue che ogni ulteriore argomentazione sulla dinamica del fatto e il nesso causale è ormai precluso.
Infatti il fatto accertato dal giudice penale va inteso come nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica denotato dalla condotta, dall'evento, comprensivi questi delle circostanze di tempo, luogo e dei modi di svolgimento del reato, e dal nesso di causalità che intercorre tra la prima e l'evento stesso.
Ciò significa che al giudice civile è preclusa la possibilità di sostituire la ricostruzione storica effettuata in precedenza dal giudice penale, provvedendo ad un nuovo accertamento dell'episodio in maniera difforme;
inoltre giova ricordare che secondo la consolidata interpretazione del giudice di legittimità, la nozione di “illiceità penale” riguarda esclusivamente gli elementi obiettivi del fatto, essendo comunque rimessa al giudice civile l'accertamento della sussistenza, del grado e dell'intensità dell'elemento soggettivo (vds. tra le altre pronunce di legittimità Cass. n.19.387 del 2004; trib Milano
n.1158 del 2007).
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Nella responsabilità civile da fatto illecito ( contrattuale o extracontrattuale), creditore, cioè soggetto attivo dell'unica obbligazione risarcitoria, è il danneggiato;
debitori, cioè soggetti passivi della medesima obbligazione, sono tutti coloro che abbiano commesso il fatto produttivo del danno da risarcire, nel senso che questo debba essere loro imputabile (arg. ex art. 2055 c.c.), a nulla rilevando che sia conseguenza di azioni od omissioni indipendenti, purché' abbiano tutte concorso in modo efficiente alla produzione dell'unico danno (cfr., tra le tante, Cass. n. 12367/02, Cass. 12558/99). In applicazione della norma dell'art. 2055 c.c., i responsabili, anche a diverso titolo (cioè per la violazione di diversi precetti normativi ovvero a titolo extracontrattuale e contrattuale od, ancora, a titolo di colpa e di dolo) o secondo i diversi criteri di cui all'art. 2043 c.c. e segg., sono obbligati in solido al risarcimento del danno, perché', a differenza che nell'art. 2043 c.c., non rileva il fatto colposo o doloso in sè, ma il "fatto dannoso" riguardato, non dal punto di vista dell'autore dell'illecito, ma da quello del danneggiato, a cui favore la norma è posta. Pertanto, secondo la lettura preferibile dell'istituto della solidarietà, unica è l'obbligazione ed unica la prestazione risarcitoria al cui adempimento i responsabili sono tenuti ciascuno per l'intero; è in facoltà del danneggiato chiedere l'intero ad uno soltanto dei corresponsabili, ma deve imputare all'unica prestazione quanto da ciascuno abbia ricevuto in adempimento dell'obbligazione risarcitoria.
Orbene, nel caso di specie, si è in presenza di un unico fatto dannoso, imputabile, sia pure a diverso titolo, a più soggetti.
Gli attori sono pertanto legittimati ad avanzare la richiesta di risarcimento dei confronti del ritenuto responsabile civilmente e in via indiretta ex art. 2049 c.c. per i CP_1
danni conseguenti alla condotta colposa del datore di lavoro della vittima CP_3
e del comitato presieduto da committente firmatario del
[...] P_
contratto di appalto e al riguardo non è configurabile alcuna ipotesi di litisconsorzio tra gli autori dell'illecito.
6.Avendo in ogni caso il avanzato azione di regresso, è stata autorizzata la CP_1
chiamata in causa dal medesimo richiesta nei confronti degli altri soggetti corresponsabili.
ha tuttavia allegato e prodotto atto di transazione intanto intervenuto P_
con gli attori in relazione alla sua posizione sicché risulta necessario valutare tale scrittura , non contestata dagli attori, e verificarne gli effetti sull'obbligazione solidale .
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Sotto il primo profilo va rilevato che nella scrittura intervenuta tra e P_ in proprio e quale esercente la potestà sui tre figli minori Parte_1 Per_1
e nonché con ( ormai maggiorenne) il
[...] Parte_2 Parte_3
primo offriva la somma di euro 25.000,00 che veniva accettata a titolo transattivo e conciliativo dai creditori nei confronti di . P_
Benchè in premessa le parti avessero dato atto che e i figli minori Parte_1
erano creditori della somma di euro 10.000,00 ciascuno a titolo di provvisionale, sulla base della sentenza n. 17077/2015 , passata in giudicato in virtù della sentenza della
Corte di Appello di Napoli n. 3878/2019 e della successiva ordinanza della Cassazione
n. 1220/2021, tuttavia non hanno limitato la transazione a tale pretesa atteso che le parti all'art. 7 della concordate statuizioni espressamente convenivano che la
“presente transazione ha natura ed effetti omnicomprensivi, transattivi, e che attraverso la presente Conciliazione esse Parti hanno inteso definitivamente eliminare ogni possibile contenzioso esistente e potenziale, così che per il futuro nessuna abbia a pretendere alcunché dall'Altra per qualsivoglia ragione o causa” e al successivo art. 5 ribadiscono che “Le Parti con la sottoscrizione del presente Verbale e le relative reciproche concessioni e rinunce si dichiarano reciprocamente soddisfatte dal presente
Atto, si dichiarano inoltre vicendevolmente soddisfatte in ogni pretesa diretta ed indiretta anche se qui non richiamata dichiarando di non avere null'altro a pretendere
l'una verso l'altra per qualsiasi titolo, ragione e/o causa ancorché non azionati” .
Risulta pertanto evidente che con tale atto le parti abbiano conciliato la complessiva posizione debitoria del solo con riferimento al risarcimento danni da P_
morte del congiunto con conseguente preclusione da parte degli attori a pretendere ulteriori somme per la quota gravante su tale debitore.
Orbene da punto di vista degli effetti di tale transazione sui condebitori solidali va confermata la consolidata giurisprudenza della Cassazione secondo cui il debitore che non sia stato parte della transazione stipulata dal creditore con altro condebitore in solido non può profittarne se, trattandosi di un'obbligazione divisibile ed essendo stata la solidarietà prevista nell'interesse del creditore, l'applicazione dei criteri legali d'interpretazione dei contratti porti alla conclusione che la transazione ha avuto ad oggetto non l'intero debito ma solo la quota di esso riferibile al debitore che ha transatto;
in caso contrario il condebitore ha diritto a profittare della transazione senza che eventuali clausole in essa inserite possano impedirlo;
qualora tuttavia risulti che la transazione ha avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che la ha stipulata, il
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residuo debito gravante sugli altri debitori in solido è destinato a ridursi in misura corrispondente all'ammontare di quanto pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito;
se, invece, il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l'accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura corrispondente alla quota gravante su chi ha transatto
(Cassazione civile sez. I, 03/03/2022, n.7094; Cass. Sez. U, 30174/2011; Cass.
20107/2015, 23418/2016, 13877/2020, 25980/2021).)
7. Quanto all'individuazione del danno risarcibile, giova osservare come gli attori abbiano invocato il ristoro di tutti i danni iure proprio non patrimoniali da perdita del rapporto parentale, conseguenti alla perdita del congiunto. Alla luce degli orientamenti espressi dalla S.C. in materia di danni patiti dai prossimi congiunti di vittima di reato, il danno parentale consiste nella perdita di un prossimo congiunto che determina un profondo mutamento delle condizioni di vita del familiare il quale, a seguito di siffatto evento, non è più in grado di godere della sua presenza e del legame affettivo che esisteva, fino a quel momento. La ratio del danno parentale consiste, dunque, nella privazione e nel vuoto determinato dalla definitiva perdita del godimento del congiunto nonché dall'irreversibile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione e sulla quotidianità dei rapporti.
La domanda avanzata dagli attori è fondata e va accolta nei limiti e con le precisazioni che seguono. Spetta, infatti, agli attori il danno iure proprio per la perdita anticipata del rapporto parentale. Infatti l'interesse fatto valere è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela
è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost.. Attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva (che si pone su di un piano diverso dal danno in re ipsa) assume particolare rilievo, e può costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (v., tra le tante, sent. n. 9834/2002 e cfr. Cass.Sez. U, n. 26972 del
11.11.2008). Infatti, la perdita del rapporto parentale dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli
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affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare (Cassazione civile, sez. III, 11/07/2017, n. 17058; Cassazione civile, sez. III,
14/06/2016, n. 12146; Cassazione civile, sez. III, 16/03/2012, n. 4253).
Nel caso di specie gli attori vantano uno stretto vincolo parentale, essendo coniuge di e gli altri tre attori, figli. Dallo stato di Parte_1 Persona_2
famiglia allegato risulta poi che il coniuge e i tre figli erano conviventi nel nucleo familiare del de cuius.
Tanto osservato in ordine al quantum della pretesa risarcitoria, vanno svolte le considerazioni che seguono.
In mancanza di parametri di quantificazione analitica, il danno da perdita del rapporto parentale, così come altre ipotesi di danno non patrimoniale, è liquidabile esclusivamente mediante il ricorso a criteri equitativi, a norma del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c.
L'art. 1226 c.c., nel prevedere che, se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, per una parte risponde alla tecnica della fattispecie, quale collegamento di conseguenze giuridiche a determinati presupposti di fatto, per l'altra ha natura di clausola generale, cioè di formulazione elastica del comando giuridico che richiede di essere concretizzato in una norma individuale aderente alle circostanze del caso.
Più precisamente, quale fattispecie, l'art. 1226 richiede sia che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, la prova del danno nel suo ammontare, sia che risulti assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno medesimo.
Allo scopo di “monetizzare” la sofferenza d'animo che consegue alla perdita di un prossimo congiunto e di evitare, al contempo, il rischio di decisioni rimesse all'arbitrio del singolo, la giurisprudenza di merito ha, da tempo, elaborato un sistema tabellare, ormai riconosciuto come criterio di riferimento anche dal giudice nomofilattico (cfr.
Cass. n. 15760.2006: “in tema di danno da morte dei congiunti (danno parentale), il danno morale diretto deve essere integralmente risarcito mediante l'applicazione di criteri di valutazione equitativa rimessi alla prudente discrezionalità del giudice, in relazione alle perdite irreparabili della comunione di vita e di affetti e della integrità della famiglia, naturale o legittima, ma solidale in senso etico. A tal fine sono utilizzabili parametri tabellari, applicati dai Tribunali o dalle Corti.”)
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L'accertamento e quantificazione di tale danno devono, poi, essere operati evitando di procedere a duplicazioni, intese come "congiunta attribuzione del danno morale (nella sua rinnovata configurazione) e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato" (cfr. Cass. Sez. 3, n. 25351 del 17/12/2015).
In assenza di criteri normativi per la liquidazione del danno non patrimoniale, la giurisprudenza, soprattutto di merito, è intervenuta con l'obiettivo, per un verso, di individuare la tipologia dei danni indennizzabili in relazione alla funzione del risarcimento per equivalente e, per altro, di stabilire parametri per la loro quantificazione al fine di dare concreta attuazione al generale criterio equitativo fissato dalla norma di cui all'art. 1226 c.c. (e richiamato dalla norma di cui all'art. 2056 c.c.), mediante modalità di predeterminazione e standardizzazione del danno alla persona di tipo "tabellare".
Le predette valutazioni hanno condotto all'elaborazione di parametri risarcitori – che rispondono all'esigenza di uniformità di trattamento tra situazioni simili e sul piano nazionale – compendiati nel noto sistema tabellare di risarcimento del danno non patrimoniale proposto dal Tribunale di Milano e che è stato individuato dalla Corte di legittimità (cfr. Cassazione, Sez. III Civ., 7 giugno 2011, n. 12408; Cass. 20 maggio
2015 n. 10263) e da ultimo anche dal legislatore, sia pure limitatamente al risarcimento per sinistri stradali (art. 17 della legge, 04/08/2017 n° 124, cd. DDL Concorrenza), come cornice entro la quale ricondurre e collocare tutte le valutazioni equitative relative alla quantificazione del danno non patrimoniale.
La giurisprudenza di legittimità ha, però, rilevato che non ogni criterio di quantificazione del danno è in grado di assicurare la prevedibilità nell'esercizio della discrezionalità rimessa al giudice di merito.
Pertanto, il danno da perdita del rapporto parentale, secondo la giurisprudenza da ultimo consolidatasi (cfr. Cass. ord. n. 10579/2021; Cass. ord. n. 26300/2021), dovrebbe essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema che preveda l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti - tra le quali sono indefettibili l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza - con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione,
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salvo che l'eccezionalità del caso non imponga una liquidazione non fondata sulla tabella.
Tuttavia, nelle more della predisposizione di una Tabella che risponda ai menzionati parametri, deve osservarsi che la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale ben può essere effettuata applicando le Tabelle integrate a punti (edizione
2024), individuate dall'Osservatorio sulla giustizia Civile di Milano, in quanto tale sistema consente, comunque, di ridurre, in modo relativamente significativo, il margine di generalità e, di conseguenza, di discrezionalità che diversamente sarebbe rimesso al giudice procedente.
Ed invero, le “tabelle milanesi” sono state riconosciute dalla Suprema Corte quale obbiettivo parametro di riferimento per la liquidazione dei danni non patrimoniali conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica (cfr. Cassazione civile sez. III -
18/04/2023, n. 10335) e devono essere applicate nella formulazione vigente al momento della liquidazione (cfr. ord. Corte di Cassazione 3370/2019).
Al fine di evitare che il risarcimento si traduca in un mero calcolo matematico e le tabelle siano usate come una scorciatoia per eludere gli oneri di allegazione e prova gravanti sulle parti e l'obbligo di motivazione gravante sul giudice, le tabelle elaborate hanno tenuto conto delle peculiarità della fattispecie concreta per consentire ai difensori di allegare e provare (spesso anche in via presuntiva) i fatti posti a fondamento della domanda, ovvero di eccepirne l'insussistenza, ed al Giudice di motivare sul punto, sì da evitare che venga liquidato un danno in re ipsa.
Anche recentemente, la Corte di Cassazione ha ribadito che il giudice di merito deve valutare analiticamente “tutte le singole circostanze di fatto che risultino effettivamente specifiche e individualizzanti, allo scopo di non ricadere nel vizio consistente in quella surrettizia liquidazione del danno non patrimoniale in un danno forfettario o (peggio) in re ipsa che caratterizza tanta parte dello stile c.d. 'tabellare' in tema di perdita del rapporto parentale” (cfr. Cass. 11689/2022). Come già indicato anche nei criteri orientativi delle tabelle milanesi ed. 2021: “Rimane sempre fermo il dovere di motivazione dei criteri adottati per graduare il risarcimento nel range previsto dalla
Tabella od anche (eccezionalmente) al di fuori della stessa;
come si legge nella sentenza n. 12408/2011, la Tabella esprime un valore "equo", "e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità”.
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Pertanto, la nuova versione delle Tabelle, diversamente dal criterio a forbice vigente del
2022, fa riferimento al valore punto: pari ad € 3.911,00 nel caso di perdita di genitori, figli, coniuge o assimilati;
pari ad € 1.698 nell'ipotesi di perdita di fratelli o nipoti.
Per quanto riguarda la distribuzione dei punti, occorre considerare cinque parametri: a)
l'età della vittima primaria;
b) l'età della vittima secondaria;
c) la convivenza tra le due;
d) la sopravvivenza di altri congiunti;
e) la qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta.
Per distribuire i punti tra le dette circostanze l'Osservatorio di Milano ha proceduto per tentativi con tante simulazioni su dei “casi”, confrontando gli importi monetari liquidabili in base alle ipotesi di distribuzione dei punti e le liquidazioni in concreto riconosciute dai giudici di merito per casi simili nelle sentenze raccolte con il monitoraggio.
In definitiva, quindi, nelle nuove tabelle integrate a punti (edizione 2024) è stato previsto un punteggio per ognuno dei menzionati parametri: si determina così il totale dei punti secondo le circostanze presenti nella fattispecie concreta e quindi si moltiplica il totale dei punti per il menzionato “valore punto”, pervenendo così all'importo monetario liquidabile.
Giova sottolineare che le cinque circostanze considerate ai fini della distribuzione dei punti non costituiscono ciascuna un pregiudizio a sé, ma integrano tutte elementi che rivelano – secondo le note massime di comune esperienza, cfr. Cass. 25164/2020 –
l'esistenza e consistenza di una sofferenza soggettiva e di pregiudizi dinamico- relazionali derivanti dalla perdita del parente.
Le prime quattro circostanze (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti) hanno natura “oggettiva” e sono quindi “provabili” anche con documenti anagrafici;
la quinta circostanza (lett. “E”, qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) è invece di natura “soggettiva” e riguarda sia gli aspetti cd.
“esteriori” del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita), sia gli aspetti cd. “interiori” di tale pregiudizio
(sofferenza interiore) e necessita di specifica allegazione, potendo poi essere provata anche mediante l'utilizzo di presunzioni.
Nell'apprezzamento dell'intensità e qualità della relazione affettiva (lett. “E”), si dovrà valutare lo specifico rapporto parentale perduto, con tutte le caratteristiche obiettive e
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soggettive, sulla scorta di quanto allegato e provato (anche con il ricorso alle presunzioni) in causa.
Infine, è rimessa alla valutazione del singolo giudice la scelta di procedere alla liquidazione dei valori monetari riconducibili al parametro “E” con un unico importo monetario o con somme distinte per ciascuna delle menzionate voci/componenti del danno non patrimoniale: sofferenza soggettiva interiore e dimensione dinamico relazionale.
Ai fini dell'attribuzione dei punti per il parametro “E” (fino ad un massimo di 30 punti nelle due tabelle), il giudice potrà tenere conto, sia delle circostanze obiettive di cui ai precedenti 4 parametri (“obiettivi”) e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze che siano allegate e provate (anche con presunzioni) relative, ad esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto: frequentazioni/contatti (in presenza o telefonici o in internet), condivisione delle festività/ricorrenze, condivisione di vacanze, condivisione attività lavorativa/hobby/sport, attività di assistenza sanitaria/domestica, agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria, altri casi
(cfr. Tribunale sez. X - Milano, 28/04/2023, n. 3425).
Si conferma altresì, come per la precedente edizione, che per il danno da perdita del rapporto parentale (come peraltro per quelle del danno biologico), vanno distinte le ipotesi integranti reati colposi o dolosi;
le tabelle si applicano solamente alle prime.
Nelle fattispecie in cui l'illecito sia stato cagionato con dolo, spetta al giudice valutare tutte le peculiarità del caso concreto e pervenire eventualmente ad una liquidazione che superi l'importo massimo previsto in tabella. Infatti, nelle ipotesi di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale conseguente a rapina, sequestro di persona, percosse, violenza sessuale, ecc., senza aderire alla tesi del c.d. "danno punitivo"
(nettamente smentita dalla sentenza Cass. Sez. U. n. 15350/2015 e ben circoscritta dalla sentenza Cass. Sez. U. n. 16601/2017), è indubbio che sia (di regola) maggiore l'intensità delle sofferenze psicofisiche patite dalla vittima primaria e secondaria. Anche nella sentenza Cass. n. 10579/2021 è stato affermato che “poiché si tratta di un'opera di astrazione dalle decisioni della giurisprudenza di merito, la tabella non ha la cogenza del dettato legislativo e consente pertanto la riespansione della clausola generale se le peculiarità del caso concreto non tollerano la sussunzione nella fattispecie tabellare. A parte la previsione di "finestre" per l'aumento in ragione delle peculiarità del caso, è sempre data la possibilità al giudice di liquidare il danno, oltre i valori massimi o
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minimi previsti dalla tabella, in relazione a casi la cui eccezionalità, specificatamente motivata, fuoriesca ictu oculi dallo schema standardizzato”.
Alla luce di quanto esposto, può dunque concludersi che le nuove tabelle integrate a punti elaborate dall'Osservatorio di Milano siano coerenti con i principi di diritto enunciati nella sentenza Cass. n. 10579/2021 (“In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto,
l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima,
l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.”) e possano essere utilizzati dal giudice per determinare una liquidazione equa, uniforme e prevedibile del danno da perdita del rapporto parentale.
8. Nella liquidazione, pure in tal caso equitativa del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, possono essere utilizzati, quale base di riferimento, i valori indicati nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nell'anno 2024, che consentono una uniformità di trattamento di casi analoghi e realizzano una quantificazione già all'attualità.
Avuto riguardo al danno subito da coniuge del defunto Parte_1 Per_2
, sulla base dell'attività deduttiva svolta, appare corretto attribuire i seguenti punti:
[...]
- 22 punti per l'età della vittima primaria;
- 24 punti per l'età della vittima secondaria (29 anni al momento del decesso del coniuge);
- 16 punti per la convivenza;
- 9 punti per la sopravvivenza di più di tre congiunti nel nucleo familiare del de cuius;
- 15 punti per la qualità e intensità della relazione;
In definitiva, possono essere attribuiti a complessivamente 71 Parte_1
punti; conseguentemente il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale patito dalla medesima e connesso pregiudizio morale può essere quantificato in €
336.346,00.
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Con riferimento al danno subito da , figlio del defunto , Persona_1 Persona_2
sulla base dell'attività deduttiva svolta, appare corretto attribuire i seguenti punti:
- 22 punti per l'età della vittima primaria;
- 28 punti per l'età della vittima secondaria;
- 16 punti per la convivenza;
- 9 punti per la sopravvivenza di più di tre congiunti nel nucleo familiare del de cuius;
- 15 punti per la qualità e intensità della relazione.
In definitiva, possono essere attribuiti a complessivamente 75 punti;
Persona_1
conseguentemente il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale patito dal medesimo e connesso pregiudizio morale può essere quantificato in € 351.990,00.
Con riferimento al danno subito da figlio del defunto , Parte_2 Persona_2
sulla base dell'attività deduttiva svolta, appare corretto attribuire i seguenti punti:
- 22 punti per l'età della vittima primaria;
- 28 punti per l'età della vittima secondaria;
- 16 punti per la convivenza;
- 9 punti per la sopravvivenza di più di tre congiunti nel nucleo familiare del de cuius;
- 15 punti per la qualità e intensità della relazione.
In definitiva, possono essere attribuiti a complessivamente 75 punti;
Parte_2
conseguentemente il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale patito dal medesimo e connesso pregiudizio morale può essere quantificato in € 351.990,00.
Analogamente con riferimento al danno subito da , figlio del defunto Parte_3
, sulla base dell'attività deduttiva svolta, appare corretto attribuire i Persona_2
seguenti punti:
- 22punti per l'età della vittima primaria;
- 28 punti per l'età della vittima secondaria;
- 16 punti per la convivenza;
- 9 punti per la sopravvivenza di più di tre congiunti nel nucleo familiare del de cuius;
- 15 punti per la qualità e intensità della relazione.
In definitiva, possono essere attribuiti a complessivamente 75 punti;
Parte_3
conseguentemente il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale patito dal medesimo e connesso pregiudizio morale può essere quantificato in € 351.990,00.
Va tuttavia tenuto conto delle conclusioni rassegnate dagli attori ( vedi comparse conclusionali depositate) che hanno avanzato domanda per la liquidazione di importi inferiori e cioè €. 313.814,00 per e €. 304,007,00 in favore di Parte_1
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ciascuno dei tre figli sicché entro tali limiti di petitum vanno rideterminati gli importi spettati agli attori.
9. In tale determinazione va poi tenuto conto della quota oggetto della intervenuta transazione che comporta una riduzione del debito complessivo per il risarcimento del danno parentale per l'importo corrispondente alla quota di e del fatto P_
che il pur rimando obbligato per l'intero importo residuo in Controparte_1
favore degli attori, ha diritto di regresso nei confronti dell'altro coobbligato solidale,
. Controparte_3
Nella ripartizione interna del debito deve procedersi alla verifica di graduazione delle colpe tra i responsabili in via diretta , Comitato in persona del presidente P_
e datore di lavoro . Al riguardo significativi elementi si desumono proprio CP_3 dalle sentenze penali allegate dalle quali si evince l'assoluta prevalenza della responsabilità del datore di lavoro della vittima a titolo contrattuale ed extracontrattuale stante il collegamento causale dell'infortunio alle violazioni della normativa antinfortunistica , per non avere il datore di lavoro messo a disposizione del lavoratore attrezzature di lavoro idonee a garantirne la sicurezza e i dispositivi di protezione individuale, per non aver redatto il piano operativo di sicurezza e il documento di valutazione dei rischi in relazione all'attività da svolgere, per non aver predisposto per i lavoratori adeguata informazione e formazione sui rischi. Per invece la P_
responsabilità è connessa alla posizione di committente dei lavori e alla mancata verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa esecutrice . La stessa Corte di
Appello evidenziava tuttavia una modesta intensità della colpa di quest'ultimo che giustificava in sede penale la concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante con una riduzione di pena rispetto alla sentenza adi primo grado.
Dal punto di vista civilistico le evidenziate circostanze di fatto giustificano l'attribuzione del grado di colpa in capo all'impresa esecutrice , datore di lavoro in ragione di 2/3 e in capo a in ragione di 1/3. P_
Non sono invece configurabili, come evidenziato nelle sentenze penali, profili di responsabilità diretta del che risponde del risarcimento solo in via indiretta CP_1
per fatto altrui e pertanto conserva l'azione di regresso per l'intero.
Poiché, come già evidenziato, all'esito della transazione intervenuta tra gli attori e il debito residuo per risarcimento del danno da perdita del rapporto P_
parentale va ridotto in misura corrispondente alla quota gravante su chi ha transatto e
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pertanto nella misura di 1/3 ( quota attribuibile a , la condanna del P_
CO , responsabile civile in favore dei danneggiati attori , va contenuta nei limiti di
2/3 degli importi richiesti dagli attori . Conseguentemente il va Controparte_1
condannato al pagamento delle somme di €. 209.209,34 in favore di Parte_1
€. 202.671,33 in favore di , €. 202.671,33 in favore di
[...] Parte_3 [...]
e di €. 202.671,33 in favore di ( importi come Parte_2 Persona_1
quantificati dagli stessi attori per intero ridotti di 1/3).
Spettano altresì agli attori gli interessi legali sulle sorti capitali devalutate al momento dell'infortunio (13.7.2008) e di anno in anno rivalutate sino alla presente decisione, secondo i criteri fissati dalla consolidata giurisprudenza della Cassazione civile (v. Cass.
SS.UU. n. 15928/2009 sulla scia dei principi fissati da SS.UU. n. 1712/1995, nonché
Cass civ. III, n. 5234/2006) che ha affermato che nel risarcimento da danno illecito gli interessi (corrispondenti al lucro cessante) possono essere cumulati con la rivalutazione monetaria e vanno calcolati sul valore della somma via via rivalutata (secondo gli indici
Istat) nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione del danno.
Da tali importi non deve decurtarsi invece quanto versato dall' in favore della CP_4 moglie e dei figli di , in quanto l'indennizzo versato dall' copre Persona_2 CP_4
esclusivamente il danno patrimoniale patito dalla moglie e dai figli per effetto della morte del coniuge/padre e non è invece inerente il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale. Difatti: “In caso di infortunio mortale occorso ad un lavoratore, la rendita costituita dall in favore dei congiunti, ai sensi dell'art. 85 del d.P.R. n. CP_4
1124 del 1965, ha lo scopo di indennizzare un pregiudizio di natura patrimoniale, sicchè il valore capitale di essa non può essere defalcato dal risarcimento del danno non patrimoniale spettante ai medesimi soggetti” (Cass. Civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
26647 del 18/10/2019).
10. E' poi fondata l'azione di regresso del nei confronti di CP_1 CP_3
Infatti benché l'art. 2055 c.c. non detti alcuna disciplina del regresso
[...]
nell'ipotesi di concorso tra responsabili senza colpa e responsabili colpevoli è pacificamente riconosciuto che il responsabile per fatto altrui (mediato o indiretto) ove abbia risarcito il danno potrà esercitare l'azione di regresso nei confronti dell'autore immediato dell'illecito per l'intera somma pagata, dovendo escludersi in tal caso la possibilità di ripartire tra i coobbligati l'onere del risarcimento in proporzione della rispettiva colpa e della entità della conseguenze che ne sono derivate ( Cass. Cassazione civile sez. lav., 01/12/2016, n.24567).
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In accoglimento dell'azione di regresso avanzata dal va perciò condannato CP_1
a rivalere il delle somme oggetto di Controparte_3 Controparte_1
condanna in favore degli attori.
11.Va respinta, infine, la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. formulata dal terzo chiamato nei confronti degli attori per mancanza di prova dei P_
relativi presupposti. Infatti, la condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria presuppone non solo il requisito oggettivo della totale soccombenza di controparte e quello soggettivo dell'elemento psicologico di avere agito o resistito in mala fede o colpa grave, ma anche la prova relativamente all'an e quantum di un danno subito. In particolare, in forza dei noti principi relativi al danno-conseguenza, il pregiudizio subito dalla parte deve essere provato, sia pure mediante presunzioni, e non può essere individuato "in re ipsa" (danno evento) nella mera violazione dell'interesse leso, in quanto il danno, quale componente dell'illecito, è una conseguenza meramente eventuale dell'evento lesivo, potendo anche configurarsi illeciti non produttivi di danno
(Cass. 19/10/2015, n.21079). In definitiva, l'illecito processuale ex art. 96 comma 1
c.p.c. - in quanto ipotesi speciale del genus ex art. 2043 c.c. - richiede la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte (Cass. 25/02/2020, n.5097). Ne consegue che nulla può essere liquidato a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi, laddove, come nella fattispecie, non siano allegati, né tantomeno dimostrati, elementi oggettivi dai quali desumere la concreta esistenza di un danno
12. Le spese di lite nei rapporti tra il e gli attori seguono la soccombenza e si CP_1
liquidano come da dispositivo con applicazione dei parametri di cui al D.M. n.55/2014 tenuto conto del cumulo di domande ai fini del valore, della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'attività in concreto espletata.
Sussistono invece le ragioni per la compensazione delle spese di lite in favore di tenuto conto che la relativa chiamata in causa era comunque funzionale P_ all'accertamento della quota di estinzione del debito a seguito della intervenuta transazione.
Vanno, infine, dichiarate non ripetibili le spese di lite nel rapporto tra il CP_1
e tenuto conto che il diritto di regresso del è
[...] Controparte_3 CP_1
sorto per effetto della condanna al risarcimento dei danni pronunciata solo all'esito del presente giudizio.
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P Q M
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così provvede:
1) dichiara la contumacia di Controparte_3
2) accoglie per quanto di ragione la domanda di risarcimento avanzata dagli attori e per l'effetto condanna il nella qualità di responsabile civile al Controparte_1
pagamento delle seguenti somme , così determinate a seguito della riduzione di 1/3 per intervenuta transazione nei confronti coobbligato solidale : €. P_
209.209,34 in favore di €. 202.671,33 in favore di Parte_1 Parte_3
, €. 202.671,33 in favore di e di €. 202.671,33 in favore di
[...] Parte_2
, oltre interessi legali da calcolarsi sulle sorti capitali devalutate al Persona_1
momento dell'infortunio e di anno in anno rivalutate;
3) accoglie per quanto di ragione la domanda di regresso avanzata dal nei CP_1 confronti di e per l'effetto condanna a Controparte_3 Controparte_3
rivalere il degli importi di cui al punto 2), dichiarando non ripetibili le spese di CP_1
lite nel rapporto tra tali parti;
4) condanna il al pagamento in favore degli attori delle spese di Controparte_1 lite, che liquida in € 545,00 per spese e € 28.465,50 per compenso professionale, oltre
IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione agli Avv.ti
Pezone Luigi e Tonno Raffaella, antistatari;
5) compensa le spese di lite nei confronti di . P_
Così deciso in Aversa, 3.5.2025
IL GIUDICE
dott. Maria Grazia Savastano
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