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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/10/2025, n. 3595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3595 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2227/2018 R.G. a cui risulta riunita la causa civile di I Grado iscritta al n. 9764/2022 R.G. entrambe promosse da
, in proprio e in qualità di titolare dell'impresa individuale “LET'S PLAY Parte_1
DI MENNUNI RD, con il patrocinio dell'avv. Parrelli Mariateresa;
-opponente- contro
Controparte_1
, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata per il
[...] tramite di funzionario delegato;
-opposta-
CONCLUSIONI
come da note depositate per l'udienza dell'08.10.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 L. 69/2009.Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 12.02.2018, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza-ingiunzione e di confisca n. 40 del 16.01.2018 (notificata in data 19.01.2018), adottata dall' Controparte_1 chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate: “previo ogni adempimento
[...] di rito e di legge e sospensione immediata della esecutorietà della ordinanza, IA : − in via principale: dichiarare nulla e/o annullabile e comunque priva di qualsivoglia efficacia giuridica
L'ORDINANZA – INGIUNZIONE E DI CONFISCA ATTO N 40 del 16/1/18
[...]
Parte_2 [...]
per la presunta violazione dell' art. 1 comma 646 lett b) Parte_3
Legge di stabilità n. 190/2014 sanzionato dall'art. 1 comma 923 Legge di Stabilità 2016 con conseguente dissequestro dei personal computer;
− in subordine : − sospendere il giudizio ex art.
267 TFUE e rimettere questioni pregiudiziali alla CGUE nei termini precisati nel motivi di impugnazione numero (VII) sette;
− nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento del presente gravame, si insiste affinchè a sanzione pecuniaria sia determinata nel minimo edittale”.
A sostegno della domanda il ricorrente ha allegato che con la suddetta ordinanza gli veniva ingiunto, nella qualità di titolare della ditta individuale “Let's Play di NU Leonardo” - esercente l'attività di scommesse “BET n.1”, con sede in Barletta (BT) al viale Giannone n. 6/8 - il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 20.000,00 (oltre spese di notifica), in forza dell'accertamento di cui al Processo Verbale di verifica operazioni compiute, redatto in data 19.07.2017 dai funzionari Contr
di Bari, i quali riscontravano la presenza di n. 6 PC aventi libero accesso ad internet con cui veniva consentito ai clienti di giocare su piattaforme di gioco messe a disposizione dal marchio
“Bent1”. Veniva, quindi, contestata la violazione dell'art. 7 comma 3-quater del D.L. n. 158/2012 convertito con la L. n. 189/2012 (c.d. “Decreto Balduzzi”). Le apparecchiature venivano sottoposte a sequestro amministrativo e lasciate in custodia alla parte.
Il ha, quindi, contestato la riconducibilità dei personal computer rinvenuti all'interno Pt_1 dell'esercizio commerciale al disposto di cui all' art. 110 TULPS comma 6 (slot machine) e dedotto la inapplicabilità dell'art. 7 co. 3 quater, D.L. 158/2012.
Con memoria depositata in data 16.04.2018 si è costituita in giudizio l'
[...]
, che ha chiesto dichiararsi la Controparte_1 legittimità dell'ordinanza-ingiunzione con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio. In particolare, l'Amministrazione ha dedotto che, sebbene i dispositivi rinvenuti fossero personal computer e non macchine da gioco in senso tecnico, erano comunque utilizzati dai clienti per accedere a piattaforme di gioco d'azzardo online, prive di collegamento con la rete statale di Contr raccolta. Ciò sarebbe stato sufficiente – secondo – ad integrare la violazione del divieto sancito dall'art. 7, comma 3-quater, D.L. n. 158/2012, che si riferisce a qualsiasi apparecchiatura, a prescindere dalla natura tecnica, allorché venga messa a disposizione del pubblico con la finalità di consentire la connessione a siti di gioco.
Quanto alla censura di superficialità dell'istruttoria, l' ha osservato che dagli accertamenti CP_1 svolti e dalle fotografie allegate al verbale risultava evidente l'utilizzo effettivo dei computer per attività di gioco online.
Rispetto alla ex adverso asserita violazione e/o errata applicazione dell'art. 7 co. 3 quater D.L.
158/2012, l' ha sintetizzato il quadro normativo di riferimento, a partire dal distinguo, di cui CP_3 agli artt. 24 L. 88/2009 e 2 D.L. 40/2010 conv. L. 73/2010, fra attività di offerta e raccolta dei giochi attuata coi nuovi canali di diffusione da remoto, tra cui internet, e quella effettuata tramite i canali distributivi presenti sul territorio, mediante le reti fisiche, fino all'introduzione della disciplina di cui al c.d. Decreto Balduzzi. L'art. 7 co. 3 quater ha vietato la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che consentano ai clienti, attraverso la connessione telematica, di giocare su piattaforme messe a disposizione dei concessionari online da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità, a meno che non si tratti di internet point [ esercizi che forniscono un servizio pubblico di telecomunicazioni sottoposti a regime autorizzatorio da parte del Ministero dello Sviluppo Economico].
Nel caso di specie troverebbe applicazione l'art. 7 co. 3 quater che dispone limitazioni per i c.d. totem
[apparecchi collegati ad internet o funzionanti tramite internet grazie a collegamenti che consentono una navigazione a circuito chiuso, collocati presso esercizi pubblici o circoli privati e utilizzati per l'effettuazione di giochi online, attraverso la connessione a siti illegali] e si estende a pc, tablet etc che, pur potendo risultare presenti negli esercizi pubblici, non possono essere messi a disposizione dei clienti con la finalità di consentire la connessione ai siti di gioco, a prescindere dalla circostanza che la piattaforma di gioco sia di titolarità di un soggetto cui sia stata rilasciata regolare concessione o autorizzazione. Contr In merito al dedotto difetto di competenza, l ha richiamato l'autonomia tra illecito amministrativo e fattispecie penale, chiarendo che la coesistenza delle due tipologie di illecito non determina automaticamente lo spostamento della competenza al giudice penale. L conserva CP_1 un potere concorrente e autonomo di irrogare le sanzioni amministrative, a nulla rilevando l'ipotetica configurabilità di ipotesi di reato.
Con riferimento alla doglianza circa l'eccessiva entità della sanzione, l'Amministrazione ha precisato che l'importo di €20.000 è espressamente previsto, in misura fissa, dall'art. 1, comma 923, L. n.
208/2015, quale conseguenza automatica della violazione contestata. Non vi sarebbe, pertanto, spazio per una rideterminazione giudiziale dell'importo.
In merito al ritenuto contrasto con i principi europei di libertà di prestazione dei servizi ex art. 56
TFUE, l'Amministrazione ha precisato che, pur mancando una normativa comunitaria specifica sul gioco d'azzardo, il Parlamento Europeo ha approvato, il 10.09.2013, una risoluzione in cui afferma la legittimità degli interventi normativi degli Stati membri a protezione dei giocatori, anche in compressione di alcuni principi cardine dell'ordinamento comunitario, come la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, al fine di contrastare i possibili effetti negativi per la salute e a livello sociale, tenuto conto dell'enorme diffusione del gioco d'azzardo e del fenomeno delle frodi.
Infine, l' ha escluso che l'opponente potesse invocare la buona fede richiamando la CP_1 presunzione di colpa a carico del trasgressore, superabile solo ove egli dimostri di aver fatto tutto il possibile per rispettare la normativa. Nel caso concreto, trattandosi di un operatore professionale del settore, sarebbe stato onere del ricorrente conoscere e rispettare la disciplina vigente.
Con provvedimento del 23.02.2018 è stata sospesa l'esecuzione del provvedimento impugnato.
Con provvedimento del 22.11.2023, al presente giudizio è stato riunito a quello recante n. 9764/2022
r.g. di opposizione avverso la ordinanza ingiunzione 403 del 25/05/2022 emessa dalla
[...] per la confisca e la distruzione delle sei apparecchiature. Controparte_4
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione in atti;
matura per la decisione,
è stata definita all'esito dell'udienza celebrata, in via cartolare, il 08.10.2025.
Con note depositate il 25.9.2025 parte convenuta ha rappresentato e documentato l'intervenuto annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n.40 del 16/01/2018 e dell'ordinanza-ingiunzione n.403 del
25/05/2022, giusto provvedimento n.54963 del 17/09/2025 (in atti) stante la intervenuta pronuncia n.
104/25 della Corte costituzionale. Ha domandato, dunque, la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite.
Scendendo al merito, si osserva quanto segue.
A seguito di accesso effettuato, il 19.07.2017, presso la sede dell'esercizio commerciale di proprietà di , con sede in Barletta (Bt) alla Via Giannone n°6/8, funzionari dell' Parte_1 [...] rilevavano, come da fotografie allegate al processo verbale redatto, la Controparte_1 presenza di n. 6 personal computer che consentivano la connessione a siti di gioco on-line messi a disposizione dal marchio Betn1, in violazione dell'art. 7 co. 3 quater D.L. 158/2012. Per l'effetto, al veniva applicata la sanzione prevista dall'art. 1 co. 923 L. 208/2015, pari ad euro 20.000,00; Pt_1 veniva, inoltre, disposto il sequestro dell'apparecchiatura.
Il presente giudizio è stato instaurato per proporre opposizione avvero l'ordinanza-ingiunzione con cui veniva contestata al ricorrente la violazione del disposto di cui all'art. 7 co. 3 quater D.L. Balduzzi.
Con sentenza n. 104 del 10.07.2025, la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzione dell'art. 7 co. 3 quater D.L. 158/2012 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute) conv. L. 189/2012 per violazione degli artt. 3, 41,
42, 117 co. 1 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU e agli artt. 16 e 17 CDFUE.
Come osservato dalla Consulta: “(…) La misura restrittiva in esame persegue la finalità legittima e meritevole di limitare le occasioni di gioco in funzione di prevenzione della ludopatia e, più in generale, di tutela della salute. Essa si colloca, infatti, tra le misure di contrasto del gioco d'azzardo patologico introdotte dal D.L. 158/2012, come convertito, che, fin dal preambolo, dichiara di volere procedere al 'riassetto dell'organizzazione sanitaria […] allo scopo di garantire e promuovere in tale ottica un più alto livello di tutela della salute, adottando misure finalizzate […] alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza per le persone affette da malattie croniche e rare e da dipendenza da gioco con vincita di denaro'. In particolare, l'art. 7 di tale decreto-legge detta 'misure di prevenzione per contrastare la ludopatia 6.5. Come si è visto, tuttavia, la disposizione censurata vieta la mera messa a disposizione di qualsiasi apparecchiatura che consenta di collegarsi a siti di gioco on-line. Essa accomuna, nella medesima valutazione di illiceità, condotte ampiamente diversificate sul piano dell'offesa all'interesse giuridico protetto. Il divieto in esame attiene, infatti, alla messa a disposizione di apparecchiature che consentono l'accesso al gioco sia legale che illegale, cioè praticato al di fuori della rete dei concessionari o dei soggetti autorizzati. La disposizione censurata, inoltre, colpisce allo stesso modo sia la destinazione occasionale delle apparecchiature al gioco, sia quella esclusiva e permanente. Il precetto risulta, dunque, eccessivamente inclusivo, in quanto riferito a una gamma assai estesa di comportamenti, connotati da un diverso grado di offensività degli interessi protetti e da rilevanti differenze di disvalore. L'estensione dell'area dell'illecito risulta effettivamente sproporzionata rispetto al fine legittimamente perseguito, in violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. Per un diverso profilo, la disposizione censurata introduce una misura di tutela del diritto alla salute consistente in un divieto volto a fronteggiare la diffusione della ludopatia tramite la delimitazione dell'offerta di gioco online che comunque rimane capillare
e vastissima, anche attraverso canali di accesso diversi da quelli contemplati dalla disposizione in esame. Ciò rivela la modesta efficacia della misura rispetto alla sua finalità, a fronte di una significativa e immediata compressione degli interessi contrapposti, fra i quali, in primo luogo, la libertà di impresa. Anche sotto questo profilo, l'estensione del divieto in esame risulta sproporzionata rispetto agli obiettivi che esso si prefigge. L'illegittimità costituzionale della disposizione censurata va apprezzata anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Lussemburgo, che è costante nel ritenere che, pur essendo gli Stati membri liberi di fissare gli obiettivi della loro politica in materia di giochi d'azzardo ed, eventualmente, di definire con precisione il livello di protezione ricercato, le restrizioni da essi imposte alla libera prestazione dei servizi devono nondimeno soddisfare le condizioni risultanti dalla giurisprudenza della stessa Corte per quanto riguarda la loro proporzionalità (Corte di giustizia UE, nona sezione, sentenza 16 marzo 2023, causa C517/20, OL, punto 52; sesta sezione, sentenza 28 febbraio 2018, causa C-3/17, Sporting Odds Ltd., punto 62; quarta sezione, sentenza 13 settembre 2007, causa C260/04, Commissione delle Comunità europee, punto 28; grande sezione, sentenza 6 marzo 2007, cause riunite C-338/04, C-359/04 e C-360/04, , punto 48). In particolare, occorre verificare, tenendo conto delle concrete modalità di Per_1 applicazione della normativa restrittiva di cui si tratta, che quest'ultima risponda veramente all'intento di ridurre le occasioni di gioco, di limitare le attività in tale settore e di combattere la criminalità connessa a tali giochi in maniera coerente e sistematica (Corte di giustizia UE, seconda sezione, sentenza 14 giugno 2017, causa C-685/15, Online Games Handels GmbH e altri, punti 49 e
50; terza sezione, sentenza 30 aprile 2014, causa C-390/12, Pfleger e altri, punti 49 e 50). In definitiva, nel caso in esame, il divieto, nella sua indiscriminata estensione, sacrifica in modo irragionevole e sproporzionato altri interessi contrapposti, fra i quali la libertà di impresa”.
Da quanto premesso consegue – stante l'intervenuto annullamento dei provvedimenti opposti ad opera della convenuta – la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite ai sensi del disposto di cui all'art. 92 c. 2 c.p.c. in ragione del “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 8.10.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2227/2018 R.G. a cui risulta riunita la causa civile di I Grado iscritta al n. 9764/2022 R.G. entrambe promosse da
, in proprio e in qualità di titolare dell'impresa individuale “LET'S PLAY Parte_1
DI MENNUNI RD, con il patrocinio dell'avv. Parrelli Mariateresa;
-opponente- contro
Controparte_1
, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata per il
[...] tramite di funzionario delegato;
-opposta-
CONCLUSIONI
come da note depositate per l'udienza dell'08.10.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 L. 69/2009.Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 12.02.2018, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza-ingiunzione e di confisca n. 40 del 16.01.2018 (notificata in data 19.01.2018), adottata dall' Controparte_1 chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate: “previo ogni adempimento
[...] di rito e di legge e sospensione immediata della esecutorietà della ordinanza, IA : − in via principale: dichiarare nulla e/o annullabile e comunque priva di qualsivoglia efficacia giuridica
L'ORDINANZA – INGIUNZIONE E DI CONFISCA ATTO N 40 del 16/1/18
[...]
Parte_2 [...]
per la presunta violazione dell' art. 1 comma 646 lett b) Parte_3
Legge di stabilità n. 190/2014 sanzionato dall'art. 1 comma 923 Legge di Stabilità 2016 con conseguente dissequestro dei personal computer;
− in subordine : − sospendere il giudizio ex art.
267 TFUE e rimettere questioni pregiudiziali alla CGUE nei termini precisati nel motivi di impugnazione numero (VII) sette;
− nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento del presente gravame, si insiste affinchè a sanzione pecuniaria sia determinata nel minimo edittale”.
A sostegno della domanda il ricorrente ha allegato che con la suddetta ordinanza gli veniva ingiunto, nella qualità di titolare della ditta individuale “Let's Play di NU Leonardo” - esercente l'attività di scommesse “BET n.1”, con sede in Barletta (BT) al viale Giannone n. 6/8 - il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 20.000,00 (oltre spese di notifica), in forza dell'accertamento di cui al Processo Verbale di verifica operazioni compiute, redatto in data 19.07.2017 dai funzionari Contr
di Bari, i quali riscontravano la presenza di n. 6 PC aventi libero accesso ad internet con cui veniva consentito ai clienti di giocare su piattaforme di gioco messe a disposizione dal marchio
“Bent1”. Veniva, quindi, contestata la violazione dell'art. 7 comma 3-quater del D.L. n. 158/2012 convertito con la L. n. 189/2012 (c.d. “Decreto Balduzzi”). Le apparecchiature venivano sottoposte a sequestro amministrativo e lasciate in custodia alla parte.
Il ha, quindi, contestato la riconducibilità dei personal computer rinvenuti all'interno Pt_1 dell'esercizio commerciale al disposto di cui all' art. 110 TULPS comma 6 (slot machine) e dedotto la inapplicabilità dell'art. 7 co. 3 quater, D.L. 158/2012.
Con memoria depositata in data 16.04.2018 si è costituita in giudizio l'
[...]
, che ha chiesto dichiararsi la Controparte_1 legittimità dell'ordinanza-ingiunzione con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio. In particolare, l'Amministrazione ha dedotto che, sebbene i dispositivi rinvenuti fossero personal computer e non macchine da gioco in senso tecnico, erano comunque utilizzati dai clienti per accedere a piattaforme di gioco d'azzardo online, prive di collegamento con la rete statale di Contr raccolta. Ciò sarebbe stato sufficiente – secondo – ad integrare la violazione del divieto sancito dall'art. 7, comma 3-quater, D.L. n. 158/2012, che si riferisce a qualsiasi apparecchiatura, a prescindere dalla natura tecnica, allorché venga messa a disposizione del pubblico con la finalità di consentire la connessione a siti di gioco.
Quanto alla censura di superficialità dell'istruttoria, l' ha osservato che dagli accertamenti CP_1 svolti e dalle fotografie allegate al verbale risultava evidente l'utilizzo effettivo dei computer per attività di gioco online.
Rispetto alla ex adverso asserita violazione e/o errata applicazione dell'art. 7 co. 3 quater D.L.
158/2012, l' ha sintetizzato il quadro normativo di riferimento, a partire dal distinguo, di cui CP_3 agli artt. 24 L. 88/2009 e 2 D.L. 40/2010 conv. L. 73/2010, fra attività di offerta e raccolta dei giochi attuata coi nuovi canali di diffusione da remoto, tra cui internet, e quella effettuata tramite i canali distributivi presenti sul territorio, mediante le reti fisiche, fino all'introduzione della disciplina di cui al c.d. Decreto Balduzzi. L'art. 7 co. 3 quater ha vietato la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che consentano ai clienti, attraverso la connessione telematica, di giocare su piattaforme messe a disposizione dei concessionari online da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità, a meno che non si tratti di internet point [ esercizi che forniscono un servizio pubblico di telecomunicazioni sottoposti a regime autorizzatorio da parte del Ministero dello Sviluppo Economico].
Nel caso di specie troverebbe applicazione l'art. 7 co. 3 quater che dispone limitazioni per i c.d. totem
[apparecchi collegati ad internet o funzionanti tramite internet grazie a collegamenti che consentono una navigazione a circuito chiuso, collocati presso esercizi pubblici o circoli privati e utilizzati per l'effettuazione di giochi online, attraverso la connessione a siti illegali] e si estende a pc, tablet etc che, pur potendo risultare presenti negli esercizi pubblici, non possono essere messi a disposizione dei clienti con la finalità di consentire la connessione ai siti di gioco, a prescindere dalla circostanza che la piattaforma di gioco sia di titolarità di un soggetto cui sia stata rilasciata regolare concessione o autorizzazione. Contr In merito al dedotto difetto di competenza, l ha richiamato l'autonomia tra illecito amministrativo e fattispecie penale, chiarendo che la coesistenza delle due tipologie di illecito non determina automaticamente lo spostamento della competenza al giudice penale. L conserva CP_1 un potere concorrente e autonomo di irrogare le sanzioni amministrative, a nulla rilevando l'ipotetica configurabilità di ipotesi di reato.
Con riferimento alla doglianza circa l'eccessiva entità della sanzione, l'Amministrazione ha precisato che l'importo di €20.000 è espressamente previsto, in misura fissa, dall'art. 1, comma 923, L. n.
208/2015, quale conseguenza automatica della violazione contestata. Non vi sarebbe, pertanto, spazio per una rideterminazione giudiziale dell'importo.
In merito al ritenuto contrasto con i principi europei di libertà di prestazione dei servizi ex art. 56
TFUE, l'Amministrazione ha precisato che, pur mancando una normativa comunitaria specifica sul gioco d'azzardo, il Parlamento Europeo ha approvato, il 10.09.2013, una risoluzione in cui afferma la legittimità degli interventi normativi degli Stati membri a protezione dei giocatori, anche in compressione di alcuni principi cardine dell'ordinamento comunitario, come la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, al fine di contrastare i possibili effetti negativi per la salute e a livello sociale, tenuto conto dell'enorme diffusione del gioco d'azzardo e del fenomeno delle frodi.
Infine, l' ha escluso che l'opponente potesse invocare la buona fede richiamando la CP_1 presunzione di colpa a carico del trasgressore, superabile solo ove egli dimostri di aver fatto tutto il possibile per rispettare la normativa. Nel caso concreto, trattandosi di un operatore professionale del settore, sarebbe stato onere del ricorrente conoscere e rispettare la disciplina vigente.
Con provvedimento del 23.02.2018 è stata sospesa l'esecuzione del provvedimento impugnato.
Con provvedimento del 22.11.2023, al presente giudizio è stato riunito a quello recante n. 9764/2022
r.g. di opposizione avverso la ordinanza ingiunzione 403 del 25/05/2022 emessa dalla
[...] per la confisca e la distruzione delle sei apparecchiature. Controparte_4
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione in atti;
matura per la decisione,
è stata definita all'esito dell'udienza celebrata, in via cartolare, il 08.10.2025.
Con note depositate il 25.9.2025 parte convenuta ha rappresentato e documentato l'intervenuto annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n.40 del 16/01/2018 e dell'ordinanza-ingiunzione n.403 del
25/05/2022, giusto provvedimento n.54963 del 17/09/2025 (in atti) stante la intervenuta pronuncia n.
104/25 della Corte costituzionale. Ha domandato, dunque, la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite.
Scendendo al merito, si osserva quanto segue.
A seguito di accesso effettuato, il 19.07.2017, presso la sede dell'esercizio commerciale di proprietà di , con sede in Barletta (Bt) alla Via Giannone n°6/8, funzionari dell' Parte_1 [...] rilevavano, come da fotografie allegate al processo verbale redatto, la Controparte_1 presenza di n. 6 personal computer che consentivano la connessione a siti di gioco on-line messi a disposizione dal marchio Betn1, in violazione dell'art. 7 co. 3 quater D.L. 158/2012. Per l'effetto, al veniva applicata la sanzione prevista dall'art. 1 co. 923 L. 208/2015, pari ad euro 20.000,00; Pt_1 veniva, inoltre, disposto il sequestro dell'apparecchiatura.
Il presente giudizio è stato instaurato per proporre opposizione avvero l'ordinanza-ingiunzione con cui veniva contestata al ricorrente la violazione del disposto di cui all'art. 7 co. 3 quater D.L. Balduzzi.
Con sentenza n. 104 del 10.07.2025, la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzione dell'art. 7 co. 3 quater D.L. 158/2012 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute) conv. L. 189/2012 per violazione degli artt. 3, 41,
42, 117 co. 1 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU e agli artt. 16 e 17 CDFUE.
Come osservato dalla Consulta: “(…) La misura restrittiva in esame persegue la finalità legittima e meritevole di limitare le occasioni di gioco in funzione di prevenzione della ludopatia e, più in generale, di tutela della salute. Essa si colloca, infatti, tra le misure di contrasto del gioco d'azzardo patologico introdotte dal D.L. 158/2012, come convertito, che, fin dal preambolo, dichiara di volere procedere al 'riassetto dell'organizzazione sanitaria […] allo scopo di garantire e promuovere in tale ottica un più alto livello di tutela della salute, adottando misure finalizzate […] alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza per le persone affette da malattie croniche e rare e da dipendenza da gioco con vincita di denaro'. In particolare, l'art. 7 di tale decreto-legge detta 'misure di prevenzione per contrastare la ludopatia 6.5. Come si è visto, tuttavia, la disposizione censurata vieta la mera messa a disposizione di qualsiasi apparecchiatura che consenta di collegarsi a siti di gioco on-line. Essa accomuna, nella medesima valutazione di illiceità, condotte ampiamente diversificate sul piano dell'offesa all'interesse giuridico protetto. Il divieto in esame attiene, infatti, alla messa a disposizione di apparecchiature che consentono l'accesso al gioco sia legale che illegale, cioè praticato al di fuori della rete dei concessionari o dei soggetti autorizzati. La disposizione censurata, inoltre, colpisce allo stesso modo sia la destinazione occasionale delle apparecchiature al gioco, sia quella esclusiva e permanente. Il precetto risulta, dunque, eccessivamente inclusivo, in quanto riferito a una gamma assai estesa di comportamenti, connotati da un diverso grado di offensività degli interessi protetti e da rilevanti differenze di disvalore. L'estensione dell'area dell'illecito risulta effettivamente sproporzionata rispetto al fine legittimamente perseguito, in violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. Per un diverso profilo, la disposizione censurata introduce una misura di tutela del diritto alla salute consistente in un divieto volto a fronteggiare la diffusione della ludopatia tramite la delimitazione dell'offerta di gioco online che comunque rimane capillare
e vastissima, anche attraverso canali di accesso diversi da quelli contemplati dalla disposizione in esame. Ciò rivela la modesta efficacia della misura rispetto alla sua finalità, a fronte di una significativa e immediata compressione degli interessi contrapposti, fra i quali, in primo luogo, la libertà di impresa. Anche sotto questo profilo, l'estensione del divieto in esame risulta sproporzionata rispetto agli obiettivi che esso si prefigge. L'illegittimità costituzionale della disposizione censurata va apprezzata anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Lussemburgo, che è costante nel ritenere che, pur essendo gli Stati membri liberi di fissare gli obiettivi della loro politica in materia di giochi d'azzardo ed, eventualmente, di definire con precisione il livello di protezione ricercato, le restrizioni da essi imposte alla libera prestazione dei servizi devono nondimeno soddisfare le condizioni risultanti dalla giurisprudenza della stessa Corte per quanto riguarda la loro proporzionalità (Corte di giustizia UE, nona sezione, sentenza 16 marzo 2023, causa C517/20, OL, punto 52; sesta sezione, sentenza 28 febbraio 2018, causa C-3/17, Sporting Odds Ltd., punto 62; quarta sezione, sentenza 13 settembre 2007, causa C260/04, Commissione delle Comunità europee, punto 28; grande sezione, sentenza 6 marzo 2007, cause riunite C-338/04, C-359/04 e C-360/04, , punto 48). In particolare, occorre verificare, tenendo conto delle concrete modalità di Per_1 applicazione della normativa restrittiva di cui si tratta, che quest'ultima risponda veramente all'intento di ridurre le occasioni di gioco, di limitare le attività in tale settore e di combattere la criminalità connessa a tali giochi in maniera coerente e sistematica (Corte di giustizia UE, seconda sezione, sentenza 14 giugno 2017, causa C-685/15, Online Games Handels GmbH e altri, punti 49 e
50; terza sezione, sentenza 30 aprile 2014, causa C-390/12, Pfleger e altri, punti 49 e 50). In definitiva, nel caso in esame, il divieto, nella sua indiscriminata estensione, sacrifica in modo irragionevole e sproporzionato altri interessi contrapposti, fra i quali la libertà di impresa”.
Da quanto premesso consegue – stante l'intervenuto annullamento dei provvedimenti opposti ad opera della convenuta – la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite ai sensi del disposto di cui all'art. 92 c. 2 c.p.c. in ragione del “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 8.10.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco