TRIB
Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 252/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Rossana Villani Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 252/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIETRO PAOLO Parte_1 C.F._1
FERRARA, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
( C.F. ), Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 26.1.2024 ha agito nei confronti di Parte_1 CP_1
formulando le seguenti conclusioni (ribadite all'udienza di rimessione della causa in decisione):
[...]
chiede che il Tribunale di Pescara “ voglia disporre:
I.l'affidamento esclusivo del figlio minore alla Sig.ra odierna ricorrente, con Pt_1 regolamentazione della responsabilità genitoriale dell'odierno resistente, con eventuale sua assoluta esclusione da tale responsabilità;
II. statuire la facoltà del padre di far visita al figlio previo accordo con la madre e secondo la disponibilità del figlio e della madre medesima, senza possibilità di pernotto con lo stesso;
III. fissare l'assegno di mantenimento del figlio minore nella misura di € 350,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT, da versarsi in capo alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo di questo Tribunale, fino al raggiungimento dell'autonomia economica del figlio;
IV. condannare parte resistente alle spese e competenze legali del presente procedimento. “
Con ordinanza pronunciata all'udienza del 14.5.2024 è stato disposto in via temporanea e urgente quanto segue;
:
<< a) affidamento esclusivo del figlio minore delle parti, , alla madre ER Pt_1
con facoltà per la medesima di assumere tutte le decisioni concernenti il minore, anche relative a residenza, salute, percorso scolastico e attività extrascolastiche;
b) il padre potrà incontrare il figlio minore previo accordo con la madre e secondo la disponibilità del figlio e della madre medesima, senza possibilità di pernotto con lo stesso;
c) il convenuto dovrà contribuire al mantenimento del figlio versando in favore della ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal febbraio 2024 e con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, € 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo di questo Tribunale.>>
In corso di causa il Pubblico Ministero ha proposto domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del convenuto sul figlio minore , nato il [...] in [...] ER
……..
A sostegno delle proprie domande la ricorrente ha dedotto quanto segue:
1) di avere avuto una relazione sentimentale dal 2015 con il Sig. e che, a seguito della nascita R_
del figlio il 30 agosto 2016, la famiglia era andata a vivere presso l'abitazione sita in ER
Manoppello alla via R. Luxemburg n. 8;
pagina 2 di 5 2) che l'unione era durata fino al 2018, anno in cui, riferendo di partire per cercare lavoro, il Sig. si era trasferito in Lombardia, ove ancora oggi risiedeva ed aveva avuto un altro figlio R_
( dalla Sig.ra nel 2020; Per_2 Persona_3
3) La ricorrente ed il figlio avevano dovuto lasciare l'abitazione familiare in via Rosa Luxemburg, in quanto il contratto di locazione era intestato al Sig. che non aveva mai provveduto al R_
pagamento del relativo canone;
4) La ricorrente aveva dovuto fronteggiare da sola tutte le esigenze del bambino dal 2018 con l'aiuto dei propri genitori, in quanto il padre non aveva mai provveduto a partecipare al suo mantenimento in alcun modo, salvo lo sporadico invio di qualche piccola somma nell'anno 2023;
5) Il Sig. non solo non aveva partecipato al mantenimento ma non aveva neppure curato la R_
propria frequentazione con il figlio;
infatti, dopo i primi due mesi del 2018, nei quali si era recato con frequenza a casa, le visite al figlio si erano diradate, fino a divenire solo due mezze giornate nel 2022; il convenuto proprio dall'8 dicembre 2022 non aveva più visto il figlio;
7) il Sig. il 27.9.2023 aveva inviato un messaggio alla Sig.ra ove esplicitamente aveva R_ Pt_1
dichiarato di non voler sapere nulla del proprio figlio , in particolare scrivendo il ER
bambino è tutto tuo e dopo quella data non si era più palesato;
8) il minore viveva con la madre in Manoppello alla via Tiburtina n. 21 e nel medesimo stabile abitavano i nonni materni;
frequentava la scuola primaria “ e svolgeva attività Persona_4
sportiva di presso una scuola calcio e in piscina;
9) la ricorrente era in cerca di occupazione, mentre fino ad agosto 2023 era operaia presso una attività alimentare industriale;
il convenuto aveva sempre lavorato come istruttore in palestra.
Il convenuto, omettendo di partecipare al presente giudizio, benchè ritualmente raggiunto dalla notifica del ricorso della e da quello del Pubblico Ministero, non ha fornito prova positiva contraria di Pt_1
quanto asserito dalla ricorrente in ordine all'omesso contributo dell' sostanzialmente sin dal R_
2022, al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'assistenza morale del figlio , a ER
questi spettanti ai sensi degli artt.315 bis e 316 bis c.c..
La relazione datata 28.3.2024 dei Servizi Sociali del Comune di Cesano Maderno¸ versata in atti dal
Pubblico Ministero, evidenzia poi che anche a detti Servizi Sociali, oltre che alla ricorrente, il convenuto ha manifestato la volontà di non interessarsi del predetto figlio minore.
La totale violazione dal 2022 di ogni obbligo genitoriale dell' verso il figlio minore R_ R_
non può che comportare l'accoglimento della domanda di decadenza dalla responsabilità
[...]
genitoriale proposta dal P.M., che determina la concentrazione della responsabilità genitoriale sul minore solamente in capo alla ricorrente.
pagina 3 di 5 In considerazione dell'atteggiamento di totale disinteresse del convenuto, non va nemmeno disciplinata la sua frequentazione con detto figlio.
Quanto al contributo al mantenimento, esso va determinato come chiesto dalla ricorrente, in quanto le indagini di polizia tributaria hanno permesso di accertare che il convenuto svolge attività lavorativa e negli ultime tre anni (2021, 2022 e 2023) ha dichiarato rispettivamente i seguenti redditi: € 12.017,75, €
18.588,26 ed € 23..356,27. Inoltre è proprietario di 4 autovetture, seppure di valore modesto, è titolare di un'attività imprenditoriale individuale e di conto corrente con saldo al 31.5.2024 di circa € 4.600.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo per causa di valore indeterminabile e bassa complessità, vanno poste a carico del convenuto soccombente e a favore dell'erario, essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la decadenza di nato il [...] in [...] – EE), Controparte_1
dalla responsabilità genitoriale sul figlio minore , nato il [...] ER
in Chieti;
2) dichiara per l'effetto che la ricorrente, nata il [...] a [...], è Parte_1
l'unico genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore ER
, nato il [...] in [...];
[...]
3) dispone che contribuisca al mantenimento del predetto figlio minore Controparte_1
versando in favore della ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal febbraio
2024 e con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, la somma di € 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo di questo Tribunale;
4) condanna a pagare in favore dell'erario le spese del presente giudizio, che Controparte_1
liquida in € 27,00 per spese prenotate a debito e in € 2.900 per compensi di avvocato, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, CP e IVA come per legge.
Pescara 17 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
pagina 4 di 5 Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Rossana Villani Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 252/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIETRO PAOLO Parte_1 C.F._1
FERRARA, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
( C.F. ), Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 26.1.2024 ha agito nei confronti di Parte_1 CP_1
formulando le seguenti conclusioni (ribadite all'udienza di rimessione della causa in decisione):
[...]
chiede che il Tribunale di Pescara “ voglia disporre:
I.l'affidamento esclusivo del figlio minore alla Sig.ra odierna ricorrente, con Pt_1 regolamentazione della responsabilità genitoriale dell'odierno resistente, con eventuale sua assoluta esclusione da tale responsabilità;
II. statuire la facoltà del padre di far visita al figlio previo accordo con la madre e secondo la disponibilità del figlio e della madre medesima, senza possibilità di pernotto con lo stesso;
III. fissare l'assegno di mantenimento del figlio minore nella misura di € 350,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT, da versarsi in capo alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo di questo Tribunale, fino al raggiungimento dell'autonomia economica del figlio;
IV. condannare parte resistente alle spese e competenze legali del presente procedimento. “
Con ordinanza pronunciata all'udienza del 14.5.2024 è stato disposto in via temporanea e urgente quanto segue;
:
<< a) affidamento esclusivo del figlio minore delle parti, , alla madre ER Pt_1
con facoltà per la medesima di assumere tutte le decisioni concernenti il minore, anche relative a residenza, salute, percorso scolastico e attività extrascolastiche;
b) il padre potrà incontrare il figlio minore previo accordo con la madre e secondo la disponibilità del figlio e della madre medesima, senza possibilità di pernotto con lo stesso;
c) il convenuto dovrà contribuire al mantenimento del figlio versando in favore della ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal febbraio 2024 e con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, € 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo di questo Tribunale.>>
In corso di causa il Pubblico Ministero ha proposto domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del convenuto sul figlio minore , nato il [...] in [...] ER
……..
A sostegno delle proprie domande la ricorrente ha dedotto quanto segue:
1) di avere avuto una relazione sentimentale dal 2015 con il Sig. e che, a seguito della nascita R_
del figlio il 30 agosto 2016, la famiglia era andata a vivere presso l'abitazione sita in ER
Manoppello alla via R. Luxemburg n. 8;
pagina 2 di 5 2) che l'unione era durata fino al 2018, anno in cui, riferendo di partire per cercare lavoro, il Sig. si era trasferito in Lombardia, ove ancora oggi risiedeva ed aveva avuto un altro figlio R_
( dalla Sig.ra nel 2020; Per_2 Persona_3
3) La ricorrente ed il figlio avevano dovuto lasciare l'abitazione familiare in via Rosa Luxemburg, in quanto il contratto di locazione era intestato al Sig. che non aveva mai provveduto al R_
pagamento del relativo canone;
4) La ricorrente aveva dovuto fronteggiare da sola tutte le esigenze del bambino dal 2018 con l'aiuto dei propri genitori, in quanto il padre non aveva mai provveduto a partecipare al suo mantenimento in alcun modo, salvo lo sporadico invio di qualche piccola somma nell'anno 2023;
5) Il Sig. non solo non aveva partecipato al mantenimento ma non aveva neppure curato la R_
propria frequentazione con il figlio;
infatti, dopo i primi due mesi del 2018, nei quali si era recato con frequenza a casa, le visite al figlio si erano diradate, fino a divenire solo due mezze giornate nel 2022; il convenuto proprio dall'8 dicembre 2022 non aveva più visto il figlio;
7) il Sig. il 27.9.2023 aveva inviato un messaggio alla Sig.ra ove esplicitamente aveva R_ Pt_1
dichiarato di non voler sapere nulla del proprio figlio , in particolare scrivendo il ER
bambino è tutto tuo e dopo quella data non si era più palesato;
8) il minore viveva con la madre in Manoppello alla via Tiburtina n. 21 e nel medesimo stabile abitavano i nonni materni;
frequentava la scuola primaria “ e svolgeva attività Persona_4
sportiva di presso una scuola calcio e in piscina;
9) la ricorrente era in cerca di occupazione, mentre fino ad agosto 2023 era operaia presso una attività alimentare industriale;
il convenuto aveva sempre lavorato come istruttore in palestra.
Il convenuto, omettendo di partecipare al presente giudizio, benchè ritualmente raggiunto dalla notifica del ricorso della e da quello del Pubblico Ministero, non ha fornito prova positiva contraria di Pt_1
quanto asserito dalla ricorrente in ordine all'omesso contributo dell' sostanzialmente sin dal R_
2022, al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'assistenza morale del figlio , a ER
questi spettanti ai sensi degli artt.315 bis e 316 bis c.c..
La relazione datata 28.3.2024 dei Servizi Sociali del Comune di Cesano Maderno¸ versata in atti dal
Pubblico Ministero, evidenzia poi che anche a detti Servizi Sociali, oltre che alla ricorrente, il convenuto ha manifestato la volontà di non interessarsi del predetto figlio minore.
La totale violazione dal 2022 di ogni obbligo genitoriale dell' verso il figlio minore R_ R_
non può che comportare l'accoglimento della domanda di decadenza dalla responsabilità
[...]
genitoriale proposta dal P.M., che determina la concentrazione della responsabilità genitoriale sul minore solamente in capo alla ricorrente.
pagina 3 di 5 In considerazione dell'atteggiamento di totale disinteresse del convenuto, non va nemmeno disciplinata la sua frequentazione con detto figlio.
Quanto al contributo al mantenimento, esso va determinato come chiesto dalla ricorrente, in quanto le indagini di polizia tributaria hanno permesso di accertare che il convenuto svolge attività lavorativa e negli ultime tre anni (2021, 2022 e 2023) ha dichiarato rispettivamente i seguenti redditi: € 12.017,75, €
18.588,26 ed € 23..356,27. Inoltre è proprietario di 4 autovetture, seppure di valore modesto, è titolare di un'attività imprenditoriale individuale e di conto corrente con saldo al 31.5.2024 di circa € 4.600.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo per causa di valore indeterminabile e bassa complessità, vanno poste a carico del convenuto soccombente e a favore dell'erario, essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la decadenza di nato il [...] in [...] – EE), Controparte_1
dalla responsabilità genitoriale sul figlio minore , nato il [...] ER
in Chieti;
2) dichiara per l'effetto che la ricorrente, nata il [...] a [...], è Parte_1
l'unico genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore ER
, nato il [...] in [...];
[...]
3) dispone che contribuisca al mantenimento del predetto figlio minore Controparte_1
versando in favore della ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal febbraio
2024 e con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, la somma di € 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo di questo Tribunale;
4) condanna a pagare in favore dell'erario le spese del presente giudizio, che Controparte_1
liquida in € 27,00 per spese prenotate a debito e in € 2.900 per compensi di avvocato, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, CP e IVA come per legge.
Pescara 17 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
pagina 4 di 5 Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 5 di 5