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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/07/2025, n. 3146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3146 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro
in persona della giudice, Federica Porcelli, all'esito dell'udienza del 14 luglio 2025, sì come sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2507/2025 R.G.
TRA
, elettivamente domiciliata in Catania, via A. Locatelli n. 13 /A, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Pasquale Bonomo e dell'avv. Benito Randazzo, che la rappresentano e difendono giusta procura congiunta al ricorso;
Ricorrente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Paternò, via Vittorio Emanuele n. 389, presso lo studio dell'avv. Alfio Franco Amato, che la rappresenta come da procura in atti;
Resistente
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, elettivamente domiciliato in Catania, piazza della Repubblica n. 26 -
Avvocatura sede provinciale –, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Vetri CP_2 giusta procura rilasciata per atto del Notaio di Roma del 22.03.2024, Repertorio Per_1
n.37875 Raccolta n.7313;
Litisconsorte necessario
Oggetto: impugnazione licenziamento orale con domanda di reintegrazione e differenze retributive.
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14 marzo 2025, , assunta alle dipendenze Parte_1 della ditta con contratto di lavoro subordinato part-time Controparte_1 orizzontale a tempo indeterminato di 10 ore settimanali del 18.1.2024 ed inquadrata nel livello C3 con la qualifica di «addetta alla contabilità» ex CCNL del settore
«Autorimesse», ha adito il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro e ha esposto:
- che essa era stata legata sentimentalmente ad , legale rappresentante della Persona_2 società resistente;
- che in data 22.8.2024, contemporaneamente al provvedimento di ammonimento questorile notificato ad , era stata licenziata oralmente dalla società; Per_2
- che nel modello era contenuta la dicitura «Licenziamento per giusta causa», CP_3 costituendo tale documento la prova della provenienza datoriale e della volontà di questi di voler recedere dal rapporto di lavoro;
- che in data 17.9.2024 aveva impugnato il licenziamento comminato oralmente richiedendo, tra l'altro, il pagamento delle mensilità maturate e le differenze retributive e contributive;
- che il licenziamento irrogato, oltre che nullo in quanto orale, doveva essere considerato ritorsivo, poiché posto in essere nello stesso giorno in cui aveva ricevuto Persona_2 notifica dell'ammonimento da parte del Questore in relazione alle condotte dallo stesso perpetrate ai danni di essa lavoratrice;
- che essa ricorrente, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa presso la
[...]
non aveva ricevuto alcuna contestazione di addebito disciplinare, anche Controparte_1 in relazione all'inesatto e/o parziale svolgimento della predetta attività lavorativa;
- che la missiva di cui all'allegato n. 7, con la quale aveva impugnato stragiudizialmente il licenziamento e richiesto la corresponsione di differenze retributive, era rimasta priva di riscontro.
In punto di diritto, la lavoratrice ha lamentato la nullità e l'inefficacia dell'intervenuto licenziamento perché intimato in forma orale. Nello specifico ha evidenziato che il mancato rispetto della forma scritta da parte del datore di lavoro ha inciso sia sulla validità del recesso, rendendolo inefficace, sia sul termine decadenziale per l'impugnazione dell'atto datoriale, espandendosi lo stesso, nel caso di licenziamento orale, dai 60 giorni,
2 ordinariamente previsti, a 5 anni. La ricorrente ha altresì aggiunto che, essendo le conseguenze del licenziamento discriminatorio, nullo o orale identiche per tutte le aziende, indipendentemente dal numero di dipendenti assunti, essa – avendo iniziato a lavorare presso la resistente successivamente al 7 marzo 2015 – ha diritto a: «1)Reintegrazione nel posto di lavoro fatta salva l'opzione per l'incameramento dell'indennità pari a n. 15 mensilità; 2) Risarcimento del danno commisurato all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dal licenziamento all'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione per lo svolgimento di altre attività lavorative e in ogni caso in misura non inferiore a 5 mensilità; 3)
Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il periodo tra il licenziamento e l'effettiva reintegrazione».
In via subordinata, solo ove provata la forma scritta del licenziamento irrogato, ha dedotto il carattere ritorsivo del recesso datoriale esercitato il 22.8.2024, avvenuto proprio in concomitanza con la ricezione della notifica ad dell'ammonimento del Questore per Per_2 condotte poste in essere ai danni della ricorrente, invocando l'applicabilità della disciplina prevista per i licenziamenti discriminatori, ossia la nullità del recesso e la conseguente tutela ripristinatoria e risarcitoria operante a prescindere dalle dimensioni quantitative dell'impresa.
In via ulteriormente subordinata la ricorrente ha censurato l'illegittimità del licenziamento irrogato per inosservanza delle procedure di cui all'art. 7 l. 300/1970, evidenziando di non avere mai ricevuto alcuna contestazione di addebito disciplinare e né alcuna comunicazione di licenziamento per impossibilità di prosecuzione, anche transitoria, del rapporto di lavoro, invocando, in questo caso «la misura massima del risarcimento e/o indennità ove applicabile ex Decreto legislativo n. 23/2015».
Tanto premesso, l'istante, argomentato in ordine al diritto al pagamento delle retribuzioni dal mese di gennaio al mese di luglio 2024, ha formulato le seguenti conclusioni:
«1) Dichiarare nullo il licenziamento orale comminato in data 22/08/2024 dalla
[...] alla ricorrente e, per l'effetto, condannare parte Controparte_4 resistente in persona del l.r.p.t. all'immediata reintegra dell'odierna ricorrente nel proprio posto di lavoro, presso la medesima sede lavorativa assegnata al momento della cessazione dell'intercorso rapporto e con le medesime mansioni e condizioni contrattuali, fatto salvo il diritto della sig.ra ad esercitare l'opzione di legge per il Pt_1 pagamento di un'indennità sostitutiva pari a n. 15 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
3 2) Sempre nel merito, disporre la condanna della società resistente al risarcimento del danno, in favore della Sig.ra fatto salvo il diritto di agire in separato Parte_1 giudizio per la liquidazione di eventuali maggiori danni differenziali, condannando controparte al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, dal giorno del suo licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nella misura massima normativamente prevista e, comunque, non inferiore a n. 5 mensilità;
3) In subordine, in caso di applicabilità del regime della tutela obbligatoria, condannare ai sensi dell'art. 8 l. 604/1966 novellato ex art. 2 l. 108/1990 parte resistente al risarcimento del danno da quantificarsi nella misura tra 2,5 e 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interesse e rivalutazione monetaria come per legge.
4) Condannarsi, in ogni caso, parte resistente al pagamento delle retribuzioni dal mese di gennaio 2024 a ottobre 2024 per l'importo netto di €. 4.165,00 e/o per il diverso importo che risulterà conforme a Giustizia.
5) In ogni caso, condannare la società resistente al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore della ricorrente, maggiorati degli interessi nella misura legalmente prestabilita.
Concedere altresì, su tutte le liquidande somme, gli interessi e la rivalutazione monetaria come per legge».
Con memoria del 5.5.2025 si è costituito l' , il quale, premettendo di essere soggetto CP_2 terzo chiamato in causa, nei confronti del quale nessuna parte ha formulato domande, ha rassegnato le seguenti conclusioni: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, pronunciarsi sulla fondatezza o meno delle domande del ricorrente e, nell'ipotesi di accoglimento delle stesse, condannare la parte convenuta al pagamento in favore dell' dei contributi CP_2 previdenziali e delle somme aggiuntive che dovessero risultare dovute in conseguenza di quanto accertato. Con vittoria di spese e competenze di lite».
Con memoria tempestivamente depositata il 9.5.2025 si è altresì costituita in giudizio la chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto Controparte_1 infondata in fatto ed in diritto.
Ha rilevato che era stata ad allontanarsi arbitrariamente dal luogo di Controparte_5 lavoro, risultando pertanto la stessaassente ingiustificata, in quanto essa non aveva comunicato alcunché al datore di lavoro, al quale non era rimasta alternativa diversa dal regolarizzare la situazione lavorativa della dipendente.
Parte resistente ha, quindi, addotto di avere richiesto al proprio consulente di provvedere CP_ alla obbligatoria comunicazione all' di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni
4 volontarie. Ha precisato, altresì, che detto consulente, interpretando erroneamente la volontà datoriale alla luce dell'avvenuta notifica dell'ammonimento questorile, aveva inserito nella suddetta comunicazione la dicitura «licenziamento per giusta causa».
Ha, pertanto, chiesto il rigetto del ricorso formulando le seguenti conclusioni:
«- Rigettare de plano tutte le domanda formulate dalla sig.ra , in quanto Parte_1 assolutamente infondate in fatto e in diritto, per i motivi meglio indicati in narrativa, con ogni altro ritenuto e consequenziale provvedimento di legge.
- Con vittoria di spese e compensi professionali».
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, è stato espletato all'udienza dell'11.6.2025 l'interrogatorio libero della ricorrente, la quale ha dichiarato di avere ricevuto i bonifici relativi al pagamento degli stipendi di giugno e luglio 2024, così come risultanti dalle ricevute dell'effettuazione dei suddetti bonifici, mostratele in udienza da parte resistente, e la causa è stata rinviata per discussione e decisione all'udienza del 14 luglio 2025.
Sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., senza che le parti nulla abbiano osservato in ordine all'adozione di siffatte modalità di trattazione entro i cinque giorni all'uopo fissati dalla legge, acquisite le note depositate dalle parti, la causa è stata decisa con sentenza resa all'esito dell'udienza figurata all'uopo fissata.
2. Oggetto del presente giudizio è l'impugnazione del licenziamento intimato il 22.8.2024
a dalla in forma orale e la pretesa economica Parte_1 Controparte_1 di parte ricorrente alle differenze retributive dovute per il mancato pagamento delle retribuzioni maturate dal mese di gennaio 2024 a quello di ottobre 2024.
3. Consolidato è in tema di licenziamento orale il principio di diritto, secondo cui «Il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa;
nell'ipotesi in cui il datore eccepisca che il rapporto si è risolto per le dimissioni del lavoratore e all'esito dell'istruttoria - da condurre anche tramite i poteri officiosi ex art. 421 c.p.c. - perduri l'incertezza probatoria, la domanda del lavoratore andrà respinta in applicazione della regola residuale desumibile dall'art. 2697 c.c.. » (cfr. Cass. 3822/2019; Cass. 13195/2019).
5 In tale prospettiva, i fatti costitutivi della domanda avente ad oggetto l'impugnazione del licenziamento orale sono l'esistenza del rapporto di lavoro e l'estromissione dal rapporto di lavoro, intesa quest'ultima quale atto manifestante la consapevole intenzione del datore di lavoro di emarginare ed escludere il lavoratore dalla propria organizzazione aziendale, non essendo invece idonea al predetto fine la dimostrazione della mera cessazione nell'esecuzione delle prestazioni.
È stato infatti dalla giurisprudenza di legittimità ribadito che la mera cessazione definitiva nell'espletamento delle prestazioni derivanti dal rapporto di lavoro non è di per sé idonea a fornire la prova del licenziamento, trattandosi di fatto di significato polivalente, che ben può costituire l'effetto sia di un licenziamento, sia di dimissioni, sia di una risoluzione consensuale.
In questo ordine di idee, occorre quindi accertare se, nel caso concreto, l'estromissione dal luogo di lavoro e l'allontanamento dall'attività lavorativa siano effetto di una volontà datoriale di esercitare il potere di recesso e di risolvere il rapporto.
A tal fine, ben può essere posto a base del convincimento in ordine all'esistenza di siffatta volontà anche il dato della cessazione dell'esecuzione delle prestazioni, allorquando, valutato unitamente ad altri elementi di prova, assurga a dato sintomatico dell'esercizio del potere di recesso.
4. Ebbene, l'applicazione al caso di specie dei suesposti principi di diritto conduce all'accoglimento della domanda.
4.1. Risulta in primo luogo dimostrata l'esistenza del rapporto di lavoro tra le parti, sia dalla documentazione in atti (cfr comunicazione di assunzione con modello UNILAV del
18.1.2024, buste paga dei mesi gennaio – aprile 2024, comunicazione del licenziamento con modello Unilav del 25.8.2024), sia dall'implicito riconoscimento ad opera di entrambe le parti, che nulla hanno contestato sul punto.
In particolare, sia dalle buste paga prodotte in atti che dalla comunicazione emerge CP_3 che il rapporto di lavoro era a tempo indeterminato e che la ricorrente era stata assunta dalla resistente a partire dal 19.1.2024 con contratto di lavoro a tempo parziale CP_4 orizzontale di 10 ore settimanali con la qualifica di addetta alla contabilità e con inquadramento nel livello C3 del CCNL Autorimesse e autonoleggio (v. all. 2 e 3 fascicolo di parte della ricorrente).
4.2. Vi è inoltre in atti la prova dell'intervenuta estromissione della lavoratrice dall'organizzazione aziendale per effetto della consapevole volontà del datore di lavoro.
6 Ed invero tale circostanza risulta in maniera univoca dalla comunicazione (v. all. 6 CP_3 fascicolo di parte di ), la quale, provenendo dal datore di lavoro ed essendo Controparte_5 formata da quest'ultimo, costituisce indice inequivocabile della volontà datoriale di estromettere il lavoratore dall'organizzazione produttiva.
Emerge in particolare da detta comunicazione che il rapporto di lavoro in scrutinio è cessato in data 22.8.2024 per licenziamento per asserita giusta causa.
4.3. Ora, parte resistente ha addotto che il rapporto di lavoro è stato risolto in quella stessa data, ma che il consulente del lavoro della società, anziché regolarizzare la situazione lavorativa della ricorrente formalizzando le dimissioni volontarie della stessa – allontanatasi volontariamente dal luogo di lavoro dal mese di marzo 2024 senza comunicare alcunché – aveva per errore inoltrato tale comunicazione con la dicitura
«licenziamento per giusta causa». La ha altresì aggiunto che Controparte_1 il fraintendimento con il consulente del lavoro è stato generato dalla circostanza per cui la richiesta di inviare la comunicazione contenente le dimissioni volontarie della CP_3 lavoratrice è stata dall'ente formulata proprio il 22.8.2024, data della notifica al suo legale rappresentante dell'ammonimento questorile relativo a condotte di violenza domestica poste in essere rispetto alla lavoratrice, e che il consulente, avendo male interpretato la volontà di , ha creduto erroneamente che l'intento del datore di lavoro fosse Persona_2 quello di procedere con il licenziamento per giusta causa della dipendente.
4.4. Si rileva che, seppure parte resistente abbia chiesto di dimostrare l'allontanamento volontario della lavoratrice mediante prova testimoniale, il predetto mezzo istruttorio è stato ritenuto inammissibile in quanto i fatti oggetto della prova orale avrebbero potuto e dovuto essere dimostrati dalla resistente attraverso prove documentali.
Infatti, l'art. 2725 c.c. prevede che per cui non può ammettersi la prova testimoniale se la legge prescrive la forma scritta ad substantiam o ad probationem per un determinato contratto, essendo eccezionalmente ammesso tale mezzo istruttorio nel solo caso di perdita incolpevole del documento.
La giurisprudenza ha altresì applicato tale principio agli atti unilaterali. Invero, in tema di licenziamento, la Corte di legittimità ha precisato che: «Il licenziamento è un atto unilaterale per il quale è richiesta la forma scritta "ad substantiam", sicché non è ammissibile la prova per testi, salvo che il relativo documento sia andato perduto senza colpa, né tale divieto può essere superato con l'esercizio officioso dei poteri istruttori da parte del giudice, che può intervenire solo sui limiti fissati alla prova testimoniale dagli artt. 2721, 2722 e 2723 c.c. e non sui requisiti di forma richiesti per l'atto. (Nella specie, la
7 S.C. ha affermato l'inefficacia del licenziamento per difetto di forma in relazione ad una lettera di licenziamento, priva di data certa, escludendo che la forma scritta del recesso datoriale, e la modalità della sua comunicazione, potessero essere provate in via testimoniale)». (Cass Ordinanza n. 26532 del 08/09/2022).
La ratio sottesa al richiamato principio di diritto deve essere estesa anche all'esercizio unilaterale del potere di recesso da parte del lavoratore.
4.5. A ciò si aggiunge che, con particolare riferimento alle dimissioni del lavoratore, l'art. 26 d.lgs 151/2015, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame – in ottica di tutela della parte debole del rapporto di lavoro –prevede che «le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla
Direzione territoriale del lavoro competente con le modalità individuate con il decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 3», non ammettendo altra modalità con cui possono essere rassegnate le dimissioni volontarie del lavoratore. Tale disciplina è invero ribadita dall'art. 53 del CCNL applicabile, che all'ultimo periodo prevede: «Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicate per iscritto».
Non avendo, pertanto, la società prodotto in giudizio la suddetta dichiarazione unilaterale proveniente dalla dipendente, a tale carenza probatoria la Controparte_1 non può sopperire con la chiesta prova testimoniale volta a dimostrare l'intervenuto allontanamento della lavoratrice e, quindi, la rassegnazione delle sue dimissioni per fatti concludenti.
In ogni caso si osserva che l'asserito allontanamento volontario della ricorrente dal luogo di lavoro è smentito dalla produzione documentale della stessa società: invero, le ricevute dei bonifici – depositate telematicamente in sede di memoria di costituzione (v. all. 3 fascicolo di parte della ed inoltre mostrate dalla resistente Controparte_1 alla ricorrente all'udienza dell'11.6.2025 – contenenti il pagamento delle retribuzioni relative alle mensilità di giugno e luglio 2024 attestano che ha continuato a Parte_1 lavorare in quel periodo per la società, fatto che mal si concilia con il volontario allontanamento della ricorrente dal luogo di lavoro, avvenuto, secondo la prospettazione della resistente, sin dal mese di marzo del 2024.
4.4. Mancata la prova delle dimissioni della lavoratrice risulta, invece, in maniera inequivocabile, sussistente l'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di recesso.
8 4.5. Dirimente in tal senso è la circostanza per cui il modello Unilav non è un atto costitutivo modificativo o estintivo di situazioni giuridiche ma un atto avente funzione di mera comunicazione al Centro per l'Impiego della (già) intervenuta adozione di atti (quali l'assunzione, la modifica del rapporto di lavoro, il licenziamento), che il legislatore ritiene dover essere portati a conoscenza di detto organo. Ne deriva, quindi, che la comunicazione
Unilav non può che avere natura meramente dichiarativa e recettiva di scelte già adottate dal datore di lavoro.
Ora, posto che il licenziamento costituisce esercizio di un potere formativo sostanziale da parte del datore di lavoro (i.e. potere potestativo) e posta la natura meramente dichiarativa della comunicazione Unilav, appare allora chiaro che la consegna di tale modulo non possa che essere qualificata quale rappresentazione ex post del previo esercizio del potere di recesso.
4.6. Risulta, quindi, incontrovertibilmente dimostrata l'estromissione della lavoratrice dell'organizzazione aziendale per effetto di un atto volontario del datore di lavoro posto in essere il 22.8.2024.
5. Si è, quindi, nel caso di specie perfezionata, la fattispecie del licenziamento orale.
6. La sussistenza dei fatti costitutivi della domanda impone quindi ora di vagliare la dimostrazione, da parte del datore di lavoro, del rispetto della forma scritta del licenziamento, siccome prescritta ex lege (cfr. C. Cass. 18087/2007).
Nella specie, tuttavia, tale prova non è stata fornita dalla società resistente, in quanto del licenziamento datato 22.8.2024 emerge solo la predetta comunicazione del CP_3
25.8.2024, dotata di mera efficacia dichiarativa, non essendo stato prodotto dalla nessun altro atto scritto, a partire dalla contestazione Controparte_1 dell'addebito, in grado di documentare l'intervenuto recesso di provenienza datoriale.
7. Siffatto licenziamento è stato peraltro impugnato con lettera del 17.9.2024 (cfr all. 7, fascicolo di parte della ricorrente), in quanto «nullo, inefficace ed illegittimo, anche per violazione dell'art. 2 della Legge 604/1966», dalla ricorrente, che ha, nello stesso atto, dichiarato altresì di essere «creditrice di tutte le mensilità ad oggi maturate, poiché mai corrisposte, (eccetto una mensilità, oltre a quella di aprile 2024, somma quest'ultima richiesta di restituzione ed effettivamente restituita), nonché di ferie, permessi ed in generale di tutti gli emolumenti connessi all'attività lavorativa prestata, ivi inclusi i contributi, e ciò sino alla data dell'occorso illegittimo ed inefficace licenziamento asseritamente comminato in data 22.08.2024 ma mai comunicato». Tale lettera è rimasta, invero, priva di riscontro.
9 8. Così ricostruita la dinamica della cessazione del rapporto di lavoro per effetto del licenziamento orale e venendo ora all'individuazione della tutela applicabile, si osserva che, essendo il rapporto di lavoro sorto successivamente al 7.3.2015 (v. documentazione in atti), occorre applicare il regime di tutela stabilito dal d.lgs. 23/2015, con conseguente dichiarazione di inefficacia del licenziamento intimato in forma orale al ricorrente.
L'art. 2 D.Lgs. 23/2015 stabilisce sul punto che «Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al comma 3. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale.
2. Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
3. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al comma 2, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata alla contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dal deposito della pronuncia o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione».
10 9. Per quanto concerne la tutela in concreto applicabile, la ricorrente ha richiesto, riservandosi di esercitare l'opzione di legge per il pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegrazione, l'immediata reintegra nel proprio posto di lavoro, presso la medesima sede lavorativa assegnata al momento della cessazione dell'intercorso rapporto e con le medesime mansioni e condizioni contrattuali.
10. Va, pertanto, dichiarata la nullità del licenziamento impugnato, con condanna della a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro e, stante Controparte_1 quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2 d.lgs. n. 23/2015, al risarcimento del danno mediante il pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo ricompreso dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative.
In aggiunta a quanto sopra, la società resistente va altresì condannata, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, come per legge.
11. Con riferimento alla domanda volta ad ottenere la corresponsione della complessiva somma di €. 4.165,00, per il mancato pagamento delle retribuzioni dal mese di gennaio
2024 a ottobre 2024, si rileva quanto segue.
11.1. Giova precisare che, in conformità ai principi di cui agli artt. 2697 e 1218 c.c. – grava sul lavoratore l'onere di allegare e provare il fatto costitutivo del diritto, rappresentato dall'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, e l'onere di allegare l'inadempimento del datore di lavoro, mentre sul datore di lavoro pesa l'onere di provare il fatto estintivo della pretesa del lavoratore nei confronti del datore di lavoro, ossia l'avvenuto versamento delle rispettive somme. Sul punto, la sezione lavoro della Cassazione, nell'ordinanza n.10663/2024, ha precisato che «
3. Questa Corte è costante nell'affermare che, una volta accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, la prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore di lavoro, il quale se non può provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente mediante la normale documentazione liberatoria rappresentata dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, deve fornire idonea documentazione dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore (Cass. n. 4512 del
1992).
4. L'obbligo, previsto a carico del datore di lavoro dall'art. 1 della legge 5 gennaio 1953
n. 4, di consegnare ai lavoratori dipendenti all'atto della corresponsione della retribuzione un prospetto contenente l'indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione, non
11 attiene alla prova dell'avvenuto pagamento, per la quale non sono sufficienti le annotazioni contenute nel prospetto stesso, ove il lavoratore ne contesti la corrispondenza alla retribuzione effettivamente erogata, l'onere dimostrativo di tale non corrispondenza può incombere sul lavoratore soltanto in caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del dipendente, spettando in caso diverso al datore di lavoro la prova rigorosa dei pagamenti in effetti eseguiti (Cass. n. 1150 del
1994)».
11.2. Ora, all'udienza dell'11.6.2025 parte ricorrente, in sede di interrogatorio libero, ha dichiarato di avere ricevuto le retribuzioni relative ai mesi di giugno e luglio 2024, rispettivamente della somma di € 460,00 e € 690,00, le cui ricevute sono state versate in atti dalla resistente (cfr all. 3 memoria difensiva) ed anche mostrate, in quella stessa udienza, alla lavoratrice.
Prendendo, dunque, atto dell'intervenuto pagamento della suddetta somma, pari complessivamente ad € 1.150,00, in accoglimento all'eccezione di pagamento, essa va decurtata dalla cifra di € 4.165,00 richiesta dalla lavoratrice, non risultando più dovuta poiché già corrisposta.
11.3. Con riferimento alla restante somma richiesta, pari ad € 3.025,00 (ossia 4.165,00 -
1.150,00), si rileva che la ricorrente ha prodotto le buste paga dei mesi da gennaio ad aprile
2024 (cfr. all. 3 fascicolo di parte della ricorrente) e ha domandato la corresponsione di ciascuna retribuzione mensile ivi prevista, pari ad € 442,00.
In relazioni alle restanti mensilità - di cui non è stata versata in atti alcuna busta paga – la lavoratrice ha effettuato i conteggi delle retribuzioni spettanti prendendo come riferimento proprio la retribuzione netta mensile di € 442,00, prevista, come già accennato, nelle buste paga prodotte (v. ricorso introduttivo, pag. 7 ed all. 3 fascicolo di parte della ricorrente).
Si osserva, tuttavia, che la lavoratrice ha effettuato tale calcolo ricomprendendo anche le retribuzioni per i mesi di settembre ed ottobre 2024, nei quali la stessa non ha espletato alcuna attività lavorativa, atteso che il licenziamento orale perpetrato è del 22 agosto 2024
e tale data non è oggetto di contestazione tra le parti.
Pertanto, l'oggetto del giudizio con riferimento alla richiesta di pagamento della retribuzione spettante alla lavoratrice deve essere circoscritto alle mensilità che vanno da gennaio a maggio 2024, a cui deve aggiungersi il mese di agosto 2024.
Ebbene, essendo a carico della società resistente l'onere della prova del pagamento delle suddette mensilità e non avendo la provato alcunché Controparte_1 all'uopo, si dichiara che la lavoratrice è creditrice della somma di € 2.397,00 – cifra
12 risultante dalla somma degli importi netti conteggiati dalla ricorrente nella tabella di cui a pag. 7 del ricorso introduttivo, con riferimento alle mensilità che vanno da gennaio a maggio 2024, a cui si aggiunge il mese di agosto 2024 – con conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento del suddetto importo.
Ed invero, il datore di lavoro non ha effettuato alcuna contestazione degli analitici conteggi effettuati da parte ricorrente, con la conseguenza che gli stessi possono essere posti a base della decisione ai sensi dell'art. 115 c.p.c., secondo quanto affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui « nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., comma 1, e art. 416 c.p.c., comma 3, con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado - rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto - rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile» (così Cass. n. n. 9285 /2003; Cass. n. 4051/2011; Cass. n.
10116/2015).
Pertanto, la società deve essere condannata a pagare in Controparte_1 favore della ricorrente la somma di € 2.397,00 a titolo di retribuzioni per le mensilità da gennaio a maggio 2024, a cui si aggiunge il mese di agosto 2024. Su tale somma decorrono gli interessi e la rivalutazione, dalla maturazione del singolo emolumento al saldo.
12. La è altresì condannata, sulla cifra così quantificata, al Controparte_1 versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, come per legge.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico di parte resistente, nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei criteri del d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. 147/2022, in ragione dei minimi, vista la qualità delle parti, tenuto conto della natura e del valore della controversia, con distrazione in favore dei difensori della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Quanto all'individuazione del valore della causa, va rilevato che parte ricorrente ha indicato che lo stesso è indeterminabile. Osserva a tal proposito il Tribunale che l'art. 5, comma 6, d.m. 55/2014 stabilisce che le cause di valore interminabile si considerano di regola di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, e che pertanto lo scaglione di riferimento va individuato in ragione della complessità della lite, tenuto altresì conto della possibilità, di valutare in astratto, il valore della causa sulla base della domanda. In quest'ordine di idee, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che allorquando la controversia sia di bassa complessità e il valore sia solo apparentemente
13 indeterminabile lo scaglione tariffario vada individuato in ragione della detta bassa complessità della controversia, ossia in quello delle cause di valore ricompreso tra euro
5.201,00 ed euro 26.000,00 (v. Cass. 29821/2019).
Ebbene, ritiene il Tribunale di aderire al menzionato orientamento e pertanto ritiene di applicare, ai fini della quantificazione delle spese secondo i già esposti criteri di cui al d.M.
n. 55/2014, lo scaglione tariffario tra euro 5.201 ed euro 26.000, eliminata la fase istruttoria, posto che la presente controversia risulta di bassa complessità in relazione alle questioni giuridiche oggetto della medesima. CP_ Si dispone, infine, la compensazione delle spese di lite nei confronti dell' in ragione della posizione processuale dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla sola domanda avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento, così provvede:
A) dichiara l'inefficace del licenziamento intimato in forma orale in data 22.8.2024 a dalla società Parte_1 Controparte_1
B) condanna alla reintegrazione di nel Controparte_1 Parte_1 posto di lavoro in precedenza occupato;
C) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 di un'indennità risarcitoria, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dalla data del licenziamento del
22.8.2024 alla data della reintegrazione, dedotto quanto la lavoratrice
[...]
abbia percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre Pt_1 attività lavorative;
D) condanna al versamento dei contributi previdenziali Controparte_1
e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione;
E) condanna a versare in favore di la Controparte_1 Parte_1 somma complessiva di € 2.397,00 per differenze retributive accertate, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo;
CP_ F) condanna a versare in favore dell' i contributi Controparte_1 previdenziali e assistenziali dovuti sulla somma di cui alla lett. E);
G) condanna al pagamento, in favore di , Controparte_1 Parte_1 delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 2.694,00 per compensi,
14 oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, da distrarsi in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari, avv. Pasquale Bonomo e avv. Benito Randazzo;
H) compensa le spese nei confronti dell' . CP_2
Così deciso in Catania, il 23 luglio 2025
La giudice
Federica Porcelli
La minuta del presente provvedimento è stata redatta – sotto le mie cure – con la collaborazione della dott.ssa Elisa Prinzi, magistrato ordinario in tirocinio.
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