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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 11/12/2025, n. 2644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2644 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2871/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott. Pietro Carè Giudice dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2871/2025 R.G. promossa da:
C.F. , nata a AM (Sry Lanka) in [...] Parte_1 C.F._1
07.07.1971, con il patrocinio dell'avv. Marino Sannia, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Montepaone Lido (CZ), alla via Mazzini n. 126
RICORRENTE contro
(C.F. , nato Controparte_1 C.F._2
a Maradana (Sri Lanka) in data 19.05.1964, con il patrocinio dell'avv. Domenico Tiani, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Soverato (CZ), al Corso Umberto I
n. 143
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11 dicembre 2025, le parti precisavano le proprie conclusioni, chiedendo lo scioglimento del matrimonio. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 19 giugno 2025, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
al fine di sentir dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto, Controparte_1 in data 15.09.1988, nella città di Handala (Sry Lanka) con il resistente.
Premetteva che dal matrimonio erano nati i figli (Colombo - Sry Lanka -18.04.1988) e Persona_1
(Colombo - Sry Lanka - 29.10.1989), entrambi economicamente autosufficienti e che, Persona_2 in data 03.05.2012, il Tribunale omologava la separazione consensuale dei coniugi e che, successivamente, le parti non hanno più ricostituito una comunione materiale e/o spirituale.
In data 10 novembre 2025, si costituiva in giudizio il resistente, aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio.
All'udienza dell'11 dicembre 2025, le parti precisavano le rispettive conclusioni e il giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi omologata dal Tribunale di Catanzaro il 3.05.2012 (decreto n. 4015/2012), all'esito dell'udienza presidenziale ex art. 711 c.p.c. del 20.03.2012.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, quanto meno nei sei mesi anteriore alla proposizione della domanda, ai sensi dall'art. 3 della L.
1.12.1970 n. 898, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta.
Ricorre, perciò, nella fattispecie, l'ipotesi prevista dall'art. 3 co. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e,
d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Non vi sono statuizioni accessorie alla pronuncia de qua, non essendovi figli minori o maggiorenni ma non autosufficienti.
Tenuto conto della peculiare natura della controversia, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Ragma (Sri Lanka), il 15.09.1988 dalle parti in causa;
b) dichiara interamente compensate le spese di lite;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Davoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74.
Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio dell'11 dicembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Olimpia Abet dott.ssa Francesca Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott. Pietro Carè Giudice dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2871/2025 R.G. promossa da:
C.F. , nata a AM (Sry Lanka) in [...] Parte_1 C.F._1
07.07.1971, con il patrocinio dell'avv. Marino Sannia, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Montepaone Lido (CZ), alla via Mazzini n. 126
RICORRENTE contro
(C.F. , nato Controparte_1 C.F._2
a Maradana (Sri Lanka) in data 19.05.1964, con il patrocinio dell'avv. Domenico Tiani, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Soverato (CZ), al Corso Umberto I
n. 143
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11 dicembre 2025, le parti precisavano le proprie conclusioni, chiedendo lo scioglimento del matrimonio. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 19 giugno 2025, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
al fine di sentir dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto, Controparte_1 in data 15.09.1988, nella città di Handala (Sry Lanka) con il resistente.
Premetteva che dal matrimonio erano nati i figli (Colombo - Sry Lanka -18.04.1988) e Persona_1
(Colombo - Sry Lanka - 29.10.1989), entrambi economicamente autosufficienti e che, Persona_2 in data 03.05.2012, il Tribunale omologava la separazione consensuale dei coniugi e che, successivamente, le parti non hanno più ricostituito una comunione materiale e/o spirituale.
In data 10 novembre 2025, si costituiva in giudizio il resistente, aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio.
All'udienza dell'11 dicembre 2025, le parti precisavano le rispettive conclusioni e il giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi omologata dal Tribunale di Catanzaro il 3.05.2012 (decreto n. 4015/2012), all'esito dell'udienza presidenziale ex art. 711 c.p.c. del 20.03.2012.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, quanto meno nei sei mesi anteriore alla proposizione della domanda, ai sensi dall'art. 3 della L.
1.12.1970 n. 898, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta.
Ricorre, perciò, nella fattispecie, l'ipotesi prevista dall'art. 3 co. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e,
d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Non vi sono statuizioni accessorie alla pronuncia de qua, non essendovi figli minori o maggiorenni ma non autosufficienti.
Tenuto conto della peculiare natura della controversia, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Ragma (Sri Lanka), il 15.09.1988 dalle parti in causa;
b) dichiara interamente compensate le spese di lite;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Davoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74.
Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio dell'11 dicembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Olimpia Abet dott.ssa Francesca Garofalo