Art. 7.
Con decreto del Ministro per la sanita', sentiti il Consiglio superiore di sanita' e il Comitato olimpico nazionale italiano, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, sono stabiliti l'elenco delle sostanze di cui al precedente articolo 3, le modalita' tecniche per il prelievo dei campioni, la loro conservazione ed i metodi di analisi.
Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il Ministro per la sanita' puo' procedere, negli stessi modi, a periodiche revisioni.
Con decreto del Ministro per la sanita', sentiti il Consiglio superiore di sanita' e il Comitato olimpico nazionale italiano, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, sono stabiliti l'elenco delle sostanze di cui al precedente articolo 3, le modalita' tecniche per il prelievo dei campioni, la loro conservazione ed i metodi di analisi.
Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il Ministro per la sanita' puo' procedere, negli stessi modi, a periodiche revisioni.