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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IV, sentenza 18/02/2026, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 301/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
ZONNO DESIREE', Presidente
DI BIASE RAFFAELLA, Relatore
MANGANELLI CARMELA BRUNA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1940/2025 depositato il 27/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420249018887948000 TASSA AUTO, CUT 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420249018887948000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420249018887948000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 86/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere il ricorso e annullare l'atto impugnato Resistente/Appellato: dichiarare inammissibile il ricorso con spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente in epigrafe, difeso tecnicamente in giudizio, ricorre nei confronti della Agenzia Entrate
RI (così indicata genericamente) avverso l'intimazione di pagamento n. 014 2024 90188879
48/000 per l'importo di €16.166,48, notificata il 28/05/2025 per imposte varie (Tarsu, Tares, CUT, Tassa automobilistica) per gli anni 2011-2012-2013 di cui a cartelle esattoriali prodromiche.
Dichiara di essere pensionato ed eccepisce l'intervenuta prescrizione quinquennale.
In particolare, secondo il ricorrente si sarebbe prescritta la Tarsu 2011-2012 di cui alla cartella di pagamento n.01420180008794635000 (€ 10.721,17), asseritamente notificata il 25/07/2018 posto che in materia di tassa rifiuti la prescrizione è quinquennale ex art. 2948 c.c. n 4.
Stessa argomentazione difensiva per la Tares 2013, la cui cartella n. 01420210028568909000
(€4.160,44), asseritamente notificata in data 07/08/2023, ma in ordine alla quale si attende la prova dell'effettiva e rituale procedura di notificazione, in assenza della quale il credito iscritto a ruolo è da ritenere illegittimo.
Con riferimento a tutti gli altri tributi, attende la prova della rituale notifica delle relative cartelle di pagamento.
Conclude per l'accoglimento del ricorso con annullamento dell'atto impugnato, previa concessione della sospensione (richiesta a cui la parte rinunciava durante il corso del giudizio).
Si costituisce in giudizio l'Agenzia Entrate RI Direzione Regionale Puglia che, in primis, eccepisce l'inammissibilità del ricorso per mancato rispetto dei termini, considerato che l'atto oggetto di giudizio è stato notificato il 29/11/2024 e che tutte le formalità si sono perfezionate il 9/12/2024 (nel rispetto della procedura notificatoria ex art 140 cpc, ivi compreso l'invio della raccomandata informativa) - tutti documenti prodotti agli atti del giudizio e non contestati dal ricorrente.
Aggiunge che il ricorrente ha ritirato l'avviso solo il 21/5/2025 e notificato il ricorso introduttivo il
27/08/2025 ma che questo ritardo “imputet sibi”.
In subordine rileva che l'eccezione di prescrizione è infondata perché gli atti prodromici sono stati tutti notificati regolarmente (produce documentazione in atti).
Conclude per l'inammissibilità del ricorso, con vittoria di spese ovvero per il rigetto dello stesso.
Esaurita la disamina della controversia all'udienza del 19 gennaio 2026, questa Corte di Giustizia riservava la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
L'art 21 DLSG n.546/92 prescrive, a pena di inammissibilità, che il ricorso avverso l'atto che si intende impugnare deve essere proposto nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
Da una attenta disamina dei documenti prodotti in atti si evince come l'intimazione di pagamento sia stata regolarmente notificata in data 09/12/2024.
Infatti, stante la temporanea assenza del destinatario e l'assenza/incapacità/rifiuto delle altre persone abilitate alla ricezione, la notificazione è stata effettuata dall'ufficiale della riscossione/messo notificatore ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., mediante:
• deposito dell'atto presso la casa comunale;
• affissione di un avviso di tale deposito alla porta;
ed infine
• invio al destinatario della prescritta raccomandata “informativa”, con avviso di ricevimento.
Dalla documentazione prodotta in atti emerge chiaramente che la raccomandata AR ex art. 140 cpc è stata spedita il 29/11/24 e, non essendo stata ritirata entro 10 giorni, l'atto risulta notificato il 09/12/24.
La notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si perfeziona per il destinatario mediante la ricezione della raccomandata informativa, se avvenuta prima dei dieci giorni, oppure trascorsi dieci giorni, dalla data di spedizione della raccomandata.
Per contra, il ricorso introduttivo risulta proposto il 27/08/2025, quindi, oltre i termini perentori previsti per legge perché il contribuente ha ritirato l'avviso di ricevimento soltanto successivamente e firmato l'avviso di ricevimento AR 140, ben oltre i 10 giorni previsti normativamente, quando l'atto era già divenuto definitivo.
Ogni altra questione risulta assorbita.
Dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile per tardività. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della resistente ADER, liquidate in euro 1.500,00.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
ZONNO DESIREE', Presidente
DI BIASE RAFFAELLA, Relatore
MANGANELLI CARMELA BRUNA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1940/2025 depositato il 27/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420249018887948000 TASSA AUTO, CUT 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420249018887948000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420249018887948000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 86/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere il ricorso e annullare l'atto impugnato Resistente/Appellato: dichiarare inammissibile il ricorso con spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente in epigrafe, difeso tecnicamente in giudizio, ricorre nei confronti della Agenzia Entrate
RI (così indicata genericamente) avverso l'intimazione di pagamento n. 014 2024 90188879
48/000 per l'importo di €16.166,48, notificata il 28/05/2025 per imposte varie (Tarsu, Tares, CUT, Tassa automobilistica) per gli anni 2011-2012-2013 di cui a cartelle esattoriali prodromiche.
Dichiara di essere pensionato ed eccepisce l'intervenuta prescrizione quinquennale.
In particolare, secondo il ricorrente si sarebbe prescritta la Tarsu 2011-2012 di cui alla cartella di pagamento n.01420180008794635000 (€ 10.721,17), asseritamente notificata il 25/07/2018 posto che in materia di tassa rifiuti la prescrizione è quinquennale ex art. 2948 c.c. n 4.
Stessa argomentazione difensiva per la Tares 2013, la cui cartella n. 01420210028568909000
(€4.160,44), asseritamente notificata in data 07/08/2023, ma in ordine alla quale si attende la prova dell'effettiva e rituale procedura di notificazione, in assenza della quale il credito iscritto a ruolo è da ritenere illegittimo.
Con riferimento a tutti gli altri tributi, attende la prova della rituale notifica delle relative cartelle di pagamento.
Conclude per l'accoglimento del ricorso con annullamento dell'atto impugnato, previa concessione della sospensione (richiesta a cui la parte rinunciava durante il corso del giudizio).
Si costituisce in giudizio l'Agenzia Entrate RI Direzione Regionale Puglia che, in primis, eccepisce l'inammissibilità del ricorso per mancato rispetto dei termini, considerato che l'atto oggetto di giudizio è stato notificato il 29/11/2024 e che tutte le formalità si sono perfezionate il 9/12/2024 (nel rispetto della procedura notificatoria ex art 140 cpc, ivi compreso l'invio della raccomandata informativa) - tutti documenti prodotti agli atti del giudizio e non contestati dal ricorrente.
Aggiunge che il ricorrente ha ritirato l'avviso solo il 21/5/2025 e notificato il ricorso introduttivo il
27/08/2025 ma che questo ritardo “imputet sibi”.
In subordine rileva che l'eccezione di prescrizione è infondata perché gli atti prodromici sono stati tutti notificati regolarmente (produce documentazione in atti).
Conclude per l'inammissibilità del ricorso, con vittoria di spese ovvero per il rigetto dello stesso.
Esaurita la disamina della controversia all'udienza del 19 gennaio 2026, questa Corte di Giustizia riservava la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
L'art 21 DLSG n.546/92 prescrive, a pena di inammissibilità, che il ricorso avverso l'atto che si intende impugnare deve essere proposto nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
Da una attenta disamina dei documenti prodotti in atti si evince come l'intimazione di pagamento sia stata regolarmente notificata in data 09/12/2024.
Infatti, stante la temporanea assenza del destinatario e l'assenza/incapacità/rifiuto delle altre persone abilitate alla ricezione, la notificazione è stata effettuata dall'ufficiale della riscossione/messo notificatore ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., mediante:
• deposito dell'atto presso la casa comunale;
• affissione di un avviso di tale deposito alla porta;
ed infine
• invio al destinatario della prescritta raccomandata “informativa”, con avviso di ricevimento.
Dalla documentazione prodotta in atti emerge chiaramente che la raccomandata AR ex art. 140 cpc è stata spedita il 29/11/24 e, non essendo stata ritirata entro 10 giorni, l'atto risulta notificato il 09/12/24.
La notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si perfeziona per il destinatario mediante la ricezione della raccomandata informativa, se avvenuta prima dei dieci giorni, oppure trascorsi dieci giorni, dalla data di spedizione della raccomandata.
Per contra, il ricorso introduttivo risulta proposto il 27/08/2025, quindi, oltre i termini perentori previsti per legge perché il contribuente ha ritirato l'avviso di ricevimento soltanto successivamente e firmato l'avviso di ricevimento AR 140, ben oltre i 10 giorni previsti normativamente, quando l'atto era già divenuto definitivo.
Ogni altra questione risulta assorbita.
Dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile per tardività. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della resistente ADER, liquidate in euro 1.500,00.