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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/10/2025, n. 1843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1843 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 4574 /2021 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] Parte_1
EL (ME) , Cod. Fisc. , elettivamente C.F._1 domiciliato in Via Asmara N.12 (ANG. Via Campidoglio) 98076 Sant'Agata
Militello ITALIA presso lo studio dell'Avv. AMATA CARMELA TERESA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA ROMAGNOSI 9 CP_1 P.IVA_1
UFFICIO presso lo studio dell'Avv. MONORITI Controparte_2
ON che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ha chiesto accertarsi il proprio Parte_1 diritto all'indennità di maternità per il parto del 22.04.2021, per i periodi indicati nelle istanze amministrative (22.10.2020–04.05.2021 e 05.05.2021–03.08.2021), con condanna dell' al pagamento della prestazione oltre accessori di legge e CP_1 spese, deducendo di avere fruito di interdizione anticipata ex art. 17, d.lgs.
151/2001 e, da disoccupata, della NASpI, nonché di avere presentato tempestiva domanda di maternità poi rigettata/negata dall' (ricorso e allegati). CP_3
L' si è costituito chiedendo il rigetto, avendo disconosciuto il rapporto di CP_1 lavoro subordinato per il periodo 15.07.2020–06.08.2020, sulla scorta di verbale ispettivo e dell'onere probatorio gravante sulla lavoratrice circa la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2094 c.c. (memoria difensiva).
Nel corso del presente giudizio, la difesa di parte ricorrente ha depositato la sentenza n. 586/2025 di questo Tribunale (RG 405/2023, Giud. dott. , che Per_1 ha accertato l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di
“Wellness per il periodo 15.07.2020– Controparte_4
06.08.2020 e ha riconosciuto la correlata contribuzione ai fini delle assicurazioni obbligatorie. Detta pronuncia è stata allegata nell'odierno procedimento, e si chiede porsi la causa in decisione alla luce di tale accertamento, quale presupposto della prestazione di maternità.
In diritto
L'art. 2094 c.c. individua il vincolo di subordinazione quale elemento tipizzante il rapporto di lavoro. La giurisprudenza di legittimità precisa che la distinzione tra lavoro subordinato e autonomo va condotta secondo le concrete modalità di svolgimento della prestazione e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione datoriale, con assoggettamento ai poteri direttivo-organizzativi e disciplinari
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., il lavoratore che invoca il rapporto subordinato deve fornirne la prova mediante elementi di fatto conformi alla fattispecie tipica;
principi costantemente ribaditi dalla giurisprudenza successiva.
Nel caso di specie, l'accertamento giudiziale intervenuto tra le medesime parti con sentenza n. 586/2025, che riconosce il rapporto di lavoro nel periodo 15.07.2020–
06.08.2020, costituisce – allo stato degli atti – titolo probatorio pienamente valorizzabile ex art. 116 c.p.c., idoneo a integrare il presupposto assicurativo- previdenziale della domanda, in quanto fondato su articolata istruttoria
(documenti e prove testimoniali) e su motivazione conforme ai richiamati principi
(v. ampia ricostruzione in motivazione).
Le difese incentrate sul verbale ispettivo non scalfiscono l'esito: vero che il CP_1 verbale ispettivo è atto pubblico con efficacia probatoria privilegiata ex artt.
2699–2700 c.c. nei limiti dei fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale e delle attività da lui compiute;
quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni raccolte, la prova resta libera e sindacabile dal giudice. Nel giudizio definito con la sentenza prodotta, la prova testimoniale ha superato le discrasie riportate nel verbale ed ha confermato l'effettiva prestazione lavorativa della ricorrente nel periodo in contestazione (richiamo a motivazione).
Per costante orientamento, in materia di maternità delle lavoratrici disoccupate o sospese, la prestazione economica è direttamente a carico dell' ; per le CP_1 lavoratrici in costanza di rapporto l'anticipazione datoriale non elide la legittimazione sostanziale dell'ente (principi ricostruttivi già valorizzati in dottrina e prassi).
L'art. 24 d.lgs. 151/2001 dispone che l'indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro, disciplinando le ipotesi e le condizioni temporali di tutela a lavoratrici disoccupate;
la disciplina si coordina con l'eventuale fruizione della NASpI, che risulta sospesa durante i cinque mesi di congedo obbligatorio e riprende al termine dell'astensione, secondo prassi amministrativa e informative . CP_1
Nel caso concreto, l'odierna ricorrente:
(i) ha ottenuto interdizione anticipata ex art. 17 d.lgs. 151/2001;
(ii) ha presentato tempestive domande di maternità (05.03.2021 e 06.05.2021);
(iii) versa nella condizione soggettiva protetta (disoccupazione indennizzata) per cui la prestazione è direttamente erogata dall' . CP_1
Tali circostanze risultano dagli atti del ricorso e dagli allegati amministrativi.
Ne discende la sussistenza del diritto all'indennità per i periodi 22.10.2020–
04.05.2021 e 05.05.2021–03.08.2021, con condanna dell' al pagamento nella CP_1 misura di legge (80% base legale, salvo eventuali integrazioni contrattuali non dedotte in causa), oltre interessi legali e rivalutazione ex art. 16, L. n. 412/1991 nei limiti di compatibilità, dalla maturazione dei singoli ratei al saldo.
Gli accessori seguono la regola generale;
le spese di lite seguono la soccombenza
(D.M. 55/2014), con distrazione in favore del procuratore antistatario, come da dichiarazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti – Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accoglie il ricorso e dichiara il diritto di all'indennità Parte_1 di maternità per il parto del 22.04.2021, per i periodi 22.10.2020–
04.05.2021 e 05.05.2021–03.08.2021;
2. Condanna l' al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 dell'indennità nella misura di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei termini di cui in motivazione;
3. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1
che liquida ai sensi del D.M. n. 55/2014 in euro Parte_1
2600, oltre rimborso forfetario, CPA e IVA, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Così deciso in Patti 23/10/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo