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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 26/02/2026, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 663/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente e Relatore
GALIANO GIANMARCO, Giudice
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1050/2020 depositato il 06/04/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi - Via Tor Pisana, 108 72100 Brindisi BR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Vco Ponno N 16 72021 Francavilla Fontana BR
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 609/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BRINDISI sez. 3 e pubblicata il 07/10/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH01A101177 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH01A101177 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH01A101177 IRPEF-ALIQUOTE 2012
- sull'appello n. 1083/2020 depositato il 09/04/2020
proposto da Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi - Via Tor Pisana, 108 72100 Brindisi BR
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 609/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BRINDISI sez. 3 e pubblicata il 07/10/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH07A101177-2017 IRPEF-ALIQUOTE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si riportano all'istanza di estinzione prodotta in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi sez.3^, con sentenza n.609/19, resa il 3.05.2019 e depositata il 07.10.2019, accoglieva parzialmente il ricorso presentato da Resistente_1 ai fini Irpef 2012 stabilendo che si dovesse tenere conto nel quantum accertato delle perdite pregresse come risultanti da modello IPEA nei termini indicati da nota dell'ufficio n.25343 del 20.06.2018.
Avverso detta sentenza appellavano entrambe le parti.
Con memorie l'Agenzia delle Entrate comunicava che il contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata della lite pendente ex art.1 co.186-203 della L.197/2022 pagando il dovuto per il perfezionamento della pratica. Pertanto chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art.1, co.198, della L.197/2022 stabilisce che nel caso di intervenuto deposito dei documenti di cui al secondo periodo del co.197, il processo è dichiarato estinto e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate. Per ciò concerne la fattispecie in esame va osservato che l'ufficio ha chiesto di dichiarare l'estinzione del giudizio in presenza dei presupposti previsti dalla citata legislazione statale.
Il Collegio non ha motivo di discostarsi dalla richiesta essendo in atti la prova sia della presentazione della domanda di definizione della lite ai sensi dell'art.1, co.186-205 della L.197/2002 che dell'avvenuto pagamento della prima rata. Tali elementi integrano i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi del citato art.1, co.198, della Legge 197/2023.
Non vi è luogo a deliberare in ordine alle spese di lite avendo già stabilito il legislatore che le stesse rimangano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia dichiara estinto il giudizio relativo all'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate di Brindisi e all'appello di Resistente_1 avverso la sentenza della CTP di Brindisi n.609/19. Nulla per le spese.
Il Presidente relatore
DI UI UC
Lecce, 16 gennaio 2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente e Relatore
GALIANO GIANMARCO, Giudice
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1050/2020 depositato il 06/04/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi - Via Tor Pisana, 108 72100 Brindisi BR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Vco Ponno N 16 72021 Francavilla Fontana BR
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 609/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BRINDISI sez. 3 e pubblicata il 07/10/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH01A101177 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH01A101177 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH01A101177 IRPEF-ALIQUOTE 2012
- sull'appello n. 1083/2020 depositato il 09/04/2020
proposto da Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi - Via Tor Pisana, 108 72100 Brindisi BR
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 609/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BRINDISI sez. 3 e pubblicata il 07/10/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH07A101177-2017 IRPEF-ALIQUOTE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si riportano all'istanza di estinzione prodotta in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi sez.3^, con sentenza n.609/19, resa il 3.05.2019 e depositata il 07.10.2019, accoglieva parzialmente il ricorso presentato da Resistente_1 ai fini Irpef 2012 stabilendo che si dovesse tenere conto nel quantum accertato delle perdite pregresse come risultanti da modello IPEA nei termini indicati da nota dell'ufficio n.25343 del 20.06.2018.
Avverso detta sentenza appellavano entrambe le parti.
Con memorie l'Agenzia delle Entrate comunicava che il contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata della lite pendente ex art.1 co.186-203 della L.197/2022 pagando il dovuto per il perfezionamento della pratica. Pertanto chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art.1, co.198, della L.197/2022 stabilisce che nel caso di intervenuto deposito dei documenti di cui al secondo periodo del co.197, il processo è dichiarato estinto e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate. Per ciò concerne la fattispecie in esame va osservato che l'ufficio ha chiesto di dichiarare l'estinzione del giudizio in presenza dei presupposti previsti dalla citata legislazione statale.
Il Collegio non ha motivo di discostarsi dalla richiesta essendo in atti la prova sia della presentazione della domanda di definizione della lite ai sensi dell'art.1, co.186-205 della L.197/2002 che dell'avvenuto pagamento della prima rata. Tali elementi integrano i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi del citato art.1, co.198, della Legge 197/2023.
Non vi è luogo a deliberare in ordine alle spese di lite avendo già stabilito il legislatore che le stesse rimangano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia dichiara estinto il giudizio relativo all'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate di Brindisi e all'appello di Resistente_1 avverso la sentenza della CTP di Brindisi n.609/19. Nulla per le spese.
Il Presidente relatore
DI UI UC
Lecce, 16 gennaio 2026