Sentenza 18 novembre 2024
Decreto cautelare 18 marzo 2025
Ordinanza cautelare 9 aprile 2025
Accoglimento
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 09/07/2025, n. 5972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5972 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05972/2025REG.PROV.COLL.
N. 02187/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2187 del 2025, proposto da
Ministero della Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regione Puglia - Uff. VI Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
TE Suppressa, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 16207/2024
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 luglio 2025 il Cons. Rosaria Maria Castorina;
Nessuno è comparso per il Ministero appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio l’odierna appellata ha impugnato il provvedimento prot. AOODPIT n. 2009 del 16 ottobre 2023, con il quale l’Amministrazione ha rigettato la domanda, volta ad ottenere il riconoscimento del titolo di formazione professionale conseguito in Spagna ai fini dell’esercizio della professione di docente di sostegno nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria (classi di concorso ADAA e ADEE). La stessa ricorrente ha, inoltre, impugnato la nota prot. n. 20877 del 3 novembre 2023, con la quale l’Ufficio Scolastico Territoriale di Lecce ha disposto la sua esclusione dalla prima fascia delle graduatorie GPS 2022- 2024 della Provincia di Lecce per le classi di concorso ADAA e ADEE, nonché il parere endoprocedimentale del Ministero dell’università e della ricerca prot. AOODGINTCO n. 9960 del 24 luglio 2023.
Il TAR Lazio, Sezione Quarta Bis, con la sentenza n. 16207/2024 ha accolto il ricorso sul rilievo che « incombeva sull’Amministrazione l’obbligo di comunicare il preavviso di rigetto, così da consentire all’interessata di poter interloquire e addurre elementi a proprio favore, eventualmente integrando la documentazione mancante o esponendo le ragioni per le quali le riscontrate carenze non fossero da considerare ostative al riconoscimento del titolo ». Il Giudice di prime cure ha invece rigettato « la domanda di accertamento della pretesa sostanziale ex art. 31 comma 3 c.p.a., trattandosi di attività avente carattere tecnico discrezionale ed essendo necessari adempimenti istruttori ».
Appellata ritualmente la sentenza nessuno si è costituito per parte appellata.
All’udienza del giorno 1 luglio 2025 la causa passava in decisione.
DIRITTO
Il Ministero appellante censura la sentenza impugnata evidenziando preliminarmente la parziale reciproca soccombenza e la legittimità dell’operato della Amministrazione.
Deduce l’erroneità della pronuncia in relazione alla pretesa «violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241 del 1990».
Evidenzia che la sentenza appellata fonda ed incentra l’accoglimento del ricorso proposto sulla delimitata censura della violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241 del 1990 per mancata comunicazione del preavviso di rigetto, senza considerare che dalla comparazione dei titoli erano emerse deficienze che il Ministero ha considerato incolmabili.
Le censure sono fondate.
Il Tar ha osservato: Nella specie, la domanda della ricorrente finalizzata a ottenere il riconoscimento del titolo di formazione professionale conseguito in Spagna è stata respinta in ragione delle “numerose carenze formali e sostanziali della documentazione a corredo dell’istanza”. In tale frangente incombeva sull’Amministrazione l’obbligo di comunicare il preavviso di rigetto, così da consentire all’interessata di poter interloquire e addurre elementi a proprio favore, eventualmente integrando la documentazione mancante o esponendo le ragioni per le quali le riscontrate carenze non fossero da considerare ostative al riconoscimento del titolo. Dagli atti di causa non risulta che il Dicastero, prima dell’adozione del provvedimento negativo, abbia assolto all’onere procedimentale di cui all’art. 10 bis L. 241/1990, comunicando all’istante i motivi ostativi all’accoglimento della domanda così da rendere possibile il confronto con l’Amministrazione sulle ragioni da essa ritenute ostative all’accoglimento dell’istanza, ancor prima della decisione finale .
Nel provvedimento di diniego si evidenzia, con riferimento al titolo del quale si chiede il riconoscimento, che non si tratta di “Laurea Magistrale” ma di un “Master” rilasciato quale “ titulo propio ” (erroneamente tradotto in “diploma”) trasmesso in copia non conforme all’originale e privo della legalizzazione delle firme ai sensi degli artt. 18 e 33 del DPR n. 445/2000.
Il Real Decreto 1393/2007 del 29 ottobre (R.D. por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales ) stabilisce come i titoli universitari spagnoli si dividano in titoli ufficiali e titoli non ufficiali (cioè, i titoli propri) e sottolinea come i titoli non ufficiali non debbano in alcun modo essere equiparati a quelli ufficiali.
L’appellata non ha allegato alla propria istanza alcun “Titolo ufficiale rilasciato da altro Stato” (nel caso di specie, la Spagna), né alcuna “qualifica attestata da altro Stato (nel caso di specie, la Spagna)” relativamente all’insegnamento di sostegno, ma ha presentato un mero attestato di completamento di un corso di formazione rilasciato dalla Società Euroinnova Formaciòn che non dà accesso all’insegnamento di sostegno in Spagna.
Infatti “la “Euroinnova formación” con sede in Spagna, a mezzo della quale risulterebbe interamente seguito il “master”, è una Business School in spagnolo “Escuela de negocios”, in forma di “sociedad anonima” (sa), equivalente ad una società per azioni italiana ed opera nel settore della formazione continua e nel campo dell’aggiornamento professionale, mediante corsi offerti interamente on line.
La ricorrente non ha presentato, nella documentazione allegata alla propria istanza, l’“Attestazione dell’Autorità competente”, denominata “ acreditaciòn ”, rilasciata dal Ministerio de Universidades di Madrid , unica autorità competente a rilasciare dichiarazioni di conformità alla direttiva comunitaria 2005/36.
Il corso seguito in Spagna non abilita per l’esercizio della professione regolamentata di Maestro di Educazione primaria nelle specializzazioni di pedagogia terapeutica, o Udito e Linguaggio , che sono le professionalità che servono per l’educazione speciale in Spagna.
Ciò non di meno, in conformità con quanto statuito dalla Corte di giustizia con la sentenza 8 luglio 2021, C-166/20, il Ministero dell'Istruzione ha proceduto alla verifica in concreto delle competenze professionali acquisite dalla richiedente in Spagna ed è giunto alla decisione finale di negare il riconoscimento solo dopo aver effettuato la suddetta comparazione, all'esito della quale ha riscontrato incolmabili differenze, sotto vari profili, tra la formazione prevista dalla normativa italiana vigente, per l'accesso all'insegnamento in qualità di insegnante specializzato sul sostegno, e la formazione sul sostegno conseguita all'estero dalla ricorrente.
L’articolo 13 del DM 249/2010 in attesa dell’istituzione di specifiche classi di abilitazione e della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione, disciplinando il percorso per il conseguimento della specializzazione per l’attività di sostegno didattico, al comma 1, dispone che “ la specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue esclusivamente presso le università. Le caratteristiche dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità […] devono prevedere l’acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi, comprendere almeno 300 ore di tirocinio pari a 12 crediti formativi universitari e articolarsi distintamente per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado ”.
All’esito della comparazione, come diffusamente esposta nei punti da A) ad H) del provvedimento impugnato, sono emerse differenze significative tra le due formazioni – sia sotto il profilo quantitativo, sia, soprattutto, sotto il profilo qualitativo –tali da non poter essere colmate in alcun modo, pertanto, nemmeno attraverso l’imposizione di misure compensative.
Dalla lettura del provvedimento, emerge che il Ministero interpellato, dopo aver dettagliatamente esaminato la formazione sul sostegno conseguita in Spagna dalla ricorrente e rilevato criticità sia formali che sostanziali insuperabili, si è espresso negativamente in ordine al riconoscimento del titolo, escludendo, altresì, l'ammissibilità di misure compensative per un corso ritenuto fortemente deficitario.
Erroneamente, dunque il Tar ha ritenuto che le eventuali carenze documentali potessero essere sanate a seguito della comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990.
Infatti, in presenza dei sopraindicati elementi il diniego di riconoscimento del titolo assumeva in concreto carattere vincolato, risultando palese – ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Peraltro, non è chiaro quale sarebbe la documentazione eventualmente indicata come mancante in sede di preavviso di rigetto o le osservazioni della parte privata che avrebbero consentito di superare le criticità evidenziate nel provvedimento impugnato.
In conclusione l'appello deve essere accolto e la sentenza riformata.
In considerazione della materia trattata, della parziale novità della questione e della mancata costituzione dell’appellata sussistono i presupposti per compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza appellata, respinge l’originario ricorso.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosaria Maria Castorina | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO