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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/10/2025, n. 8188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8188 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23137/2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23137/2025 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. SILVESTRO Parte_1 P.IVA_1
PE, elettivamente domiciliato in VIA MATTEOTTI, 30 83013 MERCOGLIANO presso il difensore avv. SILVESTRO PE ATTORE contro (C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. LAVIZZARI GIANLUCA FAUSTO, elettivamente domiciliato in VIA B. CELLINI, 21 MILANO presso il difensore avv. LAVIZZARI GIANLUCA FAUSTO CONVENUTO CONCLUSIONI Per “ Parte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e domanda: a) Accertare e dichiarare che la non ha inviato alla la comunicazione CP_2 Parte_1 dell'operazione di cessione del portafoglio, che non sussiste alcuna evidenza probatoria che attesti che la comunicazione appena richiama ta sia stata consegnata alla e per l'effetto, in ragione Parte_1 della dichiarazione di recesso del 14.03.2023, condannare la a corrispondere alla ricorrente la CP_2 somma di euro 21.921,53, pari ai costi di recesso trattenuti per la polizza n. 1210222, e per la polizza n. 1172754, il tutto con interessi di mora dal 14.03.2023 b) Accertare e dichiarare che la non ha CP_2 partecipato alla mediazione obbligatoria avviata dalla senza giustificato motivo, e per Parte_1
l'effetto condannarla, ex art. 12 -bis del d.lgs 28/2010, al pagamento di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione, Il tutto con condanna al pagamento delle spese e competenze di lite in favore del sottoscritto procuratore antistatario Per Controparte_1
Vorrà l'Ill.mo Tribunale adito - respingere ogni domanda di parte attrice anche per intervenuta decadenza - con vittoria di spese
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha presentato ricorso avverso Parte_1 Controparte_1
[...]
pagina 1 di 4 Lamenta la mancata comunicazione del trasferimento di parte del portafoglio di Zurich assicurazioni, comprensivo di due polizze intestata alla stessa ricorrente, in favore della CP_2
. Ne è derivata l'impossibilità per la di esercitare il diritto di recesso di cui
[...] Parte_1 all'art. 168 d. lgs. n. 385/1993 (articolo rubricato “Effetti del trasferimento di portafoglio, della fusione e della scissione”); n base allo stesso, se pure il trasferimento in questione non rappresenta una causa di risoluzione dei contratti assicurativi, lo stesso consente ai contraenti di recedere entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di autorizzazione nel caso in cui il trasferimento avvenga a favore di un'impresa di assicurazione che abbia la sede legale all'estero, oppure a favore di una sede secondaria all'estero di un'impresa che ha la sede legale nel territorio della Repubblica. Ora, non risulta effettivamente provato, benché contestato, che all'indirizzo della società attrice sia pervenuta la comunicazione idonea a legittimare l'esercizio del diritto di recesso (doc. 6 conv.), da porre in essere nel termine di 60 giorni dal relativo ricevimento. Parte convenuta, senza articolare alcuna richiesta di prova costituenda, ha dimostrato solo, tramite i docc. 6, 7 e 8, di avere un rapporto contrattuale con una società incaricata dell'invio della corrispondenza in oggetto;
del fatto che quest'ultima ha dichiarato di avere eseguito la consegna;
del fatto che ai fini della consegna la società incaricata si sarebbe avvalsa di
[...]
(docc. 7), tramite trasmissione “massiva”; darebbe atto del fatto Controparte_3 CP_3 che le avrebbe consegnato una serie di comunicazioni da inviare. Nulla di Parte_2 specifico sull'effettiva consegna della comunicazione o anche solo sul fatto che siano state inoltrate. Consegue che non è stato possibile per gli attori esercitare il diritto di recesso. Non si ignora che l'onere probatorio del mittente, secondo un primo indirizzo, si esaurisce nel provare soltanto l'avvenuta spedizione, posto che l'arrivo all'indirizzo del destinatario sarebbe provato in forza di una presunzione di regolarità del servizio postale e telegrafico (in caso di telefax, la presunzione opera sul presupposto che sia stato provato l'inoltro al corretto numero di fax del destinatario: cfr. Cass. n. 349/2013): sicché al mittente basta in sostanza produrre la ricevuta di spedizione ma non anche l'avviso di ricevimento (cfr. Cass. n. 511/2019; in precedenza Cass. 17204/2016 e da Cass. n. 22687/2017) (1). Più correttamente però un diverso indirizzo attribuisce rilievo, in caso di contestazione dell'arrivo all'indirizzo di destinazione, alla necessità di produrre anche l'avviso di ricevimento (Cass. n. 20273/2022 (2)). Ora, a parte l'opinabilità dell'argomento della presunzione di regolarità, emergente nel momento in cui la giurisprudenza ritiene che la stessa non operi qualora l'atto sia stato spedito con lettera semplice anziché tramite raccomandata (cfr. Cass. n. 1265/1999), resta il fatto che non vi è traccia di una ricevuta di spedizione o similia.
Ciò premesso, la ricorrente allega di essere venuta a conoscenza dei presupposti del relativo diritto solo nel marzo del 2023, e che nello stesso mese ha esercitato il recesso (cfr. all. 3 ric.nte). Il punto, nella sua fattualità, non è contestato. Ciò premesso, la portata del diritto di recesso deve essere intesa secondo i criteri ordinari del diritto comune dei contratti. Il recesso è il venire meno del rapporto contrattuale benché ex art. 1372 c.c. lo stesso sia destinato a protrarsi. Nel caso dell'art. 168 c.a.p., lo stesso si giustifica perché si ritiene che l'assicurato abbia peculiare motivo di affidamento in ragione della sede dell'impresa assicuratrice. Lo stesso opera ex nunc;
un effetto retroattivo richiederebbe una specifica previsione normativa o contrattuale. Per questo motivo, lo stesso non ha effetto sulle prestazioni già eseguite. Lo stesso non legittima quindi il rimborso delle somme già erogate ma, al più, il rimborso della quota del premio annuale relativa al periodo, di identica durata, nel corso del quale è avvenuto il trasferimento del portafoglio, in proporzione al periodo dell'anno in cui la polizza è entrata a far parte dell'impresa estera acquirente del portafoglio. Tutto ciò premesso in diritto, nel ricorso introduttivo non vi è domanda di restituzione dei premi già pagati, bensì solo quella di restituzione delle somme pagate per recedere. Parte ricorrente allega infatti che ha chiesto di recedere senza costi dai contratti di polizza Zurich ma che , al contrario, ha rigettato la richiesta procedendo ad applicare i costi per CP_2 recesso anticipato appositamente quantificati in € 21.921,53, oggetto di ripetizione. Parte convenuta allega l'intervenuta decadenza dal diritto, tenuto conto anche del fatto che onere della medesima era solo l'invio della comunicazione, mentre alcuna assunzione di responsabilità appare prevista per legge nel caso di mancato arrivo a destinazione. Inoltre, non è provato che l'anticipato riscatto delle polizze sia avvenuto in collegamento causale con il mancato esercizio del diritto di recesso. È evidente tuttavia che un diritto di recesso non può dipendere dalle gambe di un postino. Se l'arrivo è tardivo, o mancante, non per ciò solo il diritto di recesso viene meno: puramente e semplicemente, sorge nel momento in cui il titolare è messo nelle condizioni di esercitarlo. Quanto poi al fatto che l'anticipata liquidazione sarebbe stata una scelta autonoma della
dichiarazione nel luogo di destinazione, ma non quando sia contestato che essa sia mai pervenuta a quell'indirizzo”. La sentenza precisa anche che “l'operatività della presunzione di conoscenza stabilita dall'art.
1335 c.c. presuppone, infatti, che la dichiarazione sia giunta all'indirizzo del destinatario, inteso l'indirizzo come luogo risultante, in concreto, nella sfera di dominio e controllo del destinatario medesimo, ma non esige, allorché la dichiarazione sia trasmessa a mezzo del servizio postale, che la consegna dell'atto avvenga secondo le norme del codice postale”: non sembra quindi venire in rilievo, per es., un disconoscimento di firma. pagina 3 di 4 ricorrente, che non vale a provare il danno da mancato esercizio del recesso, si osserva che il problema è malposto. Si afferma che “In ogni caso non ha né allegato né dimostrato né, Parte_1 tantomeno, offerto di dimostrare, che la decisione di riscattare le polizze sia stata determinata dall'asserita, mancata ricezione della comunicazione prevista dall'art. 6 del Regolamento IVASS n. 41/2018 e in particolare che, avesse ricevuto quella comunicazione, avrebbe certamente esercitato facoltà di recesso anticipato senza oneri”. Certamente la comunicazione di cui al doc. 3 appare alquanto discutibile laddove evidenzia la volontà di ripetere tutte le somme già in precedenza versate in ragione dei contratti assicurativi. Si è già evidenziato, infatti che il recesso non opera ex tunc. La stessa manifesta tuttavia la volontà di troncare il rapporto assicurativo in corso;
il riferimento al recesso è inequivoco, del resto, in doc. 9 del 20.6.2023. Il recesso avviene senza costi, non essendo previsti né dal codice delle assicurazioni né dal codice civile. Legittima quindi la pretesa di parte attrice a ché il diritto a recedere sia effettuato senza costi. Il punto tuttavia è che il recesso ha già di per sé determinato la cessazione del rapporto. Il recesso aveva quindi prodotto effetto già prima del pagamento dell'anticipata liquidazione. La compagnia assicuratrice doveva prendere atto del venire meno del rapporto, e non dare seguito al pagamento, perché sine causa. Consegue la condanna alla restituzione di € 21.921,53, pagati a far tempo dal 14.3.2023 al fine di formalizzare la fine del rapporto. Su tali somme sono dovuti gli interessi ex art. 1284 c. I c.c. dalla data del pagamento (14.3.2023) ed ex art. 1284 c. IV c.c. dalla data del deposito del ricorso. Non vi è spazio per la condanna ex art. 12 -bis del d. lgs. 28/2010, potendo la parte rifiutare la partecipazione alla procedura di mediazione adducendo quello che ritiene essere un giustificato motivo. Spese pari a € 4000,00, oltre spese generali 15% e c.p.a. (non anche i.v.a. essendo parte ricorrente soggetto passivo d'imposta che, in tale qualità, già porta a credito l'i.v.a. esposta in fattura dal suo patrocinante), oltre € 264,00 di spese vive, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta CONDANNA al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
• di € 21.921,53 oltre interessi ex art. 1284 c. I c.c. dal 14.3.2023 ed ex art. 1284 c. IV c.c. dal 10.6.2025
• di € 4.000,00, oltre spese generali 15%, c.p.a. ed € 264,00 di spese vive con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Giuseppe Silvestro Milano, 29 ottobre 2025 il giudice dott. Claudio Tranquillo
pagina 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Se la lettera raccomandata non è pervenuta al destinatario per mancanza o assenza, il procedimento si perfeziona (e la presunzione ex art. 1335 c.c. opera) nel momento in cui è dato al destinatario avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, e non già nel momento in cui il plico è arrivato all'indirizzo ma non è stato ricevuto (Cass. n. 22311/2016). Secondo Cass. n. 12822/2016 occorre invece anche l'avviso di ricevimento o l'attestazione di compiuta giacenza (così anche Cass. n. 20273/2022); la tesi tradizionale, i.e. della sufficienza della prova della spedizione, è stata riaffermata da Cass. 17204/2016 e da Cass. n. 22687/2017. 2 La sentenza, in motivazione, evidenzia che “La spedizione di una comunicazione in plico raccomandato non vale da sola a stabilire che il destinatario sia venuto a conoscenza della dichiarazione in esso contenuta, occorrendo, invece, provare, a differenza di quanto sostiene il ricorrente, che detto plico sia pervenuto a destinazione, per poter fondare una presunzione di conoscenza nei confronti del destinatario;
il principio di presunzione di conoscenza posto dall'art. 1335 c.c., infatti, opera, si, per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della pagina 2 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23137/2025 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. SILVESTRO Parte_1 P.IVA_1
PE, elettivamente domiciliato in VIA MATTEOTTI, 30 83013 MERCOGLIANO presso il difensore avv. SILVESTRO PE ATTORE contro (C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. LAVIZZARI GIANLUCA FAUSTO, elettivamente domiciliato in VIA B. CELLINI, 21 MILANO presso il difensore avv. LAVIZZARI GIANLUCA FAUSTO CONVENUTO CONCLUSIONI Per “ Parte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e domanda: a) Accertare e dichiarare che la non ha inviato alla la comunicazione CP_2 Parte_1 dell'operazione di cessione del portafoglio, che non sussiste alcuna evidenza probatoria che attesti che la comunicazione appena richiama ta sia stata consegnata alla e per l'effetto, in ragione Parte_1 della dichiarazione di recesso del 14.03.2023, condannare la a corrispondere alla ricorrente la CP_2 somma di euro 21.921,53, pari ai costi di recesso trattenuti per la polizza n. 1210222, e per la polizza n. 1172754, il tutto con interessi di mora dal 14.03.2023 b) Accertare e dichiarare che la non ha CP_2 partecipato alla mediazione obbligatoria avviata dalla senza giustificato motivo, e per Parte_1
l'effetto condannarla, ex art. 12 -bis del d.lgs 28/2010, al pagamento di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione, Il tutto con condanna al pagamento delle spese e competenze di lite in favore del sottoscritto procuratore antistatario Per Controparte_1
Vorrà l'Ill.mo Tribunale adito - respingere ogni domanda di parte attrice anche per intervenuta decadenza - con vittoria di spese
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha presentato ricorso avverso Parte_1 Controparte_1
[...]
pagina 1 di 4 Lamenta la mancata comunicazione del trasferimento di parte del portafoglio di Zurich assicurazioni, comprensivo di due polizze intestata alla stessa ricorrente, in favore della CP_2
. Ne è derivata l'impossibilità per la di esercitare il diritto di recesso di cui
[...] Parte_1 all'art. 168 d. lgs. n. 385/1993 (articolo rubricato “Effetti del trasferimento di portafoglio, della fusione e della scissione”); n base allo stesso, se pure il trasferimento in questione non rappresenta una causa di risoluzione dei contratti assicurativi, lo stesso consente ai contraenti di recedere entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di autorizzazione nel caso in cui il trasferimento avvenga a favore di un'impresa di assicurazione che abbia la sede legale all'estero, oppure a favore di una sede secondaria all'estero di un'impresa che ha la sede legale nel territorio della Repubblica. Ora, non risulta effettivamente provato, benché contestato, che all'indirizzo della società attrice sia pervenuta la comunicazione idonea a legittimare l'esercizio del diritto di recesso (doc. 6 conv.), da porre in essere nel termine di 60 giorni dal relativo ricevimento. Parte convenuta, senza articolare alcuna richiesta di prova costituenda, ha dimostrato solo, tramite i docc. 6, 7 e 8, di avere un rapporto contrattuale con una società incaricata dell'invio della corrispondenza in oggetto;
del fatto che quest'ultima ha dichiarato di avere eseguito la consegna;
del fatto che ai fini della consegna la società incaricata si sarebbe avvalsa di
[...]
(docc. 7), tramite trasmissione “massiva”; darebbe atto del fatto Controparte_3 CP_3 che le avrebbe consegnato una serie di comunicazioni da inviare. Nulla di Parte_2 specifico sull'effettiva consegna della comunicazione o anche solo sul fatto che siano state inoltrate. Consegue che non è stato possibile per gli attori esercitare il diritto di recesso. Non si ignora che l'onere probatorio del mittente, secondo un primo indirizzo, si esaurisce nel provare soltanto l'avvenuta spedizione, posto che l'arrivo all'indirizzo del destinatario sarebbe provato in forza di una presunzione di regolarità del servizio postale e telegrafico (in caso di telefax, la presunzione opera sul presupposto che sia stato provato l'inoltro al corretto numero di fax del destinatario: cfr. Cass. n. 349/2013): sicché al mittente basta in sostanza produrre la ricevuta di spedizione ma non anche l'avviso di ricevimento (cfr. Cass. n. 511/2019; in precedenza Cass. 17204/2016 e da Cass. n. 22687/2017) (1). Più correttamente però un diverso indirizzo attribuisce rilievo, in caso di contestazione dell'arrivo all'indirizzo di destinazione, alla necessità di produrre anche l'avviso di ricevimento (Cass. n. 20273/2022 (2)). Ora, a parte l'opinabilità dell'argomento della presunzione di regolarità, emergente nel momento in cui la giurisprudenza ritiene che la stessa non operi qualora l'atto sia stato spedito con lettera semplice anziché tramite raccomandata (cfr. Cass. n. 1265/1999), resta il fatto che non vi è traccia di una ricevuta di spedizione o similia.
Ciò premesso, la ricorrente allega di essere venuta a conoscenza dei presupposti del relativo diritto solo nel marzo del 2023, e che nello stesso mese ha esercitato il recesso (cfr. all. 3 ric.nte). Il punto, nella sua fattualità, non è contestato. Ciò premesso, la portata del diritto di recesso deve essere intesa secondo i criteri ordinari del diritto comune dei contratti. Il recesso è il venire meno del rapporto contrattuale benché ex art. 1372 c.c. lo stesso sia destinato a protrarsi. Nel caso dell'art. 168 c.a.p., lo stesso si giustifica perché si ritiene che l'assicurato abbia peculiare motivo di affidamento in ragione della sede dell'impresa assicuratrice. Lo stesso opera ex nunc;
un effetto retroattivo richiederebbe una specifica previsione normativa o contrattuale. Per questo motivo, lo stesso non ha effetto sulle prestazioni già eseguite. Lo stesso non legittima quindi il rimborso delle somme già erogate ma, al più, il rimborso della quota del premio annuale relativa al periodo, di identica durata, nel corso del quale è avvenuto il trasferimento del portafoglio, in proporzione al periodo dell'anno in cui la polizza è entrata a far parte dell'impresa estera acquirente del portafoglio. Tutto ciò premesso in diritto, nel ricorso introduttivo non vi è domanda di restituzione dei premi già pagati, bensì solo quella di restituzione delle somme pagate per recedere. Parte ricorrente allega infatti che ha chiesto di recedere senza costi dai contratti di polizza Zurich ma che , al contrario, ha rigettato la richiesta procedendo ad applicare i costi per CP_2 recesso anticipato appositamente quantificati in € 21.921,53, oggetto di ripetizione. Parte convenuta allega l'intervenuta decadenza dal diritto, tenuto conto anche del fatto che onere della medesima era solo l'invio della comunicazione, mentre alcuna assunzione di responsabilità appare prevista per legge nel caso di mancato arrivo a destinazione. Inoltre, non è provato che l'anticipato riscatto delle polizze sia avvenuto in collegamento causale con il mancato esercizio del diritto di recesso. È evidente tuttavia che un diritto di recesso non può dipendere dalle gambe di un postino. Se l'arrivo è tardivo, o mancante, non per ciò solo il diritto di recesso viene meno: puramente e semplicemente, sorge nel momento in cui il titolare è messo nelle condizioni di esercitarlo. Quanto poi al fatto che l'anticipata liquidazione sarebbe stata una scelta autonoma della
dichiarazione nel luogo di destinazione, ma non quando sia contestato che essa sia mai pervenuta a quell'indirizzo”. La sentenza precisa anche che “l'operatività della presunzione di conoscenza stabilita dall'art.
1335 c.c. presuppone, infatti, che la dichiarazione sia giunta all'indirizzo del destinatario, inteso l'indirizzo come luogo risultante, in concreto, nella sfera di dominio e controllo del destinatario medesimo, ma non esige, allorché la dichiarazione sia trasmessa a mezzo del servizio postale, che la consegna dell'atto avvenga secondo le norme del codice postale”: non sembra quindi venire in rilievo, per es., un disconoscimento di firma. pagina 3 di 4 ricorrente, che non vale a provare il danno da mancato esercizio del recesso, si osserva che il problema è malposto. Si afferma che “In ogni caso non ha né allegato né dimostrato né, Parte_1 tantomeno, offerto di dimostrare, che la decisione di riscattare le polizze sia stata determinata dall'asserita, mancata ricezione della comunicazione prevista dall'art. 6 del Regolamento IVASS n. 41/2018 e in particolare che, avesse ricevuto quella comunicazione, avrebbe certamente esercitato facoltà di recesso anticipato senza oneri”. Certamente la comunicazione di cui al doc. 3 appare alquanto discutibile laddove evidenzia la volontà di ripetere tutte le somme già in precedenza versate in ragione dei contratti assicurativi. Si è già evidenziato, infatti che il recesso non opera ex tunc. La stessa manifesta tuttavia la volontà di troncare il rapporto assicurativo in corso;
il riferimento al recesso è inequivoco, del resto, in doc. 9 del 20.6.2023. Il recesso avviene senza costi, non essendo previsti né dal codice delle assicurazioni né dal codice civile. Legittima quindi la pretesa di parte attrice a ché il diritto a recedere sia effettuato senza costi. Il punto tuttavia è che il recesso ha già di per sé determinato la cessazione del rapporto. Il recesso aveva quindi prodotto effetto già prima del pagamento dell'anticipata liquidazione. La compagnia assicuratrice doveva prendere atto del venire meno del rapporto, e non dare seguito al pagamento, perché sine causa. Consegue la condanna alla restituzione di € 21.921,53, pagati a far tempo dal 14.3.2023 al fine di formalizzare la fine del rapporto. Su tali somme sono dovuti gli interessi ex art. 1284 c. I c.c. dalla data del pagamento (14.3.2023) ed ex art. 1284 c. IV c.c. dalla data del deposito del ricorso. Non vi è spazio per la condanna ex art. 12 -bis del d. lgs. 28/2010, potendo la parte rifiutare la partecipazione alla procedura di mediazione adducendo quello che ritiene essere un giustificato motivo. Spese pari a € 4000,00, oltre spese generali 15% e c.p.a. (non anche i.v.a. essendo parte ricorrente soggetto passivo d'imposta che, in tale qualità, già porta a credito l'i.v.a. esposta in fattura dal suo patrocinante), oltre € 264,00 di spese vive, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta CONDANNA al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
• di € 21.921,53 oltre interessi ex art. 1284 c. I c.c. dal 14.3.2023 ed ex art. 1284 c. IV c.c. dal 10.6.2025
• di € 4.000,00, oltre spese generali 15%, c.p.a. ed € 264,00 di spese vive con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Giuseppe Silvestro Milano, 29 ottobre 2025 il giudice dott. Claudio Tranquillo
pagina 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Se la lettera raccomandata non è pervenuta al destinatario per mancanza o assenza, il procedimento si perfeziona (e la presunzione ex art. 1335 c.c. opera) nel momento in cui è dato al destinatario avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, e non già nel momento in cui il plico è arrivato all'indirizzo ma non è stato ricevuto (Cass. n. 22311/2016). Secondo Cass. n. 12822/2016 occorre invece anche l'avviso di ricevimento o l'attestazione di compiuta giacenza (così anche Cass. n. 20273/2022); la tesi tradizionale, i.e. della sufficienza della prova della spedizione, è stata riaffermata da Cass. 17204/2016 e da Cass. n. 22687/2017. 2 La sentenza, in motivazione, evidenzia che “La spedizione di una comunicazione in plico raccomandato non vale da sola a stabilire che il destinatario sia venuto a conoscenza della dichiarazione in esso contenuta, occorrendo, invece, provare, a differenza di quanto sostiene il ricorrente, che detto plico sia pervenuto a destinazione, per poter fondare una presunzione di conoscenza nei confronti del destinatario;
il principio di presunzione di conoscenza posto dall'art. 1335 c.c., infatti, opera, si, per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della pagina 2 di 4