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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 01/10/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Giuseppina
Valestra, ha pronunciato, all'udienza del 1° ottobre 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1575/2025 R.G. e vertente
fra
(C.F. ) nata a [...] il [...] difesa e Parte_1 C.F._1 rappresentata dall'Avv. Antonio Di Lena e dall'Avv. Mariangela D'Andrea., domiciliata presso il di loro studio, giusta procura in atti.
- RICORRENTE -
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dalla CP_1
Dott.ssa Dr. Dr. , Dr. CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, funzionari incaricati della rappresentanza e difesa dell'Ente in virtù di provvedimento
[...] autorizzativo n. 2008/6400/000011;
- RESISTENTE -
OGGETTO: assegno mensile di assistenza.
FATTO E DIRITTO
1 1.La parte indicata in epigrafe ha proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c., al fine di ottenere il riconoscimento dello stato di invalidità pari al 75 % ai fini del riconoscimento del beneficio dell'assegno mensile di assistenza.
Con memoria ritualmente depositata, l' ha chiesto il rigetto della domanda, deducendo la CP_1 carenza dell'interesse ad agire attesa la carenza del prescritto requisito reddituale.
Domandava, quindi, di dichiarare infondato il ricorso per accertamento tecnico preventivo espletato;
con condanna della controparte al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio.
La causa è stata istruita mediante acquisizione documentale e, in data 1 ottobre 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenete il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso è inammissibile.
Dalla documentazione in atti si evince che parte ricorrente presentava, con ricorso ex art. 445 bis c.p.c., domanda diretta ad ottenere l'assegno mensile di assistenza, contestando il diniego reso in fase amministrativa da parte della preposta Commissione;
che, dall'esame della documentazione in atti, risulta che la signora è titolare di redditi superiori ai Parte_1 limiti consentiti per l'erogazione del beneficio domandato. Per tali ragioni, in accoglimento della domanda, va dichiarato che il ricorso ex art. 415 bis c.p.c. deve ritenersi inammissibile attesa la insussistenza del requisito reddituale necessario al conseguimento della prestazione rivendicata (si veda, ex multis, Cass. civ., sez. lav. ordinanza 2587 del 05.02.2020:
“L'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., che l'accertamento medico- legale, richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad una concreta utilità per il ricorrente - la quale potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione "prima facie", altri presupposti della predetta prestazione -, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario”);
Il ricorso deve altresì ritenersi inammissibile in riferimento alla domanda afferente il richiesto accertamento della invalidità nella misura superiore al 74 % per il conseguimento dei benefici pensionistici ex art. 80, comma 3 della L. 23 dicembre 2000 n. 388; detta domanda oltre che
2 tardiva sotto il profilo processuale, risulta, inammissibile, in quanto non rientrante nella controversie di cui al 445 bis c.p.c. 1° comma.
Per le ragioni esposte, consegue la inammissibilità del ricorso.
3. Le connotazioni oggettive e soggettive della controversia impongono la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
con ricorso depositato 7.06.2025, ogni altra domanda, eccezione e deduzione
[...] disattesa, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) compensa interamente le spese di lite.
Potenza, 1° ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
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