CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. V, sentenza 11/02/2026, n. 2059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2059 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2059/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENICCOLA IS, Presidente
ROSI IS, RE
GARRI FABRIZIA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18639/2024 depositato il 16/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401426095 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401426095 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401426095 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401426095 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12582/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rilevato che la sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401426095, con il quale è stato richiesto il pagamento per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (ta.ri.) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (tefa) anni 2020 - 2023 relativo all'immobile sito in Indirizzo_1 proprietà della società Società_1 SRL e ne ha chiesto l'annullamento per non debenza, atteso che deve essere imputata a suo carico solo la superficie effettivamente utilizzata, ovvero 347,50 mq., così come previsto tra le parti del contratto di comodato e poi di locazione, chiede pertanto l'invio della richiesta per la quota di spettanza alla società proprietaria ed allega planimetria;
che si è costituita Roma Capitale e ha ribadito la giustezza del proprio accertamento conseguente alla omessa iscrizione ai fini Ta.Ri. di due unità immobiliari, site in Indirizzo_1 per l'importo di complessivi € 51.926,00 comprensiva di interessi, sanzioni e spese. Preliminarmente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto non depositato in un formato regolamentare, ma in quanto copia per immagine di un documento analogico;
quanto alla legittimità della pretesa ha evidenziato che la ricorrente
è il soggetto passivo del tributo in quanto detentrice degli immobili oggetto di accertamento, a fronte dell'assenza di dichiarazioni di subentro per il versamento Tari, per il periodo che va dal 1 gennaio 2020 al
31 dicembre 2023. Quanto alla lamentata erronea metratura computata, si evidenzia che la ricorrente non ha fornito la prova di quanto asserito, di talchè l'istanza di autotutela presentata dalla stessa è stata respinta;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che il ricorso è ammissibile: le diverse caratteristiche del formato del ricorso depositato al fascicolo non hanno inciso sulla comprensibilità del testo da parte della controparte - come dimostrato dal tenore delle sue controdeduzioni - né ne hanno precluso l'esame da parte di questo organo giudicante;
che va osservato, d'altra parte, che il ricorso proposto non presenta profili di fondatezza. E' infatti pacifico che la contribuente ha omesso di denunciare la detenzione dei locali oggetto dapprima del contratto di comodato e poi di locazione e non ha corrisposto l'imposta dovuta. Quanto all'entità dell'imposta, va ribadito il principio di diritto che è sempre onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale (cfr. Cass. sez.6-5, Ordinanza n. 21335 del 06/07/2022, Rv. 665315 – 01; Sez.5, Sentenza n. 22130 del 22/09/2017,
Rv. 645621 - 01); che la documentazione prodotta dalla contribuente non è in grado di dimostrare che solo una parte dei locali oggetti del contratto di locazione siano utilizzati da essa ricorrente, posto che nel contratto di locazione nulla viene detto in ordine a tale suddivisione di spazi rispetto alle consistenze immobiliari condotte in locazione dalla ricorrente e la planimetria con annotazioni vergate a mano, inserita nel corpus del ricorso, non può costituire prova della asserita ripartizione;
che al rigetto consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano giusto dispositivo.
P.Q.M.
RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA LA RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE CHE LIQUIDA IN EURO QUATTROMILA.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sez. Vª della CGT, l'1 dicembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
SA SI SA LA
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENICCOLA IS, Presidente
ROSI IS, RE
GARRI FABRIZIA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18639/2024 depositato il 16/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401426095 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401426095 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401426095 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401426095 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12582/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rilevato che la sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401426095, con il quale è stato richiesto il pagamento per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (ta.ri.) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (tefa) anni 2020 - 2023 relativo all'immobile sito in Indirizzo_1 proprietà della società Società_1 SRL e ne ha chiesto l'annullamento per non debenza, atteso che deve essere imputata a suo carico solo la superficie effettivamente utilizzata, ovvero 347,50 mq., così come previsto tra le parti del contratto di comodato e poi di locazione, chiede pertanto l'invio della richiesta per la quota di spettanza alla società proprietaria ed allega planimetria;
che si è costituita Roma Capitale e ha ribadito la giustezza del proprio accertamento conseguente alla omessa iscrizione ai fini Ta.Ri. di due unità immobiliari, site in Indirizzo_1 per l'importo di complessivi € 51.926,00 comprensiva di interessi, sanzioni e spese. Preliminarmente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto non depositato in un formato regolamentare, ma in quanto copia per immagine di un documento analogico;
quanto alla legittimità della pretesa ha evidenziato che la ricorrente
è il soggetto passivo del tributo in quanto detentrice degli immobili oggetto di accertamento, a fronte dell'assenza di dichiarazioni di subentro per il versamento Tari, per il periodo che va dal 1 gennaio 2020 al
31 dicembre 2023. Quanto alla lamentata erronea metratura computata, si evidenzia che la ricorrente non ha fornito la prova di quanto asserito, di talchè l'istanza di autotutela presentata dalla stessa è stata respinta;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che il ricorso è ammissibile: le diverse caratteristiche del formato del ricorso depositato al fascicolo non hanno inciso sulla comprensibilità del testo da parte della controparte - come dimostrato dal tenore delle sue controdeduzioni - né ne hanno precluso l'esame da parte di questo organo giudicante;
che va osservato, d'altra parte, che il ricorso proposto non presenta profili di fondatezza. E' infatti pacifico che la contribuente ha omesso di denunciare la detenzione dei locali oggetto dapprima del contratto di comodato e poi di locazione e non ha corrisposto l'imposta dovuta. Quanto all'entità dell'imposta, va ribadito il principio di diritto che è sempre onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale (cfr. Cass. sez.6-5, Ordinanza n. 21335 del 06/07/2022, Rv. 665315 – 01; Sez.5, Sentenza n. 22130 del 22/09/2017,
Rv. 645621 - 01); che la documentazione prodotta dalla contribuente non è in grado di dimostrare che solo una parte dei locali oggetti del contratto di locazione siano utilizzati da essa ricorrente, posto che nel contratto di locazione nulla viene detto in ordine a tale suddivisione di spazi rispetto alle consistenze immobiliari condotte in locazione dalla ricorrente e la planimetria con annotazioni vergate a mano, inserita nel corpus del ricorso, non può costituire prova della asserita ripartizione;
che al rigetto consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano giusto dispositivo.
P.Q.M.
RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA LA RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE CHE LIQUIDA IN EURO QUATTROMILA.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sez. Vª della CGT, l'1 dicembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
SA SI SA LA