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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/03/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Manuela Pellerino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero R.G. 5226/2023,
TRA
Parte_1
elettivamente domiciliato in Ugento alla via Capitano Antonio Congedi, n. 33, presso lo studio dell'Avv. Marco Carluccio (pec: che lo rappresenta e Email_1
difende, come da mandato in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Matino alla via Volturno, 39, presso lo studio dell'Avv. Giorgio A. Marsano (pec:
che la rappresenta e difende, in virtù di procura Email_2
generale alle liti per Notar del 22.10.2014 Rep. n.34136 Racc. n.21726; Persona_1
RESISTENTE
NONCHE'
Controparte_2
In persona del legale rappresentante p.t.
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 28.2.2025. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.7.2023, agiva in giudizio nei confronti di Parte_1 [...]
e esponendo di aver sottoscritto, con la Controparte_1 Controparte_3 [...]
– Filiale di Gallipoli, un mutuo fondiario per la somma di € 130.000,00, da Controparte_1 corrispondere in quindici anni, con trattenute a cadenza semestrale, per un importo di rata pari ad €
5.620,07, unitamente ad una polizza assicurativa con avente n. Controparte_3
NRC46270. Aggiungeva che a seguito della diagnosi di inabilità totale dovuta alla scoperta di due tumori, in data 22.02.2022, aveva formalizzato l'apertura del sinistro, richiedendo l'attivazione dell'operatività della polizza assicurativa, trovandosi in una situazione di inabilità permanente, e che aveva ricevuto un diniego dalla Compagnia assicurativa, in data 4.3.2022, con la motivazione che la polizza sottoscritta non copriva la condizione di inabilità.
Concludeva per la condanna al pagamento della somma di € 16.860,21 oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese.
Con comparsa di risposta depositata il 4.12.2023, si costituiva Controparte_1
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e concludendo nel merito per il rigetto della domanda;
con vittoria di spese. provvedeva a notificare il ricorso a (cessionaria della polizza Parte_1 Controparte_2
assicurativa), che restava contumace.
La causa veniva, dunque, rinviata per la discussione al 28.2.2025 e, ex art. 281 sexies, comma 3
c.p.c., era trattenuta in decisione.
********
In via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla banca resistente, in quanto la polizza assicurativa era stata proposta dalla medesima banca ed era collegata al contratto di mutuo, pertanto, in caso di operatività della polizza l'istituto bancario non avrebbe dovuto insistere nel pagamento delle rate residue da parte del mutuatario.
Nel merito, tuttavia, il ricorso non può trovare accoglimento e deve essere rigettato.
Lo stesso ricorrente ha prodotto il modulo di adesione alla polizza assicurativa, da cui si evince chiaramente che egli aveva accettato unicamente il “pacchetto C” che lo garantiva solo in caso di decesso. Anche nella pagina successiva, sottoscritta dal si evince dalla tabella che Pt_1
trattavasi di una polizza sulla vita. Per la parte restante deve ritenersi che il modello impiegato venisse utilizzato dalla Compagnia assicurativa anche per le altre tipologie di contratto riconducibili ai pacchetti A e B e che, quindi, non sia dirimente nell'individuare il tipo di garanzia prescelto che veniva barrato nella pagina precedente. D'altronde, il ricorrente non ha fornito prova di aver corrisposto il premio assicurativo riferibile al
“pacchetto B” che includeva anche l'invalidità permanente.
Non può essere, inoltre, presa in considerazione la documentazione depositata dal ricorrente con riguardo alle condizioni contrattuali aggiornate al 31.5.2013, giacché la polizza in questione era stata stipulata precedentemente, precisamente in data 20.2.2013, e, dunque, non potevano essere quelle depositate le condizioni contrattuali di riferimento.
Considerato l'esito del giudizio, le spese di lite della banca resistente vanno poste a carico del ricorrente, nell'importo liquidato in dispositivo.
Nulla è dovuto per le spese di rimasta contumace. Controparte_2
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda del ricorrente;
2) condanna al pagamento in favore di in persona Parte_1 Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite che si liquidano in € 1.700,00 per compenso, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%, IVA e CPA, come per legge.
Lecce, 15.3.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Manuela Pellerino