Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 2655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2655 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
1
Proc. 12304 / 2022 R.G.
Tribunale di Napoli
Nona Sezione civile
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Giudice Unico Felice Angelo Pizzi ha pronunciato all'esito della scadenza del termine per atti difensivi finali di cui all'art. 190 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 12304/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: rivendica e risarcimento del danno, e vertente
TRA
con codice fiscale elett.te dom.ta in Napoli alla via Parte_1 P.IVA_1
Comunale del Principe n. 13 presso la sede legale di tale ente pubblico, rappresentata e difesa dall'avv. Monica Laiso in virtù di procura speciale in calce al ricorso introduttivo
ATTRICE
E
con codice fiscale , elett.te dom.ta in Napoli alla via CP_1 C.F._1
Emilio Scaglione n. 121 presso gli avv.ti Antonio Giordano e Barbara De Liso , dai quali è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta
CONVENUTA
CONCLUSIONI :
le parti concludono come da verbale di udienza del 2/12/2024 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il 18/5/2022 nelle forme del rito sommario di cognizione di cui all'art. 702 bis c.p.c., la ha Parte_2
dedotto di essere proprietaria di un immobile, non destinato a fini istituzionali, sito in
Napoli ( prov. NA ) alla via Maria Longo n. 57, iscritto nel N.C.E.U. del Comune di
Napoli sez. SLO foglio 1 particella 10 sub. 15, come da visura catastale allegata (all.
4), ed ha asserito che detto immobile le era stato trasferito ai sensi e per gli effetti dell'art. 66 della L. n. 833 del 1978, dell'art. 5 del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 26 della L.R. 32/1994, come da D.P.G.R. n. 509 del 22/3/2001 (all.1).
La ricorrente ha aggiunto che il bene era stato occupato senza alcun titolo da tale con la quale non era mai stato stipulato un contratto di locazione, e di CP_1
avere bisogno dell'immobile per metterlo a reddito al fine di assicurare per il territorio le risorse economiche idonee ad assicurare i livelli uniformi di assistenza sanitaria di cui all'art. 6 della L.R. 32/1994.
Di qui la richiesta di emissione di un ordine di rilascio contro quest'ultima ed in proprio favore nonché di risarcimento del danno per l'occupazione senza titolo. Trattasi di domanda reale di rivendica accompagnata da una richiesta risarcitoria nella misura di euro 6.370,73 sul presupposto della illecita occupazione del bene.
Il contraddittorio è stato ritualmente instaurato il 18/10/2022 mediante notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione della prima udienza di comparizione nei confronti della convenuta, che si è costituita in giudizio depositando una comparsa di risposta, con la quale ha eccepito di versare il canone di locazione nella misura di euro
447,65, come da documentazione depositata (all. 7), ed ha dichiarato di non essere pertanto una occupante abusiva del cespite per cui è causa ma di avere un titolo di detenzione del bene. La resistente ha aggiunto di avere avuto la necessità e l'urgenza
di reperire esso immobile, a causa del provvedimento cautelare del CP_2
di sgombero “ad horas” del nucleo familiare di ella comparente, famiglia
[...]
, prot. ord. Sind. n. 39 del 17/4/2019 , dal precedente alloggio in Persona_1 3
assegnazione ubicato in via Maria Longo n. 50 “Complesso Ospedaliero Santa Maria
Parte Del Popolo degli Incurabili”, e che la sarebbe stata inadempiente, perché, pur essendosi impegnata alla supervisione e verifica dei lavori di ristrutturazione degli alloggi sgomberati, questi non sarebbero mai stati ripristinati e riassegnati. Inoltre la
Parte avrebbe stabilito un contributo su nuovo canone ( proporzionale al contributo regionale ) corrisposto solo nel giugno 2022 e nella misura insufficiente di euro 4.619.
Nel corso dell'udienza del 6/2/2023 il Giudice ha disposto il mutamento del rito da sommario in ordinario e visto l'art. 702 ter comma 3 c.p.c. ha fissato una nuova udienza di comparizione e di trattazione di fronte a sé.
Parte Una volta concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la ha precisato con la prima memoria istruttoria che la occupazione del bene da parte della era stata CP_1
accertata con verbale di identificazione della Polizia Municipale del 3/12/2020 e che si era costituito un tavolo d'intesa fra la Regione Campania, la ed il Parte_2
in rappresentanza delle famiglie sgomberate nel Controparte_3
quale era stato concordato che, a favore delle famiglie sgomberate venisse erogato un contributo regionale triennale di euro 3.000 per ciascun nucleo familiare, regolarmente corrisposto, oltre ad un fondo aziendale che doveva essere concesso a ciascuna famiglia per il tramite del Controparte_2
Quindi la controversia è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e rimessa in decisione con l'assegnazione dei termini per il deposito degli atti difensivi finali.
Ora, secondo l'assunto attoreo, il predetto immobile sarebbe stato trasferito in proprietà
all' ai sensi e per gli effetti dell'art. 66 della L. n. 833 Controparte_4
del 1978, dell'art. 5 del D.L.vo 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 26 della L.R. 32/1994,
come da D.P.G.R. n. 509 del 22.3.2001 (all.1). Occorre quindi partire dall'analisi 4
dell'art. 66 della L. n. 833 del 1978, dell'art. 5 D.Lgs. n. 502 del 1992 e dell'art. 26
della L.R. 32/1994.
L'art. 66 cit. stabilisce che: a) i beni mobili ed immobili e le attrezzature degli enti
ospedalieri sono trasferiti al patrimonio del Comune in cui sono collocati con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali;
b) i rapporti giuridici relativi alle attività di assistenza sanitaria attribuita alle unità sanitarie locali sono trasferiti ai Comuni
competenti per territorio;
c) alle unità sanitarie locali è affidata la gestione dei beni e delle attrezzature destinati ai servizi igienico-sanitari dei Comuni e all'esercizio di tutte le funzioni dei Comuni in materia igienico - sanitaria;
d) le Regioni adottano gli atti legislativi ed amministrativi necessari per realizzare i trasferimenti e regolare i rapporti patrimoniali degli enti ed istituti ospedalieri soppressi.
L'art. 5 cit., mutuato nell'art. 26 della L.R. 32/1994, prevede che “ i beni mobili,
immobili, compresi quelli da reddito, e le attrezzature che alla data di entrata in vigore
del presente decreto fanno parte del patrimonio dei Comuni e delle province con
vincolo di destinazione alle sono trasferiti al patrimonio delle e delle Pt_3 Pt_3
aziende ospedaliere. I trasferimenti sono effettuati con provvedimento regionale “.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, "il trasferimento previsto dalle
norme sopra indicate attua la successione di un ente nei beni di un altro definita dalla
funzione. Le disposizioni di legge che lo prevedono stabiliscono i criteri per
l'individuazione dei beni che ne debbono formare oggetto, escludendo l'esercizio di
poteri discrezionali da parte dell'autorità amministrativa cui è demandata l'adozione
dei provvedimenti attuativi. In particolare l'art. 66, prevede che le Regioni emanino i
provvedimenti legislativi ed amministrativi necessari per realizzare il trasferimento;
la
relativa operazione implica un solo momento di discrezionalità ed è quello concernente
la "gradualità" del trasferimento che per il resto è collegato a specifiche previsioni di 5
legge che fissano i parametri per l'individuazione dei beni, per cui va escluso che
l'autorità che assume i provvedimenti attuativi disponga di poteri discrezionali" ( cfr.
Cass. civ., sez. un., 23/2/2007, n. 4206 ).
Il modello adottato non prevede, quindi, la mediazione di un atto discrezionale della
P.A. fra la legge ed il trasferimento, bensì atti esecutivi e dichiarativi del trasferimento già avvenuto per legge, il che è lo stesso che dire che la previsione di cui all'art. 5
D.Lgs. 502/1992, nello stabilire il trasferimento ad opera della Regione e a favore delle
( dotate di personalità giuridica di diritto pubblico ) dei beni facenti parte del Pt_1
patrimonio comunale con vincolo di destinazione alle vecchie unità sanitarie locali,
contempla atti puramente ricognitivi, costituiti da decreti della Regione, che, in adempimento di un precetto di legge, impongono il mero riconoscimento della qualità di bene del patrimonio comunale con vincolo di destinazione a favore delle unità sanitarie.
In definitiva, la fonte della pretesa proprietaria della attrice è costituita da un atto di accertamento operato da un ente pubblico, nella fattispecie dalla Regione Campania,
atto costituito dal D.P.G.R. n. 509 del 22/3/2001, che è stato allegato.
Tale atto amministrativo ha natura meramente ricognitiva, e, per quanto certificato nella certificazione notarile sostitutiva della documentazione ipocatastale, allegata ritualmente alla prima memoria istruttoria di parte attrice depositata l'1/11/2023, tra i beni trasferiti in virtù del decreto regionale rientra l'immobile ubicato in Napoli alla via
Maria Longo n. 57 ed identificato catastalmente alla sez. SLO foglio 1 particella 10
sub. 15. Sempre la certificazione notarile ipocatastale prodotta dalla ricorrente nel corso del giudizio menziona espressamente la circostanza della trascrizione del trasferimento
indicando tale identificativo catastale ed altri ancora, che però non costituiscono oggetto del ricorso introduttivo del presente giudizio. 6
Più in particolare, al suo interno si dà atto che tramite contratto in forma pubblica
Amministrativa del Vice Segretario Generale del del 18 settembre Controparte_2
1962 Rep. n. 9087 trascritto il 5 giugno 1963 ai numeri 24643/17825 avente ad oggetto la Rettifica della Convenzione del 15 gennaio 1955 n. 10137 stipulata tra il CP_2
e gli il aveva trasferito agli Ospedali Riuniti
[...] Controparte_5 Controparte_2
di Napoli la piena proprietà di 110 mq. e precisamente l'area riferita alle p.lle 10 e 40
del foglio 1 della sezione S. Lorenzo, riportata in giallo con tratteggio racchiusa dal perimetro A-B-C-D-E-F-A nella planimetria allegata a quell'atto sotto la lettera "C",
corrispondente oggi al fabbricato sito alla via Santa Maria Longo n. 57 di cui fa parte anche l'immobile per cui è causa.
Con il sopra citato atto del Segretario Generale del 15 gennaio 1955 Controparte_2
n. 10137, trascritto il 23 febbraio 1955, tra l'altro, ai numeri 5394/4126, gli CP_5
di Napoli avevano venduto al l'edificio ubicato in Napoli
[...] Controparte_2
composto di otto piani superiori, piano terra e seminterrato prospiciente su piazza
Cavour oltre a terreno adiacente a detto edificio della estensione di mq 5150 oltre l'abolita sede del Vico Madonna delle Grazie. Successivamente in forza della Legge
23.12.78 n. 833 e di quanto disposto dagli artt. 65 e 66, della Legge Regionale
09.06.1980 n. 57, dell'art. 26 della Legge regionale della Campania del 03.11.1994 n.
32, dell'art. 5 del D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 nel testo novellato col D.lgs. 19.06.1999 n.
229, i beni immobili erano stati trasferiti nel patrimonio delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.
Con D.P.G.R.C. n. 2696 del 16 aprile 1982, il Presidente della Giunta CP_6
aveva trasferito alle le funzioni amministrative e sanitarie
[...] Parte_4
esercitate dagli Enti , , Controparte_7 CP_8 [...]
e e statuito che i beni immobili, mobili e le attrezzature dei CP_9 Controparte_10 7
predetti Enti Ospedalieri erano trasferiti al patrimonio del Comune di ubicazione, con vincolo di destinazione alle territorialmente competenti. Pt_4
Il Presidente della Giunta Regionale Campania aveva individuato i beni trasferiti a seguito della disciplina di cui alla Legge 23.12.78 n. 833, della Legge Regionale
09.06.1980 n. 57, della Legge regionale della Campania del 03.11.1994 n. 32, D.Lgs.
30.12.1992 n. 502 nel testo novellato col D.Lgs. 19.06.1999 n. 229, decretando il trasferimento dei beni immobili ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 502/1992, con D.P.G.R.C.
509 del 2001 trascritto il 18 ottobre 2004 ai numeri 28755/17291 a favore dell'
[...]
CF contro il CF Controparte_11 P.IVA_1 Controparte_2
avente ad oggetto la piena proprietà di tutti gli immobili oggetto della P.IVA_2
certificazione.
Ne deriva la esistenza della continuità delle trascrizioni, attestata nella stessa certificazione notarile e rilevante ai sensi dell'art. 2650 c.c. ai fini della opponibilità del trasferimento ai terzi, e quindi in sostanza la indicazione di un titolo di proprietà in capo
Parte alla dell'immobile per cui è causa.
Nel merito, l'art. 948 c.c. prevede che il proprietario può rivendicare il bene di sua proprietà da chiunque lo possiede o detiene fornendo la c.d. "probatio diabolica", nel senso che deve dimostrare di essere proprietario risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino all'acquisto a titolo originario o dimostrando il possesso proprio e dei
suoi danti causa per il tempo necessario per l'usucapione, e ai sensi dell'art. 1158
c.c. il tempo necessario per l'usucapione ordinaria è di venti anni.
Per l'appunto ai sensi dell'art. 1146 comma 2 c.c. il successore a titolo particolare può
unire il suo possesso a quello del proprio dante causa allo scopo di goderne gli effetti ( e perciò, ai fini dell'usucapione ) e nel caso di specie il titolo di acquisto derivativo in 8
Parte favore della risiede direttamente in una previsione di legge e preesiste rispetto all'ultimo ventennio.
Parte Poiché non risultano trascrizioni contro la e l'attrice ha prodotto la visura catastale che dimostra l'intestazione in proprio favore, che pure di per sé sola ha un valore di mero indizio ( cfr. Cass. civ. sez. II, 3/3/2009, n. 5131 ).
Tutti gli elementi sopra considerati portano alla conclusione che la proprietà
dell'immobile per cui è causa faccia capo effettivamente alla attrice.
Inoltre l'attrice ha allegato al ricorso introduttivo una scheda riepilogativa propedeutica alla regolarizzazione delle situazioni relative al patrimonio immobiliare dell'ente pubblico, sottoscritta anche da tale con riguardo al bene per cui è causa, Persona_1
nella quale si dà atto concordemente del valore locativo del bene, pari ad euro 764,08
mensili, ridotto del 40% in ragione unicamente del reddito dell'aspirante conduttore ad euro 447,65. Il contratto di locazione non è tuttavia mai stato stipulato e sottoscritto né
con l' nè con la . Per_1 CP_1
Parte Ne consegue che la domanda della di rilascio va accolta con effetto immediato,
non trovando applicazione la norma di cui all'art. 56 comma 1 L. 392/1978, riferita solo alle locazioni di immobili urbani. In proposito la resistente non vanta alcun titolo di detenzione legittima sul bene, nel momento in cui la giurisprudenza di legittimità ( cfr .
Cass. civ. sez. III, 30/9/2016, n. 19410 ) ha riconosciuto che “in materia di contratti
conclusi dalla P.A., è necessaria la stipulazione in forma scritta a pena di nullità e,
conseguentemente, deve escludersi la possibilità di una sottoscrizione tacita per "facta
concludentia", posto che, altrimenti, si perverrebbe all'effetto di eludere il requisito
formale suddetto”.In aggiunta, l'art. 1 comma 4 L. 431/1998 impone la forma scritta ad
substantiam "per la stipula di validi contratti di locazione", riferendosi solo a quella abitativa, e anche tale nullità è assoluta, vale a dire rilevabile da entrambe le parti e 9
d'ufficio, attesa la "ratio" pubblicistica del contrasto all'evasione fiscale ( v. Cass. civ.
sez. un., 17/9/2015, n. 18214 ).
La presente pronuncia costituisce un titolo giudiziale valido per la restituzione, con efficacia erga omnes , vale a dire nei confronti di chiunque si trovi a detenere il bene nel momento in cui la sentenza stessa venga coattivamente eseguita, e quindi anche nei confronti dei terzi che non possano vantare un titolo opponibile al creditore avente diritto al rilascio ( cfr. sul punto Cass. civ. sez. I, 1/12/1998, n. 12174; Cass. civ. sez. II,
4/3/2003, n. 3183; Cass. civ. sez. III, 22/11/2000, n. 15083 ).
Quanto alla domanda risarcitoria attorea, risulta documentalmente accertato, per quanto risulta dal verbale redatto dalla Polizia Municipale di Napoli del 3/12/2020,
l'occupazione dell'immobile per cui è causa almeno da tale data. Poiché si tratta di una occupazione senza titolo, essa costituisce un illecito produttivo di un danno ingiusto,
che a sua volta deve presumersi. Infatti, in materia di occupazione senza titolo di bene immobile, anche a non voler ritenere che si sia in presenza di un danno in re ipsa , tale locuzione va sostituita con quella di “danno presunto” o “danno normale”, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato ( v. Cass. civ. sez. un., 15/11/2022, n. 33645 ).
Ricorre, in altri termini, una presunzione iuris tantum circa l'esistenza di un danno connesso alla perdita di disponibilità del bene ed all'impossibilità di conseguirne la relativa utilità ( cfr., tra le altre, Cass. civ. sez. I, 20/11/2018, n. 29990 ).
Lo specifico pregiudizio subìto, quale allegato dall'attrice, consiste nel fatto che, in
Parte mancanza dell'occupazione del bene da parte della , la avrebbe potuto CP_1
concedere l'immobile per cui è causa in godimento a terzi a titolo oneroso, e in proposito il giusto valore di mercato del bene era stato riconosciuto pure da un aspirante locatario nella misura di euro 764,08 mensili, come risulta dalla scheda di cui si è fatta 10
già menzione, che dimostra altresì la concreta e seria intenzione dell'ente pubblico di mettere a frutto l'immobile. La liquidazione del danno da occupazione illegittima ben può essere operata dal Giudice sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cd.
danno figurativo, quale il valore locativo del bene, o meglio ancora, con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato ( cfr. Cass.
civ. 33645/2022 cit. ). Beninteso, non assume alcun rilievo il fatto che la NO abbia percepito o meno da altri enti pubblici contributi in misura maggiore o minore di quanto
Parte si aspettasse o avesse diritto, posto che si tratta di soggetti diversi dalla e che in ogni caso la resistente vantava e vanta in relazione ad essi un interesse legittimo, e non un diritto soggettivo perfetto, il che significa che in nessun modo detti contributi possono essere portati in compensazione con il risarcimento del danno spettante alla attrice. Tantomeno la mancata riparazione dell'immobile che la aveva dovuto CP_1
sgomberare, a prescindere dall'esistenza di un diritto in tal senso alla ristrutturazione,
poteva giustificare l'occupazione senza titolo di un altro bene.
Ciò premesso, dal 3/12/2020 fino al 18/5/2022, data del deposito del ricorso introduttivo
Parte del presente giudizio, il danno ipoteticamente subìto dalla calcolato sulla base del valore di cui sopra, ammonterebbe ad euro 13.753,44 ( 764,08 x 18 ). Occorre tuttavia decurtare da tale cifra l'importo dei nove bollettini anteriori al deposito del ricorso,
prodotti dalla convenuta, attestanti il pagamento effettuato dalla NO in favore della
Parte
ciascuno per un valore di euro 447,65 e quindi per un valore complessivo di euro
4.028,85, e ciò in virtù della regola della "compensatio lucri cum damno", che opera nel solo caso in cui il vantaggio da compensare con il danno dipenda dal medesimo fatto illecito che ha provocato quest'ultimo e sia ad esso collegato da un identico nesso causale ( v. Cass. civ. sez. III, 30/3/2023, n. 9003 ). Ne deriva che il risarcimento 11
potrebbe essere riconosciuto nei limiti di euro 9.724,79, cifra superiore a quella richiesta con la domanda attorea, il che non è consentito in virtù della regola della corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., per cui la va CP_1
condannata al pagamento a titolo di risarcimento del danno della somma di soli euro
6.370,73.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 ss. del D.M. 10/3/2014 n. 55 , come modificato dal D.M. 13/8/2022, n. 147 , da applicare ex art. 6 di tale ultimo regolamento alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore, e 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente, che coincide con la somma di euro 6.370,73 in concreto attribuita alla parte vincitrice ( v. sul punto Cass. civ. sez. III, 22/3/2022, n. 9237 ; Cass.
civ. sez. III, 27/2/2014, n. 4696 ), dovendo il Giudice considerare il contenuto effettivo della sua decisione ( cd. criterio del decisum ), e non il "petitum", come stabilito dall'art. 5, comma 1, terzo periodo, del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 . Quest'ultima norma,
infatti, stabilisce che nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, ai fini della liquidazione dei compensi a carico del soccombente si ha riguardo di regola alla somma attribuita alla parte vincitrice.
Anche le spese della procedura di mediazione ante causam di cui si è onerata parte attrice seguono il criterio della soccombenza. In proposito vanno rimborsati non solo i costi vivi, ma pure i compensi, liquidati secondo i parametri di cui alla tabella 25 bis
allegata al D.M. 10/3/2014 n. 55 e in vigore dal 23/10/2022, sempre con l'applicazione dei parametri medi, in ragione del valore della controversia quale già precisato, ma per la sola fase che si è svolta ( fase di attivazione ), non essendo riuscito il tentativo di conciliazione. 12
La liquidazione va effettuata per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione per i compensi dei livelli medi
previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria, in ottemperanza alla regola stabilita dall'art. 4 comma 1, che fa sì che tali livelli siano adeguati per definizione ( nel senso che il Giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, con apposita e specifica motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo, v. Cass. civ. sez. VI,
13/5/2022, n. 15392 ; Cass. civ. sez. VI, 25/5/2020, n. 9542 e Cass. civ. sez. III,
7/1/2021, n. 89 ) .
In proposito non rileva quanto precisato in sede di conclusioni dalla parte, dato che il momento determinante ai fini dell'individuazione della competenza e quindi anche ai fini della liquidazione del compenso del difensore è quello della proposizione della domanda ( v. Cass. civ. sez. III, 6/4/2006, n. 8075 ) .
Sul punto va pure evidenziato che, in tema di spese processuali, solo la compensazione,
totale o parziale, deve essere sorretta da motivazione, non già l'applicazione della regola della soccombenza cui il Giudice si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta ( v. sul punto Cass. civ. sez. VI,
28/4/2014, n. 9368 ) .
A tale importo dovrebbero essere aggiunte l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali ( cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307 ) nonchè il
15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n. 13
55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. ( v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153 ).
Tuttavia quanto all'IVA, alla CPA e alle spese generali, per la fattispecie in esame trova applicazione, ratione temporis, la legge 23/12/2005, n. 266 ( entrata in vigore il 1
gennaio 2006 ) che, all'art. 1 comma 208, per la dichiarata esigenza di contenimento della spesa pubblica, ha introdotto una deroga all'art. 2115 comma 3 c.c. ( in virtù del quale è nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all'assistenza posti a carico del datore di lavoro ), disponendo che "le somme finalizzate
alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale
dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche
disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico
del datore di lavoro". La disposizione citata ha, quindi, previsto l'accollo contributivo a integrale carico del lavoratore, per la parte relativa ai compensi professionali, e la questione di legittimità della stessa è stata considerata infondata dalla Corte
costituzionale con la sentenza n. 33 del 2009 ( v. Cass. civ. sez. II, 5/2/2024, n. 3242 ).
In altri termini, l'applicazione della norma di cui sopra al caso di specie comporta che i compensi liquidati a favore dell'Avvocatura interna dell'ente pubblico ( posto che nella fattispecie tale qualità del difensore emerge dalla circostanza che il domicilio eletto coincide con quello della sede legale dell'ente medesimo ) comprendono anche gli oneri previdenziali e che, trattandosi di somme che attengono al rapporto retributivo del difensore con il proprio ente di appartenenza - è infondata la pretesa della P.A. di ottenere a carico della controparte soccombente il pagamento degli oneri riflessi ( cfr.
Cass. civ. sez. lav., 19/2/2025, n. 4399 ).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede : 14
a ) accoglie la domanda di rivendica attorea e per l'effetto condanna CP_1
all'immediato rilascio in favore della dell'immobile ubicato in Parte_2
Napoli alla via Maria Longo n. 57, iscritto nel N.C.E.U. del Comune di Napoli sez. SLO
foglio 1 particella 10 sub. 15;
b ) accoglie la domanda risarcitoria attorea e per l'effetto condanna al CP_1
pagamento in favore della della somma di euro 6.370,73 ; Parte_2
c ) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna al rimborso in favore della CP_1 [...]
delle spese di giudizio nonché di quelle di mediazione, che si liquidano Parte_2
in complessivi euro 5.200, di cui euro 5.100 per compensi ed euro 100 per esborsi.
Napoli, 17/3/2025
Il G.U.
Felice Angelo Pizzi