Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 20/05/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1217/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 1217/2025 V.G. posta in decisione il 08/05/2025 e promossa dai coniugi
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
14/11/1959, ivi residente in [...] (avv. Monica Paradisi)
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2
in Bagnacavallo (RA), via Lina Vacchi n. 8 (avv. Monica Paradisi)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
20/03/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario in Bagnacavallo (RA) in data
01/06/1986, in regime patrimoniale di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio di detto Comune al n.12, Parte II, Serie A, anno 1986;
preso atto che l'udienza del 08/05/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
Bagnacavallo (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati, provvedendo il marito a trasferire la propria residenza altrove alla data di deposito del presente atto, portando con sé i propri beni ed effetti personali;
2) dichiarare la separazione dei coniugi e Parte_1 Parte_2
3) ordinare al Comune di Bagnacavallo (RA) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, con esonero di ogni responsabilità al riguardo;
4) La casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi, nella misura di ½ pro indiviso, sita in
Bagnacavallo (RA), via Lina Vacchi n.8, rimarrà nella disponibilità della moglie. La sig.ra Parte_1
provvederà alle spese di ordinaria manutenzione del suindicato immobile e alle spese di
[...]
straordinaria manutenzione dello stesso, qualora necessarie, nella misura del 50%.
5) Il mobilio, l'arredo e le suppellettili della casa coniugale restano a corredo della stessa e nella disponibilità della sig.ra ad eccezioni dei beni che verranno asportati dal sig. Parte_1
al momento del suo trasferimento e che i coniugi hanno già concordemente Parte_2
individuato.
6) Il sig. entro il giorno 15 di ogni mese, verserà a mezzo bonifico bancario al Parte_2
seguente codice: IBAN [...] Banca Fideruram, in favore della sig.ra a titolo di assegno di mantenimento, l'importo mensile di € 1.000,00 (Euro Parte_1
mille/00), annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT.
7) I coniugi si impegnano a portarsi reciprocamente rispetto ed a non porre interferenze l'uno nella vita dell'altra, anche in relazione alla vita privata e sentimentale.
8) Le parti danno atto di aver definito ogni ulteriore rapporto economico, pertanto, con l'esatto adempimento di quanto sopra pattuito dichiarano che nulla hanno più a pretendere reciprocamente l'una dall'altra per qualsivoglia altro titolo o ragione.
9) I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis. 51, comma 2, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare, producono le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (docc. 4 e 5), esonerandosi reciprocamente dalla produzione dell'ulteriore documentazione indicata nell'ultima parte della norma di cui sopra, impegnandosi a produrli su richiesta del Tribunale.
10) Le spese del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.”
Così deciso in Ravenna il 14.05.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè