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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 04/02/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 1135/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai sig.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1135/2024, posta in deliberazione all'udienza del giorno 4 febbraio 2025 e promossa da:
- CF - elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ZAFFINA MARIA – CF - che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._2
-parte ricorrente-
CONTRO
– CF - elettivamente domiciliata in VIA MONS. Controparte_1 C.F._3
G.T. PERRONE, n. 15 88046 LAMEZIA TERME, presso lo studio dell'avv. CARLEI ANTONIO – CF
- che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._4
-parte resistente- con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: filiazione naturale - regolamento dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 4 febbraio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 26/10/2024, il sig. precisava che, a decorrere Parte_1 dall'anno 2008, aveva intrattenuto una relazione sentimentale con la Sig.ra – CF Controparte_1
- nata il [...] a [...], connotata dalla stabile coabitazione e convivenza;
C.F._3 Per_
- che, in data 24.12.2009, era è nata l'unica figlia della coppia, , regolarmente riconosciuta dal genitore;
- che inizialmente il nucleo familiare aveva fissato la propria residenza presso l'immobile sito in San Pietro a
Maida (CZ), Via Picasso, n. 12, formalmente cointestato ai Sigg.ri e ma - di fatto - Pt_1 CP_1 acquistato unicamente dal primo ed in relazione al quale egli era in procinto di promuovere apposita azione per rivendicarne la proprietà esclusiva ovvero ottenere la corresponsione, pro quota, delle spese di acquisto da parte della comproprietaria meramente apparente;
1 - che, una volta dissoltasi l'unione more uxorio, i genitori, motu proprio, avevano regolamentato la collocazione della minore, il contributo al suo mantenimento a carico del padre, il regime delle spese straordinarie e l'esercizio del diritto di visita, con scrittura mai omologata dall'Ufficio Giudiziario intestato;
- che la spiccata propensione della Sig.ra a richiedere indebitamente importi ultronei rispetto CP_1
a quelli normalmente prevedibili;
il peggioramento delle condizioni economiche e reddituali del Ricorrente - anche in dipendenza delle severe condizioni fisiche che lo costringevano a sostenere incidenti spese per attenzionare il proprio stato di salute - e, di contro, il netto miglioramento di quelle della Sig.ra CP_1
(la quale, da una condizione di inoccupazione, era poi passata all'assunzione da parte del Controparte_2
), nonché il deterioramento del rapporto di filiazione - a causa anche dell'ostracismo materno che
[...] Per_ non agevolava i rapporti tra il ricorrente e la minore – imponevano di ricorrere al Tribunale per regolare regoli i diritti/doveri dei genitori nei confronti del figlio naturale, tenendo conto delle condizioni attuali ed effettive di ciascuna parte e - in particolare - di quelle del ricorrente il quale, da un lato, lamentava la lesione e la mortificazione delle sue legittime aspirazioni paterne;
dall'altro subiva le sistematiche pretese di rimborso di controparte la quale, in violazione dei principi che regolavano l'affido condiviso e la compartecipazione alle spese straordinarie, disponeva e gestiva, in via totalitaria, tutti gli aspetti della vita della minore, escludendo il padre sia dai processi decisionali che dalle valutazioni in ordine alla sostenibilità economica degli impegni assunti;
- che, non potendosi tollerare oltre tale contegno, soprattutto al fine di non pregiudicare definitivamente i rapporti padre-figlia, nonchè in considerazione del prossimo percorso di studi universitari di quella e delle prevedibili spese connesse al raggiungimento della maggiore età, era necessario adire il Tribunale per ogni più corretta ed opportuna regolamentazione.
Aggiungeva in punto di fatto, che:
1) la minore era collocata presso la madre, con cui coabitava nella casa appartenente per metà al ricorrente sebbene lo stesso ne avesse realizzato l'acquisto e la ristrutturazione con sostanze esclusivamente proprie;
2) il VOCE svolgeva attività lavorativa subordinata alle dipendenze della sita alla Z.I. Controparte_3
Papa Benedetto XVI, con mansione di fatturista, percependo una retribuzione netta in busta di euro 1.400,00 mensili;
3) a seguito della cessazione della convivenza e per garantire il diritto all'abitazione della minore, aveva trasferito altrove la propria residenza ed attualmente conviveva con gli anziani genitori, in un alloggio popolare di cui la propria madre era intestataria, partecipando al sostenimento delle spese di fitto, manutenzione, utenze ed approvvigionamento;
4) da diversi anni era inoltre affetto da patologia gastroenterologica che lo costringeva a continui esami strumentali, visite mediche e terapie a pagamento, anche al fine di monitorare l'evoluzione del quadro, a motivo della sua familiarità per ETP pancreas;
Per_
5) l'esercizio del diritto di visita nei confronti della figlia da sempre reso difficoltoso da controparte, si era ripercosso sulla minore ed era attualmente completamente impedito dal trasferimento della ragazza nella
Città di Castrovillari ove la madre svolgeva l'attività di insegnante.
2 Per_ 6) frequentava il secondo anno del Liceo Classico in Castrovillari e presumibilmente attendeva ad attività ludica/sportiva. Il padre non mancava di corrispondere mensilmente l'importo di euro 250,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario e di partecipare alle spese straordinarie, sebbene queste ultime non fossero - in nessun caso - preventivamente con lui concordate;
la Sig.ra – inoltre - nonostante CP_1 il VOCE non avesse espresso alcun consenso al riguardo, aveva chiesto e trattenuto esclusivamente per sé
l'assegno unico previdenziale assegnato per la figlia minore convivente;
Per_ 7) viveva esclusivamente con la madre e si rapportava unicamente con il suo nucleo familiare di origine;
anche gli ascendenti paterni erano ingiustamente, quanto completamente, esclusi dall'intrattenere rapporti con la nipote ed allo stato - in virtù dell'assenza di rapporti tra i genitori – il non veniva informato delle Pt_1 abitudini di vita della minore;
8) al non era mai stato consentito di trascorrere fine settimana, vacanze natalizie e pasquali, ferie estive Pt_1
e neppure il giorno del compleanno in compagnia della figlia.
9) Al netto di quanto già riferito con riferimento alle condizioni economiche/reddituali/patrimoniali del
Ricorrente, lo stesso non era titolare di altri diritti reali di godimento su beni immobili e disponeva unicamente di un'autovettura vetusta, immatricolata nel 2011, di cui sosteneva - in via esclusiva - i costi di manutenzione e tenuta su strada.
10) la resistente - oltre a disporre pro quota dell'unità immobiliare di cui in premessa – era, come già premesso, recentemente assunta dal , svolgendo la propria attività di insegnante in Castrovillari. Controparte_2
11) il ricorrente – mensilmente – impiegava la totalità delle proprie risorse stipendiali tra mantenimento della figlia, cura della propria salute, partecipazione alle spese di vitto, alloggio ed approvvigionamento presso la casa dei propri genitori ove attualmente viveva, nella totale impossibilità di condurre in locazione un appartamento in autonomia;
12) in tale contesto, il ricorrente – non potendosi tenere conto della scrittura privata redatta dalle parti in quanto non omologata e, soprattutto, incompatibile con le sue mutate condizioni di vita – ne invocava la rideterminazione alla luce dei seguenti criteri:
A) la minore , sino al raggiungimento della maggiore età, continuerà ad abitare, unitamente alla di Per_2 lei madre, l'immobile in comproprietà dei Sigg.ri e , anche in attesa che l'instaurando Pt_1 CP_1 giudizio stabilisca in ordine alla sua proprietà esclusiva e fatta salva l'ipotesi della sua messa in vendita e/o di destinazione alternativa (vedi ricorso in atti);
B) in considerazione del godimento esclusivo dell'immobile da parte della Sig.ra il Controparte_1
VOCE era esonerato dal contribuire alle spese di manutenzione ordinaria ed afferenti ai consumi, alla tassazione su di esso gravante e alle utenze che lo servono;
C) a titolo di contributo al mantenimento ordinario, il Sig. avrebbe corrisposto mensilmente l'importo Pt_1 di euro 200,00 sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia. A decorrere dal compimento del diciottesimo anno di età da parte di quest'ultima, la contribuzione sarebbe avvenuta personalmente in favore della beneficiaria;
3 D) quanto alle spese straordinarie, il ricorrente sarebbe stato tenuto a partecipare, nella misura del 50%, soltanto a quelle che saranno preventivamente comunicate ed effettivamente concordate tra i genitori. Ad eccezione di quelle per le quali non è richiesto il preventivo accordo, i genitori, pertanto, si sarebbero a impegnati a concertare preventivamente le altre spese straordinarie. Quanto a quest'ultime, in linea con l'orientamento variamente espresso dal Tribunale adito, precisava che sono subordinate al consenso di entrambi i genitori, le spese straordinarie scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
quelle di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche
(musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini- car, macchina, motorino, moto); le spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica e le seguenti spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Per spese straordinarie “obbligatorie”, invece, per le quali non è richiesta la previa concertazione, si intendono: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
E) Quanto all'esercizio del diritto di visita, nel rispetto delle esigenze e della determinazione della figlia Per minore, stabilire che il Sig. avrebbe potuto tenere con sé la figlia presso l'abitazione ove Pt_1 attualmente risiede, ovvero presso altra e diversa abitazione di cui avrebbe acquisito la disponibilità due fine settimana al mese con pernotto, dal venerdì sera alla domenica mattina, rimanendo a carico della l'eventuale trasferta per accompagnare la figlia presso il padre e riprelevarla;
durante le CP_1 festività Natalizie e Pasquali ad anni alterni secondo l'accordo che, volta per volta, verrà concluso tra i genitori, nonché per una settimana all'anno durante il mese di Agosto. Autorizzare e prevedere che i contatti tra padre e figlia avvengano frequentemente e direttamente, anche per il tramite di telefonate e videochiamate con cadenza almeno giornaliera.
Tutto ciò premesso, chiedeva che il Tribunale, previa convocazione delle parti, volesse così statuire:
1. affidare la minore ad entrambi i genitori che eserciteranno parimenti la potestà genitoriale
2. collocare la figlia presso la madre nell'abitazione sita in San Pietro a Maida, alla Via Picasso 12 sino al raggiungimento della maggiore età della minore e fatta salva la destinazione alternativa dell'immobile o la sua messa in vendita per come specificato in narrativa, tenendo indenne il ricorrente dalla compartecipazione alle spese di manutenzione, tassazione e utenze;
4 3. porre a carico del ricorrente un contributo al mantenimento nella misura di euro 200,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, preventivamente ed effettivamente concordate e con le specificazioni di cui in narrativa;
4. autorizzare l'esercizio del diritto di visita presso il padre per due fine settimana al mese, durante le festività natalizie e pasquali ad anni alterni e per una settimana nel mese di agosto, ponendo a carico della madre le eventuali trasferte della minore;
avanzava – inoltre – prova per testi, articolando le relative circostanze.
Si costituiva in giudizio la parte resistente, la quale – premesso il contenuto tutto del ricorso introduttivo – eccepiva innanzitutto il difetto di procura del ricorso, poiché quella notificata atteneva ad altro giudizio, con conseguente inammissibilità della domanda.
Aggiungeva – inoltre - che tra le parti era incorsa una transazione stipulata con l'assistenza dei rispettivi legali dell'epoca, diversi da quelli attuali;
accordo transattivo il quale prevedeva che il sino al dicembre 2018, Pt_1 Per_ avrebbe versato in favore della figlia - a titolo di contributo al mantenimento - la somma di euro 250,00
e – successivamente - la somma di euro 400,00. La minor somma, fino al dicembre 2018, era giustificata dal fatto che le parti, nel 2015, avevano statuito che dal 2015 il VOCE si facesse carico delle rate di mutuo residue.
Era allora a suo modo di vedere del tutto evidente che la scrittura privata intercorsa tra le parti, prevedendo statuizioni nell'esclusivo ed unico interesse della minore, era da ritenersi pienamente valida anche in difetto di omologazione da parte del Tribunale.
Nel corso degli anni – inoltre - il si era reso dolosamente inadempiente agli obblighi di mantenimento, Pt_1 nonostante le formali informazioni circa le condizioni della figlia e la formale diffida, ed essendosi limitato a versare la somma di euro 250,00 anche dal gennaio 2019 a fronte dell'importo convenuto di euro 400,00.
Negava la veridicità delle circostanze allegate in ricorso di cui ai punti da a) a d) (vedi in atti).
Il non contribuiva alle spese legate all'abitazione della madre e - sul punto – non vi era documentazione Pt_1 alcuna;
né le condizioni di salute erano tali da inficiare la capacità economica in relazione al dovere di Per_ contribuzione per .
In diritto, deduceva l'inammissibilità del ricorso alla luce del disposto di cui all'art. 337-ter co. IV c.c.
Si opponeva al mutamento delle condizioni economiche precedentemente stabilite e – inoltre – ad ogni eventuale implicita o esplicita richiesta contenuta nell'atto avversario, con preteso obbligo di collocare la figlia presso l'abitazione sita in San Pietro a Maida.
Poiché il VOCE aveva dolosamente omesso al proprio legale ed al Tribunale il contenuto dell'accordo transattivo, chiedeva che il Tribunale valutasse l'utilizzo dei poteri di cui all'art. 96 co. III c.p.c. e concludeva
– dunque – chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite ed articolava anch'ella prova testimoniale;
proponeva – comunque – le seguenti condizioni concordate;
I- Affidamento congiunto della minore per come richiesto in ricorso;
Per_2
II- Collocazione della minore presso la dimora di;
Per_2 Controparte_1
III- Diritto di visita e di informazione in favore di secondo le tempistiche richieste in ricorso Parte_1
e nei luoghi che saranno indicati dalla minore ovvero, in caso di mancato accordo, presso il Comune Per_2 in cui è collocato l'istituto scolastico in cui la minore è iscritta;
5 IV- Trasferimento da parte di del diritto di proprietà dell'immobile sito in San Pietro a Maida Parte_1 in favore di e con rinuncia da parte di e a qualsivoglia reciproca Per_2 Parte_1 Controparte_1 pretesa circa la corresponsione del prezzo dell'immobile, la sua comune proprietà fino alla data del trasferimento a e il saldo al 31 dicembre 2024 del pregresso mantenimento di (con spese Per_2 Per_2
a carico di entrambi i danti causa);
V- Spese ordinarie per il mantenimento di a carico di;
Per_2 Controparte_1
VI- Spese straordinarie per il mantenimento di a carico di e . Per_2 Controparte_1 Parte_1
VII- Spese della presente controversia compensate tra le parti.
Successivamente ed in previsione dell'udienza cartolare del 4 febbraio 2025, in allegato alle note di trattazione scritta depositate in data 31 gennaio 2025, ciascuna delle parti precisava che – nelle more – era stato raggiunto un accordo transattivo, cui le stesse si riportavano, chiedendone l'accoglimento.
Il Presidente del Tribunale – nella sua qualità di Giudice Delegato – all'udienza cartolare del 4 febbraio 2025, tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il Tribunale che le parti - in corso di causa - hanno raggiunto un accordo transattivo sulle condizioni riguardanti la regolamentazione dei propri rapporti come dei rapporti afferenti la prole ed il Tribunale – ritenendole condivisibili (esse non contengono neanche clausole di diretto trasferimento tra le parti di diritti immobiliari, ma il mero obbligo a provvedervi, peraltro in un tempo massimo convenzionalmente ritenuto congruo;
n.d.r. – non può che recepirle, anche con riferimento alle spese di lite ed alle spese afferenti la registrazione degli atti relativi alla presente controversia (vedi condizioni in atti).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, ogni contraria, istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1. Affidamento congiunto ad entrambi i genitori della minore Per_2
2. Collocazione della minore presso la dimora di Per_2 Controparte_1
3. Diritto di visita e di informazione in favore di per due fine settimana al mese, durante Parte_1 le festività natalizie e pasquali ad anni alterni e per una settimana nel mese di agosto e nei luoghi che saranno indicati dalla minore ovvero, in caso di mancato accordo, presso il Comune in cui Per_2
è collocato l'istituto scolastico in cui la minore è iscritta;
4. Trasferimento da parte di e in favore di del Parte_1 Controparte_1 Per_2 diritto di piena proprietà dell'immobile sito in San Pietro a Maida censito in Catasto al Foglio 12 particella 682 sub. 25 cat. A/3 e loro pervenuto con atto di compravendita per Notaio
[...] del 17 dicembre 2008 rep. 95030 racc. 29678 e regolarmente registrato e trascritto;
Per_3 contestualmente e rinunciano a qualsivoglia reciproca Parte_1 Controparte_1
6 pretesa circa la corresponsione del prezzo dell'immobile, la sua comune proprietà fino alla data del trasferimento a e al saldo al 31 dicembre 2024 del pregresso mantenimento di Per_2 Per_2
Notaio rogante il trasferimento a scelto dalla Sig.ra e spese notarili a carico Controparte_1 di e da intendersi quali donazione indiretta e di modico Controparte_1 Parte_1 valore a Per_2
5. Spese ordinarie per il mantenimento di a carico di;
Per_2 Controparte_1
6. Spese straordinarie per il mantenimento di a carico di;
assegno Per_2 Controparte_1 unico nell'interesse di da riconoscere per intero ad;
rinuncia da Per_2 Controparte_1 parte di a inserire quale familiare a carico ai fini fiscali e comunque nelle Parte_1 Per_2 Per_ richieste ISEE diritto di ad inserire nelle proprie dichiarazioni Pt_1 Controparte_1 fiscali, anche ai fini ISEE, quale familiare a carico;
Per_2
7. Spese di lite del giudizio interamente compensate;
8. Le spese di registrazione del presente atto e dell'omologa sono a carico delle parti ciascuno nella misura del 50% ciascuna;
9. Il trasferimento del bene immobile di cui al superiore art. 2 del presente atto dovrà essere eseguito a mezzo notaio entro il termine di mesi tre dalla comunicazione, da parte della cancelleria del Tribunale di Lamezia Terme, del decreto di omologa;
10. In caso di inadempimento, ciascuna parte potrà adire il Tribunale di Lamezia Terme per ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'accordo previo onere di negoziazione assistita ai sensi del D.L.
132/2014 da trasmettere ai rispettivi difensori su indicati nella loro qualità;
11. Con la sottoscrizione dell'atto, le parti rinunciano a promuovere azione di risoluzione per inadempimento, dichiarando di volersi avvalere, in caso di inadempimento, dell'azione di adempimento in forma specifica.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del 4 febbraio 2025.
Il Presidente Estensore
dott. Giovanni GAROFALO
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai sig.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1135/2024, posta in deliberazione all'udienza del giorno 4 febbraio 2025 e promossa da:
- CF - elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ZAFFINA MARIA – CF - che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._2
-parte ricorrente-
CONTRO
– CF - elettivamente domiciliata in VIA MONS. Controparte_1 C.F._3
G.T. PERRONE, n. 15 88046 LAMEZIA TERME, presso lo studio dell'avv. CARLEI ANTONIO – CF
- che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._4
-parte resistente- con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: filiazione naturale - regolamento dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 4 febbraio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 26/10/2024, il sig. precisava che, a decorrere Parte_1 dall'anno 2008, aveva intrattenuto una relazione sentimentale con la Sig.ra – CF Controparte_1
- nata il [...] a [...], connotata dalla stabile coabitazione e convivenza;
C.F._3 Per_
- che, in data 24.12.2009, era è nata l'unica figlia della coppia, , regolarmente riconosciuta dal genitore;
- che inizialmente il nucleo familiare aveva fissato la propria residenza presso l'immobile sito in San Pietro a
Maida (CZ), Via Picasso, n. 12, formalmente cointestato ai Sigg.ri e ma - di fatto - Pt_1 CP_1 acquistato unicamente dal primo ed in relazione al quale egli era in procinto di promuovere apposita azione per rivendicarne la proprietà esclusiva ovvero ottenere la corresponsione, pro quota, delle spese di acquisto da parte della comproprietaria meramente apparente;
1 - che, una volta dissoltasi l'unione more uxorio, i genitori, motu proprio, avevano regolamentato la collocazione della minore, il contributo al suo mantenimento a carico del padre, il regime delle spese straordinarie e l'esercizio del diritto di visita, con scrittura mai omologata dall'Ufficio Giudiziario intestato;
- che la spiccata propensione della Sig.ra a richiedere indebitamente importi ultronei rispetto CP_1
a quelli normalmente prevedibili;
il peggioramento delle condizioni economiche e reddituali del Ricorrente - anche in dipendenza delle severe condizioni fisiche che lo costringevano a sostenere incidenti spese per attenzionare il proprio stato di salute - e, di contro, il netto miglioramento di quelle della Sig.ra CP_1
(la quale, da una condizione di inoccupazione, era poi passata all'assunzione da parte del Controparte_2
), nonché il deterioramento del rapporto di filiazione - a causa anche dell'ostracismo materno che
[...] Per_ non agevolava i rapporti tra il ricorrente e la minore – imponevano di ricorrere al Tribunale per regolare regoli i diritti/doveri dei genitori nei confronti del figlio naturale, tenendo conto delle condizioni attuali ed effettive di ciascuna parte e - in particolare - di quelle del ricorrente il quale, da un lato, lamentava la lesione e la mortificazione delle sue legittime aspirazioni paterne;
dall'altro subiva le sistematiche pretese di rimborso di controparte la quale, in violazione dei principi che regolavano l'affido condiviso e la compartecipazione alle spese straordinarie, disponeva e gestiva, in via totalitaria, tutti gli aspetti della vita della minore, escludendo il padre sia dai processi decisionali che dalle valutazioni in ordine alla sostenibilità economica degli impegni assunti;
- che, non potendosi tollerare oltre tale contegno, soprattutto al fine di non pregiudicare definitivamente i rapporti padre-figlia, nonchè in considerazione del prossimo percorso di studi universitari di quella e delle prevedibili spese connesse al raggiungimento della maggiore età, era necessario adire il Tribunale per ogni più corretta ed opportuna regolamentazione.
Aggiungeva in punto di fatto, che:
1) la minore era collocata presso la madre, con cui coabitava nella casa appartenente per metà al ricorrente sebbene lo stesso ne avesse realizzato l'acquisto e la ristrutturazione con sostanze esclusivamente proprie;
2) il VOCE svolgeva attività lavorativa subordinata alle dipendenze della sita alla Z.I. Controparte_3
Papa Benedetto XVI, con mansione di fatturista, percependo una retribuzione netta in busta di euro 1.400,00 mensili;
3) a seguito della cessazione della convivenza e per garantire il diritto all'abitazione della minore, aveva trasferito altrove la propria residenza ed attualmente conviveva con gli anziani genitori, in un alloggio popolare di cui la propria madre era intestataria, partecipando al sostenimento delle spese di fitto, manutenzione, utenze ed approvvigionamento;
4) da diversi anni era inoltre affetto da patologia gastroenterologica che lo costringeva a continui esami strumentali, visite mediche e terapie a pagamento, anche al fine di monitorare l'evoluzione del quadro, a motivo della sua familiarità per ETP pancreas;
Per_
5) l'esercizio del diritto di visita nei confronti della figlia da sempre reso difficoltoso da controparte, si era ripercosso sulla minore ed era attualmente completamente impedito dal trasferimento della ragazza nella
Città di Castrovillari ove la madre svolgeva l'attività di insegnante.
2 Per_ 6) frequentava il secondo anno del Liceo Classico in Castrovillari e presumibilmente attendeva ad attività ludica/sportiva. Il padre non mancava di corrispondere mensilmente l'importo di euro 250,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario e di partecipare alle spese straordinarie, sebbene queste ultime non fossero - in nessun caso - preventivamente con lui concordate;
la Sig.ra – inoltre - nonostante CP_1 il VOCE non avesse espresso alcun consenso al riguardo, aveva chiesto e trattenuto esclusivamente per sé
l'assegno unico previdenziale assegnato per la figlia minore convivente;
Per_ 7) viveva esclusivamente con la madre e si rapportava unicamente con il suo nucleo familiare di origine;
anche gli ascendenti paterni erano ingiustamente, quanto completamente, esclusi dall'intrattenere rapporti con la nipote ed allo stato - in virtù dell'assenza di rapporti tra i genitori – il non veniva informato delle Pt_1 abitudini di vita della minore;
8) al non era mai stato consentito di trascorrere fine settimana, vacanze natalizie e pasquali, ferie estive Pt_1
e neppure il giorno del compleanno in compagnia della figlia.
9) Al netto di quanto già riferito con riferimento alle condizioni economiche/reddituali/patrimoniali del
Ricorrente, lo stesso non era titolare di altri diritti reali di godimento su beni immobili e disponeva unicamente di un'autovettura vetusta, immatricolata nel 2011, di cui sosteneva - in via esclusiva - i costi di manutenzione e tenuta su strada.
10) la resistente - oltre a disporre pro quota dell'unità immobiliare di cui in premessa – era, come già premesso, recentemente assunta dal , svolgendo la propria attività di insegnante in Castrovillari. Controparte_2
11) il ricorrente – mensilmente – impiegava la totalità delle proprie risorse stipendiali tra mantenimento della figlia, cura della propria salute, partecipazione alle spese di vitto, alloggio ed approvvigionamento presso la casa dei propri genitori ove attualmente viveva, nella totale impossibilità di condurre in locazione un appartamento in autonomia;
12) in tale contesto, il ricorrente – non potendosi tenere conto della scrittura privata redatta dalle parti in quanto non omologata e, soprattutto, incompatibile con le sue mutate condizioni di vita – ne invocava la rideterminazione alla luce dei seguenti criteri:
A) la minore , sino al raggiungimento della maggiore età, continuerà ad abitare, unitamente alla di Per_2 lei madre, l'immobile in comproprietà dei Sigg.ri e , anche in attesa che l'instaurando Pt_1 CP_1 giudizio stabilisca in ordine alla sua proprietà esclusiva e fatta salva l'ipotesi della sua messa in vendita e/o di destinazione alternativa (vedi ricorso in atti);
B) in considerazione del godimento esclusivo dell'immobile da parte della Sig.ra il Controparte_1
VOCE era esonerato dal contribuire alle spese di manutenzione ordinaria ed afferenti ai consumi, alla tassazione su di esso gravante e alle utenze che lo servono;
C) a titolo di contributo al mantenimento ordinario, il Sig. avrebbe corrisposto mensilmente l'importo Pt_1 di euro 200,00 sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia. A decorrere dal compimento del diciottesimo anno di età da parte di quest'ultima, la contribuzione sarebbe avvenuta personalmente in favore della beneficiaria;
3 D) quanto alle spese straordinarie, il ricorrente sarebbe stato tenuto a partecipare, nella misura del 50%, soltanto a quelle che saranno preventivamente comunicate ed effettivamente concordate tra i genitori. Ad eccezione di quelle per le quali non è richiesto il preventivo accordo, i genitori, pertanto, si sarebbero a impegnati a concertare preventivamente le altre spese straordinarie. Quanto a quest'ultime, in linea con l'orientamento variamente espresso dal Tribunale adito, precisava che sono subordinate al consenso di entrambi i genitori, le spese straordinarie scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
quelle di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche
(musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini- car, macchina, motorino, moto); le spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica e le seguenti spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Per spese straordinarie “obbligatorie”, invece, per le quali non è richiesta la previa concertazione, si intendono: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
E) Quanto all'esercizio del diritto di visita, nel rispetto delle esigenze e della determinazione della figlia Per minore, stabilire che il Sig. avrebbe potuto tenere con sé la figlia presso l'abitazione ove Pt_1 attualmente risiede, ovvero presso altra e diversa abitazione di cui avrebbe acquisito la disponibilità due fine settimana al mese con pernotto, dal venerdì sera alla domenica mattina, rimanendo a carico della l'eventuale trasferta per accompagnare la figlia presso il padre e riprelevarla;
durante le CP_1 festività Natalizie e Pasquali ad anni alterni secondo l'accordo che, volta per volta, verrà concluso tra i genitori, nonché per una settimana all'anno durante il mese di Agosto. Autorizzare e prevedere che i contatti tra padre e figlia avvengano frequentemente e direttamente, anche per il tramite di telefonate e videochiamate con cadenza almeno giornaliera.
Tutto ciò premesso, chiedeva che il Tribunale, previa convocazione delle parti, volesse così statuire:
1. affidare la minore ad entrambi i genitori che eserciteranno parimenti la potestà genitoriale
2. collocare la figlia presso la madre nell'abitazione sita in San Pietro a Maida, alla Via Picasso 12 sino al raggiungimento della maggiore età della minore e fatta salva la destinazione alternativa dell'immobile o la sua messa in vendita per come specificato in narrativa, tenendo indenne il ricorrente dalla compartecipazione alle spese di manutenzione, tassazione e utenze;
4 3. porre a carico del ricorrente un contributo al mantenimento nella misura di euro 200,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, preventivamente ed effettivamente concordate e con le specificazioni di cui in narrativa;
4. autorizzare l'esercizio del diritto di visita presso il padre per due fine settimana al mese, durante le festività natalizie e pasquali ad anni alterni e per una settimana nel mese di agosto, ponendo a carico della madre le eventuali trasferte della minore;
avanzava – inoltre – prova per testi, articolando le relative circostanze.
Si costituiva in giudizio la parte resistente, la quale – premesso il contenuto tutto del ricorso introduttivo – eccepiva innanzitutto il difetto di procura del ricorso, poiché quella notificata atteneva ad altro giudizio, con conseguente inammissibilità della domanda.
Aggiungeva – inoltre - che tra le parti era incorsa una transazione stipulata con l'assistenza dei rispettivi legali dell'epoca, diversi da quelli attuali;
accordo transattivo il quale prevedeva che il sino al dicembre 2018, Pt_1 Per_ avrebbe versato in favore della figlia - a titolo di contributo al mantenimento - la somma di euro 250,00
e – successivamente - la somma di euro 400,00. La minor somma, fino al dicembre 2018, era giustificata dal fatto che le parti, nel 2015, avevano statuito che dal 2015 il VOCE si facesse carico delle rate di mutuo residue.
Era allora a suo modo di vedere del tutto evidente che la scrittura privata intercorsa tra le parti, prevedendo statuizioni nell'esclusivo ed unico interesse della minore, era da ritenersi pienamente valida anche in difetto di omologazione da parte del Tribunale.
Nel corso degli anni – inoltre - il si era reso dolosamente inadempiente agli obblighi di mantenimento, Pt_1 nonostante le formali informazioni circa le condizioni della figlia e la formale diffida, ed essendosi limitato a versare la somma di euro 250,00 anche dal gennaio 2019 a fronte dell'importo convenuto di euro 400,00.
Negava la veridicità delle circostanze allegate in ricorso di cui ai punti da a) a d) (vedi in atti).
Il non contribuiva alle spese legate all'abitazione della madre e - sul punto – non vi era documentazione Pt_1 alcuna;
né le condizioni di salute erano tali da inficiare la capacità economica in relazione al dovere di Per_ contribuzione per .
In diritto, deduceva l'inammissibilità del ricorso alla luce del disposto di cui all'art. 337-ter co. IV c.c.
Si opponeva al mutamento delle condizioni economiche precedentemente stabilite e – inoltre – ad ogni eventuale implicita o esplicita richiesta contenuta nell'atto avversario, con preteso obbligo di collocare la figlia presso l'abitazione sita in San Pietro a Maida.
Poiché il VOCE aveva dolosamente omesso al proprio legale ed al Tribunale il contenuto dell'accordo transattivo, chiedeva che il Tribunale valutasse l'utilizzo dei poteri di cui all'art. 96 co. III c.p.c. e concludeva
– dunque – chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite ed articolava anch'ella prova testimoniale;
proponeva – comunque – le seguenti condizioni concordate;
I- Affidamento congiunto della minore per come richiesto in ricorso;
Per_2
II- Collocazione della minore presso la dimora di;
Per_2 Controparte_1
III- Diritto di visita e di informazione in favore di secondo le tempistiche richieste in ricorso Parte_1
e nei luoghi che saranno indicati dalla minore ovvero, in caso di mancato accordo, presso il Comune Per_2 in cui è collocato l'istituto scolastico in cui la minore è iscritta;
5 IV- Trasferimento da parte di del diritto di proprietà dell'immobile sito in San Pietro a Maida Parte_1 in favore di e con rinuncia da parte di e a qualsivoglia reciproca Per_2 Parte_1 Controparte_1 pretesa circa la corresponsione del prezzo dell'immobile, la sua comune proprietà fino alla data del trasferimento a e il saldo al 31 dicembre 2024 del pregresso mantenimento di (con spese Per_2 Per_2
a carico di entrambi i danti causa);
V- Spese ordinarie per il mantenimento di a carico di;
Per_2 Controparte_1
VI- Spese straordinarie per il mantenimento di a carico di e . Per_2 Controparte_1 Parte_1
VII- Spese della presente controversia compensate tra le parti.
Successivamente ed in previsione dell'udienza cartolare del 4 febbraio 2025, in allegato alle note di trattazione scritta depositate in data 31 gennaio 2025, ciascuna delle parti precisava che – nelle more – era stato raggiunto un accordo transattivo, cui le stesse si riportavano, chiedendone l'accoglimento.
Il Presidente del Tribunale – nella sua qualità di Giudice Delegato – all'udienza cartolare del 4 febbraio 2025, tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il Tribunale che le parti - in corso di causa - hanno raggiunto un accordo transattivo sulle condizioni riguardanti la regolamentazione dei propri rapporti come dei rapporti afferenti la prole ed il Tribunale – ritenendole condivisibili (esse non contengono neanche clausole di diretto trasferimento tra le parti di diritti immobiliari, ma il mero obbligo a provvedervi, peraltro in un tempo massimo convenzionalmente ritenuto congruo;
n.d.r. – non può che recepirle, anche con riferimento alle spese di lite ed alle spese afferenti la registrazione degli atti relativi alla presente controversia (vedi condizioni in atti).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, ogni contraria, istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1. Affidamento congiunto ad entrambi i genitori della minore Per_2
2. Collocazione della minore presso la dimora di Per_2 Controparte_1
3. Diritto di visita e di informazione in favore di per due fine settimana al mese, durante Parte_1 le festività natalizie e pasquali ad anni alterni e per una settimana nel mese di agosto e nei luoghi che saranno indicati dalla minore ovvero, in caso di mancato accordo, presso il Comune in cui Per_2
è collocato l'istituto scolastico in cui la minore è iscritta;
4. Trasferimento da parte di e in favore di del Parte_1 Controparte_1 Per_2 diritto di piena proprietà dell'immobile sito in San Pietro a Maida censito in Catasto al Foglio 12 particella 682 sub. 25 cat. A/3 e loro pervenuto con atto di compravendita per Notaio
[...] del 17 dicembre 2008 rep. 95030 racc. 29678 e regolarmente registrato e trascritto;
Per_3 contestualmente e rinunciano a qualsivoglia reciproca Parte_1 Controparte_1
6 pretesa circa la corresponsione del prezzo dell'immobile, la sua comune proprietà fino alla data del trasferimento a e al saldo al 31 dicembre 2024 del pregresso mantenimento di Per_2 Per_2
Notaio rogante il trasferimento a scelto dalla Sig.ra e spese notarili a carico Controparte_1 di e da intendersi quali donazione indiretta e di modico Controparte_1 Parte_1 valore a Per_2
5. Spese ordinarie per il mantenimento di a carico di;
Per_2 Controparte_1
6. Spese straordinarie per il mantenimento di a carico di;
assegno Per_2 Controparte_1 unico nell'interesse di da riconoscere per intero ad;
rinuncia da Per_2 Controparte_1 parte di a inserire quale familiare a carico ai fini fiscali e comunque nelle Parte_1 Per_2 Per_ richieste ISEE diritto di ad inserire nelle proprie dichiarazioni Pt_1 Controparte_1 fiscali, anche ai fini ISEE, quale familiare a carico;
Per_2
7. Spese di lite del giudizio interamente compensate;
8. Le spese di registrazione del presente atto e dell'omologa sono a carico delle parti ciascuno nella misura del 50% ciascuna;
9. Il trasferimento del bene immobile di cui al superiore art. 2 del presente atto dovrà essere eseguito a mezzo notaio entro il termine di mesi tre dalla comunicazione, da parte della cancelleria del Tribunale di Lamezia Terme, del decreto di omologa;
10. In caso di inadempimento, ciascuna parte potrà adire il Tribunale di Lamezia Terme per ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'accordo previo onere di negoziazione assistita ai sensi del D.L.
132/2014 da trasmettere ai rispettivi difensori su indicati nella loro qualità;
11. Con la sottoscrizione dell'atto, le parti rinunciano a promuovere azione di risoluzione per inadempimento, dichiarando di volersi avvalere, in caso di inadempimento, dell'azione di adempimento in forma specifica.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del 4 febbraio 2025.
Il Presidente Estensore
dott. Giovanni GAROFALO
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