Articolo 48 della Legge 18 marzo 1968, n. 249
Articolo 47Articolo 44
Versione
14 aprile 1968
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Versione
6 aprile 1995
Art. 48.
Al personale di cui al precedente articolo 47 competono, oltre al trattamento ordinario, i compensi o le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale e per lavoro straordinario in relazione alle prestazioni effettivamente rese.
I periodi di assenza autorizzata sono cumulabili con il congedo ordinario e straordinario e sono utili a tutti gli altri effetti, giuridici ed economici. ((7)) --------------- AGGIORNAMENTO (7) Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n.770 ha disposto (con l'art. 6, comma 8) che "Per effetto dell' art. 54, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, cessano di avere efficacia gli articoli 45 , 46 , 47 e 48 della legge 18 marzo 1968, n. 249 ".
Entrata in vigore il 6 aprile 1995