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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/11/2025, n. 5405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5405 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9091/2019
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lidia Greco Presidente Estensore
dott. Venera Condorelli Giudice
dott. Mariaconcetta Gennaro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 9091/2019
PROMOSSA DA
, nato il [...], elettivamente domiciliato in Catania Parte_1
Piazza della Repubblica 32, presso lo studio dell'avvocato Salvatore Giuliano che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 domiciliata in Catania, via Francesco Crispi n. 246, presso lo studio dell'avvocato Giovanna
Pedalino che la rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
e nei confronti di
nata a [...] il [...] e nata a Controparte_2 Controparte_3
Catania il 14.6 2010 rappresentate e difese, ex art. 86 c.p.c., dal curatore speciale nominato avv.
IN PA
1 Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 10.06.2019, premettendo di avere contratto Parte_1 matrimonio con in Catania il 19.05. 2007, dal quale sono nate le figlie Controparte_1
a Catania il 27 marzo 2008, e il 14 giugno 2010, ha esposto che a Persona_1 CP_3 seguito di incomprensioni irrisolte tra i coniugi è venuta meno l'affectio maritalis e ha chiesto al
Tribunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge;
di disporre l'affidamento condiviso delle figlie, con collocamento delle stesse presso il padre;
l'assegnazione della casa familiare, secondo i criteri di legge e di stabilire le modalità per garantire la dovuta frequentazione delle figlie con la madre.
Infine, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale, di determinare l'ammontare del contributo di mantenimento dovuto dalla per le figlie, con decorrenza dal conseguimento di Controparte_1 un'attività lavorativa da parte della stessa.
Si è costituta in giudizio aderendo alla richiesta di Controparte_1 separazione e ha chiesto di disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori Persona_2
e , con collocamento stabile presso la madre;
di determinare le modalità
[...] Controparte_3
e tempi di esercizio del diritto di visita del padre;
l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale per abitarvi insieme alle figlie minori, ponendo a carico della controparte un contributo di mantenimento mensile per le minori di non inferiore ad € 900,00, (450,00 per ciascuna figlia), oltre al 100% delle spese mediche (psicologo e ortodontista) e scolastiche (libri e materiale scolastico) e al 50% delle altre spese straordinarie.
Infine, ha chiesto di porre a carico del marito un assegno di Controparte_1 mantenimento in favore della moglie nella misura ritenuta equa dal Tribunale.
in data 05.06.2019, ha presentato, per via telematica, Controparte_1 separato ricorso introduttivo di separazione personale, registrato al n. 12864/2019 R.G. successivamente riunito al presente procedimento, in quanto iscritto a ruolo in precedenza.
All'udienza presidenziale del 12.02.2020, sentiti i coniugi, il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo.
2 Il Presidente con ordinanza ex art. 708 c.p.c. emessa in data 17.02.2020, ha disposto l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre cui ha assegnato la casa familiare, regolamentando gli incontri con il padre ed ha posto a carico di l'obbligo di versare un assegno mensile di mantenimento per le figlie Parte_1 dell'importo complessivo di € 750,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, oltre al 100% delle spese mediche e al 50% delle spese straordinarie.
Infine, con l'ordinanza presidenziale è stato disposto un mantenimento per la moglie consistente in un assegno mensile di € 100,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta.
in data 29.04.2020 ha proposto ricorso ex art. 709-ter c.p.c. al fine di ottenere Parte_2 una rimodulazione dell'assetto familiare, a seguito di fatti sopravvenuti di particolare gravità, in quanto ha dedotto che la figlia minore affetta da grave patologia sarebbe stata ricoverata CP_3 dal 26 marzo 2020, con necessità della costante presenza della madre in ospedale. L'altra figlia minore, non potendo restare sola, è stata inizialmente affidata alla sorella della madre, CP_2 per poi essere accolta dallo stesso ricorrente, che ha assunto la cura diretta della minore.
Stante l'opposizione della madre al nuovo assetto, il ricorrente ha chiesto di essere autorizzato a convivere con la figlia durante la degenza dell'altra minore, di sospendere temporaneamente la frequentazione madre-figlia, salvi i contatti telefonici e di rideterminare l'assegno di mantenimento in relazione alla nuova situazione.
Anche ha presentato ricorso ex art. 709-ter c.p.c., chiedendo Controparte_1 che il mantenimento per lei e le figlie venisse versato direttamente dal Ministero della Difesa, datore di lavoro del marito, a causa del suo reiterato inadempimento;
ha dedotto gravi difficoltà economiche e la totale assenza di collaborazione da parte del ricorrente, nonostante l'ospedalizzazione della figlia e pertanto ha chiesto un provvedimento urgente. CP_3
Il giudice con provvedimento del 18.9.2020, stante l'apertura del sub procedimento, ha rigettato l'istanza di riduzione dell'assegno di mantenimento presentata dal , ritenendo che le Parte_1 spese per la figlia in cura per gravi patologie, non fossero diminuite;
al contempo ha CP_3 disposto il versamento a carico di del 100% delle spese scolastiche a decorrere dal Parte_1
24.06.2020, ordinando il pagamento diretto dell'assegno mensile (€ 850,00) da parte del
[...]
[...
[...] [
alla ammonendo il a rispettare i doveri di assistenza morale e CP_4 CP_1 Parte_1 materiale verso la figlia CP_3
Nominato un consulente tecnico d'ufficio per gli accertamenti sulle capacità genitoriali e sulle condizioni delle minori, il giudice istruttore con ordinanza del 23 marzo 2021, in accoglimento delle prescrizioni suggerite dal consulente, ha disposto un percorso di mediazione e corresponsabilità genitoriale presso il competente consultorio familiare e la prosecuzione da parte di delle sedute di sostegno psicologico presso il consultorio, invitando la convenuta Parte_1 ad un percorso individuale psicoterapico. CP_1
Per entrambe le minori è stato prescritto un percorso psicoterapico, con contestuale attivazione della educativa domiciliare a cura dei Servizi sociali territorialmente competenti.
Mutato il giudice istruttore assegnatario del procedimento, alla luce della richiesta di rinvio a giudizio di per reati di cui all'art. 572, 609 bis e 612 bis c.p. nei Parte_1 confronti della moglie e delle figlie, nonché di avviso di fissazione Controparte_1 dell'udienza preliminare e ammonimento questorile nei confronti di , è stata disposta la Parte_1 sospensione degli incontri del padre con le minori con il servizio di educativa domiciliare, fino a successivi provvedimenti ed è stato nominato curatore speciale delle minori l'avv. IN PA.
Il curatore speciale e la parte convenuta, alla luce degli ultimi eventi, hanno chiesto al Tribunale, di pronunciare ex art. 330 c.c. la decadenza della responsabilità genitoriale di Parte_1
e di disporre l'affidamento esclusivo delle minori alla madre, anche per le decisioni di
[...] maggiore importanza, con aumento del contributo a carico del padre per il mantenimento delle minori.
Con Ordinanza del 10/07/2023, il giudice istruttore ha disposto l'affidamento esclusivo, anche ai sensi degli artt. 337 quater c.c. con riferimento alle decisioni di maggiore importanza, delle minori nata a [...] il [...], e , nata a [...] il Controparte_2 Controparte_3
14 giugno 2010, alla madre con collocamento presso Controparte_1 quest'ultima; la conferma la sospensione degli incontri tra il padre e le minori;
il rigetto della richiesta di sequestro dei beni di , ponendo a carico del ricorrente il Parte_1 pagamento di un assegno mensile per il mantenimento delle due figlie minori di euro 800,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, in favore di Controparte_1 con decorrenza dalla data della ordinanza, fatti salvi i precedenti provvedimenti,
[...]
4 confermando la previsione di porre a carico di il 100% delle spese mediche Parte_1
(tutte) e scolastiche delle figlie ed il 50% delle restanti spese straordinarie delle minori. Infine, è stata rigettata la richiesta di revoca del mantenimento in favore di Controparte_1
e sono state rigettare le richieste istruttorie delle parti contenute nelle memorie ex art.
[...]
183, comma VI, c.p.c.
All'udienza del 10.06.2024 sono state sentite le minori, con l'ausilio nell'ascolto della dott.ssa ed entrambe hanno dichiarato di non vedere il padre da circa due anni e di non Persona_3 volerlo incontrare. Il giudice istruttore, considerate le fragilità riscontrate in capo alle minori, ha disposto la prosecuzione del monitoraggio a cura dei Servizi sociali.
Con istanza del 19/03/2025, il procuratore di parte convenuta, stante la sopravvenuta morte di depositando allo scopo il relativo certificato di morte, dal quale risulta il Parte_1 decesso in data 01.03.2025, ha chiesto la pronuncia della cessazione della materia del contendere.
Alla predetta domanda hanno aderito il legale del ricorrente e il curatore speciale delle minori, che ha dato atto nelle ultime note del buon esito degli interventi attivati nel corso del giudizio.
La causa è stata posta in decisione con udienza cartolare senza termini per scritti conclusivi.
Premesso il complesso ed articolato svolgimento delle attività processuali, a seguito del decesso del ricorrente in data 1/03/2025 deve essere dichiarata la cessazione della Parte_3 materia del contendere.
In punto di diritto, la morte di uno dei coniugi determina, ai sensi dell'art. 149 cod. civ., lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, pertanto, se sopravvenuto l'evento in pendenza di giudizio di separazione o di divorzio (come prima del passaggio in giudicato di ogni altra precedente sentenza) ne consegue la pronuncia della sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere (sul punto, Cass. Civ. sez. VI, Ord.
08.11.2017, n. 26489: “La morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale o di divorzio, anche nella fase di legittimità, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici connessi;
l'evento della morte sortisce l'effetto di travolgere ogni pronuncia in precedenza emessa e non ancora passata in giudicato”).
5 Pertanto, tenuto conto del disposto dell'art. 149 c.c. che prevede lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio alla morte di uno dei coniugi, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 9091/2019 R.G.: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Così deciso a Catania, il giorno 5/09/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco
6
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lidia Greco Presidente Estensore
dott. Venera Condorelli Giudice
dott. Mariaconcetta Gennaro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 9091/2019
PROMOSSA DA
, nato il [...], elettivamente domiciliato in Catania Parte_1
Piazza della Repubblica 32, presso lo studio dell'avvocato Salvatore Giuliano che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 domiciliata in Catania, via Francesco Crispi n. 246, presso lo studio dell'avvocato Giovanna
Pedalino che la rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
e nei confronti di
nata a [...] il [...] e nata a Controparte_2 Controparte_3
Catania il 14.6 2010 rappresentate e difese, ex art. 86 c.p.c., dal curatore speciale nominato avv.
IN PA
1 Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 10.06.2019, premettendo di avere contratto Parte_1 matrimonio con in Catania il 19.05. 2007, dal quale sono nate le figlie Controparte_1
a Catania il 27 marzo 2008, e il 14 giugno 2010, ha esposto che a Persona_1 CP_3 seguito di incomprensioni irrisolte tra i coniugi è venuta meno l'affectio maritalis e ha chiesto al
Tribunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge;
di disporre l'affidamento condiviso delle figlie, con collocamento delle stesse presso il padre;
l'assegnazione della casa familiare, secondo i criteri di legge e di stabilire le modalità per garantire la dovuta frequentazione delle figlie con la madre.
Infine, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale, di determinare l'ammontare del contributo di mantenimento dovuto dalla per le figlie, con decorrenza dal conseguimento di Controparte_1 un'attività lavorativa da parte della stessa.
Si è costituta in giudizio aderendo alla richiesta di Controparte_1 separazione e ha chiesto di disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori Persona_2
e , con collocamento stabile presso la madre;
di determinare le modalità
[...] Controparte_3
e tempi di esercizio del diritto di visita del padre;
l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale per abitarvi insieme alle figlie minori, ponendo a carico della controparte un contributo di mantenimento mensile per le minori di non inferiore ad € 900,00, (450,00 per ciascuna figlia), oltre al 100% delle spese mediche (psicologo e ortodontista) e scolastiche (libri e materiale scolastico) e al 50% delle altre spese straordinarie.
Infine, ha chiesto di porre a carico del marito un assegno di Controparte_1 mantenimento in favore della moglie nella misura ritenuta equa dal Tribunale.
in data 05.06.2019, ha presentato, per via telematica, Controparte_1 separato ricorso introduttivo di separazione personale, registrato al n. 12864/2019 R.G. successivamente riunito al presente procedimento, in quanto iscritto a ruolo in precedenza.
All'udienza presidenziale del 12.02.2020, sentiti i coniugi, il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo.
2 Il Presidente con ordinanza ex art. 708 c.p.c. emessa in data 17.02.2020, ha disposto l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre cui ha assegnato la casa familiare, regolamentando gli incontri con il padre ed ha posto a carico di l'obbligo di versare un assegno mensile di mantenimento per le figlie Parte_1 dell'importo complessivo di € 750,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, oltre al 100% delle spese mediche e al 50% delle spese straordinarie.
Infine, con l'ordinanza presidenziale è stato disposto un mantenimento per la moglie consistente in un assegno mensile di € 100,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta.
in data 29.04.2020 ha proposto ricorso ex art. 709-ter c.p.c. al fine di ottenere Parte_2 una rimodulazione dell'assetto familiare, a seguito di fatti sopravvenuti di particolare gravità, in quanto ha dedotto che la figlia minore affetta da grave patologia sarebbe stata ricoverata CP_3 dal 26 marzo 2020, con necessità della costante presenza della madre in ospedale. L'altra figlia minore, non potendo restare sola, è stata inizialmente affidata alla sorella della madre, CP_2 per poi essere accolta dallo stesso ricorrente, che ha assunto la cura diretta della minore.
Stante l'opposizione della madre al nuovo assetto, il ricorrente ha chiesto di essere autorizzato a convivere con la figlia durante la degenza dell'altra minore, di sospendere temporaneamente la frequentazione madre-figlia, salvi i contatti telefonici e di rideterminare l'assegno di mantenimento in relazione alla nuova situazione.
Anche ha presentato ricorso ex art. 709-ter c.p.c., chiedendo Controparte_1 che il mantenimento per lei e le figlie venisse versato direttamente dal Ministero della Difesa, datore di lavoro del marito, a causa del suo reiterato inadempimento;
ha dedotto gravi difficoltà economiche e la totale assenza di collaborazione da parte del ricorrente, nonostante l'ospedalizzazione della figlia e pertanto ha chiesto un provvedimento urgente. CP_3
Il giudice con provvedimento del 18.9.2020, stante l'apertura del sub procedimento, ha rigettato l'istanza di riduzione dell'assegno di mantenimento presentata dal , ritenendo che le Parte_1 spese per la figlia in cura per gravi patologie, non fossero diminuite;
al contempo ha CP_3 disposto il versamento a carico di del 100% delle spese scolastiche a decorrere dal Parte_1
24.06.2020, ordinando il pagamento diretto dell'assegno mensile (€ 850,00) da parte del
[...]
[...
[...] [
alla ammonendo il a rispettare i doveri di assistenza morale e CP_4 CP_1 Parte_1 materiale verso la figlia CP_3
Nominato un consulente tecnico d'ufficio per gli accertamenti sulle capacità genitoriali e sulle condizioni delle minori, il giudice istruttore con ordinanza del 23 marzo 2021, in accoglimento delle prescrizioni suggerite dal consulente, ha disposto un percorso di mediazione e corresponsabilità genitoriale presso il competente consultorio familiare e la prosecuzione da parte di delle sedute di sostegno psicologico presso il consultorio, invitando la convenuta Parte_1 ad un percorso individuale psicoterapico. CP_1
Per entrambe le minori è stato prescritto un percorso psicoterapico, con contestuale attivazione della educativa domiciliare a cura dei Servizi sociali territorialmente competenti.
Mutato il giudice istruttore assegnatario del procedimento, alla luce della richiesta di rinvio a giudizio di per reati di cui all'art. 572, 609 bis e 612 bis c.p. nei Parte_1 confronti della moglie e delle figlie, nonché di avviso di fissazione Controparte_1 dell'udienza preliminare e ammonimento questorile nei confronti di , è stata disposta la Parte_1 sospensione degli incontri del padre con le minori con il servizio di educativa domiciliare, fino a successivi provvedimenti ed è stato nominato curatore speciale delle minori l'avv. IN PA.
Il curatore speciale e la parte convenuta, alla luce degli ultimi eventi, hanno chiesto al Tribunale, di pronunciare ex art. 330 c.c. la decadenza della responsabilità genitoriale di Parte_1
e di disporre l'affidamento esclusivo delle minori alla madre, anche per le decisioni di
[...] maggiore importanza, con aumento del contributo a carico del padre per il mantenimento delle minori.
Con Ordinanza del 10/07/2023, il giudice istruttore ha disposto l'affidamento esclusivo, anche ai sensi degli artt. 337 quater c.c. con riferimento alle decisioni di maggiore importanza, delle minori nata a [...] il [...], e , nata a [...] il Controparte_2 Controparte_3
14 giugno 2010, alla madre con collocamento presso Controparte_1 quest'ultima; la conferma la sospensione degli incontri tra il padre e le minori;
il rigetto della richiesta di sequestro dei beni di , ponendo a carico del ricorrente il Parte_1 pagamento di un assegno mensile per il mantenimento delle due figlie minori di euro 800,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, in favore di Controparte_1 con decorrenza dalla data della ordinanza, fatti salvi i precedenti provvedimenti,
[...]
4 confermando la previsione di porre a carico di il 100% delle spese mediche Parte_1
(tutte) e scolastiche delle figlie ed il 50% delle restanti spese straordinarie delle minori. Infine, è stata rigettata la richiesta di revoca del mantenimento in favore di Controparte_1
e sono state rigettare le richieste istruttorie delle parti contenute nelle memorie ex art.
[...]
183, comma VI, c.p.c.
All'udienza del 10.06.2024 sono state sentite le minori, con l'ausilio nell'ascolto della dott.ssa ed entrambe hanno dichiarato di non vedere il padre da circa due anni e di non Persona_3 volerlo incontrare. Il giudice istruttore, considerate le fragilità riscontrate in capo alle minori, ha disposto la prosecuzione del monitoraggio a cura dei Servizi sociali.
Con istanza del 19/03/2025, il procuratore di parte convenuta, stante la sopravvenuta morte di depositando allo scopo il relativo certificato di morte, dal quale risulta il Parte_1 decesso in data 01.03.2025, ha chiesto la pronuncia della cessazione della materia del contendere.
Alla predetta domanda hanno aderito il legale del ricorrente e il curatore speciale delle minori, che ha dato atto nelle ultime note del buon esito degli interventi attivati nel corso del giudizio.
La causa è stata posta in decisione con udienza cartolare senza termini per scritti conclusivi.
Premesso il complesso ed articolato svolgimento delle attività processuali, a seguito del decesso del ricorrente in data 1/03/2025 deve essere dichiarata la cessazione della Parte_3 materia del contendere.
In punto di diritto, la morte di uno dei coniugi determina, ai sensi dell'art. 149 cod. civ., lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, pertanto, se sopravvenuto l'evento in pendenza di giudizio di separazione o di divorzio (come prima del passaggio in giudicato di ogni altra precedente sentenza) ne consegue la pronuncia della sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere (sul punto, Cass. Civ. sez. VI, Ord.
08.11.2017, n. 26489: “La morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale o di divorzio, anche nella fase di legittimità, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici connessi;
l'evento della morte sortisce l'effetto di travolgere ogni pronuncia in precedenza emessa e non ancora passata in giudicato”).
5 Pertanto, tenuto conto del disposto dell'art. 149 c.c. che prevede lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio alla morte di uno dei coniugi, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 9091/2019 R.G.: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Così deciso a Catania, il giorno 5/09/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco
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